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Multa, come pagare con bonifico

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Multa, come pagare con bonifico

Autore: Redazione | 03/08/2017

Si può pagare la multa con bonifico anche online ma è necessario che il pagamento arrivi non oltre 2 giorni dopo dalla scadenza.

Pagare una multa entro i termini previsti dalla legge è molto importante: non solo perché dopo i primi 5 giorni si perde il diritto allo sconto del 30% concesso dalla legge [1], ma anche perché, a partire dal 61° giorno, non è più possibile estinguere la sanzione con il pagamento in “modalità ridotta” (la somma riportata sul verbale), ma si dovrà versare l’importo in “misura piena”, con le sanzioni per il ritardo e gli interessi (10% ogni sei mesi). Maggiore tolleranza è prevista però per chi paga la multa con bonifico bancario: visto che, in tali casi, la data dell’operazione non corrisponde quasi mai a quella dell’accredito ci sono 2 giorni in

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più per completare l’operazione. Si pensi all’automobilista che paghi con bonifico bancario online il venerdì sera, 4° giorno rispetto alla data di contestazione; in tale ipotesi la banca prende subito in consegna l’ordine di pagamento, ma lo pone in essere solo il lunedì successivo che è il 7° giorno: con perdita del diritto allo sconto del 30%. Come pagare la multa con bonifico bancario è stato oggetto di chiarimento in una recente sentenza del giudice di Pace di Trapani [2]. Ecco cosa è stato precisato in tale occasione.

Il pagamento della multa tramite bonifico bancario effettuato entro i termini si considera tempestivo se l’accredito è avvenuto fino a due giorni dopo la scadenza. Così

per considerarsi eseguito nei primi 5 giorni dalla notifica della multa, l’accredito della somma a favore dell’amministrazione può arrivare anche il 7° giorno;

per considerarsi eseguito nei primi 60 giorni dalla notifica della multa, l’accredito della somma a favore dell’amministrazione può arrivare anche il 62° giorno.

Questa possibilità è stata introdotta l’anno scorso con una legge [3] secondo cui

«il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento».

«Va dunque osservato – prosegue la sentenza – che il pagamento delle multe per violazione delle norme del Codice della Strada eseguito con bonifico bancario sarà considerato tempestivo se eseguito entro i termini e a condizione che l’accredito avvenga entro 2 giorni dopo la scadenza». «Ciò significa – prosegue – che se il trasgressore paga nei termini di legge (5 giorni per il pagamento in misura minima con il 30% di sconto o, come nel caso di specie, 60 giorni per il pagamento in

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misura ridotta) con strumenti diversi dal contante o dal conto corrente postale (ad esempio con bonifico bancario) otterrà l’effetto liberatorio anche se l’accredito della somma avverrà entro due giorni dalla scadenza del termine».

Anche il Ministero dell’Interno, con una circolare dell’anno scorso [4] ha precisato che il nuovo articolo 17 quinquies, essendo una «norma interpretativa», ha «effetto retroattivo». Il nuovo principio dunque «dovrà essere applicato a tutti i verbali per i quali il pagamento della sanzione sia intervenuto con le modalità e termini sopra indicati».

Note

[1] D.l. n. 169 del 2013. [2] GdP Trapani, sent. del 5.06.3027. [3] L. n. 49/2016.

[4] Ministero dell'Interno circolare del 15 aprile 2016 (n. Prot.

300/A/2734/16/127/34).

Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI Il Giudice di Pace della sezione civile di Trapani, Dott. Vincenzo

Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa iscritta al n. 292/17 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da ..., nato a Erice il, c.f.:, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco

Giuseppe Crimi contro opponente

Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f.:

800003210814rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmela e Francesco Paolo dell’Avvocatura Comunale Riscossione Sicilia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f.: 00833920150 rappresentata e difesa dal dott.

Pietro Di Quarto della sede legale

Oggetto : opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto introduttivo del 15/03/2017, il sig. ... impugnava la cartella di pagamento della Riscossione Sicilia S.p.a. n. 29929920160003701735000, recante l’importo

complessivo di € 235,08, posto a carico dell’opponente. A tale riguardo,

quest’ultimo eccepiva l’avvenuto pagamento, entro i termini di legge, de3l verbale elevato il 27/06/2013, e notificato in data 24/07/13, specificando che il detto

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pagamento avveniva resistenti costituiti

tramite bonifico entro i 60 giorni previsti dalla legge, ma che l’accredito si verificava entro i due giorni di tolleranza prescritti, ossia in data 21/09/2013 (come

documentato in atti). Costituitisi in giudizio, il Comune di Trapani eccepiva il tardivo pagamento liberatorio nei termini di legge, mentre la Riscossione Sicilia

Spa escludeva ogni sua responsabilità al riguardo. Orbene, nell’ambito della fattispecie esaminata, oggetto del procedimento di opposizione all’esecuzione, si

ritiene legittimo applicare i principi giuridici consolidati della Suprema Corte di Cassazione, alla luce della legge 8 aprile 2016, n. 49, il cui art. 17 quinquies (Strumenti bancari di pagamento) prevede che “il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli

in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla

data di scadenza del pagamento”. Ciò posto, va dunque osservato che il pagamento delle multe per violazione delle norme del Codice della Strada eseguito

con bonifico bancario sarà considerato tempestivo ai sensi dell’art. 202 C.d.S., se eseguito entro i termini e a condizione che l’accredito avvenga entro 2 giorni dopo

la scadenza : ciò significa che se il trasgressore paga nei termini di legge (5 giorni per il pagamento in misura minima con il 30% di scontro o, come nel caso di specie, 60 giorni per il pagamento in misura ridotta) con strumenti diversi dal contante o dal conto corrente postale (ad esempio con bonifico bancario) otterrà l’effetto liberatorio anche se l’accredito della somma avverrà entro due giorni dalla

scadenza del termine. In tal senso, depone infine la circolare n. Prot.

300/A/2734/16/127/34 del 15.4.2016 del Ministero dell’Interno, la quale ha precisato che il nuovo art. 17 quinquies, trattandosi di norma interpretativa, ha effetto retroattivo e che il nuovo principio dovrà essere applicato a tutti i verbali

per i quali il pagamento della sanzione sia intervenuto con le modalità e termini sopra indicati. Per tutti questi motivi, in accoglimento delle domande spiegate in

atto d’opposizione all’esecuzione, si dichiara la non debenza del credito complessivo di € 235,08, ingiunto al sig. ... con cartella di pagamento della Riscossione Sicilia S.p.a. n. 29929920160003701735000, che pertanto viene

annullata in quanto illegittima.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano nell’importo di € 330,00, oltre spese generali, iva e cpa, da porsi esclusivamente a carico dell’opposto Comune di Trapani. P. Q. M. Visti gli artt. 615 c.p.c. e 2697 c.c. ; Visto l’art. 91

c.p.c. ; In accoglimento delle domande, proposte dall’opponente ..., in data 15.03.17, si dichiara la non debenza della somma complessiva di € 235,08,

ingiunta con cartella di pagamento della Riscossione Sicilia S.p.a. n.

29929920160003701735000. Conseguentemente, annulla la predetta cartella

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esattoriale in quanto illegittimamente emessa. Condanna l’opposto Comune di Trapani alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 330,00, oltre spese generali, iva e cpa, in favore dell’opponente ..., come sopra rappresentato e

difeso,.

Cosi’ deciso in Trapani addi’ 05.06.2017.

Il Giudice di Pace Dott. Vincenzo Vitale

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