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La Società. Nozione ed elementi essenziali

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Academic year: 2022

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La Società. Nozione ed elementi essenziali

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo la disciplina delle società nell’ordinamento giuridico italiano.

In particolare, andremo ad approfondire:

• la nozione di società

• i requisiti essenziali

• le tipologie di società

• le caratteristiche principali

• il caso delle società tra professionisti Bene, non ci resta che cominciare…

La definizione di società

L'art. 2247 cod. civ., sancisce che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Pertanto, l'atto costitutivo di società è un contratto consensuale bilaterale o plurilaterale con comunione di scopo.

Tuttavia, oggi, questa definizione non è più idonea a ricomprendere l'intero fenomeno societario: si pensi, ad esempio, alle società costituite da un solo soggetto.

Prima il D.Lgs. n. 88/93 e, successivamente, il D.Lgs. n. 6/03 di riforma del diritto delle società hanno, infatti, previsto, rispettivamente, la costituzione di s.r.l. e di s.p.a. con atto unilaterale.

Ad ogni modo, oggi, il contratto di società costituisce la principale e più diffusa modalità di costituzione delle società.

In generale, si può affermare che essa è soggetta:

• alla disciplina generale in materia di contratti per quanto riguarda la capacità delle parti;

• alle norme contrattuali comuni in materia di requisiti, interpretazione ed effetti

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Requisiti essenziali - I conferimenti

I conferimenti, ovvero gli atti traslativi a titolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società e che, considerati nel complesso, corrispondono al fondo sociale (patrimonio o capitale sociale) di una società a fine produttivo.

Ve ne sono di diversi tipi. I conferimenti possono essere:

• di danaro

• di beni in proprietà

• di beni in godimento

• di crediti

• della propria opera, ovvero una prestazione di lavoro. Tuttavia, la possibilità di eseguire

conferimenti di servizi è ammessa per le sole società di persone e, con il D.Lgs. 6/2003, per le società a responsabilità limitata

Requisiti essenziali - L'esercizio in comune dell'attività economica

Questo secondo requisito, definisce la dinamicità dell’organizzazione di una società. In questa categoria, quindi, non rientrano un'attività culturale, politica, religiosa od assistenziale.

Rientra invece in questa previsione un'attività economica esercitata in comune. Tale esercizio in comune si rivela, in particolare:

• nel momento deliberativo, in quanto ai soci spetta il potere di determinare l'attività sociale

• nel momento esecutivo, poiché l'atto sociale riguarda tutti i soci e riversa su di essi i suoi risultati positivi o negativi

L'oggetto sociale, così come previsto dall’ordinamento, rappresenta la particolare attività economica per il cui esercizio le parti stipulanti il contratto di società si impegnano ai conferimenti.

L'indicazione dell'oggetto vale per tutti i tipi di società, eccetto che per la società semplice non essendo prescritto, per la loro costituzione, alcun requisito formale. In particolare, l’oggetto sociale, oltre a consistere in un'attività economica, deve essere:

• possibile

• lecito

• determinato

Se varia durante la vita della società, è necessaria una modifica dell'atto costitutivo.

Requisiti essenziali - La partecipazione agli utili

L’obiettivo dell'attività sociale deve essere quello di realizzare un profitto.

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Tuttavia, la ripartizione degli utili può seguire regole diverse a seconda della Società di cui si tratta. L’art. 2263 cod. civ.

fissa la regola secondo cui le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali. Inoltre, la norma prevede che se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

In ogni caso la divisione incontra il solo limite del divieto del cd. patto Leonino, ovvero quel patto con il quale si consente ad un socio (o più soci) di escludere totalmente gli altri soci dagli utili o dalle perdite.

La nullità del suddetto patto deriva dalla natura stessa del contratto fondante la Società, ovvero quel contratto con il quale più persone esercitano un’attività economica allo scopo di dividersi tra di loro gli utili.

Le tipologie di società

Sotto il profilo organizzativo – su base personale o capitalistico – le società si possono suddividere in:

• società di persone

• società di capitali

Un’ulteriore distinzione si può avere in base allo scopo perseguito:

• di lucro

• società di persone: società semplice/in nome collettivo (s.n.c.)/società in accomandita semplice (s.a.s.)

• società di capitali: società per azioni (s.p.a.) /società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) /società a responsabilità limitata (s.r.l.)

