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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI Provincia di Siena. Regolamento sul procedimento di assunzione

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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

Regolamento sul procedimento di assunzione

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CAPO I - PRINCIPI GENERALI (artt. 1-2)

Art. 1. Disposizioni generali

1. L’assunzione agli impieghi presso il Comune avviene, nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale di cui agli articoli 6 e seguenti del DLGS 165/2001 con contratto individuale di lavoro, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35 del DLGS 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le procedure concorsuali sono eventualmente precedute dall’esperimento di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del DLGS 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in relazione alle disposizioni per tempo vigenti.

3. Il Comune, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

4. I procedimenti di assunzione agli impieghi presso il Comune si svolgono, di norma, secondo le procedure di cui al D.P.R. 487/1994, per quanto non derogato dal presente regolamento, e in base alle specifiche disposizioni di legge.

5. Le norme che lo stesso D.P.R. 487/94 definisce di indirizzo, come tali saranno applicate, di volta in volta, nelle varie fasi procedurali; in tal senso disporranno, per rispettive competenze il Segretario comunale, i Responsabili di settore e le commissioni di concorso.

6. Le condizioni ed i requisiti generali verranno di volta in volta stabiliti negli appositi bandi che, sono approvati dal Responsabile del settore che si occupa del personale.

Art. 2. Modalità di accesso

1. Le modalità di accesso ai profili professionali del Comune sono quelle previste dalla normativa tempo per tempo vigente, secondo la disciplina generale di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II - CONCORSI (artt. 3-19)

Art. 3. Selezioni pubbliche e selezioni con riserva

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1. La selezione si articola in due fasi:

- la fase propedeutica, finalizzata alla definizione delle prove e alla determinazione dei relativi contenuti secondo criteri adeguati alla professionalità da selezionare e a garanzia degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento;

- la fase selettiva, relativa allo svolgimento delle prove e alla conseguente valutazione dei candidati.

2. La selezione è per esami e consiste in prove dirette ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere nonché l'effettiva capacità di risolvere problemi, elaborare soluzioni nell'ambito delle proprie competenze lavorative ed inserirsi proficuamente nell'organizzazione comunale. E’ possibile che la prova sia anche per titoli, nelle forme di seguito indicate.

3. Le prove devono dunque valutare sia le dovute conoscenze teorico-culturali di base e specialistiche, sia le competenze anche a contenuto tecnico-professionale, sia la sfera attitudinale che i principali aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi e motivazioni.

4. A seconda della professionalità richiesta, le prove devono inoltre accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e/o di almeno una lingua straniera tra quelle indicate nel bando.

5. Il bando può prevedere la combinazione delle prove scelte secondo un meccanismo "a cascata"

per cui la partecipazione alle successive prove della selezione è condizionata dal superamento di quelle precedenti.

6. Ê possibile, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e nell’ambito delle previsione del piano dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., bandire selezioni con riserva al personale interno.

7. Nei concorsi con riserva al personale interno, i dipendenti in possesso dei requisiti previsti per la riserva di posti, sono assunti a condizione che raggiungano tra gli interni partecipanti al concorso, i punteggi più alti, anche se tali punteggi sono inferiori a quelli raggiunti dai candidati esterni.

8. Le determinazioni per l’avvio delle procedure di selezione del personale sono istruite dal settore che si occupa della gestione del personale.

Art. 4. Requisiti di accesso

1. Per le assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato i requisiti di accesso sono quelli previsti dalla legge.

2. Il possesso del titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto assorbe quello inferiore.

3. E’ sempre richiesto il possesso della patente di guida, categoria B.

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4. Nei bandi di selezione sono previsti i requisiti particolari per le diverse professionalità, quali ad esempio:

a) titoli comprovanti il conseguimento di particolari specializzazioni od esperienze professionali;

b) abilitazioni all'esercizio di attività professionali, alla conduzione di mezzi e macchine speciali;

c) altri eventuali requisiti previsti per particolari profili professionali.

Art. 5. Idoneità psicofisica

1. Il Comune, nei limiti imposti dalla legge, può disporre l’accertamento del possesso da parte dei candidati all’assunzione del requisito dell’idoneità psicofisica a svolgere, continuativamente ed incondizionatamente, le mansioni proprie del profilo professionale per il quale è previsto l’inserimento.

