• Non ci sono risultati.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L’anno duemilatredici il giorno 15 del mese di aprile presso la sede della REGIONE LIGURIA in Genova Via Fieschi 15;

VISTA

La determinazione n. IN/2013/6864 del 26/5/2010 a firma dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, in applicazione della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’assunzione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Sig. Stefano LAMBROSA.

TRA

Il Presidente della Giunta Regionale Claudio BURLANDO, E

Sig. Stefano LAMBROSA nato

(in appresso brevemente definito "collaboratore"), che accetta, il seguente contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

(2)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE.

Il collaboratore dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

a) Prestare attività di collaborazione coordinata e continuativa in piena autonomia e con libera iniziativa in merito all'organizzazione della propria attività;

b) Svolgere attività coordinata e continuativa di supporto e di raccordo alla Segreteria Politica dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia;

2) SVOLGIMENTO E DECORRENZA DELLA COLLABORAZIONE.

Le prestazioni precitate verranno svolte dal collaboratore in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, senza quindi un assoggettamento ad un potere gerarchico-disciplinare, nel quadro comunque di un rapporto unitario e continuativo.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia presso la cui segreteria il collaboratore svolge la propria attività fornirà indicazioni e modalità di coordinamento della stessa.

Qualora le parti individuino degli orari riguardanti l’effettuazione della prestazione, tale necessità deve intendersi essenzialmente ed esclusivamente per necessità funzionale di coordinamento delle prestazioni del collaboratore nell’ambito dell’attività della Segreteria o Staff presso la quale il collaboratore svolge la propria opera.

Le prestazioni del collaboratore dovranno essere effettuate presso la sede della Regione Liguria.

Il collaboratore si impegna a svolgere la propria collaborazione con esclusività di rapporto a favore dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo

(3)

solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia per quanto attiene i compiti e le funzioni attribuite.

Il collaboratore si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto del principio di riservatezza e delle norme deontologiche, professionali e di correttezza.

Il collaboratore si impegna, nell’ambito della presente collaborazione, a non fornire informazioni, comunicazioni o notizie delle quali sia a conoscenza quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Liguria ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il presente contratto ha decorrenza dal 15/04/2013 e avrà durata sino alla fine della presente legislatura, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

Tale ultimo capoverso non integra la deroga pattizia alla facoltà di recesso prevista dall'art.

2237, comma 1, C.C.

3) COMPENSO.

A favore del collaboratore è convenuto, pattuito e accettato dalle parti un compenso mensile lordo onnicomprensivo di € 1.866,66 (Milleottocentosessantasei/66);

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede della Regione Liguria ed è corrisposto in quote mensili di pari ammontare.

Si dà atto della regolarità dell’assunzione e si impartiscono disposizioni alla competente struttura del personale affinché espleti tutti gli adempimenti connessi alla gestione degli effetti economici e previdenziali derivanti dalla stipula del contratto stesso.

4) CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

In relazione al carattere fiduciario del presente rapporto il Presidente della Giunta Regionale, può recedere dal presente contratto ai sensi del comma 1 dell’art. 2237 C.C.

anche prima dello scadere del periodo di durata massima prevista dall'art. 2.

Il collaboratore può recedere dal presente contratto per giusta causa dandone preavviso, almeno 30 giorni prima, al Presidente della Giunta Regionale con lettera raccomandata A.R.

(4)

Il presente contratto è risolto automaticamente con diritto al preavviso a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza con cui eventualmente la Corte Costituzionale annulli la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 63 nella parte in cui modifica l’articolo 5 bis della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni.

Il presente contratto è soggetto a risoluzione anticipata rispetto alla scadenza prevista, in caso di cessazione dalla carica dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia.

Il presente contratto è altresì soggetto a risoluzione in caso di impedimento del collaboratore per un periodo superiore a 30 giorni.

5) ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Per gli adempimenti previdenziali e assicurativi si rinvia alla normativa vigente per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

6) LODO ARBITRALE

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto dovranno rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale di tre componenti, nominati uno da ambo le parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo. In mancanza dell’accordo dal presidente del Tribunale di Genova su istanza della parte più diligente, sentita la controparte.

Il predetto Tribunale nominerà altresì su istanza di una parte l’arbitro che l’altra parte non avesse nominato nel termine di venti giorni dalla data di deferimento della controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione alla parte negligente.

Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Il Collegio giudicherà secondo le norme del diritto e con procedura rituale.

7) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla disciplina di cui al libro V° Titolo III del Codice Civile.

(5)

8) REGISTRAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura di chi promuove l’azione, viene redatto e sottoscritto in duplice originale in possesso di ambo le parti in Genova in data 15/04/2013;

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO.

Il Collaboratore Per Il Presidente della Giunta Regionale Stefano LAMBROSA Il Segretario Generale

_________________________ ____________________________

Ai sensi dell’articolo 1341 del c.c. si approvano specificatamente gli articoli 2, 5 e 8 del presente contratto

Il Collaboratore Stefano LAMBROSA

________________________

Riferimenti

Documenti correlati

b) Svolgere attività coordinata e continuativa concernente attività di supporto alla Segreteria Politica dell’Assessore allo Sport, Tempo Libero, Organizzazione e Personale.

stipulato in data ………… e successiva proroga, disciplinante il rapporto di lavoro stabilito tra le parti coinvolte e, in particolare, quanto stabilito all’articolo 7:

Il locatore può negare il rinnovo automatico del contratto di affitto già alla prima scadenza se l’inquilino, senza giustificato motivo, non occupa l’immobile in modo

nell’arco del curriculum studiorum risultino sostenute 3 annualita’ della lingua oggetto della prestazione nella laurea di I livello e 2 annualita’ della lingua oggetto

In relazione al carattere fiduciario del presente rapporto il Presidente della Giunta Regionale, può recedere dal presente contratto ai sensi del comma 1

6.2 L'utente riconosce e garantisce, anche nei confronti di soggetti terzi, di avere, anche per il futuro, tutte le necessarie licenze, diritti, consensi, e permessi richiesti

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione pubblica per l’attribuzione di n° 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento

Contratto GAL Abruzzo Italico Alto Sangro – Collaboratore Gianfranco Camplese Pagina 4 stabilito sarà calcolato tenendo conto delle ore di lavoro e del costo orario di