• Non ci sono risultati.

LE DEDUZIONI IRAP 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LE DEDUZIONI IRAP 2018"

Copied!
17
0
0

Testo completo

(1)

Direttore responsabile Giovanni Bort INFORMATIVA N. 117 – 15 APRILE 2019

IRAP

LE DEDUZIONI IRAP 2018

· Art. 11, D.Lgs. n. 446/97

· Istruzioni mod. IRAP 2019

Ai fini IRAP sono previste specifiche deduzioni dalla base imponibile spettanti, in particolare, con riferimento ai costi del personale dipendente.

È inoltre riconosciuta un’ulteriore deduzione a favore dei soggetti di “minori dimensioni”, ossia che presentano un valore della produzione non superiore a € 180.999,91.

Tali deduzioni devono essere riportate nel quadro IS del mod.

IRAP e/o nello specifico rigo di ciascun quadro di riferimento.

Merita sottolineare la presenza nel mod. IRAP 2019 del nuovo prospetto riservato agli “aiuti di Stato”, nel quale va indicata, tra l’altro, l’agevolazione “cuneo fiscale” per le Regioni svantaggiate.

SERVIZI COLLEGATI

(2)

Come noto, per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP l’art. 11, D.Lgs. n.

446/97 riconosce:

· alcune deduzioni collegate al personale dipendente;

· un’ulteriore deduzione differenziata a seconda dell’ammontare della base imponibile che comunque non deve superare € 180.999,91.

DEDUZIONI PERSONALE DIPENDENTE Tipo deduzione Tipologia

dipendenti

Ammontare

2018 Beneficiari Art. 11,

D.Lgs. 446/97 Contributi INAIL Tutti 100% Tutti i soggetti passivi IRAP co. 1, lett. a),

n. 1)

CUNEO FISCALE

Deduzione base

A tempo indeterminato

€ 7.500 Tutti i soggetti passivi IRAP (escluse imprese operanti in concessione e a tariffa e

di Enti pubblici)

co. 1, lett. a), n. 2)

€ 13.500 - donne

- giovani<35anni

Deduzione maggiorata

A tempo indeterminato

€ 15.000 Tutti i soggetti passivi IRAP (escluse banche, assicurazioni, imprese operanti in concessione/a

tariffa, Enti pubblici)

co. 1, lett. a), n. 3)

€ 21.000 - donne

- giovani<35anni

Deduzione contributi previdenziali

A tempo

indeterminato 100%

Tutti i soggetti passivi IRAP (esclusi imprese operanti in concessione/tariffa, Enti

pubblici)

co. 1, lett. a), n. 4)

Spese apprendisti, disabili e CFL

- Apprendisti - disabili

- assunti con CFL 100% Tutti i soggetti passivi IRAP co. 1, lett. a), n. 5)

Ricerca e sviluppo Personale addetto

alla R&S 100% Tutti i soggetti passivi IRAP (esclusi Enti pubblici)

co. 1, lett. a), n. 5) Indennità trasferta

autotrasportatori Tutti

Parte che non concorre al reddito

del dipendente

Imprese autorizzate

all’autotrasporto merci co. 1-bis

Forfetaria per ogni dipendente

fino a max di 5

Tutti € 1.850

Soggetti passivi IRAP (esclusi Enti pubblici) con

componenti positivi IRAP ≤ € 400.000

co. 4-bis.1

Deduzione incremento occupazionale

A tempo indeterminato

€ 15.000 (potenziale)

Tutti i soggetti passivi IRAP

(esclusi Enti pubblici) co. 4-quater

Deduzione costo personale residuo

A tempo indeterminato

Costo lavoro deduzioni precedenti

Tutti i soggetti passivi IRAP (esclusi quelli che determinano la base imponibile con il metodo

retributivo)

co. 4-octies

Va considerato che:

· per gli enti non commerciali che svolgono sia attività istituzionale che attività commerciale le deduzioni ex comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4, comma 4-bis.1 e comma 4- quater spettano esclusivamente per i dipendenti impiegati nell’attività commerciale.

Per i dipendenti utilizzati “promiscuamente”, la deduzione spetta in misura proporzionale ai ricavi / proventi dell'attività commerciale rispetto ai ricavi / proventi complessivi;

· per il soggetto residente in Italia esercente attività anche all’estero le deduzioni spettano esclusivamente per il personale impiegato in Italia.

(3)

ULTERIORE DEDUZIONE

Ammontare 2018 Beneficiari Art. 11,

D.Lgs. 446/97 Da € 8.000 a € 2.000 a seconda dell’ammontare della

base imponibile IRAP

Tutti i soggetti passivi IRAP con valore della produzione

fino a € 180.999,91

co. 4-bis

DEDUZIONE PER ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Dal valore della produzione è possibile dedurre, ai sensi del citato comma 1, lett. a), n. 1, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (ad esempio, contributi INAIL, ENPAIA per il settore agricolo).

In caso di distacco del personale / somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale.

Tale deduzione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.3.2008, n. 99/E è riconosciuta anche per i contributi riferiti:

· alla posizione personale del contribuente;

· ai collaboratori dell’impresa familiare;

sempreché gli stessi non abbiano già concorso alla determinazione della base imponibile IRAP.

L’importo dei contributi assistenziali deducibili dalla base imponibile IRAP va individuato, secondo quanto precisato dall’Agenzia nella Risoluzione 28.10.2009, n. 265/E:

· per i lavoratori autonomi, in base al principio di cassa, e pertanto relativamente ai contributi pagati nell’anno;

· per le imprese, in base al principio di competenza, nei limiti comunque dei contributi dovuti.

DEDUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI A CONSORZI OBBLIGATORI

Dal valore della produzione sono deducibili, ai sensi citato comma 1, lett. a), n. 1-bis le somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito con mandato senza rappresentanza presso uno dei consorzi al quale l’impresa aderisce:

· in conformità agli obblighi di legge;

· indipendentemente dal trattamento contabile ad essa applicato;

a condizione che tali somme siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.

DEDUZIONE PER IL “CUNEO FISCALE”

La deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. “cuneo fiscale e contributivo”, disciplinata dal citato comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, si concretizza, relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato, nella deducibilità:

· di un importo forfetario differenziato a seconda della Regione di impiego del dipendente e della tipologia di dipendente;

· del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Le deduzioni in esame:

· non sono applicabili, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 4.4.2008, n.

132/E, ai costi connessi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio, compensi corrisposti ai soci di una società per l’attività di amministratore) e, in generale, “in relazione a rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato”;

· non spettano con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato destinati dall’impresa a strutture produttive estere, come specificato dall’Agenzia nella Circolare 19.11.2007, n. 61/E;

(4)

· in caso di personale dipendente distaccato presso un’altra struttura, come chiarito dall’Agenzia nella Risoluzione 10.6.2008, n. 235/E, spettano all’impresa distaccataria, ossia a quella che effettivamente impiega il lavoratore, per i giorni in cui il dipendente è distaccato. A tal fine è necessario:

- verificare in capo all’impresa distaccante che il lavoratore sia a tempo indeterminato;

- computare i giorni in cui il lavoratore è impiegato presso l’impresa distaccataria. Se il distacco riguarda un periodo di tempo inferiore all'anno le deduzioni dovranno essere proporzionalmente ripartite tra il distaccante e il distaccatario;

- verificare che l’impresa distaccataria possa usufruire delle deduzioni per il cuneo fiscale.

DEDUZIONE FORFETARIA

La deduzione forfetaria spettante per ciascun lavoratore dipendente è così individuata.

R egione di impiego del lavoratore Deduzione

Dipendente di s es s o

femminile o di età < 35 anni Altro dipendente

Non svantaggiata € 13.500 € 7.500

Svantaggiata (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)

€ 21.000 € 15.000

La “deduzione maggiorata”:

· è alternativa alla “deduzione base” in relazione ai singoli lavoratori impiegati. Non è quindi necessario effettuare un'unica scelta valida per tutti i dipendenti;

· è soggetta alle regole degli aiuti “de minimis”, secondo le quali l’importo massimo di aiuti concessi non può essere superiore a € 200.000 (€ 100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada) nell’arco di 3 esercizi finanziari.

La “deduzione base” e la “deduzione maggiorata” devono essere ragguagliate:

· in caso di periodo d’imposta di durata inferiore / superiore a 12 mesi nonché di inizio / cessazione dell’attività in corso d’anno;

· ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta.

Se il rapporto di lavoro è a tempo parziale le deduzioni vanno ridotte in misura proporzionale.

Va evidenziato la deduzione maggiorata (€ 21.000 / € 15.000) prevista per i lavoratori impiegati nelle predette Regioni svantaggiate è stata abrogata, ad opera della Finanziaria 2019, dal 2019.

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

La deduzione c.d. “cuneo fiscale”, rappresentata anche dalla componente analitica dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato:

· va individuata, secondo la citata Risoluzione n. 265/E:

- per i lavoratori autonomi, in base al principio di cassa, ossia considerando i contributi pagati nell’anno;

- per le imprese, in base al principio di competenza, nei limiti comunque dei contributi dovuti;

· spetta con riferimento a quanto versato dal datore di lavoro:

- in ottemperanza a disposizioni di legge;

- alle forme pensionistiche complementari ex D.Lgs. n. 252/2005;

- a Casse, Fondi, Gestioni previste dai contratti collettivi o da accordi / regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza;

· non è riconosciuta, come precisato nella citata Circolare n. 61/E:

- per i contributi riferiti ai dipendenti impiegati all’estero;

- ai soggetti che determinano l’IRAP con il metodo retributivo.

(5)

Relativamente ai contributi previdenziali riferiti alla 13esima mensilità l’importo della deduzione va determinato “pro-quota con riferimento a ciascuna mensilità” e spetta in misura pari al 100%

dei contributi riferiti al dipendente, sia relativi alla retribuzione ordinaria, alla 13esima / 14esima mensilità ed alle ferie / permessi.

DURC

Ai fini della fruizione della deduzione in esame, il citato art. 11 non prevede alcun particolare adempimento in capo al contribuente. Tuttavia, considerato che la Finanziaria 2007 dispone che:

“i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”

si è posta la questione circa la necessità del DURC anche ai fini dell’agevolazione in esame.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro:

· nell’ambito della Circolare 30.1.2008, n. 5, aveva ritenuto necessario il DURC, affermando che nel concetto di “benefici normativi e contributivi” rientrano anche le agevolazioni fiscali connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro tra cui appunto il cuneo fiscale;

· successivamente, in via ufficiosa, ha affermato che non sussiste la necessità di tale documento poiché per le agevolazioni di natura fiscale sarà l’Amministrazione finanziaria a verificare la regolarità contributiva mediante il collegamento informatico con gli Enti previdenziali. Tale interpretazione è stata sostenuta anche dalla Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro nella Circolare 27.4.2009, n. 4, secondo la quale per la fruizione del cuneo fiscale non è necessario il DURC.

DEDUZIONE PER APPRENDISTI, CFL, DISABILI E RICERCA E SVILUPPO

Dal valore della produzione sono integralmente deducibili, ai sensi del citato comma 1, lett. a), n.

