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DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA ESPLETARSI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA EMPULIA E DA AGGIUDICARSI SECONDO QUANTO STABILITO DALL’ART. 95 COMMA 4 DEL D.LGS. N.

50/2016 (CRITERIO DEL MINOR PREZZO), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (CND A03-A04- A05-A06-A07) PER LE ESIGENZE DELLA ASL BR, PER LA DURATA DI TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO.

GARA ANAC N. 8021306 LOTTI DI GARA N. 44

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1. PREMESSE

Con deliberazione (determina a contrarre) n. ______________, questa ASL ha deliberato di indire la procedura di gara per l’affidamento della fornitura di Dispositivi Medici di somministrazione, prelievo e raccolta (CND A03-A04-A05-A06-A07) per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per le esigenze aziendali.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), previa verifica di conformità tecnica dei prodotti.

L’appalto è suddiviso in n. 44 lotti, aggiudicabili separatamente, come indicati e descritti nella Scheda tecnica dei prodotti con indicazione dei fabbisogni e dei prezzi posti a base di gara di cui all’Allegato A) del Capitolato Tecnico.

La presente gara darà origine a specifici rapporti contrattuali tra gli Operatori Economici che risulteranno aggiudicatari dei lotti e la ASL BR.

Tutta la documentazione di gara, in particolare, il presente Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, saranno recepiti integralmente nei contratti di fornitura che verranno stipulati, dopo l’aggiudicazione della gara, tra la ASL BR e l’operatore economico aggiudicatario.

I luoghi di svolgimento dell’appalto sono le Strutture preposte presso la ASL BR.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti, è la Dr.ssa Stefania Cinà, Dirigente Amministrativo Responsabile dell’U.O.S. “Appalti e Contratti” presso l’Area Gestione del Patrimonio, Direzione Generale Asl di Brindisi.

- Stazione Appaltante: ASL BR via Napoli n. 8 – 72100 Brindisi - Codice AUSA 0000190256 – tel. 0831536759 – e-mail areagestionepatrimonio@asl.brindisi.it – PEC patrimonio.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it – GARA ANAC N. 7903136

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara;

3) Capitolato Tecnico e relativo allegato: A) Scheda tecnica dei prodotti con indicazione dei fabbisogni e dei prezzi posti a base di gara;

4) DGUE;

5) Modello di istanza di partecipazione;

6) Modello di Offerta Tecnica;

7) Modello di Offerta Economica;

8) Pantouflage;

9) Patto di integrità, adottato con deliberazione ASL BR n. 74 del 18.01.2017;

10) Informativa sul trattamento dei dati personali;

11) Schema di contratto.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale dell’ASL BR www.sanita.puglia.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di

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gara e sul portale telematico www.empulia.it, con accesso gratuito, illimitato e diretto, ai sensi dell’art. 74 del Codice.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti relativi ad elementi amministrativi e tecnici della procedura di gara, formulati in lingua italiana, potranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno della procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore _______________________.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Allegato), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il suddetto termine.

Le risposte ad eventuali quesiti, che dovranno essere presentati in relazione alla presente gara saranno pubblicate entro il giorno ___________ e saranno accessibili nell’apposita area riservata del portale EmPulia.

L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta elettronica dell’impresa che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati forniti in sede di registrazione al Portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC:

patrimonio.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure tramite il portale EmPulia.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

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3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di dispositivi medici di somministrazione, prelievo e raccolta (CND A03-A04-A05-A06-A07) occorrenti all’ASL BR.

Le condizioni, le caratteristiche, i requisiti e le modalità della fornitura sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, al quale si fa esplicito rinvio.

La fornitura è suddivisa in n. 44 lotti, non frazionabili e da aggiudicare singolarmente, come dettagliatamente descritti nella Scheda tecnica dei prodotti di cui all’Allegato A) al Capitolato e qui riportati sinteticamente nella seguente tabella:

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

Lotto Descrizione lotto CIG Importo triennale

stimato, IVA esclusa

1 Deflussori per nutrizione enterale

con sacca integrata 85999295EA €. 44.100,00

2 Deflussori per infusione (voci

2a,2b,2c) 86011250E4 €. 109.500,00

3 Deflussori per infusione PVC-

FREE 8601143FBA €. 19.800,00

4 Regolatore di flusso con

deflussore 8601158C1C €. 63.000,00

5 Deflussori per lavaggi urologici 86011727AB €. 3.510,00 6 Prolunga in poliuretano a bassa

pressione (voci 6a, 6b) 8601185267 €. 22.950,00

7 Tubi di aspirazione medicali con

raccordo per cannula Yankauer 8601198D1E €. 7.020,00

8

Rubinetti ad una via per linee infusionali con prolunga retta in poliuretano

8601210707 €. 21.600,00

9

Prolunghe a tre vie per linee infusionali per pazienti pediatrici e neonatali

860122750F €. 27.000,00

10 Prolunghe a 2 vie per linee

infusionali 8601235BA7 €. 6.000,00

11

Sistema di connessione universale per linee infusionali (voci 11a, 11b, 11c, 11d,11e)

86012518DC €. 368.400,00

12 Tubi per aspirazione chirurgica 860126111F €. 1.920,00

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13

Filtro ad uso neonatale per soluzioni infusionali contenenti lipidi

86012697B7 €. 7.680,00

14

Pompe elastomeriche con flusso di erogazione fisso (voci 14°, 14b, 14c, 14d)

8601332BB3 €. 109.200,00

15 Pompe elastomeriche con flusso

di erogazione variabile 860133917D €. 6.000,00

16 Sistemi di drenaggio in

aspirazione 8601346742 €. 840,00

17

Sistema di drenaggio chiuso in aspirazione continua e controllata (voci 17a, 17b)

8601356F80 €. 17.700,00

18 Sistema di aspirazione a soffietto

con molla capacità 500 ml 860293026C €. 2.812,50 19 Set Yankauer di aspirazione 86040785C7 €. 12.600,00 20 Set per aspirazione chirurgica

punta fessurata 8604106CE0 €. 7.350,00

21 Set per aspirazione chirurgica

tipo Poole/Rissler 8604126D61 €. 6.930,00

22 Set per aspirazione chirurgica

tipo punta piatta 8604144C3C €. 10.800,00

23 Cannula di aspirazione varie

misure 8604161A44 €. 2.100,00

24 Tubo di drenaggio ch 24 lungh 50 cm 8604181AC5 €. 420,00 25 Tubo di drenaggio a 4 canali (Voci

25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f) 86042671C0 €. 81.120,00 26 Drenaggio tipo “JacksonPratt”

rotondo (voci 26a, 26b) 8605137FAE €. 15.360,00

27 Drenaggio tipo “JacksonPratt”

piatto 860514564B €. 3.300,00

28

Drenaggio in silicone piatto con e senza trocar con scanalature esterne disposte a spirale (voci 28°, 28b)

8605156F5C €. 9.720,00

29 Sistemi di drenaggio percutaneo

(voce 29a, 29b) 8605169A18 €. 32.775,00

30 Drenaggi pleurici c/valvola di

Hemlich 86051835A7 €. 1.080,00

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31 Catetere toracico con trocar

punta chiusa (Voce 31a, 31b,31c) 8605195F8B €. 4.290,00

32

Sistemi di drenaggio pleurico con

valvola ad acqua

adulto/pediatrico

86052046FB €. 10.800,00

33 Kit per paracentesi con ago di

Verres 8605214F39 €. 4.800,00

34 Set per toracentesi 8605234FBA €. 4.032,00

35 Supporto in plastica da letto per

sacca raccogliurina 86052458D0 €. 4.500,00

36

Sistema chiuso per la misurazione della diuresi oraria (urinometro)

8605266A24 €. 16.500,00

37 Sacca ricambio compatibile con il

lotto 36 8605276267 €. 19.500,00

38 Sacche per lavaggio urologico 860528382C €. 21.000,00

39

Sacche per recupero frammenti dopo resezione transuretrale della prostata o resezione della vescica

8605289D1E €. 18.000,00

40 Sacchetti per vomito 8605300634 €. 5.400,00

41 Rubinetto a tre vie 8605306B26 €. 11.400,00

42 Rubinetto a tre vie completo di

connettori a circuito chiuso 8605326BA7 €. 720,00

43 Tappo per catetere Foley 8605334244 €. 1.050,00

44 Connettori needleless (Voce 44a,

44b) 86053428DC €. 37.875,00

Importo totale a base di gara (3 anni) €. 1.182.454,50

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Non sono previsti oneri della sicurezza per rischi da interferenze, in quanto trattasi di mera fornitura e, quindi, non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI, fermi restando gli obblighi a carico delle imprese aggiudicatarie in merito alla sicurezza sul lavoro.

