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Allegato 1 DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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1 Allegato 1

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANALISI E VERIFICA SU CAM- PIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATLANTE CONTENENTE L’EVOLUZIONE DELLA MI- CROSTRUTTURA E LO STATO DI PRECIPITAZIONE DEGLI ACCIAI GRADO 91 E 92.

CUI 011654005892017031 cig 73561284DC

Lotto unico

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2 1. PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura se- lettiva indetta dall’Inail - Direzione centrale acquisti, alle modalità di compilazione e pre- sentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla pro- cedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto i servizi di analisi e verifica su campioni per la realizzazione di un atlante conte- nente l’evoluzione della microstruttura e lo stato di precipitazione degli acciai grado 91 e 92, articolato su un lotto unico, come meglio specificato Capitolato allegato.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 46 del 13 febbraio2018 e viene effettuato mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Codice.

Il luogo di esecuzione del servizio è Roma.

Il Cig del presente affidamento è 73561284DC.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Antonio Mazzoni indirizzo e-mail a.mazzoni@inail.it dirigente reggente dell’Ufficio II - appalti di forniture e servizi per le prestazioni sanitarie e per la ricerca della Direzione centrale acquisti.

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione è comunicato per iscritto al Fornitore prima dell’inizio delle attività contrattuali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) bando di gara

2) Allegato 1 Disciplinare di gara e i relativi allegati: 1/A domanda di partecipazione, 1/B Dgue, 1/C avvalimento, 1/D offerta tecnica, 1/E offerta economica, 1/E bis elenco prezzi offerti, 1/F dichiarazioni integrative

3) Allegato 2 Capitolato tecnico

4) patto di integrità, approvato con determina del Presidente dell’Inail del 4 giugno 2014 n. 149.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.inail.it > ammini- strazione trasparente > bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudica- trici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

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3 2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo pec dcacquisti@postacert.inail.it, entro le ore 12:00 del 15 marzo 2018. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tem- po utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo in- ternet http://www.inail.it > amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti >

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo pec e un indirizzo di posta elettronica ordinaria (i concorrenti aventi sede in altri Stati membri devono indicare solo l’indirizzo di posta elettronica ordinaria), da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono valida- mente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo pec dcacquisti@posta- cert.inail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo pec/posta elettronica ordinaria o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, Geie, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al man- datario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

L’appalto è costituito da un unico lotto - attesa l’unitarietà del servizio e le sue finalità che escludono la possibilità di articolare la gara in lotti funzionali - e ha come oggetto i servizi di analisi e verifica su campioni per la realizzazione di un atlante contenente l’evo- luzione della microstruttura e lo stato di precipitazione degli acciai grado 91 e 92.

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4 Le condizioni, le modalità di esecuzione dei servizi stessi e gli oneri particolari a carico dell'appaltatore sono definiti nel capitolato (Allegato 2 al bando di gara).

L’importo a base di gara è pari a € 929.000,00 (euro novecentoventinovemila/00), al netto dell’Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0 (zero), in quanto, trattandosi di servizio da eseguirsi presso sedi esterne all’Inail e tenuto conto del fatto che i risultati dell’attività consistono in opere di natura intellettuale e/o intangibili (relazioni, fotografie, ecc.), non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l’obbligo di provvedere alla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

L’appalto è finanziato con fondi Inail.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4.1 DURATA

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni quattro, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovare, per ciascun progetto, le medesime attività contrattuali - sugli stessi campioni - per un ulteriore pe- riodo massimo di 25.000 ore, come meglio specificato al punto 4 del capitolato tecnico, alle condizioni economiche offerte in sede di gara per l’ipotesi di rinnovo.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore, mediante po- sta elettronica certificata, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la consegna della Relazione finale.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di trac- ciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PAR- TECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codi- ce, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare:

- ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o

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5 aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

- ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consor- ziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consor- ziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale;

- ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7 bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete parte- cipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qua- lora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbliga- toriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare indivi- duata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comu- ne, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

