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GLI ACCERTAMENTI FISCALI SULLE PERSONE FISICHE

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GLI ACCERTAMENTI FISCALI

SULLE PERSONE FISICHE

(8)

1. Introduzione

2. Le nuove regole per gli accertamenti 3. L’acquisizione delle informazioni

4. La tutela del contribuente 5. Altre novità

GLI ACCERTAMENTI FISCALI

SULLE PERSONE FISICHE

(9)

Reddito prodotto Persona fisica Reddito speso

Iva

L’OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO

Imposte sui redditi Accertamento analitico

(10)

Informazioni

Reddito presunto

Elaborazioni

Redditi dimostrati dal contribuente

Accertamento + meno

IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

(11)

Dichiarazioni - redditi - sostituti

oneri deducibili, spese

SISTEMA INFORMATIVO

Movimentazioni dei conti correnti Atti registrati

L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI

Dati da

- assicurazioni - pubblici registri - altri

Dati finanziari Dati dai Comuni

(12)

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO SINTETICO “PURO”

“REDDITOMETRO”

(13)

Il nuovo accertamento sintetico (accertamento sintetico “puro”)

Articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973 modificato dall’articolo 22 del D.L. n. 78/2010

Articolo 38, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973:

accertamento sul reddito delle persone fisiche in base a spese di qualunque genere sostenute nel periodo d’imposta verificato

Articolo 38, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973:

accertamento basato su coefficienti di trasformazione delle “spese” in “reddito”, che tiene conto anche dei redditi e delle spese del nucleo familiare del contribuente e del contesto territoriale di riferimento

Il nuovo “redditometro”

LE NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI SULLE PERSONE FISICHE

Fonti normative

(14)

Riferimenti

normativi Articolo 38, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973

L’Amministrazione finanziaria determina sinteticamente il reddito complessivo del contribuente “sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”

Tutte quelle determinate con “ragionevole certezza”, anche attraverso l’utilizzo dei nuovi strumenti informatici a disposizione degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e delle informazioni ricavate dai dati contenuti nella “Anagrafe tributaria”

Circolare 28/E/2011

ACCERTAMENTO “SINTETICO PURO”

Le spese indice

Rilevano le spese determinate in base al “principio di cassa”

Tra le “spese” rientrano anche quelle per “incrementi patrimoniali”

(15)

Riferimenti

normativi Articolo 38, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973

Indicatori Contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (Decreti ministeriali da aggiornare con periodicità biennale)

IL “NUOVO REDDITOMETRO”

(16)

LA PROCEDURA COMUNE

Le fasi

1. Individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle informazioni ricavate dall’Anagrafe tributaria relativamente alle spese sostenute

2. Invio ai contribuenti selezionati di una comunicazione finalizzata a segnalare lo scostamento tra le spese sostenute nell’anno e il reddito complessivamente dichiarato e, nel contempo,

a favorire un concordato con l’Ufficio

3. (nel caso di decisione di proseguire l’esame della posizione del contribuente) invio dell’invito al contraddittorio per l’accertamento con adesione

(17)

Condizioni

Prova

contraria Ammessa: il contribuente ha la possibilità di dimostrare il possesso di redditi non tassabili o di periodi precedenti

Procedura

LE REGOLE COMUNI

Il reddito accertabile supera di almeno il 20% il reddito dichiarato Lo scostamento del 20% si calcola sul reddito dichiarato

Se il contribuente aderisce alla procedura di adesione

ottiene la riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo (50% di 1/3)

(18)

Giustificazioni

Redditi diversi da quelli del periodo Utilizzo delle giustificazioni

Redditi esenti

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE

Redditi soggetti a ritenuta d’imposta A fronte delle spese

A fronte degli indicatori induttivi

(19)

L’ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI

I dati segnalati all’Anagrafe tributaria

La tracciabilià dei pagamenti superiori a 1.000 euro La trasparenza dei dati finanziari

Gli accertamenti bancari Lo “spesometro”

