Contratto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente il ______ . Il presente documento costituisce copia a stampa del documento informatico firmato digitalmente redatto in conformità alle disposizioni del codice 2005, nr. 82 e smi) e conservato dal Capo Ufficio Amministrazione del Reparto TLA ____ della G. di F. Contratto stampato il ________.
Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO Ufficiale Rogante
Nr. __ di rep.
in data _______
CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA, PER
COMPRENDENTE LA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI, LA PULIZIA E IL RIORDINO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PRESSO LE MENSE ALLE SEDE DEI COMANDI DI______________.
15 il giorno X del mese di x presso la sede del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo ________della Guardia di Finanza, sito in _____, ______ n. __, viene ricevuto il presente contratto dal Cap. __________________in qualità di Ufficiale Rogante, Finanza.
Le parti contraenti sono:
- il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo __________ della Guardia di Finanza (C.F. ___________), con sede _________________, rappresentato dal Ten. Col.
_________________nella sua qualità di Capo Ufficio Amministrazione del suddetto Reparto;
- ___________________.
PREMESSA
Il Comanda , con la determina a contrarre nr. ____, datata __________, ad esperire una gara mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi
criterio
economicamente più vantaggiosa 3 del D.Lgs. n. 163/2006, per nto del servizio in epigrafe richiamato.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE __________, datata ____________, e sulla GURI __ Serie speciale nr. __, datata ____________.
Le pubblicazioni degli estratti del suddetto bando di gara pubblicato su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale sono avvenute in data ____________
La pubblicazione sul sito , del
e del DUVRI è avvenuta in data __________.
Alla gara è stato attribuito il C.I.G. n. ______________.
Con decreto numero ___, datato ________, la stazione appaltante ha proceduto _________________, con sede legale in ___________________ - P. IVA. _________________.
Il presente contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Nel prosieguo del presente contratto, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo __________verrà
Ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 Norme regolatrici 1.
condizioni particolari del presente atto e dichiara di conoscere ed accettare le seguenti disposizioni generali:
a) Legge e dal R
generale dello Stato, rispettivamente R.D. 18/11/1923, n. 2440 e R.D. 23/05/1924, n.
827;
b) Codice Civile;
c) D.Lgs. n. 12 aprile 2006 n. vori, servizi e
; d)
e) C
per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, emanato con D.M. n. 181 in data 24 ottobre 2014;
f) Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza emanato con D.M. n. 292 del 14 dicembre 2005.
Le norme sopra richiamate formano parte integrante del presente contratto, che Impresa dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non siano Ai sensi del medesimo articolo, sopra richiamato, costituisce, altresì, parte integrante e
sostanziale del contratto prodotta gara,
ancorché non allegata.
2.
contenuto di quanto risulta:
a) dal presente contratto;
b) Condizioni tecniche per il servizio di preparazione, confezionamento, somministrazione dei pasti e pulizia dei locali di pertinenza , documento ufficiale di gara, che costituisce parte integrante del presente atto sebbene non allegato;
c) dal servizio di mensa obbligatoria di
servizio catering completo - , documento ufficiale di gara, che costituisce parte integrante del presente atto sebbene non allegato;
d) D.U.V.R.I. , documento ufficiale di gara, che costituisce parte integrante del presente atto sebbene non allegato;
e) dal
;
f) dal Caratteristiche tecniche
merceologiche dei principali alimenti ;
I predetti atti definiscono in modo adeguato e completo
In caso di contrasto tra le previsioni contenute nel presente contratto, ovvero nel Ca
ART. 2
Oggetto del contratto 1. Il Contratto
Mensa Obbligatoria di Servizi _______ _____, _______,
e, inteso come preparazione, confezione, distribuzione del pasto, con generi alimentari della migliore qualità approvvigionati autonomamente dall'Impresa ed in possesso sia delle caratteristiche merceologiche sia di tutti i requisiti previsti da Leggi o altre Disposizioni regolamentari che ne disciplinino le caratteristiche e/o la composizione.
2. Il servizio comprende anche l'attività di pulizia e riassetto dei locali cucina e della sala mensa nonché di ogni altro spazio utilizzato per la preparazione, distribuzione e consumazione del vitto.
ART. 3 Durata
1. La durata dell lto è stabilita in mesi _______________ a decorrere dalla data di attivazione del servizio fissata fin da ora al ___________.
2. Questa Amministrazione si riserva la facoltà, alla scadenza prefissata del contratto, di prorogare lo stesso per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto, a seguito di gara ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, in alternativa, si riserva di far ricorso alla procedura negoziata senza preventiva 3.
contratto o risolvere il contratto stesso qualora, decorso almeno un anno dalla stipula:
a. le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
b. divenga operante un accordo quadro o una convenzione Consip che preveda, per analogo servizio, un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione.
ART. 4 Corrispettivo
1. Il valore del presente contratto, per _____ mesi, ammonta a complessivi ____________ comprensivi di I.V.A., pari ad _________ (nella misura del 4%), comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad _______.
2.
eseguire quanto forma oggetto del contratto stesso per il valore massimo complessivo
3. Il valore complessivo del contratto non costituisce impegno per questa Amministrazione, potendo variare in diminuzione il numero dei commensali in relazione al minor gradimento delle pietanze somministrate, ovvero ad imprevedibili esigenze di servizio.
4. rta ove, alla scadenza del contratto, la
consistenza delle prestaz sopraindicato.
ART. 5 Prezzi
1. Il prezzo per ogni singolo pasto è determinato in _____,
comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
2. Il prezzo suddetto viene così suddiviso per ogni singolo pasto:
- primo piatto: __;
- secondo piatto: ____;
- contorno: di stagione: ____;
- pane: ____;
- frutta di stagione: ____;
- bevande varie: _____;
3. Nella quantità totale annua presunta dei pasti da fornire non sono compresi quelli, pagati
Il costo dei predetti pasti, ancorché pagati dai singoli commensali, è quello indicato al precedente punto.
A fronte di ogni pagamento effettuato dal militare commensale (non a carico estante il corrispettivo pagato (I.V.A. 10%).
4. nfuori di quanto stabilito al . 115 del D.Lgs. 163/2006, diritto ad aggiuntivi compensi per qualsiasi titolo o ragione.
ART. 6 Rappresenta
1. Quale rappresentante per l'Amministrazione è prevista la figura del Direttore di mensa e
del suo sostituto, appositamente nominati , per
ciascuna delle mense
2. A lui fanno capo tutte le attività relative allo svolgimento del servizio, ivi compresa la Impresa, di cui al successivo Articolo.
3. I suddetti Rappresentanti operano sulla base della normativa interna del Corpo, per quanto applicabile in relazione alle particolarità del servizio, e sono responsabili della vigilanza su tutte le attività connesse con il buon andamento del servizio, nonché
de disposizioni contrattuali e
legislative in materia.
4. o dei militari Rappresentanti separata trattazione.
ART. 7
Impresa
1. nomina quale Responsabile presso la mensa __________ il Sig______________.