5, anche le spese (salari e stipendi, contributi previdenziali, quota accantonamento TFR, ecc.) sostenute dal datore di lavoro nel periodo d’imposta con riferimento ai seguenti soggetti.

Apprendisti

La deduzione spetta anche con riguardo ai costi riferiti agli apprendisti.

Se nel corso del periodo d’imposta si verifica la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato è possibile fruire:

· per il periodo (numero giorni) in cui il lavoratore è inquadrato come apprendista, della deduzione specifica per tali soggetti, pari al costo del lavoro;

· per la rimanente parte dell’esercizio, della deduzione per il cuneo fiscale ovvero, in alternativa, di quella di cui al comma 4-bis.1, pari a

€ 1.850 per dipendente.

Personale con contratto di inserimento

La deduzione spetta anche per i costi relativi al personale assunto con i contratti di inserimento previsti dal D.Lgs. n. 276/2003.

Disabili

La deduzione spetta per i soggetti:

· di cui all’art. 1, Legge n. 68/99, ossia persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, ecc.;

· che, all’atto dell’assunzione (avvenuta entro il 23.3.99), erano in possesso dei requisiti ex Legge n. 482/68, ossia soggetti affetti da minorazioni fisiche che ne riducono la capacità lavorativa in misura non inferiore a 1/3;

anche se intrattengono con l’impresa un rapporto di co.co.co.

(6)

Personale addetto alla

ricerca

La deduzione è riconosciuta a fronte dei costi per il personale addetto a:

· ricerca di base, ossia alle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono un’utilità generica per l’impresa;

· ricerca applicata e sviluppo, ossia all’attività finalizzata alla realizzazione di uno specifico progetto;

anche se sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. La deduzione è subordinata all’attestazione dell’effettività dei costi da parte del Presidente del Collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti, da un professionista contabile o dal responsabile del CAF.

Come specificato dall’Agenzia nella Risoluzione 21.4.2009, n. 104/E, nelle società di capitali l’attestazione va rilasciata dal soggetto a cui è stato attribuito il controllo contabile, ossia dal revisore / società di revisione ancorché la società sia dotata del Collegio sindacale.

INDENNITÀ TRASFERTA AUTOTRASPORTATORI

Il comma 1-bis del citato art. 1 riconosce una deduzione a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per le indennità di trasferta, previste contrattualmente, per la parte che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, ossia, relativamente alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, per la parte fino a € 46,48 al giorno (€ 77,47 per le trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Tale limite è ridotto:

· di 1/3 in caso di rimborso delle spese di alloggio, vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente.

Di fatto non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente la parte fino a € 30,99 (€ 51,65 per le trasferte all’estero);

· di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. Di fatto non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente la parte fini a € 15,49 (€ 25,82 per le trasferte all’estero).

Non costituiscono reddito di lavoro dipendente i rimborsi analitici a piè di lista.

DEDUZIONE DI € 1.850 La deduzione pari a € 1.850, prevista dal citato comma 4-bis.1:

· spetta:

- per ogni lavoratore dipendente (a tempo determinato o indeterminato) impiegato nel periodo d’imposta;

- se l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione è inferiore o pari a € 400.000. Detto limite va ragguagliato in caso di inizio / cessazione dell'attività in corso d'anno o di esercizio con durata superiore / inferiore a 12 mesi;

- con riferimento ad un numero massimo di 5 lavoratori dipendenti impiegati. Di fatto, pertanto, la deduzione massima usufruibile è pari a € 9.250 (1.850 x 5);

· non spetta in relazione agli apprendisti, ai disabili, ai soggetti assunti con contratto di formazione lavoro nonché al personale assunto con i contratti di inserimento previsti dal citato D.Lgs. n. 276/2003;

· deve essere:

- ragguagliata alla durata del rapporto di lavoro (giorni) nell’esercizio in caso di lavoro a tempo determinato;

- ridotta proporzionalmente in caso di lavoro a tempo parziale (part-time).

(7)

DEDUZIONE PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE

La deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente spetta, ai sensi del citato comma 4-quater:

“per i soggetti … che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente”.

Pertanto, per fruire di tale deduzione è richiesta la presenza (contestuale) di 2 condizioni, ossia che:

1. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche part-time.

Sono considerate “nuove assunzioni” anche le eventuali trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (ad esempio, trasformazione di un contratto di apprendistato seguito dalla stipula di un contratto a tempo indeterminato);

2. si verifichi un incremento della base occupazionale. A tal fine è necessario confrontare:

· la consistenza al 31.12 del numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato. Tenendo conto di quanto chiarito dall’Agenzia nelle citate Circolari 13.2.2006, n. 7/E e 12.7.2006, 26/E:

- non vanno considerati i dipendenti cessati nel corso dell’anno ossia il cui rapporto di lavoro è terminato prima del 31.12.

