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Convenzione P.E.C. per opere di urbanizzazione a scomputo importo inferiore alla soglia comunitaria pari a ,00

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(1)

Convenzione P.E.C. per opere di urbanizzazione a scomputo importo inferiore alla soglia comunitaria pari a € 5.000.000,00

SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AI PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI – ART.

45 – L.R. N ° 56/77.

PREMESSO

 Che il Signor ______________________ in forza di atto_____________________, ha titolo edificatorio sui terreni siti nel Comune di Leinì, della superficie complessiva di mq. _________

contraddistinti al C.T. al Fg. _________, mappali n° _______________;

 Che le suddette aree risultano comprese in zona “_______” del vigente P.R.G.C. del Comune di Leinì e sono destinate a ____________________________________;

 Che per l’utilizzazione a scopo edilizio ed urbanistico delle aree di cui trattasi è stato predisposto un progetto di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) a firma di ______________

con studio in ____________, Via ____________________________, secondo i disposti dell’art. 45 della L.R. n° 56/77, costituito dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnica illustrativa;

 Computo metrico estimativo;

 Schema di convenzione;

 Relazione finanziaria;

 Relazione idrogeologico-tecnica;

 Relazione idraulica della rete fognatura bianca;

 Piano di manutenzione delle OO.UU.;

 N° _____ Tavole di disegni e specificatamente:

o Tav. n° _______________

o Tav. n° _______________

o Tav. n° _______________

 Che il progetto di P.E.C. si inquadra nelle previsioni del vigente P.R.G.C.;

 Che, ai sensi della L.R. 59 del 18/12/2000, la Regione Piemonte ha sospeso l’obbligo della redazione del Programma Pluriennale di Attuazione;

 Che sul progetto di P.E.C. si è espressa la Commissione Edilizia, come da parere espresso nella seduta del _________________, con esito favorevole;

 Che Il Responsabile del Settore Edilizia Privata/Urbanistica, con provvedimento del _________, decideva l’accoglimento del progetto di Piano Esecutivo e dello schema di convenzione, i quali venivano depositati presso la Segreteria del Comune di Leinì e pubblicati per estratto all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi;

 Che sono/non sono pervenute osservazioni e proposte, recepite in tutto o in parte negli atti progettuali e nella presente convenzione;

 Che il Consiglio Comunale con deliberazione n° ________ del _____________, divenuta esecutiva il giorno __________________, ed allegata a quest’atto in copia conforme, ha approvato il progetto di Piano Esecutivo e relativa bozza di convenzione, ai sensi degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n° 56/77 citata, autorizzando il Responsabile del Settore Edilizia Privata/Urbanistica – pro tempore – alla stipulazione, con i proponenti il Piano Esecutivo Convenzionato

 Che il Signor ____________________, in qualità di __________________- dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

OVVERO

(2)

 Che in tale atto deliberativo è stato dato atto che il progetto di piano attuativo contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive e che, pertanto, in alternativa al permesso di costruire l’attuazione delle previsioni in esso riportate possono essere realizzate, a scelta dell’interessato, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 22 – 23, 3° comma, lettera b) del D.P.R. 380/01 e s.m. ed i., con esclusione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

L’anno _______________, il giorno________________, del mese di ___________________, nello studio del Notaio_______________________, tra il Signor _________________ nella sua qualità di Responsabile del Settore Edilizia Privata/Urbanistica del Comune di Leinì, nato a ______________, il ________________, residente in ________________, nel presente atto in seguito denominato “Comune”,

ed il Signor __________________, nato a _______________, il ________________, residente in _______________________, nel presente atto in seguito denominato “proponente”

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo fin d’ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il proponente.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO.

L’attuazione del progetto di P.E.C. avverrà in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C., della presente convenzione, nonché degli elaborati del P.E.C. stesso che, allegati al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo ed attuazione del vigente P.R.G.C.

ART. 3 – UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA.

Il P.E.C. ha per oggetto la utilizzazione edilizia ed urbanistica del terreno sito nel Comune di Leinì, contraddistinto al C.T. al fg. n° ____, mappali n° _____________ della superficie catastale di mq.

________, secondo le modalità previste dal P.R.G.C. e ricordate in premessa.

Il Piano Esecutivo prevede la utilizzazione urbanistica del terreno anzidetto secondo le seguenti destinazioni, così come individuato nelle Tavole n°__________:

A) Aree di pertinenza di edifici con destinazione d’uso ___________________: mq. ____;

B) Aree a destinazione residenziale in edilizia libera______________: mq.______;

C) Aree a destinazione residenziale in edilizia convenzionata ai sensi articoli 17 e 18 D.P.R.

380/01 e s.m. ed i. per complessivi mq.______________ (ovvero pari a n° ______ alloggi individuati ____________________);

D) Aree a destinazione produttiva (P.I.P.) in edilizia convenzionata ai sensi dell’art. 27 della L.

865/71 mq. _________________ (ovvero pari a n° ______ edifici individuati);

E) Aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria_______________: mq. ________;

F) Aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria _____________: mq. ________;

(3)

Le destinazioni d’uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione e, comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni.

Il proponente si impegna, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

Nelle aree di cui alla lettera A) o B) o C) o D) è prevista:

A1) la realizzazione di n° _____ edifici, per complessivi (mc.) (mq.) ________, con destinazione _______________________;

A2) il restauro – risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia di n° ___________ edifici per complessivi (mc.) (mq.) ____________ con destinazione ______________________;

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori, le caratteristiche tipologiche ed i dati planovolumetrici, sono indicati alle Tavole _________. I progetti degli edifici contenuti nella Tavola _____________ hanno titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire, e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo della domanda di permesso di costruire.

OVVERO: hanno valenza esecutiva – definitiva del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire, e come tali saranno impiegati negli atti tecnici a corredo della Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al Permesso di costruire, ai sensi dell’ articolo 23 del D.P.R. 380/01 e s.m. ed i.

Le modalità di utilizzazione delle aree di cui alle lettere E) e F) e contenute nelle Tavole___________ del P.E.C., saranno ulteriormente precisate e specificate in sede di redazione dei progetti tecnici esecutivi delle opere e degli impianti ivi previsti, che il proponente dovrà sottoporre all’approvazione del Comune, in conformità alle prescrizioni contenute nei successivi artt. 7 e 8.

