Legge di Bilancio 2018
Novità in tema di deduzioni e detrazioni
Maria Cristina Sergiacomi
(Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Cuneo)
L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 - Legge di Bilancio 2018
Riferimenti normativi
L 27.12.2017, n. 205, art. 1 - Legge di Bilancio 2018
La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta su:
• Detrazione per interventi di riqualificazione energetica;
• Detrazioni per interventi di recupero edilizio e per l’adozione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica;
• Detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
• Detrazione per la sistemazione a verde di aree, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
• Detrazione studenti universitari fuori sede;
• Detrazione per l’acquisto di servizi di trasporto pubblico;
• Detrazione studenti con disturbo di apprendimento DSA;
Interventi di riqualificazione energetica
Art. 1, comma 3, lettera a) della L 205/2017
La norma interviene modificando l’art. 14 del DL 63/2013 ed introducendo, in primo luogo, un generale spostamento
al 31 dicembre 2018 di tutti i termini prima fissati al 31 dicembre 2017.
Interventi di riqualificazione energetica
La Legge di Bilancio prevede, tuttavia, la riduzione al 50%
della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per alcuni tipi di intervento.
Interventi per i quali la detrazione, dal 1 gennaio 2018, è ridotta al 50%:
• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
• acquisto e posa in opera di schermature solari;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;
• acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Interventi di riqualificazione energetica
Interventi di riqualificazione energetica
La detrazione si applica nella misura del 65% per i seguenti tipi di intervento:
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
Interventi di riqualificazione energetica
• spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
• per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter
beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella GU n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.
La Legge di Bilancio interviene inoltre, sui soggetti che possono fruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, stabilendo che essa è fruibile anche:
• dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
• dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in
house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Interventi di riqualificazione energetica
Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni in argomento, ivi compresi i massimali di costo specifici per singolo tipo di intervento, nonché le procedure e le
modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.
Interventi di riqualificazione energetica
Interventi di riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica spetta
in alternativa alle detrazioni previste
• nella misura del 70% o del 75%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi su parti comuni condominiali
• e nella misura del 75% e/o dell’85% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali, di immobili situati in zone sismiche ad alta pericolosità
Interventi di riqualificazione energetica
con riduzione del rischio sismico
una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Tale detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro
136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Interventi di riqualificazione energetica
con riduzione del rischio sismico
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un’importante novità su questo tema, stabilendo che la possibilità di cedere il
credito corrispondente alla detrazione spettante possa
essere utilizzata da tutti i soggetti (sia capienti sia incapienti) e per tutti tipi di interventi di riqualificazione energetica.
Interventi di riqualificazione energetica
- cessione del credito
La legge di Bilancio 2018, all’art. 1, comma 3, lettera b)
interviene modificando l’art. 16 del DL 63 del 4 giugno 2013 in diverse sue parti.
Interventi di recupero edilizio e per l’adozione di misure
antisismiche e per la messa in sicurezza statica - art. 1, co. 3, lett. b)
Interventi di recupero edilizio
L’agevolazione fiscale inerente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che a regime ex art. 16 bis sarebbe
consentita nella misura del 36% e fino ad un limite massimo di spesa di 48.000,00 euro, è prorogata nella misura del 50%
e fino ad un limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018.
La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta affermando che queste agevolazioni sono fruibili anche da:
• Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
• enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
“in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31
dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Interventi per l’adozione di misure antisismiche
e per la messa in sicurezza statica
La Legge di Bilancio 2018 introduce un nuovo comma, il 2 bis, all’art. 16 del DL 63/2013 con cui prevede che al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di recupero edilizio, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, vengano
trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.
Interventi di recupero edilizio
La Legge di Bilancio 2018 ha confermato, fino al 31 dicembre 2018,
l’agevolazione nella forma definitasi post Legge di Bilancio per il 2017, e quindi:
detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati
all’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si fruisce della detrazione. La detrazione spetta fino ad un massimo di spesa detraibile di 10.000,00 euro e deve essere ripartita in dieci quote annuali.
Per potersi avvalere della detrazione in relazione alle spese sostenute nel 2018, occorre che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Detrazione per l’acquisto di mobili
e grandi elettrodomestici
Viene introdotta, per l’anno 2018, una detrazione IRPEF di un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per
interventi relativi alla:
a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Detrazione per la sistemazione a verde di aree, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili - L 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 12 a 15
Limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza tra il comune in cui è ubicata l’Università ed il comune di residenza dello
studente si intende rispettato anche all’interno della stessa
provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Detrazione canoni locazione studenti universitari fuori sede
- L 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 23 e 24
È possibile detrarre nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
Detrazione per l’acquisto di servizi di trasporto pubblico
- L 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 28
• È introdotta una nuova detrazione in relazione alle spese
sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)
• fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado,
• per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento,
Detrazione spese per studenti con disturbo di apprendimento DSA
- L 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 665 a 667
• nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di
apprendimento delle lingue straniere,
• in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di
disturbo dell’apprendimento diagnosticato.
Detrazione studenti con disturbo di apprendimento DSA
– L 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 665 a 667
È introdotta una detrazione in relazione ai premi per
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
Deve trattarsi di polizze stipulate dal 1° gennaio 2018.
Detrazione polizze assicurative calamità naturali
- L 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 768 a 770
È stata estesa la detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie anche a quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001.
Sono escluse di quelle per l’acquisto di alimenti destinati ai lattanti.
Detrazione spese per alimenti a fini medici speciali
- DL 16 ottobre 2017, n. 148, art. 5 quinquies
Sul sito del Ministero della Sanità al link
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_1_file.pdf
è disponibile l’elenco degli alimenti che sono considerati a fini medici speciali.