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Tredicesima: a chi spetta e come si calcola

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Tredicesima: a chi spetta e come si calcola

26 Dicembre 2017 | Autore: Barbara Conti

La tredicesima, una mensilità di stipendio in più cumulato per lavoratori e pensionati

Il regalo più atteso a Natale da lavoratori e pensionati è la tredicesima: ma che

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cos’è?

Immaginiamo che l’anno solare abbia tredici mesi – invece di dodici – e che ogni lavoratore e pensionato riceva lo stipendio mensilmente come consuetudine:

quella sarà la tredicesima. Quasi un premio, un bonus in più da parte del proprio datore di lavoro. E poi proviamo a chiederci: quale è il regalo che un pensionato o un lavoratore vorrebbe ricevere in assoluto a Natale? La risposta sarà: la tredicesima. Così, in tempo di feste, si aspetta con ansia di ricevere questa

“gratificazione” (non a caso è detta anche gratifica natalizia) per poter partire subito all’assalto dei negozi e all’acquisto. Via a tutta birra allo shopping, allora – si potrebbe pensare -. Alt, un momento. Ci sono delle condizioni, perché la nostra tanto ambita tredicesima potrebbe farsi attendere un po’ in relazione al tipo di contratto. Vediamo insieme, con qualche semplice domanda sull’argomento, di capire meglio a chi spetta e come si calcola la tredicesima.

Che cos’è la tredicesima e quando è stata istituita?

Detto semplicemente, è una mensilità in più elargita dal datore di lavoro al proprio dipendente insieme allo stipendio o alla pensione di dicembre. Essa fu erogata nel 1937 come dono natalizio per i lavoratori delle industrie; nel 1946 venne concessa a tutti gli operai e nel 1960 [1] fu estesa a tutti i lavoratori dipendenti.

Quindi arriva sempre a dicembre?

Solitamente sì, entro il mese di dicembre e generalmente prima del 25. Ma ci possono essere delle variazioni. Innanzitutto la data può slittare a seconda delle condizioni del contratto di lavoro sottoscritto (tanto che si parla di retribuzione differita). Poi può esservi il caso in cui non vi sia un’ulteriore mensilità pagata rispetto alle dodici canoniche annuali, ma che la tredicesima venga cumulata agli stipendi ricevuti ogni mese (nella busta paga sotto la dicitura rateo mensile), dilazionata così durante tutto l’arco dell’anno.

Come posso calcolare la mia tredicesima?

Calcolare l’ammontare della tredicesima è molto semplice, lo si può fare anche da

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soli. Equivale a un dodicesimo del totale delle dodici mensilità percepite nell’anno;

quindi, dopo aver fatto la somma degli stipendi di tutti i dodici mesi dell’anno, basterà dividere per dodici e quello che verrà fuori sarà l’entità della nostra tredicesima. Però, nel caso in cui i mesi di lavoro siano inferiori a dodici, la tredicesima dovrà essere calcolata in proporzione alle mensilità dell’impiego.

Quindi la tredicesima equivale ad una mensilità in più precisa?

No, non esattamente. Essa non corrisponde perfettamente allo stipendio o alla pensione, perché vanno detratte le ritenute fiscali (o detrazione fiscale appunto), gli eventuali contributi sociali (come gli assegni familiari) e gli anticipi dei ratei versati all’Inail. Considerate le diverse voci dello stipendio, in base al settore di appartenenza, è più opportuno consultare il calcolatore del portale dell’Inps, tenendo a portata di mano la busta paga. Di solito l’entità della tredicesima è l’80% circa dell’ammontare di uno stipendio mensile.

Se ho un lavoro con contratto part-time ricevo lo stesso la tredicesima?

Certo che sì, con una lieve differenza. Se per un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ma non part-time comunque, la tredicesima viene calcolata sulla base dei giorni lavorativi effettuati nell’arco dell’anno, per tutti coloro assunti part-time il calcolo della tredicesima avverrà in proporzione alle ore di lavoro effettive cumulate. Quest’ultimo caso vale in un’altra situazione specifica, ad esempio. Se si lavora a domicilio per più persone: i datori di lavoro molteplici, in questo caso, del lavoratore domestico calcoleranno l’ammontare delle sue ore lavorative per erogargli la tredicesima che gli spetta.

Più precisamente: se si tratta di un part-time orizzontale il calcolo avverrà sulle ore lavorate; se c’è invece un part-time verticale il mese di lavoro viene considerato se si è giunti a un totale complessivo di almeno 15 giorni lavorati.

Facciamo un esempio pratico per capire meglio; un operaio stipendiato al mese avrà una tredicesima che equivarrà a una sua mensilità di retribuzione, detratte le ritenute fiscali; viceversa, la gratifica natalizia di un operaio pagato ad ore

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corrisponderà allo stipendio previsto dal contratto per quelle ore. Lo stesso per gli impiegati: otterranno una mensilità, ma un mese di lavoro matura se si sono cumulati almeno 15 giorni; tuttavia esistono contratti flessibili che fanno oscillare e variare il tutto.

