• Non ci sono risultati.

14194/17 1 DG C LIMITE IT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "14194/17 1 DG C LIMITE IT"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Consiglio

dell'Unione europea

Bruxelles, 23 novembre 2017 (OR. en)

14194/17

LIMITE PV/CONS 62 RELEX 968

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE1

Oggetto: 3573ª sessione del Consiglio dell'Unione europea

(Affari esteri/Commercio) tenutasi a Bruxelles il 10 novembre 2017

(2)

14194/17 2

DG C

LIMITE IT

SOMMARIO

Pagina

1. Adozione dell'ordine del giorno ... 3 2. Approvazione dei punti "A" ... 3

a) Elenco legislativo b) Elenco non legislativo

Attività non legislative

3. Undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio ... 3 4. Negoziati commerciali dell'UE con il Messico e il Mercosur ... 4 5. Varie ... 4

– Attuazione degli accordi di libero scambio dell'UE: presentazione della relazione della Commissione

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio ... 5

*

* *

(3)

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel doc. 14015/17.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

14016/17

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 14016/17.

I dettagli relativi all'adozione di tali punti figurano nell'addendum.

b) Elenco non legislativo 14017/17

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 14017/17.

Per i punti seguenti, i relativi documenti vanno letti come segue:

9. Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 29.9.2017 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nazionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento

Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni approvato dal Coreper, parte seconda, dell'8.11.2017

13500/17 12725/17 + COR 1 (hr)

13. Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 21.9.2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di

investimento assicurativi

Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni approvato dal Coreper, parte seconda, dell'8.11.2017

13488/17 12465/17 + COR 1 (sl)

Le dichiarazioni relative a questi punti figurano nell'allegato.

(4)

14194/17 4

DG C

LIMITE IT

Attività non legislative 3. Undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione

mondiale del commercio Stato dei preparativi

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione, nonché delle

osservazioni formulate dagli Stati membri, riguardo allo stato di avanzamento dei preparativi dell'undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

4. Negoziati commerciali dell'UE con il Messico e il Mercosur Stato dei lavori

Il Consiglio ha accolto con favore il ritmo accelerato dei negoziati commerciali dell'UE con il Messico e il Mercosur, sottolineando in particolare la loro importanza economica, politica e geostrategica. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle prospettive relative al raggiungimento a breve termine di accordi di ampio respiro e ambiziosi, il che richiederà un grande impegno e una volontà politica sufficiente da entrambe le parti.

Il Consiglio ha ribadito che la finalizzazione di entrambi gli accordi commerciali dipenderà da un approccio equilibrato tra gli interessi offensivi e difensivi dell'UE.

Infine, il Consiglio ha sottolineato l'importanza fondamentale di mantenere il massimo grado possibile di trasparenza e consultazione tempestiva con gli Stati membri, in particolare per quanto concerne eventuali offerte rivedute di accesso al mercato, nelle prossime fasi di entrambi i negoziati.

5. Varie

Attuazione degli accordi di libero scambio dell'UE:

presentazione della relazione della Commissione

14111/17 + ADD 1

La Commissione ha presentato al Consiglio la sua prima relazione annuale sull'attuazione degli accordi di libero scambio (14111/17+ADD 1), che getta luce sull'impatto degli accordi commerciali in vigore, nonché sulle misure adottate per massimizzare i loro benefici e garantire il rispetto delle norme convenute, come quelle relative allo sviluppo sostenibile.

(5)

ALLEGATO

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

Punto 15 dell'elenco dei punti "A":

Collegamento ETS Svizzera - Firma di un accordo Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Quando la Commissione esercita la rappresentanza esterna dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), deve garantire l'opportuno coinvolgimento delle altre istituzioni dell'UE e degli Stati membri. In questo caso, pertanto, quando il comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("accordo ETS") è chiamato ad adottare atti aventi effetti giuridici, la Commissione presenterà al Consiglio progetti di proposte relativi alle posizioni che l'Unione deve adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In questioni di rilevanza strategica che non rientrano nell'articolo 218, paragrafo 9, la Commissione terrà informato il Consiglio delle attività del comitato misto (ad esempio definizione dell'ordine del giorno, preparazioni delle riunioni, verbali), conformemente al dovere di leale cooperazione.

Inoltre, la Commissione continuerà a collaborare strettamente con gli Stati membri attraverso i pertinenti gruppi tecnici di esperti per garantire che le loro competenze in materia di collegamento siano prese in considerazione."

Punto 16 dell'elenco dei punti "A":

Collegamento ETS Svizzera - Conclusione di un accordo Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Quando la Commissione esercita la rappresentanza esterna dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), deve garantire l'opportuno coinvolgimento delle altre istituzioni dell'UE e degli Stati membri. In questo caso, pertanto, quando il comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("accordo ETS") è chiamato ad adottare atti aventi effetti giuridici, la Commissione presenterà al Consiglio progetti di proposte relativi alle posizioni che l'Unione deve adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In questioni di rilevanza strategica che non rientrano nell'articolo 218, paragrafo 9, la Commissione terrà informato il Consiglio delle attività del comitato misto (ad esempio definizione dell'ordine del giorno, preparazioni delle riunioni, verbali), conformemente al dovere di leale cooperazione.

Riferimenti

Documenti correlati

– Progetto di accordo UE-Canada relativo al PNR (codice di prenotazione) ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio ..... Una dichiarazione sul punto

La Svizzera non è tenuta alla disaggregazione per regione dei dati richiesta da questa direttiva. Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate

Il Direttore generale invierà senz’indugio una copia certificata conforme del presente Protocollo, e notificherà ogni firma dello stesso conformemente al para- grafo 11, a ogni

Al fine di mantenere lo stesso livello di sicurezza tra la Svizzera e la Norvegia nonché tra le Parti contraenti e l’UE, le evoluzioni del pertinente acquis dell’UE vengono

Vista l’importanza che la proprietà intellettuale riveste ai fini del promovimento degli scambi e della cooperazione economica, la legislazione nazionale delle Parti

a) Ai fini del presente allegato, ciascuna Parte designa organismi di va- lutazione della conformità preposti alla valutazione della conformità secondo i requisiti

(1) Le persone residenti in Svizzera che richiedono prestazioni secondo le norme giuridiche del Montenegro in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessa- zione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell’Accordo