azzetta Ulciale
DEL REGNO D ITALIA
MERMMMShmmg--RSE-MWMMMM
Anno 1912 RO31A
--Sabato, 2
marzoNumero 53
DIIŒZIONF Si pubblica in Roma tutti i giorni
nonfestivi AMMINISTRAZIONE
Cors VläorioEmnume. 209 Tel. 11-31 Corso Vittorio Ernanuele. 209- Tel. 75-91
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InRoma,pressol'Amministrazione: anno L. Ses semestre L. 29: trimestre L. 9 Atti giudiziart. . . . . . . . . . . . .L. o.25 (
per ilineso aziodi lines
a domieilloe nel Regno: > 20s » » 29: .» > se Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . > O.30(
Per gli Stati dell'Unione postale: > >SOs > > dit > > 33 Dirigerele riebiente per le inserzionieneinsiwannente
aÉla
Per glitaltri Stati sitaggiungono lectasseipostali Ammissistr•œsdosse desde Gasszette.
GIIaishonamenti mi prendene presse P Amministrazionee a!! Ufnel Per le modalità delle riabiested'insersioul vedansile avvertenze in tests altoglio
pentall;deeerrene dal i :d'ognimene, degliannunzi.
Unnumero separato in Roma cent. WO- nel
Regno
eent. 25 - arretrato in Roma cent. 20 - nel Regno cent.NO
- all' Estero eens. B5Se il giornale si compone d'oltreJS:pagine, il prezzoaumente proporsionatam¢nte.
"°""^**°
PARTE UFFICIALE
Parte ufficiale.
Errata-corrige
-Leggi
e decreti: B. dooreto n. 1497 colquale
vieneapprovato
il nuato testo utiico.. delleleggi
sul reclutamentodelR.esercito-Relazione B. decreton. 95col q ale dalfondo
diriserva per lespese impreviste
dello StatodOrevisione
dellaápesa
del ministero del stesofo per fi'eser-caio finanziario 101±--912,
viene autoritrata sita20a pyg.le
i
ne efavore
dei bilanci dei ministeri .delkinterno e&
2
2: ca, .Apettivamente.
per spese dipub-
bis a
sicuregga
ø perpaghe
ecompensi
alpersonale
avven- it o - Relazione e B. deoroto n. 96 colquale
dalfondo
d'riserva
per le apeteimpreviste
dèllo stato dipt'etisiotte
à Ilaspesa, del ministero del tesoro per l'esercizio
finanzia-
rao 1911-9£2 viene autoritrata una30*
prelevazione
afa-
vŠre
delbilancio
del ministero dell'iriterno in aumento «Ià:
itolo n. 22 ospese diposta
» - RR. deoreti nn.97, 98,
, 103 e 104
riflettenti: Trasformazione
dipatrimonio
aa olo elemosiniero -
Modificazioni
di statuto di Cassa dirgparmio
- Aumento di canone annuo di dario consumo- Erezione in enge morale- Concentrazione di
patrimonio
i
Congregazione
di carità locale -¾iziistero della Inari-: Graduatoria dei vincitori del concorso per la promo-
ne a capo
disegnatore
di 2acidsse
nelle direzioni dellepostruzioni
navali - Ministero dei lavoripubblici:
Gra-Idua‡oria
dei laureatiingegneri civili,
industriali e mecca- nici della R. scuola superiorepolitecnica
inNapoli
per l'an,no 1911 - Ministero
degli
affari esteri:Dirþosizioni
nelpersoùale dipendente
- Concessioni di «eseguatur
» - Mi-nistero delle
poste
e deitelegrafl:
Avviso - Ministero digrazia, giustizia
e dei ctilti:Disposizioni
nelpersonale
di-pendente
- Ministero dèl tesoro - Direzionegenerale
deltesoro: Avviso - Presso del cambio
pei cerÑ¡toàii
dipa-gamento
dei daxidoganáli
diimportazione
- Ministero d'agricolture,
industriae.commercio -.Ispettorato generale
dell'industriae del commercio : Media dei corsi dei consoli- d
ýoiiati
acontanki
nelleoarie ÁoÑe Al ¾gno
-Concorsi.
Parte non uficiale.
Senato
de1Regno
e Camera deideputati:
Sedule deli°marzo 1912 - Diario estero - Diario della guerra - Cro-naos italiana -
Telegrammi dell'Agengig Refani
-Bol- lettino
meteorico -Inserstopi.
ERRATA-CORRIGE
Il consorzio esattoriale di
CariŠ,
indicato apág. 059
del n. 39della Garretta
ufficiale
dell'anno in corso eapprovato
con R. de-creto 25
gennaio
p. p., n.39, domprende
soltanto i comuni diCarida,
San Pier Fedele e Serrata. Gli altri duo
omuni,
diSant'Agata
eSan
Luca,
costituiscono altro consorzio con sede aSant'Agata.
11 numero 1407 della raccolta
uj}iciale
delleleggi
e det decreti delRegno
conisene ilseguente
decreto:VITTORIO EMANITELE III
per grazia di Dio
eper #olonth della Nazione ËB D'ÍÏÁLI'A
Visto il testo finico delle ggi étil reclgliinîetito del
R. .esercito, approyato cõn ècrèto ReaÏe NÏ agòsfh
i888,
n..5655 (serie 3.
Vista la legge 30 giugno 910,
n.362,
conla quale
furono modificate alcune disposizioni del detto testo
.
unico
efu data facoltà al Nostro Govérno fiÍ.$iÍbüÌí-
care un nuovo
testo unico delle leggi sul reclûfa'uiËnto
del R. esercito introd;1cendo in
essognege riohÛÎca-
zioni che, sentito il parere del Consiglio di
sa-ranno
ritenute necessarie per emendarne le disposi-
zioni
oboordiitäfle ifa loro
otön ¶nelle dbl Godice penale per l'esercito
edelle altre INggf;
Visto il Codice penale aliprovato
conR. decreto 30
giugno 1889,
n.6133 (serie 3.
