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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Contratto per il servizio di trasmissione integrale in diretta ed in replica delle sedute dell’assemblea legislativa provinciale di Trento.

Codice CIG: 8691942173

Art. 1

L’appaltatore si impegna ad effettuare il servizio di trasmissione integrale in diretta ed in replica delle sedute dell’assemblea legislativa provinciale di Trento mediante sistema digitale terrestre, per il periodo dalla data di affidamento del servizio fino al 31 dicembre 2023.

Il Consiglio provinciale si riserva la facoltà di attivare una proroga tecnica del contratto per motivi tecnico-organizzativi connessi all’espletamento della nuova procedura di gara fino ad un massimo di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente contratto.

Art. 2

Il Consiglio effettua circa 45-50 sedute all’anno, che si svolgono generalmente nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, per due o tre settimane al mese (ad eccezione generalmente del mese di agosto). Le sedute si svolgono

ordinariamente con orario approssimativo 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Alcune sedute possono proseguire in orario serale o notturno.

Il numero complessivo di ore di servizio di trasmissione in diretta richieste nel corso del periodo contrattuale fino al 31 dicembre 2023 è pertanto pari ad un massimo di 820 ore. Nell’ipotesi di estensione temporale del contratto per proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi, il numero aggiuntivo di ore di servizio di trasmissione in diretta richieste è pari ad un massimo di 160.

Un eventuale numero maggiore di ore di servizio, entro il limite di un quinto, sarà garantito, con le stesse caratteristiche e contenuti, per il medesimo importo.

Il numero e la durata delle sedute consiliari sopra indicati hanno valore

puramente indicativo e non possono essere assunti a fonte di future pretese da parte dell’appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, fermo restando l'obbligo

CPTN|13/04/2021|79 - Determinazioni dei Dirigenti - Responsabili - Allegato Utente 1 (A01)

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per l'appaltatore di mettere in onda tutte le adunanze consiliari che effettivamente avranno luogo nel corso della durata del contratto.

Il Consiglio si riserva, comunque, la facoltà di ridurre, interrompere o sospendere il servizio nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, venissero meno le

esigenze relative all’esecuzione, totale o parziale, del servizio, per il rispetto di norme di legge o per decisione discrezionale dell’ente, senza possibilità per l’appaltatore di vantare alcuna pretesa. Saranno pertanto remunerate solo le prestazioni effettivamente richieste dalla stazione appaltante e svolte

dall'appaltatore.

Art. 3

Le riprese sono effettuate dal sistema automatico di ripresa d’aula. L’appaltatore si impegna a prelevare il segnale audio-video presso il locale di regia dell’aula e a trasmetterlo sulle proprie frequenze.

Il trasporto del segnale audio-video dalla regia dell’aula fino alla sede dell’emittente è a carico dell’appaltatore.

Art. 4

La trasmissione in diretta ed in replica delle sedute dell’assemblea legislativa provinciale di Trento deve avvenire mediante sistema digitale terrestre,

L’appaltatore garantisce la ricezione delle trasmissioni in diretta ed in replica sulla massima parte del territorio della Provincia autonoma di Trento.

La messa in onda in diretta delle sedute deve avvenire, senza alcuna

interruzione, su di un canale, da indicarsi obbligatoriamente in sede di offerta, di seguito definito «canale di trasmissione in diretta», con replica al termine della seduta anche su diverso canale dell’emittente, da indicarsi obbligatoriamente in sede di offerta, di seguito definito «canale di replica».

2. Il «canale di trasmissione in diretta» ed il «canale di replica» devono avere i seguenti requisiti:

a) il canale deve essere trasmesso in chiaro (non a pagamento);

b) la programmazione del canale deve avvenire in lingua italiana;

c) il canale televisivo deve riportare informazioni sul Trentino e deve essere riconoscibile come espressione della realtà trentina.