4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4.1 DURATA

La durata dell’appalto, escluse le eventuali opzioni, è di tre anni, decorrente dalla data di stipula dei singoli contratti con l’ASL BR.

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4.2 OPZIONI E RINNOVI

La ASL BR si riserva la facoltà di esercitare un’opzione di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni o per essa più favorevoli, per una durata pari ad un ulteriore anno, per un importo complessivo di € 394.151,50, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. In tal caso, l’Azienda inoltrerà apposita comunicazione all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie da parte del Soggetto Aggregatore per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto a fornire i prodotti oggetto dell’appalto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il valore massimo stimato della proroga è pari ad € 197.075,75 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere, ovvero, diminuire il servizio entro i limiti del quinto del prezzo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.

Ai sensi dell’art. 28 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, si potrà procedere all’estensione del 40% rispetto all’importo aggiudicato complessivo, stimato in € 472.981,80, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.246.663,55, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione;

se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 83, commi 1, 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la partecipazione alla presente procedura di gara è ammessa agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di partecipazione di carattere generale, speciale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi anche mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, la stazione appaltante e gli operatori economici possono utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per il tipo di prestazione oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del bando relativo alla gara di cui trattasi (2017- 2018-2019), non inferiore all’importo posto a base di gara del lotto cui si partecipa.

In ragione di quanto previsto dall’art. 83, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la previsione di un limite minimo di fatturato risponde all’esigenza della Stazione Appaltante di selezionare attraverso la presente procedura di gara imprese dotate di

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capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto e tale da garantire la congruità della capacità produttiva, anche in ragione della natura della fornitura in argomento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- idonee referenze bancarie.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Elenco delle principali forniture analoghe eseguite negli ultimi tre anni Il concorrente deve aver eseguito almeno una fornitura analoga a quella oggetto della gara nell’ultimo triennio, antecedente alla data di pubblicazione del bando relativo alla gara di cui trattasi (2017-2018-2019), con indicazione dei destinatari, pubblici (Aziende e/o Enti del SSN) o privati accreditati, delle forniture stesse, del periodo e per un importo minimo non inferiore al valore posto a base di gara del lotto cui si partecipa.

Detto requisito può essere soddisfatto sommando più affidamenti nel periodo di riferimento.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice mediante una delle seguenti modalità:

in caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 delle forniture eseguite, con l’indicazione dei destinatari, dell’oggetto, dell’importo e del periodo di fornitura;

in caso di forniture prestate a favore di committenti privati mediante:

- originale o copia conforme delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di fornitura;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto

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compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria, relativo al fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere posseduto nel suo complesso dal Raggruppamento o dal Consorzio. In ogni caso la mandataria deve possedere tale requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) del presente Disciplinare, relativo alle forniture analoghe effettuate negli ultimi tre anni a favore di Aziende del SSN o Private Accreditate deve essere posseduto dall’impresa/e che eseguiranno l’appalto, ovvero, nel caso di raggruppamenti, da ciascuna delle imprese raggruppate. In ogni caso la mandataria deve possedere tale requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lett. a)) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3 del presente Disciplinare, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI

In caso di partecipazione a più lotti, la procedura di presentazione dell’offerta sarà unica, così come unica sarà la fase amministrativa, mentre dovranno essere eseguite e completate tante fasi economiche quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

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L’operatore economico che intende partecipare a più lotti di gara è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Nell’ipotesi di partecipazione a più lotti di gara dovranno essere prestate distinte ed autonome cauzioni provvisorie per ciascun lotto. Si precisa inoltre che, nel caso di partecipazione a più lotti, per ciascuno dovranno essere prodotte distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario di quei lotti.

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il concorrente che intenda partecipare a più lotti, tenendo conto della forma con la quale partecipa (impresa singola, impresa componente RTI, impresa consorziata), dovrà possedere i requisiti di partecipazione richiesti per ciascun singolo lotto.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.

45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, di cui ai punti 6 e 7.1 lett. a) del presente disciplinare.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di

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avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, come previsto dall’art. 105, comma 2, del Codice a seguito della modifica introdotta dal Decreto c.d. sblocca cantieri; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.

