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ASPETTI E PROBLEMI PROCEDURALI

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(1)

ASPETTI E PROBLEMI PROCEDURALI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

prof. avv. Paola ROSSI Università del Sannio

Università Telematica “Giustino Fortunato”

Ricercatrice area fiscale Fondazione Nazionale Commercialisti

(2)

Controversie tributarie riparto di giurisdizione

Per controversie tributarie in senso lato si intendono:

• quelle aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie);

• quelle sull’esercizio dei poteri d’indagine (giudice amministrativo);

• quelle sulla legittimità dell’esecuzione forzata (giudice ordinario);

• le liti tra privati in cui si controverte della

determinazione dell’imposta (giudice ordinario)

(3)

Gradi di giudizio

La giurisdizione tributaria si articola su due gradi di giudizio di merito:

 il primo grado si svolge dinanzi alla Commissione tributaria provinciale;

 il secondo grado si svolge dinanzi alle Commissioni tributarie regionali

Contro le sentenze delle Commissioni tributarie Regionali è possibile proporre un giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione

E’ stato abolito l’ulteriore grado di merito dinanzi alla

Commissione tributaria Centrale

(4)

Elencazione tassativa degli atti impugnabili

(articolo 19 D. Lgs. n.546/92)

Con la proposizione del ricorso, dinanzi alla CTP, possono essere impugnati:

• avviso di accertamento;

• avviso di liquidazione del tributo;

• provvedimento che irroga le sanzioni;

• ruolo e cartella di pagamento;

• atti relativi ad operazioni catastali;

• rifiuto (espresso o tacito) alla restituzione dei tributi, sanzioni ed interessi non dovuti;

• diniego o revoca delle agevolazioni tributarie;

• rigetto di domande di definizione agevolata (condoni);

• ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità (norma di chiusura)

(5)

Controversie in materia di rimborso

La procedura giurisdizionale di rimborso prevede:

• la presentazione di un’istanza di rimborso da proporsi a pena di decadenza ed in assenza di un termine specifico stabilito dalle singole leggi d’imposta (come i 48 mesi per le II.DD. o i tre anni per l’imposta di registro) entro due anni. Tale termine decorre o dal pagamento o da un momento successivo in cui è sorto il diritto al rimborso

(6)

Controversie di rimborso

L’ufficio fiscale può:

• non rispondere con la possibilità per il contribuente di presentare ricorso una volta decorsi 90 gg. dalla presentazione dell’istanza ed entro l’ordinario termine di prescrizione (10 anni);

• negare espressamente il rimborso con la possibilità

di impugnare il diniego espresso

(7)

Impugnazione di atti non tipizzati

• dell’art. 19 deve essere data una lettura adeguatrice ed estensiva, ed essere ammessa l’impugnabilità di atti “da ricomprendere, in considerazione dello scopo che hanno e degli effetti che producono, nella nozione di quelli espressamente contemplati nell’art.

19”

• ai fini dell’impugnabilità di un atto non tipizzato è necessaria:

- l’elencazione delle concrete ragioni in fatto e in diritto della pretesa;

- la presenza di una parte liquidatoria;

- gli effetti caratteristici dell’autoritatività ed esecutività

(8)

Atto presupposto e atti successivi

L’art. 19, co. 3 nel puntualizzare che ogni atto tipizzato è impugnabile solo per vizi propri, ribadisce che in un contesto procedimentalizzato ove manchi un atto presupposto necessario, gli eventuali suoi vizi potranno essere dedotti impugnando l’atto successivo

L’omessa notifica dell’atto presupposto rende annullabile l’atto successivo salvo che ai sensi dell’art.

21-octies L. n. 241/90 il vizio procedimentale di natura

formale sia sanato qualora sia «palese che il contenuto

dell’atto invalido non avrebbe potuto essere diverso da

quello in concreto adottato»

(9)

Legittimazione attiva

L’art. 10 individua le parti del processo tributario nel:

ricorrente: parte privata generalmente coincidente con il contribuente e con i soggetti coinvolti nell’azione fiscale in qualità di sostituti o responsabili d’imposta;

controparte: ufficio che ha emanato l’atto impugnato o

non ha emanato l’atto richiesto (Agenzia, ente locale o

agente della riscossione, se l'ufficio è un centro di

servizio sarà parte l’ufficio al quale spettano le

attribuzioni sul rapporto controverso)

(10)

Legittimazione processuale

A norma dell’art. 11 le parti diverse da quelle pubbliche possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale

L’ Agenzia nei giudizi di merito sta in giudizio tramite

l’ufficio locale, mentre nel giudizio di Cassazione in

persona del direttore quale rappresentante dell’ente

dotato di personalita’ giuridica (artt. 163 e 144 c.p.c.),

puo’ avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura generale

dello Stato pur senza la necessita’ di una specifica

procura

(11)

Legittimazione processuale

Notifica sentenze di II grado ai fini della decorrenza del termine breve: ufficio periferico

Cass., S.U., 14 febbraio 2006, nn. 3116 e 3118 (ai fini della decorrenza del termine breve indifferente notifica ufficio periferico o presso la sede centrale dell’agenzia, ma non presso l’avvocatura distrettuale salvo che non abbia patrocinato l’agenzia nella fase di merito)

Notifica ricorsi per cassazione: proposto contro

l’Agenzia in persona del direttore

(12)

Assistenza tecnica

Le parti, diverse dall‘Agenzia o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica

Ai difensori deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

(13)

Contenuto del ricorso

Nel ricorso, atto introduttivo del giudizio tributario, devono essere indicati a pena di inammissibilità:

• la Commissione tributaria cui è diretto;

• le generalità del ricorrente e del legale rappresentante;

• la residenza, sede legale ed eventuale domicilio eletto

• il codice fiscale, fax ed indirizzo PEC (unici non previsti a pena di inammissibilità)

• la controparte (ufficio del Ministero delle Finanze; ente locale;

concessionario della riscossione)

• l’atto impugnato

• l’oggetto della domanda (richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto impugnato)

• i motivi

• la sottoscrizione da apporsi tanto nell’originale che sulle copie

(14)

In particolare - I motivi del ricorso

I motivi del ricorso, consistono nella formulazione di tutte le argomentazioni per le quali il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto impugnato (o il rimborso dell’imposta pagata e non dovuta).