Vista la legge.28 giugno 1891, n..316;
Vista la legge 4 agosto 1895,
n.479;
.Vista' la legge 2 luglio 1896,
n.284
; .Vista la leggo 12 luglio 1896,
n.292;
Vista la legge i febbraio 1900,
n.26;
Vista la legge ߇ gennaio g04
n.23;
1294 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO DRITALIA
Vista la legge 3 luglio 1902,
n.266
;Vista la legge
iluglio i906,
n.298
;Vista la legge 15 dicembre 1907,
n.763;
Vista la legge 5 luglio 1908,
n.348
;Vista la legge 24 dicembre 1908,
n.730
;Vista la legge 11 luglio 1909,
n.409;
Vista la legge 19 luglio 1909,
n.506
;Vista la legge
7luglio 1910,
n.407
;Vista la legga 17 luglio 1910,
n.538
;Vista la legge 6 luglio 1911,
n.683;
Vista la legge 6 luglio 1911,
n.684
;Vista la legge 18 luglio 1911,
n.765;
Sentito- il Consiglio di Stato
;Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra
;Abbiamo decretato
edecretiamo
:.
Articolo unico.
A testo unico delle leggi sul reclutamento del R.
eser-cito rimane approvato il seguente testo
:LEGGE
sul reclutamento del R. esercito
CAPO I.
Del servizio militare
edell'obbligo di
concorrerealla leva
Art. l.
(Art.
4 testo unico 6agosto 1888).
Tutti i cittadini dello Stato sono
soggetti
alla leva. Ciascuno faparto
della classe di leva dell'anno in cui nacque eperció
ciascuna classecomprende
tutti i maschi nati dalprimo
all'ultimogiorno
diuno stesso anno.
Nei
tempi
normaliconcorrono alla leva nell'annom cuicompiono ilvigesimo
dell'età loro.Possono esservi chiamati anche
prima, quando
10esigano
contin- genze straordinarie.Art. 2.
(Art.
5 testo unico 6agosto 1888).
Nessun cittadino
itaßano può
essere ammesso apubblico
uffiziose non
proia di amire sóddisfatto all'obbligo
della leva,ovvero nonis risuÍfire
diaŸef
ähiesta l'inscrizione sulla lista di leva,qualora
la classo a cuiappartiene
non sia stata ancorachiamata.Art. 3.
(Art.
1 testo unico 6agosto
1888 - Art. Ilegge
15 dicembre 1907n.
763).
Coloro che
cogcorrono
alla leta di terra e risultino idonei allearmi debbono esšere arruolati nel R. esercitoe sono personalmente
obbligati
al servizio militare daltempo
della leŸa della classe ri-spettiva
sino al 31 dicembre dell'anno in cuicompiono
il trentano- vesimo di loroetà,
salvopor gli
utileiali 11disposto
delleleggi
chespecialmente
liriguardano.
Art. 4.
(Art.
2 testo unico 6agosto 1888).
I cittadini
obbligati
al serviziomilitare, quando
nonapparten-
gano all'esercitopermanente
od allamiliziamobile,
sarannoascritti alla milizia territoriale.Art. 5.
(Art.
3 testo unico 6agosto
1888 - Codicepenale
30giugno 1889).
Sono esclusi dal servizio militare e non possono far
parte
del R. esercito icondannati,
inapplicazione
del Codicepenale
comune, alla penadell'ergastolo
o alla pena della reclusione che abbia per effetto o allaquale
siaaggiunta
l'interdizioneperpetua
daipubblici
uffici.I condannati da
giudici
stranieri a pene checorrispondono
aquelle
suindicate e pergli
stessi reati a cui le dette penesonoap-plicabili
secondo leleggi
delRegno,
possono essere esclusi dal farparte
dal R. esercito per decisione del ministro della guerra.I condannati in contumacia non sono
compresi
nella esclusione.Art.6.
(Art.
1legge
15 dicembre1907,
n.763).
Gli arruolati che non abbiano diritto
all'assegnazione
alla 2a oalla 3a
categoria
perragioni
difamiglia
nei casiprevisti
dalla pre- sentelegge
sonoassegnati
alla lacategoria.
Art. 7.
(Art.
7 testo unico 6agosto 1888).
Una
parte degli
arruolati di lacategoria può
essereassegnata
alservizio della R. marina
militare, prelevandola dagli
uomini di sta- turainferiore a metri1,60.
Art. 8.
(Art.
Ilegge
31gennaio 1901,
n.23 -Art.33-bislegge17luglio1910,
n.
538).
Gli inscritti di leva che abbiano
compiuto,
o checompiano
nel- l'anno il 18° anno dietà,
possonoemigrare quando
abbiano otte- nuto il permesso dalprefetto
o dalsottoprefetto.
I militari di la e di 2a
categoria
che non abbianocompiut
il 28°anno di età possono
emigrare quando
abbiano ottenuto il pe messo dal comandante deldistretto,
alquale
dovranno provare di tro-vara m una dello condizioni che saranno
specificate dakregola-
mento.
È
liberal'emigrazione
dei militari di 3acategoria.
È
pure liberal'emigrazione
dei militari di lae di2*cgegoria
che abbiano
compiuto
il 28° anno dietà;
ma sino aquando
non abbianocompiuto
il 32° anno, essidevono notificarelaloropqrtenza,
al comandante del distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa nel modo che sarà stabilito dal
regolam
nto.La facoltà di
emigrare
consentita ai militari dalpresente
ticolopuò
essere, in casieccezionali, temporaneamente
sospesa con creto Reale suproposta
del ministro della guerra.CAPo II.
Organi
ecircoscrizione del servizio della lev
Art.9.
(Art.
12 testounico 6agosto
1888 - Art. 33legge
17luglio
1910,n.
538).
Il ministro della guerra
provvede
osopraintendo
a tutte le4pe-
razioni della leva militare.