Art. 6. Contenuti del bando di selezione e modalità di invio delle domande.

1. Il bando di selezione pubblica deve avere i contenuti indicati dall’articolo 3 del D.P.R. 87/1994.

2. Il bando può prevedere che le domande siano inviate solo attraverso una pagina internet dedicata.

Art. 7. Pubblicità del bando di selezione e modalità di comunicazione

1. Il bando di selezione per assunzioni a tempo indeterminato è pubblicato secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti (albo pretorio on line, sezione amministrazione trasparente, avviso in Gazzetta Ufficiale).

2. E’ possibile prevedere altre forme di pubblicità con finalità meramente informative.

3. Tutte le comunicazioni avvengono mediante pubblicazione al sito web del Comune. Eventuali comunicazioni personali avvengono via PEC e, qualora il candidato non abbia indicato la PEC, via mail. Il Comune non risponde della mancata ricezione delle mail di posta ordinaria, il cui rischio di ricezione resta a carico del candidato. Se previsto dal bando, è possibile che le comunicazioni personali avvengano anche mediante la pagina web di iscrizione al concorso.

Art. 8. Proroga, riapertura termini e revoca del bando

1. Il Comune ha facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione o la revoca della selezione bandita.

Art. 9. Composizione della Commissione

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1. La Commissione è nominata dal Responsabile del settore che si occupa della gestione del personale ed è formata da 3 componenti, con rappresentanza di genere, che sono: il Responsabile del settore in cui il dipendente da assumere lavorerà; due membri esperti, anche esterni.

2. E’ possibile motivatamente una diversa composizione della commissione. I dipendenti che compongono la commissione devono essere inquadrati in una categoria professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso.

3. La commissione può essere integrata da esperti per le prove di idoneità informatica e linguistica.

4. La commissione può essere assistita da un segretario verbalizzante. In caso di mancata nomina o di assenza, le funzioni sono svolte da uno dei componenti indicato in sede di costituzione della commissione.

Art. 10. Incompatibilità

1. Per i componenti della commissione valgono le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ed in particolare quelle derivati dalle condizioni di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile , nonché lett. e) dell’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 e 35 bis del medesimo decreto.

2. Non possono essere nominati componenti della Commissione i rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società ed altresì i componenti che siano fra loro parenti o affini fino al quarto grado, né coloro che sono legati da rapporto di coniugio o convivenza.

3. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di incompatibilità, è tenuto a dimettersi immediatamente.

4. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura di selezione si procede unicamente alla surrogazione del componente interessato.

5. Si richiama in ogni caso la disciplina sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi reale o potenziale.

Art. 11. Funzionamento e attività della Commissione

1. I componenti della Commissione ed il segretario, prima di iniziare i lavori, verificano l’insussistenza di cause di incompatibilità tra di loro e con i candidati, ai sensi di legge e del precedente art. 10 dandone atto nel verbale. Nel caso in cui il bando non preveda il diario e la sede delle prove, la Commissione stabilisce le date e il luogo della selezione e ne dà comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet comunale. Si richiamano per quanto applicabili gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 487/1994.

2. Le sedute della Commissione sono valide esclusivamente con la presenza di tutti i componenti

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delle rispettive fasi della selezione.

3. Le sedute della Commissione possono avvenire anche con modalità telematica a distanza.

4. Il Presidente, qualora un membro della Commissione non si presenti senza valida giustificazione ad una seduta della Commissione, provvede alla sua sostituzione. Anche nella ipotesi di impedimento grave e documentato dei membri della Commissione, si procederà alla relativa sostituzione. Al di fuori dei casi di impedimento grave e documentato i membri della commissione non possono rinunciare all’incarico né dimettersi. I lavori sono ripresi dal punto in cui si era giunti prima della modifica; al Commissario neo-nominato vengono sottoposti, per presa visione, i verbali inerenti alle operazioni espletate e le eventuali votazioni già attribuite. In ogni caso le operazioni di selezione già iniziate non devono essere ripetute. Il Commissario uscente è vincolato al segreto per le sedute cui ha partecipato.

