OGGETTO: Pratica num. 249/VV/2017. Quesito concernente l'interpretazione della Circolare in materia di RID e MAGRIF del 26.10.2016.
(delibera 12 settembre 2018)
Il Consiglio
- rilevato che il presidente del Tribunale di XXX chiede se, in base all’art. 2 della Circolare approvata in data 26 ottobre 2016, relativa alla nomina di magistrati referenti per l’informatica, debbano essere o meno nominati due magistrati di riferimento per l’informatica, uno per il settore civile ed uno per il settore penale, anche per gli uffici organizzati in sezione unica promiscua;
- rilevato che l’art. 2, comma 3, della predetta Circolare così recita: “in ciascun ufficio giudicante devono essere nominati due magistrati di riferimento, uno per il settore penale e uno per il settore civile”;
- considerato che la norma, nella sua dimensione letterale, non fa distinzioni secondo le dimensioni dell’ufficio o la sua divisione in sezioni;
- che, su un piano logico, anche in un piccolo Tribunale organizzato in sezione unica promiscua possono sussistere ragioni di differenziazione tra il settore civile ed il settore penale, ai quali non tutti i magistrati sono contestualmente addetti;
- che la doppia nomina non determina una negativa ricaduta sulla produttività dell’ufficio, visto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della medesima circolare l’esonero per i Magrif “che operano in Uffici con pianta organica fino a 30 magistrati… è facoltativo”,
delibera
di rispondere al quesito di cui in premessa affermando che anche negli uffici organizzati in sezione unica promiscua devono essere nominati due magistrati di riferimento per l’informatica, uno per il settore civile ed uno per il settore penale.