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COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO. Provincia di Como

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COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO

Provincia di Como

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PER IL PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/12/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemilaquindici il giorno ……… del mese di

………. , presso gli uffici comunali siti in Frazione Calozzo n. 1

Avanti a me, ... Segretario Comunale autorizzato, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs 267/2000 a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

• da una parte il Signor ..., nato a ..., il ... nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del decreto sindacale prot. del pro-tempore del Comune di Pianello del Lario con sede in Frazione Calozzo n.1 (codice fiscale 00700520133), in prosieguo, per brevità, denominato “Ente”, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;

• dall’altra parte il Signor ..., nato a ..., il ... nella sua qualità di ……….il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Banca ………. con sede in ..., Via ...n°... (codice fiscale...), in seguito, per brevità, denominata “Tesoriere”.

Detti comparenti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, dichiarano di rinunciare, come rinunciano, d’accordo fra loro e con il mio consenso, all’assistenza di testimoni, in conformità al disposto dell’articolo 48 della legge notarile 16.2.1913, n.89, e mi chiedono di ricevere questo atto.

PREMESSO

1. Che l’Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica

“mista” di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.

279, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998;

2. Che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome

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dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato; sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente;

3. Che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D. lgs. n.

279/1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;

4. Che per effetto dell’art. 35 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012

“Cresci Italia” e s.m.i. il regime della Tesoreria unica “mista” è sospeso fino al 31/12/2017 e che per tale periodo agli Enti e organismi pubblici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme attuative di attuazione; restano escluse dall’applicazione della citata disposizione le disponibilità dell’Ente rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni e di altre amministrazioni;

Ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, dato atto che la premessa è parte integrante della presente convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Pianello del Lario, come sopra rappresentato, affida a

………., come sopra rappresentato/a, che accetta, la gestione del servizio di tesoreria comunale.

2. Il servizio di Tesoreria, la cui durata é fissata al successivo art. 21, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

3. Durante il periodo di validità della convenzione, dovranno essere apportati alle modalità di svolgimento del servizio tutti gli adeguamenti resisi necessari per intervenuta disposizione di legge.

Potranno inoltre, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000, essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti organizzativi, metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento, comunque mai peggiorati per l’ente. Per la formalizzazione degli inerenti impegni si potrà

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procedere con successivi accordi integrativi, anche a mezzo di scambio di lettere.

ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente, e in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono. Il servizio ha per oggetto, altresì, l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 17.

2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle entrate assegnate per legge al concessionario del servizio di riscossione e di quelle per le quali specifiche disposizioni di legge prevedano particolari modalità di versamento a favore dell’Ente.

3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.

4. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non espressamente previsti dalla presente convenzione e non contenuti nell’offerta, eventualmente richiesti dall’Ente e di volta in volta concordati; i compensi a favore del Tesoriere saranno in questo caso stabiliti sulla base delle condizioni più favorevoli applicate dallo stesso Tesoriere alla propria clientela.

5. Il Comune ed il Tesoriere si impegnano a rispettare, per quanto di propria competenza, le norme dettate da:

- Il sistema di Tesoreria introdotto dalla legge 29.10.1981 n. 720 e s.m.i. – il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. (dei D.Lgs. n. 385 del 1.09.1993 e s.m.i. e art.

35 D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito nella legge 24.03.2012, n. 27) - D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- Il sistema SIOPE, secondo quanto stabilito dall’art. 28 della Legge 27.12.2002 n. 289 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre 2006 n. 135553 e successive modifiche o integrazioni;

- Le disposizioni previste nel D.Lgs. n. 11/2010 che recepisce la direttiva europea sui servizi di pagamento;

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- Ogni altra disposizione di legge o regolamento afferente la gestione del servizio di tesoreria vigente nell’ambito della durata della presente convenzione.

ART. 3 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1°

gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

2. Resta salva la regolarizzazione, da effettuarsi entro i primi quindici giorni del nuovo anno, degli incassi avvenuti negli ultimi giorni di ciascun esercizio finanziario che saranno comunque contabilizzati con riferimento all’anno precedente.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per lo svolgimento del servizio, il Tesoriere deve disporre di almeno uno sportello attivo sul territorio comunale ovvero dovrà obbligarsi ad attivarlo entro 90 giorni dall’aggiudicazione.