2. I predetti Responsabili sono impegnati in modo continuativo e a tempo pieno, con obbligo di reperibilità nei giorni e nelle ore di svolgimento del servizio e provvederanno a garantire il buon andamento del servizio, anche attraverso la verifica della qualità e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del presente capitolato.
3. In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, etc..) per provvederà a nominare un suo sostituto dandone immediata comunicazione (verbale prima e scritta dopo) all'Amministrazione, assicurando comunque il regolare svolgimento del servizio.
ART. 8
Condizioni della fornitura 1. Sono a carico e/o concessi in uso dall'Amministrazione:
- locali, cucine, refettorio, bagni e pertinenze varie indispensabili per l'assolvimento del servizio (per il solo periodo di preparazione e distribuzione pasti);
- tutte le attrezzature di cucina e quelle occorrenti per la preparazione e distribuzione del pasto (compreso tavoli, sedie, vassoi, carrelli per il trasporto dei vassoi e dei contenitori dei cibi);
- piatti, bicchieri, posateria, caraffe per acqua, , se favorevolmente , sarà possibile utilizzare piatti e bicchieri
in plastica usa e getta; in tal cas carico
medesima);
- tovaglie (di carta o in tessuto) copritavoli;
- gli impianti frigoriferi per la conservazione degli alimenti;
- manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature nonché rinnovo degli stessi;
- spese relative alla fornitura di forza elettromotrice, acqua, gas;
- spese relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque reflue.
2. Impresa :
- l'acquisto dei generi alimentari e bevande, che dovranno essere della migliore qualità commerciale e forniti da aziende qualificate a livello nazionale (sono vietati acquisti da aste fallimentari, discount, etc.), documentato con apposite fatture, dovrà essere conforme al ali piatti e grammatura media dei relativi ingredienti", (Allegato 1), ed in possesso sia delle caratteristiche tecniche e merceologiche 2, sia di tutti i requisiti previsti da Leggi o altre disposizioni regolamentari che ne disciplinino le caratteristiche e/o la composizione;
- il trasporto delle derrate e bevande (secondo le disposizioni di legge) presso i locali di conservazione ed il relativo stoccaggio;
- la confezione e cottura diretta dei pasti secondo la cucina tradizionale ed a regola self-service";
- buste di materiale plastico per alimenti, sterili e monouso per il campionamento giornaliero di n. 3 porzioni di ciascuna pietanza;
- il riassetto, la pulizia e la manutenzione ordinaria della cucina, della sala mensa e dei locali pertinenti nonché delle attrezzature, del pentolame e delle stoviglie con prodotti idonei ed assolutamente atossici;
- l'acquisto di detersivi per il lavaggio di pentolame e stoviglie, nonché dei materiali di pulizia e prodotti detergenti-disinfettanti ecocompatibili;
- i materiali di consumo e gli indumenti del personale;
- il pagamento delle imposte e tasse governative e comunali in genere (ad esempio quelle relative allo smaltimento degli olii esausti);
- le retribuzioni ed i contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato;
- le polizze assicurative;
- i copri vassoi in carta usa e getta ed i tovaglioli di carta a due veli da fornire in numero di 2 (due) pro capite agli utenti della mensa.;
- gli eventuali abbellimenti per il locale refettorio, sempre previa autorizzazione dell'Amministrazione;
- tutte le spese di ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi, impianti, macchinari ed attrezzature presi in consegna;
- le spese relative a riparazioni per rotture o dann .
In tal caso, rilevato il guasto o il danno ed accertato in contraddittorio le responsabilità del personale dell , questi provvederà alla riparazione o sostituzione a proprie spese
riparazione con addebito a proprio carico del relativo costo. Tutte le riparazioni dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate dell'Amministrazione.
ART. 9
Espletamento del servizio
1. Il servizio vettovagliamento dovrà essere svolto con continuità per tutti i giorni della settimana del periodo contrattuale e dovrà essere espletato in modo tale da consentire a orale di 30 minuti compreso il tempo di distribuzione e consumazione del pasto stesso.
2.
interruzioni per ferie o festività.
3. Il servizio in questione si sviluppa mediante le operazioni di:
- preparazione del vitto;
- -
- pulizia e riassetto locali;
- attività varie connesse.
4. Qualora l
necessità dell'Amministrazione di eseguire lavori di straordinaria manutenzione dei locali sciopero del proprio personale, dovrà provvedere comunque ad assicurare il vitto senza alcun onere aggiuntivo sui prezzi contrattuali, mediante l'utilizzo del proprio "centro di cottura esterno", sito in ____________________, veicolando i pasti con mezzi aziendali adeguatamente attrezzati ed idonei al particolare servizio, in possesso delle caratteristiche e requisiti prescritti dalle specifiche norme (art.43 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327).
ART. 10 Numero dei pasti
1. La quantità totale mensile dei pasti da fornire è di _________ così suddivisi:
intendersi vincolante, dipendendo dal gradimento del personale in ragione del servizio fornito.
ART. 11
Orari di distribuzione dei pasti 1. La distribuzione dei pasti osserverà il seguente orario:
- dalle ore 11:30 alle ore 14:30 per il pranzo;
- dalle ore 18:00 alle ore 21:00 per la cena,
ART. 12
Comunicazione sul numero dei pasti
1. L'Amministrazione provvederà giornalmente, 4, a
comunicare il numero dei pasti da distribuire (pranzo e cena).
2. Il numero dei pasti da confezionare dovrà essere comunicato all : - entro le ore 09.30 per il 1° pasto (pranzo) dal lunedì al venerdì;
- entro le ore 09,30 del venerdì saranno comunicate inoltre le presenze previste per il sabato e la domenica, relativamente al pranzo e alla cena;
- entro le ore 14,00 per il 2° pasto (cena).
3. Nel caso in cui non vengano comunicati, entro i termini stabiliti, il numero e la tipologia di storici
4. Nel caso in cui i dati di prenotazione vengano comunque comunicati seppur in ritardo, richieste non fossero ottemperabili completamente, dovrà darne immediata comunicazione al Rapprese
alternative.
5. I pasti dovranno essere preparati in conformità alle vigenti norme legislative e disposizioni sanitarie.
ART. 13
Variazione del numero dei pasti
1. In relazi nistrazione impresa dovrà assicurare il
necessario numero dei pasti, senza nulla eccepire.
2. Le oscillazioni del numero dei pasti effettivamente consumati in più o in meno rispetto al numero medio mensile indicato nel contratto, che potrebbe subire notevoli variazioni nel contratto. Peraltro, considerato che la media giornaliera degli utenti nel turno serale e nelle giornate del sabato, domenica (e festivi in genere), sia per il pranzo che per la
cena, è da ritenersi dovrà comunque garantire
qualità senza alcuna maggiorazione di costo.
ART. 14
Rilevazione delle presenze
1. Il personale avente diritto al vitto, per poter effettuare la consumazione del pasto, presenterà un apposito tagliando "figlia" rilasciato dal Comando di appartenenza autorizzato a fruire della mensa, numerato progressivamente, datato, munito della firma e timbro del responsabile e sottoscritto dal militare beneficiario.
