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1 CAMPIONATO PROVINCIALE INFRASETTIMANALE DI CALCIO A 11 OVER 35

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Academic year: 2022

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INFRASETTIMANALE DI CALCIO A 11 OVER 35

La Lega Calcio dell’U.I.S.P. di Lecce organizza la 1ª edizione del “CAMPIONATO PROVINCIALE INFRASETTIMANALE DI CALCIO A 11 OVER 35” 2012/2013.

Possono partecipare tutti i gruppi sportivi appartenenti ad Enti, Aziende, Circoli, Associazioni sportive, ecc. (solo se) in regola con la costituzione di Associazione Sportiva e la sua affiliazione U.I.S.P. per l’anno 2012/2013.

ART. 1 – INIZIO DEL CAMPIONATO

Il consiglio Direttivo della Lega Calcio Provinciale dell’U.I.S.P. di Lecce ha deliberato il termine ultimo per formalizzare le iscrizioni al Campionato che viene fissato per il giorno lunedi 10 Settembre 2012 .

ART. 2 – PARTECIPAZIONE

A tale Campionato possono partecipare soltanto atleti che alla data del 31/12/2012 abbiano compiuto i 35 anni di età .

E’ possibile inserire in lista-gara in ogni singola gara N° 3 giocatori di età inferiore ai 35 anni, purché l’età di questi sia superiore ai 32 anni compiuti entro il 31/12/2012.

Non è ammessa la partecipazione, in qualità di atleta-giocatore, dei tesserati degli Enti di Promozione Sportiva e/o F.I.G.C. ( 1^,2^,3^Categoria ) , salvo che la stessa Associazione o i singoli giocatori non abbiano in atto un doppio tesseramento , cioè sia affiliata contemporaneamente a due E.P.S. e/o F.I.G.C..

Per i tesserati squalificati a tempo (mesi e/o anni) non è possibile partecipare all’attività ufficiale della Lega Calcio U.I.S.P., fino al termine della sanzione disciplinare comminata.

E’ ammessa la partecipazione dei tesserati atleti degli Enti di Promozione Sportiva o di organizzazioni similari e/o F.I.G.C. ( 1^, 2^, 3^ Categoria), previa dichiarazione scritta, da parte dell’atleta, che attesti quanto sotto stabilito, solo nei seguenti casi:

solo per coloro che non abbiano partecipato a gare ufficiali nella Stagione Sportiva in corso (per “partecipazione a gara” s’intende essere stato in lista come giocatore). E’ comunque esclusa la partecipazione per i seguenti soggetti: tesserati F.I.G.C. Calcio a 11 – Serie A/B /Lega Pro 1/ Lega Pro 2 /Serie D /Eccellenza /Promozione; Calcio a 5 – Serie A/B/C/C1/C1/C2/D.

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Possono partecipare al Campionato anche gli atleti già tesserati per altre Associazioni sportive U.I.S.P. 2012, ma che non siano partecipanti allo stesso Campionato OVER 35, ma ad altre attività ufficiali (Campionato Provinciale a 11) senza obbligo dello scioglimento del rapporto sportivo con l’Associazione di appartenenza, ma previa dichiarazione d’informazione sottoscrivendo l’apposito cartellino / tessera d’attività

Potranno partecipare alle gare per una sola Associazione per tutta la durata del Campionato OVER 35. Per le eventuali irregolarità (partecipazione nel medesimo Campionato per diverse Associazioni) si procederà come sopra,rispettando quanto previsto nella N.G. R.A. parte quarta titolo XII – art.65 relativo alla sosta tra una gara e quella successiva.

E’ possibile anche lo svincolo tra squadre U.I.S.P. partecipanti al medesimo Campionato OVER 35 tra le diverse associazioni entro il 31/01/2013.

L’attività dell’Over 35 è compatibile con la partecipazione al 23° Campionato Provinciale UISP purché venga rispettato quanto previsto dalla Normativa Generale relativo alla sosta tra una gara e quella successiva.