La comunicazione dei beni concessi dalla società ai soci

La partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento

(20)

L’ANAGRAFE TRIBUTARIA/1

Normativa D.P.R. n. 605/1973

Prassi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. CI/110 del 26/02/1981

Interrogazioni via terminale sulla situazione dei contribuenti ai fini delle imposte sul reddito

Finalità

Raccogliere e ordinare i dati e le notizie risultanti

dalle dichiarazioni e dalle altre comunicazioni presentate

agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari

I dati e le notizie raccolti vengono comunicati agli organi

che effettuano gli accertamenti fiscali ai fini dell’avvio dei controlli e dell’attività di monitoraggio

Modalità di utilizzo

(21)

L’ANAGRAFE TRIBUTARIA/2

Dati e notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi , traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi

Dati e notizie relativi alle iscrizioni di aeromobili ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e di altri diritti reali di godimento su aeromobili o quote di essi Premi assicurativi italiani ed esteri

Trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, nonché delle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all’estero

Erogazioni liberali, contributi previdenziali e assistenziali

Dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione di servizi telefonici, idrici, gas e energia elettrica relativamente agli utenti e dati catastali e identificativi degli immobili

I principali dati

(22)

I DATI DEGLI OPERATORI FINANZIARI/1

Le segnalazioni all’Anagrafe Tributaria

Conto corrente Qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche

Conto deposito titoli Qualsiasi tipologia di deposito titoli, inclusi sub depositi

Conto deposito

risparmio Sono compresi i libretti a risparmio nominativi e al portatore

Rapporto fiduciario Rapporti contrattuali tra fiduciarie e fiduciante

Gestione collettiva del risparmio

Tutti i rapporti riconducibili alla sottoscrizione di quote di fondi di qualsiasi tipo e di Sicav

Gestione

patrimoniale Qualsiasi tipo di gestione patrimoniale

(23)

I DATI DEGLI OPERATORI FINANZIARI/2

Cassetta sicurezza Contratto di locazione della cassetta

Contratti derivati

su crediti Swap, option, future ecc..

Carte di credito Rapporto in capo all’intestatario della carta

Finanziamenti Finanziamenti medio-lungo termine, prestiti rateali, mutui ipotecari, presti personali ecc…

Fondi pensione Fondi pensione aperti

Le segnalazioni all’Anagrafe Tributaria

(24)

Nuovo limite 999,99 euro (articolo 12, comma 1, D.L. 201/2011)

Entrata in vigore 6 dicembre 2011 (articolo 50, D.L. n. 201/2011) Pagamenti

frazionati Il limite si applica anche in caso di pagamenti “frazionati “

LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI SUPERIORI A € 1.000

Le modalità applicative

Riferimenti normativi e di prassi

Articolo 12 del D.L. n. 201/2011, Circolare n. 4/11/2011 e Circolare ABI n. 46/2012

Limite precedente 2.499,99 euro

Superamento del limite

Gli intermediari finanziari effettuano la segnalazione per le contestazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze (articolo 51, D.lgs n. 231/2007)

Gli intermediari finanziari effettuano la segnalazione per l’immediata infrazione anche alla Guardia di Finanza

(articolo 51, D.lgs n. 231/2007)

(25)

Importo trasferito superiore a 50.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 40% dell’importo trasferito (articolo 58, comma 7-bis, D.lgs n. 231/2007)

LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI SUPERIORI A € 1.000

Le sanzioni

Importo trasferito compreso tra 1.000 e 50.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (articolo 58, comma 1, D.lgs n. 231/2007)

Sanzione minima

In tutti i casi la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a 3.000 euro

(articolo 58, comma 7-bis, D.lgs n. 231/2007)

(26)