Art. 5

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Oltre alla trasmissione in diretta, l’appaltatore si obbliga a svolgere anche le seguenti prestazioni aggiuntive:

- durante i 10 giorni precedenti l’avvio delle trasmissioni, l’appaltatore si impegna a divulgare su tutte le reti radio-televisive dell’emittente, a

cadenza giornaliera e in concomitanza con i notiziari, il canale, la frequenza e gli orari delle dirette televisive;

- l’appaltatore si impegna a trasmettere, nel giorno precedente a quello di svolgimento della seduta consiliare, in concomitanza con i notiziari giornalieri, una comunicazione relativa alla seduta consiliare riportante i punti salienti dell’ordine del giorno, nonché degli orari di trasmissione della diretta e della replica;

- l’Attività di stampa, informazione e comunicazione del Consiglio si riserva di prendere contatto con l’appaltatore, con congruo anticipo rispetto a

ciascuna seduta consiliare, ai fini della messa in onda, all’apertura dei lavori del Consiglio, di una scheda illustrativa recante il programma dei lavori d’aula;

- per sospensioni della seduta non previste dalla convocazione, utilizzate dall’appaltatore per la messa in onda di altre trasmissioni, dovrà essere inserita una sovraimpressione che informi il telespettatore che la seduta è temporaneamente sospesa. L’appaltatore è tenuto a segnalare e a

concordare con l’Attività di stampa, informazione e comunicazione del Consiglio le tipologie di trasmissioni o di inserzioni pubblicitarie che la stessa può mandare in onda durante la sospensione;

- l’appaltatore trasmetterà in replica le sedute consiliari, senza maggiori oneri per il Consiglio, sul ‘canale di replica’. La messa in onda della replica, salvo diverse indicazioni del Consiglio, dovrà avvenire in versione integrale, senza interruzioni ed avere inizio entro un’ora dalla chiusura dei lavori dell’assemblea legislativa. In casi particolari di sovrapposizioni tra la diretta e la differita (ad es. in caso di seduta notturna), le modalità di messa in onda dovranno essere concordate con il Consiglio. In ogni caso dovrà essere evitata la sovrapposizione fra diretta e differita. La trasmissione dovrà recare ben visibile la sovraimpressione che si tratta di una replica. In

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casi particolari, il Consiglio potrà richiedere l’adattamento/modifica del filmato da trasmettere in replica, volto ad oscurare una parte dello stesso per motivazioni di protezione delle persone fisiche, con riguardo al

trattamento dei dati personali. In quest’ultimo caso, l’appaltatore si impegna a ritrasmettere al Consiglio il filmato relativo alla seduta trasmessa in

replica, privo delle parti da oscurare, secondo la tempistica stabilita per le vie brevi con l’Attività di stampa, informazione e comunicazione.

Art. 6

L’eventuale spostamento della trasmissione su frequenze diverse da quelle stabilite alla data di stipula del contratto richiede un consenso esplicito del Consiglio provinciale.

Il subappalto è disciplinato dall’art. 26 della l.p. n. 2 del 2016. E’ vietato comunque il subappalto dell’attività principale oggetto del contratto, e cioè il subappalto del servizio di trasmissione integrale in diretta ed in replica delle sedute.

E’ vietata altresì la cessione, senza il consenso scritto del Consiglio, dell'esecuzione di tutta o di parte della prestazione di servizi oggetto del presente contratto. La cessione senza consenso, o qualsiasi atto diretto a nasconderla, fanno sorgere nel Consiglio il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. L’appaltatore non potrà chiedere

indennità o penalità alcuna per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 7

Per il computo della durata della prestazione si fa riferimento all’effettivo orario di apertura e chiusura dei lavori consiliari, così come risultante dal processo

verbale della seduta; gli addebiti potranno essere esposti anche con riferimento a mezz’ora di trasmissione, con arrotondamento per eccesso e per difetto riguardo ai servizi che rispettivamente superino o alternativamente non raggiungano o siano uguali a 15 minuti di trasmissione.

Art. 8

La sede di svolgimento delle sedute del Consiglio provinciale è il Palazzo sede della Regione autonoma Trentino Alto Adige, in P.zza Dante 16 a Trento.

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Art. 9

In caso di guasto del sistema automatico di ripresa d’aula, l’appaltatore si impegna a mettere immediatamente a disposizione le apparecchiature e il personale tecnico necessario per garantire comunque la continuità della trasmissione. Tale servizio dovrà essere assicurato fino al completo ripristino delle funzionalità del sistema di ripresa dell'aula. Il personale tecnico necessario dovrà essere immediatamente reperibile durante tutta la durata delle sedute del Consiglio provinciale.

