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UNA NUOVA STIMOLANTE AVVENTURA

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Academic year: 2022

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Direttore responsabile Antonio Ortenzi Responsabile di Redazione Gianfilippo Lo Masto Sede legale Via del Carpino, 8

47822 Santarcangelo di Romagna Recapito postale

Segreteria Unitel Via G. Garibaldi, 57 86100 Campobasso (CB) Tel./Fax 0874/493958 info@unitel.it Stampa:

Maggioli s.p.a. – Stabilimento di Santarcangelo di Romagna (RN) Pubblicazione registrata al Tribunale di Rimini al n. 25/90 Registro Stampa Periodici Il Nuovo Giornale dell’UNITEL viene inviato in formato digitale gratuitamente a tutti i Soci.

Per informazioni rivolgersi alla sede del Giornale Il giornale è stato chiuso il 31.12.2020 Viene edito in formato digitale

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE • ANNO XXIX • OTTOBRE-DICEMBRE 2020

n. 4 • 2020

Sommario

EDITORIALE

Una nuova stimolante avventura ...1 dell’Arch. Claudio Esposito, Presidente dell’Unitel

REDAZIONALE

Ing. Antonio Ortenzi, nuovo Direttore Responsabile del Giornale. ...3 Dottrina

Analisi normativa in materia di prevenzione, riduzione e gestione dei rifiuti marini ...4 di Giuseppe Morano

Approfondimenti

Incentivi tecnici e remunerazione del personale dipendente per il collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori ...9 A cura di Unitel Brescia

Vita associativa ed eventi

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G iornale UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI il NUOVO DELL’ UNITEL

EDITORIALE

UNA NUOVA STIMOLANTE AVVENTURA

dell’Arch. Claudio Esposito, Presidente dell’Unitel

Ci lasciamo alle spalle un anno denso di preoccupazioni, di sofferenze, di ap- prensione. Pensavamo di averle viste tutte ma, evidentemente, la realtà supe- ra la fantasia. Il COVID 19 non ha ri- sparmiato nessuno, men che meno il nostro lavoro. Vincendo le paure ed il ragionevole timore che l’esposizione ai contatti con il pubblico imponeva, ab- biamo, come sempre, in silenzio e di- gnità, continuato a svolgere le nostre attività senza squilli di tromba ne ser- ti di alloro, nella più assoluta normali- tà. Perché il territorio vive e noi assicu- riamo ogni giorno le condizioni acchè esso viva perché tutti possano usufrui-

re dei servizi che neanche la pandemia può arrestare. Riparto da questa rifles- sione perché è più che mai necessario portare alla luce, all’attenzione dei più, l’importanza del ruolo strategico del professionista tecnico dell’Ente Loca- le. L’attuale momento storico impone , nel contesto europeo nel quale agiamo, un necessario ed ineludibile cambio di passo per il Sistema Paese nel suo in- sieme: non è possibile affrontare le sfi- de di un rinnovamento strategico e cul- turale senza le giuste sinergie degli at- tori coinvolti. Chi ha vissuto le stagio- ni di “Mani pulite”, delle riforme “Bas- sanini” (rimaste nel guado e mai com-

Claudio Esposito, Presidente UNITEL

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EDITORIALE

pletamente attuate) sa cosa significa assumere le responsabilità opera- tive quando tutto il sistema implo- de. Noi c’eravamo. Abbiamo fatto la nostra parte, con professionalità e dignità. Abbiamo traghettato il Si- stema Paese nel momento più deli- cato imposto dalla epocale riforma degli appalti operata dalla Legge 109/’94 (c.d. Merloni). Sono con- vinto che anche questa volta la con- sapevolezza della nostra professio- nalità, del nostro essere Tecnici, ga- rantirà il giusto sostegno al proces- so di rinnovamento del Sistema Pa- ese.Le direttrici d’azione sono nume- rose. Il nuovo gruppo dirigente di UNITEL si è posto dei traguardi ambiziosi per il prossimo quadrien- nio:• La ricerca di un rinnovato

spirito di appartenenza, attra- verso la creazione di una rete capillare di contatti, di rela- zioni, prima umane che pro- fessionali;

• La partecipazione ai processi

decisionali, da ricercare e pro- muovere con gli interlocutori istituzionali;

• La ricerca di partnership per le necessarie sinergie utili alla tu- tela della categoria professio- nale;

• Il confronto con le esperienze professionali in ambito euro- Obiettivi ambiziosi, certo, ma sicu-peo.

ramente stimolanti.

Ripartire dalle esperienze associa- tive passate con lo sguardo aper- to al presente, saturo di novità. La schizofrenia legislativa impone un attento esame, pressoché giorna- liero, del contesto evolutivo delle norme: vogliamo supportare i col- leghi in questo sforzo con rinno- vati canali informativi, sfruttando appieno le potenzialità offerte dal- le tecnologie mediatiche. Abbia- mo mosso già i primi passi in que- sto senso. Sono i primi flash di un impegnativo lavoro svolto già in questi pochi mesi. Avremo modo di sentirci e di confrontarci anco-

ra. Vorrei infine inviare ai colleghi tecnici questo messaggio: NON SIETE SOLI!

UNITEL c’è:

- per tutti coloro che vorranno condividere questo percorso;

- per chi non è disposto ad ac- cettare supinamente i diktat di una burocrazia becera di cui siamo le prime vittime (moni- toraggi assurdi di ogni tipo);

- per chi non vuol restare chiuso nel proprio recinto professio- nale;

- per chi vuole essere protagoni- sta del proprio futuro;

- per chi non vuole farsi schiac- ciare da aberranti semplifica- zioni , avulse da ogni contatto con la realtà;

- per chi, infine, ama la nostra meravigliosa professione.

Ringrazio i miei compagni di viag- gio del Direttivo e del Consiglio Nazionale per l’entusiasmo e la condivisione dimostrata, per l’ami- cizia ed il sostegno in questa nuova stimolante avventura.

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REDAZIONALE

Ing. Antonio Ortenzi, nuovo Direttore Responsabile del Giornale.

Dopo gli anni nei quali ho avuto il piacere di poter scrivere per grup- pi come Il Sole 24 Ore e Tecniche Nuove, in questo anno mi attende l’inizio di una nuova avventura edi- toriale. Ringrazio fin da subito tutta la grande famiglia dell’Unione Na- zionale dei Tecnici degli Enti Loca- li nella persona del nuovo presiden- te Claudio Esposito e del Consiglio per avermi voluto indicare quale Direttore Responsabile de Il Nuovo Giornale dell’Unitel. Dal 1998, ho partecipato alla costruzione di gran-

di opere pubbliche in Italia e negli ultimi 10 anni ho espresso la mia professionalità nel comparto dei servizi rivolti al mondo dell’edili- zia e delle infrastrutture, occupan- domi principalmente, oltre che al comparto dell’informazione come editorialista, anche alla pubblica- zione di svariati libri trattanti temi di innovazione dei processi e digi- talizzazione. Approfondendo, dun- que, lo studio su questi ultimi, oggi mi impegno nella consulenza e nel- la di formazione in temi di Project Management nelle costruzioni e di Building Information Modeling per la parte di tempi e costi. Un appro- fondimento pluridisciplinare a 360 gradi che volge lo sguardo al futuro mettendo alla base di tutto il capita- le umano, le nuove forme di lavoro ed i rapporti tra pubblico e privato.