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6 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può es- sere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1 lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-as- sociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresen- tanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l’impresa in concordato pre- ventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assog- gettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano conferito incarichi in viola- zione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione - in corso di validità - rilasciata dal Ministro dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite dal medesimo dicastero con decreto del 14 dicembre 2010, pubblicato sulla G.u. n. 46 del 25 febbraio 2011. In tal caso ciascun operatore deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva attestante il pos- sesso della predetta autorizzazione. I suindicati operatori devono, in alternativa, produrre la domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del citato d.m. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricol- tura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità

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7 vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostra- tiva nel sistema AVCpass.

Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore eco- nomico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati ri- chiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale medio annuo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2015 - 2016 – 2017) almeno pari al valore del presente appalto. Tale requisito è richiesto in quanto indice di una pregressa e consolidata consistenza economico-patrimoniale e della conse- guente idoneità della stessa rispetto alla tipologia del servizio de quo, tale da garantire un’adeguata esecuzione dello stesso.

La comprova del suddetto requisito economico-finanziario è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e dell’allegato XVII, parte I del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di presentazione dell’offerta.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano inizia- to l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al pe- riodo di attività.

Con riguardo alle società di capitali è valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone sono valutati il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal modello unico o dalla dichiarazione Iva, acquisiti presso la Banca dati nazionale dei con- tratti pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, deve presentare dichiarazione giurata o secondo le mo- dalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione di- mostrativa nel sistema AVCpass.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

Officina meccanica provvista - in numero idoneo e, comunque, sufficiente – delle tipologie di attrezzature indispensabili per lo svolgimento delle analisi per i test metallografici, come meglio descritte al punto 5.2 del capitolato tecnico, dotate dei requisiti tecnici mi- nimi ivi indicati.

Per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione avente ad oggetto le attrezzatture, il materiale e l’equipag- giamento tecnico di cui il prestatore dei servizi disporrà per eseguire l’appalto.

Tale documentazione deve essere inserita nel sistema AVCpass dai concorrenti ai fini dell’attestazione del possesso dei suddetti requisiti.

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8 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le mede- sime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, indu- stria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’ar- tigianato di cui al precedente punto 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso di raggruppamento detto requisito deve essere posseduto in misura maggio- ritaria dall’impresa mandataria.

I requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale, di cui al punto 7.3 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso di raggruppamento detti requisiti devono essere posseduti in misura maggio- ritaria dall’impresa mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i re- quisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, indu- stria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’ar- tigianato, di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese con- sorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2

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9 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

- in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, diretta- mente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal con- sorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.

45 del Codice stesso, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del medesimo Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente potrà utilizzare il modulo Allegato 1/C – avvalimento.

Ai sensi del citato art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appal- tante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti pre- stati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione delle ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria stessa.

In qualunque fase della gara dovesse rendersi necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le mo- dalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un

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10 termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il con- corrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il Dgue della nuova ausiliaria non- ché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano pree- sistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa au- siliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in con- formità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il su- bappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta tre subappaltatori.

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di su- bappalto:

 l’omessa dichiarazione della terna;

 l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;

 l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio Dgue.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli pre- visti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nel- la terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

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11 1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e, più precisamente, pari a euro 18.580,00 (diciottomilacinque- centoottanta//00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime co- stituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sot- toscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’af- fidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produ- zione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichia- razioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

2. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari o con boni- fico, con versamento presso il conto corrente IT75B0306903201100000300010, intestato a “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Cassa Generale” (in caso di operatività estera) BIC BCITITMM, presso Banca Intesa San Paolo, filiale 00451 Viale dell’Arte, 68 – 00144 Roma, indicando quale causale “offerta per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di analisi e verifica su campioni per la realizzazione di un atlante conte- nente l’evoluzione della microstruttura e lo stato di precipitazione degli acciai grado 91 e 92.”;

3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

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 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittima- ti/Intermediari_non_abilitati.pdf

 http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggrup- pamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese reti- ste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa- mente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sosti- tuito con l’art. 93 del Codice);

4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5. prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della sta- zione appaltante;

6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7. riportare l’autentica della sottoscrizione;

8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art.