Il proponente garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobili ceduti e che i medesimi sono franchi e liberi da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantiti da evizioni e molestie nel possesso.

Il proponente dichiara altresì che sulle aree cedute non esistono fabbricati o altri manufatti in ottemperanza alla legge 28 febbraio 1985 n° 47, sue integrazioni e modifiche. Il _________________, nella persona di ______________________, dichiara e garantisce:

 Che i terreni, oggetto del presente atto, hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Leinì in data ___________ che in originale si allega al presente atto sotto la lettera _________, omessane lettura per dispensa avutane dai comparenti, e che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tali terreni;

 Che non è stata fino ad oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l’effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

ART. 4 – CESSIONE GRATUITA AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI CUI ALL’ART. 51 N° 1 L.R. 56/77.

Il proponente, in relazione al disposto dell’art. 45 primo comma punto n° 1 della L.R. 56/77, nonché al 5° comma dell’art. 8 della legge 06/08/1967 n° 765, si impegna per sé e per gli aventi titolo a

(4)

cedere gratuitamente al Comune le aree della superficie complessiva di mq. _____ necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nella Tavole n° _____ del P.E.C.

Dette aree sono così ripartite:

 _____________________ = mq. __________

 _____________________ = mq. __________

 _____________________ = mq. __________

 _____________________ = mq. __________

 superficie totale ________ = mq. ___________

Le medesime saranno cedute al Comune di Leinì:

contestualmente all’atto della stipula della presente convenzione;

(ovvero)

Entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente convenzione.

(ovvero)

Anteriormente alla data di rilascio del primo permesso di costruire relativo agli edifici da realizzare all’interno del P.E.C., che comunque dovrà essere richiesta entro dodici mesi dalla stipula della presente convenzione.

Tutte le spese inerenti al trasferimento della proprietà delle aree, ivi comprese quelle relative alla stipula del rogito notarile ed alla redazione del tipo di frazionamento catastale, saranno a pieno ed esclusivo carico del proponente.

Resta inteso che fino all’avvenuta cessione e sistemazione, resta a carico del proponente, o degli aventi diritto, ogni onere di manutenzione delle aree in argomento.

ART. 5 – CESSIONE GRATUITA AREE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

Il proponente in relazione sempre al disposto dell’art. 45, primo comma punto n° 1, della L.R.

56/77, nonché del 5° comma dell’art. 8 della legge 06/08/1967 n° 765, si impegna a cedere gratuitamente al Comune le aree della superficie complessiva di mq. _____________, necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, indicate nella Tav. _____________ del P.E.C.

Dette aree sono così ripartite:

 ___________________ = mq. __________

 ___________________ = mq. __________

 ___________________ = mq. __________

 ___________________ = mq. __________

 superficie totale ______ = mq. ___________

La cessione delle predette aree dovrà avvenire contestualmente alla stipula della presente convenzione.

(ovvero)

(5)

La cessione delle predette aree dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente convenzione.

(ovvero)

La cessione delle predette aree dovrà avvenire anteriormente alla data di rilascio del primo permesso di costruire relativo agli edifici, da realizzare all’interno del P.E.C.

Tutte le spese inerenti al trasferimento della proprietà delle aree, ivi comprese quelle relative alla stipula del rogito notarile ed alla redazione del tipo di frazionamento catastale, saranno a pieno ed esclusivo carico del proponente.

Resta inteso che fino all’avvenuta cessione e sistemazione resta a carico del proponente, o degli aventi diritto, ogni onere di manutenzione delle aree in argomento;

(ovvero)

Poiché in corrispondenza delle aree comprese nel P.E.C. il vigente P.R.G.C. non individua aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, il proponente in relazione al disposto dall’art. 45, primo comma punto n° 2 della L.R. 56/77, nonché del 5° comma dell’art. 8 L.

765/67, monetizza al Comune la cessione delle predette aree.

La predetta somma di € _______________ dovrà essere corrisposta dal proponente al Comune, anteriormente alla data del rilascio della prima concessione edilizia relativa agli edifici da realizzarsi all’interno del P.E.C.

ART. 6 – CESSIONE AREE – RIEPILOGO.

Il proponente, per quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5 si impegna a cedere gratuitamente al Comune:

 contestualmente alla stipula della presente convenzione (ovvero)

 entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente convenzione (ovvero)

 prima del rilascio del primo permesso di costruire relativo agli edifici da realizzarsi all’interno del P.E.C.

le seguenti aree:

per opere di urbanizzazione primaria: mq. _________

per opere di urbanizzazione secondaria: mq. ______________

Il proponente garantisce la libera disponibilità delle aree di cui al presente articolo, le quali vengono cedute gratuitamente con tutte le garanzie sulla libertà da pesi, vincoli, ipoteche, liti pendenti, trascrizioni di pregiudizio, arretrati per imposto o per altro titolo, libero da contratti di affitto per la coltivazione e con le più ampie garanzie di evizione all’atto della stipula della presente convenzione:

Contestualmente all’atto della stipula della presente convenzione;

(ovvero)

Il proponente, per quanto disposto ai precedenti articoli 4 e 5:

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 Si impegna a cedere gratuitamente al Comune, prima del rilascio del primo permesso di costruire relativo agli edifici da realizzarsi all’interno del P.E.C., l’area della superficie complessiva di mq. ___________ per opere di urbanizzazione primaria;

 Si impegna a corrispondere al Comune, anteriormente alla data del rilascio del primo permesso di costruire relativo agli edifici da realizzarsi all’interno del P.E.C., la somma di € _______________ quale monetizzazione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria, dovute ma non cedute, in quanto non individuate dal vigente P.R.G.C. all’interno del P.E.C.

ART. 7 A – OPERE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – opere funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio (in caso contrario si applica la procedura come per le opere di urbanizzazione secondarie) ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis del D.P.R. 380/01 (inserito con l’art. 45 del D.L. n° 201 del 06/12/2011 convertito nella L. n° 214 del 22/12/2011).

oppure (in caso di compensazione scomputo OOUU. 1° e OO.UU. 2°)

ART. 7 B *– OPERE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA in regime di compensazione – opere funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis del D.P.R. 380/01 (inserito con l’art. 45 del D.L. n° 201 del 06/12/2011 convertito nella L. n° 214 del 22/12/2011).