Questi hanno una funzione in un certo senso analoga a quella della motivazione dell’avviso di accertamento, in quanto così come quest'ultima serve ad individuare la pretesa dell'amministrazione, i motivi del ricorso servono per indicare, sotto quali profili, il contribuente si duole dell'atto impugnato ed entrambi servono, così, a delimitare la materia del contendere

Non sono ammesse domande riconvenzionali rispetto alla pretesa recata dell’atto, ma solo consequenziali (spese, interessi, rivalutazione)

(15)

Procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale

Il ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale è sempre proposto dal contribuente, sia che resista ad atti impositivi sia che avanzi richieste di rimborso

Introduzione del giudizio in due tempi, prima con la

notifica alla parte pubblica, poi con il deposito presso la

commissione (costituzione in giudizio)

(16)

La fase di instaurazione del giudizio dinanzi alla CTP - Notifica del ricorso

Il contribuente deve notificare il ricorso (all’ente locale o al concessionario per la riscossione o all’Ufficio del Ministero delle Finanze)

• entro 60 gg. dalla data di notificazione del provvedimento impugnabile;

• decorsi 90 gg. dalla presentazione dell’istanza di

rimborso

(17)

La proposizione del ricorso - segue

Il ricorso può essere proposto con una delle seguenti modalità di notifica a scelta del contribuente:

• a mezzo di ufficiale giudiziario secondo le norme del c.p.c. (art.137 ss.);

• invio diretto, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento;

• solo quando il ricorso è proposto all’ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale, mediante consegna diretta dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia

(18)

Instaurazione del giudizio dinanzi alla CTP Costituzione del ricorrente

Il ricorrente dovrà successivamente costituirsi presso la

segreteria della Commissione tributaria (art. 22)

depositando, entro 30 gg. dalla proposizione del

ricorso, l’originale notificato (se ha utilizzato

l’ufficiale giudiziario) o copia del ricorso spedito o

consegnato (se ha preferito servirsi del servizio

postale o se ha preferito consegnarlo personalmente

all’ufficio)

(19)

Costituzione del resistente

Entro 60gg. dal giorno in cui il ricorso è stato notificato (consegnato o ricevuto) occorre DEPOSITARE presso la segreteria della commissione adita il proprio fascicolo contenente CONTRODEDUZIONI (con una copia per la controparte) + DOCUMENTI

Il termine per la costituzione della parte resistente

non è perentorio, ci sono solo sanzioni di carattere

procedurale (ad es. non vengono comunicati alcuni

atti processuali; come la data dell’udienza di

trattazione, la richiesta di trattazione in pubblica

udienza, il dispositivo della sentenza)

(20)

Esame preliminare del ricorso

Scaduti i termini per la costituzione delle parti il presidente della sezione cui è stato assegnato il ricorso (art. 27) può:

• dichiarare la SOSPENSIONE, l’INTERRUZIONE o l’ESTINZIONE del processo;

• dichiara l’INAMMISSIBILITA’ del ricorso nei casi in cui sia palese (ad es. mancata sottoscrizione, mancata indicazione dei motivi);

• fissare la data di trattazione della controversia

(21)

Udienza

• sommarietà del processo tributario (esclusione di prova testimoniale e giuramento, di solito la trattazione si esaurisce in un’unica udienza).

• la trattazione è orale solo se espressamente richiesto

da almeno una delle parti con istanza autonoma o in

un atto processuale (discussione in pubblica udienza)

(22)

Deposito di documenti e memorie

Fino a 20 gg. liberi prima dell’udienza di trattazione le parti possono depositare:

• documenti;

• depositare e notificare l’istanza di trattazione in pubblica udienza alle parti costituite.

Fino a 10 gg. liberi prima dell’udienza di trattazione si possono depositare:

• memorie illustrative

(23)

Integrazione dei motivi

• in genere non ammessa

• è, invece, ammessa quando è determinata dal DEPOSITO dei documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine del giudice (entro 60 gg.

da quando la parte ha avuto notizia di tale deposito)

(24)

Termini per l’impugnazione

La sentenza della CTP deve essere impugnata entro:

• 60 gg. dalla sua NOTIFICAZIONE ad istanza di parte (termine c.d. breve);

• 6 mesi e 46 gg. dalla sua PUBBLICAZIONE (termine

c.d. lungo) per tutti i processi tributari iniziati (notificati

all’ufficio) dopo il 4 luglio 2009

(25)

IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

TRIBUTARIA

(26)

Tale disposizione ha introdotto per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, notificati dal 1° aprile 2012, un filtro amministrativo con finalità conciliative preventivo rispetto all’avvio del processo tributario

FINALITÀ scongiurare il ricorso alla tutela giurisdizionale a favore di una composizione amministrativa della controversia ancora in fieri, mediante la presentazione di un’istanza motivata che anticipa il contenuto del ricorso, con la quale si chiede l’annullamento dell’atto, ma nella stessa può anche inserirsi una motivata proposta di mediazione (completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa)

L’ART. 39, CO. 9 D.L. N. 98/2011 HA INSERITO NEL D.LGS.

N. 546/1992 L’ART. 17-bis

(27)

ART. 17-BIS, CO. 7 D.LGS. N. 546/1992

Nel caso di mancata conclusione positiva della fase amministrativa, decorsi 90 gg. senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata accolta la mediazione, l’azione giudiziaria deve ritenersi già esercitata, richiedendosi al contribuente, per l’attivazione del contenzioso, l’onere di costituirsi in giudizio dinanzi la Comm.ne tributaria ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. n. 546/92

Finalità della procedura è quella di evitare il rinvio alle Comm.ni tributarie di tutte quelle controversie che possono essere risolte in via amm.va attraverso un riesame volto ad anticipare l’esito ragionevolmente atteso del giudizio, tenuto conto della situazione di fatto e di diritto sottesa alla singola fattispecie

(28)

La mediazione tributaria è un istituto diverso dalla mediazionedisciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dal D.L.n.69/2013). La mediazione civile è svolta:

•da un terzo imparziale;

•è condizione di procedibilità in relazione all’oggetto e non al valore della controversia;

•è esclusa per i diritti indisponibili;

•è in contraddittorio tra le parti e l’ingiustificata mancata partecipazione può consentire al giudice di desumere argomenti di prova nel successivo giudizio civile;

•sono inutilizzabili nel successivo giudizio le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la mediazione;

la richiesta di mediazione non è destinata a trasformarsi ope legis in atto introduttivo di successivo giudizio civile.

