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Canone tv Rai: in quali casi non si deve pagare

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Canone tv Rai: in quali casi non si deve pagare

written by Carlos Arija Garcia | 20/07/2020

Chi e perché può avere l’esenzione del versamento dell’abbonamento televisivo. Quando si può ottenere il rimborso di ciò che è già stato corrisposto.

Il canone Rai è, insieme al bollo auto, la patrimoniale non dichiarata che gli italiani pagano ogni anno per il solo fatto di possedere un bene, in questo caso un televisore. Probabilmente, per questo motivo è una delle tasse che i cittadini farebbero a meno molto volentieri di versare. Il problema è: il canone tv Rai, in quali casi non si deve pagare?

La legge prevede delle esenzioni in alcuni casi. Per età e per reddito, per l’appartenenza ad una determinata categoria (militari e diplomatici, ad esempio).

Ma soprattutto per una questione di principio: perché non si possiede un televisore. È ovvio che non si può pagare una tassa per una cosa che non si ha.

L’importante è dimostrarlo.

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Attenzione a non confondere il fatto di non avere la tv in casa con quello di non guardare la tv a casa. Sono due casi talmente diversi che nel primo non si paga il canone e nel secondo, invece, sì. Tu potresti avere l’apparecchio che hai ricevuto come regalo di nozze e tenerlo nel solaio perché preferisci impegnare il tempo libero in altri interessi. Poi, per tenerti aggiornato, leggi le news di La Legge per Tutti e dei quotidiani online. Fa niente: il solo fatto di avere un apparecchio in casa significa che potenzialmente puoi attaccarlo all’antenna e guardare la tv. Quindi, il canone Rai lo paghi ugualmente. Pensa che «genialata»: si paga una tassa per il potenziale utilizzo di un bene, nemmeno per il suo reale utilizzo. E non è l’unica assurdità.

Non lo è perché con i dispositivi che oggi abbiamo a disposizione, è possibile guardare (quasi) tutti i programmi televisivi dal computer o dallo smartphone. E, in questo caso, il canone non è previsto. Vediamo perché e in quali casi non si deve pagare il canone tv Rai.

Canone tv Rai: perché si paga?

Prima di spiegare in quali casi non si deve pagare il canone tv Rai, bisogna sapere perché bisogna versarlo. Deve essere ben chiaro che il canone Rai non si paga per vedere la tv, men che meno per vedere solo i programmi Rai. La tassa va pagata per il possesso del televisore. Per dirla con parole dell’Agenzia delle Entrate: «Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione».

L’Agenzia precisa anche che cosa si intende per famiglia anagrafica, ai fini del canone Rai: «Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune». Senza dimenticare che pure i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.

Il canone tv (90 euro l’anno) viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. E torniamo al discorso di prima: si addebita una tassa per il presunto utilizzo, non per l’utilizzo reale.

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Come vedi, la formula è sempre la stessa: paga «chi detiene un apparecchio televisivo», non chi guarda la tv con qualche altro dispositivo. Ed è questo il secondo aspetto assurdo a cui facevamo cenno prima. Pertanto, se hai un abbonamento ad una pay-tv che puoi guardare dal computer piuttosto che dallo smartphone, o non ti importa vedere il telegiornale con pochi minuti di ritardo sul sito Internet del canale televisivo da te scelto, non devi versare la tassa. E già questo è uno dei casi in cui non si deve pagare il canone tv Rai.

Ci sarebbe un terzo elemento, come nel quiz della Rai Reazione a catena (giusto per restare in tema televisivo) che fa scappare un sorriso amaro nei contribuenti. È il fatto che quando si acquista un televisore si paga una doppia tassa. La prima una volta sola: l’Iva all’acquisto. La seconda una volta l’anno: il canone Rai. Il televisore, signore e signori telespettatori, è un elettrodomestico doppiamente tassato.

Canone tv Rai: chi non lo deve pagare

Ci sono delle esenzioni, dicevamo. Alcune categorie di contribuenti non devono pagare il canone tv Rai. Si tratta di:

chi non possiede un televisore;

chi ha un’età pari o superiore a 75 anni ed un reddito annuale inferiore a 8.000 euro;

chi ha un televisore nella seconda casa (paga già il canone nella bolletta elettrica dell’utenza relativa alla prima casa);

chi ha un immobile dato in locazione (paga l’inquilino nella bolletta della luce);

chi appartiene alle Forze armate, ma solo per i televisori che si trovano nei luoghi comuni, come ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze Armate. I militari pagano, invece, il canone se vivono in appartamenti privati, anche all’interno di una struttura militare;

gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia;

i militari di cittadinanza straniera che rientrano nelle forze armate della Nato;

i rivenditori e riparatori di televisori.

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Canone tv Rai: esenzione per età e reddito

Come detto, dunque, non paga il canone Rai il cittadino che ha compiuto 75 anni e che ha un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio, tranne nel caso dei collaboratori domestici, come colf e badanti. L’esenzione, però, non è automatica: occorre presentare una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone.

Tale dichiarazione va presentata solo per il primo anno. È per quelli successivi che l’esonero diventa automatico.

L’esenzione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

Perché il Fisco deve sprecare sei mesi di tasse?

Inoltre, l’agevolazione è ammessa se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui il televisore si trovi in luogo diverso da quello di residenza.

Nel caso in cui si perdesse il requisito del reddito (quello dell’età, purtroppo, sarà difficile perderlo) bisognerebbe presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti.

Che succede se un cittadino ha questi requisiti e ha già pagato il canone tv, pur potendo averne l’esenzione? Succede che si può chiedere il rimborso con l’apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modulo contiene, peraltro, anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni che danno diritto all’esenzione.

La domanda di rimborso può essere:

spedita per posta in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso, va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);

trasmessa, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata (Pec)

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all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;

consegnata presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

La richiesta di rimborso può essere presentata anche al gestore della fornitura elettrica, sempre con l’apposita autodichiarazione.

Canone Rai: mancato possesso del televisore

Come si diceva prima, non si può versare una tassa per un bene che non si possiede. Quindi, se non hai il televisore, non devi pagare il canone tv Rai.

Anche se hai un’utenza elettrica (si può anche vivere senza, per carità, ma è piuttosto inusuale).

Attenzione, però: nessun componente della famiglia anagrafica deve avere un apparecchio televisivo. E si rimanda al concetto di famiglia anagrafica descritto in precedenza con le parole dell’Agenzia delle Entrate: «Un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune».

Nello stesso Comune. Significa che se un membro della famiglia anagrafica ha un televisore e abita dall’altra parte del pianerottolo, della strada o del tuo Comune di residenza, si presume che tu possa andare da lui a vedere Il commissario Montalbano o Barbara D’Urso. Quindi, non avresti diritto all’esenzione.

Occorre, ad ogni modo, presentare la dichiarazione sostitutiva in cui si certifica che nessun componente della famiglia anagrafica possiede un apparecchio tv. La dichiarazione va fatta anche dagli eredi, per assicurare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

In caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di chi non è già titolare di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del

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mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere l’esonero dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Se nel corso dell’anno si decide di comprare un televisore, è necessario comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva per la variazione dei presupposti.

Canone tv Rai: esenzione per convenzioni internazionali

Altri casi in cui non si deve pagare il canone Rai sono quelli previsti dalle convenzioni internazionali. L’esenzione interessa:

gli agenti diplomatici;

i funzionari o gli impiegati consolari;

i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;

i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia.

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