Il proponente, in relazione al disposto dell’art. 45, primo comma punto n° 2, della L.R. 56/77, si obbliga per sé e per gli aventi diritto, a qualsiasi titolo, ad assumersi, a scomputo in tutto o in parte, gli oneri di costruzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, ( e secondaria 7 B *) per la realizzazione delle opere di cui all’art. 51 primo comma punto n° 1, della L.R. 56/77, così come individuate nella Tavola n° _____ e descritte nella relazione tecnica illustrativa del P.E.C. e di seguito specificato:

a) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico;

b) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;

c) rete di impianti per lo smaltimento e la depurazione dei rifiuti liquidi;

d) rete di distribuzione dell’energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;

e) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;

f) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera a).

Il proponente si obbliga inoltre a versare l’eventuale quota parte del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, fino alla concorrenza dell’importo determinato con riferimento agli importi unitari vigenti al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie.

Il proponente si impegna in ogni caso a versare il 15% dell’importo degli oneri unitari stabiliti dalle tariffe di cui alla deliberazione consiliare vigente all’atto dell’approvazione dei singoli progetti.

direzione

Il Direttore Lavori sarà nominato dall’Amministrazione comunale ai sensi del “Regolamento comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri concessori” art. 6.

Il proponente si assume gli oneri relativi all’affidamento dell’incarico della Direzione Lavori.

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La direzione lavori è preposta al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dei lavori, e pertanto dovrà ottemperare a quanto disposto in merito dal DPR 554/1999.

In particolare, il direttore dei lavori dovrà comunque predisporre la seguente documentazione contabile:

– verbale di consegna lavori,

– eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori, – giornale dei lavori,

– libretto delle misure,

– certificato di ultimazione lavori, – stato finale dei lavori,

– conto finale e relativa relazione,

collaudo

Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere svolto da tecnico abilitato, estraneo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, il collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal direttore lavori. Da € 500.000 a € 1.000.000 il collaudo può essere sostituito con il C.R.E. in facoltà della stazione appaltante. Superiore a € 1.000.000 necessita il collaudo tecnico amministrativo.

Alle operazioni di collaudo o di certificazione di regolare esecuzione, parteciperanno i funzionari dell’Ufficio tecnico comunale, opportunamente incaricati, per consentire la presa in carico dell’opera pubblica così realizzata, da parte dell’Amministrazione comunale.

Fermo restando quanto sopra, l’Amministrazione comunale in virtù dei poteri ad essa assegnati, relativi alla sorveglianza ed al controllo nella realizzazione delle opere a scomputo di oneri di urbanizzazione, può in qualsiasi momento procedere a verifiche ispettive riguardanti l’andamento dei lavori e l’operato dei soggetti referenti. In ipotesi di riscontro di comportamenti che concretino violazione di norme in materia di lavori pubblici, sicurezza e etc., l’Amministrazione procederà alla contestazione immediata e, se del caso, alla immediata sospensione dei lavori con le conseguenze di legge tutte.

varianti in corso d’opera

Eventuali varianti in corso d’opera, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione. Nel caso in cui la variante comporti una riduzione del valore delle opere di urbanizzazione, la differenza tra il contributo dovuto e il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare dovrà essere corrisposta all’Amministrazione. Viceversa, nulla sarà dovuto dall’Amministrazione al titolare del permesso di costruire, nel caso in cui il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare superasse il contributo dovuto.

ART. 7 bis – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESTERNE ALL’AREA DI PROPRIETA’.

Il proponente con la firma della presente si impegna inoltre alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, realizzate esternamente all’area di intervento e di proprietà e su sedimi di proprietà comunale, da dismettersi gratuitamente , a lavori ultimati al Comune di Leinì.

Tali opere, così come riportate negli allegati di progetto alle tavole numero…………. comportano la realizzazione a cura e spese dello stesso, delle opere di seguito descritte ( specificare gli interventi):

ART. 7 tris – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis del D.P.R. 380/01 (inserito con l’art. 45 del D.L. n° 201 del 06/12/2011 convertito nella L. n° 214 del 22/12/2011).

(8)

Il proponente, in relazione al disposto del primo comma punto n° 2 dell’art. 45, L.R. 56/77 e dell’art. 5 della legge 28/01/1977 n° 10, si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo a versare il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria determinato con riferimento agli importi unitari vigenti al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire.

oppure

ART. 7 quater – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis del D.P.R. 380/01 (inserito con l’art. 45 del D.L.

n° 201 del 06/12/2011 convertito nella L. n° 214 del 22/12/2011).

Il proponente, in relazione al disposto dell’art. 45 primo comma punto n° 2 della L.R. 56/77, si obbliga per sé e per gli aventi diritto, a qualsiasi titolo, ad assumersi gli oneri di costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria, per la realizzazione delle opere di cui all’art. 51 primo comma punto n° 2 della L.R. 56/77, così come meglio individuate nella Tav. ___________ e descritte nella relazione tecnica illustrativa del P.E.C. e di seguito specificato:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Il proponente si impegna in ogni caso a versare il 15% dell’importo degli oneri unitari stabiliti dalle tariffe di cui alla deliberazione consiliare vigente all’atto dell’approvazione dei singoli progetti.

Viste le modifiche apportate al Codice dei Contratti pubblici che, ai sensi dell’art. 122, 8° comma D.Lgs. 152/08, (3° decreto correttivo del D.Lgs. 163/06) equipara ai Lavori Pubblici le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, formulate dai soggetti privati (proponenti Piani Urbanistici Attuativi o P.E.C. o titolari di permessi di costruire convenzionati), a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m. ed i., si prevede la procedura negoziata (trattativa privata art. 57, 6° comma D.Lgs 152/08) per l’affidamento dei lavori. L’impresa esecutrice sarà selezionata dagli operatori privati, senza pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 imprese, sulla base di una gara informale che avrà come oggetto un’offerta tecnica costituita dal progetto definitivo e un’offerta economica rappresentata dal prezzo.

a) progettazione

Il soggetto privato titolare del permesso di costruire o proponente il P.U.A o il proponente il P.E.C.

presenta insieme alla richiesta di rilascio di permesso di costruire o di approvazione del P.E.C. un progetto preliminare delle opere di urbanizzazione.

Il proponente, si assume gli oneri relativi all’affidamento della progettazione, dei lavori, della direzione, del coordinamento della sicurezza e del collaudo, nonché i costi per la sicurezza.