AMBITO APPLICATIVO DELL’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE

(29)

Anche se non adeguatamente sottolineato dall'Agenzia delle entrate nella Circ. n. 9/E del 19 marzo 2012, l' art. 17-bis procedimentalizza il potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria

In base all’art. 17, co. 7, il reclamo non deve necessariamente contenere una motivata proposta di mediazione, potendo il contribuente limitarsi a denunciare i profili di illegittimità e/o di infondatezza dell’atto, ma obbliga l’ufficio, a seguito della presentazione del reclamo, a verificare se l’annullamento sia possibile o meno e a comunicare al contribuente il motivato esito del riesame

Tutto ciò in modo assolutamente coerente con l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato la responsabilità risarcitoria dell’Amm.ne Fin. che ha omesso di annullare in autotutela un atto impositivo illegittimo (Cass., sez. III civ. nn. 698/2010 e 5120/2011)

AMBITO APPLICATIVO DELL’ISTITUTO

(30)

Requisito soggettivo Atti emessi

dall’Agenzia delle entrate

Profilo oggettivo Valore controversia

≤ € 20 mila

la contestuale ricorrenza dei 2 requisiti impone a chi intenda proporre ricorso di esperire preventivamente la procedura di mediazione

AMBITO APPLICATIVO DELL’ISTITUTO

(31)

Dal combinato dei co. 1 e 6 dell’art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992 deriva che sono oggetto di mediazione le controversie relative a:

• avvisi di accertamento;

• avvisi di liquidazione;

• provvedimento che irroga le sanzioni;

ruolo;

• rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;

• diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

• ogni altro atto emanato dall’Agenzia per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità dinanzi le Comm.ni

CONTROVERSIE OGGETTO DI MEDIAZIONE

(32)

Oggetto di mediazione

può essere anche il

rifiuto tacito

della restituzione di tributi altrimenti si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le ipotesi di diniego espresso e tacito

Anche

l’atto di contestazione delle sanzioni, se il contribuente non

intende ricorrere alla definizione agevolata o presentare deduzioni difensive, lo stesso si considera provvedimento di irrogazione ed il

reclamo deve esser presentato

Infine, trovando applicazione nel procedimento di mediazione, l’art.

19, co. 3, se il contribuente intende impugnare, con ricorso, un atto

presupposto adottato dall’Agenzia del quale affermi la mancata precedente notificazione, è tenuto ad osservare la disciplina

introdotta dall’articolo 17-bis, e, quindi, a presentare l’istanza di mediazione

CONTROVERSIE OGGETTO DI MEDIAZIONE

(33)

Non sono oggetto di mediazione, le controversie concernenti gli

altri atti elencati nell’art. 19, i quali, pur essendo impugnabili dinanzi le Comm.ni, non sono emessi dall’Agenzia. Si tratta della:

• cartella di pagamento (a meno che il contribuente non sollevi censure relative anche all’attività dell’Agenzia);

• avviso di mora (oggi avviso di intimazione, art. 50, co. 2 DPR n.

602/73);

• iscrizione di ipoteca sugli immobili (art. 77 DPR n. 602/73);

• fermo di beni mobili registrati (art. 86 DPR n. 602/73);

• atti relativi alle operazioni catastali senza recupero di imposte (art. 2, co. 3 D.Lgs. n. 546/92);

• atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili (co.

4 art. 17-bis) indipendentemente dal tipo di atto emesso ai fini del recupero, nonché dei relativi interessi e sanzioni

ATTI NON OGGETTO DI MEDIAZIONE

(34)

Il nuovo istituto trova applicazione con riferimento alle controversie di valore non superiore a ventimila euro

Ai sensi del co. 3 dell’art. 17-bis, per valore della lite deve intendersi

«l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste». (art. 12, co. 5 D.Lgs. n.546/92)

Nella Circ. n. 9/E l’Agenzia ha precisato che:

• qualora un atto si riferisca a più tributi il valore è dato dal totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente;

• in presenza di impugnazione cumulativa con un unico ricorso avverso una pluralità di atti, il valore è dato con riferimento ai singoli provvedimenti impugnati

VALORE DELLA LITE

(35)

• nel caso di controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della controversia va determinato tenendo conto dell’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori (nel caso in cui l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dall’ importo del tributi richiesti a rimborso per singolo periodo di imposta);

• restano, altresì, escluse dalla fase di mediazione le fattispecie di valore indeterminabile (quali quelle relative ai provvedimenti di diniego di iscrizione nell’Anagrafe unica delle Onlus o ali atti di irrogazione di sanzioni accessorie non pecuniarie (ad es. sospensione della licenza x l’esercizio di una attività)

VALORE DELLA LITE

(36)

• nel caso di avviso di accertamento che si limiti a ridurre o ad azzerare la perdita dichiarata (senza accertamento di un reddito), il valore è determinato sulla base della sola imposta

“virtuale”, che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata, utilizzata e/o riportabile e quella accertata

• Qualora, a seguito della rettifica della perdita, l’avviso di accertamento rechi anche un’imposta dovuta, il valore è, invece, dato dall’importo risultante dalla somma dell’imposta

“virtuale”, come prima calcolata, e dell’imposta commisurata al reddito accertato

VALORE DELLA LITE

(37)

Ai sensi del co. 11 dell’art. 39 del D.L. n. 98/2011, il nuovo istituto trova applicazione con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1 ° aprile 2012

Per atti notificati dal 1° aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data (dunque rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il notificatario)

In merito alle controversie aventi ad oggetto il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, la nuova procedura di mediazione trova applicazione con riferimento alle fattispecie per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi 90 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso

DECORRENZA

(38)