2. Il corrispondente tagliando "madre" rimarrà in possesso del Comando di cui sopra, per ogni eventuale necessario riscontro. I tagliandi "figlia", a fine giornata, dovranno essere custoditi dalla ditta appaltatrice. Quindi verranno riepilogati numericamente in apposito Rappresentante della ditta appaltatrice, un esemplare del quale andrà allegato alla fattura da emettere entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento.
3. Norme di dettaglio per individuare gli aventi diritto al servizio vettovagliamento e definire gli aspetti amministrativi contabili, saranno concordate direttamente tra la ditta appaltatrice e l'Amministrazione.
4.
presenze che, mediante apposite tessere magnetiche elettronico self-service
pagamento dei soli pasti effettivamente consumati da rilevarsi con le modalità di cui sopra e/o concordate con l'appaltatrice.
5. Qualora il numero dei pasti effettivamente consumati (da accertarsi mediante riscontro sul numero di tagliandi "figlia" effettivamente consegnati alla ditta) risulti inferiore di oltre il 10% rispetto al numero di pasti comunicati preventivamente, l'Amministrazione riconoscerà alla ditta appaltatrice un importo pari al 60% del prezzo-pasto moltiplicato per il numero dei pasti risultanti dalla differenza tra il numero dei pasti effettivamente serviti ed il numero dei pasti comunicati preventivamente, quest'ultimo diminuito del 10%.
ART. 15
Preparazione del vitto
1. programma quindicinale , riepilogativo
dei singoli menù giornalieri, predisposto tenendo presenti gli elementi dietetici (apporto calorico, bilanciamento dei principi nutritivi) calcolati sulla base dell'attività media svolta dai consumatori.
2. Impresa dovrà garantire, inoltre, a seguito di specifica richiesta (tramite il totale), la somministrazione di piatti caldi a completo valore nutrizionale, che non includono condimenti e prodotti di derivazione animale quali latte,
Impresa dovrà garantire, laddove richiesto, pasti senza glutine.
3. La scelta tra i primi piatti, i secondi, i contorni ecc. sarà effettuata sulla base delle Programma Alimentare
e 3 vegeta ).
4. L'Impresa, inoltre, dovrà tenere conto delle eventuali preferenze espresse dalla maggioranza dei commensali o rilevate dai consumi giornalieri. A tal fine, l , utilizzando un campione rappresentativo di commensali, si impegna altresì a svolgere un programma di accertamento periodico del livello di gradimento del servizio, al fine di individuare ulteriori condizioni e soluzioni migliorative e alla sostituzione delle derrate non re contrattualmente stabilito.
ART. 16 Menù
1. I Rappresentanti p alla redazione del menù
ovvero al medico civile Ente. Tale menù dovrà essere sottoposto Ente.
2. Ciascun menù giornaliero dovrà includere, secondo le componenti specificate llegato 1 al presente contratto, il primo pasto (pranzo) e il secondo pasto (cena), con le seguenti caratteristiche:
- primo piatto caldo: almeno tre scelte di cui una dietetica;
- secondo piatto caldo: almeno due scelte più l'aggiunta di un piatto freddo;
- contorno: di stagione (almeno due scelte);
- pane;
- frutta di stagione: due scelte;
- dolce/dessert/gelato;
- bevande varie : a richiesta del singolo utente, deve essere somministrata una delle seguenti bevande, per pasto: acqua oligominerale naturale/gassata in confezioni da cl. 50 o birra nazionale (cl. 33) di primaria marca o vino bianco/rosso (cl. 25) o una bibita tipo cola, aranciata (cl. 33) di primaria marca, eventualmente distribuite anche mediante appositi impianti post- alla spina
igienico-sanitaria.
3. L Impresa si impegna a fornire, durante la consumazione dei pasti (pranzo e cena), pasta di grano duro di primaria marca, e pasta fresca, durante il pranzo, una volta a settimana nei giorni lavorativi.
4. Lo stesso menù, di norma non potrà ripetersi più di tre volte durante il programma quindicinale.
5. Il menù giornaliero dovrà essere riportato su apposita locandina da esporre nell'area di distribuzione self-service in modo da poter essere ben visibile ai commensali.
6. E' consentito, solo in via temporanea ed eccezionale, apportare variazioni al menù concordato. Ciò può verificarsi a causa di:
-
- guasto di uno o più impianti da utilizzare per la confezione dei piatti previsti;
- interruzione temporanea della produzione per cause indipendenti dalla volontà dell'Impresa quali sciop
gas, acqua;
- avaria della catena di conservazione dei prodotti deperibili.
ART. 17
Menù di qualità superiore
1. In occasione delle seguenti ricorrenze, relativamente al primo pasto e senza maggiorazione di prezzo, è previsto un menù di qualità superiore a quello normalmente distribuito (da scegliere tra quelli indicati dallImpresa
bis carni fresche
e/o pesce fresco, oltre ad antipasto, dolce e spumante nazionale.
Ricorrenze:
- 1° gennaio : Capodanno e Promulgazione della Costituzione;
- 6 gennaio : Epifania;
- data variabile : Pasqua di resurrezione;
- 25 aprile : Anniversario della Liberazione;
- 1° maggio : Festa del Lavoro;
- 24 maggio : San Giovanni Santo Patrono;
- 2 giugno : Proclamazione della Repubblica;
- 21 giugno1 : Festa del Corpo della Guardia di Finanza;
- 21 settembre : San Matteo;
- 4 novembre : Giornata delle Forze Armate e del Decorato;
- 25 dicembre : Natale;
- 26 dicembre : Santo Stefano.
2. In aggiunta alle citate ricorrenze, a , sarà
possibile richiedere, con preavviso di almeno 5 giorni, sino ad un limite massimo di n. 60
commensali, la s servizio a
tavola
1 Ovvero giorno di effettivo svolgimento della cerimonia alla sede di __________, che sarà preventivamente
3. Impresa la maggiorazione del 30% sul prezzo di ogni singolo pasto.
ART. 18
Caratteristiche merceologiche
1. Per le caratteristiche tecniche e merceologiche dei principali alimenti valgono i valori min Allegato 2 al presente contratto.
2. L'Impresa si assume, la piena responsabilità circa la rispondenza delle derrate utilizzate nella preparazione delle pietanze alle prescrizioni di legge.
3. Le derrate dovranno essere della migliore qualità in possesso delle caratteristiche merceologiche minime cui al citato Allegato 2.
4. .
5. il confezionamento dei pasti
provenienti da materie prime contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).
ART. 19
Grammature pro-capite
1. a crudo -capite
minime richieste sono riportate nel contratto. Le ricette sono intendersi esaustive delle possibilità di composizione dei menù dovendo l'Impresa
inserire pietanze varie al fine .
2. Sia per i condimenti a crudo delle pietanze, delle verdure e dei sughi, sia per le pietanze cotte e preparazioni di salse, si dovranno impiegare esclusivamente i generi aventi le caratteristiche tecniche e merceologiche di elevata qualità.
3. Le paste asciutte dovranno essere condite al momento della distribuzione ed il formaggio
ART. 20
Distribuzione a mezzo , preparazione e confezionamento pasti.