Le attività di progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza e collaudo, dovranno essere svolte da tecnici qualificati iscritti ai competenti ordini e o collegi professionali.

La progettazione, di norma, si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative. Può essere ridotta ai soli livelli definitivo e o esecutivo in relazione alle caratteristiche e all’importanza delle opere da realizzare.

Il progetto preliminare sarà costituito dagli elaborati descrittivi e grafici previsti dall’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle caratteristiche e all’importanza delle opere da realizzare.

Gli elaborati di base comunque da produrre dovranno essere:

a) relazione descrittiva e tecnica,

b) computo metrico estimativo (relativo ai lavori ed agli oneri per la sicurezza), c) quadro economico,

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d) cronoprogramma dei lavori correlato con il Piano Urbanistico Esecutivo, e) tavole grafico-progettuali.

f) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Il progetto definitivo sarà costituito dagli elaborati descrittivi e grafici previsti dall’art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle caratteristiche e all’importanza delle opere da realizzare.

Gli elaborati di base comunque da produrre dovranno essere:

a) relazione descrittiva e tecnica,

b) elenco prezzi ed eventuale analisi dei prezzi non contenuti nel prezzario regionale, c) computo metrico estimativo (relativo ai lavori ed agli oneri per la sicurezza), d) quadro economico,

e) cronoprogramma dei lavori correlato con il Piano Urbanistico Esecutivo, f) tavole grafico-progettuali.

Il Dirigente approva il progetto esecutivo, costituito dagli elaborati descrittivi e grafici previsti dall’art. 93, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle caratteristiche e all’importanza delle opere da realizzare. Gli elaborati di base comunque da produrre dovranno essere:

a) relazione descrittiva e tecnica,

b) elenco prezzi ed eventuale analisi dei prezzi non contenuti nel prezzario regionale, c) computo metrico estimativo (relativo ai lavori ed agli oneri per la sicurezza),

d) quadro economico (riportante l’importo delle opere da realizzare, suddiviso per categorie di lavorazioni rilevanti ai fini della qualificazione dell’impresa, ai sensi del DPR 34/2000),

e) capitolato speciale di appalto,

f) cronoprogramma dei lavori correlato con il Piano Urbanistico Esecutivo, g) tavole grafico-progettuali.

Il proponente, in relazione al disposto dell’art. 45, primo comma punto n° 2, della L.R. 56/77, si obbliga per sé e per gli aventi diritto, a qualsiasi titolo, alla realizzazione delle opere di cui all’art.

51 primo comma punto n° 1, della L.R. 56/77, così come individuate nella Tavola n° _____ e descritte nella relazione tecnica illustrativa del P.E.C. o permesso di costruire e di seguito specificato:

opere di urbanizzazione secondaria così come individuate nella Tav. n° ________ e descritte nella relazione tecnica illustrativa del P.E.C. o permesso di costruire e di seguito specificata:

a) b) c)

Il proponente si obbliga inoltre a versare l’eventuale quota parte del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, fino alla concorrenza dell’importo determinato con riferimento agli importi unitari vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire o D.I.A.

Il proponente si impegna in ogni caso a versare il 15% dell’importo degli oneri unitari stabiliti dalle tariffe di cui alla deliberazione consiliare vigente all’atto dell’approvazione dei singoli progetti.

b) affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo oneri di urbanizzazione Il soggetto preposto all’affidamento risulta essere il titolare del permesso di costruire o il proponente del P.E.C., con la facoltà da parte dell’Amministrazione di sostituirsi ad esso, quando le opere di urbanizzazione assumono particolari caratteristiche tecnico-economiche (art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006) e riveste la qualifica di “altro soggetto aggiudicatore” che lo equipara alle “stazioni appaltanti pubbliche”.

(10)

I passaggi formali per l’affidamento e la realizzazione delle opere a scomputo sono di seguito precisati:

Per l’individuazione delle imprese che possono presentare offerta per l’affidamento dei lavori, il titolare del permesso di costruire o il proponente il P.E.C., utilizzerà la procedura negoziata, mediante la quale seleziona le imprese da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno cinque imprese.

Le imprese selezionate verranno contemporaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il titolare del permesso di costruire sceglie l’impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla tipologia e all'importo delle opere stesse, nonché dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti di qualificazione, le imprese invitate dovranno produrre l’attestato in corso di validità rilasciato da una SOA (Società Organismo di Attestazione) autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di cui si compongono le lavorazioni. Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, in alternativa al possesso dell’attestato SOA, le imprese invitate possono comprovare il possesso dei requisiti mediante la produzione, ai sensi dell’art. 28 del DPR 34/2000 della seguente documentazione:

- Elenco dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, corredato dai relativi certificati di esecuzione dei lavori. I lavori eseguiti direttamente devono appartenere alle categorie di cui si compongono le lavorazioni, il cui importo dovrà risultare non inferiore all’importo lavori di ogni categoria.

– Documentazione relativa al quinquennio antecedente la data di approvazione del progetto definitivo (bilanci oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico, oppure libri paga), dalla quale risulti un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari relativa al quinquennio.

– Dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta o disponibile.

La procedura negoziata dovrà essere documentata mediante opportuna verbalizzazione; pertanto in tale contesto le imprese di costruzione si trovano a dover gestire, dopo la sottoscrizione della convenzione con il comune, le seguenti procedure:

1) eventuale integrazione della convenzione in relazione alla destinazione del futuro ribasso d’asta.

Vi sono infatti due importi: quello “di convenzione”, per la realizzazione delle opere e quello

“tabellare”, derivante dal normale conteggio degli oneri. Si ritiene necessario che la convenzione precisi che il valore monetario del ribasso di aggiudicazione non deve essere restituito al comune se non per l’eventuale parte in diminuzione rispetto agli oneri “tabellari”.

2) “determina a contrattare”, ovvero un atto di impegno dell’organo deliberante o del legale rappresentante del promotore (impresa) a procedere all’affidamento dei lavori, contenente anche i criteri cui attenersi nella scelta dei soggetti da invitare e l’individuazione dei componenti il seggio di gara;

3) richiesta all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del Codice Identificativo della Gara (cosiddetto CIG);

4) redazione della lettera di invito (ovvero del bando) da inviare ai soggetti prescelti;

5) espletamento della procedura di gara informale e individuazione dell’esecutore;

6) redazione del verbale di gara ed eventuali segnalazioni all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

7) redazione, sottoscrizione e registrazione del contratto.