Riportare notizie oggi, ove “l’info- demia” striscia in maniera dilagan- te, e farlo in maniera autorevole da persone come i tecnici dell’UNI- TEL, ritengo sia un privilegio oltre ad essere una grande responsabili- tà. Questo editoriale è stato redat- to per l’edizione N. 4 del 2020 ed a partire dal prossimo numero cam- bieremo molto, sia nell’esposizio- ne che nella veste grafica. Le idee che stanno convergendo dal comi- tato di redazione, che ringrazio fin da ora così come i costituendi co- mitati scientifici, sono moltissime e vi assicuro che le prossime edizio- ni andranno in una direzione di im- plementazione continua che il no-

stro giornale dovrà avere. Sarà, in verità, un percorso che faremo tut- ti assieme. Sarà un giornale ricco di spunti, di buone pratiche ma anche di approfondimenti e soprattutto di racconti di una quotidianità, quel- la di ognuno di noi, che fa cresce- re l’Italia tra mille sacrifici. Sarà un giornale aperto a tutti i tecnici delle pubbliche amministrazioni ma an- che ai tecnici esterni che tutti i gior- ni hanno a che fare con esse. Cer- cheremo di coinvolgere tutti gli sta- keholder del comparto, dalle uni- versità ai general contractor. Insom- ma, ci aspetta davvero, oltre alla battaglia comune nello sconfigge- re il Covid, un momento di cambia- mento e di rinascita oltre che di cre- scita e tutto ciò lo inizieremo ad as- saporare a partire dal prossimo nu- mero, ovvero il N°1 del 2021. Au- guro a tutti buon lavoro.

Antonio Ortenzi, Direttore responsabi- le de Il Nuovo Giornale dell’UNITEL

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Dottrina

Analisi normativa in materia di prevenzione, riduzione e gestione dei rifiuti marini

di Giuseppe Morano

Avvocato e dottore di ricerca in diritto amministrativo

Il D.Lgs. 205/2010, sulla base del- la Direttiva 2008/98/CE, ha riscrit- to interamente l’art. 183 del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), facendo rientrare nella nozione di rifiuto: “qualsiasi sostanza od og- getto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Emerge con evidenza che, nel- la nuova formulazione, la defini- zione di rifiuto prescinde dal rife- rimento all’elenco positivo costi- tuito dal Catalogo Europeo dei Ri- fiuti (C.E.R.) e quindi prescinde dall’elenco di cui all’allegato A) ed all’allegato D) della Parte Quar- ta del Codice dell’Ambiente. Ta- li elenchi hanno quindi solo carat- tere indicativo e la qualificazione di

“rifiuti” dipende dal comportamen- to del detentore, a seconda che egli

“voglia disfarsi o meno delle so- stanze in oggetto”. La nozione di ri- fiuto comprende, quindi, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produt- tore o il detentore si disfi (o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfar- si) senza che assuma rilievo che le sostanze e gli oggetti siano o meno suscettibili di riutilizzazione econo-

mica. Si accoglie, dunque, una no- zione ampia di rifiuto, fondata su ri- sultanze oggettive e alla quale de- vono essere ricondotte sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfa- re i bisogni cui essi erano origina- riamente destinati, pur se non anco- ra privi di valore economico (Cor- te d’Appello di Napoli, n. 2717 del 5 giugno 2013). Il Tribunale ammi- nistrativo del Piemonte, con sen- tenza 1303/2017, si è pronunciato sulla nozione di rifiuto evidenzian- do che tale qualifica può essere de- sunta da modalità oggettive di de- posito dei materiali, a prescindere dalla prova dell’effettiva intenzio- ne del detentore di disfarsi del ma- teriale e persino dalla reale possi- bilità di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo. l rifiuto, quale so- stanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbli- go di disfarsi, non perde tale qualità in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico ad esso riconosciuto nell’accordo stes- so: ciò che conta è la volontà del cedente di disfarsene, non rileva, perciò, che il materiale sia destina- to alla commercializzazione (co-

sì Cass. pen. n. 38979/17). Nel Co- dice dell’Ambiente lo smaltimento viene confermato come un’attività

“residuale” e viene confermata l’in- troduzione del sistema gestionale dei rifiuti, dove trovano sempre più spazio la prevenzione e le attività di riciclo e recupero, secondo la gerar- chia indicata nell’art. 179:

• la prevenzione;

• la preparazione per il riutiliz- zo;

• riciclaggio;

• il recupero di altro tipo, per esempio energetico;

lo smaltimento.

Secondo il Marine litter an analyti- cal overview pubblicato dall’ UNEP nel 2005, può definirsi come “rifiu- to marino: “qualsiasi materiale so- lido e persistente, fabbricato o tra- sformato e in seguito scartato, eli- minato, abbandonato o perso in am- biente marino e costiero. Si tratta di rifiuti prodotti dall’attività uma- na, sia sulla terraferma che in ma- re e che, in qualsiasi modo, inva- dono l’ambiente marino. Al fine di contrastare il fenomeno di rilascio e diffusione di rifiuti marini sono sta- te adottate, negli ultimi anni, diver-

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Dottrina

se iniziative legislative sia a livel- lo europeo che nazionale. La Diret- tiva 2019/904/UE sulle materie pla- stiche monouso (detta anche diretti- va SUP, Single Use Plastics), pren- de in considerazione i dieci prodotti in plastica più inquinanti per l’am- biente marino. Gli Stati membri, hanno due anni di tempo, a parti- re dal 3 luglio 2019, per effettuare il recepimento della citata Direttiva ed adeguare le proprie legislazioni nazionali. Già nel 2015 il Rapporto delle Nazioni Unite “Biodegradable Plastics and Marine Litter. Miscon- ceptions, Concerns and Impacts on Marine Environments” aveva aller- tato che l’adozione diffusa di pro- dotti etichettati come ‘biodegrada- bili’, seppur dalle dubbie qualità, non avrebbe ridotto in modo signi- ficativo i volumi di plastica che en- trano negli oceani ed i rischi con- nessi per gli ambienti marini. La Direttiva SUP, pertanto, intervie- ne esplicitando, all’art. 3, che gli unici polimeri esclusi dal suo cam- po di applicazione sono quelli natu- rali, non modificati chimicamente.

Le plastiche biodegradabili e com- postabili siano esse derivate da fon- ti rinnovabili (totalmente o parzial- mente) che di origine fossile, rien- trano tra i polimeri modificati chi- micamente e quindi fra i materiali vietati. Nel caso delle stoviglie non sono ammesse, al pari della plasti- ca e bioplastica, neanche i manufat- ti realizzati in materiale poliaccop- piato o laminato composto da car- ta e da un rivestimento in materiale plastico. Si riporta, di seguito, l’e- lenco dei prodotti o imballaggi sog- getti al divieto:

• bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie;

• posate (forchette, coltelli, cuc-

chiai, bacchette);

• piatti (sia in plastica che in carta con film plastico);

• cannucce;

• mescolatori per bevande;

• aste per palloncini (esclusi per uso industriale o professionale);

• contenitori con o senza coper- chio (tazze, vaschette con re- lative chiusure) in polistire- ne espanso (EPS) finalizzati al consumo immediato (fast-food) o da asporto (take-away) di ali- menti, senza ulteriori prepara- zioni;

• contenitori per bevande e tazze, sempre in EPS;

• tutti gli articoli monouso in pla- stica oxo-degradabile.

La Direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (che modifica la Direttiva 2010/65/

UE e abroga la Direttiva 2000/59/

CE), pubblicata nella Gazzetta uf- ficiale dell’UE del 7 giugno 2019 e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 28 giugno 2021, ha introdotto rilevanti novità. In parti- colare, l’art. 2 della Direttiva preve- de l’inclusione, tra i rifiuti delle na- vi assoggettati alle disposizioni di tale disposizione, anche dei “rifiuti accidentalmente pescati”, che a loro volta sono definiti come “rifiuti rac- colti dalle reti durante le operazio- ni di pesca” (art. 2, punto 4). Si ri- corda, inoltre, che ai sensi dell’art.

3 della citata Direttiva, l’ambito di applicazione della stessa riguarda:

a) tutte le navi, indipendentemen- te dalla loro bandiera, che fan- no scalo o che operano in un porto di uno Stato membro;

b) tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente sca- lo le navi di cui al punto prece-

dente.

Sono, invece, escluse dall’applica- zione della Direttiva le navi adibite a servizi portuali, le navi militari da guerra, le navi ausiliarie e altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, so- lo per servizi statali a fini non com- merciali. Il richiamato articolo 3 dispone al contempo che “gli Stati membri adottano misure per garan- tire che, ove ragionevolmente pos- sibile, le navi escluse dall’ambito di applicazione della presente di- rettiva conferiscano i loro rifiuti in accordo con la presente direttiva”.

Nel considerando n. 31 viene, inol- tre, sottolineato che “in taluni Stati membri sono stati istituiti regimi per fornire un finanziamento alter- nativo dei costi per la raccolta e la gestione a terra dei rifiuti degli at- trezzi da pesca o dei rifiuti acciden- talmente pescati, compresi i cosid- detti sistemi per la pesca dei rifiuti.

Tali iniziative dovrebbero essere accolte con favore ed è opportuno incoraggiare gli Stati membri a in- tegrare i sistemi di recupero dei co- sti istituiti a norma della presente Direttiva con i sistemi per la pesca dei rifiuti per coprire i costi dei ri- fiuti pescati passivamente. È quindi opportuno che tali sistemi di recu- pero dei costi, che si basano sull’applicazione di una tariffa in- diretta del 100% per i rifiuti di cui all’allegato V della convenzione MARPOL, esclusi i residui del ca- rico, non creino un disincentivo al- la partecipazione delle comunità dei porti di pesca ai regimi esistenti di conferimento dei rifiuti acciden- talmente pescati”. Tale obiettivo viene perseguito, nell’articolato, con la previsione di un regime di favore per i rifiuti accidentalmente

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Dottrina

pescati. L’art. 8, paragrafo 2, della Direttiva prevede, infatti, che per tali rifiuti “non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garanti- re un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti”, eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata. La stessa disposizione prevede altresì che

“per evitare che i costi della raccol- ta e del trattamento dei rifiuti acci- dentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri copro- no tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alter- nativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili”.

Relativamente alle esigenze di in- formazione, il paragrafo 7 dell’art.

8 dispone che “gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidental- mente pescati e li trasmettono alla Commissione e che, sulla base di tali dati, la Commissione pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con caden- za biennale”. In Italia, la raccolta e smaltimento dei rifiuti è disciplina- to alla parte quarta del Decreto Le- gislativo 152/2006 intitolata “Nor- me in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, do- ve vengono trattati tutti gli aspetti relativi allo smaltimento dei rifiuti sia urbani che industriali. Tuttavia, nell’ambito della norma in questio- ne, vengono classificati i rifiuti pre- senti nelle spiagge o quelli portua- li, senza però menzionare i rifiuti raccolti dal mare. L’ art 184 comma 2 lettera d) del dlgs 152/2006, in- fatti , si limita a far rientrare nella

categoria dei rifiuti urbani, “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbli- che o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubbli- co o sulle spiagge marittime e la- cuali e sulle rive dei corsi d’ac- qua”. Il Decreto legislativo 182/2003 regola, invece, la presen- za di impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico; anche in questo caso, i rifiuti raccolti accidental- mente dai pescatori durante l’atti- vità di pesca non vengono presi in considerazione dalla normativa, anche se viene stabilito che i pe- scatori non siano tenuti a pagare al- cuna tariffa per lo smaltimento nel porto di questa tipologia di rifiuti.

Il “marine litter”, all’interno del quadro normativo descritto, al mo- mento, non rientrando in alcuna ca- tegoria di rifiuto, dovrebbe quindi essere trattato come un rifiuto spe- ciale, con tutte le complicazioni di carattere organizzatorio e di stoc- caggio che ne conseguono. A livel- lo nazionale, inoltre, si ricorda an- che la normativa sul divieto di uti- lizzo di shopper non biodegradabili e compostabili (introdotta da diver- si anni e resa operativa, in confor- mità alla disciplina europea recata dalla Direttiva 2015/720/UE dall’art. 9-bis del D.L. 91/2017) mentre i commi 43-548 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) hanno introdotto dei divieti di com- mercializzazione per i cotton fioc realizzati con materiale non biode- gradabile e compostabile e per i cosmetici che contengono micro- plastiche. L’art. 27 del c.d. “Colle- gato Ambientale” (L. 221/2015) ha previsto “l’individuazione da parte del Ministro dell’Ambiente, di por-

ti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di rag- gruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di ge- stione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo, tramite apposi- ti accordi di programma con le al- tre istituzioni interessate”. Tra le attività previste nell’ambito di tali accordi, vi sono: la fornitura di contenitori per la raccolta di rifiuti rimossi dal fondo marino ai pesca- tori e agli enti gestori della aree marine protette; l’identificazione di siti idonei per la consegna dei rifiu- ti e posizionamento di bidoni e/o contenitori chiaramente identificati per la raccolta separata dei rifiuti;

la sensibilizzazione e l’istruzione orientate ai visitatori delle aree ma- rine protette e alle associazioni di pesca e subacquea sulla corretta gestione dei rifiuti generati da tali attività; la formazione sulla raccol- ta differenziata; la promozione di comportamenti virtuosi orientati al- la prevenzione e/o alla riduzione dei rifiuti marini. Nel Programma Nazionale di Misure della Strategia Marina, adottato con il DPCM del 10 ottobre 2017 in attuazione del d.lgs. 190/2010 che ha recepito la direttiva sulla Marine Strategy 2008/56/CE, sono incluse, oltre all’

implementazione di numerose mi- sure già previste in altri strumenti normativi, anche azioni volte alla pulizia dei fondali marini ed alla ri- duzione dei rifiuti di piccolissime dimensioni, azioni tese a regolare l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, azioni volte a regolamentare la produzio- ne e gestione degli shopper monou- so e, iniziative finalizzate alla sen- sibilizzazione del pubblico e degli