5. Tutti i componenti della Commissione assumono i medesimi obblighi e doveri. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese. Il Presidente e i due esperti hanno diritto di voto in ciascuna fase della selezione e su tutte le prove. Gli esperti in lingua straniera e in informatica hanno diritto di voto unicamente nella parte di propria competenza.

6. Di tutta l’attività svolta e delle decisioni prese dalla Commissione, anche nel giudicare le singole prove, si rende conto nel verbale sottoscritto dai commissari e dal segretario.

7. Il commissario che ritenga di riscontrare irregolarità formali o sostanziali le fa verbalizzare, sottoscrivendo comunque il verbale a fine seduta.

8. I commissari ed il segretario sono tenuti al segreto sui lavori della Commissione, sui criteri adottati e sulle determinazioni raggiunte.

9. Fuori dalla sede propria della Commissione, i componenti non possono riunirsi tra loro né con estranei, per discutere problemi attinenti alla selezione.

10. I componenti della Commissione non possono svolgere attività di docenza nei confronti di uno o più candidati.

11. Il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della Commissione è causa di decadenza dall’incarico.

Art. 12. Compenso alla Commissione giudicatrice e tassa di ammissione ai concorsi

1. Ai componenti delle commissioni spettano i compensi previsti dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 o da norme successive.

2. Al Presidente della Commissione e ai componenti della stessa qualora siano dipendenti del Comune, non è dovuto alcun compenso quando tale attività rientri nelle funzioni d'ufficio.

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3. A presidenti, commissari e segretari esterni, in ragione della distanza del Comune di provenienza, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate. In caso di uso di mezzo proprio, viene riconosciuto un rimborso pari a 1/5 del costo medio del carburante per ogni chilometro percorso, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per pedaggio autostradale e parcheggio.

4. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 27 del D.L.55/1983 convertito in L.131/1983 come modificato dalla L. 340/2000, per la partecipazione ai concorsi la tassa di ammissione è fissata in euro 10.

Art.13. Attività preliminari e disciplina delle prove

1. Il Responsabile del settore che gestisce il personale valuta l’ammissibilità delle domande e, in caso di vizi sanabili, effettua il soccorso istruttorio, dando un termine non superiore a 7 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda viene esclusa. La valutazione si conclude con una determina di ammissione.

2. La valutazione preliminare dell’ammissibilità delle domande consente comunque al Responsabile del settore che gestisce il personale, anche su segnalazione della Commissione, di escludere un candidato durante tutta la fase del concorso, anche per motivi già valutati in sede preliminare.

3. Il contenuto delle prove deve essere predeterminato dalla Commissione immediatamente prima dello svolgimento (almeno 3 titoli per la prova scritta, le domande in numero maggiore dei concorrenti eventualmente divise in macroargomenti della Commissione). Deve essere garantita analoga complessità e rilevanza nella formulazione dei quesiti. Il contenuto delle prove è segreto e ne è vietata la divulgazione. Qualora il bando non ne specifichi la durata, la Commissione determina il tempo di svolgimento delle prove scritte e/o pratiche e/o orali in relazione alla loro complessità.

4. La data e le modalità di svolgimento delle prove sono comunicate almeno 15 giorni prima dello svolgimento.

5. La Commissione, eventualmente coadiuvata da personale del Comune o esterno, provvede all’accoglienza ed alla identificazione dei candidati. Ove prevista, l’estrazione della prova da svolgere è effettuata da un candidato.

6. Ove previsto, i candidati sostengono il colloquio nell’ordine determinato dal criterio oggettivo prefissato dalla Commissione.

7. Durante lo svolgimento delle prove i componenti della Commissione possono assentarsi solo a fronte di necessità e sempre che siano costantemente presenti almeno due commissari. Al termine della/e prova/e devono essere presenti tutti i commissari per effettuare le operazioni di chiusura.

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8. Le prove sono svolte in modalità informatica secondo quanto prescritto dalla legge. Ciascuna prova può essere svolta in remoto o presso la sede indicata dal Comune, con decisione della Commissione che può essere adottata prima di ciascuna prova. Il possesso degli strumenti informatici necessari, in caso di prova remota, resta a carico di ogni concorrente.

