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Contribuzione correlata: dall’INPS indicazioni per regolarizzare i maggiori imponibili

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Direzione Centrale Entrate Roma, 18-12-2020

Messaggio n. 4771

OGGETTO: Regolarizzazione della contribuzione correlata. Corresponsione di emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e corrispondente variazione della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata

Con la circolare n. 119/2013 e con il messaggio n. 2326/2020 l’Istituto ha fornito le indicazioni per la determinazione della contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della sua misura.

L’importo da corrispondere, a totale carico del datore di lavoro, è dovuto per i periodi di erogazione della prestazione, prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n.

92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, a favore dei lavoratori interessati; contestualmente sono state fornite le indicazioni per la gestione dei flussi di regolarizzazione relativi ad emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo ed il relativo regime sanzionatorio.

Tali emolumenti determinano un aumento della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata.

La contribuzione correlata deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (cfr. il messaggio n. 3096/2015 e n. 4704/2015).

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Il versamento della contribuzione correlata - calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente - è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni in merito alla modalità di regolarizzazione dei maggiori imponibili, determinati dalla corresponsione di emolumenti corrisposti ai lavoratori esodati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

I flussi regolarizzativi dovranno essere effettuati sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “6E”.

Per l’anno in corso, il datore di lavoro interessato procederà ad esporre sul flusso del mese nel quale effettua la regolarizzazione, nell’elemento imponibile, la somma dell’imponibile del mese più i ratei di imponibile relativi ai mesi precedenti dello stesso anno.

Per differenze da imputare ad anni precedenti, il datore di lavoro interessato invierà flussi regolarizzativi sul mese di dicembre di ogni anno, utilizzando le modalità correnti già in uso.

Dalla denuncia di competenza del mese successivo alla regolarizzazione il datore di lavoro indicherà il solo imponibile corrente rideterminato.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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