Quanto alle modalità di presentazione, visto il rinvio operato dall’art. 17-bis all’art. 20 D.Lgs. n. 546/1992, anche il reclamo può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario, a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta all’ufficio dell’Agenzia nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto che ne forma oggetto ovvero nel termine di prescrizione del diritto al rimborso

Al termine di presentazione del reclamo si applicano:

le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (L. n. 742/1969);

la sospensione automatica di novanta giorni a seguito della presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione (ex art. 6 D.Lgs. n. 218/1997)

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE

(39)

La presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 17-bis produce l’effetto di chiamare in giudizio l’Agenzia e di avviare una fase amministrativa (della durata max di 90 gg.) nel corso della quale le parti verificano se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia

• Soggetti legittimati = soggetti che hanno legittimazione attiva nel giudizio tributario: contribuente (che ha la capacità di stare in giudizio), rappresentante legale, difensore tecnico (nelle controversie ≥

€ 2,582,28);

• nelle ipotesi di litisconsorzio necessario: nella fase di mediazione i diversi rapporti vanno considerati autonomi e indipendenti. Se lo stesso Ufficio è competente sia per la società che per soci, gestisce e conclude i procedimenti di mediazione in modo coordinato nei confronti di tutti gli istanti, altrimenti ciascun Ufficio gestisce la mediazione relativamente agli atti di propria competenza tenendo conto dell’eventuale definizione e/o annullamento intervenuto;

ISTANZA DI MEDIAZIONE

(40)

nel caso di controversie nelle quali sono coinvolti più soggetti legati ex lege da un vincolo di solidarietà, l’ufficio gestisce e conclude i procedimenti di mediazione in modo coordinato nei confronti di tutti i coobbligati che abbiano o che potrebbero presentare l’istanza ;

Contenuto: nell’istanza devono essere indicati (co. 6 e 7 dell’art. 17- bis):

1) la Direzione nei cui confronti è avviato il procedimento di riesame, ossia la struttura «che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto»;

2) il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il C.F. e l’eventuale indirizzo di posta certificata (PEC);

3) l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza e il valore della controversia;

4) i motivi che devono coincidere integralmente con quelli del ricorso, a pena di inammissibilità (né è possibile integrarli successivamente all’introduzione del giudizio ed il ricorso depositato in Comm.ne deve essere conforme a quello consegnato o spedito alla Direzione con l’istanza di mediazione)

ISTANZA DI MEDIAZIONE – IL CONTENUTO

(41)

Nell’istanza può essere formulata una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa, nonché in calce potrà essere richiesta la sospensione della riscossione

Nell’istanza va indicato anche il domicilio presso il quale il contribuente intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento, e in assenza di elezione di domicilio, le comunicazioni sono effettuate presso la residenza o la sede legale del contribuente. Per uno scambio di comunicazioni informali l’ufficio potrà usare anche il telefono o la posta elettronica

L'art. 9 del DPR n. 115/2002 ha esteso l’applicazione del contributo unificato al processo tributario per ciascun grado di giudizio. Come chiarito dal MEF nella circolare n. 1/DF del 2011, il contributo unificato risulta dovuto soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente, all’esito infruttuoso del procedimento di mediazione, depositi il ricorso presso la segreteria della Comm.ne.

L’istanza di mediazione non è soggetta all’imposta di bollo ISTANZA DI MEDIAZIONE

(42)

All’istanza di mediazione il contribuente deve allegare (il co. 6 dell’art. 17-bis rinvia all’art. 22, co. 4, D.Lgs. n. 546/92)

:

1) copia dell’atto impugnato;

2) i documenti che, in caso di esito negativo della mediazione e di conseguente costituzione in giudizio, intende allegare al ricorso unitamente al fascicolo di causa, per provare la fondatezza delle eccezioni sollevate

La mancata allegazione di atti o documenti già in possesso dell’Ufficio non costituisce motivo di rigetto dell’istanza, ma la mancata allegazione di atti o documenti non in possesso dell’Ufficio potrebbe rendere l’istanza incompleta allorché tali atti o documenti siano dimostrativi di fatti rilevanti

ISTANZA DI MEDIAZIONE – GLI ALLEGATI

(43)

Per effetto del richiamo agli articoli del D.Lgs. n. 546/92, il reclamo deve essere proposto con l’assistenza di un difensore abilitato e deve presentare il contenuto del ricorso e la sottoscrizione a pena di inammissibilità, essere notificato come un ricorso e nel relativo termine e, infine, diversamente da quanto previsto per il ricorso, essere corredato dagli originali o dalle fotocopie dell’atto o dei documenti che si intendono porre a fondamento del reclamo presentato

Il deposito dei documenti si rende necessario per permettere all’ufficio di svolgere al meglio l’attività istruttoria e di formulare l’eventuale proposta di mediazione, ma in ogni caso, nessuna disposizione di legge preclude al contribuente la possibilità di produrre i documenti direttamente in giudizio o di produrne ulteriori rispetto a quelli già consegnati all’ufficio

CONTENUTO DEL RECLAMO

(44)

Modalità di presentazione:

1) la notifica dell’istanza deve essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo le modalità di cui all’art. 137 e ss. c.p.c.;

- mediante consegna diretta all’ufficio dell’Agenzia, che ne rilascia ricevuta sulla copia;

- a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ISTANZA DI MEDIAZIONE – MODALITÀ DI

PRESENTAZIONE

(45)

Modalità di presentazione:

2)il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto. Nel caso di atti emanati dal Centro operativo di Pescara, occorre fare riferimento alle previsioni contenute nel regolamento di amministrazione dell’Agenzia (art. 5, co. 10) secondo cui:

- nel caso di contenzioso relativo agli atti emessi dal Centro operativo nello svolgimento delle attività di controllo di cui all’art.