(11)

Per procedere all’aggiudicazione dei lavori deve essere anche scelto il luogo ove si svolgerà la gara informale e ove perciò far pervenire le offerte, che dovranno essere protocollate, conservate in posto sicuro, integre, rilasciandone ricevuta al mittente.

Ad affidamento concluso dovrà essere prodotta la dichiarazione attestante l’esecuzione della procedura negoziata sottoscritta dal titolare del permesso di costruire o proponente il P.E.C., nelle forme previste dal DPR 445/2000, da cui risulti: l’elenco dei soggetti invitati; l’importo a ribasso; il soggetto vincitore con dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 40 del Decreto Legislativo 163/2006.

Il titolare del permesso di costruire, stipulerà con l’impresa aggiudicataria un contratto di tipo privatistico di cui agli artt. 1322 e 1323 del C.C..

Presso il Comune dovrà essere depositato il contratto d’appalto unitamente al progetto esecutivo.

Dopo l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto, il rapporto tra committente ed esecutore è svincolato dalla normativa sugli appalti pubblici che dovrà poi essere rispettata solo nella fase finale del collaudo.

Il titolare del permesso di costruire non potrà volturare, per tutta la durata dei lavori, il permesso di costruire ad altro soggetto a cui sia stata aggiudicata la gara o ad un subappaltatore.

Qualora l’importo del contratto, derivante dall’applicazione del ribasso d’asta, sia inferiore al contributo per oneri di urbanizzazione dovuto all’Amministrazione comunale, il titolare del permesso di costruire dovrà corrispondere alla medesima la differenza.

c) direzione

Il Direttore Lavori sarà nominato dall’Amministrazione comunale ai sensi del “Regolamento comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri concessori” art. 6.

Il proponente si assume gli oneri relativi all’affidamento dell’incarico della Direzione Lavori.

La direzione lavori è preposta al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dei lavori, e pertanto dovrà ottemperare a quanto disposto in merito dal DPR 554/1999.

In particolare, il direttore dei lavori dovrà comunque predisporre la seguente documentazione contabile:

– verbale di consegna lavori,

– eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori, – giornale dei lavori,

– libretto delle misure,

– certificato di ultimazione lavori, – stato finale dei lavori,

– conto finale e relativa relazione,

d - coordinamento della sicurezza.

Il titolare del permesso di costruire, in qualità di committente, dovrà nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che assumeranno gli obblighi di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.

e - collaudo

Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere svolto da tecnico abilitato, estraneo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, il collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal

(12)

direttore lavori. Da € 500.000 a € 1.000.000 il collaudo può essere sostituito con il C.R.E. in facoltà della stazione appaltante. Superiore a € 1.000.000 necessita il collaudo tecnico amministrativo.

Alle operazioni di collaudo o di certificazione di regolare esecuzione, parteciperanno i funzionari dell’Ufficio tecnico comunale, opportunamente incaricati, per consentire la presa in carico dell’opera pubblica così realizzata, da parte dell’Amministrazione comunale.

Fermo restando quanto sopra, l’Amministrazione comunale in virtù dei poteri ad essa assegnati, relativi alla sorveglianza ed al controllo nella realizzazione delle opere a scomputo di oneri di urbanizzazione, può in qualsiasi momento procedere a verifiche ispettive riguardanti l’andamento dei lavori e l’operato dei soggetti referenti. In ipotesi di riscontro di comportamenti che concretino violazione di norme in materia di lavori pubblici, sicurezza e etc., l’Amministrazione procederà alla contestazione immediata e, se del caso, alla immediata sospensione dei lavori con le conseguenze di legge tutte.

f - varianti in corso d’opera

Eventuali varianti in corso d’opera, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione. Nel caso in cui la variante comporti una riduzione del valore delle opere di urbanizzazione, la differenza tra il contributo dovuto e il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare dovrà essere corrisposta all’Amministrazione. Viceversa, nulla sarà dovuto dall’Amministrazione al titolare del permesso di costruire, nel caso in cui il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare superasse il contributo dovuto.

g - Comunicazione dei dati relativi ai lavori

Il titolare del permesso di costruire, si dovrà accreditare presso l’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici al fine di trasmette, mediante la procedura informatizzata predisposta dallo stesso Osservatorio, i dati relativi ai lavori. La procedura di trasmissione assumerà forme diverse a seconda che l’importo dei lavori sia inferiore o superiore a 150.000 euro.

oppure

ART. 7 quinques* – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis del D.P.R. 380/01 (inserito con l’art. 45 del D.L. n°

201 del 06/12/2011 convertito nella L. n° 214 del 22/12/2011).

Il proponente, in relazione al disposto dell’art. 45 primo comma punto n° 2 della L.R. 56/77, si obbliga per sé e per gli aventi diritto, a qualsiasi titolo, per la quota totale o residuale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria determinato con riferimento agli importi unitari vigenti al momento dei singoli Permessi di Costruire, di avvalersi di quanto esplicitato al successivo articolo 8 bis COMPENSAZIONE OO.UU. 1° e/o OO.UU. 2°

ART. 8 – OPERE A SCOMPUTO DI ONERI DI OO.UU. 1° E 2° pari o superiore alla soglia comunitaria € 5.000.000

a) Le opere di urbanizzazione di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono eseguite da impresa selezionata dagli operatori privati mediante procedura di evidenza pubblica (aperta o ristretta): il ruolo di stazione appaltante, dunque viene svolto direttamente dal privato;

b) Le opere di urbanizzazione di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono eseguite da impresa selezionata dal Comune mediante procedura di evidenza pubblica (aperta o ristretta) su impulso progettuale degli operatori privati: l’Amministrazione, cioè, indice la gara sulla base del progetto preliminare redatto a cura dell’operatore privato che indica anche il tempo massimo di esecuzione e che allega uno schema di contratto di appalto.

(13)

ART. 8 bis – COMPENSAZIONE OO.UU. 1° e/o OO.UU. 2°

Le eventuali eccedenze del valore delle opere di urbanizzazione 1° e/o 2° rispetto all’importo del contributo concessorio dovuto per un tipo di opere di urbanizzazione sono portate in detrazione nel computo del contributo dovuto per l’altro tipo di opere di urbanizzazione; visto l’enunciato dell’art.

