GLI ACCERTAMENTI FISCALI
SULLE PERSONE FISICHE
1. Introduzione
2. Le nuove regole per gli accertamenti 3. L’acquisizione delle informazioni
4. La tutela del contribuente 5. Altre novità
GLI ACCERTAMENTI FISCALI
SULLE PERSONE FISICHE
Reddito prodotto Persona fisica Reddito speso
Iva
L’OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO
Imposte sui redditi Accertamento analitico
Informazioni
Reddito presunto
Elaborazioni
Redditi dimostrati dal contribuente
Accertamento + meno
IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
Dichiarazioni - redditi - sostituti
oneri deducibili, spese
SISTEMA INFORMATIVO
Movimentazioni dei conti correnti Atti registrati
L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
Dati da
- assicurazioni - pubblici registri - altri
Dati finanziari Dati dai Comuni
LE NUOVE REGOLE PER GLI ACCERTAMENTI
ACCERTAMENTO SINTETICO “PURO”
“REDDITOMETRO”
Il nuovo accertamento sintetico (accertamento sintetico “puro”)
Articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973 modificato dall’articolo 22 del D.L. n. 78/2010
Articolo 38, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973:
accertamento sul reddito delle persone fisiche in base a spese di qualunque genere sostenute nel periodo d’imposta verificato
Articolo 38, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973:
accertamento basato su coefficienti di trasformazione delle “spese” in “reddito”, che tiene conto anche dei redditi e delle spese del nucleo familiare del contribuente e del contesto territoriale di riferimento
Il nuovo “redditometro”
LE NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI SULLE PERSONE FISICHE
Fonti normative
Riferimenti
normativi Articolo 38, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973
L’Amministrazione finanziaria determina sinteticamente il reddito complessivo del contribuente “sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”
Tutte quelle determinate con “ragionevole certezza”, anche attraverso l’utilizzo dei nuovi strumenti informatici a disposizione degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e delle informazioni ricavate dai dati contenuti nella “Anagrafe tributaria”
Circolare 28/E/2011
ACCERTAMENTO “SINTETICO PURO”
Le spese indice
Rilevano le spese determinate in base al “principio di cassa”
Tra le “spese” rientrano anche quelle per “incrementi patrimoniali”
Riferimenti
normativi Articolo 38, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973
Indicatori Contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (Decreti ministeriali da aggiornare con periodicità biennale)
IL “NUOVO REDDITOMETRO”
LA PROCEDURA COMUNE
Le fasi
1. Individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle informazioni ricavate dall’Anagrafe tributaria relativamente alle spese sostenute
2. Invio ai contribuenti selezionati di una comunicazione finalizzata a segnalare lo scostamento tra le spese sostenute nell’anno e il reddito complessivamente dichiarato e, nel contempo,
a favorire un concordato con l’Ufficio
3. (nel caso di decisione di proseguire l’esame della posizione del contribuente) invio dell’invito al contraddittorio per l’accertamento con adesione
Condizioni
Prova
contraria Ammessa: il contribuente ha la possibilità di dimostrare il possesso di redditi non tassabili o di periodi precedenti
Procedura
LE REGOLE COMUNI
Il reddito accertabile supera di almeno il 20% il reddito dichiarato Lo scostamento del 20% si calcola sul reddito dichiarato
Se il contribuente aderisce alla procedura di adesione
ottiene la riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo (50% di 1/3)
Giustificazioni
Redditi diversi da quelli del periodo Utilizzo delle giustificazioni
Redditi esenti
LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE
Redditi soggetti a ritenuta d’imposta A fronte delle spese
A fronte degli indicatori induttivi
L’ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI
I dati segnalati all’Anagrafe tributaria
La tracciabilià dei pagamenti superiori a 1.000 euro La trasparenza dei dati finanziari
Gli accertamenti bancari Lo “spesometro”
La comunicazione dei beni concessi dalla società ai soci
La partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento
L’ANAGRAFE TRIBUTARIA/1
Normativa D.P.R. n. 605/1973
Prassi
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. CI/110 del 26/02/1981
Interrogazioni via terminale sulla situazione dei contribuenti ai fini delle imposte sul reddito
Finalità
Raccogliere e ordinare i dati e le notizie risultanti
dalle dichiarazioni e dalle altre comunicazioni presentate
agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari
I dati e le notizie raccolti vengono comunicati agli organi
che effettuano gli accertamenti fiscali ai fini dell’avvio dei controlli e dell’attività di monitoraggio
Modalità di utilizzo
L’ANAGRAFE TRIBUTARIA/2