2. Il tesoriere si impegna a garantire, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva del servizio e senza oneri per il Comune, il collegamento del proprio sistema informativo, preposto alla gestione del servizio affidato, con il sistema informativo comunale in funzione della trasmissione telematica di atti e documenti contabili e della visualizzazione in tempo reale di tutte le operazioni conseguenti poste in essere dal Tesoriere nonché conseguenti l’attività di gestione e controllo svolta dal Comune per il servizio di tesoreria. In particolare, qualora l’Ente lo ritenesse necessario, il Tesoriere dovrà attivare, entro 30 giorni dal ricevimento della formale richiesta del Comune, le procedure necessarie per garantire le riscossioni ed i pagamenti del Comune anche mediante reversale e mandato informatico firmato digitalmente o mediante altre forme che si rendessero nel tempo necessarie e/o disponibili in relazione allo sviluppo tecnologico.

Il Tesoriere ha quindi l’obbligo, senza alcun costo aggiuntivo, di interfacciare le proprie procedure informatiche con quelle dell’Ente, sia attuali che future, adeguandole in particolare alle modifiche degli schemi di bilancio previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di “armonizzazione dei sistemi contabili”. Il Tesoriere deve inoltre attivare un servizio di home-banking, con possibilità di

“inquiry on-line”.

Il servizio deve consentire, con adeguati sistemi di sicurezza:

- di inviare al Tesoriere i file elettronici per il caricamento automatico di mandati e reversali;

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- di verificare lo stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento;

- di verificare giornalmente i dati analitici e cumulati delle riscossioni e dei pagamenti effettuati (inclusi i sospesi) nonché di conoscere la data di contabilizzazione delle operazioni sul conto di tesoreria e la valuta di addebito o di accredito applicata all’Ente;

- di trasmettere in via telematica i dati contabili del bilancio di previsione e le eventuali variazioni allo stesso intervenute in corso d’esercizio;

- di acquisire dal tesoriere i flussi delle carte contabili provvisorie di entrata e di spesa e le stampe delle quietanze di incasso e di pagamento.

3. Il Tesoriere dovrà, su richiesta del Comune, rendere disponibile un sistema di accesso che consenta la più ampia gamma di servizi, inclusi sistemi on line, per i pagamenti a favore del Comune quali corrispettivi, imposte e tasse. A tal fine il Tesoriere garantisce la messa a disposizione di sistemi di pagamento che prevedano l’utilizzo delle principali carte di credito, delle carte bancomat e postamat, di bonifici on line e di un sistema per la gestione dei pagamenti tramite addebito su conto corrente dell’utente (SEPA) impegnandosi alla conseguente attività di rendicontazione attraverso l’apertura di conti correnti tecnici richiesti dai rispettivi sistemi di pagamento. Il Tesoriere dovrà comunque garantire, in accordo con il Comune, l’utilizzo di eventuali altre modalità di pagamento che si rendessero tecnologicamente disponibili o necessarie sulla base di disposizioni legislative, nel periodo di validità della convenzione, con oneri che saranno concordati. Il Tesoriere dovrà favorire la promozione e diffusione presso gli utenti di tutte le modalità di pagamento in uso.

4. Per la comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente e dei relativi flussi di ritorno, il Tesoriere dovrà in tal caso garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata ai criteri e requisiti stabiliti:

• dal Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. 7.03.2005, n. 82 e s.m.i.);

• dal Protocollo ABI n. 80 del 29 dicembre 2003 e s.m.i.;

• dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale ed informatico.

Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, integrità e sicurezza dei dati.

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5. Sono a completo carico del Tesoriere tutti gli oneri connessi alla realizzazione, installazione ed aggiornamento dei programmi occorrenti per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria come descritta al presente articolo, come pure tutti i conseguenti costi hardware, di collegamento ai sistemi dell’Ente e di assistenza tecnica nonché, in particolare, tutti quelli relativi alla introduzione e gestione dell’ordinativo informatico.

6. Il Tesoriere è altresì tenuto:

- Ad installare, se richiesto dal comune, una postazione del sistema di pagamento mediante carta pagobancomat o carta di credito, per gli incassi (POS), senza oneri di installazione, gestione, manutenzione e revoca con l’applicazione delle commissioni di incasso a carico del comune eventualmente richiesta nell’offerta economica di gara.