Come funziona la tredicesima per chi usufruisce della 104?

Viene maturata – come si suole dire in gergo tecnico – anche nei giorni (i tre che spettano di diritto al mese, anche consecutivi, oppure dilazionati in ore su più giorni; ciò è valido anche nel caso di un part-time) in cui si è assenti per assistere un familiare con handicap o disabilità, invalidità che ha dato diritto appunto alla 104. Viceversa chi percepisce un assegno di accompagnamento non percepirà tredicesima, così come chi gode di un assegno al nucleo familiare (ANF); al contrario non è ostativo alla tredicesima l’assegno sociale.

In quali altri casi si matura la tredicesima?

A far maturare la tredicesima non sono solo i giorni che spettano per la 104: essa si cumula anche se un lavoratore va in ferie (quelle che gli sono riconosciute dal contratto oppure per il recupero di straordinari), o anche nei giorni di riposo settimanale. Anche l’assenza per malattia dal lavoro non influisce negativamente sul calcolo della tredicesima, purché tutto avvenga nel rispetto del contratto e dei limiti imposti per legge secondo il contratto collettivo sindacale nazionale e delle varie categorie.

In caso di maternità o infortunio, la maturazione della tredicesima è sospesa?

Assolutamente no. Prendendo ad esempio i due casi particolari di un’eventuale gravidanza (sia per maternità che per allattamento, ma a carico dell’Inps) o di un incidente sul posto di lavoro (un infortunio), si avrà sempre diritto al cumulo della tredicesima. Quest’ultima verrà comunque riconosciuta, ma ad una condizione. Come visto prima per le ferie, i riposi settimanali, la malattia o la

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104, la cosiddetta gratifica natalizia maturerà se l’assenza dal lavoro (per i motivi sopra citati) avviene nel rispetto dei vincoli contrattuali imposti dalla legge. Tanto che viene cumulata anche in caso di congedo matrimoniale.

Quando allora non viene maturata?

A differenza del congedo matrimoniale, quello parentale – ad esempio – non fa cumulare la tredicesima; un po’ come quando si resta in maternità più a lungo e poi, man mano, lo stipendio che si percepisce viene decurtato poco a poco in proporzione al prolungamento del periodo di assenza dal lavoro. Allo stesso modo, infatti, il lavoro non svolto o non retribuito comporta – per diretta conseguenza – il non riconoscimento della tredicesima che, così, non verrà maturata in proporzione a quei periodi.

Altri casi in cui non viene riconosciuta sono, poi, quelli di sciopero, aspettativa, permessi straordinari o assenze ingiustificate dal lavoro. A proposito di straordinari, poi, c’è da specificare che non vengono riconosciuti come conglobati nella maturazione della tredicesima, salvo che non siano stati coercitivi e il dipendente sia stato costretto ad effettuarli, in maniera forzata e prolungata, continuativa e prefissata.

Anche il fatto che un/a figlio/a sia malato non è un “giustificato motivo”, ossia non viene accettato e riconosciuto come giustificazione attendibile e plausibile per non presentarsi al lavoro (e quindi non dà diritto alla tredicesima se i giorni di cui si usufruisce non rientrano tra quelli a disposizione previsti dalla legge).

La tredicesima è così per tutti i lavoratori? Quali sono le eccezioni?

Esistono i due casi particolari dei pensionati e della cassa integrazione. Per quanto riguarda i primi, la questione è semplice: la tredicesima equivale ad una rata lorda della pensione pagata a dicembre, da cui vanno però detratte delle tasse più elevate.

Per ciò che concerne la cassa integrazione in generale (che sia cassa integrazione guadagni, Cig; cassa integrazione ordinaria, Cigo; o cassa integrazione straordinaria, Cigs), la tredicesima viene riconosciuta solamente nelle fasi in cui

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l’orario di lavoro è stato ridotto; ma se, al contrario, c’è la sospensione (fino a zero ore addirittura) dell’attività lavorativa, allora non vi sarà cumulo della tredicesima, che non verrà pertanto maturata.

Infine c’è un ultimo caso particolare, in cui – invece – la tredicesima viene pagata divisa in due volte l’anno. Stiamo parlando dei lavoratori edili, a cui il datore di lavoro versa ogni mese (alla relativa Cassa Edile) il 14,20% dello stipendio, destinato appunto alla tredicesima. Ciò avverrà entro il 31 luglio ed entro il 15 dicembre di ogni anno.

[1] Con il decreto del Presidente della Repubblica del 28/07/1960 n. 1070.

Autore Immagine: pixabay.com

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