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In ogni caso, sentite le Comunità montane, non risulta ad oggi che, sui terreni facenti parte di tartufaie

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Academic year: 2022

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Prima versione OGGETTO: ATTO N. 321. INTERROGAZIONE (presentata con richiesta di risposta scritta) del Consigliere Dottorini, concernente: -Leme regionale 28/02/1994, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni N Tartufaie controllate N Necessità nel pubblico interesse di previsione di norme limitative" .

Il consigliere Dottorini interroga la Giunta regionale:

Per sapere se non ritiene opportuno, al fine di fare definitiva chiarezza, emanare un atto dove si specifica che in conformità alla L.r. 6/94 e successive modificazioni ed integrazioni, preso atto del suo contenuto e degli obiettivi della limitazione delle tartufaie e in espresso riferimento agli obiettivi illustrati nella premessa [-tutela del pubblico interesse dell'ambiente naturale, del principio di libera ricerca del tartufo e

della sua funzione sociale

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non è legittima la creazione di più tartufaie nello stesso territorio in quanto più tartufaie controllate nella stessa proprietà di fatto pongono in essere un modo per aggirare illimite, così

come anche più tartufaie controllate riconosciute agli stessi soggetti;

Per sapere se non si intende tutelare i pubblici interessi dei cercatori di tartufi e delle associazioni e non perseguire o accomodare interessi privati di proprietari terrieri, attraverso una giusta interpretazione della L.R in oggetto [n. 6/94].

L'interrogazione verte su un unico punto: la corretta interptetazione della L.R 6/94 in ordine ai limiti posti all'estensione delle tartufaie controllate.

L'arI. 4 della L.R. 6/94, modificato dalla L.R. 8/2004, stabilisce che la superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i 3 ettari, elevati a 15 per consorzi ed altre forme associative. Questa norma è passata due volte al vaglio della Corte Costituzionale che ne ha sancito la legittima applicazione sia nei confronti delle tartufaie da riconoscere (sentenza n. 212/2006) che di quelle autorizzate precedentemente (sentenza n. 167/2009) le quali, pertanto, in sede di rinnovo devono essere riperimetrate in base ai nuovi requisiti.

Proprio in sede di rinnovo, alcuni titolari di una tartufaia o di più tartufaie di superficie totale superiore ai massimi stabiliti, hanno proposto alle Comunità montane soluzioni operative che prevedono la possibilità per uno stesso soggetto di essere titolare di più tartufaie, purché nessuna superi la superficie, rispettivamente, di 3 o 15 ettari.

AI riguardo il Servizio Foreste ed economia montana ha subito fatto presente alle Comunità montane interessate che in nessuna parte della normativa regionale vengono esplicitamente posti in capo ad uno stesso titolare massimali in termini di numero e di estensione totale delle tartufaie controllate. In altre parole la legge regionale non affronta la questione, poiché fa espresso ed esclusivo riferimento ai requisiti oggettivi delle singole tartufaie controllate.

Considerate la rilevanza e la delicatezza del problema lo stesso Servizio foreste ha acquisito in proposito il parere legale del Supporto giuridico legislativo presso la Direzione Affari generali e della Giunta regionale.

Il parere (Allegato 1), espresso anche alla luce di quanto riscontrabile nei lavori preparatori e nella relazione consiliare della L.R. 8/2004, conclude affermando:

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di poter interpretare le disposizioni in questione nel senso che ciascun soggetto può essere titolare di una o più tartufaie controllate, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 4 della L.r. 6/94 così come modificato ed integrato dalle LL.RR. n.1O/97 e 812004;

che tale interpretazione, oltre a sembrare ragionevole, non compromette la composizione degli interessi pubblici così come disciplinati dal legislatore del 2004, tenendo conto delle limitazioni introdotte all'artA della L.R. 6/94.

Inproposito, con riferimento alla vigente normativa, il Servizio Foreste ed economia montana ha emanato un atto di indirizzo alle Comunità montane (Allegato 2) nel quale si delinea una procedura che esclude il rinnovo mediante frazionamento di tartufaie controllate di superficie superiore ai limiti consentiti. Si chiarisce infatti che in primo luogo ogni tartufaia esistente dovrà essere rinnovata in base al nuovo requisito di presenza diffusa del tartufo e, se superiore ai 3 ettari (15 per i consorzi), dovrà essere comunque ricondotta entro tali limiti. Solo a seguito della riperimetrazione lo stesso titolare della tartufaia originaria potrà eventualmente richiedere con procedimenti distinti, dunque ciascuno soggetto alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti, il riconoscimento di nuove tartufaie nei terreni precedentemente -Ilbellati n.