La dirozione di
queste operazioni
nelRegno o, Ìn
ciascuncirefon-
dario, affidata al
rispettivo prefetto
osottoprefetto.
All'ostero,
il servizio della leva é allidato alle RR. autoritàdiplo-
maticho o consolari.
Art. 10.
(Art
13 testo unico Gagosto 1888).
Le
operazioni
della leva e le decisioni che non siano di compe- tenza dell'autoritàgiudiziaria
ordinaria in conformità delseguente
art.
11,
sono attribuite in ciascun circondario ad unConsiglio
di leva.GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 1295
Art. 11.
(Art.
14 testo unico 6agosto 1888).
Spetta
all'autoritàgiudiziaria
ordinaria:1° conoscere delle contravvenzioni alla
presente legge,
percui si possa farluogo
adapplicazione
di pena;2° definire le
questioni
di controversacittadinanza,
domicilio odetà;
3° pro
unciare sucontesi diritti civili o di filiazione.Art. 12.
(Art.
15 testo unico 6agosto 1888).
In
ogni
circondario un commissario di leva è incaricato di ese-guito
sotto la direzione delprefetto
osottoprefetto
lo varie incom-benze
relative alla leva. Nei circondari che contano unapopola-
zione
superiore
a 250.000abitanti,
vi sono due commissari di leva.Art. 13.
(Art.
16 testo unico 6agosto 1888).
11
Consiglio
di leva épresieduto
dalprefetto
se ha sede nel capo-luogo
dcllaprovincia,
dalsottoprefetto
se ha sede nelcapoggo
del
circondario,
o, nel casod'impedimento
deimedesimi,
dal fun-zionario cui
spetta
di farne leveci,
ed àcomposto
di due consi-glieri provinciali, designati preventivamente
dallo stessoConsiglio provinciale,
e di due ufficialisuperiori
ocapitani
del R. esercitodelegati
dal ministro della guerra.11
Consiglio provinciale
dovra nell'atto di nomina dei detti duecoilsiglieri designare
duesupplenti.
Assistono allo sedute del
Consiglio
con voceconsultiva il com- missario<Ïi
leva ed un uffleiale deicarabinieri reali.
11
Consiglio
di leva ò inoltre assistito da un medieo.Art. 14.
(Art.
17 testo unico 6agosto 1888).
Il
Consiglio
di leva decide amaggioranza
di voti.L'intervento di tre votanti basta a rendere valide le decisioni.
Qualora
si trovinopresenti quattro votanti, compyeso
ilpresidente,
8Î RStiene dal votare ed ha soltanto voce consuluta il
più giovane
dei
consiglieri,
od il meno anzianodegli
utneialipresenti.
Art. 15.
(Art.
18 testo .unico 6agosto 1888).
Contro le decisioni dei
Consigli
di leva à amäedso il ricorso al ministro dellaguerra,
osservate leprescrizioni
delregolaineato.'
Il
ministro,
sentito il parero di una commissionecompogakun
ufficiale
generale,
di dueconsiglieri
di Statoe di dueutliciali
su-periori, potra
annullare lo dette decisioni.I ricorsi
preaccennati
nonsospendono glieffetti
delle decisioni doCansigli
di leva.Art. 16.
(Articoli
10 e 178 testo unico 0 agosto 1888 - Art. 3legge
11 lu-glio 1909,
n.469).
11 servizio della leva nel
Regno
òorganizzato
secondo lavigente circoserizione
amministrativa.Peraltro,
salvo lacittà
diNapoli,
tutte le altre checomprendono più
maudamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.Nelle
provincie
vonete e inquella
diMantovanil distretto ammi.
nistrativo
rappresenta, agli
effetti dellaleva,
11ñiandatnanto.
I
giovani
dell'isola diCapraia
sonoIier'lá lovtiraggregati alÍa
città di Livorno e ne fanno
parte.
CAPO III.
Formazione delle liste di leva
Art. 17.
(Art.
19 testo unico 6agosto 1888).
Il
primo
digennaio
di ciascun anno i sindaci sono inobbligo
difar conoscere con espressa notificazione ai
giovani
che nell'annoincominciante
compiono
11diciottesimo
della loroetà,
il dovere di farsiinscrivere
sulla lista di leva del contunein cui hannolegale domicilio,
ed ai lorogenitori
o tutoril'obbligo
che loro èimposto
di curarno l'inscrizione.
Art. l8.
(Art.
20 testo unico 6agosto 1889).
Sono considerati
legalmente
domiciliati nol comune:1° i
giovani,
il cuipadre
o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante che essigiovani
dimorinoaltrove,
siano in servizio mi- litare, assenti,espatriati, emancipati, detenuti,
ofigli
d'unespatriato,
o d'un militare in effettivo
servizio,
oprigioniero
di guerra, che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune:2° i
giovani ammogliati,
il cuipadre,
od in mancanzadiquesto
lamadre,
abbia domicilio nel comune, salvochègiustiilchino
diaverlegale
domicilio in altro comune;3* i
giovani ammogliati
domiciliati nel comune sebbene il pa-dre,
o in mancanza diquesto
lamadre,
abbia altrovedomicilio;
4° i
giovani
nati edomiciliati nel
comune, che sianoprivi
dipadre,
madreetutore;
5° i
giovani
residenti nel comune,che,
non risultandocompresi
in alcuno dei casi
precedenti,
nongiustifiehino
la loro inscrizione in altro comune;6° i
giovani
nati in un comuno delloStato,
iquali
nonprovino
diappartenere
ad altroStato;
7* i
giovani
stranieri diorigine
naturalizzati o domiciliati nel comune;83
gli esposti
dimoranti nel comune, edÌ ricoverati negli ospizi
che vi sono stabiliti.Sarà
considerato come domiciliolegale
delgiovano
nato e dimo- rante all'estero il comune ove esso e lasuafamiglia
furono ulti- mamentedomiciliati
nello Stato.Art. 19.
(Art.