ART. 3 – TESSERAMENTO

A. Ogni società potrà tesserare un numero illimitato di atleti e non meno di 16 entro e non oltre l’inizio del Campionato fissato per lunedi 08/10/2012. Altri calciatori potranno essere tesserati durante lo svolgimento del torneo e prendere regolarmente parte alle gare una volta regolarizzato l’iter procedurale del tesseramento. Dal 31 marzo 2013 non sarà più ammessa alcuna forma di tesseramento e, pertanto, le Società che non usufruiranno di tale opportunità nei termini previsti, perderanno il diritto a completare la rosa col tesseramento di altri atleti;

B. Ogni società è tenuta a presentare entro il 10/09/2012 l’elenco ufficiale dei giocatori.

- Domanda di iscrizione;

- Copia atto costitutivo e statuto associazione sportiva;

- nome e cognome del Presidente, responsabile legale della Società, di tutti i Dirigenti responsabili, congiuntamente ai rispettivi domicili e recapiti telefonici;

- nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza e via degli atleti tesserati ; - una foto formato tessera degli atleti;

- copia documento di riconoscimento degli atleti tesserati;

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C. Le società hanno l’obbligo di fare sottoporre i loro tesserati a visita medica al fine di accertarne l’idoneità fisica all’attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal consiglio Nazionale del CONI nella seduta 22.12.1978 con riferimento all’art. 61 ultimo comma della Legge 23.12.1978 n°833. I certificati di idoneità fisica possono essere rilasciati e sono validi a tutti gli effetti da:

- ufficiali sanitari ; - medici condotti ;

- centro di medicina sportiva ;

Le certificazioni di idoneità devono essere tenute agli atti della Società sportiva per un periodo di CINQUE ANNI.

All’inizio del campionato, il rappresentante legale della società dovrà rilasciare ampia e totale dichiarazione liberatoria alla Lega Calcio dell’U.I.S.P. attestante l’avvenuto adempimento delle succitate formalità.

I dirigenti delle società inadempienti soggiaceranno , in caso d’infortuni, ai provvedimenti penali previsti dalla normativa di legge vigente;

D. La Lega Calcio dell’U.I.S.P. si riserva il diritto di garantire l’autenticità del tesseramento di atleti e dirigenti, in particolare dei nuovi iscritti che, ovviamente, non sono menzionati negli elenchi ufficiali consegnati dalle società prima dell’inizio del Campionato. Questo, in particolare, quando i nuovi tesseramenti non vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale. Rammentiamo che tale segnalazione da parte della Lega Calcio dell’U.I.S.P. non è obbligatoria.

ART. 4 – CAMPI DI GIUOCO

A. Il Campionato si svolgerà sui campi messi a disposizione delle rispettive Società.

La Lega Calcio dell’U.I.S.P. declina ogni responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, la Società non sia più in grado di garantire l’uso del proprio campo per disputare le gare e continuare regolarmente il campionato.

Tutte le Associazioni devono dichiarare per la durata del Campionato la disponibilità di un campo di gioco corredato da docce calde e spogliatoi efficienti.

B. Il giudizio sulla impraticabilità dei terreni di gioco è di esclusiva competenza del Direttore di Gara designato dalla Commissione Arbitri Provinciale a dirigere la gara.

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ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE GARE

A. Le gare si disputeranno in due tempi di 30 minuti ciascuno, con intervallo variante tra i 5’ ai 15’ a discrezione del Direttore di Gara.

Il termine massimo di attesa per iniziare la gara in tempo regolamentare è di 30’.

Entro tale termine, dovranno essere presentate all’Arbitro le liste-gara, con almeno 7 calciatori in tenuta di gioco pronti per iniziare la gara.

