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Le società in accomandita

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Academic year: 2021

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(1)

Le società in accomandita

(2)

I. La SAS - elementi distintivi II. Vincoli amministrativi

III. Vicende modificative ed estintive IV. La SAPA – elementi distintivi

V. Struttura e caratteristiche

(3)

I. La SAS - elementi distintivi

II. Vincoli amministrativi

III. Vicende modificative ed estintive IV. La SAPA – elementi distintivi

V. Struttura e caratteristiche

(4)

Le società di persone non hanno personalità giuridica, ma sono autonomi soggetti di diritto. Pertanto:

I. I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi;

II. I creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili

(responsabilità sussidiaria);

III. Il fallimento si estende ai soci illimitatamente responsabili

Sono società di persone (A) la società semplice, (B) la società in nome

(5)

Le società in accomandita semplice (2313-2324 c.c.) si caratterizzano per la contemporanea presenza di due categorie di soci:

I. accomandatari – rispondono solidalmente ed illimitatamente per le

obbligazioni sociali;

II. accomandanti – rispondono limitatamente al conferimento.

I. La SAS - elementi distintivi

(6)

Ratio della disciplina

• Consentire l’aggregazione di soggetti che intendono gestire gli affari e di soggetti che intendono finanziare l’attività

• Evitare un uso anomalo della s.a.s. (la limitazione di responsabilità si presta ad abusi)

• Non estraniare gli accomandanti dall’attività della società

(7)

Perché costituire una società in accomandita? • soci gestori e soci finanziatori

• minori costi di costituzione e gestione • assenza organi sociali

• profili fiscali: no IRAP ma IRPEF

• esercizio in comune di attività riservate

(8)

• Si applicano le norme della s.n.c. in quanto compatibili (art. 2315) • La ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci

accomandatari (art. 2314)

v l’accomandante che acconsente di esservi inserito risponde illimitatamente e

solidalmente delle obbligazioni sociali (comma 2)

• L’atto costitutivo deve indicare separatamente accomandanti/accomandatari (art.2316)

Mancata registrazione importa irregolarità della società (art. 2317) v stesse regole della collettiva irregolare (ma ferma distinzione tra soci)

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I. La SAS - elementi distintivi II. Vincoli amministrativi

III. Vicende modificative ed estintive IV. La SAPA – elementi distintivi

V. Struttura e caratteristiche

(10)

L’amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari (art. 2318, comma 2)

• Nomina e revoca degli amministratori (art. 2319) richiede il consenso di a) tutti gli accomandatari

b) la maggioranza degli accomandanti (in termini di capitale)

(11)

Divieto di immistione (art. 2320)

Ø Divieto di ingerenza degli accomandanti nell’amministrazione della società

ratio: non ingenerare indebito affidamento sul patrimonio degli accomandanti Conseguenze per l’accomandante che contravviene

1. Responsabilità solidale ed illimitata per i crediti sociali

(12)

Eccezioni al divieto di immistione (art. 2320)

1. Procura speciale per singoli affari

2. Prestazioni d’opera (manuale o intellettuale) sotto la direzione degli

amministratori

3. Autorizzazioni o pareri per determinate operazioni ed eseguire controlli NB nella società in accomandita irregolare il divieto ha carattere assoluto

(13)

Diritti degli accomandanti

1. Ricevere annualmente comunicazione del bilancio e controllarne

l’esattezza consultando libri contabili e documenti (art. 2320 comma 3)

2. Non restituire gli utili percepiti in buona fede (art. 2321)

(14)

I. La SAS - elementi distintivi II. Vincoli amministrativi

III. Vicende modificative ed estintive

IV. La SAPA – elementi distintivi V. Struttura e caratteristiche

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Trasferimento della quota

A. Degli accomandatari

Inter vivos – solo con il consenso di tutti gli altri soci

Mortis causa – necessario anche consenso eredi

B. Degli accomandanti (art. 2322)

Inter vivos – con il consenso della maggioranza del capitale sociale

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Scioglimento della società A. Cause già previste per la s.n.c. (art. 2308 e 2272)

• Decorrenza termine, raggiungimento oggetto, volontà unanime, unico socio, cause previste dallo statuto o dalla legge

B. Venir meno di una categoria di soci se non ricostituita entro 6 mesi

Se accomandatari – viene nominato amministratore provvisorio che può compiere solo atti di ordinaria amministrazione

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I. La SAS - elementi distintivi II. Vincoli amministrativi

III. Vicende modificative ed estintive IV. La SAPA – elementi distintivi

V. Struttura e caratteristiche

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Le società in accomandita per azioni (2452-2461 c.c.) si caratterizzano per:Godere di personalità giuridica – sono società di capitali

ü alterità soggettiva

üPiena autonomia patrimoniale

• Distinzione accomandatari/accomandanti (come nelle s.a.s.)

Partecipazioni sono rappresentate da azioni (art. 2452, comma 2)

• Applicabile la disciplina delle S.p.a. in quanto compatibile (art. 2454)

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• La denominazione sociale deve contenere il nome di uno degli accomandanti (art. 2455)

• Le azioni degli accomandatari non sono una categoria speciale – si è amministratori perché nominati dall’assemblea non perché le azioni incorporano un diritto

• Organi sociali della s.p.a. – assemblea, amministratori e collegio sindacale

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I. La SAS - elementi distintivi II. Vincoli amministrativi

III. Vicende modificative ed estintive IV. La SAPA – elementi distintivi

V. Struttura e caratteristiche

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Amministrazione

I soci accomandatari sono di diritto amministratori (art. 2455, comma 2)

Ø NB perfetta coincidenza accomandatario/amministratore – contr. S.a.s. Ø Solo gli azionisti possono essere amministratori

• Non rispondono per le obbligazioni sorte anteriormente o posteriormente all’ufficio – in quel momento sono accomandanti (art. 2461)

Revoca dall’incarico richiede maggioranza dell’assemblea straordinaria – è una

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Accomandatari non votano nomina e revoca dei sindaci o azioni di responsabilità che li riguardano (art. 2459)

Modifiche dell’atto costitutivo richiedono il consenso di tutti gli accomandatari – oltre quorum assemblea straordinaria (art. 2460)

• Nomina e sostituzione degli amministratori è competenza dell’assemblea straordinaria e necessita consenso degli amministratori in carica – in quanto accomandatari (art. 2457)

ØPer evitare di condividere l’ufficio con persone sgradite

oCausa di scioglimento ulteriore a quelle della s.p.a.: cessazione dalla carica di

tutti gli amministratori se non ricostituita entro 6 mesi (intanto collegio sindacale

(23)

Grazie per l’attenzione

Dott. Vincenzo Orsini

dottorando in economia e politiche dei mercati e delle imprese vorsini@unisa.it

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