Riferimenti

normativi Articolo 11, comma 2 del D.L. n. 201/2011

Adempimento

Gli operatori finanziari comunicano periodicamente all’amministrazione finanziaria tutte le movimentazioni

che hanno interessato la loro clientela

Modalità Da definire con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate

LA TRASPARENZA DEI DATI FINANZIARI

Utilizzo dei dati da parte degli Uffici

Decorrenza 1°gennaio 2012

Le informazioni possono essere utilizzate solo come input per le indagini bancarie (e non per motivare gli accertamenti)

(27)

GLI ACCERTAMENTI BANCARI

Riferimenti normativi

Imposte sui redditi: articolo 32, comma 1, numeri 2), 5), 6-bis) e 7 del D.P.R. n. 600/1973

Iva: articolo 51, comma 2, numeri 2), 5), 6-bis) e 7 del D.P.R. n. 633/1972

Le richieste Dati, notizie e documenti relative a tutte le operazioni bancarie intrattenute dall’istituto di credito con la clientela

Soggetti

legittimati Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Commissione Tributaria Destinatari

delle richieste

Banche, poste, Sim, Sicav, Sgr, società fiduciarie, confidi, cambia valute

Autorizzazione

La richiesta di dati, notizie e informazioni può essere formulata previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento e/o del direttore regionale e/o del comandante regionale

- Hanno carattere relativo, quindi il contribuente può fornire la

(28)

“LO SPESOMETRO”

Adempimenti

Riferimenti normativi e di prassi

- Articolo 21 del D.L. n. 78 del 31/05/2010

- Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2010 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 30.05.2011

Adempimento

Per le operazioni rilevanti ai fini Iva soggette all’obbligo di fatturazione deve essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni attive/passive effettuate nei confronti di un cliente o fornitore

Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva inclusa

Scadenza 30 aprile

Finalità Rendere disponibili informazioni relative alle spese e ai consumi di maggiore rilevanza effettuati dalle persone fisiche

(29)

LA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI DALLA SOCIETA’ AI SOCI

Adempimento

Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci della società e ai familiari dell’imprenditore nonché dei finanziamenti e versamenti effettuati dai soci

Termine

per la comunicazione

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento

Contrastare l’intestazione fittizia alla società dei beni utilizzati dai soci Riferimenti normativi

e di prassi

- Articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duedecies del D.L. n. 138 del 13/08/2011

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. n. 166485 del 16/11/2011

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37049 del 13/03/2012

Per beni concessi nei periodi precedenti, entro il 15 ottobre 2012 (nuovo termine previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2012)

(30)

Oggetto I Comuni sono chiamati a partecipare all’attività di accertamento fiscale e contributivo

L’attività di accertamento

Modalità operative

Provvedimento n. 24114 emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 27/02/2012

Segnalazione delle violazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza in relazione al proprio ambito

di competenza

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

Riferimenti

normativi Articolo 18 del D.L. n. 78/2010

(31)

LA TUTELA DEL

CONTRIBUENTE

(32)

ALTRI REDDITI DEL PERIODO

Reddito effettivo = reddito dichiarato +

1. redditi esenti

2. redditi con ritenuta d’imposta 3. redditi con imposta sostitutiva 4. redditi tassati solo parzialmente 5. redditi con regole particolari

Spese = a. estratti c/c bancari

b. spesometro

c. segnalazioni di utilizzo contanti d. atti registrati

e. segnalazioni all’anagrafe f. dati delle dichiarazioni

(33)

I redditi di periodi precedenti

CONSISTENZE INIZIALI

+ DISINVESTIMENTI + VERSAMENTI

INVESTIMENTI – ACQUISTI

1/1/….

31/12/….