1. Col termine "distribuzione" s'intendono tutte le operazioni di trasporto degli alimenti dai locali di produzione a quelli di consumo, il mantenimento dei prodotti in attesa e lo sporzionamento vero e proprio a mezzo sis self-service
2. Per ogni caserma -service per una utenza fino a
300 unità giornaliere a pasto. Oltre tale numero, ove necessario e compatibilmente con le dotazioni infrastrutturali del reparto, si dovrà attiva - 3. Il numero minimo di personale addetto al settore preparazione e confezionamento, per
ogni caserma, dovrà essere composto:
- durante il pranzo nei giorni feriali - dal lunedì a venerdì da un cuoco e due aiutanti cuoco;
- nei giorni festivi e durante le cene da un cuoco.
4. Il numero minimo di personale addetto al settore distribuzione pasti per ogni caserma dovrà essere composto:
- durante il pranzo nei giorni feriali - da lunedì a venerdì da tre unità;
- nei giorni festivi e durante le cene da due unità.
5. L'Impresa dovrà garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dal menù e nelle quantità prefissate.
Ferme restando tutte le disposizioni di legge in materia, emanate dalle autorità competenti, i principi di base dell'attività consistono nel:
mantenere caratteristiche organolettiche ottimali;
prevenire ogni rischio di contaminazione durante tutte le fasi del servizio.
A tal fine, valgono le seguenti norme:
gli alimenti cotti da consumare caldi, durante le fasi di movimentazione e distribuzione, gli alimenti cotti da consumare freddi, devono essere portati a temperature non superiori a 10°C nel più breve tempo possibile (con l'ausilio di idonee attrezzature).
Tale temperatura deve essere mantenuta durante la movimentazione e la distribuzione;
i prodotti devono arrivare alle linee di distribuzione protetti da tutte le eventuali contaminazioni;
il tempo massimo di servizio deve essere, comunque, minore di 30 minuti dal momento di ogni caricamento dei contenitori sulla linea di distribuzione.
6. Impresa provvederà ad assicurare, per ogni commensale, una tovaglietta copri vassoio e 2 (due) tovaglioli di carta a doppio velo.
Dovrà, inoltre, rendere disponibili salse (maionese, senape, ecc..) sale, pepe, monodose) erogabili tramite appositi dispensatori e/o contenitori posti sulla linea di distribuzione e/o sui tavoli
ART. 21 Personale
1. Tutto il pers deve essere alle
necessa richiamato nel
precedente articolo, secondo le qualità ed i livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro per le prestazioni che tale personale è chiamato a svolgere, come indicati in sede di offerta.
2. Tutto il personale impiegato dovrà essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente legislazione. Ciò nonostante, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa di sottoporre i propri addetti ad analisi cliniche (artt. 37, 38, 39, 40, 41 del D.P.R. 327/80) riflettenti patologie incompatibili con il servizio. Non potrà avere smalto sulle unghie né indossare anelli e braccialetti durante il servizio al fine di evitare possibili contaminazioni delle pietanze in lavorazione od in distribuzione. Le eventuali ferite e/o screpolature della pelle dovranno essere accuratamente curate e protette. E', inoltre, obbligatorio l'uso di copricapo in modo da contenere completamente la capigliatura.
3. L'Impresa dovrà assicurare al personale - in tutti i settori d'impiego - idonei capi di vestiario, nonché eventuali capi speciali antinfortunistici secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione degli alimenti, la distribuzione ed i lavori di pulizia, in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 327/80 art. 42. In particolare, il personale addetto alla sala mensa e alla distribuzione dovrà essere dotato, a cura dell'Impresa di:
uomini addetti alla sala mensa ed alla distribuzione:
- copricapo, giacca bianca o di colore chi e numero di
identificazione o targhetta con il cognome;
- pantaloni neri, maglietta bianca e calzature antiscivolo con calze;
donne addette alla sala mensa ed alla distribuzione:
- cuffia e sopravveste di colore bianco o comunque chiaro, con contrassegno dell e numero di identificazione o targhetta con il cognome;
- calzature antiscivolo.
cuochi, aiuto cuochi ed addetti alla preparazione dei pasti:
- tenuta e copricapo bianchi o comunque di colore chiaro, con contrassegno dell e numero di identificazione o targhetta con il cognome;
- calzature antiscivolo.
addetti al lavaggio stoviglie ed alle pulizie;
- indumento (tuta o camice) con contrassegno dell e numero di identificazione o targhetta con il cognome;
- calzature antiscivolo.
4. L'Impresa ha la facoltà di adottare capi di vestiario di altro colore rispetto a quelli indicati purché di colore chiaro e che consentano l'identificazione visiva delle diverse aree di L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei capi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non rispondenti al decoro e/o all'uso.
5. fissate per il 15 luglio 2015,
intende impiegare, specificando per ognuno il livello professionale, qualifica, mansioni, corredato dalla copia di un valido documento di riconoscimento.
sostituzioni, affinché il Comando possa concedere il relativo benestare. L dovrà, in ogni caso, comunicare con immediatezza al , eventualmente, qualsiasi variazione relativa al personale e/o alle relative categorie, livelli professionali, qualifiche, mansioni ed ore di servizio.
In ogni caso, nel corso de contrattuale
momento, richiedere esibizione e/o copia autentica del libro matricola.
6. Attesa la particolarità dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza e la connessa necessità di garantire la sicurezza del personale militare e delle infrastrutture, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa la sostituzione di personale ritenuto non idoneo o non gradito al servizio, a suo insindacabile giudizio. Tale richiesta farà ca amministrativo del Reparto in intestazione. In tal caso l'Impresa provvederà a quanto richiesto, entro 8 (otto) giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
7. Nello svolgimento del servizio il personale deve tenere un comportamento irreprensibile e sempre formalmente corretto.
In particolare, deve:
a.
o;
b. consegnare immediatamente le cose, qualunque sia il valore o lo stato, rinvenute ed c. segnalare subito agli organi competenti le anomalie che rilevasse durante lo
svolgimento del servizio;
d. non prendere ordini da e e.
ART. 22 Riservatezza
1. rese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei 2. bligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3.
dominio.
4.
parte dei propri dipendenti, consulenti, nonché dei subappaltatori e dei dipendenti, consulenti di questi ultimi.
o, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare ed appalti, previa autorizzazione di questa Amministrazione.
5. , per imprescindibili esigenze di
militari, apparecchi fotografici, telecamere, registratori o altro materiale ritenuto idoneo a violare il divieto.
ART. 23 Responsabilità
1. è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell'Amministrazione nonché a terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
ART. 24
Osservanza degli obblighi sulla legislazione del lavoro
1. L si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto, relativi alla protezione sul lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi etc..
2.
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria, e a dimostrare l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri riguardanti il personale.
3.
denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o da restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfetaria di importo pari al 20% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà
ART. 25
Rispetto delle norme
1. L è tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene dei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire - in corso di esercizio - per la tutela dei lavoratori.
2. L'Impresa mensilmente dovrà dimostrare, all'Amministrazione, l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri riguardante il personale.
