2012
Editore:
www.commercialistatelematico.com Autore: Enrico Larocca
LA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA DEL V CONTO ENERGIA
(D.M. 05/07/2012)
ASPETTI OPERATIVI E CONTABILI
Un recente intervento apparso sulla stampa specializzata fa il punto sugli aspetti di maggior interesse relativi all’introduzione della tariffa omnicomprensiva del V conto energia, così come previsto dal D.M. 05/07/2012, delineando anche le problematiche contabili relative alla maturazione e all’incasso del contributo in capo al soggetto che svolge attività d’impresa.
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La tariffa omnicomprensiva del V conto energia
ASPETTI GENERALI
Un recente intervento apparso sulla stampa specializzata1 si è occupato di tracciare il quadro operativo e contabile conseguente alla maturazione e all’incasso del contributo in conto esercizio denominato “Tariffa omnicomprensiva”. Il “Quinto Conto Energia” è entrato in vigore con il D.M. 05/07/2012 con decorrenza dal 27/08/2012. Le nuove regole, tuttavia, non modificano il vecchio regime fiscale basato sulla cessione dell’energia solare con assoggettamento ad IVA, se effettuata in regime d’impresa e con applicazione al contributo in conto esercizio, di una ritenuta alla fonte del 4 %, restando quest’ultimo irrilevante sotto il profilo IVA. Tali contributi non sono a carico dello Stato, ma dei cittadini che consumano energia elettrica, configurandosi come maggior costo dell'energia stessa in termini di costo per kWh.
Come è stato osservato, i motivi che hanno indotto il Governo a ridurre la tariffa incentivante (o contributo in conto esercizio) sono stati i seguenti:
1) il progresso tecnologico e le economie di scala hanno comportato una rapida diminuzione del costo degli impianti solari fotovoltaici;
2) la rapida diminuzione dei costi degli impianti fotovoltaici ad energia solare, ha determinato una crescita accelerata del volume delle installazioni, che ha comportato, tra l'altro, una accentuata crescita degli oneri di sostegno, oltreché un accrescimento dell’uso di territorio agricolo per finalità extra-agricole, ponendo anche questioni di compatibilità ambientale.
LE MOTIVAZIONI DELLA RIDUZIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE SONO STATI:
- LA RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONSEGUENTE AL PROGRESSO TECNOLOGICO;
- L’ALLARGAMENTO DEL NUMERO DELLE INSTALLAZIONI HA COMPORTATO UN AUMENTO DEGLI ONERI DI SOSTEGNO, OLTRECHE’ UNA DIMINUZIONE DELLE AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA.
Ricordiamo che l’incentivazione alla produzione di energia solare è disciplinata dall’art. 7 del D.Lgs.
05/07/2003 n. 387, aggiornato con il D.M. 05/07/2012. Per definizione l’energia solare è quella prodotta
1 F. Dezzani e L. Dezzani in un articolo dal titolo “Tariffa omnicomprensiva – Corrispettivo e contributo in conto esercizio” in “Il Fisco” n. 39/2012 fasc. 1 pag. 6249 e ss.
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con un impianto o sistema solare fotovoltaico che produce energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico. La conversione avviene per mezzo di moduli o piani fotovoltaici che convertono la corrente continua in corrente alternata ed altri componenti minori.
Tralasciando l’aspetto delle condizioni per il rilascio delle nuove autorizzazioni all’installazione di impianti fotovoltaici che esulano dalle problematiche strettamente bilancistiche2 di questo intervento, va detto che il vecchio regime di vendita dell’energia solare era formato da due componenti:
Ora la cessione dell’energia solare al gestore della rete, viene attuata per la parte non autoconsumata dal produttore di energia al prezzo di mercato che non è sufficiente a coprire i costi di produzione. Di qui l’intervento della tariffa incentivante che tende a riposizionare il prezzo di mercato dell’energia da fonte rinnovabile, su livelli di adeguata redditività. Quindi, l’intervento della tariffa incentivante non si configura come sostegno all’investimento strumentale, bensì come premio alla scelta di produrre e consumare energia da fonti rinnovabili. La tariffa incentivante va qualificata come «contributo in conto esercizio».