L’Arbitro ammetterà alla gara i giocatori e i dirigenti identificati tramite un documento ufficiale di riconoscimento valido (NON SCADUTO !!!) e la tessera U.I.S.P. 2012/2012 (è obbligatorio apporre una fotografia personale) anche a gara iniziata fino al raggiungimento del numero previsto.. I documenti validi per l’identificazione sono tutti quelli rilasciato all’uopo dalle Autorità Istituzionali competenti; non sono validi ai fini della identificazione i documenti di Associazioni Private, tessere associative e similari, fotocopie anche autenticate.

Pertanto il numero di tessera di ogni giocatore e dirigente, dovrà essere scritto nella lista-gara che verrà consegnata all’Arbitro in duplice copia prima della gara.

Non è necessario trascrivere anche il numero di documento di identità.

Non è possibile partecipare in alcun modo alla gara sprovvisti di un documento di riconoscimento o presentandone uno scaduto o non valido per l’identificazione del tesserato.

Non è ammesso neppure un riconoscimento personale da parte dell’Arbitro e non possono entrare in campo neppure i Soci. Entrano sul terreno di gioco solo i tesserati iscritti nella lista-gara.

Si invitano, pertanto, le Associazioni a non fare forzature o richieste di deroga in tal senso all’Arbitro prima della gara, in quanto il Regolamento è tassativo e prevede esplicitamente la non-partecipazione dell’atleta e/o dirigente.

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L’accompagnatore ufficiale della squadra od il capitano hanno diritto di avere in visione dall’Arbitro le tessere, i documenti di riconoscimento della squadra avversaria e se necessario far ritirare dall’Arbitro per la trasmissione alla Lega, al fine di eventuali accertamenti quelli che risultassero poco chiari inoltrando reclamo nei modi previsti dalla Normativa Generale.

A seguito di ciò la Lega Calcio U.I.S.P. si riserva il diritto di convocare le persone la cui identità sia stata messa in dubbio.

Si fa obbligo alla Associazione ospitante di mettere a disposizione un dirigente addetto alla persona dell’Arbitro, che può essere espletata anche dall’unico dirigente presente purché si renda disponibile a preoccuparsi della persona dell’Arbitro ancor prima che della sua squadra. Pertanto, il suo ruolo primario sarà quello di “Accompagnatore Ufficiale Addetto all’Arbitro”.

Sicurezza – Un calciatore non può indossare alcun oggetto che sia pericoloso per se stesso o per l’atro calciatore. E’ consentito indossare solo la fede nuziale.

B. Prima dell’inizio della gara il dirigente Accompagnatore deve esibire al Direttore di Gara almeno 15’ prima dell’orario ufficiale :

- le tessere associative;

- un elenco in duplice copia nel quale dovranno essere indicati i nominativi degli atleti e quello di almeno un dirigente. In mancanza dei dirigenti è il Capitano a farne le veci;

D. La squadra ospitante, durante l’intervallo, dovrà garantire il ristoro al Direttore di Gara . In mancanza, la società inadempiente soggiacerà ad ammenda e punti di penalizzazione.

L. Sono ammessi sul terreno di giuoco ed hanno, pertanto, titolo a sostare in panchina, per ciascuna società, purché regolarmente tesserati : TRE dirigenti di cui, UNO, assumerà la funzione di Accompagnatore ufficiale o Addetto al Direttore di Gara. Inoltre, è ammesso un QUARTO Dirigente con la funzione di medico Sociale. Quest'ultimo, comunque, dovrà attestare la propria identità personale e qualifica professionale.