28 DL n. 78/2010 parte nel processo è la Direzione alla quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso;

- nel caso di contenzioso che deriva dallo svolgimento di tutte le altre attività attribuite al Centro operativo è quest’ultimo parte nel processo innanzi alle Comm.ni

ISTANZA DI MEDIAZIONE – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

(46)

Termini di presentazione: l’istanza va notificata:

- a pena di inammissibilità, entro 60 gg. dalla data di notifica dell’atto che il contribuente intende impugnare;

- nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, l’istanza può essere proposta dopo 90 gg. dall’istanza di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non si è prescritto

In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione (art. 6, co. 3 D. Lgs. n. 218/97) il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di 90 gg.

dalla data di presentazione dell’istanza di adesione. Al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (L. n. 742/1969), mentre tale sospensione non trova applicazione nel corso della procedura di mediazione, che deve concludersi comunque nel termine di 90 gg., trattandosi di una fase amministrativa e non processuale

ISTANZA DI MEDIAZIONE – TERMINI

(47)

Il reclamo, quale obbligatoria istanza di autotutela, dovrà contenere oltre alla richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto anche la dimostrazione dei vizi (formali o sostanziali) da cui lo stesso risulta inficiato, in quanto grava sul contribuente l’onere di dimostrare la mancanza di ogni ragione giustificativa della pretesa azionata, mentre l’ufficio destinatario sarà tenuto a valutare tutti gli elementi (in fatto e in diritto) che risultano dati in relazione alla fattispecie oggetto di reclamo

La presentazione dell’istanza di reclamo, così come la proposizione del ricorso, non comporta la moratoria della riscossione e delle azioni cautelari e conservative, né può essere richiesta, trattandosi di fase amm.va, la sospensione giudiziale ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. n. 546/92.

Essendo il reclamo un’istanza obbligatoria di autotutela, l’ufficio può temporaneamente sospendere l’efficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2- quater DL n. 564/94 al fine di evitare che si producano gli effetti pregiudizievoli e non emendabili dati dalla sua provvisoria esecuzione

SOSPENSIONE ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI

(48)

Gli effetti conseguenti alla presentazione dell’istanza di reclamo possono essere avvicinati a quelli prodotti dalla presentazione del ricorso giurisdizionale che produce effetti

1) sostanziali: la notifica dell’istanza alla Direzione produce l’effetto di interrompere il decorso del termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (“chiamata in giudizio”);

2) processuali: il termine di 30 gg. di cui all’art. 22 DLgs. n. 546/92 va calcolato dal giorno successivo a quello:

- di compimento dei 90 gg. dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero senza che sia stato formalizzato l’accordo di mediazione;

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

(49)

- di comunicazione del provvedimento con il quale l’ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei predetti 90 gg.;

- di comunicazione del provvedimento con il quale l’ufficio, prima del decorso di 90 gg., accoglie parzialmente l’istanza

Nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione del provvedimento dopo la scadenza del novantesimo giorno, il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 gg.

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

(50)

Trattazione dell’istanza:

preliminarmente l’ufficio verifica che l’istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione, quindi, innanzitutto se ricorrono:

1) motivi di inammissibilità (art. 18);

2) nel caso di istanza improponibile i termini di costituzione in giudizio si computano nei modi ordinari previsti dall’art. 22 (D.Lgs. n. 546/92);

3) nel caso di annullamento dell’atto in via di autotutela, l’ufficio porta a conoscenza del contribuente il provvedimento di accoglimento dell’istanza, così come comunica al contribuente il riconoscimento del diritto al rimborso

ESAME PRELIMINARE

(51)

Se l’ufficio non intende accogliere la richiesta di annullamento, la procedura di reclamo si conclude con un atto di diniego, dalla cui comunicazione decorrono i 30 giorni per la costituzione in giudizio del contribuente (art. 17-bis, co.9)

Se il reclamo viene accolto solo in parte, con conseguente annullamento parziale dell’atto reclamato, il contribuente si costituisce in giudizio entro 30 giorni dalla comunicazione dell’intervenuto annullamento per ottenere dalla Comm.ne l’accoglimento integrale delle proprie richieste.

In caso si annullamento parziale del reclamo, l’ufficio può solo modificare la pretesa impositiva sul piano quantitativo, ma non modificare la motivazione dell’atto già adottato ovvero fondare le proprie richieste su nuovi presupposti o nuove argomentazioni perché ciò comporterebbe una violazione delle regole che presiedono la delimitazione della materia del contendere, già definita:

ESAME PRELIMINARE

(52)

dal un lato dalle ragioni poste a fondamento dell’atto;

dall’altro dai motivi del reclamo (destinato ex lege a trasformarsi in ricorso), quindi di annullamento parziale dell’atto può parlarsi solo ai fini di una riduzione quantitativa della pretesa, mentre una riconsiderazione dei contenuti dell’atto impugnabile è proprio solo della fase di mediazione

Fallita la procedura di reclamo, si apre la fase di mediazione che può avere ad oggetto la proposta del contribuente contenuta nell’atto di reclamo o la diversa proposta che l’ufficio può formulare ai sensi del co.

8 dell’art. 17-bis

ESAME PRELIMINARE

(53)

Accertata l’ammissibilità dell’istanza e verificata l’impossibilità di procedere a un annullamento dell’atto, l’ufficio verifica, anche in assenza di proposta del contribuente, la sussistenza dei presupposti per la mediazione, individuati nel co. 8 dell’art. 17-bis:

- incertezza delle questioni controverse: secondo la Circ. n. 9/E, in relazione a questioni di diritto, il requisito della “certezza” è rappresentato dalla presenza di un orientamento consolidato della Suprema Corte, con la conseguenza che nel caso in cui la posizione assunta nell’atto impugnato contrasti con siffatto orientamento, l’ufficio deve favorire un accordo di mediazione;

- grado di sostenibilità della pretesa: sempre secondo la Circ. n. 9/E, tale criterio appare funzionale alla necessità che, nella trattazione della mediazione, l’ufficio esamini le questioni di fatto basandosi sul grado di sostenibilità della prova in giudizio e sulla fondatezza degli elementi addotti dall’istante anche alla luce della giurisprudenza di merito;

ESAME PRELIMINARE

(54)

- principio di economicità dell’azione amministrativa: inteso, non solo come necessità di ottimizzazione economica delle risorse, ma altresì come ottimizzazione dei procedimenti, cercando di realizzare una rapida ed efficiente conclusione dell’attività amm.va, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, imparzialità e trasparenza, nonché del rischio di soccombenza nelle spese di lite