Così, ad esempio, non va considerato il dipendente il cui rapporto è cessato il 30.12 mentre va conteggiato il dipendente per il quale il 31.12 è l’ultimo giorno di lavoro;

- i soggetti assunti con contratto a tempo parziale vanno conteggiati come “1” unità senza effettuare alcuna proporzione rispetto al ridotto orario lavorativo;

- vanno considerati anche i lavoratori a tempo indeterminato che al 31.12 sono in aspettativa non retribuita;

- rilevano anche i lavoratori disabili ed il personale addetto alla ricerca e sviluppo assunti a tempo indeterminato, come per la generalità dei dipendenti, a prescindere dal fatto che con riferimento a detti soggetti sia possibile beneficiare delle specifiche deduzioni IRAP indipendenti dall’incremento occupazionale;

- con riferimento agli enti non commerciali rilevano solo i dipendenti occupati nell’attività commerciale ed eventualmente quelli occupati promiscuamente sia nell’attività commerciale che in quella istituzionale, conteggiando comunque il soggetto come “1” unità, senza rapportare in alcun modo l’apporto all’una o all’altra attività;

· la media dei lavoratori a tempo indeterminato dell’anno precedente, individuata utilizzando la media aritmetica, sulla base del seguente rapporto:

numero complessivo dei giorni dell’anno riferiti ai dipendenti a tempo indeterminato 365 gg

A tal fine va tenuto presente che:

- devono essere computati tutti i lavoratori a tempo indeterminato;

- i lavoratori part-time sono computati in misura pari al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto e quelle previste dal contratto a tempo pieno;

- vanno conteggiati anche i lavoratori disabili e quelli addetti alla ricerca e sviluppo con le medesime modalità previste per la generalità dei dipendenti.

Come precisato nella citata Circolare n. 26/E, per le società neo-costituite non derivanti dall’assorbimento di attività di imprese preesistenti, tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato costituiscono incremento occupazionale.

Se l’impresa di nuova costituzione deriva dall’assorbimento, fusione, conferimento, ecc. di imprese preesistenti, il personale rilevato / acquisito non configura un incremento occupazionale cui è collegato il diritto alla deduzione.

(8)

La deduzione spetta al verificarsi di una differenza positiva, anche minima, tra il numero di lavoratori alla fine dell’anno e il numero medio di lavoratori dell’anno precedente.

Così, relativamente al 2018, dovranno essere considerati i lavoratori a tempo indeterminato esistenti al 31.12.2018 e la media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel 2017.

In mancanza di tale requisito la deduzione non spetta, ancorché siano intervenute assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato. In particolare, come chiarito nella citata Circolare n. 7/E, nel caso in cui nello stesso periodo d’imposta si verificano sia assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato sia cessazioni di lavoratori con il medesimo contratto, i nuovi assunti, costituendo sostituzioni di precedenti lavoratori, rappresentano un incremento della base occupazionale soltanto qualora il relativo numero sia superiore rispetto agli analoghi rapporti di lavoro cessati.

PERIODI DI SPETTANZA DELLA DEDUZIONE

Al sussistere dei requisiti richiesti, l’agevolazione spetta per il periodo d’imposta di assunzione e i 2 periodi successivi, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

Con riferimento ai dipendenti per i quali, in un determinato anno, sussistono le condizioni per la spettanza della deduzione, la stessa può essere fruita anche negli anni successivi senza necessità di ulteriori condizioni, sempreché prosegua del rapporto di lavoro.

Così, la deduzione “maturata” nel 2018 può essere fruita, relativamente ai dipendenti cui la stessa si riferisce, anche nel 2019 e 2020 a prescindere dal fatto che in tali anni si verificheranno nuove assunzioni e un incremento occupazionale.

Il requisito della permanenza del medesimo rapporto di impiego deve essere inteso, come precisato nella citata Circolare n. 7/E, nel senso che “lo stesso rapporto d’impiego non si interrompa. Nel caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà più essere fruita”.

Di conseguenza, la cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno fa venire meno la deduzione con riferimento a quel dipendente per tutto l’anno in cui si è verificata la risoluzione del rapporto, indipendentemente dalla data di cessazione.

Per un dipendente assunto e cessato nello stesso anno non spetta alcuna deduzione.

MISURA DELLA DEDUZIONE La deduzione spetta:

· in misura pari al costo sostenuto nell’anno per il dipendente neoassunto, con il limite di € 15.000, da ragguagliare alla durata del rapporto di lavoro nell’anno;

· nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 di Conto economico (compreso il costo dei dipendenti disabili / addetti alla ricerca e sviluppo, dei dipendenti assunti con contratto di somministrazione e di apprendistato e l’accantonamento al Fondo TFR; è escluso il costo dei lavoratori a progetto, in quanto “non dipendenti”). Come precisato nella citata Circolare n. 7/E, le imprese non tenute alla presentazione del bilancio ed i lavoratori autonomi devono utilizzare criteri di determinazione dei costi conformi a quanto stabilito dall’art. 2425, C.c..

L’incremento del costo del personale rilevato a Conto economico costituisce il limite massimo della deduzione complessivamente spettante.

Al fine di determinare la deduzione spettante è pertanto necessario:

1. confrontare, per ciascun nuovo assunto, il costo effettivamente sostenuto con l’importo di € 15.000 (o il minor importo derivante dal ragguaglio). Il minore dei 2 costituisce la deduzione teorica spettante per il singolo nuovo assunto;

2. confrontare la deduzione teorica complessiva (somma delle singole deduzioni spettanti per ciascun nuovo assunto) con l’incremento del costo del lavoro dell’anno; il minor valore corrisponde alla deduzione complessiva effettivamente spettante.

(9)

Mentre il primo confronto per ottenere la deduzione teorica viene effettuato con riferimento a ciascun dipendente, il secondo, necessario per l’individuazione della deduzione effettiva, va effettuato su base globale.

DECADENZA

La decadenza dalla deduzione in esame si determina qualora:

· si verifichi la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento / dimissioni), anche per causa non imputabile al datore di lavoro. In tal caso l’agevolazione decade limitatamente al singolo dipendente cessato. La deduzione viene meno per l’intero anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal momento in cui lo stesso è terminato;

· nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta. La verifica relativa al mantenimento della deduzione va effettuata alla fine di ogni anno. La decadenza opera per tutti i dipendenti agevolati ma non pregiudica il diritto alla deduzione, negli anni successivi, per eventuali nuove assunzioni, al ricorrere delle condizioni richieste.