M. Le gare s'intendono omologate di volta in volta con i risultati conseguiti sul campo, salvo delibera diversa della commissione Giudicante di 1° Istanza che per la stagione sportiva 2012/2013 composta dai signori :

Sig. Stanislao Roberto- Responsabile Sig a. De Filippis Monica- Responsabile Sig. Miggiano Maurizio- Componente Sig. Claudio Macagnano- Componente

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N. La Lega calcio, può inviare sui campi di gara, in veste di osservatori persone da essa indicate, perché riferiscano sull'andamento delle gare per le quali sono stati designati. Gli osservatori, in caso di necessità, devono assistere e tutelare l'Arbitro ed operare per evitare episodi di antisportività da parte dei tesserati sul campo. Gli osservatori, sono autorizzati a redigere un supplemento di referto che, avrà tutta la sua incidenza presso, gli organi competenti della commissione Giudicante.

ART. 6 – ORARI DI GARA E VARIAZIONI DI CAMPO

a) Si giocherà nelle serate infrasettimanali dal Lunedì al Venerdì con inizio dalle ore 19.00 ed alle ore 21.00.

b) Gli orari e le designazioni dei campi di tutte le partite saranno poste in calendario a discrezione della Lega, dopo aver sentito la disponibilità delle Associazioni.

c) Le richieste di variazione di orario, di campo o di giorno delle gare dovranno essere presentate per iscritto (se motivate e comunque accettate dalla Associazione interessata), almeno 15 giorni antecedenti la data prevista dal calendario, previa autorizzazione della Lega. Solo in casi eccezionali e motivati saranno analizzate situazioni diverse.

Si fissa in € 15,00= (variazione orario, campo e giorno); € 5,00= (variazione orario nello stesso giorno) la Tassa Gara per la variazione/spostamento delle partite. Non si applica tale Tassa sulle gare rinviate per il maltempo e/o a seguito di disposizioni delle Amministrazioni Comunali in merito all’utilizzo dei campi di gioco.

ART. 7 – SOSPENSIONI E RECUPERI

a) La Lega Calcio U.I.S.P. si riserva il diritto di sospendere d’ufficio per cause di forza maggiore (maltempo, ecc.) o per altri motivi, sia il Campionato, sia singole gare. Pertanto nel verificarsi fatti atmosferici di particolare importanza, le Associazioni sono tenute ad informarsi presso la segreteria della Lega entro le ore 12.00 del lunedì di eventuali sospensioni. Farà testo l’esposizione all’Albo delle comunicazioni.

b) Le gare sospese e/o rinviate devono essere recuperate entro i QUINDICI (15) giorni successivi. Le Associazioni dovranno accordarsi per il recupero e comunicare campo e orario di gara alla Lega almeno otto giorni prima, con l’obbligo della squadra ospitante di proporre due date da comunicare per iscritto alla Lega Calcio Uisp e alla società ospitata ( tramite modulo in allegato ) Qualora la squadra ospitata non accettasse le 2 ( due) date proposte subirà la perdita della gara. Trascorso tale

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termine, qualora la società ospitante non abbia proposto le due date, la Lega si riserva il diritto di scegliere giornata e ora in cui far disputare i recuperi, le cui spese verranno sostenute dalla società ospitante,decidendo autonomamente per la disputa degli stessi, anche in notturna.

c) Non è possibile modificare una gara già pubblicata sul Comunicato Ufficiale, a seguito, appunto, di una variazione del Calendario Ufficiale.

d) Non è possibile modificare le gare programmate da Calendario nelle ultime 4 giornate del Girone di Ritorno, salvo situazioni createsi per “causa di forza maggiore”, dopo verifiche approfondite. Il Consiglio Provinciale, sentite le Associazioni interessate, può decidere di programmare le gare dell’ultima giornata di ritorno in contemporanea (giorno ed ora) nel caso che tali gare fossero determinanti per il Titolo Provinciale.

ART. 8 – MANCATO ARRIVO DEL DIRETTORE DI GARA

In caso di mancato arrivo del Direttore di Gara, si potrà telefonare al Designatore, Sig. PIRANDOLA Giancarlo (tel. 320.0768673), per rappresentare l’accaduto e la possibilità di una immediata sostituzione con un altro Arbitro

ART. 9 – FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA

Per determinare la classifica verranno attribuiti i seguenti punteggi per gara:

3 (tre) punti in caso di vittoria;

1 (uno) punto in caso di pareggio;

0 (zero) punti in caso di perdita.