L’art. 39, co. 10 del D.L. n. 98/2011 dispone che «Ai rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all’art. 29, co. 7 D.L. n. 78/2010», pertanto per effetto del combinato disposto delle due norme, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini dell’esame delle istanze di cui all’art. 17-bis, la responsabilità dei funzionari, in sede di giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo

ESAME PRELIMINARE

(55)

Quanto al contenuto, mentre

• il reclamo è un’istanza obbligatoria di autotutela;

• la

proposta di mediazione, quanto a logica e contenuto, dovrebbe

essere assimilata ad una

proposta di accordo transattivo

in cui dinanzi all’andamento oscillante della prassi o della giurisprudenza (incertezza

delle questioni controverse),

all’inadeguatezza dell’istruzione probatoria o alla ricostruzione della base imponibile su base presuntiva (grado di sostenibilità della pretesa) e nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, si tenta di pervenire ad una composizione delle rispettive pretese, a prescindere da qualsiasi accertamento della fattispecie

Reclamo e mediazione hanno, quindi, natura, presupposti e procedure diverse e l’eventuale proposta di mediazione non potrà in alcun modo essere considerata come parziale acquiescenza al contenuto dell’originario provvedimento

LA FASE DI MEDIAZIONE

(56)

L’ufficio nel formulare la proposta di mediazione potrà modificare la motivazione e, quindi, riesaminare i presupposti di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, fermo restando che, in caso di fallimento della procedura di mediazione, parimenti a ciò che accade in caso di mancato raggiungimento di un accordo transattivo, il giudizio avrà ad oggetto l’originario atto impositivo senza che i nuovi elementi esibiti nella fase di mediazione possano esservi introdotti e presi in considerazione

La procedura di mediazione deve essere conclusa entro 90 giorni dalla presentazione del reclamo, termine che non resta sospeso durante il periodo feriale, trattandosi di fase amm.va e non processuale

Se si raggiunge un accordo, alla mediazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. n. 546/92), in particolare quelle dettate per la conciliazione fuori udienza e si perfeziona con il versamento, nei successivi 20 giorni, dell’intero importo dovuto o della prima rata

LA FASE DI MEDIAZIONE

(57)

•Accordo di mediazione: l’ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:

1) se l’istanza presentata dal contribuente contiene una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa, che l’ufficio ritiene di accogliere integralmente, invita il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo;

2) in mancanza di una proposta formulata nell’istanza, l’ufficio, se del caso, comunica una propria proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, recante, in calce, i recapiti del funzionario, così da consentire all’istante di contattare l’ufficio;

3) in tutti i casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l’ufficio invita il contribuente al contraddittorio (cui può partecipare personalmente o conferire procura e di cui viene redatto apposito verbale) quando non reputi possibile formulare immediatamente una motivata proposta di rideterminazione della pretesa

ACCORDO DI MEDIAZIONE

(58)

Sanzioni: in conformità con quanto previsto dal co. 6 dell’art. 48, in caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amm.ve si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione. In ogni caso, la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo

Qualora non vi siano margini per la riduzione della pretesa, l’ufficio è legittimato a concludere un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo con il solo beneficio della riduzione delle sanzioni. Non vi è spazio per un accordo confermativo quando la conseguente riduzione delle sanzioni che si otterrebbe sarebbe più elevata di quanto consentito per effetto di acquiescenza in una fase amm.va antecedente a quella della mediazione (ad es. iscrizione a ruolo a seguito di controllo ex art. 36-ter DPR n. 600/1973)

RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI MEDIAZIONE

(59)

Conclusione e perfezionamento dell’accordo di mediazione:

1) l’accordo di mediazione si conclude al momento della sottoscrizione di un atto contenente l’indicazione degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento e/o rateizzazione. La sottoscrizione può avvenire contestualmente o in momenti diversi, in tal caso per la data di conclusione occorre far riferimento al momento dell’ultima sottoscrizione. L’accordo di mediazione deve essere firmato dal Direttore provinciale o regionale ovvero da un suo delegato (che deve appartenere all’ufficio legale) 2) la procedura di mediazione si perfeziona con il versamento

dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro 20 gg. dalla conclusione dell’accordo di mediazione

CONCLUSIONE DELL’ACCORDO

(60)

L’accordo di mediazione costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto, ovvero, nel caso di omesso versamento alle scadenze, per l’iscrizione a ruolo.

Il pagamento può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 ovvero mediante scomputo di quanto eventualmente già versato dal contribuente in esecuzione dell’atto impugnato.

In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme dovute può avvenire in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo.

A seguito del perfezionamento, il rapporto originario si intende definito e l’accordo di mediazione non è impugnabile in quanto viene meno l’interesse ad agire in giudizio: l’eventuale ricorso sarebbe inammissibile

PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE

(61)

In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una

sola delle rate successive alla prima, entro il termine di scadenza

della rata successiva, comporta l’iscrizione a ruolo

dell’intero importo residuo e di una sanzione pari al 60% delle somme ancora dovute

In assenza del versamento integrale delle somme dovute, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, la

mediazione non si perfeziona e l’atto originario continua a produrre effetti e il

contribuente può decidere di agire in giudizio o fare acquiescenza

PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE

(62)

Provvedimento di diniego:

1) nel termine di 90 gg. dal ricevimento dell’istanza, l’ufficio porta il provvedimento di diniego a conoscenza del contribuente nel caso di assenza dei presupposti per procedere all’annullamento dell’atto o per concludere la mediazione;

2) nel diniego vanno esposte le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della pretesa tributaria, nonché le attività svolte nel corso del procedimento, in quanto il contenuto del provvedimento di diniego, in caso di successiva costituzione in giudizio da parte del contribuente, varrà come atto di controdeduzioni

Secondo la Circ. n. 9/E, il diniego non è impugnabile, in quanto il contribuente è tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio mediante il deposito del ricorso. Gli atti emessi in esito alla mediazione (accoglimento o diniego) sono portati a conoscenza del contribuente nella forma della notificazione prevista per gli atti tributari di cui all’art. 60 DPR n. 600/1973, oppure utilizzando la PEC, ma anche avvalendosi dei recapiti di posta elettronica o fax indicati dall’istante

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

(63)

Decorsi 90 gg. senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Quindi, il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22 D.Lgs. n. 546/92) inizia a decorrere dal giorno successivo:

• a quello di compimento dei 90 gg. dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione, qualora non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero non sia stato formalizzato l’accordo di mediazione;

• a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’Ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei predetti 90 gg.;

• a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’Ufficio, prima del decorso dei 90 gg., accoglie parzialmente l’istanza

INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

(64)

Il deposito del ricorso presso la Comm.ne deve avvenire entro 30 gg. e si applica la sospensione feriale. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l’istanza di mediazione, altrimenti il ricorso è inammissibile. A seguito della costituzione in giudizio, si realizza il presupposto per il versamento del contributo unificato

Nel caso di istanze in cui il contribuente solleva eccezioni concernenti sia l’attività svolta dall’Agenzia che dall’Agente della riscossione, notificando il ricorso ad entrambi, secondo l'Agenzia, il termine di 30 gg.

per la costituzione in giudizio decorre dal giorno successivo alla scadenza di 90 gg. dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di rigetto dell’istanza o dell’atto con il quale l’Agenzia, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l’istanza (ad avviso dell'Agenzia, non si possono sdoppiare gli adempimenti processuali concernenti un’unica controversia)

INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

(65)

Verificata la costituzione in giudizio del contribuente, l’ufficio procede a sua volta a

costituirsi in giudizio. Il termine di 60 gg. di

cui all’art. 23 D.Lgs. n. 546/92 decorre, a seconda dei casi, dal giorno successivo alla scadenza di 90 gg. dal ricevimento dell’istanza, oppure dal giorno successivo alla data di notificazione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell’istanza prima del decorso dei 90 gg.

Trattandosi di adempimento processuale, anche il termine per la costituzione in giudizio del resistente

è soggetto alla sospensione feriale di cui alla L. n. 742/1969

INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

(66)

Successivamente alla costituzione in giudizio, la Comm.ne prov.le procede all’esame della controversia secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 546/1992, tenendo conto del procedimento di mediazione e delle vicende che l’hanno caratterizzato

Il co. 10 dell’art. 17-bis prevede una speciale disciplina relativa alla condanna della parte soccombente alle spese del giudizio e della mediazione, secondo la quale in sede di pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio, la Comm.ne prov.le:

• condanna la parte soccombente a versare all’altra parte, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione, normativamente fissata nel 50% delle spese di giudizio;

•fuori dei casi di soccombenza reciproca, i giudici possono compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite solo se ricorrono “giusti motivi”, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione

SPESE DI GIUDIZIO

(67)

La procedura imposta dall’art. 17-bis, quale condizione di ammissibilità del ricorso, produce come sicuro effetto quello di rinviare l’accesso alla giustizia per una durata pari a quella della procedura amm.va obbligatoria, introducendo in tal modo nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di giurisdizione condizionata al previo esperimento di un rimedio amm.vo che potrebbe porre problemi di costituzionalità analoghi a quelli già affrontati dalla Consulta

La Corte ha più volte affermato che gli artt. 24 e 113 cost., posti a tutela del diritto di difesa, non comportano l’immediatezza del suo esperimento, che può essere differito ad un momento successivo ove ricorrano “esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia”, purché l’accesso alla giustizia non sia reso eccessivamente oneroso

Anche nel caso del reclamo, il differimento dell’azione giurisdizionale è stato previsto per pervenire alla composizione della controversia in via anticipata rispetto alla fase processuale, ed è perciò assimilabile quanto a finalità a quelle perseguite con l’introduzione di tentativi obbligatori di conciliazione stragiudiziale (ritenuti legittimi dalla Corte cost., n. 276/00)

CONFORMITÀ AI PARAMETRI COSTITUZIONALI

(68)

Riguardo le conseguenze delle costituzione in giudizio prima della conclusione della procedura di reclamo:

• secondo un primo orientamento la conseguenza è l’immediata

inammissibilità del ricorso

(CTP Bolzano, 18 marzo 2013, n. 37; CTP Foggia, 26.2.2013, n. 51; CTP Rieti, 15 ottobre 2012, n. 112; CTP Lucca, 1 ottobre 2012, n. 105);

• secondo un diverso orientamento dato che l’unica condizione di ammissibilità prevista dall’art. 17-bis è la presentazione del reclamo, il

ricorso è ammissibile

in quanto nessuna sanzione processuale espressa è prevista per la costituzione in giudizio e le disposizioni che prescrivono condizioni di procedibilità non possono essere interpretate in modo estensivo perché costituiscono una deroga al diritto di agire in giudizio) (CTP Reggio Emilia, 30 maggio 2013, n, 125)

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ANTE CONCLUSIONE RECLAMO

(69)

Sono 3 le ordinanze che hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 17-bis D. Lgs. n. 546/92 nella parte in cui prevede l’inammissibilità del ricorso in caso di omessa presentazione del reclamo per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111 cost.

Si tratta delle

CTP Perugia, ord. n. 18/2/2013

CTP Campobasso, ord. n. 75/2/2013 CTP Benevento, ord. 126/7/2013 CTP Ravenna, ord. n. 270/7/2013 L’incostituzionalità deriva:

rinvio dell’accesso alla giustizia per eccessiva dilatazione dei termini di introduzione del giudizio;

sanzione dell’inammissibilità eccessiva in quanto comporta una eccessiva compressione del diritto di azione ostacolato dall’omesso esercizio dell’azione amministrativa (al più improcedibilità dell’azione)

CONFORMITÀ AI PARAMETRI COSTITUZIONALI

(70)

• necessità che il contenuto del reclamo sia identico a quello del ricorso;

• mancato coordinamento con la norma sull’esecutività degli atti di accertamento (art. 29 D.L. n. 78/2010);

• mancanza di terzietà dell’organo deputato alla mediazione;

• il contribuente, sino all’esaurimento della fase di mediazione, non ha di fatto tutela in quanto non è neanche possibile domandare la sospensione giudiziale;

• violazione dell’art. 3 cost., in quanto la disciplina ha un limite quantitativo, si applica solo agli atti emessi dall’Agenzia delle entrate;

• non si rimborsano le spese nel caso di accoglimento del reclamo

CONFORMITÀ AI PARAMETRI COSTITUZIONALI

(71)