9. Le prove possono essere svolte presso più sedi individuate dal Comune in caso di elevato numero di iscritti. In tal caso è sufficiente la presenza anche di un solo commissario presso ciascuna sede.

Art. 14. Organizzazione e valutazione delle prove.

1. Il Comune valuta la possibilità di prevedere prove preselettive in caso di elevato numero di domande di partecipazione, avvalendosi eventualmente del supporto tecnico di una impresa specializzata in selezione del personale che gestirà la procedura con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. I dipendenti del Comune sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva se dipendenti a tempo indeterminato da almeno un anno.

2. La prova preselettiva, a contenuto tecnico o attitudinale, ha la funzione di ammettere alle successive prove i candidati nel numero previsto e pertanto non partecipa al voto finale.

3. Il concorso per posti di categoria giuridica D avviene per sole prove o per prove e titoli. Le prove consistono nello svolgimento di una prova scritta, a contenuto teorico e/o pratico, e di una prova orale. E’ possibile una seconda prova scritta per profili che richiedano particolari conoscenze o che rivestano particolari peculiarità indicati in sede di fabbisogni di personale.

4. Il concorso per posti di categoria giuridica C avviene per prove. Le prove consistono nello svolgimento di una prova scritta, a contenuto teorico e/o pratico, e di una prova orale.

5. Il concorso per per posti di categoria giuridica B3 avviene per prove. Le prove consistono nello svolgimento di una prova scritta, a contenuto teorico e/o pratico, oppure di una prova pratica, nonché di una prova orale.

6. Il punteggio attribuito a ciascuna prova è espresso in trentesimi e risulta dalla media aritmetica dei voti espressi in forma palese da ciascun commissario avente diritto al voto. Ciascuna prova si ritiene superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno 21/30. Nel caso di più prove scritte, il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti in ciascuna prova e della votazione conseguita nel colloquio.

7. I criteri di valutazione delle prove sono determinati dalla Commissione prima dell’inizio della prima prova (tale non è quella preselettiva) e sono comunicati ai concorrenti. Delle modalità di svolgimento delle prove è fatta verbalizzazione.

8. La prova di idoneità alla lingua inglese e all’informatica costituisce determina l’esclusione o l’inclusione del candidato e non partecipa al voto finale.

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10. Il punteggio attribuito ai titoli è di 6 punti. I criteri di attribuzione dei punteggi sono indicati nel bando e tengono conto dell’istruzione e formazione, delle esperienze professionali e dei titoli abilitanti, se presenti.

11. Il risultato è comunicato mediante pubblicazione sul sito web comunale oppure, anche nei casi di prove svolte nella medesima giornata, mediante affissione presso i locali in cui si svolgono le prove.

Art. 15. Correzione delle prove e valutazione dei titoli

1. La correzione delle prove scritte o pratiche, ove previste, deve avvenire con modalità che ne garantiscano l’anonimato, per le cui modalità si rinvia a quanto previsto dall’articolo 14 del D.P.R. 487/1994, salvo il caso in cui il bando abbia previsto il meccanismo “a cascata”, in cui si prescinde dall’accorpamento delle buste contenenti gli elaborati delle due prove scritte e si procede alla correzione di ciascuna prova prima dello svolgimento della successiva, secondo il calendario stabilito dalla Commissione. I risultati della correzione delle singole prove vengono pubblicati sul sito internet comunale, nel rispetto della normativa del codice della privacy.

2. Per i test a risposta multipla possono essere predisposte modalità automatizzate ed informatizzate di correzione.

3. Qualunque segno di riconoscimento che possa servire ad identificare l’autore dell’elaborato comporta l’annullamento della prova d’esame, e la conseguente esclusione del candidato medesimo, a giudizio insindacabile della Commissione.

4. Nel caso in cui la prova venga svolta in più sedi, la raccolta e la relativa consegna degli elaborati avviene a cura dell’incaricato individuato dal Presidente della Commissione.

5. Nel caso di più prove, e sempre che il bando non abbia previsto il meccanismo "a cascata" di cui all’art.12, la correzione degli elaborati avviene dopo l’espletamento dell’ultima prova scritta.

