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Academic year: 2022

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SOCIETÀ SEMPLICE

SOCIETÀ SEMPLICE

NORME COMUNI PER LE SOCIETÀ DI PERSONE

La società semplice, come dice il nome, è il tipo più elementare di società.

Essa non può essere utilizzata per l’esercizio di attività commerciali, non è sog- getta all’iscrizione presso il registro delle imprese e, in caso di insolvenza, non può essere dichiarata fallita. La forma giuridica della società semplice è adot- tata per l’esercizio di attività di modeste dimensioni e per lo svolgimento di attività agricole o di attività professionali. Da un punto di vista strettamente economico, essa non costituisce dunque un tipo di società particolarmente ri- levante.

Tuttavia, da un punto di vista giuridico, la figura della società semplice è fon- damentale. Infatti, le norme del codice civile sulla società semplice costitui- scono un nucleo di norme applicabili, in linea di massima, anche alle altre so- cietà di persone, cioè alla società in nome collettivo ed alla società in acco- mandita semplice. In altre parole, il codice civile regola in maniera assai detta- gliata la società semplice, mentre per la s.n.c. e la s.a.s. si limita a dettare solo alcune norme a loro specifiche, rinviando, per ciò che non è espressamente previsto, proprio alla disciplina della società semplice. Le norme sulla società semplice, quindi, non costituiscono solo il modello per l’omonima società, ma rappresentano anche la normativa comune a tutte le società di persone.

L’ATTO COSTITUTIVO

I CONFERIMENTI

Il contratto sociale (atto costitutivo) non richiede alcuna forma particolare. Ciò vuol dire che la società semplice può essere costituita senza un atto scritto, e quindi anche solo verbalmente. Si tenga presenta, però, che se i conferimenti dei soci hanno per oggetto beni immobili, l’atto scritto è necessario a pena di nullità.

Una volta concluso, l’atto costitutivo può essere modificato in ogni momento.

Per regola generale, l’atto costitutivo può essere modificato solo con il con- senso di tutti i soci, e quindi all’unanimità. Lo stesso contratto sociale, però, può derogare a questo principio prevedendo che tutte le modificazioni dell’atto costitutivo, o anche solo alcune di esse, possano essere approvate non all’unanimità, ma a maggioranza dei soci.

Con la costituzione della società il socio assume l’obbligo di effettuare i confe- rimenti, cioè di apportare alla società beni o servizi necessari per l’esercizio in comune dell’attività economica. I conferimenti possono avere per oggetto:

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■ denaro;

■ beni in natura (che possono essere beni mobili o beni immobili)

■ crediti (cessione alla società di un credito personale del socio)

■ prestazioni lavorative.

Il conferimento in natura può essere apportato dal socio a titolo di proprietà oppure in godimento; nel primo caso la società diventa proprietaria del bene, nel secondo caso il socio conserva il diritto di proprietà sul bene, mentre la società ne acquista solo il diritto di godimento.

L’AUTONOMIA PATRIMONIALE

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E ILLIMITATA

PATTO DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

DEBITI PERSONALI DI CIASCUN SOCIO

La società semplice, come le altre società di persone, è contraddistinta da un’autonomia patrimoniale imperfetta. Nella società semplice, però, l’autono- mia patrimoniale è ancora più attenuata rispetto a quella della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice.

I creditori della società, infatti, possono far valere i propri crediti indifferente- mente nei confronti della società o dei singoli soci. Qualora non sia stato pa- gato un debito sociale, quindi, essi possono aggredire tanto il patrimonio della società quanto quello dei singoli soci, senza essere necessariamente obbligati, com’è prescritto per la s.n.c. e per la s.a.s., a rivolgersi ai soci solo laddove il patrimonio sociale sia insufficiente (obbligo della preventiva escussione del patrimonio sociale).

La responsabilità dei soci per i debiti sociali è pertanto:

■ illimitata, in quanto i soci rispondono con tutto il loro patrimonio presente e futuro ai sensi dell’art. 2740 c.c.;

■ solidale, perché a ogni socio può essere richiesto il pagamento dell’intero credito a prescindere dall’entità della sua quota di partecipazione.

I soci possono derogare al principio della responsabilità illimitata e solidale con uno specifico accordo che preveda invece la responsabilità limitata. In questo caso essi rispondono dei debiti sociali solo nei limiti della quota di par- tecipazione o comunque nei limiti indicati nel patto di limitazione di responsa- bilità. L’eventuale patto di limitazione della responsabilità deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Per evitare facili frodi in danno dei creditori si esclude comunque il patto che preveda limitazioni di responsabi- lità per i soci che hanno agito in nome della società.

La società non risponde dei debiti personali del socio.

Pertanto il creditore personale del socio non può aggredire il patrimonio della società per soddisfare il suo credito. Il creditore personale del socio può però:

■ soddisfarsi sugli utili che la società dovrebbe ripartire al socio debitore;

■ chiedere alla società la liquidazione della quota del socio debitore: in tal caso il valore della quota di partecipazione del debitore viene convertito in una somma di denaro. La liquidazione della quota può tuttavia essere richie- sta solo se gli altri beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare intera- mente il credito. Con la liquidazione della quota il debitore viene automati- camente escluso dalla società.

■ far sequestrare i beni residui che, durante la procedura di liquidazione della società, dovrebbero essere restituiti al socio dopo il pagamento integrale di tutti i debiti sociali.

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AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

RAPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Amministrare significa realizzare tutti quegli atti necessari a svolgere l’attività economica e quindi a raggiungere lo scopo pratico per cui la società è stata costituita. Essi possono genericamente definirsi come atti di gestione.