• mutualistico

• società cooperativa a mutualità prevalente

• società cooperativa non a mutualità prevalente

• società di mutua assicurazione

La scelta della forma è rimessa alle parti, con la sola eccezione che, ai sensi dell’art. 2249 cod. civ., la società che svolge attività commerciale non può assumere la forma della società semplice.

Le società lucrative e le società mutualistiche

Come appena visto, le società possono essere classificate in relazione allo scopo da esse perseguito.

In tal senso, quindi, si distinguono:

• società lucrative caratterizzate dal fine di lucro. Il vantaggio che riceve il socio, in questi casi, consiste negli utili che si conseguiranno con l'attività sociale.

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• società mutualistiche, caratterizzate dallo scopo mutualistico perseguito dai soci. In questo caso si intende, in particolare, «fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato». Il vantaggio, in questo caso, invece, si rinviene nella possibilità di procurarsi i beni o i servizi forniti dalla società ad un prezzo minore di quello del mercato o possibilità di lavoro a condizioni agevolate

Le società commerciali e non

Un’ulteriore distinzione può essere effettuata tra:

• società commerciali, ovvero: la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società a responsabilità limitata, la società in accomandita per azioni. Questa società può occuparsi, ad esempio, della produzione o vendita di manufatti. Essa non può essere costituita in forma di società semplice. Qualora una società commerciale svolga, in concreto, un'attività non commerciale, questa non sarà soggetta a tutti gli adempimenti connessi alla operatività dello statuto dell'imprenditore commerciale. Ad es. non sarà soggetta al fallimento

• società non commerciali, ovvero la società semplice, come ad es., ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., l’impresa agricola. Essa può adottare qualsiasi forma

È invece necessario precisare:

• con riguardo sia alla tenuta delle scritture contabili, che si tratta di un adempimento da ricollegarsi alla forma commerciale del tipo di società adottato

• con riguardo all'iscrizione nel registro delle imprese, dato che l'art. 8 della L. 580/1993 assoggetta a tale obbligo tutte le società, incluse quelle costituite in forma di società semplice

L'autonomia patrimoniale

Caratteristica principale delle Società di capitali è l'autonomia patrimoniale perfetta. Ciò significa che i soci di questa tipologia di società rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota conferita.

In altre parole, questo significa che:

• I creditori particolari del socio non possono soddisfarsi sulla quota della società che gli appartiene

• i creditori sociali, d’altra parte, non possono aggredire i patrimoni personali dei soci per i debiti contratti dalla società. Questa regola non si applica per i soci accomandatari

Tale autonomia patrimoniale diventa imperfetta nella società semplice, nella società in nome collettivo e nelle società in accomandita semplice, cioè si attenua notevolmente.

In tal caso, infatti, la disciplina prevede che:

• i creditori particolari del socio possono soddisfarsi sulla quota della società che gli appartiene. In tal caso, infatti, i creditori potranno chiedere la liquidazione della quota del socio, qualora il suo patrimonio personale fosse insufficiente

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• i creditori sociali, sussistendo una responsabilità illimitata e solidale dei soci (ad eccezione degli accomandanti) per le obbligazioni sociali potranno aggredire anche i patrimoni personali dei soci. In questo caso la regola non trova applicazione per i soci accomandanti

Caratteri essenziali della società di persone

Le caratteristiche essenziali delle società di persone sono:

la responsabilità illimitata (ovvero il dovere del socio di rispondere per le obbligazioni sociali «con tutti i suoi beni presenti e futuri») e solidale (ovvero la facoltà, a propria discrezione, del creditore sociale di rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci ed esigere da lui l'adempimento della intera obbligazione) dei soci per le obbligazioni sociali:

• di tutti i soci - inderogabilmente, nella società in nome collettivo

• di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per alcuni di essi, nella società semplice

• dei soli soci accomandatari, nella società in accomandita semplice. I soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata, rischiando esclusivamente quanto hanno conferito o si sono impegnati a conferire nella società, a meno che non abbiano violato il divieto di immistione nell'amministrazione e nella gestione societaria. In tal caso, infatti, anche essi diventano illimitatamente responsabili

il potere di amministrazione, salvo diversa pattuizione, ai sensi dell’art. 2257 cod. civ., spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri: ciascun socio è, in quanto tale, amministratore della società.

