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BASI EPIDEMIOLOGICHE DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

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Academic year: 2022

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(1)

MEDICAL MALPRACTICE:

DELAY IN DIAGNOSIS

VALUTAZIONE MEDICO LEGALE NEL RITARDO DI DIAGNOSI

Dr. Giuseppe Cimaglia Sovrintendente Medico Generale Inail, Roma

Tagete 4 - 2007

(2)

ABSTRACT

In Italy every year there are about 13 million of people hospitalized and 4 million surgical treatments.

The medical malpractice raises not ever for a medical error, but often for the patient behaviour and for lack of a correct organization.

Image diagnosis, histopathologic examination (above all the extemporaneous one), laboratory examination processes are the most frequent causes of error or delay in diagnosis.

The consequences for the cancer patient may be: error in diagnosis, delayed beginning of the treatment, a worse prognosis, unjustified therapy.

The author analyzes Italian legal instruments in case of claims.

(3)

BASI EPIDEMIOLOGICHE DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

• Circa 13 milioni di ricoveri annui in Italia

• Circa 4 milioni di trattamenti chirurgici

• “Invasività fisica, psichica, diagnostica e

terapeutica, numero di prestazioni

(4)

RITARDO DIAGNOSTICO

CONDOTTE PROFESSIONALI COLPOSE PER:

• NEGLIGENZA e

• IMPRUDENZA

TALORA CONCORRE:

• IL COMPORTAMENTO DEL PAZIENTE

• LA DISORGANIZZAZIONE DELLA SANITA’

(5)

PIU’ FREQUENTI MOTIVI DI ERRORE/RITARDO

• DIAGNOSI PER IMMAGINI (RX)

• ESAMI ISTOPATOLOGICI (estemporanei)

• ESAMI DI LABORATORIO

(6)

CONSEGUENZE

DELL’ERRORE/RITARDO

IN CAMPO ONCOLOGICO:

• ERRATO GIUDIZIO DI MALIGNITA’

• PASSAGGIO A STADIO PIU’ AVANZATO

• INGIUSTIFICATE TERAPIE

(chirurgiche – radianti – chemioterapiche)

(7)

IL NESSO CAUSALE IN SEDE PENALE

• Nelle condotte attive: la certezza?

• Nelle condotte omissive:

- dalla minima probabilità del 1983

- alla probabilità del 30% Cass. P. 17.1.1992

- alle serie ed apprezzabili probabilità Cass Civ.

10.9.1995

- alla certezza o quasi certezza Cass. P. 1.9.98 n. 1029 - alla elevata probabilità logica o credibilità

razionale o “certezza allo stato” Cass. P. sez. un.

30328/2002 - Cass. P. 27/2002

- se colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio Cass.P. sez.un. 27/2002

(8)

PROBABILITA’ LOGICA o CREDIBILITA’ RAZIONALE

GRADO DI FIDUCIA CHE SI ATTRIBUISCE

ALL’IPOTESI DI SPIEGAZIONE CAUSALE

CHE SI E’ PROSPETTATA SULLA BASE

DEI DATI DELLE CONOSCENZE E DEI

DATI SPECIFICI

(9)

PROBABILITA’ STATISTICA

SI BASA SU CALCOLI CHE SI AVVALGONO DI DATI PROVENIENTI DA PLURIME OSSERVAZIONI

LEGGI UNIVERSALI

SONO QUELLE CHE ENUNCIANO UNA

(10)

IL NESSO CAUSALE IN SEDE CIVILE

“La legge non distingue la condotta commissiva e omissiva e tanto meno tra sinistro stradale e incidente da responsabilità professionale”

(Crespi 1992)

“Il rapporto causale è un elemento fisso, statico, insensibile alla natura o gravità del reato; esso si accompagna ad un identico criterio di giudizio per qualsiasi rapporto tra condotta ed evento; è un elemento indifettibile in ogni giudizio di responabilità”

(Bilancetti 1998)

(11)

CONDOTTA MEDICA

• CORRETTA

• COMPLICANZA NATURALE

• SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTA’

• ERRORE SCUSABILE

• ERRORE NON SCUSABILE COLPA

• RAPPORTO CAUSALE CON IL DANNO

(12)

SINTESI DELL’EVOLUZIONE DEL DIRITTO VIVENTE NELLA RESPONSABILITA’ CIVILE:

• La responsabilità contrattuale e le sue

conseguenze(da Cass. Civ. n.589/1999 a Cass.

Civ. n.10297/2004)

• La presunzione di colpa e la res ipsa loquitur

• Inadempimento ex art. 1218 c.c.

• perdita di chances: una autonoma ipotesi

(13)

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

OBBLIGAZIONE DI MEZZI

INADEMPIMENTO PER CONDOTTA NEGLIGENTE

• IL MANCATO RISULTATO

COSTITUISCE DANNO CONSEGUENTE

(14)

RESP. CONTRATTUALE ONERE DELLA PROVA

IL PAZIENTE DEVE DIMOSTRARE - DANNO o MAGGIOR DANNO

- INIDONEE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

ovvero

- PRESTAZIONE DI FACILE ESECUZIONE

(15)

RESP. CONTRATTUALE ONERE DELLA PROVA

IL MEDICO DEVE DIMOSTRARE

- DI AVER ESEGUITO LA PRESTAZIONE DILIGENTEMENTE

- ESITI PEGGIORATIVI DOVUTI A EVENTO IMPREVISTO e IMPREVEDIBILE

ovvero

- LA SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI

(16)

DANNO IN SEDE CIVILE

NON PATRIMONIALE (art. 2059 c.c.)

- MORALE

- emozionale cass. civ. 24.1.2007 n. 1511

- BIOLOGICO STATICO e DINAMICO RELAZIONALE - ESISTENZIALE

- DA AGONIA? Trib. Venezia 6.12.2004

(17)

• PATRIMONIALE (art. 2043 c.c.)

- LUCRO CESSANTE - DANNO EMERGENTE

di vita o di più lunga vita perdita di chance

di guadagno

(18)

CHANCE

E’ LA CONCRETA ED EFFETTIVA OCCASIONE FAVOREVOLE DI CONSEGUIRE UN DETERMINATO

BENE O RISULTATO

(Cass. Civ. 4400/2004)

(19)

Le conclusioni che si possono trarre da questa sintesi di un tema altamente complesso riguardano essenzialmente la metodologia peritale.

Le perizie in tema di responsabilità medica, siano esse eseguite per i giudici o per le parti, esigono dai periti una rilevante cultura sia giuridica e medico-legale, che medica.

L’ampia variabilità delle discipline medico- chirurgiche coinvolte implicherebbe di per sé una cultura, ed una esperienza, enciclopedica, che non sono oggi immaginabili per quanto possa essere l’impegno dedicato dal medico legale. D’altro canto solo parzialmente si può ovviare a tale grave difficoltà avvalendosi della doverosa collaborazione di esperti nelle singole discipline o

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