• Non ci sono risultati.

Unico 2016: il visto di conformità e la check list

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Unico 2016: il visto di conformità e la check list"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Unico 2016: il visto di conformità e la check list

Federico Gavioli

Il decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) in relazione al profilo di responsabilità a carico dei professionisti che appongono il visto di conformità infedele sulla dichiarazione, ha previsto l’innalzamento a € 3.000.000 del massimale minimo della polizza assicurativa obbligatoria, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore l’incasso delle suddette somme.

Nel “pieno” della campagna dichiarazione dei redditi, alla luce anche della recente proroga ormai consuetudinaria prevista con il D.P.C.M. 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, si ritiene opportuno evidenziare sia il ruolo importante che ha il visto di conformità , sia su quali siano i controlli che il professionista deve effettuare.

I soggetti che sono legittimati al rilascio del visto di conformità sono :

 i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese e dei Caf-dipendenti;

 gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;

 gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi.

In alternativa al visto di conformità, le società tenute al controllo contabile (articolo 2409-bis del c.c.) possono utilizzare in compensazione i crediti afferenti alle imposte dirette superiori a 15mila euro, se la dichiarazione è sottoscritta dallo stesso organo che si occupa del controllo contabile (collegio sindacale o revisore legale). In questo caso, l’Agenzia delle Entrate ritiene allo stesso modo eseguita l’attività di controllo prevista ai fini del rilascio del visto di conformità.

(2)

Gli adempimenti per i professionisti In merito agli adempimenti a carico dei professionisti la circolare n. 7/E, del 26 febbraio 2015, ricorda che i professionisti di cui alle lettere a - b, del comma 3, dell’articolo 3, del DPR n. 322 del 1998, che intendono svolgere l’attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l’apposizione del visto di conformità, devono presentare un’apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

La comunicazione alla Direzione Regionale competente deve indicare:

1) i dati anagrafici;

2) i requisiti professionali;

3) il codice fiscale e la partita IVA;

4) il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;

5) la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servi- zi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assi- stenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. La pre- detta comunicazione può essere consegnata a mano o inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite PEC. A tale comunicazione devono essere alle- gata la copia conforme della polizza assicurativa di cui all’art. 22, del D.M. n. 164 del 1999;

6) la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza; la dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti re- quisiti:

a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;

b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

d) non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall'art.

15, c. 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

(3)

Le predette dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.

L’obbligo assicurativo

L’articolo 6, comma 2, lettere a - b, del D.Lgs. 175/2014 ha modificato la normativa di riferimento riguardante la disposizioni in merito alla polizza assicurativa per la coper- tura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale rispettivamente riguardanti i Caf e i pro- fessionisti e certificatori (articolo 6, comma 1, e l’articolo 22, comma 1, del decreto n.

164 del 1999).

In particolare, il nuovo testo degli articoli 6 e 22 del citato decreto n. 164, prevede l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati. Detto massimale, in entrambe le norme, deve rispettare una soglia minima.

Le modifiche apportate, che decorrono dal 13 dicembre 2014 data di entrata in vigore del decreto semplificazioni, riguardano:

- l’innalzamento a tre milioni di euro della soglia del massimale, precedentemente fissata in due miliardi di lire (euro 1.032.913,80);

- l’estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto su un modello 730, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell’articolo 36-ter, del DPR 600/1973 , ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente

I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni.

Il professionista e il responsabile dell’assistenza fiscale che devono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione 730 sono tenuti, inoltre, ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infe- dele, previsto dall’articolo 39, del D.Lgs. 241/1997. Quindi, coloro che non intendono apporre tale tipologia di visto non sono tenuti ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura di detto nuovo rischio.