Dati e notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi , traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi
Dati e notizie relativi alle iscrizioni di aeromobili ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e di altri diritti reali di godimento su aeromobili o quote di essi Premi assicurativi italiani ed esteri
Trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, nonché delle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all’estero
Erogazioni liberali, contributi previdenziali e assistenziali
Dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione di servizi telefonici, idrici, gas e energia elettrica relativamente agli utenti e dati catastali e identificativi degli immobili
I principali dati
I DATI DEGLI OPERATORI FINANZIARI/1
Le segnalazioni all’Anagrafe Tributaria
Conto corrente Qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche
Conto deposito titoli Qualsiasi tipologia di deposito titoli, inclusi sub depositi
Conto deposito
risparmio Sono compresi i libretti a risparmio nominativi e al portatore
Rapporto fiduciario Rapporti contrattuali tra fiduciarie e fiduciante
Gestione collettiva del risparmio
Tutti i rapporti riconducibili alla sottoscrizione di quote di fondi di qualsiasi tipo e di Sicav
Gestione
patrimoniale Qualsiasi tipo di gestione patrimoniale
I DATI DEGLI OPERATORI FINANZIARI/2
Cassetta sicurezza Contratto di locazione della cassetta
Contratti derivati
su crediti Swap, option, future ecc..
Carte di credito Rapporto in capo all’intestatario della carta
Finanziamenti Finanziamenti medio-lungo termine, prestiti rateali, mutui ipotecari, presti personali ecc…
Fondi pensione Fondi pensione aperti
Le segnalazioni all’Anagrafe Tributaria
Nuovo limite 999,99 euro (articolo 12, comma 1, D.L. 201/2011)
Entrata in vigore 6 dicembre 2011 (articolo 50, D.L. n. 201/2011) Pagamenti
frazionati Il limite si applica anche in caso di pagamenti “frazionati “
LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI SUPERIORI A € 1.000
Le modalità applicative
Riferimenti normativi e di prassi
Articolo 12 del D.L. n. 201/2011, Circolare n. 4/11/2011 e Circolare ABI n. 46/2012
Limite precedente 2.499,99 euro
Superamento del limite
Gli intermediari finanziari effettuano la segnalazione per le contestazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze (articolo 51, D.lgs n. 231/2007)
Gli intermediari finanziari effettuano la segnalazione per l’immediata infrazione anche alla Guardia di Finanza
(articolo 51, D.lgs n. 231/2007)
Importo trasferito superiore a 50.000 euro
Sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 40% dell’importo trasferito (articolo 58, comma 7-bis, D.lgs n. 231/2007)
LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI SUPERIORI A € 1.000
Le sanzioni
Importo trasferito compreso tra 1.000 e 50.000 euro
Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (articolo 58, comma 1, D.lgs n. 231/2007)
Sanzione minima
In tutti i casi la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a 3.000 euro
(articolo 58, comma 7-bis, D.lgs n. 231/2007)
Riferimenti
normativi Articolo 11, comma 2 del D.L. n. 201/2011
Adempimento
Gli operatori finanziari comunicano periodicamente all’amministrazione finanziaria tutte le movimentazioni
che hanno interessato la loro clientela
Modalità Da definire con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate
LA TRASPARENZA DEI DATI FINANZIARI
Utilizzo dei dati da parte degli Uffici
Decorrenza 1°gennaio 2012
Le informazioni possono essere utilizzate solo come input per le indagini bancarie (e non per motivare gli accertamenti)
GLI ACCERTAMENTI BANCARI
Riferimenti normativi
Imposte sui redditi: articolo 32, comma 1, numeri 2), 5), 6-bis) e 7 del D.P.R. n. 600/1973
Iva: articolo 51, comma 2, numeri 2), 5), 6-bis) e 7 del D.P.R. n. 633/1972
Le richieste Dati, notizie e documenti relative a tutte le operazioni bancarie intrattenute dall’istituto di credito con la clientela
Soggetti
legittimati Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Commissione Tributaria Destinatari
delle richieste
Banche, poste, Sim, Sicav, Sgr, società fiduciarie, confidi, cambia valute
Autorizzazione
La richiesta di dati, notizie e informazioni può essere formulata previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento e/o del direttore regionale e/o del comandante regionale
- Hanno carattere relativo, quindi il contribuente può fornire la
“LO SPESOMETRO”
Adempimenti
Riferimenti normativi e di prassi
- Articolo 21 del D.L. n. 78 del 31/05/2010
- Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2010 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 30.05.2011
Adempimento
Per le operazioni rilevanti ai fini Iva soggette all’obbligo di fatturazione deve essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni attive/passive effettuate nei confronti di un cliente o fornitore
Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva inclusa
Scadenza 30 aprile