SALDO FINALE

(34)

Altre novità

Imposta sulle attività detenute all’estero

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero Bollo sui conti segretati

Imposta straordinaria sui valori prelevati

(35)

IMPOSTA SULLE ATTIVITA’ DETENUTE ALL’ESTERO

Adempimento

Versamento dell’imposta pari all’1 per mille annuo per il 2011

e il 2012 (1,5 per mille a partire dal 2013) sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia

Valore “Valore di mercato” (valore differente da quello da indicare nel modulo RW rappresentato dal “costo storico”)

Attività rilevanti Attività estere di natura finanziaria, (ad esempio le attività custodite o depositate presso un intermediario non residente o mediante intestazione a fiduciaria non residente)

Riferimenti

normativi Articolo 19, comma 18 del D.L. 201/2011

(36)

Soggetti passivi Persone fisiche residenti in Italia

Maturazione

Scadenza Con i pagamenti relativi alla dichiarazione dei redditi Mensile (per dodicesimi) considerando almeno 15 giorni

IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO

Riferimenti

normativi Articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011

Presupposto Proprietà o diritti reali su immobili situati all’estero

Base imponibile Costo di acquisto o, se assente, valore attuale di mercato

Aliquota 0,76% del valore degli immobili

(37)

Adempimento

Versamento dell’imposta di bollo pari all’1% per il 2012, 1,35%

per il 2013 e 0,4% a regime sulle attività finanziarie rimpatriate ancora “segretate” al 31 dicembre dell’anno precedente (al 6/12/2011 per il 2012)

Base imponibile Valore di mercato o, in mancanza, valore nominale o di rimborso delle attività ancora segretate

BOLLO SUI CONTI “SEGRETATI”

Riferimenti

normativi Articolo 19, commi 6-11 del D.L. n. 201/2011

Modalità Adempimento posto a carico degli intermediari

(38)

Adempimento Versamento imposta straordinaria pari all’1% delle attività finanziarie rimpatriate entro il 5/12/2011

Base imponibile

Scadenza 16 maggio 2012

Valore di mercato o, in mancanza, valore nominale o di rimborso delle attività oggetto di rimpatrio prelevate o per le quali sia stata persa la “segretazione”

IMPOSTA STRAORDINARIA SUI VALORI PRELEVATI

Riferimenti

normativi Articolo 19, comma 12 del D.L. n. 201/2011

Modalità Adempimento posto a carico degli intermediari

(39)
(40)

INTESTAZIONE DI PATRIMONI E

UTILIZZO DELLE FIDUCIARIE

(41)

INTESTAZIONE DI PATRIMONI E UTILIZZO DELLE FIDUCIARIE

1. LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI

2. LA DETENZIONE DI ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE 3. LA DETENZIONE DI ATTIVITA’ ALL’ESTERO

4. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE MEDIANTE DETENZIONE DI POLIZZE VITA

5. I CONTROLLI SULLE FIDUCIARIE

(42)

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA

(43)

Visibilità delle operazioni societarie soggette a pubblicità al registro imprese Partecipazione detenuta da persona fisica o da società di capitali

Acquisizione della titolarità effettiva delle partecipazioni

Al Registro delle imprese compaiono i nominativi dei titolari delle quote

Alle assemblee partecipa il titolare delle quote

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO

Effetti giuridici

(44)

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO

Effetti fiscali

Articolo 2, commi 6-34, D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148)

Accorpamento delle aliquote sui redditi di capitale e diversi al 20% (in sostituzione delle previgenti aliquote del 12,50% e 27%)

Applicazione ai redditi di capitale divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati dal 1 gennaio 2012 (comma 6)

Applicazione ai dividendi percepiti dal 1 gennaio 2012 (comma 10)

Esistenza di deroghe e conseguente conservazione della tassazione al 12,50% (es. titoli di stato e obbligazioni previsti dal D.P.R. n. 601/73 e interessi infragruppo, titoli di risparmio per l’economia

meridionale)

Circolare Agenzia delle Entrate 28 marzo 2012 n. 11/E

(45)

In caso di partecipazione detenuta da persone fisiche - 1

Plusvalenza tassata in misura corrispondente al 100% del relativo ammontare (salvo interpello)

Cessione di Partecipazioni non qualificate Cessione di partecipazioni qualificate

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO Effetti fiscali / 1

Società nazionali e estere non “black list”

Società “black list”