6. I titoli sono valutati prima della prova orale.

7. Se la prova orale si svolge su più sessioni, la Commissione attribuisce i punteggi alla fine di ogni sessione e li comunica a conclusione dell’intera prova orale.

Art. 16. Adempimenti delle prove orali

1. Ove previste, la valutazione delle prove orali viene effettuata al termine di ciascuna prova o sessione di prova.

2. Le votazioni attribuite sono esposte a fine giornata, fatta salva la comunicazione immediata dell'esito delle prove intermedie nel caso di prove "a cascata" nell'arco di una giornata.

3. La documentazione delle prove orali è costituita dall’ elenco delle aree/argomenti oggetto di

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domanda od elenco delle domande somministrate nel caso di colloquio volto a stabilire la conoscenza delle materie previste dal bando.

Art. 17. Graduatoria e suo utilizzo

1. La Commissione formula la graduatoria provvisoria e la trasmette al settore che gestisce il personale, unitamente ai verbali e agli atti della selezione.

2. Il settore che gestisce il personale provvede all’applicazione delle precedenze e preferenze di legge e formula la graduatoria definitiva. La graduatoria è pubblicata sul sito internet comunale, esclusivamente dopo l’approvazione della stessa con atto del Responsabile.

3. Al momento dell’assunzione sono effettuati controlli sul possesso dei requisiti per essere assunti.

4. La graduatoria può essere utilizzata per coprire ulteriori posti a disposizione, anche inseriti in dotazione organica dopo la pubblicazione del bando (seguendo in questo caso la disciplina prevista dall’articolo 31 del presente Regolamento), per contratti a tempo indeterminato e determinato, pieno e parziale.

5. Previo accordo, il Comune può consentire lo scorrimento della graduatoria ad altra Amministrazione, chiedendo un rimborso delle spese sostenute.

6. Determinano l’esclusione dalla graduatoria:

a) L’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Gaiole in Chianti o presso altra Amministrazione ai sensi del c. 4. Ne consegue che il candidato assunto da altra Amministrazione non potrà essere più assunto in forza della medesima graduatoria.

b) Il rifiuto di assunzione a tempo indeterminato da parte del Comune di Gaiole in Chianti.

Art. 18. Concorsi a tempo determinato

1. Per i concorsi per posti a tempo determinato si applicano le norme sopra esposte, se compatibili.

In particolare è possibile:

- per gravi e motivate ragioni di urgenza, quando il posto da ricoprire sia per contratti di durata non superiore a 6 mesi, pubblicare solo al sito web del Comune e all’albo pretorio;

- ridurre a 7 giorni il preavviso per la convocazione alle prove;

- è possibile effettuare una selezione anche solo con prova orale e titoli. La prova orale vale 30 punti, i titoli 6 punti. La sufficienza si ha ottenendo almeno 21 punti alla prova orale.

Art. 19. Concorsi unici

1. Il Comune può stipulare accordi con altre Amministrazioni, finalizzati a svolgere concorsi unici le cui graduatorie siano utilizzabili da tutti gli enti secondo criteri predeterminati da indicare nel

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bando di concorso/selezione.

CAPO III - ALTRE FORME DI ASSUNZIONE (artt. 20-25)

Art. 20. Somministrazione

1. I contratti di somministrazione sono attivati mediante appalto di servizio a un’agenzia di lavoro interinale, scelta secondo le disposizioni in materia di appalto.

2. Nella richiesta all’agenzia di lavoro interinale sono indicati i requisiti professionali e formativi richiesti ed è specificata l’attività che il dipendente svolgerà.

3. Se l’agenzia di lavoro interinale invia una rosa di nomi, viene costituita una commissione che sceglierà il candidato mediante valutazione del curriculum vitae e colloquio, orale, volto a verificare le competenze tecniche e gestionali del dipendente. La commissione predetermina i criteri prima dell’avvio della selezione a seguito della trasmissione della rosa di nomi..

4. La valutazione avviene in trentesimi con una valutazione unica del curriculum vitae e del colloquio. La votazione minima per aver superato la selezione è pari a 21/30.

5. Nel caso di sostituzione del lavoratore assunto in somministrazione per il medesimo posto è possibile utilizzare l’esito della selezione oppure chiedere all’agenzia di lavoro interinale nuovi nominativi, in ragione del tempo passato dalla prima selezione.

