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Altre detrazioni e deduzioni

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Academic year: 2022

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Altre detrazioni e deduzioni

La detrazione per canoni di locazione

Le modifi- che della Finanziaria 2008

La finanziaria 2008 ha ampliato le detrazioni per gli inquilini già a partire dalla dichiarazione relativa ai redditi 2007.

Le tipologie di detrazione per canoni di locazione dal 2007 sono quattro:

detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;

detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti in regime convenzionale;

detrazione per lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;

detrazione spettante ai giovani.

Tali detrazioni non sono cumulabili tra loro; il contribuente ha di- ritto, a sua scelta in base alle condizioni, di fruire della detrazione più favorevole.

Riferimento legislativo:

- art. 16, comma 1, DPR 22.12.1986, n. 917, Tuir A chi spetta

la detrazio- ne

La prima tipologia di detrazione riguarda i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione, ai sensi della Legge n.

431 del 1998, per immobili utilizzati come abitazione principale.

Possono usufruire di queste due tipologie di detrazione i soli inte- statari dei contratti.

In caso di contratti cointestati la detrazione spetta, in quote, ad ogni intestatario.

Misura del- la detrazio- ne su con- tratti per uso abita- zione prin- cipale

La misura della detrazione spettante è correlata al reddito comples- sivo del contribuente.

La normativa ha previsto una detrazione di 300,00 euro se il reddi- to complessivo non supera 15.493,71 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a 30.987,41 euro la detrazione si abbassa a 150,00 euro

Non è prevista alcuna detrazione se il reddito complessivo è superiore 30.987,41.

Contratti convenzio- nali

La seconda tipologia di detrazione riguarda gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale che hanno stipulato o rinnovato i contratti secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431 del 1998. Si tratta dei cosiddetti “contratti convenzionali”.

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Misura de- trazione su contratti convenzio- nali

La misura della detrazione spettante è correlata al reddito comples- sivo del contribuente.

La normativa ha previsto una detrazione di 495,80 euro se il reddi- to complessivo non supera 15.493,71 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a 30.987,41 euro la detrazione si abbassa a 247,90 euro

Non è prevista alcuna detrazione se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41.

Limiti della

detrazione Possono usufruire di questa detrazione i soli intestatari dei con- tratti.

In caso di contratti cointestati la detrazione spetta, in quote, ad ogni intestatario.

La detrazione pero’ non spetta per i contratti di locazione stipulati tra enti pubblici e contraenti privati.

Ad esempio, i titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istitu- ti case popolari non possono beneficiare della detrazione.

Agevola- zioni al lo- catore

I contratti cosiddetti convenzionali sono gli stessi che abbiamo trattato nell’ambito delle lezioni relative ai redditi di fabbricati, in par- ticolare nella lezione sui fabbricati locati a canone convenzionale.

In quel caso, la condizione indispensabile per il riconoscimento dell’agevolazione al locatore è che l’immobile sia ubicato in un comune ad alta densità abitativa. Questo requisito non è richie- sto per il riconoscimento della detrazione al locatario.

Riferimenti Vedi anche la normativa “contratti di locazione a canone convenzionato”

La docu-

mentazione Per entrambe le detrazioni, esaminate finora, il CAF, ai fini del rico- noscimento della detrazione, deve esaminare il contratto di loca- zione e deve conservare l’autocertificazione nella quale il contri- buente attesta che l’immobile è stato adibito ad abitazione prin- cipale.

Dove indi- care la de- trazione nel 730

La detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale viene attribuita direttamente dal CAAF in sede di assistenza fiscale.

Gli elementi necessari alla sua determinazione devono essere indi- cati nella sesta sezione del quadro E del modello, nei righi:

detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione prin- cipale;

oppure

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con la seguente modalità:

nella colonna “numero giorni” deve essere indicato il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è sta- ta adibita ad abitazione principale;

nella colonna “Percentuale” la percentuale di spettanza della detrazione. Indicare 100 se il contratto è intestato ad una sola persona, oppure una percentuale diversa, cal- colata in base al numero degli intestatari, in caso di con- tratti contestati.

Se nel corso dell’anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo della se- zione VI del quadro E.

In tal caso, la somma dei giorni dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Il calcolo L’importo della detrazione, determinato, sulla base dei dati inseriti nel quadro E, sarà sommato alle altre detrazioni nel prospetto di liquidazione, 730-3 al rigo “detrazione per canoni di locazione di cui alla sezione VI del quadro E”

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per fami- liari a carico e delle detrazioni per redditi, è riconosciuto un am- montare pari alla quota della detrazione che non ha trovato ca- pienza nella predetta imposta.

