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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Assemblea Generale
Convocata ai sensi degli artt. 93, primo comma n. 3, e 94 dell’Ordinamento giudiziario
Il PROCESSO CIVILE TELEMATICO IN CASSAZIONE Intervento del cons. Vincenzo Di Cerbo, Direttore del CED
AULA Magna, 25 giugno 2015
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Il processo civile telematico non è soltanto utile, come evidenziato nella Relazione del Presidente Rordorf, ma, per una buona parte della giurisdizione, sta diventando obbligatorio.
Ed infatti, come è noto, dal 30 giugno 2014 è divenuto obbligatorio, per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, dinanzi al tribunale, il deposito con modalità telematiche degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite.
Il prossimo 30 giugno tale obbligatorietà degli atti endoprocessuali riguarderà le Corti di appello.
Presto arriveranno in Corte di cassazione ricorsi avverso sentenze emesse all’esito di un processo civile svoltosi, almeno in parte, secondo modalità telematiche.
(Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, aggiornati al 31 maggio 2015, negli ultimi dodici mesi ben 193.000 sentenze sono state redatte e depositate in forma telematica).
L’obbligatorietà del Processo Civile Telematico non riguarda, attualmente, la Corte di cassazione, che dovrà attendere l’emanazione di uno o più decreti ministeriali che accertino la funzionalità dei servizi all’uopo predisposti e che rendano giuridicamente efficaci le attività compiute in forma telematica.
Tuttavia la Corte non si farà cogliere impreparata, avendo da tempo deciso di informatizzare anche il processo di legittimità coerentemente con quanto sta accadendo nel giudizio di merito.
Alcuni importanti segmenti di tale processo sono già stati realizzati e si trovano attualmente in fase di avanzata sperimentazione.
Mi riferisco in primo luogo alla fase introduttiva del giudizio di cassazione mediante deposito del ricorso. La Corte è infatti attrezzata per la ricezione della c.d.
busta telematica contenente il ricorso ovvero tutti gli altri atti del giudizio di legittimità inviati dalle parti, ricezione che consente l’attribuzione contestuale del Numero di Registro generale, l’acquisizione automatica, nel Sistema informatico della Corte, del contenuto dell’atto e delle informazioni ivi contenute e l’invio automatico al mittente dell’avviso dell’avvenuto ricevimento dell’atto stesso.
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Mi riferisco inoltre alle comunicazioni telematiche da parte della cancelleria, con l’utilizzo della posta elettronica certificata; le suddette comunicazioni consentiranno, analogamente a quanto si sta verificando per gli uffici di merito, non solo una abbreviazione dei tempi e un notevole risparmio di forza lavoro nell’ambito delle cancellerie, ma anche una considerevolissima riduzione delle spese. Basti pensare che, secondo stime del Ministero della Giustizia, negli ultimi 12 mesi sono stati risparmiati, con le comunicazioni telematiche inviate dagli uffici di merito (oltre 13 milioni) circa 48 milioni di Euro.
La Corte di cassazione è pronta. La sperimentazione è stata conclusa con successo.
Poiché tuttavia per la Corte di cassazione è previsto (art. 16, commi da 4 a 8 d.l.
n. 179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012) che per l’efficacia giuridica delle comunicazioni telematiche è necessaria l’emanazione, da parte del Ministro della Giustizia, di un apposito decreto, il sistema delle comunicazioni telematiche non può ancora entrare a regime atteso che il Ministro, al quale la richiesta dl decreto è stata inviata nel dicembre 2014 non ha ancora provveduto.
In definitiva, la Cassazione non è spettatore passivo delle novità digitali che già sono il presente del servizio “giustizia” in Italia, seppure con difficoltà e disarmonie attuative, che si spera, nel breve, di riuscire a superare.
Ma non è spettatore passivo soprattutto sotto altro profilo, sicuramente ancor più congeniale alla vocazione che costituisce la cifra dell’Istituto, ossia la sua funzione di interprete privilegiato del diritto oggettivo.