Plusvalenza tassata in misura corrispondente al 49,72% del relativo ammontare

Plusvalenza tassata mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 20%

Plusvalenza tassata in misura corrispondente al 100% del relativo Società nazionali e

estere non “black list”

Società “black list”

(46)

Ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota pari al 20%

Distribuzione dividendi di fonte nazionale

Partecipazioni Partecipazioni

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO Effetti fiscali / 2

In caso di partecipazione detenuta da persone fisiche - 2

Distribuzione dividendi di fonte estera

Qualificate Tassazione IRPEF sul 49,72% del

relativo ammontare

Ritenuta a titolo d’imposta (20%) sul 100% degli utili

Qualificate non Black List

Non qualificate non Black List

Ritenuta a titolo d’acconto (20%) sugli utili corrisposti e tassazione sul 49,72%

Ritenuta a titolo d’acconto (20%) sul 100% degli utili (salvo interpello) Qualificate

Black List

Ritenuta (20%) a titolo d’imposta sul 100% degli utili per titoli negoziati in mercati regolamentati, a titolo d’acconto per titoli non negoziati Non qualificate

Black List Non qualificate

Partecipazioni

Partecipazioni

(47)

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO Effetti fiscali / 3

In caso di partecipazione detenuta da società di capitali

Dividendi nazionali: tassazione del 5% del relativo ammontare

Cessione di partecipazioni

Distribuzione dividendi

Dividendi esteri non Black List: tassazione del 5% del relativo ammontare

Plusvalenza “non Pex”: tassazione del 100% del relativo ammontare

Minusvalenza “Pex”: totalmente indeducibile

Dividendi esteri Black List: tassazione del 100% del relativo ammontare (5% con interpello positivo)

Minusvalenza “non Pex”: totalmente deducibile

Plusvalenza “Pex”: tassazione del 5% del relativo ammontare

(48)

Partecipazione acquisita da persona fisica o da società di capitali

La fiduciaria, nell’amministrare i beni, si attiene alle istruzioni impartite dal fiduciante La fiduciaria garantisce il soggetto che non vuole apparire come socio in società di capitali

Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni affidati alla società fiduciaria

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA Effetti giuridici

Separazione tra effettiva proprietà e legittimazione formale

La fiduciaria compare nell’elenco dei soci sul Registro delle imprese La fiduciaria partecipa alle assemblee con delega del fiduciante

La fiduciaria garantisce riservatezza nelle operazioni di cambio della proprietà

(49)

Il principio di

trasparenza fiscale

Il soggetto passivo d’imposta è sempre il fiduciante

I fiducianti sono i soggetti cui deve essere imputato il reddito distribuito dalla società partecipata dalla fiduciaria

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA

Effetti fiscali / 1

(50)

Tassazione delle plusvalenze in capo al fiduciante in base allo stesso regime fiscale che si sarebbe applicato senza lo schermo fiduciario

Tassazione dei dividendi in capo al fiduciante in base allo stesso regime fiscale che si sarebbe applicato senza lo schermo fiduciario

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA Effetti fiscali / 2

Fiduciante persona fisica o società di capitali

Cessione di partecipazioni

Distribuzione dividendi

Certificazione dei dividendi percepiti (RM n. 153/E 8/10/1999;

C.M. n. 49/E 22/11/2004 e n. 37/E 13/03/2006)

Aspetti operativi

“Qualificazione” della partecipazione (in presenza di contestuale detenzione con intestazione diretta e fiduciaria)

Trasferimento della proprietà delle partecipazioni in costanza di intestazione fiduciaria è considerata un’operazione realizzativa

(51)

• dei soci nei confronti di terzi;

• sulla consistenza patrimoniale del fiduciante;

• in sede di trasferimento di partecipazioni (compare la fiduciaria);

• nelle assemblee (partecipa la fiduciaria mediante delega);

• nelle nuove iniziative commerciali (concorrenza e/o esclusiva);