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Dottrina

operatori economici sul tema del marine litter, al fine di agire con immediatezza per una effettiva ri- duzione di tale dannoso fenomeno . Si segnala, infine, che nella legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), si rinvengono disposizioni che hanno la finalità di contribuire alla ridu- zione dei rifiuti di plastica e, conse- guentemente, ad una riduzione del- la loro presenza nell’ambiente ma- rino. In particolare, i commi da 73 a 77 dell’art. 1 riconoscono un cre- dito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle im- prese per l’acquisto di prodotti rea- lizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegra- dabili e compostabili o derivati dal- la raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. Il comma 802 dell’art. 1, detta disposizioni (che vengono inserite nel nuovo articolo 226-quater del Codice dell’Am- biente), finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso ed a favorirne la raccolta e il riciclag- gio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad adottare una serie di iniziative, co- me l’utilizzo di modelli di raccolta e riciclo, l’utilizzo di biopolimeri, l’elaborazione di standard qualitati- vi dei prodotti, lo sviluppo di tec- nologie innovative, attività di in- formazione, ecc. Lo stesso comma prevede l’istituzione, presso il Mi- nistero dell’Ambiente, di un fondo destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monito- raggio da parte dei competenti isti- tuti di ricerca. Un ulteriore stru-

mento normativo ancora in fase di approvazione è rappresentato dal disegno di legge “Salva Mare” re- cante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque in- terne e per la promozione dell’eco- nomia circolare”, approvato dalla Camera dei Deputati e ora all’esa- me del Senato italiano. Con tale nuova normativa si dispone che i rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori, vengano equiparati ai ri- fiuti prodotti dalle navi e che il co- sto dello smaltimento verrà incluso nella tassa sui rifiuti della cittadi- nanza. Il d.d.l. si pone l’obiettivo di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino ed alla pro- mozione dell’economia circolare, favorendo il recupero dei rifiuti ac- cidentalmente pescati, incentivare campagne volontarie di pulizia del mare e sensibilizzare la collettività per la diffusione di modelli com- portamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell’ab- bandono dei rifiuti in mare, nei la- ghi nei fiumi e nelle lagune, non- ché sulla corretta gestione dei rifiu- ti medesimi. Il disegno di legge di- sciplina, inoltre, la gestione e il ri- ciclo dei rifiuti accidentalmente pe- scati in mare, a mezzo delle reti, durante le operazioni di pesca ov- vero con qualunque altro mezzo, e dei rifiuti volontariamente raccolti.

Sinora, a norma di legge, i pescato- ri che avessero riportato in porto i rifiuti raccolti con le reti assieme al pescato avrebbe rischiato un’inda- gine penale per traffico di rifiuti, essendo questi considerati rifiuti speciali e non rifiuti urbani. Di conseguenza, la plastica e quant’al- tro fosse stato raccolto, spesso ve- niva rigettata in mare per evitare ogni rischio sanzionatorio. Il prov-

vedimento in oggetto, invece, equi- para i rifiuti accidentalmente pe- scati a quelli prodotti dalle navi.

Sarà il comandante della nave che approda in un porto a “conferire gratuitamente” i rifiuti accidental- mente pescati in mare all’impianto portuale di raccolta, oppure, in ca- so di piccoli porti non commercia- li, presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema co- munale di gestione dei rifiuti. In sostanza, i pescatori, saranno dei in veri e propri custodi del mare, non avendo più ostacoli nel riportare a terra plastica e rifiuti accidental- mente finiti nelle reti. Inoltre, attra- verso un apposito decreto intermi- nisteriale, da adottare dopo l’entra- ta in vigore della legge, si indivi- dueranno misure premiali nei con- fronti del comandante del pesche- reccio che porti a compimento il ri- spetto degli obblighi di conferi- mento. Per di piu, con una modifi- ca all’art. 184, comma 2, del d.lgs.

n. 152/2006, vengono qualificati espressamente come “rifiuti urba- ni” , anche quelli “accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di puli- zia, nei laghi, nei fiumi e nelle la- gune”, con conseguente applicazio- ne per gli stessi, della relativa nor- mativa in materia. Inoltre, al fine di diffondere modelli comportamenta- li virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nell’ecosistema marino e alla loro corretta gestione, si prevede di attribuire agli imprenditori ittici che, nell’esercizio delle proprie at- tività, utilizzano materiali di ridot- to impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferisco- no i rifiuti accidentalmente pescati, un riconoscimento ambientale atte-

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Dottrina

stante l’impegno per il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità dell’attività di pesca da essi svolta.

Ancora, il testo, prevede che anche i Comuni possano realizzare un si- stema incentivante per il rispetto dell’ambiente volto ad attribuire specifici riconoscimenti ai posses- sori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recupe- reranno e conferiranno a terra i ri- fiuti in plastica accidentalmente pe- scati o volontariamente raccolti. In-

fine, il d.d.l “Salva Mare”, punta a sensibilizzare ulteriormente gli alunni di tutte le scuole di ogni or- dine e grado, prevedendo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni- versità e della Ricerca (MIUR) promuova la realizzazione di attivi- tà volte a rendere gli alunni consa- pevoli dell’importanza della con- servazione dell’ambiente e, in par- ticolare, del mare e delle acque in- terne, nonché delle corrette modali- tà di conferimento dei rifiuti, coor-

dinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferi- mento alle tematiche ambientali, nell’ambito della legge 92/2019.

Nelle scuole, saranno inoltre pro- mosse le corrette pratiche di confe- rimento dei rifiuti e circa il recupe- ro e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell’utilizzo della plastica, nonchè circa i sistemi di riutilizzo disponibili.

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Approfondimenti

Incentivi tecnici e remunerazione del personale dipendente per il collaudo delle opere

di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori

A cura di Unitel Brescia

La realizzazione di opere di urba- nizzazione nell’ambito di inter- venti di edilizia privata è condizio- nata ad una preventiva valutazio- ne dell’interesse dell’Amministra- zione all’acquisizione della specifi- ca opera, sancito nell’ambito di una convezione urbanistica ovvero at- traverso la sottoscrizione di un at- to unilaterale d’obbligo. A questa preventiva valutazione fa poi se- guito, da parte del privato, la pre- sentazione di un’istanza di permes- so di costruire che (ci si consenta la comparazione) sostituisce, di fatto, il progetto esecutivo dell’opera re- datto in un appalto pubblico di la- vori. Abbiamo avuto già avuto mo- do di approfondire la tematica rela- tiva all’applicazione, anche nell’i- potesi in cui l’opera di urbanizza- zione venga realizzata dal priva- to, della normativa codicistica in te- ma di contratti pubblici (in segui- to CCP) inerente le procedure di affidamento del contratto d’appal- to. A tale proposito, va ulteriormen- te precisato che, pur se la proce- dura di affidamento dell’esecuzio- ne dell’opera venga seguita diretta- mente dal lottizzante, residuano in capo alla Pubblica Amministrazio- ne una serie di verifiche volte a ga-

rantire l’interesse pubblico sotteso alla stipulazione della convenzio- ne urbanistica di cui si diceva poco sopra e che porterà poi all’acquisi- zione dell’opera al patrimonio pub- blico. Non di rado, pertanto, viene imposto/concordato che il collau- do tecnico amministrativo di quan- to realizzato venga posto in essere da personale designato dalla Pub- blica Amministrazione. Ci si deve pertanto chiedere se questa attività di collaudo possa essere remunerata con gli incentivi per le funzioni tec- niche previsti dall’art. 113 CCP e se gli stessi possano essere posti a ca- rico del privato lottizzante. La do- manda ha avuto risposte diversifi- cate nel corso del tempo, per cui è necessario fare chiarezza sullo stato della normativa attuale e sul riscon- tro inevitabile a cui lo stesso con- duce.