In questo senso, la Corte ha assunto un ruolo significativo nel contesto del ristretto “tavolo normativo” (coordinato dall’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia) istituito per studiare un percorso normativo che, nell’immediato e nel prossimo futuro, serva a dare un assetto disciplinatorio forte e magari tendenzialmente definitivo al Processo Civile Telematico.
La Corte, consapevole del suo specifico e peculiare background, può contribuire fattivamente ad orientare il percorso normativo in una prospettiva di sistema, che
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preveda un armonico coordinamento tra esigenze proprie della giustizia digitale e quelle, non altrimenti eludibili, delle garanzie processuali, nella loro declinazione forte, che vuole salvaguardato, sempre e comunque, il nucleo essenziale dei diritti di azione e difesa, nel contesto di un processo giusto e dalla durata ragionevole.
Sicché, a fronte di esigenze immediate – suscitate dall’operatività attuale del giudizio civile di merito telematico – si pongono altre esigenze, di più ampio respiro, che possono essere soddisfatte in un periodo più lungo, sebbene non troppo dilatato, e alle quali l’apporto della Corte di cassazione può, e deve, risultare non solo tangibile, ma soprattutto guidato da una prospettiva lungimirante.
Esigenze che potrebbero trovare sbocco realizzativo in coincidenza con la messa in opera del Processo Civile telematico per il giudizio di legittimità e che, anche per questa ragione, necessitano, sin d’ora, di una riflessione attenta e seria sul vero nodo problematico da affrontare e risolvere, che è quello – vorrei dire ‐ del Processo telematico tout court, ossia di un diritto processuale civile che, pur ovviamente nell’ambito della disciplina di settore sua propria, permeato dai ricordati principi che forgiano la effettività della tutela giurisdizionale, tuttavia dialoghi intimamente con l’impianto “telematico”, il quale non può più essere pensato come “mera sovrastruttura” di un processo ancora legato alle sue origini strutturali, avulse dalla tecnologia digitale, bensì come sua “struttura portante” e veicolo stesso della disciplina dell’attività processuale.
Dunque, non più una prospettiva di interventi settoriali e frammentari, che innestino talune regole del Processo telematico su un corpo ‐ verrebbe quasi da dire ‐ ad esso alieno e incline al rigetto, ma la realizzazione di una disciplina compiuta ed omogenea che tenga conto che l’unico processo civile è quello telematico e che, pertanto, su tale base deve trovare impianto la disciplina processuale, secondo, ovviamente, i suoi principi regolatori di base. In definitiva, non già un pachtwork di norme inserite qua e là nel codice di procedura, ma un sistema coerente e coeso, che poggia sul telematico come volano dell’intero processo e che, dunque, deve essere ricostruito, ma soprattutto ripensato in una ottica completamente differente.
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E’ questo, dicevo, un nodo che sembra ancora difficilmente districabile, posto che l’esperienza anche più recente registra, se non una diffidenza, comunque una oggettiva mancanza di dialogo reale e fattivo tra gli studiosi del processo civile e i giuristi cd. informatici, che riverbera sugli stessi tavoli istituzionali deputati a pensare o a mettere in atto le riforme processuali necessarie al miglioramento del sistema complessivo della giustizia civile.
Il che testimonia della necessità di un deciso impegno a “cambiare punto di vista”, a comprendere il mutamento culturale forte che immancabilmente deriva da questo progetto di prossima, non lontana, concretizzazione. La realizzazione del Processo Civile telematico, e di quello in Cassazione, non sembra essere, infatti, approdo che si potrà evitare e, dunque, anche la Corte di Cassazione, ma direi soprattutto la Corte di Cassazione, è tenuta a dare il suo importante, decisivo contributo per la costruzione del migliore sistema possibile, che non può che essere, alla fine, un sistema che compiutamente armonizzi, in un unico meccanismo funzionale, la “carrozzeria” e il “motore”, ossia la tecnologia digitale e la dogmatica processual‐civilistica.
Grazie.
Vincenzo Di Cerbo