• esteso ai cointestatari del mandato fiduciario

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA Vantaggi

L’anonimato

Ottimizzazione mediante la cessione tra mandati (riservatezza dei passaggi nei confronti di terzi)

Il passaggio

generazionale

(52)

LA DETENZIONE

DI ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE

ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE IN MODO DIRETTO

ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA

(53)

Visibilità delle operazioni relative alle attività finanziarie

(movimentazione di C/C, sottoscrizione obbligazioni, acquisizione titoli, ecc… ) Attività finanziarie detenute da persona fisica o da società di capitali

Intestazione effettiva delle attività finanziarie

ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE IN MODO DIRETTO Effetti giuridici

Visibilità nei confronti del coniuge e/o della parentela e/o ambientale in generale

(54)

ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE IN MODO DIRETTO Effetti fiscali/1

Tipologie di redditi di capitale Aliquota

C/C, depositi vincolati e certificati di deposito 20%

Titoli pubblici italiani ed equiparati (BEI, BIRS,…), Titoli di Stato emessi dagli Stati esteri inclusi

nella c.d. “white list” 12,5%

Titoli di Stato emessi dagli Stati esteri diversi dai precedenti 20%

Obbligazioni dei “Grandi emittenti” (Banche e società quotate), Obbligazioni private italiane, Fondi immobiliari italiani

20%

OICR italiani, OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati equiparati, Pronti c/termine e prestito titoli, Contratti di assicurazione sulla vita

(12,5%

20%) *

Altri OICR esteri (non armonizzati), Finanziamenti

Aliquota marginale

IRPEF

*Aliquota variabile in funzione della tipologia di strumento sottostante dal 1.1.2012 Attività finanziarie detenute da persone fisiche

(55)

ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE IN MODO DIRETTO Effetti fiscali/2

Attività finanziarie detenute da società di capitali

Tassazione nell’ambito del reddito d’impresa

con scomputo delle eventuali ritenute applicate a titolo di acconto

(56)

ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA Effetti giuridici

Separazione tra effettiva proprietà e legittimazione formale Attività acquisita da persona fisica o da società di capitali

La fiduciaria, nell’amministrare i beni, si attiene alle istruzioni impartite dal fiduciante La fiduciaria garantisce il soggetto che non vuole apparire come proprietario

Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni affidati alla società fiduciaria

(57)

ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA Effetti fiscali

Principi generali

Il soggetto passivo d’imposta è sempre il fiduciante

Applicazione dell’imposta sostitutiva da parte della fiduciaria

Regime del risparmio amministrato

Tassazione delle rendite finanziarie in base allo stesso regime fiscale che si sarebbe applicato senza lo schermo fiduciario

Possibile compensazione tra le minusvalenze conseguite e le plusvalenze realizzate successivamente

Fiduciaria opera quale sostituto d’imposta anche sugli eventuali redditi di capitale conseguiti dal fiduciante

Chiarimenti sul rapporto di

amministrazione

Servizio di amministrazione di attività finanziarie svolto dalla fiduciaria

Esonero della fiduciaria dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 10, c. 4, D.Lgs. n. 461/1997) e di compilazione del quadro

SO del modello 770 limitatamente alle operazioni che avvengono all’interno del rapporto di amministrazione

(58)

LE ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA Vantaggi

possibilità di compensare i risultati positivi e negativi

L’ottimizzazione fiscale

• nei confronti dei terzi

• sulla consistenza patrimoniale del fiduciante

L’anonimato

(59)

LA DETENZIONE DI ATTIVITA’ ALL’ESTERO

ATTIVITA’ ESTERE DETENUTE IN MODO DIRETTO

ATTIVITA’ ESTERE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA

(60)

MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA’ ESTERE DETENUTE IN MODO DIRETTO

Adempimento

Obbligo dichiarativo nel modulo RW della dichiarazione

dei redditi dei contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere (se di importo complessivo superiore a € 10.000)

Modalità Riferimenti

normativi D.L. n. 167/1990 (convertito nella legge n. 227/1990)

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate con il modello UNICO Persone Fisiche

Segnalazione dell’intermediario italiano che interviene nel flusso da/per l’estero delle attività finanziarie (articolo 1 D.L. n.