Nel nuovo regime di vendita dell’energia solare, introdotto dal D.M. in commento, si stabilisce una tariffa omnicomprensiva che contempli entrambe le componenti: a) prezzo di cessione dell’energia; b) tariffa incentivante. Il contributo per tariffa incentivante, incluso nella nuova tariffa omnicomprensiva, è dovuto per 20 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto ed è erogato in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
ASPETTI FISCALI
Il GSE (Gestore del mercato dei servizi elettrici) ha fornito le seguenti istruzioni in materia di fatturazione della tariffa omnicomprensiva:
2 Per i criteri di priorità nell’assegnazione delle autorizzazioni, si veda l’art. 4 del D.M. 05/07/2012.
• il prezzo di mercato relativo alla cessione dell'energia solare al gestore della rete cui è collegato l'impianto
• la tariffa incentivante che rappresenta il contributo in conto esercizio a favore dei produttori di energia da fonti rinnovabili
Composizione del prezzo di vendita dell'energia solare
secondo il vecchio regime:
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- Il prezzo dell’energia solare, non destinata al soddisfacimento del fabbisogno energetico del produttore, bensì ceduta al GSE deve essere assoggettato ad IVA (si veda anche la C.M. 19/07/2007 n. 46/E);
- la tariffa incentivante, inclusa come quota nella tariffa omnicomprensiva, non è soggetta ad IVA, in quanto cessione esclusa ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a) D.P.R. n. 633/72;
- la tariffa incentivante è sottoposta alla ritenuta alla fonte del 4% prevista dall’art. 28 D.P.R. n.
600/73.
In effetti, da una parte la tariffa incentivante si configura come contributo a fondo perduto, che non prevede alcuna controprestazione contrattuale a favore dell’Ente erogatore. Il soggetto beneficiario si limita a produrre energia solare che è in parte destinata all’autoconsumo interno e per l’eccedenza ceduta al gestore della rete. Dall’altra il gestore della rete non ricava alcuna utilità diretta dall’attività del produttore di energia al quale corrisponde l’incentivo. Né si può considerare la tariffa incentivante un’integrazione del prezzo di cessione dell’energia (art. 13 D.P.R. n.633/72 e Dir. CEE n. 2006/112/CE del 28/11/2006) ceduta a “prezzi non di mercato”, in quanto l’incentivo viene erogato anche nel caso di autoconsumo integrale dell’energia fotovoltaica prodotta. Mentre la qualificazione dell’incentivo come integrazione di prezzo da assoggettare ad IVA, postulerebbe la vendita integrale a terzi dell’energia prodotta, con addebito a costoro dell’integrazione, fatto che esula completamente dal contesto in discussione.
ASPETTI CONTABILI
Il contributo in conto esercizio, per i soggetti che operano in regime d’impresa, deve essere imputato secondo il principio della competenza economica. Per cui a fine esercizio si dovrà iscrivere in contropartita del valore della tariffa incentivante maturata ed accreditata al Conto Economico, un credito di pari ammontare verso l’Ente Erogante.
Supposto che il credito per tariffa incentivante maturato per l’anno 2012 sia di 10.000 Euro avremo le appostazioni contabili che seguono.
A partita doppia rileveremo:
RILEVAZIONE DEL CREDITO PER CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO MATURATO
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Sottoconti BilCEE Dare Avere
Crediti verso Ente Gestore Energia A – C II 5) 10.000,00
Contributo in conto esercizio CE – A 5) 10.000,00
Per rilevazione contributo per tariffa incentivante maturato nel 2012
All’atto dell’incasso del contributo sottoposto a ritenuta del 4 % rileveremo la seguente scrittura:
Sottoconti BilCEE Dare Avere
Banca c/c A – C IV 1) 9.600,00
Erario c/ritenute subite A – C II 4 bis) 400,00
Crediti verso Ente Gestore Energia A – C II 5) 10.000,00
Per incasso contributo per tariffa incentivante energia fotovoltaica
La ritenuta subita concorrerà come credito erariale scomputabile dalle imposte dovute a titolo di IRPEF/IRES.
LA FATTURA PER LA CESSIONE DI ENERGIA
La cessione di energia al gestore della rete, invece, verrà rilevata con la fattura per la cessione di energia sottoposta ad IVA.
A partita doppia, ipotizzando una cessione di Euro 10.000 + Iva ordinaria, si avrà:
Sottoconti BilCEE Dare Avere
Crediti verso clienti A – C II 1) 12.100,00
Ricavi di vendita CE – A1) 10.000,00
IVA a debito P - D 12) 2.100,00
Emessa fattura per contributo relativo a tariffa incentivante energia fotovoltaica
Matera, 18/10/2012 http://www.commercialistatelematico.com/
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