Tale eventuale ammontare residuo viene riportato nel prospetto di liquidazione, nella sezione “altri dati”.

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Altre detrazioni e deduzioni

Detrazione per il trasferimento della residenza

Trasferi- mento della residenza per lavoro

La terza tipologia di detrazione per canoni di locazione, spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza per motivi di lavoro purché siano presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:

il trasferimento di residenza deve essere avvenuto nei tre an- ni antecedenti a quello di richiesta della detrazione;

il trasferimento di residenza deve essere avvenuto nel comu- ne di lavoro o in un comune limitrofo;

il lavoratore deve essere titolare di un contratto di locazione, di qualsiasi tipo, relativo ad una unità immobiliare adibita ad abi- tazione principale situata nel nuovo comune di residenza;

il nuovo comune di residenza deve essere ubicato a non me- no di 100 Km di distanza da quello precedente ed in ogni caso in un’altra regione.

La detrazione spetta anche se la variazione di residenza è la conse- guenza di un contratto di lavoro appena stipulato.

Riferimento legislativo:

- art. 16, comma 1-bis, DPR 22.12.1986, n.917, Tuir Applicazio-

ne della de- trazione

Quando il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

La detra-

zione La detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza e spetta solo ai lavoratori dipendenti (esclusi i redditi assimilati).

Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel me- se di ottobre 2005, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007.

Entità della

detrazione La detrazione d’imposta per trasferimento della residenza è pari a:

- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

- 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro e non superiore a 30.987,41 euro.

Non è prevista alcuna detrazione se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro.

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Attribuzione della detra- zione

La detrazione d’imposta spettante ai lavoratori dipendenti che tra- sferiscono la residenza per motivi di lavoro, viene attribuita diret- tamente dal CAAF in sede di assistenza fiscale.

Gli elementi necessari alla sua determinazione devono essere indi- cati nella sesta sezione del quadro E del modello al rigo detrazio- ne per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, con la se- guente modalità:

nella colonna “numero giorni” deve essere indicato il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;

nella colonna “percentuale” la percentuale di spettanza della detrazione.

In caso di contratto cointestato, la percentuale deve essere de- terminata con riferimento ai soli cointestatari del contratto, in pos- sesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spet- tanza della detrazione, occorre compilare, per ogni singola percen- tuale, un singolo rigo.

In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna “numero giorni” dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Riferimenti normativi:

- Circolare Agenzia Entrate 20.06.2004, n. 24, punto 6.

La docu-

mentazione Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare il contratto di locazione e la documentazione idonea a certificare la qualifica di lavoratore dipendente e la sede dell’attività lavo- rativa (ad esempio CUD).

Deve inoltre conservare l’autocertificazione nella quale il contri- buente attesta di aver rispettato tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione.

La detra- zione è al- ternativa

Le detrazioni per gli inquilini esaminate in precedenza e la detra- zione per il trasferimento della residenza sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favore- vole compilando esclusivamente il relativo rigo.

Tuttavia, il contribuente può beneficiare di più tipologie di de- trazioni (compilando i rispettivi righi), se durante l’anno si sono verificate diverse condizioni, non concomitanti tra loro (esem- pio per una parte dell’anno il contribuente è stato titolare di un contratto di locazione a canone convenzionale per immobile adi- bito ad abitazione principale, e nell’altra parte dell’anno ha trasfe- rito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limi- trofo).

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Il calcolo della detra- zione

L’importo della detrazione, determinato, sulla base dei dati inseriti nel quadro E, sarà sommato alle altre detrazioni nel prospetto di liquidazione, 730-3 al rigo “detrazione per canoni di locazione di cui alla sezione VI del quadro E”

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per fami- liari a carico e delle detrazioni per redditi, è riconosciuto un am- montare pari alla quota della detrazione che non ha trovato ca- pienza nella predetta imposta.

Tale eventuale ammontare residuo viene riportato nel prospetto di liquidazione, nella sezione “altri dati”.

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Altre detrazioni e deduzioni

Le detrazioni per canone di locazione spettante ai gio- vani

Locazione di abitazio- ne principa- le per i gio- vani

La quarta ed ultima tipologia di detrazione spetta ai contribuenti che hanno stipulato un contratto di locazione per una unità im- mobiliare da destinare a propria abitazione principale purché siano presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:

il contribuente titolare del contratto deve avere un’età com- presa tra i 20 e i 30 anni;

l’unità immobiliare oggetto della locazione deve essere diver- sa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui è affidato;

Il contratto di locazione deve essere stato stipulato ai sensi del- la legge 9 dicembre 1998, n.431.