167/1990)

Chiarimenti

C.M. n. 45/E 13.10.2010 (dal 2009 obbligo di indicare tutti gli investimenti esteri, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta)

R.M. n. 142/E 30.12.2010 (obbligo compilazione sia da parte

(61)

MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA’ ESTERE DETENUTE IN MODO DIRETTO

Esonero dalla compilazione del modulo RW (articolo 4, c. 4, D.L. n. 167/1990):

1) Attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti (anche in assenza di opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito)

2) Contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento di intermediari finanziari residenti in Italia (in qualità di controparti o come mandatari di una delle controparti

contrattuali)

3) Depositi e conti correnti intrattenuti all’estero

(62)

MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA’ ESTERE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA

Detenzione

attività estere Esonero RW per il

detentore

Attività della fiduciaria

Applicazione e versamento delle ritenute alla fonte o imposte sostitutive

Intervento della fiduciaria nella riscossione dei proventi

Nessuna ulteriore segnalazione in materia di monitoraggio fiscale da parte dell’intermediario

(63)

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE MEDIANTE DETENZIONE DI POLIZZE VITA

POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO

POLIZZE VITA CON INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA

(COMPAGNIE ITALIANE ED ESTERE)

(64)

Portafoglio costituito da attività finanziarie (azioni, obbligazioni, fondi di investimento ecc..)

POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO (PRIVATE CLIENT INSURANCE)

effetti giuridici

La compagnia assicurativa investe le somme acquistando la proprietà di attività finanziarie

Caratteristiche

Il soggetto paga il premio e di fatto trasferisce una somma di denaro alla compagnia assicurativa

Operatività

Polizze vita a premio unico

Prodotto non standardizzato

Impignorabilità e insequestrabilità delle somme dovute dalla compagnia assicurativa (art. 1923 Codice Civile)

(65)

Sono soggetti a tassazione solo in capo alla compagnia assicurativa che ha la proprietà delle attività finanziarie

Redditi generati nel periodo di validità dalla polizza

Redditi derivanti da riscatto della polizza

Gli importi riconosciuti al sottoscrittore si qualificano come redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g- quater del TUIR) e vengono assoggettati ad imposta sostituiva con aliquota dal 12,5% al 20%* da parte della compagnia assicurativa al momento del riscatto (articolo 26-ter, comma 1, D.P.R. 600/73)

POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO (PRIVATE CLIENT INSURANCE)

effetti fiscali

Non subiscono ritenute

(66)

POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO (PRIVATE CLIENT INSURANCE)

vantaggi

Possibilità di inserire nella gestione sottostante prodotti finanziari che, se acquisiti direttamente, concorrerebbero alla formazione del reddito imponibile IRPEF con aliquote progressive

Differimento dell’imposizione sul risultato del sottostante fino al pagamento degli utili

Scelta d’investimento

Solo se, quando e nella misura in cui si realizza un differenziale positivo tra:

- il capitale pagato dall’impresa di assicurazione e - i premi versati alla compagnia assicurativa

Versamento

dell’imposta sostitutiva

“Per cassa” (invece che “sul maturato”)

Modalità di tassazione

Compensazione di plusvalenze e minusvalenze tra tutti i prodotti e le attività inserite nel fondo

Proventi al lordo di ritenute

(67)

POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO (PRIVATE CLIENT INSURANCE)

aspetti successori

Scelta del beneficiario

della polizza Libera

I capitali corrisposti ai beneficiari non sono soggetti:

- agli obblighi di dichiarazione successoria;

- ad imposta di successione;

- a tassazione ai fini delle imposte sui redditi;

- ad imposta di bollo e di registro Modalità di tassazione

in ipotesi di decesso dell’assicurato

Diritto alla percezione delle somme (per i beneficiari)