In caso di due squadre a parità di punti non si applicherà lo spareggio per l’assegnazione del Titolo Provinciale ma la Classifica stilata in base agli scontri diretti ( v.sotto ) .

Si applicherà lo spareggio (gara unica, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e rigori) per i meccanismi sopracitati , solo in caso di più squadre a parità di punti ; per stabilire la Classifica si procederà con il criterio della

“Classifica Avulsa” , consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate e che rispetta tali priorità:

punti conseguiti negli incontri diretti;

migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;

maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;

migliore differenza reti in Classifica Generale;

maggior numero di reti segnate in Classifica Generale;

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minori penalità in Coppa Disciplina;

sorteggio.

La squadra 1a classificata del Campionato acquisirà il diritto a partecipare alle Finali Nazionali della Lega Calcio U.I.S.P., che si disputeranno nel mese di giugno/luglio e a quelle Regionali che si svolgeranno in maggio/giugno 2013. Per quanto riguarda l’attività Nazionale e Regionale, tale programma potrà essere modificato dalla Lega Calcio Provinciale in base a nuove direttive emanate dalla Lega Calcio Regionale e/o Nazionale U.I.S.P.

I provvedimenti disciplinari a tempo determinato impediscono al tesserato qualsiasi tipo di attività, sia a livello Provinciale che a livello Regionale.

Tutte le sanzioni disciplinari non scontate nel Campionato Provinciale 2012/2013 dovranno essere scontate nell’edizione 2013/2014

ART. 10 – EQUIPAGGIAMENTO - CALCIATORI - PALLONE – ARBITRO SI RICORDA L’OBBLIGATORIETÀ DELL’USO DEI PARASTINCHI

Entrambe le squadre dovranno mettere a disposizione dell’Arbitro due palloni regolamentari per la disputa della gara

L’ ASSOCIAZIONE PRIMA NOMINATA DOVRA’:

a) Tenere conto delle divise degli avversari in base ai colori dichiarati come da elenco consegnato e pertanto dovrà adeguare le proprie in conformità. In via eccezionale, in caso di non disponibilità di un’altra muta di maglie, si dà la possibilità di disputare la gara con casacche di un diverso colore, anche senza numerazione.

b) Fornire sia all’Arbitro sia alla squadra ospite, spogliatoi puliti e con acqua calda corrente. All’Arbitro, almeno dell’acqua minerale prima o durante l’intervallo.

c) L’Arbitro è tenuto a consegnare all’Associazione a fine gara il “memorandum”

dei calciatori ammoniti, espulsi e dei marcatori. Ciò unicamente per dare la possibilità ai dirigenti di verificare immediatamente che non siano stati commessi errori di persona. Il dirigente dovrà comunicare subito all’Arbitro gli eventuali errori per la rettifica.

ART. 11 – SOSTITUZIONE CALCIATORI

a) Le Associazioni hanno la facoltà’ di effettuare sostituzioni “volanti” in un numero illimitato per tutta la durata della gara e senza limitazioni di ruolo obbligatoriamente a gioco fermo e previa autorizzazione dell’Arbitro. Per sostituzioni

“volanti” si intende che un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al gioco, sostituendo a sua volta un altro calciatore.

Si rammenta che il numero massimo di giocatori di riserva in lista-gara è fissato a 7.

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b) Il tesserato come dirigente-calciatore per la stessa Associazione, potrà svolgere i due ruoli contemporaneamente ma con la funzione primaria di atleta. In caso di allontanamento od espulsione quindi, non potrà più espletare altre funzioni nel recinto di gioco.

c) Possono prendere parte alla gara solo i giocatori iscritti preventivamente nella lista-gara (anche i ritardatari).

