ABC DELLA START-UP
QUESTIONI LEGALI DA AFFRONTARE NELLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ
Avv. Luca Scarselli – Avv. Augusto Praloran SISB
Studio legale Bernascone & Soci con Studio legale Ughi e Nunziante
Milano, 18 gennaio 2007
SISB
Associazione non profit
A servizio della comunità biotech italiana
Conferenze primavera 2006
Bioforum 2006
Seminari
Speakers’ Series
2007!
SOMMARIO
Le società e la responsabilità limitata
Costituzione: Conferimenti
Costituzione: Statuto
Diritti Patrimoniali e Diritti Amministrativi
Equity e Debt
Patti Parasociali
Conclusioni e Domande
Contatti
Le società e la responsabilità limitata
Il contratto sociale
“Con il contratto di società due o più
persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività
economica allo scopo di dividerne gli utili”
L’atto sociale e le società unipersonali
La soggettività giuridica delle società
La personalità giuridica delle società:
“società di persone” e “società di capitali”
Segue…
Società di persone: SS, S.n.c., S.a.S.
Società di capitali: S.r.l., S.p.A., S.A.p.A.
Le società di capitali godono del privilegio della responsabilità limitata
Le S.r.l. e le S.p.A. sono le società di capitali più diffuse
In particolare
la responsabilità limitata
Delle obbligazioni sociali risponde
esclusivamente la società con il proprio patrimonio
I soci sono responsabili solo nei limiti dei conferimenti
I beni della società non sono aggredibili dai creditori particolari dei soci
Le società a responsabilità limitata
Partecipazioni rappresentate da quote
Conferibili tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (previa stima)
con inclusione di opera e servizi, purché
“garantiti”
Disciplina del “finanziamento soci” (rinvio)
Capitale minimo €10.000
Le società per azioni
Partecipazioni rappresentate da azioni
Conferimenti in denaro o, previa stima, in natura e crediti
No conferimenti di lavoro ma possibili prestazioni accessorie (impatto sulla trasferibilità delle azioni gravate)
Capitale minimo €120.000
Costituzione: Conferimenti
Costituzione
Atto pubblico
S.p.A. anche per pubblica sottoscrizione
Versamento del 25% del capitale sottoscritto
Iscrizione in Camera di Commercio (efficacia costitutiva)
Ulteriori adempimenti per società unipersonali
Conferimenti:
in natura o di crediti
Le azioni/quote vanno interamente liberate alla sottoscrizione
Nelle S.p.A., stima su relazione giurata da parte di esperto nominato dal tribunale
Nelle S.r.l., stima su relazione giurata da parte di esperto o revisore/società di revisione
Conferimento di
proprietà intellettuale
Copyright, brevetto, licenza…
In godimento o in proprietà
Trattamento come da conferimenti in natura
Conferimento di
prestazioni lavorative
Possibile solo per le S.r.l.
Con prestazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria a garanzia degli
obblighi assunti
Tali garanzie possono essere sostituite da versamento cauzionale di pari importo
Costituzione: Statuto
Statuto
Contiene le regole di funzionamento della società
Le clausole hanno efficacia verso tutti i soci, attuali e futuri (reale)
Conseguentemente, le modifiche richiedono procedimenti particolari
Statuto – clausole tipiche
Oggetto sociale
Assemblea
Amministrazione
Controllo
Clausola Arbitrale
Clausole specifiche (rinvio)
Assemblea in breve S.r.l.
Principio maggioritario
Metodo collegiale (consenso scritto)
Competenza per materie destinate dallo statuto
Competenza per materia devolute dai soci
Competenza per materia specifiche:
Approvazione bilancio
Modifiche statutarie
Cariche sociali
Assemblea in breve S.p.A.
Principio maggioritario
Metodo collegiale (consenso scritto)
Competenza variabile a seconda del modello di amministrazione, ma
Competenza inderogabile per la distribuzione degli utili
Assemblea in breve quorum S.r.l.
Costitutivo: almeno la metà del capitale sociale
Deliberativo: maggioranza assoluta (o metà del capitale sociale in sede
“straordinaria”)
Assemblea in breve quorum S.p.A.