Diritto proprio (in ragione dell’individuazione nella polizza) e non diritto di successione

Deve trattarsi di una polizza con finalità previdenziale e non meramente finanziaria. A tal fine:

1) non deve sussistere una redditività legata esclusivamente a fenomeni di tipo finanziario (RIS. 04.07.2002 n. 215/E);

2) non deve essere eliminato il collegamento con l’evento Condizione

(68)

POLIZZE VITA CON INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA con compagnie italiane

Monitoraggio Fiscale

Nessuna segnalazione (investimento domestico)

Imposte sui Redditi

senza Fiduciaria con

Fiduciaria

Tassazione sostitutiva 20% (solo in caso di riscatto). La Compagnia fa da sostituto d’imposta

(69)

POLIZZE VITA CON INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA con compagnie estere (1)

Sostituto di imposta

(articolo 26-ter

co 3 DPR

600/73)

Compagnia estera in LPS che opera direttamente o tramite rappresentante fiscale per il pagamento dell’imposta sostitutiva (C.M. 31.12.2003 n. 62/E)

Monitoraggio Fiscale

senza Fiduciaria

con la

Il Cliente deve compilare il quadro RW se non esiste intermediario che interviene nella canalizzazione dei flussi della polizza e i flussi finanziari sono superiori a € 10.000 (R.M. 394/E 24.12.2002)

Se la Fiduciaria opera quale rappresentante fiscale della compagnia estera per il pagamento dell’imposta sostitutiva

Fiduciaria può operare anche quale contraente della polizza a cui è stato trasferito il contratto assicurativo (Ris. 13 maggio 2002 n. 144/E) e optare per l’applicazione del regime del risparmio amministrato

Il flusso dei pagamenti (premi e riscatto) rimane all’interno del circuito degli intermediari italiani: il cliente non deve compilare il quadro RW e non

(70)

POLIZZE VITA CON INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA con compagnie estere (2)

Imposte sui Redditi

Tassazione sostitutiva 20%

(solo in caso di riscatto).

Il cliente è esonerato da

qualsiasi ulteriore

adempimento La compagnia estera, il

rappresentante fiscale o la fiduciaria opera da sostituto d’imposta

La compagnia assicurativa non opera da sostituto d’imposta

Il cliente dichiara

autonomamente il reddito nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RM)

(71)

I CONTROLLI SULLE FIDUCIARIE

LE INDAGINI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

SULL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA

(72)

LE INDAGINI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SULL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA

aspetti normativi

Imposte dirette

Fonti normative

IVA

Articolo 32, comma 7, del D.P.R. n.

600/1973

Articolo 51, comma 7, del D.P.R. n.

633/1972

Le indagini

Richiesta alla fiduciaria, previa autorizzazione, di dati, notizie e documenti relativi al rapporto intrattenuto o alle operazioni effettuate per conto del fiduciante

L’autorizzazione

I soggetti cui compete il rilascio dell’autorizzazione sono:

- il direttore centrale dell’accertamento e/o il direttore regionale, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione provenga da uffici operativi dell’Agenzia delle Entrate;

- il comandante regionale, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione provenga da reparti operativi della Guardia di Finanza

(73)

Oggetto dell’indagine precisamente e inequivocabilmente individuato (specifica indicazione sia del bene fiduciariamente intestato sia del periodo di interesse per l’indagine)

Le condizioni

Esempio

LE INDAGINI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SULL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA

Prassi amministrativa (Circ. 32/E del 19/10/2006)

Precisazione del collegamento tra l’intestazione fiduciaria e l’attività di indagine svolta nei confronti dei soggetti sottoposti ad accertamento

Società residente detenuta da una fiduciaria soggetta ad accertamento per cessioni inferiori al valore di mercato nei confronti di società estera

Necessità di richiedere alla fiduciaria i dati dei fiduciante per verificare se la società estera appartiene al medesimo gruppo

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Riferimenti

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