16, 2° comma del D.P.R. 380/01 e s.m. ed i. circa il carattere unitario del contributo di concessione risulta conseguentemente ammissibile un regime comparativo tra i due tipi di OO.UU. 1° e 2° e visto l’enunciato dell’art. 45 comma 2 della L.R. 56/77 e s.m.i. che precisa, qualora l’importo delle opere di urbanizzazione primaria superi le esigenze infrastrutturali degli interventi edilizi oggetto di convenzione, questa può prevedere che l’eccedenza sia scomputata da quanto dovuto come opere di urbanizzazione secondaria.

ART. 9 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA e/o SECONDARIA.

Il proponente dovrà realizzare le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria in conformità al progetto tecnico esecutivo che dovrà preventivamente sottoporre per l’approvazione al Comune, contestualmente alla presentazione della richiesta di permesso di costruire per edificare o anteriormente all’inoltro di S.C.I.A. . Il progetto dovrà essere redatto da un tecnico abilitato in conformità alle indicazioni contenute nel P.E.C., alle vigenti disposizioni di legge, alle norme previste dal vigente Regolamento Comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed alle eventuali disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Il progetto dovrà essere corredato da un dettagliato computo metrico estimativo, contenente una chiara e completa descrizione delle singole categorie di opere da eseguire ed i cui prezzi elementari dovranno essere desunti dall’ultima edizione del prezziario edito dalla Regione Piemonte e, per le voci mancanti, dal prezziario edito Collegio costruttori di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano.

Il progetto delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria e l’allegato computo metrico estimativo, dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale anteriormente alla data del rilascio del primo permesso di costruire agli edifici da realizzarsi all’interno del P.E.C. o anteriormente all’inoltro di S.C.I.A.

Le spese relative alla progettazione, alla direzione dei lavori ed al collaudo delle opere, saranno a pieno ed esclusivo carico del proponente.

Prima dell’inizio dei lavori, il direttore lavori dovrà eseguire i tracciamenti di tutte le opere e chiederne l’approvazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale; detta approvazione dovrà risultare da apposito verbale scritto. Prima della realizzazione di ogni categoria di opere, il proponente dovrà darne comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale, sottoponendo nel contempo all’approvazione del medesimo una campionatura dei materiali da impiegare.

L’esecuzione di eventuali lavori di variante resta subordinata alla preventiva approvazione da parte del Comune del necessario progetto che dovrà essere predisposto a cura e spese del proponente.

Per l’esecuzione di eventuali interventi relativi alle reti ed impianti del gas, del telefono e dell’energia elettrica ed agli allacciamenti alle reti infrastrutturali comunali (acquedotto, ecc.), il proponente dovrà operare conformemente alle norme ed alle prescrizioni degli Enti specifici anche con la realizzazione dei manufatti ivi prescritti, purchè siano congruamente inseriti nel contesto ambientale.

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Si stabilisce che gli elaborati di progetto dovranno prevedere l’attuazione degli interventi previsti, nel rispetto dei disposti normativi per il superamento delle barriere architettoniche.

Il Comune potrà imporre in fase attuativa, oltre a quanto già disposto, quelle modificazioni che si rendessero necessarie ed opportune per la migliore esecuzione delle stesse, secondo i criteri di omogeneità con altre urbanizzazioni comunali anche se ciò comporterà oneri aggiuntivi a quelli previsti, comunque, come precedentemente stabilito, a totale carico del proponente.

Il rilascio dei permessi di costruire o la presa d’atto per l’edificazione è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria interessanti i lotti stessi.

Gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria non dovranno risultare inferiori a quelli determinati forfetariamente applicando l’onere unitario stabilito dalle tariffe di cui alla deliberazione consiliare vigente all’atto di approvazione dei singoli progetti degli edifici compresi nel P.E.C.

Gli importi degli oneri concessori attualmente vigenti sono i seguenti:

INTERVENTI_______________________________________

 OO.UU. primaria €/mq. _____________________________

 OO.UU. secondaria €/mq.____________________________

Per le pertinenze si applica il 40% degli importi sopra citati.

Resta inteso che, a norma della delibera consiliare n° 30 del 27/05/1998, dovrà comunque essere corrisposto il 15% degli oneri dovuti.

oppure

Resta inteso che, a norma della delibera consiliare n° 30 del 27/05/1998, la corresponsione del 15%

degli oneri dovuti in caso di importo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri maggiore degli oneri di urbanizzazione primaria, quantificato tramite computo metrico estimativo, viene stabilito sin da ora la possibilità di rinvestire il 15%( quindici per cento) degli oneri dovuti .

oppure

Resta inteso che, a norma della delibera consiliare n° 30 del 27/05/1998, la corresponsione del 15%

degli oneri dovuti in caso di importo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri maggiore degli oneri di urbanizzazione primaria, in quanto si realizzano opere esterne al lotto di proprietà e su sedimi di proprietà comunale, quantificato tramite computo metrico estimativo, viene stabilito sin da ora la possibilità di rinvestire il 15% ( quindici per cento) degli oneri dovuti .

A lavori totalmente ultimati il proponente dovrà presentare al Comune, in allegato alla denuncia di ultimazione, la contabilità dei lavori eseguiti, redatta dal direttore dei lavori in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento relativo alle opere pubbliche, con esclusione della revisione dei prezzi.

Tale contabilità verrà esaminata dall’Ufficio Tecnico Comunale ed approvata dalla Giunta Comunale.

Le eventuali quote residue, a pareggio degli oneri forfetariamente determinati, dovranno essere corrisposte entro 90 giorni dall’ultimazione delle opere e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di versamento notificata dal Comune al proponente.

(15)

Il Comune potrà richiedere in luogo di detto versamento, la realizzazione di ulteriori opere a scomputo totale o parziale degli oneri ancora dovuti. In tal caso il proponente dovrà presentare un progetto integrativo al Comune entro giorni 30 dalla data della sua eventuale richiesta.

Ovvero qualora si sia utilizzato quanto contenuto nel precedente art. 8 bis eliminare il seguente comma:

Ove il costo delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria eseguite direttamente dal proponente ecceda gli oneri forfetariamente determinati, al proponente o agli aventi diritto, non è dovuto alcun rimborso, compenso o scomputo da altri oneri a qualsiasi titolo determinati.