In ogni caso, sentite le Comunità montane, non risulta ad oggi che, sui terreni facenti parte di tartufaie controllate con superficie superiore ai limiti costituite antecedentemente alla modifica dell'art. 4 della L.r.

6/94, siano state autorizzate più tartufaie di superficie ammissibile. In tal senso non si ha pertanto al momento conferma dell'affermazione contenuta nelle premesse dell'interrogazione secondo la quale - tisultano sempre più i casi in cui uno stesso soggetto risulta essere titolare di più tartufaie controllate n(su un totale di 670 le tartufaie controllate da riperimetrare erano 64 e di queste oltre il 50% presentava una superficie inferiore a 10 ettari).

Pertanto, allo stato attuale l'applicazione della legge non evidenzia situazioni che determinino un venire meno degli obiettivi della legge stessa con particolare riferimento alla composizione degli interessi pubblici così come disciplinati dal legislatore del 2004.

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Regione Umbria

Giunta Rq:wnale

Oggetto: parere legale concernente l'applicazione della legge regionale n, 6 del 1994 e sue successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla superficie massima e al numero delle tartufaie controllate,

ProL

GIUNTA REGIONALE:

Il Servizio Foreste ed economia montana ha richiesto un parere in merito alla possibilità, in base alla normativa vigente in

materia, se sia o no consentito ad uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, di essere titolare di una o più tartufaie controllate, anche se la somma della loro superficie dovesse superare i limiti previsti dall' articolo 4 della legge

regionale n. 6 del 1994, sempre che la superficie di ogni tartufaia singolarmente 01",,1one reglonal8 Aff'" ,."",aH."

Presidenza e della Giunta regionale

riconosciuta o rinnovata non risulti maggiore di tre ettari o quindici ettari nel caso ., di consorzi o altre forme associative.

Si premette:

L'articolo 4 della legge regionale 6 del 1994, modificato ed integrato dalle leggi regionali IO del 1997 e 8 del 2004, detta la disciplina delle tartufaie controllate ponendo quale base per il loro riconoscimento due parametri: la presenza diffusa allo stato naturale di tartufi, quantificata in almeno due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie' e l'estensione di ciascuna tartufaia che non può avere una superficie superiore a tre ettari, salvo che per i consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, la cui superficie è elevata a quindici ettari (articolo 4, commi I, 2 bis, 2 quater, 2 quinquies).

La Corte costituzionale con le sentenze n. 212 del 2006 e n. 167 del 2009 ha sostanzialmente riconosciuto la legittimità delle scelte del legislatore regionale in ordine alla estensione delle tartufaie controllate così come introdotta dai commi 2 ter e 2 quater dell'articolo 4 e il regime della delimitazione entro gli stessi limiti, delle tartufaie controllate autorizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 2004.

La legge regionale non affronta il problema del numero delle tartufaie controllate che possono essere oggetto di riconoscimento o di rinnovo in capo ad uno stesso soggetto; tuttavia il problema è stato posto in sede di rinnovo da alcuni titolari di una tartufaia o di più tartufaie di superficie totale superiore ai massimi stabiliti.

A tale proposito la sottoscritta ritiene quanto segue:

La disciplina generale dettata dall'articolo 4 fa espresso riferimento esclusivamente alle tartufaie controllate e non ai soggetti titolari delle stesse facendo in un certo qual modo presumere che l'interesse prevalente del legislatore

PollzfonediStaff

Supporto glurfdf~leglala1lvo Dott.ssa Donatella Furia

REGIOHE UMBRIA Co.-soV8l"ll"lJCCi,96 06121 . PERUGIA

TEL.075504.3471 FAX 075504 3461 dt1.IialtDreglone.umbria.it

www.regione.umbria.it

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Regione Umbria I

Giunta Rf!8inna1e

sia rivolto alla tartufaia in quanto tale e non anche al titolare. Da ciò, in mancanza di una precisa disposizione legislativa, e volendo utilizzare una attività interpretativa in senso stretto, considerando solamente quanto appare espressamente contenuto nella norma che ci interessa, si potrebbe risolvere il caso concreto del numero delle tartufaie controllate nel senso che uno stesso soggetto può essere titolare di una sola tartufaia.