ART. 12 – RINUNCIA O RITIRO DA GARE O CAMPIONATI

Qualora una squadra rinunciasse a disputare una gara in calendario o si ritirasse da una gara iniziata si procederà con :

1° rinuncia – perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00 2° rinuncia – perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 100,00 3° rinuncia – esclusione dal Campionato e confisca della cauzione

ART. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A. La commissione Giudicante di 1° istanza, potrà essere integrata da un Rappresentante delle società, a turno, e da un componente della commissione Arbitri Provinciale. Il Rappresentante delle società va considerato come componente a pieno titolo della commissione Giudicante, viene designato tramite sorteggio e dura in carica per un mese. Il Rappresentante della commissione Arbitri, assiste ai lavori della commissione Giudicante, può esprimere pareri e considerazioni senza, per questo, avere diritto al voto, in caso di disparità di giudizio.

C. L'espulsione dal campo dei giocatori, comporta l'automatica squalifica di almeno UNA GIORNATA DI GARA, indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione sul comunicato ufficiale. Resta salvo il diritto della commissione Giudicante di erogare una sanzione maggiore che sarà evidenziata sul comunicato ufficiale all'atto della sua pubblicazione. Si considerano scontate le squalifiche per una o più giornate quelle riferite a gare ufficiali effettivamente disputate. Sono considerate, altresì scontate, le squalifiche riferite a gare per le quali si sia conseguito un risultato valido agli effetti della CLASSIFICA GENERALE. Non può, però, ritenersi scontata, la squalifica di un tesserato nel caso di una gara in cui la propria squadra abbia rinunciato o sia stata considerata rinunciataria;

D. Nel corso del Campionato le PRIME QUATTRO ammonizioni subite da un tesserato, comportano per lo stesso la SQUALIFICA PER UNA GARA UFFICIALE e la conseguente penalizzazione in Classifica Disciplina di tre punti.

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Successivamente alla PRIMA SQUALIFICA per somma di ammonizioni il tesserato soggiacerà ad analogo provvedimento di SQUALIFICA DI UNA GARA UFFICIALE e conseguente penalizzazione in Classifica Disciplina sempre di tre punti, secondo il seguente criterio :

- dopo TRE AMMONIZIONI ; - dopo DUE AMMONIZIONI - dopo UNA AMMONIZIONE ; e così fino al termine del Campionato .

Le SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI, saranno esecutive dal giorno seguente a quello della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

E. Non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica fino a due giornate ufficiali o squalifiche a tempo sino a 15 giorni, le inibizioni a dirigenti sino ad un mese, le ammende sino a € 10,00 ;

F. I provvedimenti disciplinari di squalifica derivanti da espulsione dal campo o altro, da somma di ammonizioni ed i provvedimenti relativi alle stesse ammonizioni comminati dalla commissione Giudicante sino all'ultima giornata della 1° Fase , hanno valore a tutti gli effetti nella Seconda Fase Finale;

G. Le società che nel corso del campionato totalizzeranno una penalizzazione superiore ai 200 punti nella CLASSIFICA DISCIPLINA perderanno il diritto a partecipare d'ufficio alla prossima Edizione. Sarà un'apposita Commissione nominata dal consiglio Direttivo della Lega calcio Provinciale ad esaminare ed emettere a giudizio insindacabile parere favorevole o meno alla riammissione della società esclusa e dei suoi tesserati. Al pari delle società, il tesserato che al termine del campionato avrà assommato una penalizzazione individuale nella CLASSIFICA DISCIPLINA superiore a 25 punti, non potrà partecipare di diritto alla prossima Edizione. La sua riammissione, previa presentazione di un'apposita domanda, sarà vagliata dalla commissione di cui sopra, a giudizio insindacabile.

H. E' facoltà del consiglio Direttivo della Lega calcio, escludere in qualsiasi momento del campionato, quelle società che non offrissero più sufficienti garanzie che, comunque, si rendessero responsabili di continuati e gravi incidenti.

