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REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALL AREA DI SGAMBATURA CANI

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’AREA DI SGAMBATURA CANI

(approvato con delibera CC n.22 del 16-04-2020)

(2)

ART. 1 Oggetto, finalità e principi generali ART. 2 Apertura dell’area

ART. 3 Definizioni ART. 4 Conduttori ART. 5 Divieti

ART. 6 Obblighi dei proprietari/conduttori ART. 7 Obblighi dei proprietari/conduttori ART. 8 Igiene delle aree – deiezioni

ART. 9 Responsabilità dei proprietari/conduttori ART. 10 Comportamenti da tenere

ART. 11 Attività vietate

ART. 12 Divieto di somministrazione cibo ART. 13 Divieti di introduzione oggetti ART. 14 Vigilanza e controllo

ART. 15 Entrata in vigore

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ART. 1

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambatura per cani in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Le aree di sgambatura sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoscrivere convenzioni con associazioni ci- nofile e/o animaliste, anche di volontariato, per la gestione e manutenzione delle aree di sgambatura per cani istituite sul territorio.

ART. 2

L’accesso alle aree è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall’Amministrazione comunale e che saranno resi noti mediante l’affissione di apposita segnaletica.

In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l’apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

ART.3

Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgam- batura e ricreazione dei cani e, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l’accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore ad anni 12.

Ogni proprietario/detentore può condurre nell’area due cani per volta.

ART.4

I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell’art. 4 Ordinanza del Ministero del Lavoro 03.03.2009, sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l’animale, in conformità di quanto previsto dalla normativa vi- gente.

ART.5

E’ vietato l’accesso ai cani non identificati ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina e che non siano in regola con le vaccinazioni previste dalla legge o che comunque non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia..

E’ vietato l’accesso ai cani affetti da patologie contagiose.

E’ vietato l’accesso ai cani che hanno già morso o aggredito e che sono stati inseriti nell’elenco di cui all’art. 3 dell’ Ordinanza del Ministero del Lavoro 03.03.2009.

E’ vietato l’ingresso ai cani che hanno meno di tre mesi di vita.

E’ vietato l’ingresso a cani il cui proprietario sia sprovvisto di opportuna copertura assicurativa per gli obblighi derivanti da eventuale responsabilità civile verso terzi.

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ART.6

All’interno dell’area è ammessa la presenza contemporanea di massimo 5 cani. In caso di richiesta di un maggior numero di ingressi contemporaneamente, i proprietari/conduttori potranno accedere in ordine di arrivo e mantenere all’interno dell’area di sgambatura i propri cani per un periodo massimo di 30 minuti salvo diverso accordo tra loro, al fine di garantire il diritto di entrare nell’area a tutti. Se nell’area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l’area con il cane in propria custodia.

I proprietari/detentori hanno l’obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all’interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiu- dere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni sia interni.

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo di avere al seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta dell’autorità competente.

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo di avere al seguito idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni.

ART.7

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito un documento attestante l’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina e le vaccinazioni applicate al cane ed esibirle a richiesta dell’autorità competente.

Ai proprietari/detentori dei cani in possesso del patentino di cui all’art. 1 c. 4 dell’ordinanza Ministe- riale 03.03.2009 è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell’autorità competente.

ART.8

L’igiene delle relative aree è affidata prioritariamente all’educazione dei proprietari/detentori. Le deiezioni devono essere quindi immediatamente raccolte dai conduttori dei cani, mediante idonea attrezzatura e deposte negli appositi contenitori presenti all’interno dell’area.

ART.9

I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi per altri animali, persone o cose.

Il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della condu- zione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

I proprietari/conduttori hanno l’obbligo di ricoprire le eventuali buche scavate dal cane.

Gli utilizzatori dell’area sono tenuti a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale (Ufficio URP) della presenza sull’area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

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ART.10

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti nell’area ed il cui utilizzo deve essere anche occasione di educazione per gli animali che ne usufrui- scono e per i loro conduttori.

ART.11

Su tutte le aree è vietata qualsiasi forma di addestramento che esalti l’aggressività del cane, salvo che non sia preordinato all’obbedienza degli animali.

Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di potenziale zuffa per i cani

ART.12

E’ vietata la somministrazione di cibo ai cani all’interno dell’area di sgambatura.

E’ vietato ai fruitori dell’area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

ART.13

E’ vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all’art. 47 del C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d’andatura, pattini e similari ad eccezione dei mezzi autorizzati.

Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto od elemento di arredo se non autorizzato.

Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica e/o la corretta fruibilità delle aree adiacenti all’area di sgambatura.

ART.14

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell’area è svolta dal Corpo di Polizia Locale e per le violazioni al presente Regolamento è prevista la sanzione amministrativa ai sensi del D. Lgs n.

267/2000 art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00 se non punite più severamente in base ad altre norme legi- slative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia. .

Restano ferme le competenze del personale dell’Area Sanità Animale ASL, degli ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di qualunque ordine e grado come previsto da leggi e regolamenti.

ART.15

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione in Consiglio Comunale.

Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento si rimanda alla vigente norma- tiva.

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