Entro 6 (sei) mesi dalla data di effettiva e completa ultimazione dei lavori, l’Ufficio Tecnico Comunale o un tecnico all’uopo incaricato dal Comune, provvederà ad eseguire il collaudo delle opere. A seguito del collaudo favorevole, la proprietà delle opere sarà trasferita gratuitamente al Comune ed a seguito di attestazione scritta dal Comune medesimo, potrà essere svincolata la fideiussione di cui al successivo art. 12. Resta inteso che fino a detto trasferimento resta a carico del proponente o degli aventi diritto, ogni onere di manutenzione delle opere e degli impianti realizzati a norma della presente convenzione.

Per gli importi fino a € 500.000,00 il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, fermo restando che resta escluso dal collaudo statico l’impianto di illuminazione pubblica e che il collaudatore sarà nominato dal Comune ed il relativo onere sarà a carico del concessionario.

La progettazione e l’esecuzione delle opere oggetto del presente articolo dovrà altresì avvenire in conformità con la vigente legislazione sui Lavori Pubblici (D.Lgs. 163/06 e D.Lgs. 113/07 e D.lgs 152/08) ed in base alle normative tecniche specifiche delle singole categorie di opere. A tale scopo il concessionario dovrà presentare anche il progetto esecutivo per le suddette opere. Il Direttore dei Lavori delle opere in oggetto verrà scelto dall’Amministrazione comunale ai sensi del Regolamento comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri concessori ed il relativo onere sarà a carico del concessionario. La contabilità relativa alle opere di urbanizzazione a scomputo dovrà essere tenuta in conformità alla normativa sui Lavori Pubblici.

Varianti in corso d’opera delle opere di urbanizzazione.

Eventuali varianti in corso d’opera dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale. Nel caso in cui la variante comporti una riduzione del valore delle opere, la differenza tra il contributo dovuto ed il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare dovrà essere corrisposto all’Amministrazione comunale; viceversa nulla sarà dovuto dall’Amministrazione comunale al titolare del permesso di costruire o proponente del P.E.C., nel caso in cui il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare superasse il contributo dovuto.

ART. 10 – TERMINI DI ESECUZIONE.

A) Per le opere di urbanizzazione.

Il proponente, in relazione al disposto dell’art. 45, primo comma punto n° 3 della legge regionale n°

56/77, si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, ad eseguire le opere di cui ai precedenti articoli 7 e 8 con le modalità indicate all’art. 8 del Regolamento comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori, che testè recita e si riporta in estratto: “… omississ… I soggetti attuatori hanno l’obbligo di realizzare le opere entro 12 mesi dalla data di presentazione dell’inizio dei lavori relativo al Permesso di Costruire, ridotto a 6

(16)

mesi per opere d’importo inferiore a 150.000,00 € e comunque entro i termini che verranno imposti dall’Amministrazione e sottoscritti in convenzione.

Per gravi e giustificati motivi, su relazione del Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento può concedere una deroga dei termini una volta sola per un massimo di mesi 6.

Per ciascun mese di ritardo verrà applicata una sanzione di importo pari all’1 % delle opere.

Per le opere di urbanizzazione sopra soglia i termini di esecuzione saranno definiti in occasione dell’approvazione del progetto preliminare.”

La Direzione dei Lavori si impegna a presentare una relazione sull’andamento dei lavori con cadenza trimestrale a far data dall’inizio dei lavori. In caso di inottemperanza viene prevista una sanzione di € 100,00.

B) Per gli edifici da realizzarsi nelle aree di cui alla lettera A) 2° comma dell’art. 3.

Si conviene che gli edifici dovranno essere ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori dei singoli interventi medesimi.

Le domande di permesso di costruire e /o S.C.I.A. relative a detti interventi dovranno essere presentate al Comune entro 5 (cinque) anni dalla data di stipula della presente convenzione.

ART. 11 – CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m. ed i.

Resta inteso che il contributo è a carico del richiedente della concessione edilizia per ogni autonomo intervento edilizio e pertanto ogni determinazione al riguardo deve essere intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti all’atto della domanda del permesso di costruire stesso. Pertanto le disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti che questo Comune adotterà per l’intero territorio comunale.

ART. 12 – GARANZIE FINANZIARIE.

Il proponente, in relazione al disposto del 1° comma, punto n° 2 dell’art. 45 della legge regionale 56/77, costituirà per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, cauzione costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, dell’importo corrispondente all’ammontare delle opere di urbanizzazione eseguite direttamente (pari a € ____________ compresa la maggiorazione del 20%).

Tale fideiussione dovrà essere inoltrata al Comune prima del rilascio del permesso di costruire relativo all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria e potrà essere revocata soltanto a seguito di attestazione scritta del Comune.

I proponenti in relazione al disposto dell’art. 4 della convenzione dovranno costituire per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo la cauzione costituta da fideiussione bancaria assicurativa dell’importo corrispondente al valore delle aree a servizi da cedere gratuitamente pari a € (mq.

_________ x €/mq.___________) compresa maggiorazione del 20%.

La suddetta polizza dovrà essere inoltrata al Comune prima o contestualmente alla stipula della convenzione.

Per l’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il proponente autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.

(17)

ART. 13 – EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 17 E 18 del D.P.R. 380/01 e s.m. ed i..

Il proponente dà atto che, come disposto dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Leinì, il 20% (venti per cento) della Superficie Utile Lorda residenziale pari a metri quadrati _________________, ricavata in un unico lotto o in più lotti, a discrezione della P.A., sia soggetta al convenzionamento di cui agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/01 e s.m. ed i.; tale atto di convenzionamento, che dovrà essere approvato dalla P.A., dovrà essere stipulato entro 120 (centoventi) giorni, quale atto aggiuntivo, dalla stipula della presente convenzione e potrà essere stipulato anche separatamente per i vari lotti dal proponente la presente convenzione, specificando l’ubicazione dei vari lotti.

Resta inteso che, in ogni caso, tale atto di convenzionamento dovrà essere stipulato prima del rilascio del permesso di costruire del primo lotto soggetto a Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

(ovvero)

ART. 13 bis – EDILIZIA PRODUTTIVA (P.I.P.) CONVENZIONATA AI SENSI DELL’ART. 27 LEGGE N° 865/71.