- Ad attivare, se richiesto dal comune, gli incassi e le riscossioni tramite MAV, SEPA e RAV personalizzati secondo le specifiche tecniche dell’Ente;

- A fornire al comune, su supporto cartaceo o per via telematica, di norma entro il 1° giorno lavorativo successivo alla richiesta, tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia di dettaglio che riepilogativi.

- A fornire al comune, entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare, la documentazione necessaria al Revisore Unico dell’Ente per il controllo di cassa trimestrale.

ART. 5 – RISCOSSIONI

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.

2. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti ed in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell’Ente, nonché altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative.

Negli ordinativi sono evidenziati gli eventuali vincoli di destinazione delle somme e le altre informazioni funzionali alla gestione del regime di Tesoreria vigente.

3. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche su moduli meccanizzati.

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4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa

"salvi i diritti dell'Ente".

Tali incassi sono segnalati all’Ente stesso, il quale in via ordinaria e fatti salvi eventuali impedimenti di natura tecnica organizzativa, emette i relativi ordinativi di riscossione entro 30 giorni successivi e, comunque, entro il termine dell’esercizio in corso: detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: “ a copertura del sospeso n.

...”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato consegnatogli dalla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione e a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l’Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.

L’accredito al conto di tesoreria delle somme riscosse viene effettuato nella stessa giornata lavorativa in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.

6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere é riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo cui é allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto.

Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della relativa reversale, mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l’importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. Ai fini del prelevamento dai conti correnti postali l’Ente abiliterà il Tesoriere, e per esso le persone delegate, alle procedure informatiche di Poste italiane Spa.

7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio fruttifero.

8. Il tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonchè di assegni circolari non intestati al tesoriere.

9. Sino al termine del periodo di sospensione del sistema di tesoreria unica mista, per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se

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dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.

10. Le riscossioni dell’Ente possono avvenire con procedure automatizzate quali POS, carte di credito, procedure internet banking, il Tesoriere procederà direttamente senza alcuna richiesta da parte dell’Ente, al trasferimento delle somme sul conto di Tesoreria, trasmettendo in forma telematica i dati necessari all’incasso attraverso il servizio di home banking. Il flusso telematico dovrà contenere obbligatoriamente la causale di versamento così come definita dall’Ente. Su richiesta dell’Ente le somme riscosse mediante i sistemi di cui al presente comma vengono accreditate in appositi conti di transito infruttiferi accesi presso il Tesoriere, oggetto di separata rendicontazione, con giro del saldo finale giornaliero all’apposito conto di Tesoreria.

ART. 6 - PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.

2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge, del regolamento di contabilità comunale e delle indicazioni fornite dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’Ente che dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti ed il particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell’Ente, nonché altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative.

Inoltre devono contenere:

- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento o l’indicazione della natura obbligatoria del pagamento in caso di esecuzione di contratto, sentenza ed altro;

- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;

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- l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;

- le indicazioni per l’ assoggettamento o meno all’ imposta di bollo di quietanza;

- l’ annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’ Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;

- il codice gestionale di cui al decreto MEF 18 febbraio 2005 (Codifica dei conti pubblici SIOPE) e s.m.i.;

- i codici CIG e CUP, ove richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti (legge n. 136/2010 e sm.i.);

4. L’Ente potrà disporre che i mandati di pagamento siano estinti con una delle seguenti modalità:

- Accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;

- Commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore;

- Commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tasse e spese a carico del destinatario;

- Pagamento tramite F23 - F24 – F24 telematico – F24 Enti Pubblici;

- Pagamento tramite girofondi.

5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative o derivanti da obblighi contrattuali. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 giorni e, comunque, entro il termine dell’esercizio in corso; devono, altresì, riportare l’annotazione; “a copertura del sospeso n. ...”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

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6. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta trasmissione dei relativi mandati al Tesoriere.

7. Il Tesoriere può eseguire i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente.

8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente.

9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 11, l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.

10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.

11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati, o su separati moduli stampati con procedura informatica da allegare agli stessi, gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvi i casi urgenti ed eccezionali per i quali – trattandosi di pagamenti la cui mancata esecuzione crei pregiudizio all’Ente potrà essere richiesto di evadere i mandati trasmessi in un minor tempo. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

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13. L’addebito sul conto di tesoreria delle somme pagate avviene nella stessa giornata lavorativa del pagamento.