3. Inoltre, l esa è tenuta all'osservanza di tutte le norme di carattere igienico-sanitario previste dalla legislazione in vigore. In particolare, si sottolinea la necessità del rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.193/2007.
ART. 26
Consegna dei locali e delle attrezzature
1. La consegna di tutti i locali, materiali ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione , sarà oggetto di verbale di consegna ed inventario firmato in contraddittorio:
- per l'Amministrazione, da una apposita Commissione all'uopo nominata dal Comandante del Reparto interessato;
- per l'Impresa da .
2. L'Impresa non potrà apportare di sua iniziativa alcuna modifica ai locali, attrezzature e materiali alla stessa affidati senza il preventivo benestare scritto dell'Amministrazione.
Eventuali adeguamenti e migliorie resteranno acquisite dall'Amministrazione senza che l abbia diritto a compenso. Le eventuali modifiche o migliorie apportate, previa autorizzazione, agli immobili o agli impianti si intendono acquisite dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per quest'ultima di chiederne, eventualmente, il ripristino nello stato originario.
3. All è vietato servirsi, altresì, dei locali per usi diversi da quelli per cui sono stati concessi.
ART. 27
Verifica periodica degli immobili e delle attrezzature
1. L'Amministrazione ha la facoltà, in qualunque momento, e, comunque, semestralmente, di procedere a verifiche e accertamenti, in contraddittorio, dello stato di conservazione e funzionalità di quanto consegnato. Al verificarsi di eventuali rotture o ammanchi, addebitabili all , questa dovrà provvedere all'immediata sostituzione, reintegro o nadempienza da parte di quest'ultima, l'Amministrazione provvederà al reintegro delle attrezzature e/o al suo ripristino, dandone comunicazione e addebitando alla stessa un importo pari alla spesa sostenuta maggiorato del 30%, a titolo di penale.
ART. 28
Garanzie di qualità del servizio
1. L'Impresa dovrà acquisire dai suoi fornitori e rendere disponibili all'Amministrazione idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità alle vigenti leggi in materia, nonché prevedere la redazione di un apposito "Piano di qualità" da inviare entro 15 (quindici) giorni a decorrere dall'inizio del servizio, all'Amministrazione per la successiva approvazione.
2. In particolare, l'Impresa stessa è tenuta all'applicazione di tutte le norme, vigenti sul territorio nazionale, relative alle procedure di autocontrollo e controlli di qualità.
ART. 29
Igiene nella produzione
1. La conservazione degli alimenti, la manipolazione e cottura, la produzione e la distribuzione dei pasti dovranno rispettare gli standard igienici previsti dalle leggi vigenti o da qualsiasi disposizione (regolamenti, circolari, etc.) emanate dalle autorità competenti, nonché garantire un contenimento della contaminazione microbica entro i valori ammessi.
Le linee di lavorazione dovranno essere predisposte in modo da evitare contaminazioni incrociate.
2. I generi alimentari di diversa natura (carni, pesce, salumi, formaggi, prodotti ortofrutticoli, ecc.) non preconfezionati dovranno essere conservati in strutture frigorifere distinte.
Qualora, per ragioni infrastrutturali, ciò non sia possibile dovranno essere temporaneamente adottati opportuni accorgimenti volti ad impedire le contaminazioni incrociate (idonee separazioni, uso di contenitori a chiusura ermetica, etc.).
I prodotti cotti da consumare freddi dovranno raggiungere la temperatura di conservazione e distribuzione (inferiore a 10°C) nel tempo massimo di 30 minuti attraverso l'ausilio di idonee attrezzature (abbattitori di temperatura), ove disponibili.
Tutti i prodotti alimentari dovranno essere conservati conformemente alle loro caratteristiche merceologico-annonarie e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Ogni qualvolta viene aperto un contenitore in banda stagnata se il contenuto non viene immediatamente consumato, dovrà essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro materiale non soggetto ad ossidazione.
La protezione delle derrate dovrà avvenire solo mediante impiego di pellicola d'alluminio o film plastico idonei al contatto diretto con gli alimenti o con altro materiale comunque conforme al D.P.R. 23 agosto 1982, n.777.
Il personale non dovrà effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di contaminazioni incrociate.
3. Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti dovranno mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutritiva e gastronomica. La preparazione di piatti freddi dovrà avvenire con l'ausilio di mascherine e guanti monouso.
4. Le operazioni che precedono la cottura dovranno essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte:
- tutte le derrate congelate e/o surgelate che, prima di essere sottoposte a cottura, necessitano di processi di lavorazione, dovranno essere scongelate con procedimento compresa tra 0 e 4°C, per un periodo di tempo adeguato nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti; gli altri prodotti congelati e/o surgelati, qualora la loro natura ed il tipo di preparazione gastronomica lo consentano, possono essere immessi direttamente nella fase di cottura;
- la lavorazione delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui le stesse vengono consumate, salvo che non vengano fornite già lavorate da laboratori esterni organizzati per le lavorazioni pronte;
- la carne trita dovrà essere preparata in giornata;
- il formaggio grattugiato dovrà essere preparato in giornata ove non approvvigionato preconfezionato;
- il lavaggio e taglio delle verdure dovrà essere effettuato nelle ore immediatamente precedenti il consumo e con particolare cura;
- le operazioni di impanatura dovranno essere effettuate nelle ore immediatamente precedenti la cottura;
-
giornalmente e, comunque, ogni qualvolta si effettuino cotture di alimenti di natura
diversa. ricolmatura
;
- tutte le vivande dovranno essere cotte in giornata;
- le porzioni di salumi e formaggio dovranno essere preparate nelle ore immediatamente precedenti la distribuzione;
-
dovrà essere cambiata al raggiungimento della prima ebollizione.
ART. 30
Operazioni di pulizia e riassetto dei locali
1. Tutti i trattamenti di pulizia da eseguire presso i locali di stoccaggio, preparazione, cottura e nelle sale di distribuzione e consumazione dei pasti saranno regolamentati da un adeguato e dettagliato "PIANO DI SANIFICAZIONE" comprensivo delle relative tabelle "Tecnico-Merceologiche dei detersivi e dei disinfettanti
all'Amministrazione entro giorni 15 dalla firma del presente atto.
2. Impresa intenderà utilizzare dovranno essere supportati da schede tecniche di sicurezza.
Saranno da preferire prodotti eco compatibili. In particolare, i prodotti detergenti- disinfettanti (da utilizzare per la disinfezione delle attrezzature, piani di lavoro, coltelleria, etc.), dovranno essere atossici e non dov
liberare cloro gassoso) e sulle superfici trattate e con provata azione antibatterica per la prevenzione delle tossinfezioni alimentari. Tali prodotti, inoltre, dovranno essere registrati presso il Ministero della Sanità ed a marchio CE; dovrà essere precisato il tipo di prodotto che verrà utilizzato, indicando quali attrezzature saranno giornalmente disinfettate.
Tutti i detersivi dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni.
Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia dovranno essere tassativamente differenziati dalle operazioni di produzione e distribuzione.
Tutto il materiale di sanificazione durante l'utilizzo dovrà essere riposto su un carrello adibito appositamente a tale funzione.