Durata del- la detrazio- ne

La detrazione spetta solo per i primi tre anni dalla stipula del contratto.

Ad esempio, un contribuente che ha stipulato il contratto di locazio- ne nell’anno 2007, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009.

Entità della

detrazione. La detrazione d’imposta è pari a:

991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

Non è prevista alcuna detrazione se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro.

Chi ne ha diritto

La detra- zione è al- ternativa

Possono usufruire di questa detrazione i soli intestatari dei contratti.

In caso di contratti cointestati la detrazione spetta, in quote, ad ogni intestatario che sia in possesso dei requisiti richiesti.

Le detrazioni per gli inquilini esaminate in precedenza e la detra- zione per canone di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusi- vamente il relativo rigo.

Dove indi- care la de- trazione nel 730

La detrazione d’imposta, viene attribuita direttamente dal CAAF in sede di assistenza fiscale.

Gli elementi necessari alla sua determinazione devono essere indi- cati nella sesta sezione del quadro E del modello al rigo detrazio- ne per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale, con la seguente modalità:

nella colonna “numero giorni” deve essere indicato il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;

nella colonna “percentuale” la percentuale di spettanza della detrazione.

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Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spet- tanza della detrazione, occorre compilare, per ogni singola percen- tuale, un singolo rigo.

In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna “numero giorni” dei diversi righi non può essere superiore a 365.

La docu-

mentazione Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare il contratto di locazione.

Deve inoltre conservare l’autocertificazione nella quale il contri- buente attesta di aver rispettato tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione.

Detrazione superiore all’imposta lorda

L’importo della detrazione, determinato, sulla base dei dati inseriti nel quadro E, sarà sommato alle altre detrazioni nel prospetto di liquidazione, 730-3 al rigo “detrazione per canoni di locazione di cui alla sezione VI del quadro E”

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per fami- liari a carico e delle detrazioni per redditi, è riconosciuto un am- montare pari alla quota della detrazione che non ha trovato ca- pienza nella predetta imposta.

Tale eventuale ammontare residuo viene riportato nel prospetto di liquidazione, nella sezione “altri dati”.

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Altre detrazioni e deduzioni Altre detrazioni

Altre detra-

zioni Si tratta di due tipologie molto diverse tra loro e individuate attraver- so un codice:

con il codice 1 si individua l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

con il codice 2 si individua l’importo delle donazioni effet- tuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova.

Limiti di applicazio- ne

Forma oggetto di detrazione fiscale la borsa di studio, assegnata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a so- stegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per spese d’istruzione sostenute e documentate, in presenza di una situa- zione economica annua non superiore a 15.493,71 euro; limite elevato a 25.822,84 euro in considerazione di particolari condi- zioni socioeconomiche dei richiedenti per le province autonome di Trento e Bolzano.

Riferimento legislativo:

- D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001 Chi ha dirit-

to alla de- trazione

La detrazione spetta al genitore, per i figli minorenni, e allo stes- so studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, anziché della cor- responsione diretta della somma, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001.

Limite della

detrazione La detrazione spetta per l’intero importo indicato dal contri- buente.

La docu-

mentazione Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare la documentazione attestante l’importo della borsa di studio as- segnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano e l’opzione espressa dal contribuente.

Donazioni all’ospedale Galliera di Genova

La detrazione per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero «O- spedale Galliera» di Genova è riconosciuta esclusivamente se finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di mi- dollo osseo.

Entità della

detrazione La detrazione deve essere riconosciuta per un importo non supe- riore al 30% dell’imposta lorda.

Se il contribuente ha indicato un importo superiore, l’importo

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deve essere riportato dal CAF al suddetto limite.

A chi spetta la detrazio- ne

La detrazione spetta solamente al contribuente al quale è intesta- ta la documentazione relativa alla donazione.

La docu-

mentazione Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare le ricevute delle donazioni effettuate dalle quali si deduca la moti- vazione della donazione.

Il calcolo Le detrazioni spettanti relative alle borse di studio e all’Ospedale Galliera sono riportate nel prospetto di liquidazione, 730/3 al rigo

“altre detrazioni di cui alla sezione VII del quadro E”

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