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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. Tra l Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ESU di

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Academic year: 2022

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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tra l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – ESU di Padova,

con sede legale e amministrativa in Padova, via San Francesco 122, cod. fisc.

00815750286, rappresentata dal Direttore dott. Stefano FERRARESE, nato a Dolo (Ve) il 04.12.1971, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda;

e

il dott. ROSANA GIANSALVO, nato a ………. residente a

……….., cod. fisc. ……….;

PREMESSO

− che l’Azienda, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 7 comma 6 del D. Lgs. n.

165/01, può sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

− che non è ravvisabile all’interno dell’organizzazione aziendale personale in possesso della professionalità e dell’esperienza specifica richiesta per lo sviluppo delle attività di rilievo internazionale nell’ambito del diritto allo studio universitario, a supporto e assistenza tecnica alla Direzione dell’Azienda;

− che l’Azienda ha ritenuto necessario pertanto affidare ad un esterno di elevata professionalità l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della Direzione dell’Ente;

- che il dott. ROSANA GIANSALVO è stato dichiarato idoneo nella selezione pubblica indetta con decreto del Direttore del 30 novembre 2017 n. 388, finalizzata all’individuazione di una figura professionale cui affidare un incarico

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di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 mesi, a supporto e assistenza tecnica alla Direzione dell’Azienda, per lo sviluppo delle attività di rilievo internazionale nell’ambito del diritto allo studio universitario

− che il dott. ROSANA GIANSALVO ha dimostrato la sua disponibilità a prestare la propria collaborazione a favore di questo ente nei termini e per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 della presente convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

L’A.R.D.S.U. – E.S.U. di Padova affida a decorrere dal 29 dicembre 2017 e fino al 29 dicembre 2019 al dott. ROSANA GIANSALVO l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto e assistenza tecnica alla Direzione dell’Azienda, per lo sviluppo delle attività di rilievo internazionale nell’ambito del diritto allo studio universitario.

Il conferimento dell’incarico in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.

In particolare, le attività specialistiche previste dal progetto che il collaboratore è chiamato a svolgere e a realizzare sono le seguenti:

a) promozione, implementazione e sviluppo dei programmi europei di mobilità internazionale rivolti agli studenti ed ai laureandi che vogliano intraprendere esperienze formative e/ o di tirocinio professionalizzante all’estero;

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b) curare gli scambi informativi e gli incontri internazionali, nell’ambito del diritto allo studio universitario, coordinandone gli aspetti amministrativi ed organizzativi;

c) progettazione di esperienze di Community Life connesse alla rete ECStA con particolare riferimento alle problematiche culturali;

d) promozione di eventi culturali e manifestazioni di socialità, utili a favorire l’integrazione e l’aggregazione degli studenti universitari appartenenti alle diverse culture europee ed extraeuropee frequentanti l’Ateneo patavino che fruiscono dei servizi ESU;

e) gestione dei contatti con gli enti nazionali ed internazionali che gravitano nel mondo della mobilità internazionale;

f) promozione della progettazione comunitaria quale leva di sviluppo strategico per gli enti del diritto allo studio;

g) ricercare risorse finanziarie e fondi europei da destinare alla realizzazione di opere e servizi agli studenti universitari;

h) migliorare e implementare la capacità di innovazione dell’ESU di Padova attraverso lo sviluppo e l’erogazione di attività congiunte con i partner europei a co-finanziamento europeo;

Articolo 2

Il collaboratore presterà la propria attività con lavoro prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione e coordinandosi con le esigenze organizzative, tecniche e produttive della Direzione dell’Azienda.

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Il committente s’impegna, a sua volta, a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore gli strumenti che siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.

Articolo 3

Il compenso per la collaborazione del dott. ROSANA GIANSALVO della durata di ventiquattro mesi dal 29 dicembre 2017 al 29 dicembre 2019 viene determinato in € 36.000,00= (trentaseimila//00 euro) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, da liquidarsi in rate mensili da corrispondersi al collaboratore a partire dal mese successivo a quello della prestazione resa.

Viene previsto il rimborso delle spese, analiticamente documentate, sostenute in occasione di trasferte, meeting, effettuati al di fuori del territorio nazionale, necessari per la realizzazione delle attività progettuali indicate nell’art. 1 del presente contratto.

Articolo 4

Il collaboratore è tenuto a presentare trimestralmente una rendicontazione del lavoro svolto con particolare riferimento alla realizzazione di determinate fasi di sviluppo rispetto alle progettualità avviate così come dettagliatamente descritte nell’articolo 1 del presente contratto.

Qualora i risultati forniti dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero del tutto insoddisfacenti, l’Azienda richiederà al

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soggetto incaricato di integrare entro il termine stabilito ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza.

Articolo 5

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all’ art 47 comma 1 lettera c – bis) del DPR n.

917/86.

All’atto dell’erogazione del compenso o degli acconti, l’Azienda opererà le ritenute previdenziali, fiscali e assicurative previste dalle normative vigenti per gli iscritti alla Gestione Separata. Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

Articolo 6

Il collaboratore, ai fini dell’espletamento della collaborazione, garantisce che le informazioni e le notizie di qualsiasi natura di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell’incarico saranno tenute strettamente riservate e non saranno in alcun modo utilizzate o divulgate per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’attività di cui al presente contratto. Il medesimo garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei documenti dell’A.R.D.S.U.- E.S.U. di Padova di cui venga in possesso nell’esercizio dell’incarico conferito.

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Articolo 7

Il collaboratore può prestare la propria attività anche a favore di terzi, purché la stessa non risulti formalmente o sostanzialmente incompatibile o in concorrenza con quella oggetto del presente contratto e non rechi danno all’immagine o pregiudizio all’ Azienda.

Articolo 8

Qualora il collaboratore assuma comportamenti contrari agli obblighi di cui al presente contratto ed alla deontologia professionale, o comunque non sussistano più circostanze obiettive idonee al proseguimento del rapporto instaurato, l’A.R.D.S.U. – E.S.U. di Padova si riserva di recedere dal presente contratto senza necessità di preavviso, facendo salva ogni azione di risarcimento.

Articolo 9

Il Collaboratore conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.

Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori dell’ESU di Padova.

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Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte del collaboratore del suindicato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con DPR 62/2013, entrato in vigore il 19 giugno 2013, di cui una copia viene consegnata al collaboratore.

Articolo 10

Nel caso in cui l’ESU richieda, per particolari motivi, l’integrazione o la modifica del presente incarico, il compenso sarà commisurato alle prestazioni che il dott.

ROSANA GIANSALVO andrà a svolgere, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Articolo 11

In caso di controversie relative al presente incarico non risolvibili in via amichevole, le parti eleggono quale foro competente il Foro di Padova.

Articolo 12

Le parti danno atto che, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 13

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si intendono richiamate le norme del Codice Civile.

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Articolo 14

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, a spese del richiedente.

Padova, lì ………..

Il Collaboratore Il Direttore

dott. Giansalvo Rosana dott. Stefano Ferrarese

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