L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta e pari al 2% del prezzo a base d’asta, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

Alla garanzia dovranno essere allegate le certificazioni dei requisiti, ovvero (ove essi non siano già attestati nel DGUE) una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.

445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio delle riduzioni dell’importo della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata

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produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art.

89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31 concernente il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo 4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) riportare l’autentica della sottoscrizione;

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8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.

82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la

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data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto

Codice CIG Importo contributo

1 85999295EA Esente

2 86011250E4 €. 20,00

3 8601143FBA Esente

4 8601158C1C Esente

5 86011727AB Esente

6 8601185267 Esente

7 8601198D1E Esente

8 8601210707 Esente

9 860122750F Esente

10 8601235BA7 Esente

11 86012518DC €. 70,00

12 860126111F Esente

13 86012697B7 Esente

14 8601332BB3 €. 20,00

15 860133917D Esente

16 8601346742 Esente

17 8601356F80 Esente

18 860293026C Esente

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19 86040785C7 Esente

20 8604106CE0 Esente

21 8604126D61 Esente

22 8604144C3C Esente

23 8604161A44 Esente

24 8604181AC5 Esente

25 86042671C0 €. 20,00

26 8605137FAE Esente

27 860514564B Esente

28 8605156F5C Esente

29 8605169A18 Esente

30 86051835A7 Esente

31 8605195F8B Esente

32 86052046FB Esente

33 8605214F39 Esente

34 8605234FBA Esente

35 86052458D0 Esente

36 8605266A24 Esente

37 8605276267 Esente

38 860528382C Esente

39 8605289D1E Esente

40 8605300634 Esente

41 8605306B26 Esente

42 8605326BA7 Esente

43 8605334244 Esente

44 86053428DC Esente

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo.

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13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Documentazione, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione:

certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti.

Il portale Empulia non consente di inviare offerta oltre i termini di scadenza stabiliti in quanto risulterebbero irregolari e, quindi, escluse, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

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- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma;

L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante- non superiore a dieci giorni), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”;

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Risposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione “BUSTA DOCUMENTAZIONE”, la seguente documentazione in formato elettronico, redatta in lingua italiana, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento sulla piattaforma firmato digitalmente dal legale rappresentante.

(N.B. nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 comma 3 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La busta documentazione contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

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15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di istanza allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia informatica o copia analogica conforme all’originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato al presente disciplinare, secondo quanto di seguito indicato.

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Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico-ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione integrativa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia informatica/analogica dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

7) PASSOE dell’ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

(22)

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.

80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità di cui alla deliberazione ASL BR n. 74 del 18.01.2017, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione ASL BR n. 2036 del 18.11.2014, reperibile sul sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi - sezione

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“Amministrazione trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

8. (Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.

“black list”) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.

14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

9. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett.

a), del Codice;

12. attesta di aver letto l’Informativa sul trattamento dei dati personali per i fornitori di beni e servizi, allegata al presente Disciplinare e presta il proprio consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.

2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 di adeguamento della normativa nazionale alle predette disposizioni del Regolamento europeo;

13. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

14. dichiara la piena disponibilità a fornire eventuale campionatura se richiesta dall’Organo Tecnico per la verifica di conformità, nei modi e nei tempi previsti dallo stesso.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda

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medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 3 e, ove pertinente 13, allegandole al loro DGUE.

15.3.2 Documentazione a corredo Il concorrente allega:

1. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

2. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

3. Protocollo di integrità di cui alla deliberazione ASL BR n. 74 del 18.01.2017, allegato al presente disciplinare;

4. Pantouflage, allegato al presente disciplinare;

5. Idonee referenze bancarie certificate da almeno un istituto di credito o intermediario autorizzato. Nelle lettere di referenza si dovrà fare esplicito riferimento alla solvibilità che la ditta partecipante ha sempre dimostrato nei rapporti intrattenuti con l’istituto bancario o con l’intermediario.

6. Per la comprova del fatturato globale medio annuo, per le società di capitali, un’autocertificazione attestante i bilanci, degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

7. Per la comprova del fatturato globale medio annuo, per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, degli ultimi tre esercizi di impresa disponibili;

8. Copia conforme della polizza assicurativa;

9. Per la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale: Elenco delle principali forniture analoghe effettuate negli ultimi tre anni, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, del periodo di esecuzione e del destinatario (pubblico o privato);

10. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

11. PASSOE.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.

445/2000.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

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