Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 23 novembre 2017 (OR. en)
14194/17
LIMITE PV/CONS 62 RELEX 968
PROGETTO DI PROCESSO VERBALE1
Oggetto: 3573ª sessione del Consiglio dell'Unione europea
(Affari esteri/Commercio) tenutasi a Bruxelles il 10 novembre 2017
14194/17 2
DG C
LIMITE IT
SOMMARIO
Pagina
1. Adozione dell'ordine del giorno ... 3 2. Approvazione dei punti "A" ... 3
a) Elenco legislativo b) Elenco non legislativo
Attività non legislative
3. Undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio ... 3 4. Negoziati commerciali dell'UE con il Messico e il Mercosur ... 4 5. Varie ... 4
– Attuazione degli accordi di libero scambio dell'UE: presentazione della relazione della Commissione
ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio ... 5
*
* *
1. Adozione dell'ordine del giorno
Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel doc. 14015/17.
2. Approvazione dei punti "A"
a) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)
14016/17
Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 14016/17.
I dettagli relativi all'adozione di tali punti figurano nell'addendum.
b) Elenco non legislativo 14017/17
Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 14017/17.
Per i punti seguenti, i relativi documenti vanno letti come segue:
9. Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 29.9.2017 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nazionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento
Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni approvato dal Coreper, parte seconda, dell'8.11.2017
13500/17 12725/17 + COR 1 (hr)
13. Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 21.9.2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di
investimento assicurativi
Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni approvato dal Coreper, parte seconda, dell'8.11.2017
13488/17 12465/17 + COR 1 (sl)
Le dichiarazioni relative a questi punti figurano nell'allegato.
14194/17 4
DG C
LIMITE IT
Attività non legislative 3. Undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione
mondiale del commercio Stato dei preparativi
Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione, nonché delle
osservazioni formulate dagli Stati membri, riguardo allo stato di avanzamento dei preparativi dell'undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.
4. Negoziati commerciali dell'UE con il Messico e il Mercosur Stato dei lavori
Il Consiglio ha accolto con favore il ritmo accelerato dei negoziati commerciali dell'UE con il Messico e il Mercosur, sottolineando in particolare la loro importanza economica, politica e geostrategica. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle prospettive relative al raggiungimento a breve termine di accordi di ampio respiro e ambiziosi, il che richiederà un grande impegno e una volontà politica sufficiente da entrambe le parti.
Il Consiglio ha ribadito che la finalizzazione di entrambi gli accordi commerciali dipenderà da un approccio equilibrato tra gli interessi offensivi e difensivi dell'UE.
Infine, il Consiglio ha sottolineato l'importanza fondamentale di mantenere il massimo grado possibile di trasparenza e consultazione tempestiva con gli Stati membri, in particolare per quanto concerne eventuali offerte rivedute di accesso al mercato, nelle prossime fasi di entrambi i negoziati.
5. Varie
Attuazione degli accordi di libero scambio dell'UE:
presentazione della relazione della Commissione
14111/17 + ADD 1
La Commissione ha presentato al Consiglio la sua prima relazione annuale sull'attuazione degli accordi di libero scambio (14111/17+ADD 1), che getta luce sull'impatto degli accordi commerciali in vigore, nonché sulle misure adottate per massimizzare i loro benefici e garantire il rispetto delle norme convenute, come quelle relative allo sviluppo sostenibile.
ALLEGATO
DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO
Punto 15 dell'elenco dei punti "A":
Collegamento ETS Svizzera - Firma di un accordo Adozione
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
"Quando la Commissione esercita la rappresentanza esterna dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), deve garantire l'opportuno coinvolgimento delle altre istituzioni dell'UE e degli Stati membri. In questo caso, pertanto, quando il comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("accordo ETS") è chiamato ad adottare atti aventi effetti giuridici, la Commissione presenterà al Consiglio progetti di proposte relativi alle posizioni che l'Unione deve adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
In questioni di rilevanza strategica che non rientrano nell'articolo 218, paragrafo 9, la Commissione terrà informato il Consiglio delle attività del comitato misto (ad esempio definizione dell'ordine del giorno, preparazioni delle riunioni, verbali), conformemente al dovere di leale cooperazione.
Inoltre, la Commissione continuerà a collaborare strettamente con gli Stati membri attraverso i pertinenti gruppi tecnici di esperti per garantire che le loro competenze in materia di collegamento siano prese in considerazione."
Punto 16 dell'elenco dei punti "A":
Collegamento ETS Svizzera - Conclusione di un accordo Richiesta di approvazione del Parlamento europeo
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
"Quando la Commissione esercita la rappresentanza esterna dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), deve garantire l'opportuno coinvolgimento delle altre istituzioni dell'UE e degli Stati membri. In questo caso, pertanto, quando il comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("accordo ETS") è chiamato ad adottare atti aventi effetti giuridici, la Commissione presenterà al Consiglio progetti di proposte relativi alle posizioni che l'Unione deve adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
In questioni di rilevanza strategica che non rientrano nell'articolo 218, paragrafo 9, la Commissione terrà informato il Consiglio delle attività del comitato misto (ad esempio definizione dell'ordine del giorno, preparazioni delle riunioni, verbali), conformemente al dovere di leale cooperazione.