14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, postabili localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

15. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli:

- relativi al pagamento degli emolumenti al personale dipendente, agli amministratori ed ai collaboratori;

- relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale;

- aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre;

- comunque ritenute dall’Ente urgenti ed indilazionabili in base a specifiche e motivate esigenze.

16. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti tempo per tempo. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni, sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti degli importi dei suddetti oneri.

17. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

18. La valuta di accredito ai beneficiari è quella prevista dalla vigente normativa relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, di cui al D.Lgs. n. 11 del 27.01.2010 nonché dal regolamento UE n.

260/2012.

19. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed ai collaboratori coordinati e continuativi dell’Ente dovrà essere effettuato il giorno 27 di ogni mese; qualora il giorno 27 sia giorno festivo o non lavorativo, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno bancabile precedente il festivo o non lavorativo. Il pagamento dei medesimi emolumenti al personale dipendente e dai

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collaboratori coordinati continuativi, che abbiano scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conto corrente postale o bancario acceso presso qualsiasi istituto bancario, verrà effettuato nelle stesse date mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente con valuta compensata.

20. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n.

440, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di Tesoreria.

21. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime ha l’obbligo di effettuare gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria.

22. L’Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (con anticipo al quinto giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: “da eseguire entro il ...

mediante girofondi dalla contabilità di questo Ente a quella di ..., intestatario della contabilità n. ... presso la medesima sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

ART. 7 – CONDIZIONI ECONOMICHE DI FAVORE PER L’EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Tesoriere si impegna a non applicare alcuna commissione, né a carico dell’Ente né a carico del beneficiario, per i pagamenti su conto corrente postale o bancario intrattenuto dal beneficiario stesso presso qualsiasi altro istituto di credito qualora i pagamenti riguardino:

• Le retribuzioni del personale dipendente, le indennità degli amministratori e gli emolumenti corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi dell’ente medesimo;

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• Contribuiti e sussidi a carattere sociale ed assistenziale a favore di persone fisiche;

• Contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore di altre pubbliche amministrazioni o ad istituzioni, aziende speciali, consorzi, fondazioni e società in cui l’ente detenga una partecipazione;

• Rate di ammortamento mutui, di leasing e prodotti assimilati attraverso istituti bancari o società autorizzati;

• Imposte e contributi previdenziali;

• Il pagamento delle fatture relative ad utenze anche appositamente domiciliate.

2. Nessuna commissione sarà altresì applicata per i pagamenti disposti su conto corrente intrattenuto dal beneficiario presso lo stesso istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria.

ART. 8 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi di norma dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico, secondo le modalità di cui al precedente articolo 4. I documenti giustificativi dei mandati e delle reversali sono trattenuti e conservati presso gli uffici dell’Ente.

2. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità nonché le loro successive variazioni e le partecipazioni di nomina degli amministratori.

3. All’inizio e nel corso di ciascun esercizio finanziario, l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:

• Il Bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;

• L’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario.

• Le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva, e ogni variazione di bilancio;

• Il conto del bilancio e i risultati del riaccertamento ordinario e straordinario dei residui attivi e passivi;

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• Qualsiasi altro atto o documento indicato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla normativa sulla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.

n. 118/2011.

ART. 9 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2. Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa e, con periodicità mensile, l’estratto conto. Inoltre rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e alla trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all’Ente di tali dati.

4. Il Tesoriere deve provvedere a dare esecuzione con massima diligenza a tutto quanto previsto dalla vigente normativa e dalla presente convenzione nonché a dare attuazione, senza alcun onere per l’Ente, a quanto venisse in futuro disposto in virtù di modifiche e/o nuove normative.

ART. 10 -VERIFICHE ED ISPEZIONI

1. L’Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs 267/2000 ed ogniqualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria, di cui all’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell’Ente, il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

ART. 11 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’organo

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esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro i limiti massimi previsti dall’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi di applicazione dalla disciplina di cui al successivo art. 13.

2. L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alle movimentazioni delle anticipazioni l’Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 6, comma 5, provvede all’emissione dei relativi ordinativi d’incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente estingue immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.

5. Il Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell’Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 246 del D.lgs. n. 267/2000, può sospendere fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di Tesoreria.

ART. 12 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia é correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 11. Per il rilascio delle suddette fidejussioni al Tesoriere verrà corrisposta una commissione in ragione annuale dello……%

(…….percento).