21 testo unico 6agosto 1888).
I
giovani
domiciliati nel comune, la cui data di nascita nonpossa accertarsi con documentiautentici,
e che sienoriputati notoria-
mente di età che li rendasoggetti
allaleva,
devonoogualmente
es- sere inscritti sulleliste; parimente
vi sonoinscritti
igiovani
che per etapresunta
sipresentano spontanei
allainscrizione,
o vi sonodichiarati
soggetti
dalpadre,
dalla madre o daltutoro.
Art. 20.
(Art.
22 testo unico 6agosto 1888).
La lista di leva è
cõmpilata
per cura del sindaco entro lo stesso mese digennaio
sulle dichiarazioni di cui nell'art. 17 e sulle inda-gini
da farsinei.registri
dello statocivile,
como pure indipendenza
di
altri
documenti ed informazioni.Il
primo
del successivo mese di febbraio e perquindici giorni consecutivi, é,
percura delsindaco, pubblicato Polenco
deigiovani
inscritti su detta lista.Art. 21.
(Art.
23 testo unico 6agosto 1888).
Nel corso dello stesso meso di febbraio il sindaco devo
registrare tugte
leosservazioni,
lediahi6razioni,
od i richiami chegli
vengono fatti peromissioni,
per false.indicazioni
o per erroriquali
cheSlanO.
1296 GAZZETTA UFFICIAL3 DE,L JtEGKO D'ITALIA
ilialavtalitel-NWe-alimangaismiliuminanimmaamil us-amallitati-R.alimíff.I T¯ eirii i . ..i .> m .-r a was seWeimiinlaume eengramWim!B i
i
Art. 22.
(Art.
24 testoniko à agosto 1888).
La Giunta
munfòÍpáÏe eÑiniinä
lalisá
di le a,ed, occorrendo,
la rettifica ariguardo
deigiovani
che inqualsiasi
moda risultino omessi o inserittiindebitamente;
e tenendo conto delle osserva-zioni,
dichiarazioni erichiami,
di cui nelprecedente
art.21,
faese-guire
lemodificazioni,
leaggiunto
e le cancellazioni che siano ne- cessarie.Art. 23.
(Art.
25 testo unico 6agosto 1888).
Compiuta
laverificaziorie,
la lièta &Èr iÏa nal
sindacó edagli
assessori che nefecero
l'esame,
e trasmessaei' coþiä autentica
alprefetto
osottoprefetto
delrispettivo
circondario nei diecigiorni
iminediatamente successivi.Art. 24.
(Art.
26 testo unico 6agosto 18S8).
Gl'inscritti nienziotiati
rlÚiktÏcoÏo
19 sono cancellati dalla listadi leva,
seprifria neÏIk veríncìzioile
definitivacomProvino
diavere età minore dellapresunta.
Nel
prímo periodo,
la cui durata è stabilita dal ministro della guerra, haluogo
la sessione ordinarianellaquale
iConsigli
di levaprocedono
alla verificazione definitiva delleliste,
alla estrazione a sorte, all'esamepersonale
ed all'arruolamentodegli
inscritti.Nel secondo
periodo,
la cui durata è finoall'apertura
della levastledessivä,
1Consigli
di levaall'uopo
convocati in seduto straordi- nar.e,procodono
all'esamepersonale
ed all'arruolamentodegli
in- scrittipei guáli
taliopera
ioni nonpotettero
averluogo
durante la sessioneordinaria,
ed allaassegnazione
alla 2a o 3acategoria degli
arruolati che ne comprovassero il diritto
dopo
la chiusura di dettasessione.
Art. 20.
(Art.
31 testo unico 6agosto 1888).
Il
prefetto
o ilsottoprefetto provvede
che ilConsiglio
di leva delrispettivo
circondario si riunîsca perproclamare l'apertura
dellalevä,
per determinare igiorni
in dui debbonoaverluogo
presso ilCon§iglio
di leva leóperažioni
per ciascunnlandamento,
eper adot- tarequegli
altriprovvedimenti
che possono accelerare ilcompi-
mento delle
operazioni
medesime.Art. 30.
Art. 25.
(Art.
33 testo unico Gagosto 1888).
(Art.
27 testo unico 6tagosto 1888).
11 sindaco
insegve ulteriorment.0
Šulla lista 61leva,
igiovani
della classe chinnata che sipreseniino 40atãnd,
oVeng£ño
sco-peiti,
odenunciati omeqsi,
tietto coitto.deRenihttizf6ni
ótieáucee-
dono iritorno alla situazionedegli inseritti,
eprontle
if6ta dellt vä- riazionia,
cuipesa andat
soggetta la listadal thoiñéntó
dellä suaGismÏssionÀ
alprefettu
osottoprefetto
sino aquello
della verifi- cazione definitiva.Art. 26.
(Art.
28 testo unico ôagosto 1888).
Sulla lista di leva della
prima
classe da chiamarsi debbono ag-giunge
rsi:I"
gli
omessiimputati
di essersi sottratti alla inserizioneelas-soll'l dai tribunali
ordittari;
2°
gli emessi
in leveanteriori,
di uitie11'tirtico16
37 equegli
altri che siansi oresentatispontanei ger
esserainseritti, prima
odopo
che siasiscoperta
la loro omissione.Art. 27.
(Art.
29 tasto unico 6agðsto 1888).
ebbono
aggiungere egualniente epo
ö íli&po di lifti gl'fa.
scritti di love anteriori che si trovino in una delle condizioni sotto
specificate:
l°
cancellati,
esentatidal servizio di laõätegoi•fa
ed assegn i alla 2a o alla33,
o riformati in leieanteriori,
e riconosciuti in se-guito
nel casopreveduto
dall'art.50;
2" riformati di leve anteriori successivamente riconosciuti abili di cui all'art.
62;
3° dichiarati rivodibili dal
,Consiglio
di ldva o rimandati inap-plicazione degll articóli 49, 51,
58 e 60.Devono altresi essere
inactitti in
capo di listagli
omessi di leve anteriori che a tenoredell'art.