(4)

La polizza assicurativa della responsabilità ci- vile per i danni causati nel fornire assistenza fi- scale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non inclu- dendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

I professionisti che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. Per mantenere l’abilitazione, il requisito della copertura assicurativa deve permanere nel tempo: pertanto, il profes- sionista è tenuto a trasmettere alla Direzione regionale competente copia del rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento, utilizzando preferi- bilmente la posta elettronica certificata. Inoltre, i Caf e i professionisti sono tenuti a co- municare all’Amministrazione finanziaria eventuali variazioni dei dati già comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano le variazioni stesse.

Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c, del DPR 917/86, la polizza assicurativa può essere stipulata dal professionista o dall’associazione professionale. In quest’ultimo caso, la polizza deve garantire il contri- buente, lo Stato o il diverso ente impositore, da ogni eventuale danno causato nell’eser- cizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato. Il massimale garantito è riferito al numero dei visti complessivamente rila- sciati, a prescindere dal numero dei professionisti abilitati e indicati distintamente nel- la polizza.

Cosa prevede la legge di Stabilità 2016

Il comma 951, dell’art. 1, della legge di Stabilità 2016, apporta modifiche al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164. La lettera a, consente ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. Si de- manda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di indivi- duare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

(5)

Il comma 957, dell’articolo 1, della legge di Sta- bilità 2016, modificando l’articolo 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 241 del 1997, disciplina la responsabilità solidale del centro di assi- stenza fiscale con chi commette violazioni relative all’assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particola- re in tali ipotesi il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulterio- ri somme irrogate al trasgressore ai sensi del comma 1, dell’articolo 39 del citato D.Lgs.

241/1997.

Unico 2016: il visto di conformità

Il visto di conformità, introdotto dal D.Lgs. n. 241/1997, meglio conosciuto come visto leggero, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore, a soggetti estranei all’Amministrazio- ne Finanziaria, nello specifico ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e ai professionisti a ciò abilitati, iscritti in un apposito elenco informatizzato. L’attestazione di conformità, già obbligatoria per la presentazione delle dichiarazioni 730 e per la compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15.000 euro annui, è stata prevista, con l’art. 1, c.

574, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), per la compensazione anche di al- tri tributi.

Dal 1° gennaio 2014, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, per l’utilizzo in compensazione dei crediti emergenti da dichiarazioni diverse dall’IVA (IRPEF, addizionali, IRES, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive) per importi superiori a € 15.000,00, è diventata necessaria l’apposizione di tale visto di conformità, ex art. 35, c. 1, lett. a, D. Lgs. n. 241/1997.

In particolare, ai sensi dell’art. 10, c. 7, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, conv., con modif., dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui o nonché i contribuenti che, utilizzano in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per importi superiori a 15.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a, del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

(6)

Oltre che per i crediti IVA, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità è previsto anche per i crediti relativi:

 alle imposte sui redditi;

 alle addizionali alle imposte sui redditi;

 alle ritenute alla fonte indicate nell'art. 3, del D.P.R. n. 602/1973;

 alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;

 all'imposta regionale sulle attività produttive.

Non è necessario apporre il visto di conformità, in caso di compensazione della stessa imposta. L’obbligo del visto riguarda, infatti, solo le compensazioni orizzontali, cioè quelle operate tra crediti e debiti di diversa natura, d’importo superiore a 15.000 euro.

Già dal periodo d’imposta in corso al 2013, per effetto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014, per poter utilizzare in compensazione orizzontale tramite F24, il cre- dito superiore ad € 15.000, relativo a imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, il contribuente deve richiedere l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dalla quale il credito stesso è emerso.

Non è, invece, richiesta l’apposizione del visto di conformità in caso di riporto del cre- dito nell’anno successivo.

Il limite di 15.000 euro deve essere considerato in maniera autonoma per ogni tipolo- gia di credito d’imposta e non per ogni tipo di dichiarazione.

Per cui, se esiste un credito IRPEF di € 20.000 e si utilizza in compensazione un im- porto superiore ad € 15.000, è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità.

Viceversa se dal Modello UNICO risultano più imposte a credito, ciascuna delle quali di importo inferiore a € 15.000, non è necessaria l’apposizione del visto.