I. La tabella valutativa dei punti di penalizzazione per i provvedimenti disciplinari a carico delle società e dei tesserati, ai fini della Classifica Disciplina è la seguente : a. Sanzioni a carico della Società :

Ammonizione, deplorazione P. 10

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Ammonizione con diffida P. 20 Penalizzazione punti in classifica ( per ogni punto oltre ai punti

determinati da altre azioni ) P. 10

Ammenda per comportamento antisportivo dei propri tesserati

P. 30 Ammenda per atti di violenza dei propri tesserati nei confronti del

Direttore di Gara e Guardalinee P. 50 0

Ammenda per infrazione agli adempimenti formali ( palloni, ristoro

ecc.) P. 2

Punizione sportiva della perdita della Gara : a) per rinuncia P. 30

b. Sanzioni a carico dei tesserati :

Per ogni ammonizione P. 1

Per ogni espulsione P. 3

Per espulsione con doppia ammonizione P. 4

Per ogni giornata di squalifica P. 3

Per ogni settimana o frazione superiore a TRE giorni P. 3

Per ogni mese P. 10

Per ogni anno sino alla cifra massima per mesi ed anni,

rispettivamente di punti 100 e 300 P. 100

L. Verranno tenute separate le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati assunte durante il Campionato rispetto a quelle della 1° edizione di “COPPA U.I.S.P.” e rispetto a quelle nelle altre attività ufficiali della Lega Calcio Provinciale (Campionato Provinciale UISP Lecce).

M. Si ricorda che i provvedimenti disciplinari a tempo determinato impediscono al tesserato qualsiasi tipo di attività U.I.S.P. (Provinciale, Regionale, Nazionale).

ART. 14 – RECLAMI

A. I reclami inerenti la regolarità della gara devono essere preannunciati mediante telegramma entro e non, oltre le 24 ore successive alla gara cui si riferiscono. I giorni festivi successivi alla gara in contestazione, non si computano. Il reclamo successivo regolarmente documentato e motivato, dovrà pervenire alla commissione Giudicante della Lega Calcio UISP corredato da una tassa di € 25,00 a mezzo raccomandata postale entro il settimo giorno successivo alla data della gara in contestazione. Copia del predetto reclamo deve essere inviata alla società avversaria sempre a mezzo raccomandata postale. La ricevuta di tale

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raccomandata dovrà essere, altresì, allegata alla documentazione inviata alla commissione Giudicante della Lega calcio U.I.S.P.

B. Le tasse dei reclami accolti, sia pure parzialmente, saranno restituite, negli altri casi saranno incamerati dalla Lega calcio.

C. In deroga a quanto precede, si precisa che, soltanto i reclami inerenti la posizione irregolare di giocatori partecipanti all'attività della FIGC potranno essere inoltrati alla commissione Giudicante da parte della società reclamante, in qualsiasi momento del Campionato. La documentazione riguardante la posizione irregolare in contestazione dovrà essere fornita dalla Società reclamante con dati precisi e circostanziati : ( cognome, nome, data di nascita dell'atleta, società Federale di appartenenza, data e gare cui l'atleta ha partecipato, liste ufficiali ecc. ). Per i casi previsti dal presente comma E) la società reclamante dovrà, comunque, sempre attenersi alle modalità previste nei comma precedenti di questo Art. 10 per ciò che attiene le formalità procedurali da osservare, non sarà però vincolata né all'invio del telegramma, né alle disposizioni previste per il settimo giorno che rimane, peraltro, valida per tutti gli altri casi.

D. L'inosservanza dei comma precedenti rispetto ai singoli casi oggetto di reclamo, costituirà motivo di inammissibilità del reclamo stesso e precluderà la valutazione di tale istanza, nel merito della quale la commissione Giudicante non entrerà nemmeno, considerandola, semplicemente : NON PERVENUTA.