136 sono considerati roi di essersi sottratti allaleva,
nonchègli
omessicolpevoli
del reato definito dall'art. 137.CAPo IV,
Chiamatá alla leva
Art. 28.
(Art.
30 testo unico 6agosto
1888 -Legge
15dicembreEDI)7,
u,763).
La leva si opera in due
periodi
ditempo.
11
ýefeito
ð 11sottopreátt'ó
fapubblicare
in tutti i comuni delrispettí¾ ditcondario l'oraine
della leva ed il manifesto colquale
sono
indidati
illiiögo,
.ilgiorno
e l'ora in cni sieseguiranno
presso ilConsiglio
di leva leopera2ioni
per ciascua inandamento.Art. 31.
(Art.
32 testo unico 6agosto 1883).
Per cura del
silidano
ènello
stessotempo pubblicato
l'olencono- minativodegl'inscritti
chiamati alla leva.CAPo V.
Verificazione definitiva delle liste, estraziono
asorte,
esame
personale ed arruolamento
Art. 32.
(Art.
55 testo unico 6agosto 1888).
Lo amministrazionidelle cittå
capoluoghi
di circondarioovehanno sedeiConsigli
dileva, provvedono apposito
locale collesuppellet-
tili ed accessorî occorrenti per le riunioni.
Art. 33.
(Art.
56testo unico 6agosto 1888).
Le sedute dei
CBäsigli
dilevi
sonopubbliche,
e devono interve-nirvi i sindäci assistiti dai
segretari
comunali ne101ateresse deiIoroamministfàti.
Allemedesime sedute
ha'ano obbligo
d'intervenire neigiorni
de-signati pel risýettivo niWudimènto èuttiindistintamente gliinscritti,
o i non intervenuti si hanno per renitenti
giusta
l'art.142,
fattaeccezione per i
giovani
di cui all'art.47.Art. 34.
(Art.
3legge
20giugno 1910,
n.3G2).
Gli inscritti di leva per recarsi dal cömune di residenza al capas
luogo
del circondario dove debbonopresentarsi
alConsiglio
dileva,
eper
ritornarne,
fruiscono della tariffa deitrasporti
militari.Agli
inscritti riconosciutiindigenti,
secondo le norme chesaran-no stabilite dal
regolamento,
ècorrisposta
un'indennità disoggiorno
per iltempo
in cui rimangonoadisposizione
delConsiglio
dileva;
e
qualora
debbano per 10 scopo anzidetto percorrere, tra aridata oritorno, distanze
superiori
a ventichgometri,
è dovuto anche ilpagamento
dei mezzi diviaggio.
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 1297
Art. 35. Art. 42.
(Art.
31 testo unico 6agosto 1838
- Art. 2loggo
30giugno 1910,
n.
362).
All'inizio delle
operazioni
di ciascun mandamento di leva il Con-siglio procede
alla verifica2iohedello
liste diTaval
dei coniuni del mandamento medesimo.Art. 36.
(Art.
35 testo unico 6agosto 1888).
Il
Consiglio
di levaaggiunge
sulle liste diogni
comune le inscri-zioni che i sindaci hanno
ulteriormente
eífettuate a cancellaquelle
che si riconoscono insussistenti.
Cancella inoltre
gl'inseritti
che altempo
della chiamata della leva risultano nelle condizionistabpite
dallalegge
sulla leva ma-rittima.
Art. 37.
(Art.
36 testo unico 6agosto 1888).
Il
presidento
delConsiglio
di leva laquindi leggere
ad alta vocele liste così
rettificate,
edinvita pubglicargento .gli ytyti
e di- chiarare se a loro avviso sia occorsapleung omisgigne,
esull.e
os-servazioni dei siadaci e
degl'inseritti
od aventi causa statuisce atenore della
presente legge.
Le listo cosl
veriflcate
e sottoscritto dalpresidente
delConsiglio
di leva e dai sindaci sono daconsiderarsi, cliiuse deflgitivamege,
rimandando alla
prima
ventura levacoloro che postgriormente
fossero
riconosciuti
omessi.Art. 38.
(Art.
58 testa unico 6agosto
1898 - Art. 2legge
30giugno 1910,
n.
362).
Il
Consiglio procedo poscia
all'estrazione a sorte e allo esamepersonale degli
inscritti secondol'ordine
in cui sonoposti
sullalista di leva:
pronupcia
l'esclusione di coloro che sitrovessero
nei casipreveduti
dall'art. 5: delibera sullaidoneità
al servizioalili-
tare di tuttigli altri,
e nei casispecificati
dallapresente legge
li dichiara o riformati orivedibili,
li assegna alla 2a o alla 3a cate-goria
o li ammette allasurrogazionp difratello.
Art. 3).
(Art.
40 tosto unico 6agosto
1833 - Art. 2leggo
30giugno 1910,
n.
362).
L'estrazione a sorte si eseguisce per mandamento secondo l'or- dine stabilito dal
Consiglio
di leva nella suaprima epduta.
Per i mandamenti
composti
dipiù
comuni la sortodecide
del-l'ordine in cui
questi
sono chiamati all'estrazione.Art. 40.
(Articoli
38 e 39 tosto unico 6agosto 1888).
I
primi
numeri sono attribuiti di diritto aicapi
lista di cui al- l'art. 27 nell'ordine stabilitodall'4rt. 4þ
e sonoperció
esclusi dal- l'estrazione.Tutti
gli
altri numeri sono devoluti ai rimanenti inseritti sulle listo di leva e sonoespressi
in cifra sopra schedeuniformi,
lequali
sono
riposte
in un'urna dalpresidente
delConsiglio
di leva inyista
dell'adunanza con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse.
Art. 41.
(Articoli
40o 41 testo unico 6agosto 1888).