Finalità Rendere disponibili informazioni relative alle spese e ai consumi di maggiore rilevanza effettuati dalle persone fisiche
LA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI DALLA SOCIETA’ AI SOCI
Adempimento
Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci della società e ai familiari dell’imprenditore nonché dei finanziamenti e versamenti effettuati dai soci
Termine
per la comunicazione
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento
Contrastare l’intestazione fittizia alla società dei beni utilizzati dai soci Riferimenti normativi
e di prassi
- Articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duedecies del D.L. n. 138 del 13/08/2011
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. n. 166485 del 16/11/2011
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37049 del 13/03/2012
Per beni concessi nei periodi precedenti, entro il 15 ottobre 2012 (nuovo termine previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2012)
Oggetto I Comuni sono chiamati a partecipare all’attività di accertamento fiscale e contributivo
L’attività di accertamento
Modalità operative
Provvedimento n. 24114 emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 27/02/2012
Segnalazione delle violazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza in relazione al proprio ambito
di competenza
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
Riferimenti
normativi Articolo 18 del D.L. n. 78/2010
LA TUTELA DEL
CONTRIBUENTE
ALTRI REDDITI DEL PERIODO
Reddito effettivo = reddito dichiarato +
1. redditi esenti
2. redditi con ritenuta d’imposta 3. redditi con imposta sostitutiva 4. redditi tassati solo parzialmente 5. redditi con regole particolari
Spese = a. estratti c/c bancari
b. spesometro
c. segnalazioni di utilizzo contanti d. atti registrati
e. segnalazioni all’anagrafe f. dati delle dichiarazioni
I redditi di periodi precedenti
CONSISTENZE INIZIALI
+ DISINVESTIMENTI + VERSAMENTI
–
INVESTIMENTI – ACQUISTI1/1/….
31/12/….
SALDO FINALEAltre novità
Imposta sulle attività detenute all’estero
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero Bollo sui conti segretati
Imposta straordinaria sui valori prelevati
IMPOSTA SULLE ATTIVITA’ DETENUTE ALL’ESTERO
Adempimento
Versamento dell’imposta pari all’1 per mille annuo per il 2011
e il 2012 (1,5 per mille a partire dal 2013) sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia
Valore “Valore di mercato” (valore differente da quello da indicare nel modulo RW rappresentato dal “costo storico”)
Attività rilevanti Attività estere di natura finanziaria, (ad esempio le attività custodite o depositate presso un intermediario non residente o mediante intestazione a fiduciaria non residente)
Riferimenti
normativi Articolo 19, comma 18 del D.L. 201/2011
Soggetti passivi Persone fisiche residenti in Italia
Maturazione
Scadenza Con i pagamenti relativi alla dichiarazione dei redditi Mensile (per dodicesimi) considerando almeno 15 giorni
IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO
Riferimenti
normativi Articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011
Presupposto Proprietà o diritti reali su immobili situati all’estero
Base imponibile Costo di acquisto o, se assente, valore attuale di mercato
Aliquota 0,76% del valore degli immobili
Adempimento
Versamento dell’imposta di bollo pari all’1% per il 2012, 1,35%
per il 2013 e 0,4% a regime sulle attività finanziarie rimpatriate ancora “segretate” al 31 dicembre dell’anno precedente (al 6/12/2011 per il 2012)
Base imponibile Valore di mercato o, in mancanza, valore nominale o di rimborso delle attività ancora segretate
BOLLO SUI CONTI “SEGRETATI”
Riferimenti
normativi Articolo 19, commi 6-11 del D.L. n. 201/2011
Modalità Adempimento posto a carico degli intermediari
Adempimento Versamento imposta straordinaria pari all’1% delle attività finanziarie rimpatriate entro il 5/12/2011
Base imponibile
Scadenza 16 maggio 2012
Valore di mercato o, in mancanza, valore nominale o di rimborso delle attività oggetto di rimpatrio prelevate o per le quali sia stata persa la “segretazione”
IMPOSTA STRAORDINARIA SUI VALORI PRELEVATI
Riferimenti
normativi Articolo 19, comma 12 del D.L. n. 201/2011
Modalità Adempimento posto a carico degli intermediari
INTESTAZIONE DI PATRIMONI E
UTILIZZO DELLE FIDUCIARIE
INTESTAZIONE DI PATRIMONI E UTILIZZO DELLE FIDUCIARIE
1. LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI
2. LA DETENZIONE DI ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE 3. LA DETENZIONE DI ATTIVITA’ ALL’ESTERO
4. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE MEDIANTE DETENZIONE DI POLIZZE VITA
5. I CONTROLLI SULLE FIDUCIARIE
LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI
LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO
LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA
Visibilità delle operazioni societarie soggette a pubblicità al registro imprese Partecipazione detenuta da persona fisica o da società di capitali
Acquisizione della titolarità effettiva delle partecipazioni
Al Registro delle imprese compaiono i nominativi dei titolari delle quote
Alle assemblee partecipa il titolare delle quote
LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO
Effetti giuridici
LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO
Effetti fiscali
Articolo 2, commi 6-34, D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148)
Accorpamento delle aliquote sui redditi di capitale e diversi al 20% (in sostituzione delle previgenti aliquote del 12,50% e 27%)
Applicazione ai redditi di capitale divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati dal 1 gennaio 2012 (comma 6)
Applicazione ai dividendi percepiti dal 1 gennaio 2012 (comma 10)
Esistenza di deroghe e conseguente conservazione della tassazione al 12,50% (es. titoli di stato e obbligazioni previsti dal D.P.R. n. 601/73 e interessi infragruppo, titoli di risparmio per l’economia
meridionale)
Circolare Agenzia delle Entrate 28 marzo 2012 n. 11/E
In caso di partecipazione detenuta da persone fisiche - 1
Plusvalenza tassata in misura corrispondente al 100% del relativo ammontare (salvo interpello)
Cessione di Partecipazioni non qualificate Cessione di partecipazioni qualificate
LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO Effetti fiscali / 1
Società nazionali e estere non “black list”
Società “black list”
Plusvalenza tassata in misura corrispondente al 49,72% del relativo ammontare
Plusvalenza tassata mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 20%
Plusvalenza tassata in misura corrispondente al 100% del relativo Società nazionali e
estere non “black list”
Società “black list”
Ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota pari al 20%
Distribuzione dividendi di fonte nazionale
Partecipazioni Partecipazioni
LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO Effetti fiscali / 2
In caso di partecipazione detenuta da persone fisiche - 2
Distribuzione dividendi di fonte estera
Qualificate Tassazione IRPEF sul 49,72% del
relativo ammontare
Ritenuta a titolo d’imposta (20%) sul 100% degli utili
Qualificate non Black List
Non qualificate non Black List
Ritenuta a titolo d’acconto (20%) sugli utili corrisposti e tassazione sul 49,72%
Ritenuta a titolo d’acconto (20%) sul 100% degli utili (salvo interpello) Qualificate
Black List
Ritenuta (20%) a titolo d’imposta sul 100% degli utili per titoli negoziati in mercati regolamentati, a titolo d’acconto per titoli non negoziati Non qualificate
Black List Non qualificate
Partecipazioni
Partecipazioni
LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO Effetti fiscali / 3
In caso di partecipazione detenuta da società di capitali
Dividendi nazionali: tassazione del 5% del relativo ammontare
Cessione di partecipazioni
Distribuzione dividendi
Dividendi esteri non Black List: tassazione del 5% del relativo ammontare
Plusvalenza “non Pex”: tassazione del 100% del relativo ammontare
Minusvalenza “Pex”: totalmente indeducibile
Dividendi esteri Black List: tassazione del 100% del relativo ammontare (5% con interpello positivo)
Minusvalenza “non Pex”: totalmente deducibile
Plusvalenza “Pex”: tassazione del 5% del relativo ammontare
Partecipazione acquisita da persona fisica o da società di capitali
La fiduciaria, nell’amministrare i beni, si attiene alle istruzioni impartite dal fiduciante La fiduciaria garantisce il soggetto che non vuole apparire come socio in società di capitali
Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni affidati alla società fiduciaria
LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA Effetti giuridici
Separazione tra effettiva proprietà e legittimazione formale
La fiduciaria compare nell’elenco dei soci sul Registro delle imprese La fiduciaria partecipa alle assemblee con delega del fiduciante
La fiduciaria garantisce riservatezza nelle operazioni di cambio della proprietà
Il principio di
trasparenza fiscale
Il soggetto passivo d’imposta è sempre il fiduciante
I fiducianti sono i soggetti cui deve essere imputato il reddito distribuito dalla società partecipata dalla fiduciaria
LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA
Effetti fiscali / 1
Tassazione delle plusvalenze in capo al fiduciante in base allo stesso regime fiscale che si sarebbe applicato senza lo schermo fiduciario
Tassazione dei dividendi in capo al fiduciante in base allo stesso regime fiscale che si sarebbe applicato senza lo schermo fiduciario
LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA Effetti fiscali / 2
Fiduciante persona fisica o società di capitali
Cessione di partecipazioni
Distribuzione dividendi
Certificazione dei dividendi percepiti (RM n. 153/E 8/10/1999;
C.M. n. 49/E 22/11/2004 e n. 37/E 13/03/2006)
Aspetti operativi