DEDUZIONE RESIDUALE COSTO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

La deduzione di cui al citato comma 4-octies è riconosciuta in misura pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato ed alcune deduzioni previste dal citato art. 11. In particolare, come evidenziato dall’Agenzia nella Circolare 9.6.2015, n. 22/E:

“se la sommatoria delle deduzioni vigenti è inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto”.

Di conseguenza

“quanto minori sono le deduzioni fruibili in applicazione dell’articolo 11, tanto maggiore è il differenziale deducibile”.

È pertanto necessario:

· determinare prioritariamente le deduzioni previste dai commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4- quater. Va evidenziato che nella Relazione illustrativa alla Finanziaria 2015 è precisato che “la norma consente la deduzione integrale … del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo”. Le citate deduzioni sono pertanto esclusivamente quelle riferite ai dipendenti a tempo indeterminato;

· dedurre l’eventuale costo del personale eccedente rispetto a tali deduzioni.

DEDUZIONE RESIDUALE COSTO DEL LAVORO

costo complessivo personale dipendente a tempo indeterminato meno

deduzione comma 1, lett. a à premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, assunti con contratti di inserimento (ex CFL) e addetti alla ricerca e sviluppo deduzione comma 1-bis à indennità di trasferta autotrasportatori

deduzione comma 4-bis.1 à € 1.850 per dipendente

deduzione comma 4-quater à per incremento della base occupazionale

(10)

Il beneficio spetta a prescindere dal fatto che il soggetto interessato usufruisca di tutte le deduzioni di cui all’art. 11 rilevanti ai fini in esame. Così, ad esempio, le imprese esercenti un’attività in concessione e a tariffa possono fruire dell’agevolazione ancorché escluse, per espressa previsione normativa, dalla deduzione del cuneo fiscale.

Secondo quanto specificato nella citata Relazione “nel calcolo delle deduzioni … si applicano le regole ordinarie previste dalla disciplina IRAP, incluse quelle di cui ai commi 4.bis.2 e 4-septies”, D.Lgs. n. 446/97, ossia:

· il ragguaglio ad anno dei componenti positivi in caso di esercizio di durata inferiore / superiore a 12 mesi ai fini della deduzione ex comma 4-bis.1;

· la previsione in base alla quale l’importo delle deduzioni di cui ai citati commi 1, 4-bis.1 e 4- quater non può superare il limite rappresentato dal costo del lavoro.

DIPENDENTI AGEVOLATI

La deduzione in esame spetta con riferimento ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

La deduzione opera dal 2015 per i lavoratori a tempo indeterminato, a prescindere dalla data di assunzione degli stessi, e pertanto anche con riferimento a quelli con contratti in essere alla predetta data.

La stessa, come chiarito nella citata Circolare n. 22/E, è riconosciuta anche nelle seguenti fattispecie.

Contratti a termine

La deduzione non spetta per i dipendenti con contratto a termine in funzione del tipo di attività svolta (lavoro stagionale) o di preclusioni legali / regolamentari (ad esempio, calciatori con contratto di durata massima di 5 anni).

La norma è, infatti, finalizzata ad incentivare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Distacco del personale

La deduzione è riconosciuta all’impresa distaccante con riferimento ai costi sostenuti per i dipendenti distaccati a tempo indeterminato.

Di conseguenza, gli importi spettanti a titolo di rimborso delle spese riferite a detti dipendenti sono rilevanti ai fini IRAP.

Trattasi di un’interpretazione “innovativa”, posto che le altre deduzioni sono riconosciute, in genere, all’impresa distaccataria (ad esempio, cuneo fiscale).

Somministrazione di personale

L’agevolazione è collegata alla natura del rapporto intercorrente tra il datore di lavoro ed i dipendenti, con la conseguenza che, a prescindere dal fatto che il contratto tra il somministratore e l’utilizzatore sia a tempo determinato / indeterminato, il beneficio spetta a condizione che il rapporto esistente tra il datore di lavoro (somministratore) e il dipendente sia a tempo indeterminato.

La deduzione, per il periodo di impiego del personale somministrato, spetta all’utilizzatore.

La deduzione è “ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

Va evidenziato che per il 2018 la deduzione per i lavoratori stagionali spetta nella misura del 100% della predetta differenza.

(11)

COSTO DEL LAVORO RILEVANTE

Il costo del lavoro riferito al personale dipendente a tempo indeterminato, rilevante ai fini in esame, è costituito dall’importo contabilizzato nella voce B.9 di Conto economico ossia da:

· retribuzioni, contributi previdenziali;

· costi riferiti a mensilità aggiuntive, ferie e permessi;

· accantonamento al Fondo TFR. A tal proposito nella citata Circolare n. 22/E è precisato che:

“le quote di TFR maturate a partire dall’esercizio 2015 [primo periodo di applicazione della norma per i c.d. «solari»] -– compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014 – rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese per il personale dipendente deducibili … trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro”.

L’accantonamento al Fondo TFR è quindi deducibile nel periodo d’imposta di imputazione dello stesso a Conto economico e non in quello in cui il TFR è erogato al dipendente, considerato che lo stesso non è la conseguenza di una valutazione bensì rappresenta un debito certo individuato secondo le specifiche regole civilistiche.

Accantonamenti a Fondi per oneri futuri

Gli accantonamenti (voci B.12 e B.13 di Conto economico), ancorché riferiti al personale dipendente a tempo indeterminato, sono indeducibili ai fini IRAP avendo gli stessi natura estimativa.