Art. 21. Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego

1. Il Comune procede all’assunzione del personale da inserire nei profili professionali per l’accesso ai quali è previsto possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo, presentando al competente Centro per l’impiego richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da coprire.

2. Ricevuta la comunicazione di avviamento, il Comune convoca i candidati per effettuare la selezione consistente nell’accertamento dell’idoneità dei medesimi a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire.

3. Le operazioni di selezione, che non comportano una valutazione comparativa tra i candidati, sono effettuate in luogo aperto al pubblico.

4. I candidati che hanno conseguito l’idoneità sono assunti nel rispetto dell’ordine di avviamento trasmesso dal competente Centro per l’impiego.

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5. La tipologia delle prove ed il correlativo indice di riscontro dell’idoneità sono predeterminati dalla Commissione.

6. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di questo regolamento relative ai concorsi.

Art. 22. Assunzioni di categorie protette

1. Le assunzioni di dipendenti appartenenti alle categorie protette avviene tramite convenzione con il Centro per l’impiego o tramite concorso.

Art. 23. Mobilità da altri enti

1. La mobilità esterna, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, si avvia mediante la pubblicazione di un avviso sul sito web comunale, con cui si rende noto il posto disponibile, i requisiti richiesti e le competenze richieste e i criteri per la formazione della graduatoria di mobilità. Sono fatte salve eventuali ulteriori forme di pubblicità a titolo sono informativo.

2. Salvo se previsto dalla legge, la decisione di avvalersi della mobilità esterna è rimessa alla decisione della giunta, in sede di programmazione dei fabbisogni di personale, e, in subordine, al responsabile del settore che si occupa di personale.

Art. 24. Criteri per la formazione della graduatoria di mobilità

1. Per la selezione dei dipendenti da assumere in mobilità si applicano, se compatibili, le disposizioni di questo regolamento sui concorsi, con eccezione delle disposizioni che seguono.

2. I requisiti di ammissione alla selezione sono:

a. inesistenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto, nell’ultimo biennio;

b. medesima categoria giuridica;

c. profilo professionale pari o compatibile con quello richiesto. La compatibilità è data tenendo conto, anche in modo alternativo, del nome del profilo professionale, dei titoli di studio o professionali richiesti, delle materie oggetto della selezione;

d. eventuali requisiti professionali, indicati nel bando.

3. L’ammissione alla selezione è effettuata dall’ufficio che si occupa della gestione del personale.

Resta comunque la facoltà per la commissione giudicatrice di valutare l’effettivo possesso dei requisiti professionali ai fini dell’ammissione.

4. La selezione avviene mediante la valutazione dei titoli professionali e formativi e un colloquio orale, volto a verificare le competenze tecniche e gestionali del dipendente.

5. La commissione specifica prima dell’inizio della selezione i criteri di valutazione.

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6. La valutazione avviene in trentesimi con una valutazione unica del curriculum vitae e del colloquio. La votazione minima per aver superato la selezione è pari a 21/30.

Art. 25. Mobilità verso altri enti

1. La mobilità in uscita, richiesta dal dipendente, viene autorizzata dalla giunta, considerando che, per il ridotto numero di dipendenti del Comune, la cessione del contratto ha risvolti organizzativi generali.

2. L’istruttoria della domanda è effettuata dal settore che si occupa della gestione del personale, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, del responsabile del settore in cui il dipendente è incardinato.

3. Il dipendente assunto nella nuova categoria è soggetto a periodo di prova. Nel caso di attribuzione di mansioni superiori nel periodo di prova, la valutazione del superamento del periodo di prova può essere effettuata sullo svolgimento di tali mansioni, su accordo delle parti, in quanto mansioni più complesse di quelle inferiori. Il dipendente, in caso di esperimento del periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto nella categoria di provenienza.

CAPO IV - PROGRESSIONI VERTICALI (artt. 26-28)

Art. 26. Progressioni verticali. Disciplina generale

1. Le progressioni verticali (o di carriera) riservate al personale dipendente mediante passaggio alla categoria superiore avvengono nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e configurano una procedura di accesso all’impiego pubblico e sono pertanto regolate, in quanto applicabili, dai principi e dalle norme vigenti in materia.