Gl'inseritti
di ciascun comuneestraggono personalmente
il loronumero
ed,
in loro mancanza,l'estrazione
é fatta dalpadre
o dal8ÌRdû00.
Il numero estratto è
pronunciato
a chiara voce e scritto in tutte lettere sullalista
di leva a lato4el
nomadel)'insq;it‡a entgaente.
(Art.
42 testo unico 6agosto 1888).
Durante l'estrazione il
presidente
delConsiglio
di leva si accettadella idpnpità gegli ostraenti.
.
qqcorrendo equivoço negestrazione
per identità di cognomee nome, o pergltry moþivo, il
nuglerespratto appartiene
algiovana
che fu chiamato e non aquello
che lo estrasse.Art. 43.
(Art.
43 testo unico 6agosto 1888).
Ove per il uitmero
degli
inscritti l'estrazione non sipotesse
corn-piere iq
unasolg sêduty, potr essayopeggguita in
altro consecu-tive, purchè
atermiga
diciaycupa di
yse;1,'graa
sia chiusa o sugagella,ta
inprospgzµ delggdugagza fagengonp risultare
nel relativo attogrþale.
Art. 41.
(Art.
44 testo unico 6agosto 1688).
Nelcaso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di
quello degli inscritti,
igiovani
eccedenti sono ammessiaduna
estgazione suppletiva,
laquale
sieseguisce
rimettendo nel-l'urne altrettanto schede quante
eranoquelle
dellaprima
estra- zione.y
per contro seil numero delle schede risultieccedente,
le ri-manenti, nell'graa
sihanno
per nulle.Terminata
l'estrasione,
nonpuò questa,
perqualunque
motivo,essere
ripetuta,
e ciascun inscritto riterrà 11 numeroassegnatogli
dalla sorte.Art. 45.
(Art.
45 testo unico 6agosto 1888).
Coloro che si trovano in capo di lista
provenienti
da leve ante-riori,
sonoposti nell'ordi.ne
della loro classe.Art.
46.(Art.
59 testo unico 6 ag asto1888).
All'esame
personale degli
inseritti saràproceduto
dalConsiglio
dileva in presenza del
sindaco,
per mezzo dei medici chiamati alla seduta.I casi di esenzione dal servizio di la
categoria
sonogiudicati
sullaprodqzione
didocumenti
autentici e, in niancanza didocumenti,
sopra14 esibizione di
certificato rilasciato .dal sindaco sulla atto- stazionedi
trepad,ri
difamiglia
sottoscrittiall'atto, domiciliati
nellostpssa
comune epadri di.figli
che sianosoggetti
alla leva nel co-mune medesimo.
Nel casoche un inscritto non
giustifichi
il diritto invocato alla esenzione di cui sopra,ilConsiglio provvede perchè
sia immediata-mente,
seidoneo,
arruolato in lacategoria,
silvo a provare succes-sivamente davanti
alCopsiglio gespo, gntro
iltermine
stabilitodag'ar
.74,
l'invocatodigitto a(Ig asseggazione alla
2ao alla 3a ca-tegogig.
Art. 47.
(Art.
49 testo unico 6agosto
1888 - Art. 2legge
30giugno 1010,
n.
362).
Il
Consiglio
di levapotrà
ril'ormare senza esamepersonale
igio-
Vani iquali
faccianorisultare,
permezzo del sindaco e nei modi chesararino determingti
daegoladebto,
di essere affetti da de-formith
che possano, senza c)feþecorra
ilgiudizio
di persone del-I'arte,
dichiararsievgentemerite
insariabili.Tali deformità sono descritte nell'elenco delle
infermita
che esi- mono dal serviziomilitgre, c6mpilato
pe;l'psecuzione
della pro-sente
legge.
Nei
casi
dubbi eogni qualvolta
occorrasospetto
di frode il Con-siglio dovrà procedere
all'esamepersonale dell'inscritto.
1298 GAZZETTA UFFICIAI E DEL REGNO D'ITALIA
Art. 48.
(Art.
60 testo unico 6agosto 1888).
Gli inscritti che non sono
esclusi, riformati,
dichiarati rivedibilisono tutti
dopo
l'esamepersonale
immediatamente arruolati alser- viziomilitare,
ed ilConsiglio,
in base ai dirittiall'esenzione
dal servizio di lacategoria, 'determina quali
di essi debbano essere iascritti alla la
categoria
equali assegnati
alla 2a o alla 3a.Art. 49.
(Art.
62 testo unico 6 agosto1888).
Gli inscritti che per
qualsiasi legale
motivo non possono im-prendere
il servizio militareprima
della chiusura della leva sonorimandati in capo di lista delle leve
susseguenti
sino a che sia cessato il motivo che diedeluogo
al loro rimando."
Qualora,
cessato il motivo del lororimando,
venissero arruolati ed ascritti alla lacategoria, seguiranno
perquanto riguarda
la decorrenza dellaferma,
la sortedegli
inscritti della leva durante laquale
furono arruolati.Art. 50.
(Art.
63 testo unico 6agosto 1888).
Le decisioni di caneellazione dalle liste di
leva,
di riforma o di esenzione dal servizio di lacategoria,
non sonosoggette
a revoca-zione,
se nonquando
venga a risultare essersi le cancellazioni, le riforme e le esenzioni ottenute con documenti falsi oiniisdeli,
o percorruzione,
o per il reato definito all'art.141,
salvo per le ri- forme anche ladisposizione
contenuta nell'art. 62.Art.51.
(Articoli
64 e 65 testo unico 6agosto 1888).
Allorquando gli
inscritti nei diecigiorni posteriori
al loro ar- ruolamentopresentino
ricorso aimagistrati
ordinari sullallegalitå
del medesimo per motivi di
cittadinanza,
didomicilio, d'età,
didiritti civili o di
filiazione,
sisospenderanno
a lororiguardo gli
effetti delParruolamento sino all'emanazione delgiudizio.