La deducibilità è tuttavia soltanto “sospesa” essendo la stessa riconosciuta nel periodo d’imposta di sostenimento delle spese previste per le quali l’accantonamento è stato effettuato.

In particolare, come precisato nella citata Circolare n. 22/E:

· non rilevano ai fini in esame, e pertanto non possono essere ricompresi nel costo del personale deducibile, gli accantonamenti effettuati dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi con il rapporto di lavoro (ad esempio, per controversie con i dipendenti, per erogazioni spettanti ai dipendenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro).

Gli stessi rileveranno nel momento in cui si verificherà l’evento che ne ha determinato lo stanziamento in bilancio “in quanto afferenti a costi del lavoro deducibili dalla base imponibile IRAP”.

Tali accantonamenti non concorrono alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte dirette;

· gli accantonamenti operati prima dell’entrata in vigore della deduzione in esame, ossia, in generale, fino al 2014, saranno ricompresi nel costo del personale deducibile nel periodo d’imposta in cui si realizzerà l’evento che li ha determinati, ossia nel quale la spesa sarà sostenuta, “ancorché non imputati a conto economico in quanto portati a diretta riduzione degli accantonamenti operati”.

Poiché tali accantonamenti possono aver concorso alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte dirette, è necessario rideterminare l’IRAP dedotta negli esercizi precedenti riferita agli stessi rilevando una sopravvenienza attiva ex art. 88, TUIR nell’esercizio di sostenimento della spesa per la quale l’accantonamento è stato operato. A tal fine gli utilizzi dovranno essere attribuiti prioritariamente ai fondi utilizzati fino al 2014 che hanno generato un’IRAP deducibile, partendo da quelli di data più remota.

In ogni caso “restano ferme le deduzioni già operate e le istanze di rimborso già presentate ULTERIORE DEDUZIONE

Il comma 4-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 446/97 prevede un’ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, spettante ai soggetti passivi di minori dimensioni, ossia che presentano un valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,91.

(12)

VALORE DELLA PRODUZIONE

DEDUZIONE

· snc, sas e soggetti equiparati e persone fisiche imprenditori

· persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, esercenti arti e professioni

Altri soggetti

Non superiore a € 180.759,91 € 8.000 + € 5.000 € 8.000

Superiore a € 180.759,91 ma non a € 180.839,91 € 6.000 + € 3.750 € 6.000 Superiore a € 180.839,91 ma non a € 180.919,91 € 4.000 + € 2.500 € 4.000 Superiore a € 180.919,91 ma non a € 180.999,91 € 2.000 + € 1.250 € 2.000

Superiore a € 180.999,91 non spettante

L’ulteriore deduzione deve essere ragguagliata in caso di periodo d’imposta di durata inferiore / superiore a 12 mesi nonché di inizio / cessazione dell’attività in corso d’anno.

ALTERNATIVITÀ DELLE DEDUZIONI

Per effetto di quanto previsto dall’art. 11, comma 4-septies, D.Lgs. n. 446/97:

· per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni di cui ai commi 1 (contributi assicurativi), 4- bis.1 (deduzione forfetaria € 1.850) e 4-quater (deduzione per incremento occupazionale) non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione ed altri oneri / spese a carico del datore di lavoro;

· è sempre consentita la deduzione dei contributi assicurativi ex comma 1, lett. a), n. 1, che pertanto, come specificato anche nelle istruzioni al mod. IRAP 2019, “non è alternativa rispetto alle altre deduzioni previste dall’articolo 11”;

· le deduzioni per il “cuneo fiscale” sono alternative, per ciascun lavoratore:

- alla deduzione per spese relative agli apprendisti / disabili / personale con contratto di formazione lavoro / personale addetto alla ricerca e sviluppo (comma 1, lett. a, n. 5);

- alla deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 per i soggetti con componenti positivi del VAP non superiori a € 400.000 (comma 4-bis.1).

Stante la deduzione di cui al citato comma 4-octies, non è più necessario, con riguardo ai dipendenti a tempo indeterminato, valutare la convenienza ad applicare la deduzione

“alternativa” di ammontare più elevato.

Relativamente alla deduzione di cui al citato comma 4-octies non si pone alcuna questione di alternatività, essendo la stessa residuale rispetto alle altre deduzioni.

Va infine evidenziato che l’ulteriore deduzione di cui al citato comma 4-bis è cumulabile con tutte le deduzioni previste per il personale dipendente.

DEDUZIONI IN PRESENZA DI LAVORATORI DIPENDENTI IMPIEGATI NELL’ATTIVITÀ AGRICOLA

La Finanziaria 2016, con l’abrogazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97 e l’inserimento al successivo comma 2 della lett. c-bis), ha disposto l’esenzione IRAP per gli esercenti attività agricole ex art. 32, TUIR a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in generale, dal 2016).

L’esenzione IRAP è riconosciuta anche a:

· cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli dall’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;

(13)

· cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10, DPR n. 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivanti dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti IRES).

Di fatto l’esenzione riguarda le attività per le quali, in precedenza, era applicabile l’aliquota IRAP ridotta dell’1,9%.

L’esenzione non opera, con conseguente applicazione dell’aliquota ordinaria (3,9%) per:

· le attività di agriturismo;

· l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di 1/4 dal terreno;

· le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis, TUIR.

Con riferimento alle deduzioni spettanti per i dipendenti impiegati nell’attività soggetta ad IRAP sono riconosciute le deduzioni IRAP per lavoro dipendente.

