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COMUNE DI SANTA FIORA (Provincia Di Grosseto)

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COMUNE DI SANTA FIORA (Provincia Di Grosseto)

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI ORTI URBANI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 14 novembre 2008 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 5 febbraio 2010

TESTO COORDINATO

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INDICE

Articolo 1 DEFINIZIONE Articolo 2 CRITERI GENERALI

Articolo 3 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE Articolo 4 DURATA DELL’ASSEGNAZIONE Articolo 5 ESCLUSIVITA’

Articolo 6 CANONE

Articolo 7 OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO Articolo 8 COLTIVAZIONI

Articolo 9 RIPOSTIGLI Articolo 10 DIVIETI

Articolo 11 REFERENTE ORTI Articolo 12 VIGILANZA

Articolo 13 – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’

Articolo 14 REVOCA

Articolo 15 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO: PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

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Articolo 1 DEFINIZIONE

Per orto urbano s’intende un appezzamento di terreno pubblico, messo a disposizione dei cittadini, con l’obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e finalizzato alla conservazione della biodiversità agricola tradizionale, destinato alla sola coltivazione di ortaggi e piccoli frutti (…..) .

Articolo 2

CRITERI GENERALI

L’assegnazione degli orti è di competenza del Responsabile dell’Area Tecnica e Assetto del Territorio il quale predispone il relativo avviso, richiede e verifica la documentazione prevista e predispone l’elenco degli assegnatari.

Ciascun assegnatario sottoscriverà una dichiarazione di presa in carico dell’orto alla quale sarà allegata copia del presente regolamento firmata in ogni pagina per acquisita conoscenza e accettazione.

Articolo 3

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

Le richieste di assegnazione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all’ufficio protocollo del comune entro il termine stabilito dall’apposito avviso di assegnazione degli orti.

Tra gli aventi diritto viene formulata una graduatoria che avrà valore per tre anni solari, con attribuzione dei punteggi indicati nell’ALLEGATO e delle priorità indicate ai commi successivi.

A parità di punteggio costituisce criterio di preferenza non avere la proprietà di altri appezzamenti di terreno coltivabile ad orto.

Ad ulteriore parità di punteggio l’appezzamento verrà assegnato al richiedente con il reddito ISEE più basso.

“Qualora non risultino applicabili i criteri indicati, si terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande al protocollo dell’Ente.”

Eventuali assegnatari che, alla data di pubblicazione dell’avviso di assegnazione, non abbiano la residenza nel territorio comunale di Santa Fiora, indipendentemente dal punteggio conseguito, saranno collocati all’ultimo posto della graduatoria.

Nel caso di più domande di non residenti l’ordine in fondo alla graduatoria sarà assegnato in relazione al punteggio conseguito.

“Gli orti non assegnati con la procedura di cui al presente articolo, potranno essere affidati dal Responsabile dell’Area Tecnica in qualunque tempo, secondo l’ordine di presentazione delle relative domande al protocollo dell’Ente e nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 4.”

Articolo 4

DURATA DELL’ASSEGNAZIONE

L’assegnazione ha durata triennale, con possibilità di disdetta anticipata da parte dei concessionari.

Eventuali assegnazioni successive a soggetti in lista di attesa nella graduatoria, manterranno la medesima scadenza.

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Entro tre mesi dalla scadenza del triennio gli assegnatari potranno chiedere il rinnovo dell’assegnazione per il successivo triennio che verrà concessa a seguito di verifica della correttezza dei loro comportamenti e, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all’art. 3.

Tale facoltà è esercitata per una sola volta, ferma restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria.

Articolo 5 ESCLUSIVITA’

Gli orti devono essere coltivati direttamente e con continuità dagli assegnatari o dai propri familiari.

L’orto non può né essere ceduto, né dato in affitto e, il relativo atto di assegnazione, non può essere trasferito per successione.

Articolo 6 CANONE

Il canone annuale al quale è soggetta l’assegnazione degli orti è stabilito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Saranno inoltre posti a carico degli assegnatari eventuali costi dei consumi di acqua e luce.