93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180

(13)

13 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fi- deiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara sono in pos- sesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle con- sorziate;

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice si ottengono in caso di pos- sesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia prov- visoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore eco- nomico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più delle caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvi- soria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

(14)

14 11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dal- la legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 80,00 (ottanta/00), secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’Anac n. 1377 del 21 di- cembre 2016 e allegano la relativa ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il paga- mento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DO- CUMENTI DI GARA

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso - a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano - tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso l’ufficio pro- tocollo della stazione appaltante, sito in Roma a Piazzale Giulio Pastore n. 6, 00144 – piano III – stanza n. 311.

Il plico deve pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 26 marzo 2018, esclusivamente all’indirizzo suindicato.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta apposto su materiale plastico, come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria pro- veniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concor- rente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo Pec per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di analisi e verifica su campioni per la realizzazione di un atlante contenente l’evoluzione della microstruttura e lo stato di pre- cipitazione degli acciai grado 91 e 92 - scadenza offerte 26 marzo 2018, non aprire”.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mit- tente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

(15)

15

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non inte- grità delle medesime tale da comprometterne la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché ciò avvenga entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né inte- grazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusiva- mente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;

per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichia- razioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il Dgue, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui agli allegati 1/A - domanda di partecipazione, 1/B - Dgue, 1/C – avvalimento, 1/D - offerta tecnica, 1/E - offerta economica, 1/F – dichiarazioni integra- tive, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet http://www.inail.it > amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti >

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di ricono- scimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodot- ta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si ap- plicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lin- gua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

(16)

16 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti con- tenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento ri- spetto all’importo a base di gara.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett.

b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come ri- nuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Dgue, con esclu- sione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostan- ziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è am- messa qualora consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile me- diante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul pos- sesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irre- golarità del Dgue e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avva- limento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

(17)

17 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvi-

soria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), en- trambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e com- provabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’of- ferta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/forni- tura, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fis- sando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazio- ne appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al con- tenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il Dgue nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 1/A.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (im- presa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona avente i poteri necessari per impegnare l’impresa stessa nella presente procedura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

(18)

18 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o con- sorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rap- presentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rap- presentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la do- manda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Dgue allegato al presente disciplinare con le modalità di seguito indicate.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

(19)

19 In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C e dell’Allegato 1/C - avvalimento.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1. Dgue, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausi- liaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

3. PASSOE dell’ausiliario.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi in- seriti nelle c.d. “black list”

4. dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in legge 122/2010) oppure di- chiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.m. 14 dicembre 2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle pre- stazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo com- plessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denomina- zione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) Dgue, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al punto 6 del presente disciplinare e compila le sezioni A-B-C-D.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e com- pila:

(20)

20 a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professio-

nale di cui punto 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità econo- mico-finanziaria di cui al punto 7.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità profes- sionale e tecnica di cui al punto 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

d) Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il Dgue deve essere presentato:

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli ope- ratori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal con- sorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblica- zione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 14.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente potrà utilizzare l’Allegato modello 1/F.

Ciascun concorrente (compresi i subappaltatori e gli ausiliari) rende le seguenti dichia- razioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

 dichiara i nominativi dei soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, oppure indica la banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Per l’elencazione dei soggetti si richiama il Comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre 2017.

 autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni

(21)

21 che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

14.3.2 Documentazione a corredo Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ex AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’av- valimento, ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE delle imprese subappaltatrici;

2. documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 del citato art. 93 del d.lgs. 50/2016, il con- corrente allega dichiarazione sostitutiva con la quale attesta il possesso del requi- sito previsto dallo stesso comma 7 e allega copia conforme della relativa certifica- zione;