Di conseguenza, come chiarito dall’Agenzia nella Risoluzione 18.7.2017, n. 93/E, in presenza di dipendenti impiegati sia nell’attività agricola esclusa sia in quella rilevante ai fini IRAP, l’importo delle deduzioni spettanti deve essere ridotto della quota imputabile all’attività agricola esclusa, individuata applicando all’ammontare complessivo delle deduzioni il medesimo rapporto utilizzato al fine di determinare la quota del valore della produzione non soggetta ad IRAP.

Le deduzioni per il personale dipendente vanno riportate nel mod. IRAP 2019 al netto della quota riferita all’attività agricola esclusa da IRAP, individuata come sopra specificato. Di conseguenza devono essere indicate esclusivamente le deduzioni riferite ai dipendenti impiegati nell’attività soggetta ad IRAP.

Per i dipendenti impiegati sia nell’attività agricola esclusa che nell’attività rilevante ai fini IRAP, le deduzioni vanno indicate per la quota imputabile a tale ultima attività.

COMPILAZIONE MOD. IRAP 2019 DEDUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Nel mod. IRAP 2019:

· le deduzioni per il personale dipendente vanno riportate nell’apposita Sezione I – “Deduzioni – art. 11. D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS (compilata da tutti i soggetti che usufruiscono delle deduzioni). Tale sezione presenta la seguente struttura:

INAIL Cuneo fiscale

Comma 1, lett. a), n. 5 Comma 4-bis.1 Comma 4-quater

Comma 4-octies

Alternative (per ciascun dipendente)

(14)

La deduzione prevista per le indennità di trasferta dei dipendenti delle imprese di autotrasporto merci va indicata esclusivamente nei quadri IQ, IP, IC, IE tra le variazioni in diminuzione (codice “5”) qualora contabilizzate nella voce B.9 di Conto economico;

· le deduzioni per il personale dipendente e l’ulteriore deduzione vanno riportate nell’apposito rigo del quadro di riferimento.

Deduzione Quadro IQ

persone fisiche

Quadro IP società di

persone

Quadro IC società di

capitali

Quadro IE enti non commerciali

Art. 11, co. 1, lett. a) IQ61 IP67 IC66 IE54

€ 1.850 IQ62 IP68 IC67 IE55

Incremento occupazionale IQ63 IP69 IC68 IE56

Costo residuo personale dipendente IQ64 IP70 IC69 IE57

Per ricercatori IQ65 IP71 IC70 IE58

Contributi volontari a consorzi obblig. IQ66 IP72 IC71 IE59

Ulteriore deduzione IQ67 IP73 IC72 IE60

La deduzione “cuneo fiscale” spettante per le Regioni svantaggiate (€ 15.000 / 21.000), costituendo “aiuto di Stato”, va evidenziata nella nuova Sezione XVIII, denominata “Aiuti di Stato”, presente nel mod. IRAP 2019 (l’agevolazione è contraddistinta dal codice aiuto “354”).

DEDUZIONI REGIONALI

Le Regioni / Province autonome possono prevedere specifiche deduzioni dalla base imponibile IRAP. Nella Tabella presente nelle istruzioni al mod. IRAP 2019 sono evidenziate le deduzioni introdotte dalle Province di Trento e Bolzano.

La stessa, tuttavia, ha “valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati”. Di conseguenza i contribuenti, per maggiori informazioni e delucidazioni, sono invitati “a contattare gli Uffici Tributi delle singole regioni o province autonome”.

PROVINCIA DI TRENTO Per la Provincia di Trento:

· la LP n. 25/2012 riconosce, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (in generale, dal 2014), ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della LP n.

32/90 (c.d. “Progettone”) una deduzione dei relativi costi. In particolare, come evidenziato nelle istruzioni al mod. IRAP 2019, la deduzione spetta per la parte del costo del personale non già deducibile ai fini IRAP “ai sensi della normativa statale e provinciale vigente”;

· la LP n. 20/2016 prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 e per i 3 successivi (in generale, 2017, 2018, 2019 e 2020), la deduzione di un importo pari a 3 volte gli incrementi salariali erogati a dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all’incremento della produttività, in attuazione di accordi / contratti collettivi aziendali / territoriali.

La deduzione spetta anche per le erogazioni, a titolo di welfare aziendale, fruite per scelta dei lavoratori in sostituzione, in tutto o in parte, della retribuzione di produttività;

· la LP n. 20/2016 prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31.12.2016 e per i 3 successivi (in generale, 2017, 2018, 2019 e 2020), una deduzione per i soggetti passivi che applicano l’aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d’imposta precedente, un incremento almeno pari a un’unità lavorativa di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale, impiegati nel territorio provinciale.

(15)

La deduzione è pari a € 18.000 annui, commisurati ai mesi e all’orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d’imposta precedente.

La deduzione è incrementata a € 36.000 annui in caso di assunzione:

a) a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30% del monte orario obbligatorio previsto dall’ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

b) a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma “Garanzia giovani” che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.

Le deduzioni sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell’ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.

La somma delle deduzioni non può comunque superare il 25% della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.

PROVINCIA DI BOLZANO

Per la Provincia di Bolzano la LP n. 9/98 prevede, a partire dal periodo d’imposta 2012, a favore degli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate e aventi natura giuridica diversa da quella di APSP, una deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi degli artt. 5 e 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97, pari a € 20.500 annui per ogni posto letto autorizzato.

ESEMPLIFICAZIONI Esempio 1

La Bianchi e Neri snc nel 2018:

· realizza un valore della produzione pari a € 500.000;

· per tutto l’anno impiega 4 dipendenti, per i quali sostiene i seguenti costi.