Se il
giudizio
saràprotratto
oltreil termine delprimo periodo delle
leva in corso, i reclamanti saranno inscritti in capo di lista della leva successiva in attesa dell'esito delgiudizio.
Art. 52.
(Art.
66 testo unico 6agosto 1888).
Le
questioni.
di cui nelprecedente
art. 5l sonogiudicate
somma riamentein viad'argenza
dal tribunale del circondarioin cuisiede 11Consiglio
dileva,
in contraddittorio delprefetto
osottoprefetto,
salvorispettivamente l'appello,
e salvo pure il ricorso in Cassazione contro la sentenzapronunciata
ingrado d'appello.
Art. 53.
(Art.
69 testo unico 6agosto 1888).
11
superiore
ingrado,
ed aparità
digrado
ilpiù
anziano fragli
ufficiali membri del
Consiglio
dileva,
somministra al comandante del distretto militaregli elementi, che,
secondo le decisioni de-Consiglio stesso,
debbono servire alla formazione dei ruolidegli
in- scrittiassegnati
allala,
alla 2a ed alla 3*categoria.
Art. 54.
(Art.
71 testo unico 6agosto 1888).
Il
Consiglio
di levasi riunisce insedutesuppletive
semprequando
sia necessario per
compiere
le incombenze chegli
sono affidate sel condo ildisposto
deiprecedenti
articoli diquesto
capo.Art. 55.
(Art.
74 testo unico 6agosto 1888).
Nell'ultima seduta del
primo periodo
della leva iConsigli
di levacompileranno
:a)
unprospetto
numericodegli
inscritti che furono arruolati nella16,
2a e 3acategoria;
b)
un elenco nominativodegli inseritti
rimandati allaprima
ventura leva.
I
prefetti
esottoprefetti
nelgiorno
successivo alla chiusura delprimo periodo
manderanno al ministro della guerracopia
dell'an- zidettoprospetto.
Art. 56.
(Art.
76 testo unico 6agosto 1888).
Qualorain
qualche
circondario leoperazioni
della sessione ordi- narianon siansipotute compiere
nel terminestabilito,
ilprefetto
o
sottoprefetto
ne riferisce al ministro della guerra per ottenero una proroga.CAPO VI.
Riforme
Art. 57.(Art.
77 testo unico 6agosto 1888).
Sono riformati
gl'
inscritti che perinfermità,
o per difetti fisici edintellettuali,
risultino inabili al serviziomilitare,
oppure siano di statura minore di un metro ecinquantaquattro
centimetri.Art. 58.
(Art.
78 testo unico 6agosto 1888).
Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da in- fermitä
presunte
sanabili sono rimandati allaprima
successivaleva,
e da
questa, occorrendo,
alla levaseguente,
nelqual tempo,
risul-tando tuttavia
inabili,
sono riformati. Perogli
inscritti affetti dainfermith presunte
sanabili in brevespazio
di tempo possonoesseresemplicemente
rimandati alle sedutesuppletive.
Art. 59.
(Art.
79 testo unico 6agosto 1888).
Per accertare la sussistenzh o
l'incurabilità
di unamalattia,
ò in facolta delConsiglio
di mandare l'inscritto ad unospedale
militare.Art. 60.
(Art.
80 testo unico 6agosto 1888).
Gli inscritti che abbiano o che
superino
la statura di un metro ecinquantaquattro centimetri,
ma nonraggiungano quella
di un me-tro e
cinquantacinque centimetri,
sono rimandati allaprima
suc-cessiva
leva,
e daquesta, occorrendo,
alla levaseguente,
e nonavendola neppure in
quel tempo raggiunta,
debbono essere rifor- mati dalConsiglio.
Art. 61.
(Art.
84 testounico 6agosto 1888).
Il
Consiglio
di leva rilascia adogni
inscritto riformato la dichia- razione di riforma.Art. 62.
(Art.
85 testo unico 6agosto 1888).
La riforma
pronunciata prima delPapertura
della leva successivaa
quella
cui l'inscritto concorre non 6 irrevocabile ed å riservata al ministro della guerra la facoltà disottoporre
i riformati nuova-mente a visita e rimandarli innanzi ad altro
Consiglio
di leva entro ilperiodo
di due anni dall'ottenuta riforma.CAPo VII.
Esenzioni dal servizio di 13 categoria
Art. 63.
(Art.
3legge
15 dicembre1907,
n.763).
Hanno diritto
all'assegnazione
alla 3acategoria gli
inscritti iquali
si trovino in unadelle seguenti condizioni:
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 1299
1°
figlio
unico oprimogenito
dipadre
che sia entrato nel 65°anno di
età,
o che si trovi nella condizione di cui al n. I dell'ar- ticolo72;
2°
figlio
unico oprimogenito
di madre tuttoravedova;
3°
nipote
unico oprimogenito
di avo,che sia entrato nel 70°anno di eta e che non abbia
figli maschi;
4°
nipote
unica oprimogenito
di ava tuttora vedova e chenonabbia
figli maschi;
5°
primogenito
di orfani dipadre
e di madre;6© fratello unico di sorelle orfane di
padre
o dimadre,
nubilio vedove senza
figli maggiori
di 12anni;
7° ultimo nato di orfani di
padre
e dimadre,
che abbia un fratello nella condizione di cui al n. I dell'art.72, quando gli
altri fratelli siano da considerarsi non esistenti infamiglia
a senso del-l'articolo stesso.
Art. 64.
(Art.
5Iegge
18luglio 1911,
n.765).
Ha diritto
all'assegnazione
alla 3acategoria
l'inscritto che abbiaun fratello
consanguineo
vincolato alla ferma di 6 anni nel corpo R.equipaggi.