“Qualificazione” della partecipazione (in presenza di contestuale detenzione con intestazione diretta e fiduciaria)
Trasferimento della proprietà delle partecipazioni in costanza di intestazione fiduciaria è considerata un’operazione realizzativa
• dei soci nei confronti di terzi;
• sulla consistenza patrimoniale del fiduciante;
• in sede di trasferimento di partecipazioni (compare la fiduciaria);
• nelle assemblee (partecipa la fiduciaria mediante delega);
• nelle nuove iniziative commerciali (concorrenza e/o esclusiva);
• esteso ai cointestatari del mandato fiduciario
LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA Vantaggi
L’anonimato
Ottimizzazione mediante la cessione tra mandati (riservatezza dei passaggi nei confronti di terzi)
Il passaggio
generazionale
LA DETENZIONE
DI ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE IN MODO DIRETTO
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA
Visibilità delle operazioni relative alle attività finanziarie
(movimentazione di C/C, sottoscrizione obbligazioni, acquisizione titoli, ecc… ) Attività finanziarie detenute da persona fisica o da società di capitali
Intestazione effettiva delle attività finanziarie
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE IN MODO DIRETTO Effetti giuridici
Visibilità nei confronti del coniuge e/o della parentela e/o ambientale in generale
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE IN MODO DIRETTO Effetti fiscali/1
Tipologie di redditi di capitale Aliquota
C/C, depositi vincolati e certificati di deposito 20%
Titoli pubblici italiani ed equiparati (BEI, BIRS,…), Titoli di Stato emessi dagli Stati esteri inclusi
nella c.d. “white list” 12,5%
Titoli di Stato emessi dagli Stati esteri diversi dai precedenti 20%
Obbligazioni dei “Grandi emittenti” (Banche e società quotate), Obbligazioni private italiane, Fondi immobiliari italiani
20%
OICR italiani, OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati equiparati, Pronti c/termine e prestito titoli, Contratti di assicurazione sulla vita
(12,5%
20%) *
Altri OICR esteri (non armonizzati), Finanziamenti
Aliquota marginale
IRPEF
*Aliquota variabile in funzione della tipologia di strumento sottostante dal 1.1.2012 Attività finanziarie detenute da persone fisiche
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE IN MODO DIRETTO Effetti fiscali/2
Attività finanziarie detenute da società di capitali
Tassazione nell’ambito del reddito d’impresa
con scomputo delle eventuali ritenute applicate a titolo di acconto
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA Effetti giuridici
Separazione tra effettiva proprietà e legittimazione formale Attività acquisita da persona fisica o da società di capitali
La fiduciaria, nell’amministrare i beni, si attiene alle istruzioni impartite dal fiduciante La fiduciaria garantisce il soggetto che non vuole apparire come proprietario
Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni affidati alla società fiduciaria
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA Effetti fiscali
Principi generali
Il soggetto passivo d’imposta è sempre il fiduciante
Applicazione dell’imposta sostitutiva da parte della fiduciaria
Regime del risparmio amministrato
Tassazione delle rendite finanziarie in base allo stesso regime fiscale che si sarebbe applicato senza lo schermo fiduciario
Possibile compensazione tra le minusvalenze conseguite e le plusvalenze realizzate successivamente
Fiduciaria opera quale sostituto d’imposta anche sugli eventuali redditi di capitale conseguiti dal fiduciante
Chiarimenti sul rapporto di
amministrazione
Servizio di amministrazione di attività finanziarie svolto dalla fiduciaria
Esonero della fiduciaria dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 10, c. 4, D.Lgs. n. 461/1997) e di compilazione del quadro
SO del modello 770 limitatamente alle operazioni che avvengono all’interno del rapporto di amministrazione
LE ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA Vantaggi
possibilità di compensare i risultati positivi e negativi
L’ottimizzazione fiscale
• nei confronti dei terzi
• sulla consistenza patrimoniale del fiduciante
L’anonimato
LA DETENZIONE DI ATTIVITA’ ALL’ESTERO
ATTIVITA’ ESTERE DETENUTE IN MODO DIRETTO
ATTIVITA’ ESTERE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA
MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA’ ESTERE DETENUTE IN MODO DIRETTO
Adempimento
Obbligo dichiarativo nel modulo RW della dichiarazione
dei redditi dei contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere (se di importo complessivo superiore a € 10.000)
Modalità Riferimenti
normativi D.L. n. 167/1990 (convertito nella legge n. 227/1990)
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate con il modello UNICO Persone Fisiche
Segnalazione dell’intermediario italiano che interviene nel flusso da/per l’estero delle attività finanziarie (articolo 1 D.L. n.