La sentenza circoscrive l’ambito della decisione al testo originario dell’art. 17-bis, senza considerare la nuova disciplina introdotta con la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, co. 611 L. n. 147/2013), in quanto applicandosi le modifiche introdotte agli atti notificati a far data dal 2.3.2014, ciò ha impedito il ritorno al giudice remittente per l’esame delle questioni alla luce dello jus superveniens ed obbligato la Corte al vaglio della precedente disciplina

Il cuore della sentenza è la

dichiarazione di incostituzionalità del co. 2 dell’art. 17-bis

a tenore del quale «la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso», in quanto in contrasto con:

• l’art. 24 cost. in quanto si sacrificherebbe eccessivamente il diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito in quanto tale sanzione comporta la perdita del diritto di agire in giudizio (punti n. 6.2 e 6.4 del «considerato in diritto»)

SENTENZA CORTE COST. 16 APRILE 2014, n. 98

(72)

Al contrario, nella sentenza la Corte ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 113 cost. nella parte in cui limita il reclamo alle sole controversie di valore non superiori ad € 20.000 e relative ad atti emessi dall’Agenzia (punto 6.3) La Corte ha ritenuto ragionevole questa limitazione sulla base di due argomentazioni:

limite soggettivo: le liti con l’Agenzia – come statisticamente provato (dati 2010 allegati alla relazione tecnica) – costituiscono la grande maggioranza delle liti fiscali;

limite oggettivo e qualitativo: le liti non superiori alla soglia rappresentano la maggioranza di quelle instaurate sul piano numerico, mentre sul piano del valore rappresentano una percentuale assai ridotta del valore complessivo di quelle instaurate

Alla stregua delle due concorrenti argomentazioni deve ritenersi che il legislatore abbia perseguito l’interesse generale a deflazionare il contenzioso in modo ragionevole (maggior numero ma minori conseguenze finanziarie)

SENTENZA CORTE COST. 16 APRILE 2014, n. 98

(73)

La sentenza dichiara, poi, non fondate altre due questioni sollevate:

• la prima relativa all’affidamento della funzione di mediazione ad un soggetto non terzo, in quanto una struttura diversa non basta ad escludere che si tratti sempre dello stesso soggetto. Il co. 5 dell’art.

17-bis per la Corte non viola gli artt. 3, 24 e 25 cost. in quanto la mediazione tributaria non può essere ricondotta a quella civilistica in quanto trattasi di «una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie basata sull’intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti che agiscono su un piano di parità»

(punto n. 7)

Ricondotto in questo ambito l’istituto non ha nulla di giurisdizionale, ma è amministrativo con finalità di deflative del contenzioso e non altrimenti conseguibili né con l’accertamento con adesione, né con la conciliazione

SENTENZA CORTE COST. 16 APRILE 2014, n. 98

(74)

L’ulteriore questione dichiarata infondata dalla Corte riguarda la presunta lesione del diritto di difesa in quanto nel ricorso viene fissato l’oggetto della domanda e devono essere ritualmente dedotti i i motivi a sostegno della domanda, così da avvantaggiare l’ente impositore (punto n. 8)

La Corte è dell’avviso che non ci sono differenze rispetto ad un ricorso privo di reclamo in quanto l’ufficio non può avanzare una pretesa diversamente motivata o fondata su nuovi presupposti, ed in ogni caso l’obbligo di allegazione dei documenti prodotti contestualmente alla presentazione del reclamo non inibisce al contribuente al produzione di ulteriori documenti in primo e in secondo grado

SENTENZA CORTE COST. 16 APRILE 2014, n. 98

(75)

Sono da segnalare ulteriori

quattro statuizioni

di inammissibilità che completano la motivazione della sentenza:

1) contrasto con gli artt. 3,24 e 25 cost. nella parte in cui ammettendo la costituzione in giudizio solo dopo l’esaurimento del reclamo preclude durante tale fase la possibilità di chiedere la sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. n. 546/97 nonostante il pericolo di danni gravi ed irreparabili (punto n. 9). La Corte ha eluso il problema affermando che nel caso di specie non avendo nei giudizi di provenienza i ricorrenti presentato reclamo, i giudici a quibus nel caso di specie non dovevano far applicazione della norma censurata;

SENTENZA CORTE COST. 16 APRILE 2014, n. 98

(76)

2) contrasto con gli artt. 3 24 cost. non prevedendo l’art. 17-bis che ove l’Agenzia accolga il reclamo e annulli l’atto in quanto illegittimo

• non sia prevista una qualche forma di ristoro per le spese che il contribuente abbia sostenuto per la presentazione del reclamo stesso (punto n. 10). Anche in questo caso non avendo i contribuenti presentato reclamo i giudici a quibus non devono fare applicazione della norma censurata;

3) inconferente è stato poi dichiarato il richiamo alla incostituzionalità dell’obbligatorietà della mediazione civile (sent.

n. 272/2012) in quanto pronunziata per eccesso di delega e non per violazione degli artt. 3, 24 e 25 cost.;

4) quanto, infine, al contrasto con l’art. 111 cost. rispetto al principio di ragionevole durata del processo, la censura è stata rigettata in quanto non esistevano in concreto fattispecie dotate dei connotati in grado di determinare l’effettiva rilevanza ai fini della decisione della causa in cui erano state sollevate

SENTENZA CORTE COST. 16 APRILE 2014, n. 98

(77)

•Il co. 611 della Legge di stabilità 2013 ha modificato a far data dal

2 marzo 2014 i commi 2,8, 9 e 9-bis dell’art. 17-bis

•Comma 2:

la presentazione del reclamo è condizione di

procedibilità e non più di inammissibilità, questo vuol dire che in

caso di deposito del ricorso prima del termine di 90 gg. (ma anche di omesso reclamo), l’Agenzia, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità e il presidente rinviare la trattazione per consentire la mediazione (non d’ufficio)

-2 marzo 2014 data di ricezione dell’atto di accertamento;

-rituale costituzione non vuole dire tempestiva;

-per i giudizi ancora aperti fino al momento del deposito della

sentenza e regolati dalla legge precedente il deposito anticipato del ricorso rimane privo di conseguenze

ART. 1, COMMA 611 L. N. 147/2013

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