Gli importi del canone annuo e dei consumi devono essere versati secondo le modalità indicate nella dichiarazione di presa in carico dell’orto.

Il mancato versamento comporta l’automatica decadenza dell’assegnazione, previa diffida ad adempiere.

Articolo 7

OBBLIGHI DELL’ASSEGANTARIO L’assegnatario è obbligato a:

curare l’ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l’incolto;

non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;

contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti (art. 12);

pagare il canone annuo (art. 6) stabilito dal comune entro e non oltre il giorno 15 gennaio di ogni anno solare;

sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;

vigilare sull’insieme degli orti segnalando al referente e all’Ufficio Tecnico Comunale competente, ogni eventuale anomalia.

Articolo 8

COLTIVAZIONI

E’ consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi e piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes).

La piantumazione di nuovi alberi, di qualunque genere, deve essere espressamente autorizzata dall’Ufficio Tecnico Comunale.

I residui vegetali dovranno essere trasformati in compost e depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori,

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degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Articolo 9 RIPOSTIGLI

I ripostigli sono di proprietà comunale e devono essere mantenuti in ordine ed in buono stato di manutenzione.

Dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell’Ufficio Tecnico Comunale.

L’uso esclusivo dei ripostigli è di deposito attrezzi per la coltivazione dell’orto.

Articolo 10 DIVIETI

Non sono consentite coperture tipo serra, e reti antigrandine, ad eccezione di quelle eventualmente previste nelle parti comuni.

E’ vietata la pavimentazione e l’edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti.

Le strutture comuni possono essere variate a seconda delle esigenze dall’Ufficio Tecnico del Comune e non dai concessionari.

E inoltre vietato:

a) allevare e/o tenere in custodia animali nell’orto;

b) tenere nell’orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);

c) scaricare materiali inquinanti e rifiuti, internamente ed attorno all’orto;

d) produrre rumori molesti;

e) installare chiusure di qualsiasi genere all’entrata del proprio orto;

f) scavare pozzi per l’emungimento di acqua o tenere vasche, anche interrate, a cielo aperto o contenitori di qualsiasi tipo per la raccolta delle acque meteoriche;

g) bruciare rifiuti;

h) usare l’acqua per scopi diversi dall’annaffiatura del terreno o dal dissetarsi;

i) installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;

j) usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1, 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell’opportuno patentino;

k) spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 8.00 alle ore 21.00. In ogni caso il letame deve essere interrato il più presto possibile e comunque entro le ore 8,00;

l) l’ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un assegnatario.

Articolo 11

REFERENTE ORTI

Gli assegnatari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata dall’Amministrazione Comunale, eleggono a maggioranza fra loro un rappresentante, che ha il compito di mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l’Amministrazione comunale.

A lui compete stabilire le modalità delle pulizie delle parti comuni, segnalare agli uffici

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comunali le esigenze di manutenzione straordinaria delle stesse, i casi di inadempienza degli assegnatari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici.

Articolo 12 VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell’orto da parte dell’assegnatario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati sono a carico degli Uffici Comunali.

Pertanto gli assegnatari devono consentire l’accesso ai funzionari del Comune per effettuare le dovute verifiche.

Copia delle chiavi delle parti comuni deve essere consegnata dall’Ufficio Tecnico del Comune a tutti i concessionari degli orti urbani.

Articolo 13

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’

Il Comune di Santa Fiora deve essere tenuto indenne da ogni danno, furto, manomissione, infortunio o incidente che possano subire coloro che accedono agli spazi assegnati o alle parti comuni.

Per tali possibili evenienze, gli assegnatari debbono munirsi di idonea polizza assicurativa.

Articolo 14 REVOCA

L’inosservanza ripetuta di quanto disposto agli artt. 7 e 11 del presente regolamento comporterà la revoca dell’assegnazione, previa diffida ad adempiere da parte del Responsabile dell’Area Tecnica.

Articolo 15

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

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