I controlli sulla dichiarazione dei redditi

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.28/E del 25 settembre 2014 , in relazione all’invio modello Unico e Irap 2014, aveva fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito ai controlli che il professionista deve fare prima di porre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi che, in linea generale, si ritengono ancora attuali.

Al fine di illustrare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell’attività di controllo, per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito

(7)

una check-list indicativa con i riscontri da porre in essere per l’apposizione del visto.

La circolare sottolineava che i controlli da effettuare sono da considerare esemplificativi e non esaustivi e, quindi, laddove necessario, devono essere integrati dal soggetto che appone il visto in base allo specifico caso.

CHECK LIST

Dichiarazione UNICO Persone fisiche e Società di

persone

Scritture contabili:

1) esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;

2) regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;

3) riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili;

4) corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il ri- sultato fiscale alle variazioni in aumento indicate nel quadro RF del modello Unico ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordi- naria).

Corrispondenze e detrazioni e deduzioni:

5) corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del Modello Unico alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata);

6) corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del modello Unico alla relativa documentazione;

7) controllo documentale degli oneri deducibili;

8) controllo documentale degli oneri detraibili;

9) controllo documentale dei crediti di imposta.

Eccedenza e compensazioni:

10) riscontro dell’eccedenza di imposta emergente da Unico dell’anno precedente;

11) controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;

12) controllo delle ritenute d’acconto;

13) controllo dei pagamenti effettuati con i modelli F24 per i ver- samenti in acconto e a saldo;

14) controllo delle perdite pregresse.

(8)

Dichiarazione Unico società di

capitali

Scritture contabili:

1) esistenza dei libri contabili fiscali obbligatori;

2) regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;

3) riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili;

Corrispondenza e detrazioni:

4) corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il ri- sultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF di Unico ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria);

5) controllo documentale delle detrazioni Crediti e compensazioni:

6) controllo documentale dei crediti di imposta;

7) riscontro dell’eccedenza di imposta emergente dall’Unico dell’anno precedente;

8) controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;

9) controllo delle ritenute di acconto;

10) controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i ver- samenti in acconto e a saldo;

11) controllo delle perdite pregresse.

Dichiarazione modello 770

Scritture contabili:

1) esistenza dei libri contabili fiscali obbligatori;

2) regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;

CUD e ritenute :

3) riscontro dei dati del CUD e delle certificazioni;

4) controllo dei totali delle ritenute . Crediti e compensazioni:

5) controllo delle compensazioni effettuate nell’anno ;

6) controlli dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i ver- samenti in acconto e a saldo;

7) riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal CUD 770 dell’anno precedente o delle perdite pregresse.

(9)

Dichiarazione modello IRAP

Scritture contabili:

1) esistenza dei libri contabili fiscali obbligatori;

2) regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;

Corrispondenza e detrazioni:

3) corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della pro- duzione con le scritture contabili e la documentazione;

4) riscontro delle deduzioni dell’IRAP con la relativa documenta- zione;

Crediti e compensazioni:

5) riscontro dell’eccedenza di imposta emergente dalla dichiara- zione irap dell’anno precedente;

6) controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;

7) controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i ver- samenti in acconto e a saldo.

21 giugno 2016 Federico Gavioli

Riferimenti

Documenti correlati

Secondo quanto è osservato nella pronuncia di prassi, per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità i professionisti abilitati alla trasmissione telematica

Gli interventi trainanti, devono assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi trainati, il miglioramento di almeno due classi energetiche

6 Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai

241], ma è anche strumentale ad ottenere l’esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro

Sono online le risposte dell’Agenzia ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione

122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi). L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi

“orizzontale” (ossia con imposte di natura diversa) e per importi superiori ai 5.000 Euro è necessario il rilascio, da parte di un professionista certificato, di un visto di

Preso atto di quanto dichiarato nel Modulo di Proposta ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni della presente Polizza, l'Assicuratore si obbliga a tenere