Diversamente, può essere esercitata congiuntamente. In tutti i casi deve essere stabilito dall'atto costitutivo

Salvo non sia diversamente previsto dall’atto costitutivo, l’intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri associati. Questo aspetto evidenzia come in tale contratto, ai sensi dell’art. 1420 cod. civ., l'identità o le qualità personali di ciascuno dei contraenti determinano il consenso degli altri contraenti. Di conseguenza, se muore uno dei soci (non per l’accomandante) la sua quota di partecipazione non si trasmette automaticamente agli eredi. Sarà preventivamente necessario che vi acconsentano i soci superstiti. Questi, tuttavia, possono decidere di liquidare la quota del socio defunto.

Caratteri essenziali della società di capitali

Nelle società di capitali i soci vengono in considerazione solo in ragione della quota di capitale da essi sottoscritta e non per le qualità personali. I caratteri delle società di capitali risultano, pertanto, essere antitetici rispetto a quelli propri delle società di persone.

È necessario evidenziare che:

• i soci, ad eccezione dei soci accomandatari della società in accomandita per azioni, godono del beneficio della responsabilità limitata, cioè, rischiano nell'impresa solo il danaro o i beni che hanno conferito in società

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• il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio. Infatti, il socio non è, in quanto tale, amministratore della società; la qualità di socio gli conferisce solo il potere di concorrere, con il proprio voto, alla nomina degli amministratori

• la qualità di socio è liberamente trasferibile: la sostituzione della persona del socio (volontariamente o per morte) non richiede alcuna modificazione del contratto di società e si attua esclusivamente per volontà del cedente e del cessionario o, in caso di morte del socio, per successione

Il caso delle società tra professionisti – Evoluzione normativa

In passato, la principale preclusione all'esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali proveniva dalla previsione dell’art. 2 della L. 1815/1939. Successivamente, l'art. 24 della L. 266/1997 (cd. Legge Bersani), abrogando il citato articolo della legge 1815/1939, ha consentito l'esercizio delle professioni intellettuali (anche protette) in forma societaria.

Nel 2006 è intervenuto il D.L. 223/2006 (cd. decreto Bersani bis), convertito nella L. 248/2006 che ha consentito la prestazione di servizi professionali interdisciplinari da parte di società di persone oppure di associazioni tra professionisti.

Ancora più di recente, la Legge di stabilità del 2012 (L. 183/2011) ha espressamente previsto la possibilità per i professionisti iscritti ad ordini ed albi professionali di esercitare la professione in forma societaria.

In questa occasione è stato precisato che tali società possano costituirsi come:

• società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.)

• società di capitali (s.r.l., incluso il nuovo modello introdotto nel 2012 di s.r.l. semplificata, s.p.a., s.a.p.a.)

• società cooperative

Il caso delle società tra professionisti – Previsione dell’atto costitutivo

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti a norma della menzionata L.183/2011, le società il cui atto costitutivo preveda tra l’altro:

• l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci

• i requisiti di ammissione in qualità di socio (per professionisti iscritti ad ordini, ecc.)

• l’ammissione di soci non professionisti (per lo svolgimento di prestazioni tecniche o per finalità di investimento)

• le modalità per prevedere che la singola prestazione professionale sia eseguita dai soci in possesso di determinati requisiti e la possibilità di scelta dell'utente

• le modalità di esclusione del socio (es. qualora fosse cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo)

• la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società tra professionisti

• la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti

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• la società tra professionisti possa essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali

Il caso delle società tra professionisti – Decreto liberalizzazioni

Il D.L. 1/2012, cd. decreto liberalizzazioni, ha modificato alcune disposizioni dell'articolo 10 della L. 183/2011, prevedendo:

• che se la società tra professionisti assume la forma di cooperativa, la società deve essere costituita da un numero di soci non inferiore a tre

• che riguardo alla partecipazione di soci non professionisti per la fornitura di prestazioni tecniche o per finalità di investimento, si precisa che, in ogni caso, il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve costituire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Contrariamente si manifesta una causa di scioglimento della società

• la necessità di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale

• che il socio professionista possa opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate

Infine, con il Decreto n. 34/2013 relativo alla costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, è stato emanato il regolamento previsto dal co. 10 del citato articolo 10 della L. 183/2011.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito la disciplina delle società nell’ordinamento giuridico italiano.

In particolare, abbiamo trattato

• la nozione di società

• i requisiti essenziali

• le tipologie di società

• le caratteristiche principali

• il caso delle società tra professionisti Grazie per l’attenzione!

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