Il proponente da atto che, come disposto dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Leinì, il 30% (trenta per cento) della Superficie Utile Lorda produttiva pari a metri quadrati _________________, ricavata in un unico lotto o in più lotti, a discrezione della P.A., sia soggetta al convenzionamento di cui all’articolo 27 della legge n°865/71; tale atto di convenzionamento, che dovrà essere approvato dalla P.A., dovrà essere stipulato entro 120 (centoventi) giorni, quale atto aggiuntivo, dalla stipula della presente convenzione e potrà essere stipulato anche separatamente per i vari lotti dal proponente la presente convenzione, specificando l’ubicazione dei vari lotti.

Resta inteso che, in ogni caso, tale atto di convenzionamento dovrà essere stipulato prima del rilascio del permesso di costruire del primo lotto soggetto a Edilizia produttiva (P.I.P.) di cui all’art.

27 della L. 865/71.

ART. 14 – ESECUZIONE SOSTITUTIVA.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del proponente ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando lo stesso non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore – in ogni caso – a tre mesi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, oltrechè l’incameramento della penale convenzionale di cui al successivo art. 20.

Il rimborso delle spese sostenute dal Comune, anche superiori a quelle in relazione finanziaria, dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta dello stesso, dopodiché il Comune avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia fidejussoria prestata senza alcuna formalità particolare se non la semplice richiesta di corresponsione dell’importo relativo, IVA compresa, non inferiore, comunque, a quello tabellare della relazione finanziaria e fermo restando il risarcimento dei danni causati all’Assicurazione o Banca che hanno prestato la garanzia.

(18)

ART. 15 – TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI AL COMUNE.

Le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, realizzate dal proponente, passeranno gratuitamente di proprietà del Comune soltanto quando, in sede di collaudo, sarà stata accertata la loro totale realizzazione e la loro esecuzione a regola d’arte.

Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a che ciò non avviene, sarà obbligo del proponente di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria come convenuto nei precedenti articoli.

ART. 16 – TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI.

Qualora il proponente proceda ad alienazione delle aree lottizzate, dovrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli obblighi ed oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune; egli dovrà dare notizia al Comune, con lettera raccomandata, di ogni trasferimento effettuato, entro 30 giorni dall’atto del trasferimento.

In caso di mancata esecuzione dell’obbligo il proponente sarà tenuto ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell’immobile trasferito.

Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.

Si conviene inoltre che, in assenza degli obblighi da parte del proponente circa la realizzazione delle infrastrutture urbanizzative di cui ai commi precedenti, non troveranno applicazione i disposti del D.P.R. 380/01 art. 24 e 25 ai fini dell’agibilità degli edifici.

ART. 17 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’

Resta stabilito anche convenzionalmente per quanto riguarda il proponente, che si potrà presentare Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i. una volta realizzate e collaudate con esito favorevole tutte le opere di urbanizzazione previste in convenzione.

ART. 18 – SPESE.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle alla sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, nonché quelle relative alla cessione delle aree al Comune saranno a totale carico del proponente.

All’uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28/06/1943, n° 666, oltre l’applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

ART. 19 – RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE.

Il proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale, che potesse eventualmente competergli in dipendenza della presente convenzione nei registri immobiliari.

(19)

ART. 20 – SANZIONI CONVENZIONALI.

La mancata osservanza di quanto stabilito dalla presente convenzione comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) per le eventuali modifiche alle destinazioni d’uso indicate all’art. 3: doppio del valore di mercato delle aree di cui è stato modificato l’uso secondo la stima dell’Ufficio Tecnico Comunale, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione Comunale di ingiungere il ripristino delle destinazioni d’uso secondo le previsioni del P.E.C.;

b) per il ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione rispetto ai termini fissati: per ciascun mese verrà applicata una sanzione di importo pari a 1% del valore delle opere;

c) per la realizzazione di opere di urbanizzazione in difformità dal progetto approvato o dalle indicazione esecutive impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale: da € 516,46 a € 5.164,57 oltre l’eventuale ripristino delle previsioni di progetto. In caso di inadempienza all’ingiunzione del Comune a ripristinare le opere difformi verrà applicata un’ulteriore sanzione del doppio del valore dell’intervento di ripristino;

d) per la mancata preventiva comunicazione della data di inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione ed il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 7): la sanzione da € 516,46 a € 5.164,57;

e) per la mancata comunicazione di cui all’art. 16: 1/10 del valore dell’immobile trasferito;

f) per il mancato versamento delle rate afferenti il contributo di costruzione: sanzioni di cui all’art.

3 della legge 47/85;

g) per il mutamento della destinazione d’uso di edifici o di singoli locali non autorizzato o per la mancata dismissione della quota di edilizia convenzionata: il pagamento della sanzione da € 258,23 a € 516.456,90.

Inoltre sono ferme le sanzioni previste dalla legge regionale 05/12/1977 n° 56 e s.m. ed i., dalla legge 28/02/1985 n° 47 nonché da ogni altra disposizione legislativa in materia.

ART. 21 – DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione ha validità di 10 (dieci) anni dalla data di stipulazione e vincola il proponente al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per l’intero periodo. Qualora alla scadenza definitiva l’intero comprensorio non fosse totalmente realizzato, il proponente dovrà riproporre nuova istanza nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche e regolamentari allora vigenti.

Circa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori si fa riferimento a quelli di legge; gli stessi saranno accertati dall’Ufficio Tecnico Comunale al quale i concessionari dovranno comunicare per iscritto le date relative.

Se le costruzioni non saranno iniziate ed ultimate entro i termini sopra stabiliti, i permessi di costruire saranno considerati decaduti, sempre che non venga richiesto il rinnovo nei limiti temporali di validità della convenzione entro i quali dovranno pure essere ultimati gli interventi assentiti.

ART. 22 – COMUNICAZIONI AL PROPONENTE.

Per ricevere ogni comunicazione relativa a quanto previsto dalla presente convenzione viene delegato il Signor _____________, domiciliato a ___________________, Via ______________, n° _________ il quale si impegna a informare tempestivamente le altre proprietà interessate al P.E.C. del contenuto delle comunicazioni pervenute dall’Amministrazione Comunale.

(20)

In caso di cessazione delle funzioni delegate al Signor _________________________, dovrà essere preventivamente inviata una raccomandata al Comune sottoscritta da tutti i proponenti con il nominativo ed il domicilio del nuovo delegato.

ART. 23 – RINVIO A NORMA DI LEGGE.

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi urbanistiche statati e regionali ed ai regolamenti in vigore.

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Il presente avviso è finalizzato ad individuare i nominativi dei professionisti da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, pertanto non