Tale interpretazione sarebbe anche confortata dalle conclusioni emerse dall'esame dei lavori preparatori della legge n. 8 del 2004 (riportate nel precedente parere redatto della sottoscritta in materia di tartufaie controllate) laddove si afferma che le modifiche legislative alla disciplina sulla raccolta dei tartufi sono finalizzate all'esigenza di mantenere un territorio sufficientemente vasto per la libera ricerca del tartufo, facendo si che le tartufaie controllate siano veramente tali e non una mera tabellazione del territorio ispirata al solo scopo di chiudere l'accesso ai cercatori.

Anche nella relazione consiliare si afferma che le disposizioni introdotte con la modifica legislativa alla legge regionale n. 612004 tendono a limitare il fenomeno della tabellazione delle tartufaie controllate in ampie porzioni del territorio nelle quali il tartufo è scarsamente presente e che però, in quanto tabellate, vengono chiuse alla libera ricerca.

Tuttavia nel nostro ordinamento sono ammesse letture plurime di ogni disposizione normativa in funzione del caso concreto da risolvere tra le quali l'interprete sceglie la soluzione più idonea o più"giusta" al rme di risolvere i conflitti che insorgono nell'applicazione delle norme medesime.

Nel caso che ci occupa proprio perchè nessuna disposizione regionale (o statale) fa riferimento, direttamente o indirettamente, al numero delle tartufaie che ciascun titolare può delimitare, si ritiene di poter interpretare le disposizioni in questione in senso estensivo e cioè nel senso che ciascun soggetto può essere titolare di una o più tartufaie controllate, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1994, così come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. IO del 1997 e n. 8 del 2004; tale interpretazione, oltre a sembrare ragionevole, non compromette la composizione degli interessi pubblici così come disciplinati dal legislatore del 2004, tenendo conto delle limitazioni di cui ai citati comml 2bis e 2 quater dell'articolo 4.

Si aggiunge, per completezza, che nel caso di cui trattasi sarebbe quanto mai opportuna una interpretazione autentica del legislatore che chiarisca, in via definitiva, il valore delle disposizioni in questione.

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Data: 30/11/10

Comunità montane dell'Umbria LORO SEDI

Oggetto: Attuazione normativa in materia di tartufi (L.r. 6194 e e.s.m.i).

Regione Umbria

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P<al N,Prot. Uscita dEll 01112/2010 ,nr 0186953

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Il Supporto giuridico legislativo della Giunta regionale ha fornito il richiesto parere, che si alleQa, in ordine al numero di tartulaie controllate per proprietario/conduttore, Il parere riconosce la possibilità per uno stesso soggetto di essere titolare di più tartufaie controllate, confermando con ciò l'orientamento a suo tempo espresso da questo Servizio,

Alla luce del suddello parere e delle precedenti sentenze della Corte costituzionale, i controversi aspetti legati al rinnovo ed alla riperimetrazione delle tartufaie controllate hanno ora riferimenti certi almeno nei punti fondamentali .

Esistono quindi i presupposti per procedere spedita mente al rinnovo di tartufaie controllate ed a nuovi riconoscimenti nel rispello dei criteri e dei requisiti introdotti dalla L.r. 8/2004,

A tale scopo si riportano alcuni indirizzi procedurali - discussi dal Servizio scrivente con i presidenti delle commissioni nell'incontro tecnico del 25 novembre scorso - ai quali codesti Enti é necessario si uniformino in quanto deducibili da una lellura comparata della L,r. 6/94 modificata ed integrata dalla L.r. 87/2004 ( in seguito L.R.) e del Regolamento regionale 8/2007 (in seguito Regolamento),

1, Riconoscimento orinnovo taciti delle tartufaie controllate,

a), Il comma 6 dell'art, 3 del Regolamento prevede che il riconoscimento od il rinnovo delle tartufaie controllate awengano tacitamente per le richieste che non fanno parte del campione estratto del 10% ,

Per le domande non estratte la Comunita montana dovra eseguire comunque l'istrulloria tecnico amministrativa volta ad accertare la completezza e regolarità della documentazione espressamente prevista dal Regolamento e dalla L.R., nonché degli ulteriori documenti richiesti dalla Comunità montana in quanto necessari di fatto per il rinnovo/riperimetrazione delle tartufaie di superficie superiore ai limiti massimi.

L'esito dell'istruttoria dovrà essere valutato dalla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. (in seguito Commissione) che emetterà di conseguenza il proprio parere in ordine al riconoscimento o rinnovo "taciti",

b. Per il rinnovo tacito (con eventuale riperimetrazione) il parere della Commissione potrà indicare eventuali prescrizioni a seguito di verifica, non necessariamente in campo, prevista dalla L.R. art.9, c,S,

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c) Per il riconoscimento tacito il parere della Commissione dovrà comunque prevedere gli interventi e le prescrizioni di cui all'art.5 della L.R. Ne consegue la necessità che la Commissione esegua verifiche sui terreni anche ai fini del controllo.