Incentivi per funzioni tecniche nel Codice dei Contratti Pubblici

Gli incentivi tecnici di cui tratte- remo sono stati per la prima vol- ta introdotti dalla Legge Merloni (L. 109/1994) e costituiscono anco- ra oggi materia fortemente dibattuta dalla giustizia contabile e giuslavori- sta. L’art. 113 CCP, per la parte che

qui ci interessa, nella formulazione assunta successivamente alla con- versione del decreto sblocca Cantie- ri prevede che: «le Amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un appo- sito fondo risorse finanziarie in mi- sura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori»

(…) «posti a base di gara per le fun- zioni tecniche svolte dai dipenden- ti delle stesse esclusivamente per at- tività di programmazione della spe- sa per investimenti, valutazione pre- ventiva dei progetti, di predisposi- zione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contrat- ti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori» (…) «e di collaudo tecnico amministrativo (…)». Sin dalla sua origine, la ratio della norma in tema di incentivi tecnici, come evidenzia- to dalla deliberazione 04.10.2011 n.

51 dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, fu quella di destinare una quota di risorse pubbliche “… a in- centivare prestazioni poste in esse- re per la progettazione di opere pub- bliche, in quanto in tal caso si tratta all’evidenza di risorse correlate al- lo svolgimento di prestazioni profes- sionali specialistiche offerte da per- sonale qualificato in servizio presso l’Amministrazione pubblica; peral-

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Approfondimenti

tro, laddove le amministrazioni pub- bliche non disponessero di persona- le interno qualificato, dovrebbero ri- correre al mercato attraverso il ricor- so a professionisti esterni con pos- sibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato”. E’ quindi evi- dente che tale meccanismo premia- le ha lo scopo di «stimolare e pre- miare l’ottimale utilizzo delle pro- fessionalità interne, rispetto al ricor- so all’affidamento all’esterno di in- carichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiunti- vi per l’Ente, con aggravio della spe- sa complessiva» (Corte Conti, Sez.

controllo Veneto, parere 22.01.2020 n. 20). Oggi come allora, la dispo- sizione che prevede la possibilità di incentivare funzioni svolte all’inter- no del normale rapporto di servizio è da intendersi di stretta interpretazio- ne in quanto derogatoria al genera- le principio dell’onnicomprensività del trattamento economico spettante al pubblico dipendente (ex comma 3 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001), ovvero dell’«inderogabilità» della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi (art. 45 D.Lgs.

165/2001 - Corte dei conti, Sezione di controllo del Veneto, parere del 22.01.2020 n. 20). In particolare, il principio di onnicomprensività della retribuzione prevede che nulla è do- vuto, oltre il trattamento economi- co fondamentale ed accessorio stabi- lito dai contratti collettivi, al dipen- dente che abbia svolto una presta- zione rientrante nei suoi doveri d’uf- ficio (Corte Conti, sez. Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/

QMIG del 15 aprile 2014).

Ne consegue che gli incentivi pos- sono essere liquidati, anche in ragio- ne dei rigidi principi che governano la spesa del personale, solo nei limiti

fissati dalla norma che li prevede. In questo senso va tenuto ben presen- te che lo scopo della norma è quel- lo di stabilire una diretta corrispon- denza tra il “premio economico” e le prestazioni rese dai dipendenti inte- ressati nell’ambito dello svolgimen- to di attività tecniche ed ammini- strative analiticamente e tassativa- mente indicate, tanto che lo stesso va contabilizzato sul costo preventi- vato dell’opera (ed è pertanto esclu- so dalle risorse destinate alla spese del personale e alla spesa per il trat- tamento accessorio - Corte Conti sez Autonomie del 6/SEZAUT72018 del 26 aprile 2018). Ragion per cui le risorse vanno stanziate nel qua- dro economico dell’appalto attra- verso la costituzione di un apposi- to fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara e devono essere riparti- te secondo le condizioni dettagliata- mente descritte nel regolamento in- terno che governa la materia, rego- lamento che deve stabilire anche cri- teri e modalità per la riduzione del- le risorse finanziarie connesse al- la singola opera o lavoro nel caso di eventuali incrementi dei tempi (o dei costi), creando pertanto uno stret- to rapporto di dipendenza tra l’ero- gazione dell’incentivo ed il comple- tamento dell’opera oggetto d’appal- to in conformità ai costi ed ai tem- pi prestabiliti (Corte dei Conti, sez.

Controllo Veneto, delibera 72/2019).

Condizioni per liquidazione incentivi tecnici

Previsione tassativa:

- dell’importo massimo desti- nato all’incentivo calcolato sull’importo dei lavori posti a base di gara;

- delle attività remunerate.

Modalità di ripartizione statuite da Regolamento interno, la cui adozio- ne è condizione di liquidazione.

La corresponsione dell’incenti- vo è disposta dal Dirigente o dal Responsabile del servizio, che ha l’obbligo di accertare i presuppo- sti per la sua liquidazione nonché le specifiche attività svolte dal benefi- ciario (Sezione controllo Lombar- dia n. 310/PAR/2019, Sezione con- trollo Lazio n. 57/PAR/2018). Per quando diremo in seguito, vale la pena di riassumere i principi gene- rali in tema di incentivi per le fun- zioni tecniche:

Sono ammessi solo per appalti di lavori, di fornitura di beni e di ser- vizi (Corte Conti, se. contr. Vene- to, deliberazione 7 gennaio 2019, n. 1; sez. contr. Lombardia, delibe- razione 16 novembre 2016, n. 333) affidati a seguito di una procedura comparativa (procedure competiti- ve, ordinarie e programmate), men- tre sono incompatibili con lavori ed altri investimenti attuati con pro- cedure di somma urgenza o ad af- fidamento diretto ovvero con le va- rie forme di parternariato pubblico privato (Corte Conti, sez. contr. Li- guria, deliberazione 136/2018; sez.

Lombardia, n. 190/2017; sez. Auto- nomie, n. 15/QMIG/2019; sez. Ve- neto, n. 20/2020; sez. Lombardia, n. 429/2019 e n. 311/2019; sez. Li- guria, n. 122/2019).

La loro erogazione è subordinata all’approvazione di un regolamen- to interno che fissi modalità e cri- teri di ripartizione e che sia seguito dalla costituzione di un fondo incen- tivante gravante sul quadro econo- mico della singola commessa (Cor- te Conti, sez. contr. Veneto, delibe- razione 7 novembre 2019, n. 320); il regolamento in forza del quale ven-

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Approfondimenti

gono fissate modalità e criteri di ri- partizione degli incentivi può avere efficacia retroattiva consentendo la distribuzione di risorse accantonate in precedenza purchè in conformità ai criteri in vigore al tempo dell’ese- cuzione dell’attività incentivabile (in questi termini anche Corte dei Conti Sezione di controllo Piemonte pare- re 09.12.2018 n. 135). Va tenuto pre- sente, infatti, che il regolamento pre- scritto dall’art. 113 CCP è atto pre- liminare necessario per corrispon- dere e calcolare l’incentivo, tut- tavia nelle more della sua adozione l’Amministrazione può comunque accantonare le somme da destinare al fondo previsto per l’incentivo, nei limiti di legge (eventualmente anche limiti inferiori o prevedendo l’esclu- sione di alcune procedure di appalto – C.C. Veneto 72/2019), per poi ri- partire ad erogare tali somme una volta avvenuta l’approvazione (C.C.

Lombardia parere 305/2017, C.C.

Toscana 19/2018). Possono essere remunerate “esclusivamente” le atti- vità oggetto di elencazione tassativa nell’art. 113 CCP.