3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Anac di € 80,00 (ottanta/00) per la presentazione dell’offerta relativa al presente appalto;

4. patto di integrità, approvato con determina del Presidente dell’Inail del 4 giugno 2014 n. 149, allegato alla documentazione di gara, debitamente datato e sotto- scritto, in segno di accettazione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappre- sentante dell’Impresa o da persona avente il potere di rappresentare e impegnare legalmente l’Impresa. Si precisa che in caso di concorrenti associati, il patto di integrità dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1;

14.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’of- ferta;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

(22)

22 b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con ri-

guardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servi- zio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n.

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indi- chi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli opera-tori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata au- tenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata au-ten- ticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli opera-tori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprov-vista di organo comune,

(23)

23 ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Rti costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandata-rio e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qua- lora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

(o in alternativa)

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in ma- teria di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla man- dataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di alle- gati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesi- ma.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

 La busta B – “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una Relazione tecnica dei servizi offerti redatta conformemente ai contenuti e secondo i principi e le moda- lità indicati nell’“Allegato 1/D – offerta tecnica”.

Ai fini della formulazione dell’offerta tecnica, per la quota parte valutata mediante metodo tabellare, ogni concorrente deve compilare i campi della tabella contenuti nel predetto allegato contrassegnando con una “X” le caselle corrispondenti alle caratte- ristiche migliorative dei servizi offerti, come meglio descritti nella tabella 2 riportata al successivo punto 17.4.

(24)

24 Per la quota parte valutata mediante metodo discrezionale, inoltre, il concorrente deve elaborare una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai cri- teri di valutazione indicati nella tabella 1 di cui al successivo punto 17.3, tutti gli elementi meglio descritti in ciascun capitolo nel quale è articolata la predetta Rela- zione tecnica.

 L’offerta tecnica deve rispettare le prescrizioni redazionali di cui al medesimo “Alle- gato 1/D offerta tecnica”.

 L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

 Nel caso di concorrenti associati, la predetta offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta C – “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo gli “Allegati 1/E – offerta economica” e “Allegato 1/E bis elenco prezzi offerti”, con le modalità di seguito indicate.

Al fine di poter determinare l’offerta economica, ciascun concorrente dovrà compilare tutti i campi del file excel denominato “Allegato 1/E bis – elenco prezzi offerti”, inserendo - per ciascuna delle attività descritte nell’Allegato stesso - i seguenti dati:

1. Prezzo unitario offerto per primi 4 anni, a fronte delle rispettive quantità di cam- pioni da sottoporre a prova;

2. Prezzo unitario offerto per il rinnovo, a fronte delle rispettive quantità di campioni da sottoporre a prova.

Lo stesso file excel consente, attraverso le formule preinserite, di determinare il prezzo complessivo del servizio – costituito dalla somma del prezzo offerto per i primi quattro anni e del prezzo offerto per il rinnovo – che costituisce l’offerta economica. Per la cor- retta compilazione del file è presente all’interno dello stesso una scheda “istruzioni”.

Nell’”Allegato 1/E – offerta economica” devono essere trascritti:

a. il prezzo complessivo offerto per il servizio (Totale offerta economica), per la du- rata di quattro anni, come calcolato nel predetto “Allegato 1/E bis – elenco prezzi offerti”, in cifre e lettere, Iva esclusa;

b. il ribasso percentuale offerto, come esposto nel predetto “Allegato 1/E bis – elenco prezzi offerti” e calcolato automaticamente sulla base del confronto tra Totale of- ferta economica e Importo stimato dell’appalto.

c. La stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs.

50/2016.

Nel caso in cui il prezzo complessivo offerto per l’appalto sia discordante rispetto al ri- basso offerto prevale l’offerta più conveniente per la stazione appaltante.

(25)

25 L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, nonché le offerte incomplete o parziali e quelle che non siano formulate nel rispetto dei prezzi uni- tari massimi a base d’asta indicati nel documento “Allegato 1/E bis - elenco prezzi offerti”

allegato al presente disciplinare.

17. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

17.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantag- giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta econo- mica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

17.2 Metodo di attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica

L’offerta tecnica è valutata da una Commissione giudicatrice di cui al successivo punto 19 (di seguito Commissione) mediante esame dei contenuti della Relazione tecnica redatta conformemente all’Allegato 1/D offerta tecnica.

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elen- cati nelle sottostanti tabelle nn. 1 e 2, con la relativa ripartizione dei punteggi.

La Commissione assegna fino a un massimo di 20 punti con il metodo “discrezio- nale”, così come descritto al punto 17.3 successivo, vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudica- trice, e fino a un massimo di 50 punti mediante il metodo “tabellare”, come descritto al punto 17.4 successivo, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attri- buiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o della mancata offerta di quanto speci- ficamente richiesto.

17.3 Ai fini dell’assegnazione dei punti con il metodo “discrezionale”, la Commissione valuta – per ciascuna offerta - i contenuti descrittivi dei corrispondenti capitoli della Relazione tecnica, alla luce dei criteri e sub-criteri descritti nella Tabella 1 che segue.

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta economica 30

Offerta tecnica 70

TOTALE 100

(26)

26

Tabella 1 - criteri di valutazione delle offerte tecniche – metodo discrezionale

Per l’assegnazione del punteggio discrezionale relativo ai criteri di cui alla predetta Tabella 1, la Commissione applica il metodo del “confronto a coppie”, compiuta- mente descritto nelle “Linee Guida n. 2 dell’Anac, di attuazione del d.lgs. 18 aprile

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE – metodo discrezionale

Criterio 1: Organizzazione del servizio

Organizzazione complessiva del servizio: fasi di avvio e pianificazione iniziale, meto- dologie e garanzie per il confezionamento dei campioni (inclusi i saldati e gli eserciti), per assicurare il mantenimento delle condizioni di prova (temperatura e carico), per il rispetto dei tempi richiesti, ecc.

La valutazione tiene conto dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione dell’organizzazione proposta.

p1 max = 3,0

Criterio 2: Metodologie di lavoro

Metodologie previste per l’effettuazione di tutte le prove e per la valutazione dell’evo- luzione dello stato di precipitazione del materiale, metodiche/procedure (standard e/o interne al laboratorio) utilizzate al fine di ottenere la ripetibilità delle prove ri- chieste, ecc.

La valutazione tiene conto dell'efficacia, della concretezza e della contestualizzazione delle metodologie e procedure proposte per la conduzione delle attività.

p2 max = 3,0

Criterio 3: Caratteristiche degli strumenti utilizzati

Strumentazioni/attrezzature di analisi utilizzate (SEM – TEM – durometro ecc.) e re- lative caratteristiche, descritte in modo completo e dettagliato con riferimenti fun- zionali e indicazione delle prestazioni, nonché con eventuale indicazione dei vantaggi comparativi che tali caratteristiche permettono di conseguire nel contesto dell’attività oggetto del servizio.

La valutazione tiene conto dell'efficacia, della concretezza e della contestualizzazione delle caratteristiche degli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle attività.

p3 max = 6,5

Criterio 4: Profilo del personale impiegato

Profilo del personale impiegato dal concorrente, in termini di consistenza e qualifica- zione professionale, con indicazione dei dati concreti e utili per apprezzarne l'espe- rienza e la formazione specialistica nel settore rilevante per il servizio, inclusa l'e- ventuale indicazione delle pubblicazioni scientifiche, con allegazione dei rispettivi cur- ricula vitae.

p4 max = 6,5

Criterio 5: Modalità di condivisione dei risultati

Descrizione delle modalità previste per l'esposizione dei risultati (es.: qualità della documentazione fotografica, grafici, risultati dell'analisi tecnico/strumentale dei cam- pioni, ecc.).

p5 max = 1,0

Totale punteggio discrezionale 20,0

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