167/1990)
Chiarimenti
C.M. n. 45/E 13.10.2010 (dal 2009 obbligo di indicare tutti gli investimenti esteri, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta)
R.M. n. 142/E 30.12.2010 (obbligo compilazione sia da parte
MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA’ ESTERE DETENUTE IN MODO DIRETTO
Esonero dalla compilazione del modulo RW (articolo 4, c. 4, D.L. n. 167/1990):
1) Attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti (anche in assenza di opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito)
2) Contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento di intermediari finanziari residenti in Italia (in qualità di controparti o come mandatari di una delle controparti
contrattuali)
3) Depositi e conti correnti intrattenuti all’estero
MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA’ ESTERE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA
Detenzione
attività estere Esonero RW per il
detentore
Attività della fiduciaria
Applicazione e versamento delle ritenute alla fonte o imposte sostitutive
Intervento della fiduciaria nella riscossione dei proventi
Nessuna ulteriore segnalazione in materia di monitoraggio fiscale da parte dell’intermediario
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE MEDIANTE DETENZIONE DI POLIZZE VITA
POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO
POLIZZE VITA CON INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA
(COMPAGNIE ITALIANE ED ESTERE)
Portafoglio costituito da attività finanziarie (azioni, obbligazioni, fondi di investimento ecc..)
POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO (PRIVATE CLIENT INSURANCE)
effetti giuridici
La compagnia assicurativa investe le somme acquistando la proprietà di attività finanziarie
Caratteristiche
Il soggetto paga il premio e di fatto trasferisce una somma di denaro alla compagnia assicurativa
Operatività
Polizze vita a premio unico
Prodotto non standardizzato
Impignorabilità e insequestrabilità delle somme dovute dalla compagnia assicurativa (art. 1923 Codice Civile)
Sono soggetti a tassazione solo in capo alla compagnia assicurativa che ha la proprietà delle attività finanziarie
Redditi generati nel periodo di validità dalla polizza
Redditi derivanti da riscatto della polizza
Gli importi riconosciuti al sottoscrittore si qualificano come redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g- quater del TUIR) e vengono assoggettati ad imposta sostituiva con aliquota dal 12,5% al 20%* da parte della compagnia assicurativa al momento del riscatto (articolo 26-ter, comma 1, D.P.R. 600/73)
POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO (PRIVATE CLIENT INSURANCE)
effetti fiscali
Non subiscono ritenute
POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO (PRIVATE CLIENT INSURANCE)
vantaggi
Possibilità di inserire nella gestione sottostante prodotti finanziari che, se acquisiti direttamente, concorrerebbero alla formazione del reddito imponibile IRPEF con aliquote progressive
Differimento dell’imposizione sul risultato del sottostante fino al pagamento degli utili
Scelta d’investimento
Solo se, quando e nella misura in cui si realizza un differenziale positivo tra:
- il capitale pagato dall’impresa di assicurazione e - i premi versati alla compagnia assicurativa
Versamento
dell’imposta sostitutiva
“Per cassa” (invece che “sul maturato”)
Modalità di tassazione
Compensazione di plusvalenze e minusvalenze tra tutti i prodotti e le attività inserite nel fondo
Proventi al lordo di ritenute
POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO (PRIVATE CLIENT INSURANCE)
aspetti successori
Scelta del beneficiario
della polizza Libera
I capitali corrisposti ai beneficiari non sono soggetti:
- agli obblighi di dichiarazione successoria;
- ad imposta di successione;
- a tassazione ai fini delle imposte sui redditi;
- ad imposta di bollo e di registro Modalità di tassazione
in ipotesi di decesso dell’assicurato
Diritto alla percezione delle somme (per i beneficiari)
