I rapporti pendenti
ex artt. 72 e ss. L.F.
Rapporti pendenti
• contratti a prestazioni corrispettive;
• perfezionati prima del fallimento;
• opponibili al fallimento (art. 45 L.F. – 2704 cod.civ.);
• assenza di un esercizio provvisorio dell’impresa con specifico riferimento all’art. 2558 I° comma cod.civ.(art. 104 VII°, VIII°, IX° comma L.F.)
Granelli Almini Associati Avv. Antonio Granelli
Applicabilità della normativa ai soli contratti:
• che non siano incorsi in cause di risoluzione previste dalla legge;
• che siano rimasti ineseguiti in tutto o in parte anteriormente all’apertura della procedura concorsuale
Disciplina anteriore alla riforma
(D.Lgs. 5/2006) ed al suo decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007)
Tre alternative disciplinari:
• scioglimento ex lege (contratti incompatibili con procedura liquidatoria);
• sospensione con eventuale subentro del Curatore;
• continuazione (in linea con le finalità liquidatorie della procedura)
Avv. Antonio Granelli Granelli Almini Associati
(…segue)
Disciplina anteriore alla riforma
(D.Lgs. 5/2006) ed al suo decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007)
Iniziale assenza di prevalenza tra le tre alternative disciplinari (ricorso all’analogia);
successivamente consolidamento gerarchico del principio della sospensione con facoltà di scioglimento(Cass. 5 febbraio 1980, n. 799).
Fonte:
art. 72, II° comma, L.F., vecchio testo
(…segue)
Disciplina anteriore alla riforma
(D.Lgs. 5/2006) ed al suo decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007)
L’art. 72 I° e II° comma L.F. vecchio testo:
“Se un contratto di vendita è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore è dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo.
Se egli non intende valersi di tale diritto, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo”.
Avv. Antonio Granelli Granelli Almini Associati
La nuova disciplina introdotta dalla Riforma (D.Lgs. 5/2006)
Il principio generale della sospensione automatica del rapporto sino al momento in cui il Curatore si determina in ordine al mantenimento o allo scioglimento del vincolo
Fonte:
art. 72, I° comma, L.F. (testo riformato)
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La nuova disciplina introdotta dalla Riforma (D.Lgs. 5/2006)
L’art. 72 I° comma L.F. testo riformato:
“ Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo (…)”
Avv. Antonio Granelli Granelli Almini Associati
(…segue)
La nuova disciplina introdotta dalla Riforma
Introduzione di regole speciali per tipizzare operazioni economiche emergenti dall’evoluzione moderna della prassi negoziale
Fonti:
• art. 72 bis, ter e quater, L.F.;
• art. 80 bis e 83 bis L.F.
Le ulteriori modifiche apportate dal Decreto Correttivo D.Lgs. 169/2007 in generale
L’obiettivo:
• maggiore armonizzazione sistematica della materia;
• introduzione di limiti di operatività della regola generale della sospensione dei rapporti in un contesto di tutela del contraente in bonis
Fonti:
• inciso finale: art. 72 I° comma L.F. (i contratti ad effetti reali);
• inciso finale: art. 72 IV° comma L.F. (l’insussistenza del risarcimento danni)
Avv. Antonio Granelli Granelli Almini Associati
I limiti esterni alla nuova regola della sospensione automatica
• il preliminare di vendita immobiliare (art. 72, VII° e VIII°
comma, L.F.);
• i contratti relativi ad immobili da costruire (art. 72 bis, L.F.);
• vendita con riserva della proprietà (art. 73 L.F.)
L’azione di risoluzione del contratto nel testo riformato
• Efficacia nei confronti del Curatore dell’azione di risoluzione ante fallimento;
• L’onere del contraente in bonis d’insinuarsi al passivo;
• L’inammissibilità dell’azione di risoluzione post fallimento
Granelli Almini Associati Avv. Antonio Granelli
Considerazioni conclusive sulla riforma
Il polimorfismo dei contratti:
• La regola generale che preclude l’analogia;
• La sussistenza di analogia con riferimento alla disciplina speciale;
• L’art. 1369 cod. civ.