Più della metà del capitale sociale (salvo statuto)
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno i due terzi del capitale rappresentato
Nota seconda convocazione
QUORUM DELIBERATIVO ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
Per le società che
fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, almeno la metà del capitale sociale (salvo statuto) Nota seconda convocazione
QUORUM COSTITUTIVO ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
Maggioranza assoluta (salvo statuto)
QUORUM DELIBERATIVO ASSEMBLEA ORDINARIA
Almeno la metà del capitale sociale (escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima) Nota seconda convocazione
QUORUM COSTITUTIVO ASSEMBLEA ORDINARIA
Maggioranza assoluta
Socio 2 34%
Socio 3 15%
Socio 1 51%
Maggioranza relativa
Socio 2 30%
Socio 3 30%
Socio 1 40%
Maggioranza relativa (2)
Socio 2 24%
Socio 3 25%
Socio 4 25%
Socio 1 26%
La variabile del voto di lista
Nuovo binario rispetto alle maggioranze (deroga al sistema maggioritario)
Tutela delle minoranze?
Bilanciamento di interessi?
Amministrazione in breve S.r.l.
Soci amministratori
Amministratore unico
Amministrazione congiuntiva
Amministrazione disgiuntiva
Consiglio di amministrazione
Autonomia statutaria
Amministrazione in breve S.p.A.
Sistema “tradizionale”
Sistema dualistico tedesco
Sistema monistico anglosassone
Sistema tradizionale
Assemblea
Consiglio di amministrazione
Amministratore delegato
Sistema dualistico
Assemblea
Consiglio di sorveglianza
Consiglio di gestione
Amministratore delegato
Sistema monistico
Assemblea
Consiglio di amministrazione
Comitato per il controllo sulla gestione
Controllo in breve S.r.l. / S.p.A.
Controllo sulla gestione
Controllo contabile
Organo di controllo / revisione nelle S.r.l.
obbligatorio solo in certi casi
Una S.p.A. deve avere un collegio sindacale per il controllo sulla gestione e…
il controllo dei conti può / deve essere esercitato dallo stesso / da un revisore / da una società di revisione
Diritti patrimoniali e diritti amministrativi
Quote - la “nuova” S.r.l.
Non esiste più correlazione fra:
9
conferimento e partecipazione sociale
9
partecipazione sociale e partecipazione al rischio
9
partecipazione sociale e poteri del
socio
Segue…
I - Assenza di correlazione fra
conferimento e partecipazione sociale:
X apporta la somma di € 5.000 e Y la somma di € 15.000 ma i soci si
attribuiscono una quota rappresentativa di una partecipazione avente pari valore
nominale (€ 10.000).
Segue…
II - Assenza di correlazione fra partecipazione sociale e partecipazione al rischio:
Fermo il divieto del “patto leonino”:
“spetta al socio X il diritto:
agli utili distribuiti in misura del ….%
agli utili in misura fissa del …
agli utili in misura minima del ….
agli utili determinati nella misura fissa di …”
Segue…
III - Assenza di correlazione fra partecipazione sociale e poteri del socio:
E’ possibile:
- riservare ad alcuni soci la nomina/revoca amministratori
- attribuire una sorta di diritto di veto del
singolo socio su determinati atti di gestione, e di esclusiva competenza nella decisione e/o esecuzione degli stessi
Azioni - la “nuova” S.p.A.
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti
Tuttavia è consentita la creazione di
“categorie di azioni fornite di diritti diversi”, fermi restando
il divieto di emissione di azioni a voto plurimo
e il fatto che tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria debbano conferire uguali diritti
Esempio – azioni
“atipiche”
Il parametro sono le azioni ordinarie attribuenti il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, oltre al diritto di voto
Le speciali categorie di azioni si differenziano dalle azioni ordinarie almeno sotto uno dei seguenti profili:
Diritti patrimoniali
AZIONI CORRELATE (TRACKING SHARES)
AZIONI PRIVE DI PROPORZIONALITA’ RISPETTO AI CONFERIMENTI
AZIONI CON DIVERSA INCIDENZA NELLE PERDITE
AZIONI CON DIVERSA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E AL PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE
Diritto di voto
AZIONI SENZA DIRITTO DI VOTO
AZIONI CON VOTO LIMITATO
AZIONI CON VOTO CONDIZIONATO
Sono inoltre ammissibili azioni riscattabili
Equity e debt
Quasi equity
Versamenti soci in conto capitale
Versamenti soci a copertura future perdite
Versamenti soci in conto futuro aumento capitale
(segue)
Fondi infruttiferi
Crescenti limiti al rimborso (regime delle riserve)
Crescenti vincoli di destinazione
Obbligazioni e titoli di debito
S.p.A. e S.r.l. in passato avevano:
“simile” accesso al capitale di rischio
differente accesso al capitale di debito
Successivamente alla riforma:
S.p.A. Æ obbligazioni e strumenti finanziari statutari
S.r.l. Æ titoli di debito
In ogni caso è possibile stipulare contratti di finanziamento
Il “finanziamento soci”
nelle S.r.l.