Diritto proprio (in ragione dell’individuazione nella polizza) e non diritto di successione
Deve trattarsi di una polizza con finalità previdenziale e non meramente finanziaria. A tal fine:
1) non deve sussistere una redditività legata esclusivamente a fenomeni di tipo finanziario (RIS. 04.07.2002 n. 215/E);
2) non deve essere eliminato il collegamento con l’evento Condizione
POLIZZE VITA CON INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA con compagnie italiane
Monitoraggio Fiscale
Nessuna segnalazione (investimento domestico)
Imposte sui Redditi
senza Fiduciaria con
Fiduciaria
Tassazione sostitutiva 20% (solo in caso di riscatto). La Compagnia fa da sostituto d’imposta
POLIZZE VITA CON INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA con compagnie estere (1)
Sostituto di imposta
(articolo 26-ter
co 3 DPR
600/73)
Compagnia estera in LPS che opera direttamente o tramite rappresentante fiscale per il pagamento dell’imposta sostitutiva (C.M. 31.12.2003 n. 62/E)
Monitoraggio Fiscale
senza Fiduciaria
con la
Il Cliente deve compilare il quadro RW se non esiste intermediario che interviene nella canalizzazione dei flussi della polizza e i flussi finanziari sono superiori a € 10.000 (R.M. 394/E 24.12.2002)
Se la Fiduciaria opera quale rappresentante fiscale della compagnia estera per il pagamento dell’imposta sostitutiva
Fiduciaria può operare anche quale contraente della polizza a cui è stato trasferito il contratto assicurativo (Ris. 13 maggio 2002 n. 144/E) e optare per l’applicazione del regime del risparmio amministrato
Il flusso dei pagamenti (premi e riscatto) rimane all’interno del circuito degli intermediari italiani: il cliente non deve compilare il quadro RW e non
POLIZZE VITA CON INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA con compagnie estere (2)
Imposte sui Redditi
Tassazione sostitutiva 20%
(solo in caso di riscatto).
Il cliente è esonerato da
qualsiasi ulteriore
adempimento La compagnia estera, il
rappresentante fiscale o la fiduciaria opera da sostituto d’imposta
La compagnia assicurativa non opera da sostituto d’imposta
Il cliente dichiara
autonomamente il reddito nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RM)
I CONTROLLI SULLE FIDUCIARIE
LE INDAGINI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
SULL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA
LE INDAGINI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SULL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA
aspetti normativi
Imposte dirette
Fonti normative
IVA
Articolo 32, comma 7, del D.P.R. n.
600/1973
Articolo 51, comma 7, del D.P.R. n.
633/1972
Le indagini
Richiesta alla fiduciaria, previa autorizzazione, di dati, notizie e documenti relativi al rapporto intrattenuto o alle operazioni effettuate per conto del fiducianteL’autorizzazione
I soggetti cui compete il rilascio dell’autorizzazione sono:
- il direttore centrale dell’accertamento e/o il direttore regionale, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione provenga da uffici operativi dell’Agenzia delle Entrate;
- il comandante regionale, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione provenga da reparti operativi della Guardia di Finanza
Oggetto dell’indagine precisamente e inequivocabilmente individuato (specifica indicazione sia del bene fiduciariamente intestato sia del periodo di interesse per l’indagine)
Le condizioni
Esempio
LE INDAGINI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SULL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA
Prassi amministrativa (Circ. 32/E del 19/10/2006)
Precisazione del collegamento tra l’intestazione fiduciaria e l’attività di indagine svolta nei confronti dei soggetti sottoposti ad accertamento
Società residente detenuta da una fiduciaria soggetta ad accertamento per cessioni inferiori al valore di mercato nei confronti di società estera
Necessità di richiedere alla fiduciaria i dati dei fiduciante per verificare se la società estera appartiene al medesimo gruppo