Al termine di ogni operazione di sanificazione o detersione, tutto il materiale di pulizia impiegato (stracci,
L'Amministrazione si riserva di effettuare, tramite i propri organi sanitari, la valutazione dell'efficacia del piano di sanificazione impiegato attraverso le metodiche ritenute più opportune. I detergenti ed i disinfettanti utilizzati dovranno essere rispondenti alla normativa vigente.
ART. 31 Modalità operative
1. Al termine delle operazioni di confezionamento, distribuzione dei pasti, distribuzione prodotti gastronomici e bevande, nonché ogni qualvolta se ne presenti la necessità, tutte le attrezzature ed i locali dovranno essere detersi e disinfettati come previsto nel "piano
di sanificazione" . In particolare:
Operazioni giornaliere:
sanificazione di tutti i settori adibiti alle lavorazioni ed alla distribuzione e delle relative attrezzature ed utensili (da effettuarsi al termine di ogni ciclo lavorativo);
lavaggio con idonei prodotti dei tavoli e delle sedie;
rimozione dei rifiuti e relativa pulizia dei cestini;
spazzatura di tutti i pavimenti e successivo lavaggio con aggiunta nell'acqua di idonei prodotti detergenti e disinfettanti;
pulizia di tutti i mobili e degli arredi esistenti,
pulizia con battitura e/o aspirazione elettromeccanica di eventuali zerbini.
lavaggio disinfezione e deodorazione di tutti gli impianti igienici e delle parti in maiolica di bagni e docce;
pulizia degli specchi.
rifornimento della carta igienica,
lavaggio, con eliminazione delle eventuali incrostazioni e successiva lucidatura delle rubinetterie;
pulizia e disinfezione degli apparecchi telefonici ed eventuali interfoni.
Operazioni settimanali pulizia degli infissi;
pulizia degli apparecchi di illuminazione;
pulizia e disinfezione degli interruttori a muro;
sanificazione di tutte le strutture frigorifere;
decalcificazione e disinfezione delle lavastoviglie;
pulizia dei filtri delle cappe di aspirazione;
spurgo e disinfezione dei pozzetti di scarico.
Operazioni quindicinali lavaggio delle porte, lavaggio delle serrande,
pulizia di termoconvettori, caloriferi e apparecchi di condizionamento;
lavaggio delle sedie con appositi prodotti detergenti.
Operazioni mensili
pulizia dei pavimenti con idonei mezzi meccanici e successiva eventuale applicazione di sigillanti e ripristino della ceratura,
pulizia dei soffitti;
lucidatura delle mostre delle porte, delle maniglie e delle scritte;
pulizia e sostituzione di parti delle attrezzature rientranti nella manutenzione ordinaria (es.: filtri di cappe), seguendo le prescrizioni dei rel
Operazioni semestrali (ed ogni qualvolta ritenuto opportuno)
disinfezione, derattizzazione e disinfestazione con idonei preparati.
ART. 32 Divieti
1. Durante le operazioni di preparazione, cottura e distribuzione delle derrate sarà assolutamente vietato accantonare detersivi, scope e strofinacci di qualsiasi genere nelle zone di preparazione, cottura e distribuzione.
2. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito ed in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali con relativa etichetta. Le operazioni di lavaggio e pulizia non dovranno essere eseguite dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni alimentari e/o distribuzione dei pasti.
3. Il personale che effettua pulizia o lavaggio dovrà indossare indumento di colore visibilmente diverso da quello indossato dagli addetti alla distribuzione ed alla preparazione degli alimenti.
ART. 33
Pulizie esterne
1. Le pulizie delle aree immediatamente esterne di pertinenza dei locali di produzione (entro il limite di m.5) saranno a carico dell'Impresa, che dovrà avere cura di mantenere dette aree costantemente pulite.
ART. 34 Rifiuti
1. La raccolta differenziata dei rifiuti, nelle varie tipologie, dovrà essere effettuata in conformità alla normativa in vigore. Gli stessi rifiuti, dovranno essere convogliati negli appositi contenitori ubicati nell'area scelta dall'Amministrazione.
2. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (canali di scarico, lavandini, etc.)
3. I rifiuti speciali (es.: gli olii esausti) dovranno essere ritirati a cura di una ditta (pubblica o privata) specializzata nello specifico settore ed in possesso delle autorizzazioni e/o
Impresa.
ART. 35
Manutenzione ordinaria
1. La manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata settimanalmente tramite tecnico specializzato. Per manutenzione si intende (a titolo esemplificativo):
Self-service
pulizia e disincrostazione banchi inox;
controllo termostati e resistenze elettriche;
pulizia condensatori motori frigoriferi.
Sala
controllo serraggio ruote carrelli inox per trasporto vassoi e contenitori.
Lavaggio (stoviglie, bicchieri e pentole) pulizia e disincrostazione vasche e boiler;
controllo termostati e resistenze elettriche;
controllo efficienza nastri trasportatori.
Attrezzature da cucina
controllo termostati e resistenze elettriche;
controllo bruciatori gas e valvole di sicurezza;
controllo efficienza fiamme pilota;
controllo efficienza organi ribaltamento vasche;
controllo efficienza schede elettroniche.
Apparato di refrigerazione controllo temperatura;
pulizia condensatori motori frigo;
controllo efficienza termostati di regolazione di temperatura;
Attrezzature complementari
controllo affilatura lama affettatrice;
controllo efficienza lava verdure;
controllo efficienza macchine con particolare accorgimento per i sistemi di blocco motore.
ART. 36 Attività di controllo
1. L'attività di controllo posta in essere dall'Amministrazione sarà ispirata ai criteri fissati dai Decreti Legislativi 3 marzo 1993 n. 123 e 6 novembre 2007 n.193 e riguarderà le seguenti "aree di interesse":
introduzione delle derrate;
modalità di conservazione;
qualità delle materie prime;
lavorazione delle materie prime e preparazione del vitto ; distribuzione;
smaltimento dei rifiuti alimentari;
pulizia dei locali;
andamento generale del servizio;
2. cui al
precedente Articolo 6.
3. Tra le altre attività di controllo ad egli demandate, rientra quella di verificare la rispondenza della preparazione delle pietanze nel rispetto del documento denominato redienti" in allegato 1.
4. A lui devono essere tempestivamente comunicati, anche verbalmente, con successiva formalizzazione scritta, eventuali inadempienze e motivi di lamentela.
5. Impresa durante lo svolgimento del servizio dia motivo a rilievi per negligenze ed inosservanza delle clausole contrattuali, a comunicare le inadempienze al Responsabile del Procedimento che provvederà a notificare quanto prima e, comunque, entro le settantadue ore successive, una formale diffida (a mezzo P.E.C. al Impresa
6. Per i controlli è stata, altresì, nominata dal Comandante Regionale ___________, una apposita Commissione, costituita da militari del Corpo e da un medico civile convenzionato quale Dirigente del Servizio Sanitario di questo Ente Amministrativo.