Dipendenti impiegati nel 2018

Costi sostenuti Retrib.

lorda

Contrib.

previd. INAIL Totale A tempo determinato € 20.000 € 6.000 € 100 € 26.100 B a tempo indeterminato donna € 36.000 € 11.000 € 180 € 47.180 C a tempo indeterminato < 35 anni € 33.000 € 10.000 € 165 € 43.165

D indeterminato € 42.000 € 12.000 € 210 € 54.210

Totale € 144.555

Deduzioni per il personale dipendente a tempo determinato

Per il dipendente con contratto a tempo determinato, considerato che la società ha un valore della produzione superiore a € 400.000 non spetta la deduzione pari a € 1.850.

Per lo stesso spetta comunque la deduzione dei contributi assistenziali, pari a € 100.

Deduzioni per il personale dipendente a tempo indeterminato Per i 3 dipendenti a tempo indeterminato:

· va innanzitutto determinata la deduzione “cuneo fiscale”, come segue.

(16)

Dipendente Deduzione forfetaria Contrib. previd. Totale deduzione

B 13.500 11.000 24.500

C 13.500 10.000 23.500

D 7.500 12.000 19.500

Totale 34.500 33.000 67.500

· va individuata la deduzione residuale, come segue.

Dipendente

Costo totale (a)

INAIL (b)

Deduz.

forfetaria (c)

Contrib.

previd.

(d)

Deduzione residuale (a – b – c – d)

B 47.180 180 13.500 11.000 22.500

C 43.165 165 13.500 10.000 19.500

D 54.210 210 7.500 12.000 34.500

Totale 144.555 555 34.500 33.000 76.500

Di conseguenza, relativamente ai 4 dipendenti le deduzioni spettanti sono le seguenti.

INAIL (dipendenti a tempo determinato / indeterminato) 655 rigo IS1 Dipendenti a

tempo indeterm.

Cuneo fiscale 67.500 righi IS2 e IS3

Deduzione residuale 76.500 rigo IS7 Il quadro IS del mod. IRAP 2019 va così compilato.

La deduzione complessivamente spettante risulta dalla somma delle seguenti deduzioni.

Dipendenti a tempo determinato 100

Dipendenti a tempo indeterminato (555 + 34.500 + 33.000 + 76.500) 144.555 Totale 144.655 Esempio 2

Con riferimento all’esempio 1, si ipotizzi che la società presenti un valore della produzione 2018 pari a € 380.000.

Deduzioni per il personale dipendente a tempo determinato

Per il dipendente con contratto a tempo determinato, considerato che la società ha un valore della produzione non superiore a € 400.000 spetta la deduzione pari a € 1.850.

Per lo stesso spetta comunque la deduzione dei contributi assistenziali, pari a € 100.

4 3

655 34.500

33.000

76.500 144.655

144.655 3

(17)

Deduzioni per il personale dipendente a tempo indeterminato

Per i 3 dipendenti a tempo indeterminato, la società può scegliere se fruire del cuneo fiscale ovvero della deduzione pari a € 1.850.

Considerato che non è più necessario effettuare una valutazione di convenienza tra l’una e l’altra deduzione, la società può scegliere, in quanto di più immediata determinazione, la deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente, complessivamente pari a € 5.550 (tale soluzione consente di non determinare la deduzione ancorata al cuneo fiscale e di “usufruire” della stessa sotto forma della nuova deduzione residuale).

In tal caso la nuova deduzione va individuata come segue.

Dipendente

Costo totale (a)

INAIL (b)

Deduz.

€ 1.850 (c)

Deduzione residuale (a – b – c)

B 47.180 180 1.850 45.150

C 43.165 165 1.850 41.150

D 54.210 210 1.850 52.150

Totale 144.555 555 5.550 138.450

Di conseguenza, relativamente ai 4 dipendenti le deduzioni spettanti sono le seguenti.

INAIL (per dipendenti a tempo determinato / indeterminato 655 rigo IS1

Dipendente a tempo determinato 1.850 rigo IS5

Dipendenti a tempo indeterm.

€ 1.850 per dipendente 5.550 rigo IS5

Deduzione residuale 138.450 rigo IS7

Il quadro IS del mod. IRAP 2019 va così compilato.

La deduzione complessivamente spettante dalla somma delle seguenti deduzioni.

Dipendenti a tempo determinato (100 + 1.850) 1.950

Dipendenti a tempo indeterminato (555 + 5.550 + 138.450) 144.555 Totale 146.505 n

4

4

655

138.450 146.505

146.505 3

7.400 5.550 + 1.850

Riferimenti

Documenti correlati

Solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 -&gt; no sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento se l’importo corrisposto non è

Il calcolo L’importo della detrazione, determinato, sulla base dei dati inseriti nel quadro E, sarà sommato alle altre detrazioni nel prospetto di liquidazione, 730-3 al rigo

Ebbene, “(…) si ha una concessione quando in base al titolo l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi

In virtù di tale disposizione, i soggetti passivi IRAP (con esclusione delle sole Amministrazioni ed Enti Pubblici) potranno ottenere la deduzione dalla base imponibile del

Per entrambe le deduzioni sopra commentate la funzione (presente nel menu della cartella ) permette, agli Utenti del Servizio Paghe Seac, di produrre in automatico i

Sono invece detraibili le seguenti voci di spesa in quanto ascrivibili alla voce costi per servizi: corsi aggiornamento e formazione per i dipendenti, costi mensa

NOTA: sono considerate “nuove assunzioni” anche le eventuali trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (trasformazione di

Il comma 1 contiene la disposizione “a regime”, prevedendo come detto la deducibilità di una parte dell’Irap dall’imponibile dell’imposta sul reddito (Ires o Irpef) dovuta