2. T/totarilà di più tartufaie controllate

a) La L.R. non vieta ad uno stesso soggetto di essere titolare di più tartufaie controllate.

b) E' ammissibile pertanto che su terreni già facenti parte di una tartufaia controllata di superficie superiore ai limiti massimi siano costituite, anche dallo stesso soggetto lìIolare della tartufaia originaria. più tartufaie controllate. Occorre tuttavia procedere distintamente:

b1: in primo luogo al rinnovo della tartufaia da ricondurre nei limiti di superficie ammessa;

b2: successivamente al riconoscimento di nuove tartufaie, per ciascuna delle quali dovrà essere prodotta specifica e singola domanda che come tale dovrà essere esaminata e trattata.

Per quanto riguarda altri aspetti della normativa regionale, al momento risulta che solo una Comunità montana ha completato la carta delle zone particolarmente vocate alla tartuficoltura (art.19, comma 1), avendone inoltre trasmesso copia alla Regione ai sensi dell'art.4, comma 2, del Regolamento.

Si ricorda che la mappatura delle zone vocate è indispensabile per:

attuare le previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 19 della L.R.

autorizzare nuove tartufaie coltivate (art.8, comma 1 bis della L.R).

La carta inoltre consentirà una disciplina correttamente mirata delle prescrizioni relative alle tecniche di esbosco nelle zone vocale per il tartufo bianco (Regolamento regionale n.7/2002, art.14, comma 8 ). In proposito si evidenzia che la necessità di prescrivere tecniche idonee dovrà essere valutata anche a fronte delle comunicazioni di taglio.

Considerata pertanto l'importanza della carta delle zone vocate alla tartuficoltura ed al fine di dare un impulso decisivo alla sua completa realizzazione, questo Servizio esaminerà ogni possibilità di contribuire alle relative spese.

Le domande di contributo, corredate di preventivo al netto di eventuali contributi già concessi, dovranno essere trasmesse con urgenza per consentire - ove possibile - l'assegnazione di finanziamenti già nel corso del corrente esercizio del Bilancio regionale.

Distinti saluti

SZJT artufUndir;zzi CCMM

Il Dirigen~ervizio (Dott. For. Fran_"lt~hmann)

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Dala: 11/03/11

Comunità montane dell'Umbria LORO SEDI

Oggetto: L.r. 6/94

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s.m.i.

Rinnovo/riconoscimento tartufaie controllate.

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Regione Umbria

legione Umbria - Giunta Regionale 'rotoUscitadel 14/0312011 Ir. 0037570

;rassifica: IX.8

IlIlmllllUlllIllI1

Si fa seguito alla precedente nota di questo Servizio pro!. n. 186953 dell'1 dicembre 2010, per ribadire l'obbligo di ridelimitare ai sensi dell'art. 18 della L.r. 8/2004 tutte le tartufaie controllate e, quindi, la necessità che tutte le tartufaie di superficie superiore ai limiti di cui all'artA della L.r. 6/94 modificata dalla L.r. 8/2004 siano ricondotte entro i predetti limiti inderogabilmente e tempestivamente, risultando al momento caduta ogni riserva di legittimità e procedurale.

Peraltro, nel corso di un incontro con le associazioni dei tartufai si è convenuto sull'opportunità di approfondire - rispetto al parere allegato alla nota sopra richiamata - la questione interpretativa legata alla possibilità per uno stesso proprietario/conduttore di essere titolare di più tartufaie controllate.

Ciò non deve tuttavia impedire la spedita applicazione della norma regionale per quanto concerne il rinnovo delle tartufaie controllate, in quanto il problema della plurititolarità si presenterà eventualmente solo successivamente all'avvenuta riperimetrazione delle tartufaie superiori ai limiti di superficie .

Distinti saluti.

IIDirige~

(Dott. For. Fran

SZJTartufUndirizzi CCMM-marzo2011

GIUNl A REGIONAlE

Direzione Regionale RiS<lrsa Umb(l3 Federalismo, Risorse Flllènziar~. Umane e Strumentali

Senllo Foreste ed ECQ'lOTnI:l Monlana

REGIONE UM8RIA VIA MARIO ".f\;(it,l(JNI1)1 C'5i24PEWJGIA

TEL {liS ~fJ~5041 . f,,;< 07~~})4f,:;r-,.t.;

W.VI;regione umbrl<ll!

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