2. L’effettuazione delle progressioni mediante accesso alla categoria superiore, in particolare, comporta la cessazione per dimissioni dalla posizione lavorativa precedentemente rivestita dal lavoratore e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, nella categoria superiore. La fattispecie è assoggettata, conseguentemente, alle previsioni normative e contrattuali in tema di cessazione e costituzione del rapporto di lavoro, tra le quali il periodo di preavviso e il periodo di prova, secondo quanto dettagliato ai commi 25 e seguenti del presente articolo.

Art. 27. Progressioni verticali. Procedimento

1. Il servizio che si occupa della gestione del personale pubblica un avviso, all’albo pretorio e al sito web del Comune, sezione amministrazione trasparente, per 30 giorni, termine entro cui i dipendenti devono presentare la domanda. La pubblicazione può essere interrotta non appena tutti i dipendenti che hanno i requisiti per partecipare presentano domanda.

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2. L’avviso riporta i requisiti di partecipazione, i criteri o parametri di composizione della graduatoria di merito e delle modalità e tempi di presentazione delle istanze da parte dei dipendenti.

3. I requisiti necessari per la partecipazione sono:

a) Essere inquadrati nella categoria giuridica immediatamente inferiore a quella oggetto della progressione di carriera;

b) Avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Comune di Gaiole in Chianti o con altra amministrazione da almeno da tre anni rispetto alla data di avvio della procedura; il rapporto di lavoro deve mantenersi fino alla conclusione della procedura stessa;

c) Possedere il titolo di studio ed eventualmente il titolo professionale previsti per l’accesso dall’esterno per la categoria ed il posto oggetto della procedura;

d) Disporre di una valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura. In assenza, nel sistema di misurazione e valutazione della performance, della definizione di valutazione negativa, questa si intende se il punteggio è minore di 70/100 punti;

e) Non avere subito provvedimenti disciplinari nei due anni superiori al rimprovero verbale;

4. Tutti i requisiti per partecipare devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione da parte del dipendente e debbono permanere fino al momento della proposta di stipulazione del contratto individuale di lavoro nella nuova categoria, in favore del vincitore della selezione.

5. Il settore che gestisce il personale istruisce le domande di partecipazione presentate dai dipendenti. Il Responsabile del settore, con propria determinazione, dispone l’ammissione o l’esclusione dei dipendenti che hanno presentato la propria candidatura.

6. La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché la conseguente composizione della graduatoria di merito, è effettuata da un’apposita commissione esaminatrice, nominata secondo quanto previsto dall’art. 9. I componenti possono essere tutti interni al Comune.

Art. 28. Progressioni verticali. Valutazione

1. I criteri di valutazione, che vengono specificati nell’avviso in funzione del posto da ricoprire, sono:

a) Valutazione (positiva) conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni. Il punteggio attribuito è pari a 30 punti. Il punteggio medio degli ultimi 3 anni è rapportato proporzionalmente a 30 punti (30 punti corrispondono alla media del punteggio di 100).

b) Valutazione di titoli di studio o di formazione ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso

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dall’esterno alla categoria oggetto della progressione verticale, purché inerenti al profilo professionale del posto oggetto di progressione verticale. Il punteggio attribuito è pari a 25 punti.

c) Valutazione degli incarichi avuti negli ultimi 5 anni, ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno alla categoria oggetto della progressione verticale, purché inerenti al profilo professionale del posto oggetto di progressione verticale. Il punteggio attribuito è pari a 35 punti.

d) Valutazione delle competenze professionali attraverso un colloquio orale sulle materie attinenti al profilo professionale del posto oggetto di progressione verticale. Il punteggio attribuito è pari a 30 punti.

2. I dipendenti che alla data di indizione della procedura si trovino in posizione di comando/distacco presso altra amministrazione, o in posizione di aspettativa per l’assunzione di incarichi presso altre amministrazioni, possono presentare istanza di partecipazione alla procedura stessa.