Sono liquidabili solo in segui- to all’effettivo svolgimento del- le prestazioni a cui gli incentivi so- no correlati, in modo da remunera- re il concreto carico di responsabi- lità e di lavoro assunto dai dipen- denti; l’Ente deve pertanto defini- re le modalità per la riduzione del- le risorse finanziarie connesse al- la singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto.

Opere di urbanizzazione a scomputo Per quanto riguarda, in particolare, le opere di urbanizzazione a scom-

puto, possiamo affrontare il tema degli incentivi tecnici compiendo una prima divisione di massima tra:

- opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia co- munitaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica, per cui non trova applicazione il CCP;

- altre opere di urbanizzazione pri- maria e secondaria per cui trova ap- plicazione il CCP.

Le prime, come già illustrato nella circolare Area Tecnica dedicata al tema del rapporto tra CCP ed opere di urbanizzazione a scomputo, pos- sono essere realizzate direttamen- te dal privato titolare del permesso di costruire. In questo caso è esclu- sa la sussistenza di una procedu- ra comparativa che, come abbiamo visto nell’elencazione dei principi che governano il tema d’interesse, è uno dei presupposti che consente l’applicazione dell’art. 113 CCP. Si deve pertanto concludere che in ta- le ipotesi non è consentito remune- rare il proprio personale dipenden- te incaricato del collaudo dell’ope- ra attraverso lo strumento degli in- centivi tecnici. Per quanto riguarda il secondo macrogruppo, purtroppo le conclusioni della Corte dei Conti (Sez. Regionale di Controllo per la Liguria del. 122/2019; Lombardia n 184/2016) sono del pari negative.

Questo per due ordini di ragioni strettamente correlate, che vengono di seguito elencate:

Espressa esclusione normativa L’art. 1 del CCP (che definisce l’oggetto e l’ambito di applicazio- ne del codice dei contratti pubbli- ci) sancisce, al comma 3, che le di- sposizioni di cui all’art. 113 non si applicano, tra gli altri, ai soggetti di cui al comma 2 lett. e) del me-

desimo articolo, ossia ai “… sog- getti privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta la rea- lizzazione di opere di urbanizzazio- ne a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sen- si dell’art 16, comma 2, del decre- to del Presidente della Repubblica n 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art.

28, comma 5, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 ovvero che eseguono le relative opere in regime di con- venzione”.

Il Legislatore, quindi, con la mede- sima disposizione in cui assogget- ta anche i lavori eseguiti dal priva- to che realizza opere a scomputo al- la disciplina del codice degli appal- ti (in quanto sussumibile nella ca- tegoria degli “altri soggetti aggiu- dicatori” di cui all’art. 3 lett. g del medesimo decreto), esclude espres- samente l’applicazione alle opere in questione degli incentivi per fun- zioni tecniche

Mancata sussistenza delle condizioni normativamente previste per

l’applicazione degli incentivi tecnici L’art. 113 CCP pone a carico del- la sola amministrazione la contabi- lizzazione, la gestione e l’onere fi- nanziario degli incentivi. “Essi de- vono essere attinti, comprensivi an- che degli oneri previdenziali e assi- stenziali a carico dell’amministrazio- ne, dall’apposito fondo a valere su- gli stanziamenti previsti per i singo- li appalti di lavori, servizi e fornitu- re negli stati di previsione della spe- sa o nei bilanci delle stazioni appal- tanti e, più precisamente, dal mede- simo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, salvo non siano in essere contratti o

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Approfondimenti

convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle fun- zioni tecniche svolte dal pubblico di- pendenti” (Sezione controllo Vene- to n. 198/2018). La disposizione ci- tata indica «… chiaramente che per la costituzione del fondo incentivan- te ci debbano essere ‘stanziamenti previsti per la realizzazione dei sin- goli lavori’ nel bilancio dell’ente lo- cale - stazione appaltante. Ne conse- gue che, poiché i lavori pubblici re- alizzati da parte di soggetti privati ex art. 1, comma 2, lett. e) d.lgs. n.

50/16 non preventivano una spesa a carico dell’ente locale, non ricorre il presupposto per la costituzione del fondo incentivante» (Sezione con- trollo Lombardia n. 184/PAR/2016).

Si deve pertanto concludere che l’art.

113 del CCP non trovi applicazione in caso di opere pubbliche a scompu- to realizzate ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico Edilizia, sia nel caso in cui si tratti di opere incluse nel rag- gio applicativo del codice degli ap- palti sia nel caso in cui si tratti di opere estranee a tale disciplina.

Ipotesi di remunerazione

In attesa che il nuovo regolamen- to previsto dall’art. 216, comma 27-octies, del D.Lgs. 50/2016 fac- cia maggior chiarezza sull’intera materia degli incentivi per le fun- zioni tecniche, possiamo profilare una soluzione alternativa per remu- nerare il proprio personale dipen- dente che abbia svolto la direzione lavori ovvero il collaudo delle ope- re a scomputo in trattazione.

Lo spunto circa la sussistenza di

una ulteriore modalità di retribuzio- ne delle attività escluse dagli incen- tivi ex art. 113 CCP viene dato dalla Corte dei Conti Autonomie (delibe- razione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG), che, discutendo delle differenze tra le disposizioni codicistiche attuali e quelle pregresse in tema di incentivi tecnici (che come noto hanno esclu- so alcune figure tecniche dalla remu- nerazione attraverso gli incentivi in discussione), statuisce che nel con- testo normativo attuale «… risultano assolutamente salvaguardati i benefi- ciari dei pregressi incentivi alla pro- gettazione i quali sono oggi remune- rati con un meccanismo diverso dal- la ripartizione del fondo. Infatti, per le spese di progettazione, di direzio- ne dei lavori o dell’esecuzione, di vi- gilanza, per i collaudi tecnici e am- ministrativi, le verifiche di conformi- tà, i collaudi statici, gli studi e le ri- cerche connessi, la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamen- to e il coordinamento della sicurez- za in fase di esecuzione ove previsti dalla legge, si provvede con gli stan- ziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, a norma dell’art.

113, comma 1, d.lgs. n. 50/2016».

La pronuncia lascia ampi interroga- tivi su quali siano le forme di incen- tivazione che possono avere luogo e rispetto a cui vale la pena compiere una valutazione pratica che parta da quanto indicato in tema di deroghe al principio di onnicomprensività della retribuzione, che, ricordiamo, possono essere previste solo nor- mativamente. La norma che potreb- be essere richiamata è l’art. 43 del-

la L. 449/1997, richiamato dall’art.

119 del D.Lgs. 267/2000, in mate- ria di sponsorizzazioni e servizi for- niti a soggetti terzi a titolo oneroso.