I soci possono effettuare finanziamenti in favore della società
Qualora “sarebbe stato ragionevole un conferimento”:
I crediti sono postergati a tutti gli altri creditori
Se il rimborso è avvenuto nell’anno
precedente il fallimento, le somme vanno restituite
Clausole specifiche
Più in particolare…
Clausole di blocco:
A) patti di inalienabilità (lock-up)
B) clausole di prelazione
C) clausole di gradimento
Quote e azioni dotate di diritti diversi e di diverse categorie
Esempi - blocco
“I soci non potranno alienare a terzi tutte o parte delle proprie azioni per un periodo di 5 anni” (art. 2355-bis c.c.).
Per Ie srl si applica l’art. 2469 c.c. che prevede il diritto di recesso del socio ove l’atto costitutivo sancisca l’intrasferibilità delle partecipazioni. L’atto costituttivo può stabilire un termine massimo di 2 anni prima del quale il recesso non può essere esercitato.
Esempi - prelazione
“Le azioni (quote) dovranno essere preventivamente offerte in vendita agli altri soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, indicando, per lettera raccomandata indirizzata a ciascun socio, le condizioni di acquisto manifestate dal terzo acquirente ed il nome di quest’ultimo”.
La vendita potrà essere effettuata a favore del terzo acquirente in caso di mancato esercizio da parte dei soci del diritto di prelazione
Esempi - gradimento
La cessione delle azioni/quote può essere subordinato al “gradimento” degli organi sociali o degli altri soci
Legittimità delle clausole anche di mero gradimento, purchè prevedano per il caso
del manacto rilascio del gradimento, l’obbligo di acquisto a carico della società
o degli altri soci, o il diritto di recesso a favore del socio alienante.
Patti parasociali
I patti parasociali
Contratto tra soci, accessorio rispetto allo statuto, che regola l’esercizio di reciproci diritti ed obblighi.
Validità, in linea generale, dei patti parasociali (sindacati di voto, patti che limitano il trasferimento delle partecipazioni, patti che hanno per oggetto l’esercizio di una influenza dominante) sancita dalla riforma.
Efficacia obbligatoria dei patti che, a differenza dello statuto, non sono opponibili nè alla società nè ai terzi.
Limite di 5 anni di efficacia temporale dei patti di cui all’art. 2341-bis c.c.. Ove il patto non preveda alcun termine ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di 180 gg.
Clausole tipiche
Sindacati di voto / nomine
Sindacati di blocco (lock-up, limiti al trasferimento)
Patti di concertazione (influenza dominante)
Patti di non concorrenza
Patti per acquisto/vendita di titoli (inclusi tag- along e drag-along)
Patti di consultazione / reporting / observing
Patti riparto utili / partecipazione perdite
Esempi – opzioni put e call
Call: un'opzione call attribuisce al titolare il diritto di acquistare una partecipazione a un dato prezzo (con il corrispondente obbligo di vendere in capo ad un altro soggetto)
Put: un'opzione put attribuisce al titolare il diritto di vendere una partecipazione a un dato prezzo (con il corrispondente obbligo di acquistare in capo ad un altro soggetto)
Esempi – tag-along
Clausola co-sale per cui in caso di cessione delle proprie azioni/quota da parte dei/l soci/o di maggioranza, i/l soci/o di minoranza hanno il diritto di unirsi alla
transazione e cedere la propria partecipazione alle medesime condizioni
Protegge gli interessi dei soci di minoranza
Esempi – drag-along
Clausola co-sale per cui in caso di cessione delle proprie azioni/quota da parte dei/l soci/o di maggioranza, i/l soci/o di minoranza hanno l’obbligo di unirsi alla
transazione e cedere la propria partecipazione alle medesime condizioni
Protegge gli interessi dei soci di maggioranza
Esempi - controllo
Soci che non avrebbero voti sufficienti per nominare un amministratore possono avere il diritto di nominare consiglieri o di presenziare alle riunioni del consiglio di amministrazione
Gli amministratori possono essere tenuti a obblighi di reporting ulteriori rispetto a quelli di legge
Conclusioni e Domande
www.sisb.org
Info: lscarselli@unlaw.it apraloran@unlaw.it
SISB c/o
Studio Legale Ughi e Nunziante
con Studio Legale Bernascone & Soci Piazza San Babila 3, Milano
Tel. 02.77721.511