E. Non sono impugnabili i seguenti provvedimenti:

a) le ammonizioni e le censure, salvo per errore di persona;

b) le squalifiche fino a 2 giornate di gare, salvo per errore di persona;

c) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a € 15,00=, salvo per errori di persona;

d) non sono ammessi reclami di ordine Tecnico o in ordine alla regolarità dei campi di gioco;

e) manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.

N. B. : Sarà applicata in toto la Normativa Generale in merito alla forma e procedure per la presentazione dei ricorsi (tempi, pagamenti, ecc.). Pertanto, qualora non venissero rispettati tali obblighi i ricorsi verranno respinti per vizio di forma. Il Giudice D’Appello 2^ Grado è istituito a livello regionale, Lega Calcio U.I.S.P.

Regionale

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ART. 15 – DOVERI DELLA SOCIETA’

A. Resta inteso che il comunicato ufficiale rimane disponibile presso la sede della Lega calcio, immediatamente dopo la sua pubblicazione e tutto quanto in esso contenuto fa testo a tutti gli effetti nei confronti delle società, Dirigenti ed Atleti indipendentemente dall'avvenuto ritiro da parte delle società.

B. Le società hanno l'obbligo di partecipare alle assemblee che la Lega calcio riterrà opportuno convocare durante l'arco del campionato con il loro Rappresentante Legale o persona da quest'ultimo delegata.

C. Per i fini amatoriali e statutari dell'Associazione è rigorosamente vietato ai tesserati avere rapporti di carattere economico con le società di appartenenza in base alle loro prestazioni sportive. Le società ed i tesserati inadempienti soggiaceranno ai provvedimenti disciplinari a norma dell'Art. 9) comma L) ed M).

ART. 16 – RESPONSABILITA’ DELLA LEGA CALCIO

Il comitato Provinciale dell'U.I.S.P. e per esso la Lega calcio Provinciale di Lecce, declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose : prima, durante e dopo la gara salvo quanto stabilito dalle norme che regolano i propri associati con la relativa tessera U.I.S.P.

ART. 17 – NORMATIVA GENERALE DELLA LEGA CALCIO

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento ufficiale Provinciale, valgono in quanto applicabili, le disposizioni e le norme previste dalla Normativa Generale della Lega calcio Nazionale dell'U.I.S.P. Fanno eccezione gli Articoli enunciati nel presente Regolamento perché approvati, in deroga e come tali non potranno essere messi in discussione né a confronto.

ART. 18 – UFFICIO INCHIESTE

E’ istituito un ufficio inchieste composto dal Presidente Provinciale della Lega calcio, da un Rappresentante della commissione Giudicante e da un Rappresentante della commissione Arbitrale.

Tale organismo e' delegato a:

verificare sull'andamento regolare del campionato affinché le società, i loro Dirigenti, i loro tesserati non compiano o consentano atti diretti ad alterare lo

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svolgimento od il risultato di una o più gare o altri atti che, comunque, possano inficiare la regolarità del campionato.

deliberare in ordine ai provvedimenti disciplinari da comminare nei confronti delle società e tesserati che contravvengono a quanto disposto dall'Art. 11) comma C).

Resta stabilito, peraltro, che le istanze o denunce da inoltrare all'Ufficio Inchieste in merito ad eventuali situazioni di illecito sportivo di cui all'Art. summenzionato, dovranno essere sempre circostanziate e documentate da parte del denunziante ( società o tesserati).

ART. 19 – COMUNICATI

I Comunicati settimanali potranno essere ritirati presso la segreteria della Lega Calcio di Lecce presso l’Unione Italiana Sport per Tutti in via Venezia n. 2, a partire dal terzo giorno successivo all’ultima gara della giornata corrente.

Il presente Regolamento ufficiale e' stato redatto e pubblicato a cura della LEGA CALCIO UISP del Comitato Provinciale di LECCE.

Riferimenti

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