Le società in accomandita
I. La SAS - elementi distintivi II. Vincoli amministrativi
III. Vicende modificative ed estintive IV. La SAPA – elementi distintivi
V. Struttura e caratteristiche
I. La SAS - elementi distintivi
II. Vincoli amministrativi
III. Vicende modificative ed estintive IV. La SAPA – elementi distintivi
V. Struttura e caratteristiche
Le società di persone non hanno personalità giuridica, ma sono autonomi soggetti di diritto. Pertanto:
I. I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi;
II. I creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili
(responsabilità sussidiaria);
III. Il fallimento si estende ai soci illimitatamente responsabili
Sono società di persone (A) la società semplice, (B) la società in nome
Le società in accomandita semplice (2313-2324 c.c.) si caratterizzano per la contemporanea presenza di due categorie di soci:
I. accomandatari – rispondono solidalmente ed illimitatamente per le
obbligazioni sociali;
II. accomandanti – rispondono limitatamente al conferimento.
I. La SAS - elementi distintivi
Ratio della disciplina
• Consentire l’aggregazione di soggetti che intendono gestire gli affari e di soggetti che intendono finanziare l’attività
• Evitare un uso anomalo della s.a.s. (la limitazione di responsabilità si presta ad abusi)
• Non estraniare gli accomandanti dall’attività della società
Perché costituire una società in accomandita? • soci gestori e soci finanziatori
• minori costi di costituzione e gestione • assenza organi sociali
• profili fiscali: no IRAP ma IRPEF
• esercizio in comune di attività riservate
• Si applicano le norme della s.n.c. in quanto compatibili (art. 2315) • La ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci
accomandatari (art. 2314)
v l’accomandante che acconsente di esservi inserito risponde illimitatamente e
solidalmente delle obbligazioni sociali (comma 2)
• L’atto costitutivo deve indicare separatamente accomandanti/accomandatari (art.2316)
• Mancata registrazione importa irregolarità della società (art. 2317) v stesse regole della collettiva irregolare (ma ferma distinzione tra soci)
I. La SAS - elementi distintivi II. Vincoli amministrativi
III. Vicende modificative ed estintive IV. La SAPA – elementi distintivi
V. Struttura e caratteristiche
• L’amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari (art. 2318, comma 2)
• Nomina e revoca degli amministratori (art. 2319) richiede il consenso di a) tutti gli accomandatari
b) la maggioranza degli accomandanti (in termini di capitale)
Divieto di immistione (art. 2320)
Ø Divieto di ingerenza degli accomandanti nell’amministrazione della società
ratio: non ingenerare indebito affidamento sul patrimonio degli accomandanti Conseguenze per l’accomandante che contravviene
1. Responsabilità solidale ed illimitata per i crediti sociali
Eccezioni al divieto di immistione (art. 2320)
1. Procura speciale per singoli affari
2. Prestazioni d’opera (manuale o intellettuale) sotto la direzione degli
amministratori
3. Autorizzazioni o pareri per determinate operazioni ed eseguire controlli NB nella società in accomandita irregolare il divieto ha carattere assoluto
Diritti degli accomandanti
1. Ricevere annualmente comunicazione del bilancio e controllarne
l’esattezza consultando libri contabili e documenti (art. 2320 comma 3)
2. Non restituire gli utili percepiti in buona fede (art. 2321)
I. La SAS - elementi distintivi II. Vincoli amministrativi
III. Vicende modificative ed estintive
IV. La SAPA – elementi distintivi V. Struttura e caratteristiche
Trasferimento della quota
A. Degli accomandatari
• Inter vivos – solo con il consenso di tutti gli altri soci
• Mortis causa – necessario anche consenso eredi
B. Degli accomandanti (art. 2322)
Inter vivos – con il consenso della maggioranza del capitale sociale
Scioglimento della società A. Cause già previste per la s.n.c. (art. 2308 e 2272)
• Decorrenza termine, raggiungimento oggetto, volontà unanime, unico socio, cause previste dallo statuto o dalla legge
B. Venir meno di una categoria di soci se non ricostituita entro 6 mesi
• Se accomandatari – viene nominato amministratore provvisorio che può compiere solo atti di ordinaria amministrazione
I. La SAS - elementi distintivi II. Vincoli amministrativi
III. Vicende modificative ed estintive IV. La SAPA – elementi distintivi
V. Struttura e caratteristiche
Le società in accomandita per azioni (2452-2461 c.c.) si caratterizzano per: • Godere di personalità giuridica – sono società di capitali
ü alterità soggettiva
üPiena autonomia patrimoniale
• Distinzione accomandatari/accomandanti (come nelle s.a.s.)
• Partecipazioni sono rappresentate da azioni (art. 2452, comma 2)
• Applicabile la disciplina delle S.p.a. in quanto compatibile (art. 2454)
• La denominazione sociale deve contenere il nome di uno degli accomandanti (art. 2455)
• Le azioni degli accomandatari non sono una categoria speciale – si è amministratori perché nominati dall’assemblea non perché le azioni incorporano un diritto
• Organi sociali della s.p.a. – assemblea, amministratori e collegio sindacale
I. La SAS - elementi distintivi II. Vincoli amministrativi
III. Vicende modificative ed estintive IV. La SAPA – elementi distintivi
V. Struttura e caratteristiche
Amministrazione
• I soci accomandatari sono di diritto amministratori (art. 2455, comma 2)
Ø NB perfetta coincidenza accomandatario/amministratore – contr. S.a.s. Ø Solo gli azionisti possono essere amministratori
• Non rispondono per le obbligazioni sorte anteriormente o posteriormente all’ufficio – in quel momento sono accomandanti (art. 2461)
• Revoca dall’incarico richiede maggioranza dell’assemblea straordinaria – è una
• Accomandatari non votano nomina e revoca dei sindaci o azioni di responsabilità che li riguardano (art. 2459)
• Modifiche dell’atto costitutivo richiedono il consenso di tutti gli accomandatari – oltre quorum assemblea straordinaria (art. 2460)
• Nomina e sostituzione degli amministratori è competenza dell’assemblea straordinaria e necessita consenso degli amministratori in carica – in quanto accomandatari (art. 2457)
ØPer evitare di condividere l’ufficio con persone sgradite
oCausa di scioglimento ulteriore a quelle della s.p.a.: cessazione dalla carica di
tutti gli amministratori se non ricostituita entro 6 mesi (intanto collegio sindacale
Grazie per l’attenzione
Dott. Vincenzo Orsini
dottorando in economia e politiche dei mercati e delle imprese vorsini@unisa.it