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ART. 13 – UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario o suo sostituto autorizzato può all’occorrenza richiedere, con le modalità previste dalla normativa e previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario, l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione.

2. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli.

3. Il Tesoriere con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, ricostituisce la consistenza delle somme vincolate.

ART. 14 - GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

1. Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.

4. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

ART. 15 - TASSO DEBITORE E CREDITORE

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 11, viene applicato un interesse annuo nella seguente misura:

…………., esente da commissione di massimo scoperto, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

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Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare.

L’Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni successivi alla data di ricevimento del relativo prospetto di liquidazione.

2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso previste per le anticipazioni ordinarie fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

3. Sui depositi e giacenze di cassa che si costituiscono presso il Tesoriere, in quanto esclusi dal regime di tesoreria unica viene applicato un tasso creditore nella seguente misura: ………….. la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare.

L’Ente emette i relativi ordinativi entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento del relativo prospetto di liquidazione.

ART. 16 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO

1. Il Tesoriere, al termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato con DPR 194/96, il “Conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

2. L’Ente, entro e non oltre due mesi dall’approvazione del rendiconto, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

3. L’Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ART. 17 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito, i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente.

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2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente.

3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell’Ente. In caso di assenza di indicazioni espresse a tale titolo nel regolamento di contabilità dell’Ente, è fatto comunque obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli e dei valori stessi senza regolari ordini dell’Ente, comunicati per iscritto e sottoscritti dai dipendenti autorizzati a firmare i titoli di spesa.

4. I servizi di cui ai precedenti commi vengono svolti dal Tesoriere a titolo gratuito.

ART. 18 – CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Tesoriere alcun compenso. Ad eccezione di quelli espressamente previsti, al Tesoriere non compete, altresì alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti o variazioni delle modalità di svolgimento degli stessi dipendenti da riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, salvo il caso che queste ultime dispongano diversamente.

2. Restano a carico del Tesoriere le spese per tenuta gestione di tutti i conti correnti intestati all’Ente da attivare in esecuzione della presente convenzione, in ordine ai quali non potrà essere preteso alcun compenso e/o corrispettivo per spese unitarie di movimento, commissioni di massimo scoperto o di disponibilità fondi o similari, invio estratti conti e/o rimborsi spese forfettari annui.

3. Il tesoriere ha invece diritto al rimborso delle spese postali, spese per pagamento di bollettini di conto corrente postale e per bolli effettivamente sostenute per l’espletamento del servizio e che non sia stato possibile porre a carico di terzi, di quelle relative ad oneri tributari e fiscali che per legge facciano carico all’Ente nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali intestati all’Ente medesimo. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, emette i relativi mandati.

4. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l’Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e

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le commissioni bancarie da questo applicate di tempo in tempo alla propria migliore clientela.

ART. 19 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell’Ente, nonchè per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria.

ART. 20 – PENALI PER INADEMPIMENTO

1. Nel caso in cui a seguito di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui alla presente convenzione derivi un danno all’Ente è prevista una penale nella misura da duecento a millecinquecento euro in base all’entità del danno, oltre al risarcimento del danno subito.

2. L’inadempimento dovrà essere contestato formalmente, anche via fax o per posta elettronica certificata, entro 30 giorni dall’accertamento del danno.

3. Il tesoriere ha tempo 10 giorni per trasmettere all’Ente eventuali memorie a discarico.

ART. 21 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione avrà durata dal 01/05/2015 al 31/12/2019 e potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, soltanto qualora ricorrano le condizioni di legge. Nel caso l’aggiudicazione avvenga in data successiva al 01/05/2015 , la decorrenza del contratto sarà dal primo giorno del mese successivo a quello di aggiudicazione, ferma restando la data di scadenza.

2. In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsiasi motivo, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito contratto con il Tesoriere. Il Tesoriere è obbligato, a sua volta, a continuare la temporanea gestione del servizio alle condizioni fissate con la presente convenzione fino al subentro di altro Istituto di credito.

3. E’ consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei alle medesime condizioni della presente convenzione, nella ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento ex novo del servizio. La proroga dovrà essere formalmente disposta e comunicata al Tesoriere prima della scadenza.