7. Nelle attività di controllo la Commissione potrà essere coadiuvata dal Rappresentante 8. L'attività deve mirare all'accertamento della perfetta ed uniforme osservanza delle
presenti condizioni contrattuali, nonché di ogni altra disposizione legislativa in materia.
9. La Commissione si riunisce normalmente una volta ogni bimestre mese e comunque ogni volta che ne ricorra la necessità e verbalizza la propria attività, sottoponendo il 10. Tutti i controlli posti in essere dall'Amministrazione devono intendersi indipendenti da
qualsiasi altra forma di "controllo di qualità" e/o " autocontrollo" effettuati dall'Impresa.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire e/o fare eseguire tutti quei controlli che dovesse ritenere opportuni per il regolare svolgimento del servizio.
12. Impresa ha la facoltà di assistere alle riunioni della Commissione e, a tal fine, viene tempestivamente avvisato. La sua assenza non inficia comunque la validità del controllo.
Contro la decisione d può formulare, entro 30 (trenta) giorni,
una richiesta di , il quale, sulla base del
verbale e degli accertamenti che riterrà opportuno condurre in prima persona, prenderà la decisione finale.
può presentare, contestualmente alla richiesta di riesame, le sue deduzioni.
13. Per lo svolgimento di tale attività, il Comandante può:
- delegare un militare di sua fiducia, che sia estraneo al precedente giudizio e non sia -
possibilmente perito in merceologia.
14. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire e/o fare eseguire tutti quei controlli che dovesse ritenere opportuni per il regolare svolgimento del servizio, ed in particolare:
INTRODUZIONE DELLE DERRATE La Commissione p
Impresa.
appositi automezzi di trasporto. In caso di scostamenti dai valori previsti, le derrate Tutte le operazioni di cui sopra dovranno essere oggetto di verbale da conservarsi in
apposit Amministrativo.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
La Commissione provvederà al controllo della qualità delle derrate e del funzionamento delle strutture adibite alla conservazione delle medesime, agendo tempestivamente per la rimozione di tutte le cause che impediscono un ottimale funzionamento delle predette strutture
.
Provvederà, inoltre, ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento dell'applicazione delle procedure stabilite per la corretta conservazione degli alimenti.
PREPARAZIONE DEL VITTO
La Commissione provvederà, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, al prelievo dei campioni di piatti pronti (in particolare, attinenti i prodotti alimentari deteriorabili, indicati dal D.M. Sanità 16.12.93), per il successivo invio alle analisi di laboratorio che, fatte salve particolari esigenze, dovranno orientarsi principalmente alla ricerca dei germi patogeni.
DISTRIBUZIONE
Il controllo dell'attività avverrà giornalmente a cura del Rappresentante per constaterà il regolare svolgimento delle operazioni con particolare riferimento a:
tempi di attuazione del servizio;
vestiario del personale preposto;
rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie;
temperatura dei pasti.
PULIZIA DEI LOCALI
Il controllo dell'attività avverrà giornalmente a cura del Rappresentante per sostituto, il quale constaterà il regolare svolgimento delle attività di cui al 30 (pulizia e riassetto locali) che precede, con particolare riferimento alle operazioni di sanificazione di tutti i settori adibiti alle lavorazioni ed alla distribuzione e delle relative attrezzature ed utensili e dei prodotti detergenti-disinfettanti utilizzati.
ANDAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO
Avverrà sulla base di un "programma di controllo" con cadenza di massima trimestrale, comprendente tutti gli accertamenti che la Commissione riterrà opportuno eseguire. La Commissione, provvederà ad effettuare il controllo relativo ad un'intera giornata evidenziando, in apposito verbale, da sottoporre in visione al Comandante
suddetto, le eventuali manchevolezze riscontrate relativamente alle singole fasi del servizio. Detto verbale dovrà essere conservato in apposita raccolta.
ART. 37
Controllo sulla qualità
1. 102 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.
236, intendendo per prestazioni tutte le fasi dello svolgimento del servizio, così come
descrit Impresa riguarderanno ogni
singola fase della prestazione, allo scopo di introdurre elementi migliorativi e/o azioni o Comando di caserma fruitore del servizio. Ulteriori controlli potranno, comunque, essere effettuati dal Comando Generale del Corpo, senza preavviso e nei tempi e modalità ritenuti opportuni.
2. In particolare, i controlli saranno volti a determinare se le attività svolte per garantire il sistema qualità ed i risultati ottenuti siano in accordo con quanto pianificato e se quanto predisposto a tale scopo da Impresa sia realmente messo in atto e risulti idoneo al conseguimento degli obiettivi.
3. Tale attività è da considerarsi aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla quotidiana azione di controllo che il Comando fruitore del servizio deve svolgere, la quale ha come scopo precipuo il monitoraggio dei processi operativi in loco, per la conseguente accettazione
ART. 38
Registro delle osservazioni
1. Presso ciascuna sala mensa, l dovrà detenere e rendere disponibile agli utenti Registro delle osservazioni
entuali osservazioni e/o lamentele afferenti le modalità di svolgimento del servizio e la qualità dei cibi 2. Tale registro dovrà essere visionato e vistato giornalmente dal Rappresentante per
tenza di eventuali responsabilità Impresa.
ART. 39 Campionatura
1. Al fine di consentire l'effettuazione di eventuali indagini di laboratorio (in caso si verifichino sindromi collettive di sospetta origine alimentare), l'Impresa dovrà conservare per 4 giorni, in un apposito congelatore, a temperatura non superiore a -18 °C, una campionatura di tutte le pietanze distribuite nella giornata (pranzo, cena).
2. Le operazioni di campionamento dovranno essere eseguite da personale appositamente designato dall'Impresa che, durante il periodo di tempo in cui viene espletato il servizio, preleverà un campione dì ciascuna pietanza, sulla linea di distribuzione, in 3 diversi momenti relativi al confezionamento dei pasti; ogni campione dovrà essere posto in un contenitore sterile, contrassegnato con i necessari elementi di identificazione.
3. Tutti i campioni relativi al pasto considerato dovranno essere inseriti in un unico contenitore chiuso, sigillato e munito di cartellino di identificazione firmato dai rappresentanti dell'Impresa e dell'Amministrazione.
4. Le operazioni di campionamento dovranno essere effettuate sotto il controllo dei Rappresentanti dell'Amministrazione o di altro personale espressamente delegato
ART. 40
Piano di autocontrollo
1. per la cucina si precisa che il medesimo deve
essere redatto a norma del decreto legislativo n. 193/2007 e garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza degli
alimenti avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici che viene denominato HACCP.
2. Il Piano di autocontrollo deve contenere un protocollo di comportamento riguardante i seguenti punti:
identificare ed analizzare i rischi e le misure di controllo da applicare;
identificare i punti critici di controllo;
fissare i limiti critici per ciascun punto;
stabilire procedure di sorveglianza;
determinare misure correttive;
stabilire procedure di verifica;
documentare e registrare tutte le procedure.
3. I risultati delle analisi chimiche e batteriologiche previste nel Piano di autocontrollo analisi e controlli.
4. Nel caso di risultati di analisi non conformi è obbligata a analisi fino a che non sia raggiunta la conformità.
5. L dovrà rendersi disponibile ad adeguare o modificare il Piano di autocontrollo su richiesta del Amministrazione senza che la stessa Impresa possa richiedere alcun rimborso.
