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REGOLAMENTO D USO DELL AREA VERDE PUBBLICA ADIBITA A SGAMBAMENTO DEI CANI

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COMUNE DI RONCELLO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO D’USO

DELL’AREA VERDE PUBBLICA ADIBITA A SGAMBAMENTO

DEI CANI

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 04 APRILE 2019

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ ART. 2 - ACCESSIBILITÀ

ART. 3 - NORME DI COMPORTAMENTO ART. 4 - NORME DI IGIENE

ART. 5 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

ART. 6 - NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

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2 / 5 ART. 1 - FINALITÀ

Il Comune di Roncello ha realizzato aree di sgambatura cani ove gli animali possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza, sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori.

ART. 2 - ACCESSIBILITÀ

L’accesso alle aree è consentito tutti i giorni. Il Comune può deciderne la chiusura per consentire lo svolgimento di manifestazioni e iniziative legate agli animali o la chiusura della stessa per validi motivi.

L’Area, di 600mq, è divisa in due zone, contraddistinte da apposito cartello, una da circa 350mq e l’altra da circa 250mq.

• L’area da 350mq è destinata prioritariamente a cani di GROSSA TAGLIA;

• L’area da 250mq è destinata prioritariamente a cani di PICCOLA /MEDIA TAGLIA E CUCCIOLI.

Per PICCOLA/MEDIA TAGLIA si intendono animali con un peso fino a 25Kg;

Per GROSSA TAGLIA si intendono animali con peso superiore a 25Kg.

La suddivisione è stata creata per evitare situazioni di contrasto tra cani di taglie differenti, che avrebbero conseguenze drastiche inevitabili. I proprietari/detentori, a loro discrezione, possono comunque decidere di far sgambare i propri cani nell’area che preferiscono purché gli animali abbiano un atteggiamento rispettoso e non si inneschino situazioni di pericolo.

La suddivisione può anche essere utilizzata per evitare inutili attese nel caso in cui una delle due aree sia già occupata da cani incompatibili con il proprio.

Resta inteso che la priorità dell’accesso alle aree è relativa alla suddivisione dei cani per taglia.

ART. 3 - NORME DI COMPORTAMENTO

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto dei cani e delle persone presenti e l’utilizzo delle aree deve essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l’accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, ai loro cani e a un accompagnatore.

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Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell’art. 4 Ordinanza Ministeriale 03/03/2009, le sue condizioni psicofisiche devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l’animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ferme restando le disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie, a tutela dell’incolumità pubblica, nell’area appositamente destinata e delimitata, i cani:

1. possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario e/o accompagnatore, ai quali fanno capo le responsabilità così come previsto dal Codice Civile;

2. se di indole mordace, di qualsiasi razza e dimensione, devono essere obbligatoriamente muniti di museruola all’interno dell’area.

Il proprietario/conduttore del cane ha l’obbligo di:

1. tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi;

2. raccogliere le deiezioni del proprio animale;

3. ricoprire le buche scavate dal proprio cane;

4. permanere nell’area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con questi incompatibili, stiano aspettando di accedere;

5. non introdurre cani femmina in periodo riproduttivo (estro), lo stesso vale per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani. I proprietari di tali cani sono tenuti ad abbandonare l’area e a tenere i cani al guinzaglio;

6. assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita;

7. segnalare al Comune eventuali utilizzi o comportamenti nelle aree istituite non conformi agli scopi e alle finalità per cui sono state realizzate.

Non è consentito introdurre all’interno dell’area, cani che:

1. non sono identificati ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina;

2. hanno meno di 3 mesi di vita;

3. sono affetti da patologie contagiose;

4. si trovino in fase di estro (cani femmina).

È vietato, all’interno dell’area di sgambatura:

1. somministrare cibo ai cani;

2. introdurre qualsiasi tipo di veicolo, nonché biciclette per bambini, pattini o similari;

3. introdurre qualsiasi oggetto o elemento di arredo non autorizzato.

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4 / 5

Su tutte le aree è vietata qualsiasi forma di addestramento che esalti l’aggressività del cane, salvo che non sia preordinato all’obbedienza dell’animale. Sono inoltre vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonti di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

Art. 4 - NORME DI IGIENE

L’igiene delle relative aree è affidata prioritariamente all’educazione dei proprietari/detentori dei cani. Le deiezioni devono essere immediatamente raccolte dai conduttori dei cani mediante idonea attrezzatura e deposte negli appositi contenitori presenti nei pressi dell’area. E’ inoltre proibito lasciare, in tutta l’area, qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 5 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza relativa all’ottemperanza e l’applicazione del presente Regolamento è affidata agli Organi di Polizia in generale, anche attraverso lo svolgimento del servizio in borghese ove gli addetti, all’atto del controllo, sono tenuti a esibire apposito tesserino di riconoscimento e in particolare:

• Corpo di Polizia Locale del Comune di Roncello;

• Corpo di Polizia Provinciale;

• Guardie Zoofile volontarie.

• Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria;

• Soggetti di cui all’art. 13 L. 689/81;

• GGEV convenzionate con il Comune di Roncello;

• Soggetti convenzionati e/o incaricati dal Comune a norma di legge;

In caso di violazioni accertate alle norme del presente regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all’area di sgambamento.

In caso di immediato pericolo i suddetti soggetti controllori potranno diffidare ad allontanare immediatamente il cane dall’area di sgambamento per cani.

Le violazioni delle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00 ai senti dell’art. 7 bis del T.U. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

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In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 6 - NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa.

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg, dopo l’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

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