Entrambe le disposizioni prevedono la possibilità di stipulare con soggetti terzi, in questo caso il privato lottiz- zante o titolare del permesso di co- struire, accordi diretti a fornire a tito- lo oneroso servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Anche in questo ca- so occorre adottare uno specifico re- golamento (andrà valutato se even- tualmente inserire le disposizioni nel Regolamento Comunale sugli incen- tivi ex art. 113 CCP) che disciplini sia le prestazioni per le quali l’Am- ministrazione richiede un contribu- to sia l’ammontare di detta corre- sponsione. Gli importi versati posso- no essere poi destinati ad incremen- tare il salario accessorio dei dipen- denti interessati. Si tratta ovviamen- te di azioni che riguardano più set- tori dell’Ente: in primo luogo chi si occupa di amministrazione del per- sonale, con cui necessariamente an- drà approfondito il tema onde elabo- rare le soluzioni percorribili e le spe- cifiche determinazioni che si vorran- no assumere, specie in ordine all’en- tità del contributo da far corrispon- dere. La remunerazione delle attivi- tà tecniche, infatti, potrebbe avveni- re in analogia alle percentuali fissa- te per gli incentivi tecnici (2% im- porto lavori), ma potrebbe anche es- sere parametrata alle tariffe statuite dal D.M. 17 giugno 2016 con cui so- no stati determinati i corrispettivi di tali attività.

(fine)

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Vita associativa ed eventi

A partire dal numero 1 del 2021 e pertanto con la presente edi- zione, dopo 18 anni da quel lon- tano numero 3 del 2003 - e for- se era ora, dirà qualcuno… :-) - lascio la responsabilità della no- stra Redazione; sarò componen- te, da semplice socio, del nuovo

Comitato di redazione, compo- sto da motivati Colleghi. Vi rin- grazio della attenzione mostrata in questi anni, anche a fronte di articoli volutamente provocato- ri, ma funzionali solo a innescare il dibattito. Ci imbarchiamo, con meno capelli, in una nuova av-

ventura intellettuale. Gianfilippo Lo Masto

OTTOBRE

La posizione di Unitel sul: “Roma”

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Vita associativa ed eventi

1960-2020 Sessant’anni dopo la Grande Olimpiade di Roma:

lo sviluppo dell’architettura

Venerdì 9, nel Salone d’Onore del CONI, davanti ad una platea di ar- chitetti ma non solo, “ridotta” nel numero (per il rispetto delle norme anti-covid) si è svolto il convegno per la ricorrenza del 60° anniversa- rio della Grande Olimpiade di Roma del 1960, con l’intento di propor- re anche delle nuove idee per il fu- turo dell’attività sportiva nella Ca- pitale, sia a livello di riqualificazio- ne degli impianti esistenti, sia a li- vello di una maggiore inclusione di tutte le fasce della popolazione nel- la pratica sportiva. Il Convegno, or- ganizzato dalla SCAIS in collabora- zione con l’Ordine degli Architetti e Unitel, ha preso il via, dopo i salu- ti del Presidente del Comitato Scien- tifico SCAIS, Arch. Bugli e con una breve prolusione da parte del Con-

sigliere nazionale SCAIS e Uni- tel, l’Arch. Lo Masto, del proget- to #360Inclusione, di cui sono pro- motrici le quattro Società Beneme- rite del Coni ( SCAIS, Panathlon, Special Olympics e U.N.V.S.) il cui obiettivo è quello di diffondere l’at- tività motoria e fisica tra le catego- rie più “fragili” degli over 65 e del- le persone con disabilità, soprattutto in questa fase di pandemia. La prima parte è stato un interessante excursus sulla trasformazione del Foro Italico e della città di Roma, con un occhio di riguardo all’Eur, dal dopoguerra al grande evento dell’Olimpiade del 1960: l’Arch. Bugli prima e l’Arch.

Gimma poi, ci hanno riportato con l’ausilio di materiale fotografico al fermento architettonico di quegli an- ni culminato con l’edificazione del Villaggio Olimpico e del Palazzetto dello Sport al Flaminio e la riqualifi- cazione dell’EUR.

L’Arch. Scoppola e l’Arch. Pier Luigi Nervi jr. si sono invece con- centrati maggiormente sulla figura dell’Ingegner Nervi, attore chiave dello sviluppo urbanistico di Roma per l’Olimpiade del 1960 con le sue famose opere, il primo privile- giando l’aspetto tecnico, il secon- do quello nostalgico ed “emotivo”, in quanto nipote del celebre pro- gettista. Particolarmente apprezza- to dai presenti è risultato il gradi- to intervento dell’Amministrato- re Delegato di Sport e Salute, Dott.

Vito Cozzoli, che ha fatto da trait d’union per la seconda parte del convegno, una tavola rotonda mol- to animata in cui esponenti di spic- co del mondo della politica, della cultura e dello sport della città di Roma , si sono confrontati sull’im- portantissimo tema della riqualifi- cazione urbana di Roma , con un particolare accento proprio sul re- cupero delle opere risalenti agli anni della Grande Olimpiade. L’in- tervento del Dott. Cozzoli si è con- centrato su un tema che assume un significato ancora maggiore nel- la contingenza attuale della pande- mia, quello del valore dello Sport come elemento centrale nell’edu- cazione alla salute e alla sociali- tà delle persone, e sull’obiettivo di Sport e Salute di fare dell’impianto del Foro Italico un luogo di sport aperto tutto l’anno e a tutte le per- sone, partendo dalle attività sporti- ve di base. Quindi è intervenuto il dott. Mornati, Segretario Generale del CONI, che ha illustrato l’ecce- zionale valore per la preparazione olimpica degli atleti azzurri pro- dotto dal Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, anch’esso realizzato per le Olimpiadi di Ro- ma 1960 e giustamente intitolato Lo Masto (Unitel) alla prolusione del convegno

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Vita associativa ed eventi

al compianto Presidente del CONI di allora. Si è poi entrati nel vivo della tavola rotonda, con gli inter- venti del Vice Presidente della Ca- mera dei Deputati, l’On. Rampelli e del Senatore, nonché Presidente dell’ASI, Barbaro. Entrambi hanno sottolineato come sarebbe auspi- cabile concentrarsi sul recupero di quanto Roma già possiede a livel- lo di impiantistica sportiva. Ram- pelli non comprende come si possa pensare da anni alla costruzione di una nuova Città dello Sport (citan- do la Vela di Calatrava) quando si dispone di un impianto come il Fo- ro Italico che andrebbe solamen- te riportato allo splendore origina- le. L’Arch. Ribichini, della Casa dell’Architettura di Roma, ha inve- ce portato ad esempio la sua espe- rienza a Barcellona proprio negli anni di preparazione della città alle Olimpiadi del 1992, che sono state estremamente significative per lo sviluppo della città catalana: lì si respirava un’aria di orgoglio e sod- disfazione dei cittadini per quan- to la città stava facendo, nonostan- te gli ovvi disagi che questo pote- va comportare nella vita quotidia- na. Si sono invece concentrati su necessità pratiche gli interventi del Prof. Luca Montuori, Assessore all’Urbanistica del Comune di Ro- ma, e del Dott. Gugliotta, Respon- sabile del Servizio Incentivi dell’I- stituto per il Credito Sportivo.

L’Assessore ha posto l’accento su come le istituzioni dovrebbero riu- scire a capire davvero quali siano i bisogni della Capitale in termini di riqualificazione e rigenerazione urbana, e quanto in termini econo- mici sia necessario per raggiunge- re questi obiettivi. Ha chiuso il ta- volo di confronto il Dott. Perissa,

Presidente di OPES, che ha posto l’accento sulla necessità di costru- ire e valorizzare impianti sportivi fruibili nella quotidianità, non solo dagli atleti quindi, ma anche dal- le famiglie e dai bambini. Secondo lui l’architettura sportiva è uno de- gli asset fondamentali della socie- tà, per la diffusione di un concet- to di vita sana, in cui lo sport ha un ruolo fondamentale. Il problema per quanto riguarda la città di Ro- ma è l’idea che se ne ha di città – museo, che costituisce un ostacolo ogni qualvolta si voglia interveni- re per riqualificare le sue strutture e renderle fruibili alla collettività.