Art. 41 Penali
1. In caso di inadempimento parziale e/o totale e/o di ritardo nell'adempimento della prestazione del servizio da parte dell'Impresa, quale ne sia la causa, salvo il caso di colpa grave dell'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali come di seguito specificate, fermo restando il ricorso all'Autorità Giudiziaria laddove l'Amministrazione rilevi fatti penalmente rilevanti:
a.
anche nel caso in cui, a seguito di sospensione momentanea del servizio per
sciopero non eroghi il servizio veicolando i pasti dal
proprio centro cottura;
b.
e della tempistica prevista;
c. zione del menù non autorizzata;
d. te a quanto
previsto dai limiti di carica microbica, salve le conseguenze di carattere penale previste dalla vigente legislazione in caso di intossicazione alimentare;
e.
f. lle condizioni igienico-sanitarie riguardanti la
consegna delle derrate o quant'altro previsto dalle leggi in materia;
g.
qualità, autocontrollo;
h. petto delle norme sul personale;
i.
attrezzature, e degli arredi;
j.
di aggiudicazione della gara d'appalto;
k. Contratto, nonché del
- non
espressamente sopra menzionata, per ogni giorno in cui è stata commessa la violazione stessa.
2. apitolato
izi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, emanato con D.M. n. 181 in data 24 ottobre 2014, per le violazioni in esso richiamate.
3. In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità verrà raddoppiata.
4. Impresa verrà sottoposta al pagamento di tre penali, il contratto di concessione potrà 5.
dell'inadempimento fatta dal istrazione, previa contestazione
Alla cont mpresa ha facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni, PEC, nel termine perentorio di
7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
6.
7. iserva, in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto per cumulo
ART. 42
Cause di forza maggiore
1. Ogni avvenimento o fatto ritenuto causa di forza maggiore da cui possa essere derivato ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, dev
2. i
condono di penalità, ove non sia stato partecipato entro il suddetto termine ovvero
3. La causa di
impeditivo, che provoca il ritardo dei termini contrattuali, non è in alcun modo dell
4. Per quanto riguarda lo sciopero, in particolare, esso è ritenuto causa di forza maggiore se la protesta è a carattere generale e nazionale.
ART. 43 Subappalto
1. spletamento delle attività oggetto del presente contratto
, ha dichiarato di voler affidare in subappalto i servizi di pulizia dei locali e lavaggio stoviglie, pentole e vassoi.
è autorizzata ad affidare in subappalto nella misura non superiore a 2. , ai sensi del comma 2, punto 2, del citato art. 118, dovrà, provvedere al deposito del contratto di subappalto presso questa Amministrazione almeno venti giorni
l servizio da parte del sub- appaltatore.
3. Al momento del deposito del contratto di subappalto, Impresa dovrà trasmettere le certificazioni attestanti il possesso da parte del sub-appaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione sub- appaltata, la dichiarazione del sub-appaltatore attestante il possesso dei requisiti generali
el D.Lgs. 163/2006 e la dichiarazione di insussistenza di alcuno dei 575/1965.
In caso
4. -appalto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
6. -appaltatore il pagamento del servizio
espletato e, di conseguenza, comunicherà a questa Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal sub-appaltatore, con la specificazione del relativo importo.
ai sensi del comma 3, del citato art. 118, a trasmettere mministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al
ranzia effettuate.
confronti.
Questa Amministrazione, qualora accerti che ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria del , comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti del sub-appaltatore, al pagamento diretto del sub-appaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
7. Impresa deve praticare, ai sensi del comma 4, del citato art. 118, per le prestazioni non superiore al 20%.
8. Impresa è tenuta a corrispondere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate al subappaltatore senza alcun ribasso.
9. Impresa è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. L'Impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'Impresa e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
11. Impresa è tenuta a curare il coordinamento delle imprese operanti nei locali adibiti a mensa delle Caserme oggetto del presente contratto, al fine di rendere gli specifici piani compatibili e coerenti con il piano presentato stessa.
12. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oner perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
13.
pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
14.
per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le suddette attività.
15. mpresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora o né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
ART. 44
Fatturazione e pagamenti
1. I pagamenti delle somministrazioni dei pasti, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione parziale del servizio, saranno effettuati da questa Amministrazione previa presentazione di fattura riepilogativa mensile, in regola agli effetti fiscali, dopo 30 giorni dalla ricezione della stessa, previo riscontro, a cura
del Militare R per e contrattuale, della
buona esecuzione delle somministrazioni.
2. I termini di pagamento rimangono sospesi qualora vengano accertate inadempienze ravvisate irregolarità nelle fatture prodotte.
mezzo PEC. Il inadempienze ovvero dal momento della ricezione delle fatture regolari.
3. La fattura dovrà essere intestata: al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo _______
Guardia di Finanza, ____________ - Codice Fiscale __________, trasmessa in formato - Sezione Acquisti del
A tal proposito, si rappresenta che il D.M. 55 del 3 aprile 2013, in attuazione del disposto - Finanziaria 2008, ha imposto a partire dal 6 giugno 2014
elettronica, nei rapporti negoziali intrattenuti, tra le altre, anche con questa stazione appaltante.
A partire dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, 4. Al
Amministrazione, le fatture elettroniche emesse debbono contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
a) il Codice identificativo di gara (CIG): ____________;
b) _____________.
In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura stessa.
5. Il pagamento del corrispettivo contrattuale, inoltre,
regolarità della posizione contributiva d ento verrà effettuato a Amministrazione mediante richiesta, in via telematica, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), sul sito web dello Sportello Unico Previdenziale, ai 6. Il pagamento avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale con eventuali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 45
Obbligo di tracciabilità
1. o o più conti correnti bancari o
postali dedicati, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la società comma 1 della legge nr. 136 in data 13 agosto 2010, (G.U.196 del 23.08.2010).
2. - comma 7 legge 136/2010, dichiara che il
Conto Corrente dedicato al presente contratto è il seguente:
- IBAN C/C ORDINARIO _______
- Le persone delegate ad operare sul predetto conto sono:
3.
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, nr. 136.
ART. 46
Clausola risolutiva espressa
1. La risoluzione del rapporto contrattuale, si attiverà, in modo automatico, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite dalla Società senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
ART. 47
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Le spese contrattuali (spese di copia, di stampa, di bollo, registro ed ogni altra imposta e .
2. dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto a versare l'importo per la registrazione dello stesso sul conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
L'importo esatto e le modalità di versamento dello stesso, saranno comunicate con separata trattazione.
3. Qualora l non provveda a versare l'importo delle spese contrattuali nel termine sopra prescritto o non consegni all'Ente appaltante l'attestato di avvenuto versamento, si procederà al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora ai sensi dell'art. 1 della Legge 27.12.1975. n.790, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di
dimostrasse di avere ottemperato ai suddetti obblighi.
ART. 48 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di______________.
ART. 49
Controversie contrattuali.