Art. 10

A fronte del servizio reso nel rispetto delle prescrizioni del presente contratto, l’appaltatore addebiterà al Consiglio provinciale l’importo offerto al netto di IVA per ciascuna ora di trasmissione in diretta. Tale importo è comprensivo degli oneri di sicurezza, come riportati nel D.U.V.R.I. che verrà allegato al contratto.

Il corrispettivo orario è omnicomprensivo, e remunera anche tutti i servizi aggiuntivi previsti dall’art. 5.

I prezzi rimarranno fissi per tutta la durata del contratto.

I costi per gli eventuali interventi di assistenza di cui al precedente art. 9, nel caso di disservizio addebitabile al Consiglio provinciale, verranno contabilizzati a parte, e concordati secondo le normali tariffe e condizioni in uso.

Art. 11

Il corrispettivo, determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 10, sarà addebitato dall’appaltatore con fattura regolare anche ai fini fiscali. Il Consiglio darà luogo al pagamento della fattura mediante mandato, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura stessa, e comunque previa verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni in conformità alle norme di cui al presente contratto. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell’appaltatore (INPS, INAIL, Cassa Edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice univoco ufficio di questo Consiglio provinciale è:

UFBDMT. Come previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge

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23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), verranno applicate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

Sul corrispettivo netto mensile dovrà essere esposta in sede di fatturazione la ritenuta dello 0,50 per cento prevista dall’art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50 del 2016. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 12

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consiglio ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’appaltatore si impegna a consegnare al Consiglio i contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità di cui al presente articolo comporta l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e la contestuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 13

L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L’appaltatore ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs.

09.04.2008, n. 81.

Prima di procedere ai pagamenti a favore dell’appaltatore, il Consiglio verifica l'avvenuto versamento, relativamente ai lavoratori addetti all'appalto, dei

contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali; a tal fine sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva si applica la disposizione di cui all’art. 30, comma 5,

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del D. Lgs. n. 50 del 2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegatizio nell'esecuzione del contratto e dipendente dell'esecutore si applica la disposizione di cui all’art. 30, comma 6, del D. Lgs. n.

50 del 2016.

L’appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose arrecati al Consiglio o a terzi per colpa sua o dei suoi dipendenti e

collaboratori, sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 14

A garanzia della corretta esecuzione del contratto, l’appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva nei modi previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto

adempimento delle prestazioni oggetto del contratto; resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, la ditta assegnataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Consiglio.

Nel caso di integrazione del contratto, la ditta affidataria dovrà integrare la garanzia in misura percentuale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

L’importo della garanzia è soggetto alle eventuali riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia opera nei confronti del committente a far data dall’affidamento dell’incarico e per tutta la durata dello stesso, fino a quando sarà svincolata dal committente, previa deduzione di eventuali crediti dello stesso verso l’affidataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione di eventuali servizi accessori connessi all’appalto.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal committente.

Art. 15

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Escluse comprovate cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali:

- euro 200,00 (duecento/00) per ogni quarto d’ora di mancata trasmissione in diretta (nel caso di regolare funzionamento delle apparecchiature del

Consiglio);

- euro 400,00 (quattrocento/00) per rilevante inadempienza di quanto indicato nel precedente art. 9;

euro 200,00 (cento/00) nei casi di inadempimento degli altri obblighi contrattuali.

L’appaltatore che si renda responsabile di inadempimento, negligenze o ritardi, dovrà risarcire i maggiori danni che dovessero derivare al Consiglio a causa dell'inadempimento stesso.

Tali violazioni dovranno essere contestate per iscritto, nel rispetto del contraddittorio, dal Consiglio all’appaltatore.

Art. 16

Il servizio verrà sospeso nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento Interno del Consiglio provinciale (ad es. periodo di par-condicio, seduta segreta).