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4. Il Tesoriere si impegna affinché, in ogni caso di subentro di un nuovo affidatario del servizio, il passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all’attività di pagamento e incasso e a depositare presso l’archivio dell’Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.

5. Per un periodo pari a sei mesi dalla data di cessazione del servizio, il Tesoriere trasferirà direttamente al nuovo Tesoriere dell’Ente con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate all’Ente eventualmente accreditate presso i propri sportelli.

6. Il Tesoriere subentrante provvede ad inviare apposita richiesta scritta per la trasmissione da parte del tesoriere uscente dell’elenco dei SEPA – deleghe permanenti ad addebitare il conto del Comune.

Il tesoriere uscente provvede altresì a trasferire al tesoriere subentrante le fidejussioni in suo possesso.

7. La trasmissione dovrà essere completata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del tesoriere uscente di semplice richiesta scritta inviata da parte dell’Ente. Per ogni giorno di ritardo computato in termini di calendario, è prevista l’applicazione a carico del tesoriere uscente di una penale giornaliera di 50,00 (cinquanta) euro.

ART. 22 – CONTRIBUZIONE ANNUA

1. Il Tesoriere s’impegna, entro il 31 dicembre di ogni anno e per tutta la durata della convenzione, ad erogare a favore dell’Ente una contribuzione annua di € ……… destinata al sostegno di iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive o turistiche individuate e promosse dall’Amministrazione Comunale.

ART. 23 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le spese di stipulazione e della registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.

Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell’Ente ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 604, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato al 1° comma del precedente articolo 18 ovvero, in mancanza, dell’importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere

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liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l’applicazione di quest’ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella

“d”, allegata alla richiamata legge n. 604/1962.

ART. 24 –TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il tesoriere, in relazione alla presente convenzione, assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 07/07/2011 emessa dall’AVCP, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per la presente convenzione, a motivo della qualificazione del Tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’Ente in qualità di agente pagatore, gli obblighi di tracciabilità vengono considerati assolti con l’acquisizione del CIG nel momento dell’avvio della procedura di affidamento, secondo le disposizioni di cui alla determinazione dell’AVCP n. 4 del 07/07/2011.

3. IL CIG relativo al procedimento di affidamento del servizio di cui alla presente convenzione è il seguente: ………..;

4. Le parti si danno reciprocamente atto che relativamente ad altri servizi compresi nel presente contratto, non strettamente rientranti nel servizio di tesoreria come sopra delineato, si applicherà la normativa sulla tracciabilità ogni qualvolta se ne verifichino i presupposti.

ART. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

ART. 26 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L’Ente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., nomina il Tesoriere responsabile del trattamento dei dati personali per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto.

2. Il Tesoriere, quale responsabile del trattamento dei dati personali, è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia.

3. Il tesoriere non potrà trattare, divulgare, trasferire, cedere a nessun titolo, a terzi e/o per usi commerciali e/o bancari e/o informativi i dati

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acquisiti in corso di rapporto, salvo che per effetto di apposite autorizzazioni previste da norme di legge di stretta pertinenza.

4. Il Tesoriere si impegna a:

• Trattare i dati personali che verranno comunicati dall’ente per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria in modo lecito e secondo correttezza;

• Nominare per iscritto gli incaricati del trattamento impartendo loro le necessarie istruzioni;

• Garantire la riservatezza di tutte le informazioni che verranno trasmesse, impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa espressa autorizzazione scritta dell’ente.

5. Il tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atta ad eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

6. Il Tesoriere con la sottoscrizione del presente atto autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i.

ART. 27 –ALTRI ACCORDI

1. Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto altresì delle indicazioni di cui all’art. 213, punto 1 del D.Lgs. n. 267/2000, potranno essere apportati, mediante semplice scambio di lettere e senza necessità di integrare la presente convenzione, i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il miglior svolgimento del servizio stesso, senza oneri e spese per l’Ente. In caso di espressi mutamenti normativi che incidano sulla gestione del servizio le parti potranno rivedere le condizioni del presente contratto.

ART. 28 –ONERI PER LA SICUREZZA

1. Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è l’obbligo di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08), non essendovi

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rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all’attività svolta dall’Ente e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

ART. 29 –RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti attualmente vigenti in materia e ad ogni inerente successiva modifica e/o integrazione.

ART. 30 - DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su…… pagine a video, dandone lettura alle parti le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme allo loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M.

22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

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