Francesco Geria
I edizione
• Il sosƟ tuto d’imposta • La ritenuta alla fonte a Ɵ tolo defi niƟ vo o d’acconto
• I Ɵ pi di ravvedimento operoso • OperaƟ vità ed esempi • Tabelle di sintesi CONTRIBUTI E RITENUTE
in praƟ ca
Il ravvedimento operoso
per i sosƟ tuƟ d’imposta
Indice
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Indice
Profilo autore V
Premessa VII
1. Il sostituto d’imposta
1.1 La figura del sostituto d’imposta – d.P.R. 600/1973 1
1.2 Le tipologie di sostituzionie nell’imposta 1
1.3 L’Intermediario fiscale – d.lgs. 241/1997 2
2. I canali telematici
2.1 Contribuenti titolari di partita IVA 3
2.2 Contribuenti non titolari di partita IVA 3
3. Il ravvedimento operoso
3.1 Aspetti generali e normativa di riferimento 5
3.2 Le tipologie di ravvedimento operoso 6
3.3 Come effettuare il ravvedimento operoso 6
4. Il ravvedimento operoso “sprint”
4.1 Aspetti generali e normativa di riferimento 9
5. Il ravvedimento operoso “breve”
5.1 Aspetti generali e normativa di riferimento 11
6. Il ravvedimento operoso “lungo”
6.1 Aspetti generali e normativa di riferimento 13
7. Il ravvedimento delle ritenute fiscali operate a dicembre
7.1 Come effettuare il ravvedimento 15
8. Violazioni formali del sostituto d’imposta
8.1 Definizione 17
8.2 Tipi di violazioni e sanzionabilità 17
9. Violazioni sostanziali del sostituto d’imposta
9.1 Definizione 19
9.2 Sanzioni e ravvedimento 19
10. Le dichiarazioni correttive e integrative nei termini di legge
10.1 Premessa 21
10.2 Dichiarazione correttiva nei termini 21
10.3 Dichiarazione integrativa entro un anno 21
10.4 Dichiarazione integrativa entro il quarto anno 22 10.5 Dichiarazione correttiva /integrativa parziale 22 11. Ravvedimento operoso delle dichiarazioni annuali del sostituto d’imposta (Modello 770)
11.1 Omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta 23
11.2 Ravvedimento operoso 23
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12. Le infrazioni da parte dell’intermediario
12.1 Omesso o tardivo invio da parte dell’intermediario incaricato 25
12.2 Ravvedimento operoso dell’intermediario 25
13. La compilazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta in presenza di ravvedimento operoso
13.1. Quadro ST-SV in caso di ritenute IRPEF 27
14. Tabella codici tributo per il sostituto d’imposta 29
15. Gli orientamenti giurisprudenziali 31
Capitolo 4 – Il ravvedimento operoso “sprint”
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4. Il ravvedimento operoso “sprint”
4.1 Aspetti generali e normativa di riferimento
Il ravvedimento operoso “sprint”, introdotto dal d.l. 98/2011 che modifica così l’art. 13 del d.lgs. 472/1997, può essere considerato una sorta di “agevolazione” nell’ambito del ravvedimento breve già in essere.
Infatti, con l’introduzione di questa sorta di regolarizzazione, si assiste ad una sorta di rimodulazione delle vio- lazioni per omesso o tardivo versamento delle ritenute.
Nello specifico, qualora la violazione venga sanata
entro il 14° giorno dalla data originaria
il contribuente è ammesso al pagamento di una violazione ridotta pari allo
0,20% per ogni giorno di ritardo
(1/15 di 1/10 della sanzione ordinaria: 30% / 10 / 15 = 0,20%).
La riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino ad annullarsi al 15° giorno dove sarà pari a quanto dovuto ricorrendo al ravvedimento breve (3%).
˗ Infatti: 30% x 1/10 x 1/15 x 15 gg. = 3%
Il ravvedimento operoso sprint sarà inoltre perfezionato con il versamento (contestuale e in aggiunta alla somma capitale) degli interessi legali conteggiati dalla data di scadenza originaria e sino alla data di effettivo pagamen- to.
d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo (30%), oltre a quanto previ- sto dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo par ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 138/2000, ha precisato che nel caso in cui al versamento tardivo si ac- compagni poi quello spontaneo dei relativi interessi e sanzioni entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la ri- duzione di cui trattasi si aggiunge a quella prevista dall’art. 13, lett. a), d.lgs. 472/1997.
In pratica se il versamento originario è comunque effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, la riduzione della sanzione ad 1/10 è applicabile, in caso si acceda al ravvedimento operoso, anche alla sanzione relativa ad ogni giorno di ritardo.
Un prospetto potrà riassumere meglio la gradazione della sanzione.
GIORNI DI RITARDO SANZIONE RIDOTTA SANZIONE ORDINARIA
1 0,20% 2,00%
2 0,40% 4,00%
3 0,60% 6,00%
4 0,80% 8,00%
5 1,00% 10,00%
6 1,20% 12,00%
7 1,40% 14,00%
8 1,60% 16,00%
9 1,80% 18,00%
10 2,00% 20,00%
11 2,20% 22,00%
12 2,40% 24,00%
13 2,60% 26,00%
14 2,80% 28,00%
da 15 a 30 3,00% 30,00%
Capitolo 4 – Il ravvedimento operoso “sprint”
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L’Esempio
Ritenuta acconto dovuta: € 500,00
Codice Tributo: 1001 (retribuzioni lavoro dipendente)
Periodo riferimento: giugno 2014
Scadenza versamento: 16 luglio 2014
Data versamento effettivo: 27 luglio 2014 (11 giorni di ritardo)
Sanzione applicabile: 0,20 x 11 giorni = 2,20%
Calcolo sanzione: € 500,00 x 2,20% = € 11,00 (Codice Tributo 8906)
Calcolo interessi: € 500,00 x 1% x 11
= € 0,15 (da sommarsi al capitale da versare) 3650
Modello F24
Riassumendo
Ravvedimento operoso “sprint”
Termini La violazione deve essere sanata:
entro il 14° giorno dalla data originaria.
Sanzione ridotta pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo
(1/15 di 1/10 della sanzione ordinaria: 30% / 10 / 15 = 0,20%).
1001 06 2014 500,15 8906 06 2014 11,00