Quest'assegnazione
ò concessa una sola volta ed unicamente aquello famiglie
che non abbiano altroflglio
viventeassegnato
opassato
alla 2a o alla 3acategoria
perqualsiasi
altrotitolo,
appar- tenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.Qualora
i militari vincolati alla ferma di seianni,
che hanuo tra- mandato diritto diassegnazione
alla 3acategoria
ad un fratelloconsanguineo
in base alprimo
comma delpresente articolo,
noncompiano
perqualsiasi
motivo la ferma cui sonovincolati,
il fra- tello cesserà diappartenere
alla 3acategoria
edovrà,
se idoneoiessero ascritto alla la o alla 2a
categoria.
Art. 65.
(Art.
2legge
15 dicembre1907,
n.763).
Hanno diritto
all'assegnazione
alla 2acategoria gli inscritti,
iquali
si trovino in una delleseguenti
condizioni:1°
figlio
unico dipadre
vivente che non sia entrato nel 65°anno di età ;
2°
figlio primogenito
dipadre
che non sia entrato nel 65°anno di età e che non abbia altro
figlio maggiore
di 18anni;
3°
nipote
unico di avo che non sia entrato nel 70° anno di otåe che non abbiafigli
maschi.Art. 66.
(Art.
6legge
15 dicembre1907,
n.763 - Art. 88 testo unico 6 ago- sto1888).
Ha diritto
all'assegnazione
alla 2acategoria
l'inscritto che abbiaun fratello
consanguineo:
1° sotto le armi per arruolamento volontario ordinario nel- l'esercito
permanente
o nel corpo R.equipaggi;
2° in ritiro per infermità
dipendenti
dalservizio;
3° morto mentre era sotto le
armi;
4° morto mentre era in
congedo
illimitato o in riforma nel solocasoche la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infer- mità
dipendenti
dalservizio;
5° morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per in- fermità
dipendenti
dal servizio.Questa assegnazione
à concessa una sola volta ed unicamente aquelle famiglie
che non abbiano altrofiglio
viventeassegnato
opassato
alla 2a o alla 3acategoria
perqualsiasi
altrotitolo,
appar- tenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.Art. 67.
(Art.
4legge
30giugno 1910,
n.362).
Ha diritto
all'assegnazione
alla 2acategoria
alle stesse condizionipreviste
per i titoli, di cui all'arAicoloprecedente
l'inscrittoche
abbia un fratelloconsanguineo caporale
osoldato di
cavalleria odiartiglieria
acavallo,
ilquale, compiuta
la ferma o riammesso in servizio entro due anni dalla data delcongedamento, presti sponta-
neamente servizio nei
reparti
di cavalleria o diartiglieria
aeavallocon
l'obbligo
minimo di un anno.Ha pure
diritto all'assegnazione
alla 2acategoria,
alle condizionistesse,
l' inscritto che abbia un fratelloconsanguineo caporale
o soldato di cavalleria o diartigliería
acavallo,
11quale
siobblighi
acompiere
almeno un anno di servizio in continuazione della ferma di leva.Tale
assegnazione
saraperb
revocataqualora
il fratello non sod- disfl perqualsiasi
motivoall'obbligo
assunto.Art. 68.
(Art.
12legge
6Iuglio 1911,
D.683).
Ha diritto
all'assegnazione
alla 2acategoria
alle stessecondizionipreviste
per i titoli di cui all'art.66,
l'inscritto che abbiaun fra- telloconsanguineo
sottuffleiale delRegio
esercito in servizio sotto le armi ilquale
abbiacompiuto
la ferma di tre anni.Ha pure diritto
all'assegnazione
alla 2acategoria
allo condizionistesse l'inscritto che abbiaun fratello
consanguineo
in servizio sotto le armi colgrado
disergente
nelRegio
esercito ilquale
siasi vin-colato alla ferma di tre anni e non l'abbia ancora
compiuta.
Tale
assegnazione
saraperò
revocataqualora
ilfratello,
perqual-
siasimotivo,
noncompia poi, quale sergente,
la ferma cui si è vincolato.Art. 69.
(Art.
4legge
15 dicembre1907,
n.763).
Ha diritto
all'assegnazione
alla 2a o alla 3acategoria
l' inscritto che abbiaun fratelloconsanguineo
facenteparte
dell'esercito per- manente o del corpo Realeequipaggi,
ilquale
abbia rinunciato al dirittospettantegli all'assegnazione
o alpassaggio
alla 2a o alla 3acategoria
per uno dei titoliprevisti
dallalegge.
Art. 70.
(Art.
91 testo unico 6agosto
1888 - Art. 5legge
15 dicembre1907,
n.
763).
Non possono
conseguire
l'esenzione dal servizio di lacategoria
iûgli
naturali non riconosciutie coloro cui siapplichi
l'art. 180 delcodice civile.
I
figli
naturali riconosciuti possono ottenerel'assegnazione
alla2a o alla 3a
categoria
solo per i titoli relativi alpadre
ealla madre di cui neiprecedenti
articoli 63 e65,
alla condizioneperò
che ilriconoscimento sia avvenuto entro dieci anni dalla nascita ed
inoltre,
per i titoli relativi allamadre,
chequesta
sia nubile ovedova.
Gli stessi
agli
naturali non possonoperò conseguire
detta esen- zionequando
esistanoagli legittimi
del comune loropadre
o dellacomune loro madre.
Art. 71.
(Art.
92 testo unico 6agosto 1888).
I
figli
adottivigodono
dei diritti di esenzione dal servizio di lacategoria
solamente nella lorofamiglia d'origine.
Art. 72.
(Art.
8legge
15 dicembre1907,
n.763).
Allo scopo di costituire titolo alla 2ao alla 3a
categoria
debbono considerarsi non esistenti infamiglia
coloro che si trovano inuna delleseguenti
condizioni:1 affetti da infermità
perinanenti
edinsanabili, imiiertezioni
odifetti fisici che li rendano inabili a lavoro
proncuo
;2° assenti dichiarati tali con sentenza
deûnitiva,
a termini del Codice civile;3° detenuti in
luoghi
di pena, se videbbano
rimanere per anni12,
decorrendi daltempo
in cui si stabilisee ildiritto Aellinseritto
all'esenzione