Qualora la ditta affidataria, a seguito della transizione alla tecnologia digitale di seconda generazione (DVB-T2) per il territorio della Provincia autonoma di Trento, risulti impossibilitata per motivi tecnici o per eccessiva onerosità ad eseguire per intero la prestazione contrattualmente dovuta, la stessa può recedere unilateralmente dal contratto tramite PEC, da comunicarsi con un preavviso di almeno due mesi dalla data nella quale avviene il recesso, senza alcuna penalità.

Il Consiglio potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto qualora dovesse accertare che la ricezione delle trasmissioni non avvenga - con un segnale chiaro audio/video - sulla massima parte del territorio della Provincia autonoma di Trento.

E’ facoltà del Consiglio provinciale recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, tramite raccomandata A.R. o PEC, ex art. 1671 c.c., anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di

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corrispondere all’appaltatore solo il corrispettivo per la parte del servizio utilmente prestata, senza alcuna ulteriore penalità.

Il Consiglio provinciale, in caso di successivo accertamento del difetto da parte dell'appaltatore del possesso dei requisiti soggettivi per contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, può procedere alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Art. 17

La ditta affidataria è nominata, ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

(regolamento generale sulla protezione dei dati), responsabile del trattamento dei dati personali implicato dall'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, che riguarda dati personali comuni (immagini, voce, dati citati/riferiti durante gli interventi in aula consiliare) e categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 (es. dati personali citati/riferiti durante gli interventi in aula consiliare).

I dati personali trattati riguardano le seguenti categorie di interessati: consiglieri, personale presente in aula che risulta in servizio o che presta la propria attività presso il Consiglio provinciale, soggetti presenti tra il pubblico, persone citate durante gli interventi in aula consiliare.

La presente nomina riguarda tutte le operazioni di trattamento necessarie ai fini della trasmissione integrale in diretta e in replica delle sedute dell’assemblea legislativa provinciale di Trento (in via esemplificativa: registrazione,

organizzazione, consultazione, diffusione, adattamento o modifica - su richiesta del Consiglio - del filmato da trasmettere in replica, conservazione,

cancellazione), con o senza l'ausilio di processi automatizzati.

Il responsabile del trattamento si obbliga a rispettare, con la diligenza

professionale prevista dall'articolo 1176, secondo comma, del codice civile, i principi (in particolare quelli degli articoli 5 e 25) e le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, la normativa statale in materia di protezione dei dati personali e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

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Il responsabile del trattamento si obbliga altresì a trattare i dati personali seguendo pedissequamente le istruzioni impartite con il presente atto e ogni altra istruzione successiva del titolare, documentata per iscritto, con l'impegno di rivolgersi al responsabile della protezione dei dati del titolare in caso di

incertezza interpretativa.

Il responsabile del trattamento dovrà inoltre:

a) non trasferire i dati personali trattati verso un Paese terzo al di fuori dell'Unione europea o un'organizzazione internazionale;

b) garantire che le persone che trattano i dati personali per conto del responsabile del trattamento siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e vigilare sul loro operato;

c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e le altre misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento e dare riscontro al titolare del trattamento, con cadenza almeno annuale, delle misure di sicurezza adottate e del loro aggiornamento;

d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del regolamento (UE) 2016/679;

e) informare tempestivamente il titolare del trattamento delle richieste

eventualmente presentate al responsabile del trattamento dagli interessati;

f) mettere a disposizione del titolare del trattamento le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e di ogni obbligo previsto per i responsabili del trattamento dal regolamento (UE) 2016/679, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese eventuali ispezioni o verifiche, realizzate dal titolare, dal suo responsabile della protezione dei dati (RPD) o da un altro soggetto a ciò incaricato; qualora il responsabile del trattamento ritenga che

