Come nominare un tutore per i figli?
Autore: Redazione | 09/09/2021
Il genitore può designare una persona che si occupi del minore dopo la sua morte.
Sei rimasta incinta quando eri molto giovane. Il padre non ha mai voluto sapere del bambino, anzi ti ha lasciata appena gli hai comunicato la notizia. Da allora, hai fatto i salti mortali per gestire la situazione. Adesso, però, hai scoperto di essere affetta da una grave malattia e non ti rimane molto tempo. In questo articolo ti
spiego come nominare un tutore per i figli.
Devi sapere che un genitore, prima di morire, può indicare una persona di fiducia che si prenda cura del minore, ne amministri i beni e lo rappresenti in giudizio. In buona sostanza, si tratta di una figura che esercita la responsabilità genitoriale e che solitamente appartiene alla cerchia dei familiari più stretti, salvo casi eccezionali. Desideri saperne di più sull’argomento? Allora ti consiglio di metterti comodo e proseguire nella lettura.
Chi è il tutore?
In termini generali, il tutore è una figura nominata dal giudice per curare gli interessi personali e patrimoniali di un soggetto che, a causa dell’età o per effetto di una sentenza, è considerato incapace di agire. L’istituto della tutela, quindi, è uno strumento di protezione pensato per le persone più fragili come, ad esempio, un minorenne o un interdetto.
Quando nominare un tutore per i figli?
La nomina del tutore per il minore è necessaria se i genitori:
sono deceduti;
non possono occuparsi del figlio per incapacità o lontananza;
sono decaduti dalla responsabilità genitoriale;
sono detenuti.
Come nominare un tutore per i figli?
Il ruolo di tutore deve essere ricoperto, innanzitutto, dalla persona indicata dal genitore che per ultimo si è occupato del minore. La designazione può essere fatta attraverso una delle seguenti modalità:
testamento olografo: cioè scritto di proprio pugno dal genitore;
testamento pubblico: in tal caso il testatore, alla presenza di due testimoni, dichiara la propria volontà al notaio;
scrittura privata: vale a dire un documento redatto dal genitore e autenticato dal notaio, il quale dichiara che la sottoscrizione è avvenuta in
sua presenza.
Quindi, una volta deceduto il genitore, si informa il giudice tutelare del tribunale del domicilio del minore. A questo punto, si attiva la procedura della tutela: il giudice valuta la scelta manifestata dal defunto e procede alla nomina, ossia all’affidamento dell’incarico mediante decreto. È previsto l’ascolto del minore che ha compiuto 12 anni e anche di età inferiore, se capace di discernimento.
Se il genitore non ha indicato nessun tutore che si occupi dei figli, la scelta ricade sul soggetto individuato dalla legge (cioè ascendenti, parenti prossimi o affini) con il quale il bambino ha già instaurato un legame affettivo.
In ogni caso, il tutore deve essere maggiorenne e in grado di educare e istruire il beneficiario, oltre ad essere dotato di una condotta ineccepibile per tutta la durata della tutela.
Attenzione: il figlio rimasto orfano non è obbligato a convivere con il tutore né vi è un obbligo per quest’ultimo di ospitarlo in casa propria. Tuttavia, è importante che il luogo scelto corrisponda al superiore interesse del minore.
Inoltre, se ci sono più fratelli e sorelle verrà comunque nominato un solo tutore, salvo particolari circostanze. In presenza di un conflitto di interessi (di natura personale o patrimoniale), il giudice tutelare provvede alla nomina di un curatore speciale.
Una volta nominato, il tutore deve prestare giuramento ed effettuare, entro 10 giorni, un inventario dei beni che spettano al figlio in qualità di erede legittimo.
Quali sono i compiti del tutore?
In sintesi, il tutore ha il compito di:
prendersi cura del minore e occuparsi della sua educazione e istruzione;
rappresentare il beneficiario nella gestione degli atti (patrimoniali e personali) e amministrare i suoi beni;
informare il giudice dell’andamento della tutela;
chiedere l’autorizzazione per la conclusione di determinati negozi o atti giuridici che incidano sul patrimonio del minore (come, ad esempio, la rinuncia all’eredità, l’acquisto di una casa, l’accettazione di una donazione,
la riscossione di un capitale, ecc.).
Chi si occupa del figlio prima della nomina del tutore?
Durante il lasso di tempo che intercorre tra il momento del decesso dell’ultimo genitore e la nomina del tutore, le decisioni urgenti nell’interesse del figlio (come, ad esempio, il compimento di atti per conservare e amministrare il suo patrimonio) vengono adottate dal giudice tutelare d’ufficio, su istanza del pubblico ministero o di un familiare del ragazzo.
Il tutore può essere revocato?
Il tutore può essere revocato per uno dei seguenti motivi:
negligenza;
abuso dei poteri;
inettitudine o insolvenza.
Inoltre, può essere:
esonerato se l’incarico risulta troppo gravoso;
dispensato ove ne avesse diritto: ad esempio, se è anziano o malato.
Se la tutela termina prima del raggiungimento della maggiore età del beneficiario, il tutore deve depositare, entro 2 mesi, il rendiconto finale presso il giudice tutelare.
Cosa fa il protutore?
Il protutore è un rappresentante che sostituisce la figura del tutore in caso di conflitto di interessi con il minore. Qualora sorga un conflitto anche con il protutore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Chi è il tutore volontario?
La figura del tutore legale non deve essere confusa con il tutore volontario. Nel
primo caso, come abbiamo visto, si tratta di un rappresentante che deve prendersi cura di un bambino rimasto orfano (o comunque privo momentaneamente dei genitori) anche dal punto di vista economico. Tale ruolo, solitamente, è esercitato da un familiare stretto del ragazzo.
Il tutore volontario, invece, è un cittadino qualunque, di almeno 25 anni, iscritto in un’apposita lista (dopo un percorso di formazione) che offre la propria disponibilità ad esercitare la responsabilità legale di un minorenne straniero non accompagnato. In pratica, verifica che siano garantiti al minore i suoi diritti, che segua un percorso di educazione e integrazione, che viva in un ambiente sano e accogliente, ecc. senza la presa in carico domiciliare ed economica.