Nella società semplice l’amministrazione può essere:

■ disgiuntiva: per regola generale, se non è concordato diversamente tra i soci, ciascuno di loro può compiere atti di gestione della società (firmare con- tratti, assumere personale, effettuare pagamenti) senza interpellare preventi- vamente gli altri soci e senza chiedere preventivamente agli stessi il consenso.

■ congiuntiva: i soci possono tuttavia derogare alla regola generale, stabi- lendo che tutti gli atti di gestione debbano essere compiuti col consenso di tutti i soci o della maggioranza di essi; l’unica eccezione riguarda gli atti ur- genti, cioè quegli atti per i quali non vi sia obiettivamente il tempo necessario per informare gli altri soci.

■ mista: in alternativa, i soci possono anche stabilire che una certa categoria di atti possano essere compiuti disgiuntivamente da tutti i soci (ad esempio gli atti di ordinaria amministrazione) e che altri tipi di atti richiedano invece il con- senso di tutti o della maggioranza (ad esempio gli atti di straordinaria ammini- strazione).

Oltre al potere di decidere quali atti di gestione adottare (amministrazione) gli amministratori hanno normalmente anche il potere di realizzare quegli atti (rappresentanza), in modo che gli stessi producano i loro effetti diretta- mente in capo alla società e rispetto al suo patrimonio. Un amministratore che conclude un contratto, pertanto, non obbliga sé stesso, ma impegna piuttosto la società di cui ha la rappresentanza. La nomina dell’amministratore o degli amministratori e l’attribuzione del potere di rappresentanza può essere fatta dai soci nell’atto costitutivo oppure con atto separato.

Il potere di rappresentanza riguarda, specificamente:

■ l’attività negoziale, cioè la conclusione dei contratti e l’assunzione dei debiti (si parla, in tal caso di rappresentanza sostanziale)

■ la costituzione in giudizio, cioè la partecipazione della società come parte di un processo (si parla, in tal caso, di rappresentanza processuale).

In forza dei poteri di cui sono investiti, gli amministratori devono svolgere la propria attività con la diligenza del mandatario. Essi, pertanto, possono com- piere tutti gli atti che ritengono opportuni o necessari per gli interessi della società e percepire, per la propria prestazione, il compenso stabilito (ma nulla vieta che l’attività di amministrazione possa essere svolta gratuitamente). È invece obbligo dell’amministratore quello di tutelare gli interessi della società, di evitare di porsi in situazioni di conflitto di interessi con essa, di informare la società del compimento degli affari più importanti e di permettere ai soci di controllare il suo operato, nonché di presentare il rendiconto dell’amministra- zione e di osservare ogni prescrizione posta a suo carico dalla legge e dall’atto costitutivo.

Gli amministratori che, con dolo (cioè intenzionalmente) o con colpa (cioè per imprudenza, negligenza o imperizia) non adempiano ai loro doveri, sono per- sonalmente e solidalmente responsabili per i danni causati alla società.

L’azione con cui la società fa valere la responsabilità degli amministratori si chiama azione di responsabilità.

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RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

Il diritto dei soci alla ripartizione degli utili presuppone:

■ che gli utili risultino dal rendiconto redatto dagli amministratori alla chiusura di ogni periodo di attività (esercizio sociale)

■ che il rendiconto stesso, che ha natura del tutto simile al bilancio delle so- cietà di capitali, sia approvato dai soci. I criteri in base ai quali va effettuata la ripartizione possono essere liberamente prefissati dall’atto costitutivo, fermo restando il divieto del patto leonino.

LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE PER UN SINGOLO SOCIO

Un socio può cessare di far parte della società per le seguenti cause:

■ morte;

■ recesso;

■ esclusione.

In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi, sciogliere la società o far subentrare gli eredi stessi, sempre che questi siano d’accordo, al posto del socio defunto.

Si parla invece di recesso quando l’uscita dalla società avviene per volontà del socio. Il recesso è ammesso quando il contratto di società è a tempo indeter- minato oppure è stipulato per tutta la vita di un socio, oltre che per giusta causa, cioè quando sopravviene un fatto che renda problematica la perma- nenza del socio (ad esempio: contrasti insanabili con gli altri soci), nonché in ogni altro caso previsto dal contratto sociale.

L’esclusione, invece, è l’uscita del singolo socio dalla società:

■ prevista dalla legge (un caso tipico è quello del fallimento del socio, che può avvenire quando questi esercita per proprio conto un’attività commerciale).

■ o deliberata dalla società (per violazioni della legge o dello statuto, oppure per sopravvenuta incapacità del socio).

Quando un socio cessa di far parte della società per una qualunque delle tre cause elencate (morte, recesso, esclusione) egli o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota. Questo significa che la società dovrà corrispondere al socio uscente l’equivalente in denaro della sua quota.

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LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ E LA LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della società può avere luogo:

■ per decorso del termine previsto nell’atto costitutivo;

■ per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale;

■ per volontà di tutti i soci;

■ per il venire meno della pluralità dei soci, se essa non viene ripristinata nel termine di sei mesi dal momento in cui è venuta a mancare. Può ad esempio capitare che resti solo un socio, per morte, recesso o esclusione degli altri.

■ per ogni altra causa prevista dall’atto costitutivo;

Una volta che si è verificata una causa di scioglimento della società, ha inizio la procedura di liquidazione. Essa comporta la conversione in danaro del pa- trimonio della società, il pagamento dei debiti sociali ed il riparto dell’attivo residuo tra i soci. Gli amministratori restano in carica per il solo svolgimento degli affari urgenti, finché non ha inizio la liquidazione. Il liquidatore o i liqui- datori possono essere scelti tra i soci oppure essere estranei alla società. Se i soci non si accordano sulle modalità di liquidazione e se l’atto costitutivo non prevede nulla al riguardo, spetta al Presidente del Tribunale nominare uno o più liquidatori.

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