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un'istruzione violi il regolamento (UE) 2016/679 o altre disposizioni europee o statali, relative alla protezione dei dati personali è tenuto a informare immediatamente il responsabile della protezione dei dati del titolare;

g) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 32, ed eventualmente ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679;

h) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 con riferimento ai casi di violazione dei dati personali; il responsabile del trattamento è tenuto a comunicare immediatamente al titolare del trattamento non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni violazione di dati personali che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del titolare del trattamento, facendo seguire una nota scritta alla

comunicazione orale; è inoltre tenuto a prestare il suo supporto e a collaborare in tutte le fasi di gestione della violazione di dati personali anche mettendo a disposizione del titolare del trattamento le informazioni e la documentazione in suo possesso relativamente alla violazione di dati personali e alla sua gestione;

i) provvedere alla comunicazione del responsabile della protezione dei dati, ove questo sia stato nominato, al titolare del trattamento;

j) provvedere alla designazione per iscritto, del/degli amministratore/i di sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dal Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento del 27 novembre 2008, come modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009), conservando l'elenco degli stessi amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità almeno per 6 mesi); considerato che l'attività degli amministratori di sistema riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del titolare del trattamento, comunicare eventualmente a quest'ultimo l'identità degli

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amministratori di sistema nel rispetto della normativa in essere di protezione dei dati personali;

k) provvedere alla predisposizione del registro delle attività di trattamento nei termini di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/679, mettendolo tempestivamente a disposizione del titolare del trattamento e/o del Garante per la protezione dei dati personali, in caso di relativa richiesta;

l) su richiesta del titolare, il responsabile del trattamento deve

tempestivamente provvedere ad adattare e/o modificare i filmati da trasmettere in replica, al fine di oscurare alcune parti dello stesso per

ragioni di protezione della riservatezza delle persone fisiche; in quest’ultimo caso, l’appaltatore si impegna a ritrasmettere tempestivamente al Consiglio il filmato relativo alla seduta trasmessa in replica, nella versione oscurata;

Alla scadenza del rapporto contrattuale o nei casi di risoluzione o recesso dal rapporto, il responsabile del trattamento è tenuto:

- a cancellare o distruggere i filmati relativi alle sedute consiliari (ivi compresa ogni eventuale copia esistente), fatta salva ogni diversa determinazione del titolare del trattamento comunicata per iscritto; è esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili;

- a ritrasmettere i filmati, su eventuale richiesta del Consiglio, prima della predetta cancellazione e senza costi aggiuntivi, al titolare o ad altro soggetto indicato dal titolare.

Il responsabile del trattamento potrà ricorrere, previa autorizzazione scritta del titolare, ad altro responsabile del trattamento, di seguito denominato sub- responsabile, per lo svolgimento del trattamento ad esso affidato.

Resta inteso che, laddove il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile del trattamento sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'inadempimento degli obblighi del sub-responsabile.

In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del titolare del trattamento per i danni provocati o le violazioni commesse dal responsabile del trattamento a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il responsabile del trattamento manleva integralmente il

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titolare del trattamento, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il responsabile del trattamento manleva integralmente il titolare del trattamento, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte del Garante per la

protezione dei dati personali per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso responsabile.

Le parti del contratto comunicheranno i rispettivi punti di contatto per le operazioni di trattamento dei dati oggetto del presente contratto.

Art. 18

L’appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

Art. 19

La ditta affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali - allegato N1) al CCPL 2016-2018 di data 1° ottobre 2018, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento stesso. Tale codice è reperibile al presente indirizzo:

https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it/pagina766_codice-disciplinare-e- codice-di-condotta.html.

A tal fine la ditta affidataria dichiara di aver preso visione del codice stesso e di averne completa e piena conoscenza. La ditta affidataria si impegna a

trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni o giustificazioni

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formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 20

Il contratto, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette all’imposta sul valore aggiunto, sarà registrato solo in caso d’uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa, a cura della parte che avrà interesse alla registrazione.

Art. 21

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto (marche da bollo, ecc., IVA esclusa) sono a carico dell’appaltatore.

Art. 22

La ditta affidataria accetta che i propri dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio o comunque messi a disposizione degli interessati in base alla normativa di legge.

I dati personali della ditta affidataria potranno essere comunicati dal Consiglio provinciale a soggetti terzi solo se consentito o richiesto da disposizioni

normative o se necessario per adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto concluso tra le parti.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla legislazione vigente e alle norme del codice civile relative ai contratti d'appalto.

Art. 24

In caso di controversie il Foro competente è quello di Trento.

L’appaltatore approva espressamente gli artt. 1, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 24 del presente contratto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm.

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