3. Per i dipendenti provenienti da altra amministrazione mediante trasferimento per mobilità nell’arco temporale del triennio precedente alla procedura, rilevante ai fini della valutazione positiva della performance di cui al comma 15, le valutazioni ottenute dai dipendenti presso terze amministrazioni vengono aritmeticamente parametrate, se espresse in scala differente, secondo le modalità di attribuzione dei punteggi previste nell’ente dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.

4. La commissione esaminatrice valuta i dipendenti e compone la graduatoria di merito, che viene approvata dal responsabile del settore che si occupa di personale. La graduatoria è pubblicata all’albo pretorio e nella pagina web del Comune, sezione amministrazione trasparente.

5. La graduatoria in parola non consente successivi ed ulteriori utilizzi mediante scorrimento dei dipendenti eventualmente classificatisi nelle posizioni di merito successive alla prima, non trattandosi di graduatoria concorsuale. È consentito l’utilizzo della medesima graduatoria, attingendo all’elenco degli eventuali idonei collocati nelle posizioni successive, nel rigoroso ordine di classificazione, solo in caso di formale rinuncia all’assunzione nella nuova categoria da parte del dipendente meglio classificato, oppure di non superamento del periodo prova da parte dello stesso, se previsto, o ancora di cessazione del dipendente sopravvenuta entro il termine di mesi 6 dal primo giorno di servizio nella nuova categoria.

CAPO V - UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI ALTRI ENTI

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Art. 29. Criteri generali per lo scorrimento di graduatorie

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzazione da parte del Comune delle graduatorie concorsuali:

a) per concorsi banditi dallo stesso Comune, da solo o in forma associata, limitatamente ai i posti che eccedono quelli messi a concorso;

b) per concorsi banditi da altre pubbliche amministrazioni, con scorrimento ai sensi dell’art. 3 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 e dell’art. 3, comma 61 della L. 24 dicembre 2003 n. 350.

Art. 30. Criteri generali per lo scorrimento di graduatorie

1. Per lo scorrimento delle graduatorie è necessario che i posti da ricoprire siano coincidenti con quelli oggetto del concorso, la cui graduatoria viene scorsa. La coincidenza è relativa al profilo professionale, tenendo conto, anche in modo alternativo, del nome del profilo professionale, dei titoli di studio o professionali richiesti, delle materie oggetto della selezione.

Art. 31. Scorrimento di graduatorie del Comune

1. Il Comune utilizza prioritariamente le graduatorie proprie, ossia di concorsi banditi dal Comune da solo o in forma associata con altre amministrazioni. E’ possibile ricorrere a graduatorie di altre amministrazioni solo se:

a) Il Comune non ha una graduatoria utilizzabile;

b) Il concorso è da ritenersi motivatamente non più attuale per la modifica rilevante delle materie oggetto delle prove;

c) Il posto da ricoprire è stato inserito in dotazione organica successivamente alla data in cui il concorso è stato bandito. In questo caso il Comune applica il procedimento previsto dall’art. 4. e la graduatoria del Comune partecipa al pari delle altre sulla base del criterio temporale previsto;

Art. 32. Scorrimento di graduatorie di altre pubbliche amministrazioni

1. Il ricorso a graduatorie di altre amministrazioni è effettuato in questo modo:

a) Invio di una richiesta a Comuni, Province, Unioni di Comuni distanti massimo 30 km, prendendo la distanza calcolata utilizzando Google Maps. Il termine per rispondere non è inferiore a sette giorni ed ordinatorio.

b) In caso di più risposte viene scelta la graduatoria approvata in data più recente, in quanto più aggiornata in relazione alle prove concorsuali effettuate.

2. Come previsto dalla legge, lo scorrimento è preceduto da un accordo tra il Comune e la pubblica amministrazione cedente, approvato e firmato dal responsabile del servizio che si occupa del personale.

3. Il Comune si riserva di non scorrere alcuna graduatoria perché motivatamente non più attuale per la modifica rilevante delle materie oggetto delle prove.

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4. Nel caso di esito negativo della procedura di cui sopra il Comune potrà procedere autonomamente alla ricerca della graduatoria cui attingere per l’assunzione di personale, inviando apposita richiesta di utilizzo della graduatoria anche ad altri enti locali, svincolandosi dai criteri sopra descritti.

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