1960-2020 Sessant’anni dopo la Grande Olimpiade di Roma:

passeggiata nell’architettura moderna

L’11 del mese, nonostante le con- dizioni meteo non proprio ottima- li, un nutrito gruppo di architetti dell’OAR si è ritrovato sotto all’O- belisco di Piazza De Bosis per par- tecipare ad una passeggiata cultu- rale all’interno del Foro Italico alla scoperta della storia dell’impian- to e delle sue evoluzioni negli an- ni. Il gruppo, con il supporto ope- rativo di alcuni soci Unitel, è sta- to accompagnato dall’Architet- to Fabio Bugli, Presidente del Co- mitato Scientifico della SCAIS, fi- ne conoscitore di tutti gli aspet- ti architettonico – urbanistici delle strutture presenti nel parco. La vi- sita è iniziata entrando nel Palaz- zo H, attuale sede del CONI e di Sport e Salute SpA, edificio pro- gettato dall’Architetto Enrico Del Debbio nel 1927 e inaugurato nel 1932 come sede dell’Accademia di Educazione Fisica, prima ope- ra del Foro Italico (all’epoca Fo-

ro Mussolini). L’Architetto Del Debbio elaborò un piano regola- tore di tutta l’area del complesso, comprendente appunto il Palazzo H, lo Stadio dei Marmi, il Monoli- te e lo Stadio dei cipressi (l’attua- le Stadio Olimpico). Il Palazzo H (nome derivante dalla forma della struttura) è un esempio di architet- tura metafisica i cui elementi prin- cipali sono, internamente, la gran- de scala elicoidale con pareti ve- trate esterne ed esternamente le 4 statue di atleti disposte in nicchie di marmo bianco sul fondo rosso pompeiano. Si è quindi prosegui- to con lo Stadio Dei Marmi, uti- lizzato principalmente per l’atleti- ca leggera, caratterizzato da gradi- nate in marmo di Carrara sormon- tate in tutto il percorso circolare da 64 statue dono delle Province d’I- talia. Grazie alla collaborazione di Sport e Salute SpA è stata data la possibilità al gruppo di accedere allo Stadio Olimpico direttamente dal sottopassaggio di collegamento con lo Stadio dei Marmi, normal- mente non accessibile. Una volta giunti sul campo dello stadio, Bu- gli ha raccontato le varie fasi della sua costruzione, ai 4 ordini di gra- dinate iniziali viene aggiunto il se- condo anello in cemento. Nel Do- poguerra lo Stadio venne comple- tato a cura di Annibale Vitelloz- zi fino ad assumere il nome attua- le di Stadio Olimpico, proprio per- ché sede dei Giochi. Usciti dallo stadio il percorso è proseguito ver- so la Fontana della Sfera, un mo- nolite in marmo di tre metri di dia- metro e 42 tonnellate di peso, po- sto all’interno di una vasca circo- lare, circondata a sua volta da un ampio bacino ad anello con mosai- ci in tessere bianche e nere raffigu-

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Vita associativa ed eventi

ranti scene marine: impressionante come la sfera poggi su un piatto di bronzo di soli 40 cm. Quindi nella piscina coperta il gruppo ha potu- to ammirare la grande vasca al pri- mo livello lunga 50 m, interamente rivestita in marmo di Carrara e cir- condata da mosaici colorati di Giu- lio Rosso e Angelo Canevari. Al secondo livello è stata fatta una so- sta presso la Sala Rossa nota anche come “Palestra del Duce”, capola- voro dell’architettura moderna di Luigi Moretti, Da qui il gruppo si è avvicinato all’ultima tappa del- la passeggiata, la Casa delle Armi, controverso edificio situato all’e- stremità sud del Foro Italico, rea- lizzato dall’Arch. Luigi Moretti.

Utilizzato negli anni per scopi po- co attinenti alla sua originaria fun- zione di Accademia della Scher- ma (fu ad esempio aula bunker per processi terroristici negli anni ’80) e stato lasciato per molto tempo in uno stato d’abbandono, sebbe- ne rappresenti il più famoso esem- pio del Razionalismo Italiano, ca- ratterizzato da una forte contrap- posizione pieno – vuoto tra il bloc- co sud, praticamente cieco, rive- stito in marmo di Carrara, e quel- lo nord, che presenta una vetrata a tutta altezza con doppio ordine in- terno di pilarsi: degno di nota l’e- norme mosaico dorato realizza- to da Canevari. Dopo lo Stadio del Tennis i partecipanti hanno apprez- zato particolarmente la visita, non solo per il suo aspetto prettamente culturale, ma anche perché durante la passeggiata hanno potuto speri- mentare la pratica del Fit Walking grazie alla presenza di un istrutto- re specializzato in questa discipli- na, che ha presentato loro i primi rudimenti dell’attività.

NOVEMBRE

Decennio nuovo, volti nuovi

Con la responsabilità editoriale del numero 3/2020 si conclude l’av- ventura, dal 2004, del Direttore Re- sponsabile del Giornale, arch. Ce- sare Romano. Funzionalmente all’importante ricambio e rinnova- mento delle cariche associative, il Direttore ha ritenuto importante che anche le linee editoriali e di innova- zione della testata, anche in direzio- ne e redazione come sopra ricorda- to, siano oggetto di un ripensamen- to, per migliorarsi, per essere pro- tagonisti anche nel terzo decennio.

L’Associazione e la Redazione rin- graziano Romano per la sua gene- rosa vicinanza a Unitel in tutti que- sti anni.

DICEMBRE

La nuova dirigenza di Unitel

A valle di un complesso percorso preparatorio, dovuto alle limitazio- ni causate dalla pandemia, il Con- gresso elettivo di Unitel, con gli in- dirizzi di rinnovamento prefigurati nell’editoriale e redazionale di pre- sidente e Vice nel numero 3/2021 del nostro Giornale, ha eletto con maggioranza “plebiscitaria” i nuovi componenti del Consiglio e, quindi, con le procedure statutarie, i com- ponenti di Direttivo con le deleghe necessarie. Claudio Esposito, archi- tetto, abruzzese, subentra alla presi- denza all’arch. Primiani, che per ol- tre vent’anni ha governato con pas- sione l’Unione. La nuova squadra è quella sotto riportata:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 2021-2024 Presidente

Claudio Esposito Vice Presidente Bruno Mazzina Segretario Paolo Discenza Consiglieri

Pierangelo Benedetti, Emanuele Cappelletti,  Giuseppe De Iuliis, Fioravante Di Donato, Antonio Dolce, 

Ivo Francesco Filosi,  Piero Fantilli, Cono Gallo,  Amanda Giacchetti,  Pasqualino Laviano, Alessandro Limido,  Luigi Maraldi,  Caterina Mariani,  Bruno Mazzina, Silvio Mele, Fabrizio Notarini,  Fabio Pavone,  Danilo Villa

COMPONENTI DEL DIRETTIVO 2021-2024 Presidente

Claudio Esposito Vice Presidente Bruno Mazzina Segretario Paolo Discenza Componenti Fabrizio Notarini,

Pasqualino Laviano, Silvio Mele

Coordinatori d’Area Area Nord: Danilo Villa

Area Centro: Giuseppe De Iuliis Area Sud: Cono Gallo

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