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AVVISO RELATIVO AD ULTERIORE

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Academic year: 2022

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AVVISO RELATIVO AD ULTERIORE PROROGA DELLE SOSPENSIONI RICHIESTE AI SENSI DELL’ART. 56 DECRETO LEGGE CURA ITALIA - (Legge di Bilancio 2021 – Art. 1 comma 248)

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020). All’articolo 1 comma 248 la norma modifica i termini di sospensione già prorogati con il Decreto Legge N. 104 (“Decreto Agosto”) (in modifica al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, così detto "Decreto Cura Italia" in vigore dal 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020)

Le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria fino al 30.06.2021, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese del comparto turistico di cui all’articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021.

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino esposizioni debitorie che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dall’Art. 1 comma 248 della Legge di Bilancio 2021.

La Commissione europea ha autorizzato la misura ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La Filiale di riferimento restano a disposizione dei Clienti per eventuali chiarimenti.

Le nuove richieste di applicazione delle misure devono essere presentate unitamente ad un'autocertificazione contenente le seguenti dichiarazioni:

• di essere una Micro, Piccola o Media Impresa come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia

• ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

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2 Effetti delle misure di supporto all’economia previste dal Decreto Cura Italia in presenza dei requisiti di legge Inibitoria di revoca degli affidamenti

Su richiesta dei Clienti, le aperture di credito a revoca e i prestiti per anticipi su crediti, esistenti al 29 febbraio 2020, o, se successivi, alla data di pubblicazione del decreto Cura Italia, 17 marzo 2020, non potranno essere revocati dal Banco, in tutto o in parte, fino al 30 giugno 2021, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

Proroga delle scadenze

Su richiesta dei Clienti, i prestiti non rateali possono essere prorogati fino al 30 giugno 2021 alle stesse condizioni, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità.

Sospensione del pagamento delle rate

Per i mutui, i finanziamenti rateali, il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 giugno 2021 può essere sospeso fino a tale data senza maggiori oneri su richiesta dei Clienti.

Può essere richiesta la sospensione dell'intera rata, oppure della sola quota capitale.

Nel caso di sospensione dell'intera rata, alla ripresa dell'ammortamento, gli interessi maturati al tasso contrattuale sul debito residuo in essere all'atto della sospensione e per il periodo complessivo della sospensione stessa, verranno ripartiti sulla durata residua del mutuo/finanziamento, così come contrattualizzata, e addebitati contestualmente alle scadenze delle singole rate residue senza applicazione di ulteriori interessi.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale sono dovute rate di soli interessi, al tasso contrattuale e alle scadenze originarie previste, calcolate sul debito residuo in essere all'atto della sospensione, per il periodo complessivo della sospensione stessa.

Sia in caso di proroga delle scadenze, sia in caso di sospensione del pagamento delle rate, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione sono aggiuntivi rispetto a quelli determinati originariamente nei rispettivi contratti.

MODULISTICA

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