N.5187 /2016 R.G.A.C.C.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile
Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data 23 maggio 2016 da
I.C.S. B. S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. LETRARI PAOLO EMILIO
RICORRENTE
contro
M. SERVICES S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. MARAGNA NICOLA
RESISTENTE
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24.11.2016;
Rilevato Che
È fondato il rilievo di improcedibilità delle domande avanzate dalla ricorrente che è stato svolto dalla resistente;
infatti l’attrice ha avanzato domanda di accertamento della nullità, ai sensi dell’art. 1418 c.c., dei contratti di trasporto conclusi con la resistente per mancanza in capo a MCS Marine del requisito dell’iscrizione nel registro degli autotrasportatori nonché domanda di condanna della resistente al pagamento della somma di euro 389.236,56, richiesta alla ricorrente dai sub vettori ai quali la resistente aveva affidato il trasporto delle merci speditele da I.C.S;
la controversia verte pertanto in materia di contratto di trasporto ed è quindi soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita ai sensi dell’art. 1, comma 249, legge 190/2014;
non osta a tale conclusione il rilievo attoreo secondo cui nel caso di specie non troverebbe applicazione la norma succitata, dal momento che le sue domande
IL CASO.it
presuppongono che il contratto intercorso con la resistente non possa qualificarsi come contratto di traporto, per mancanza del requisito formale di autotrasportatore in capo alla resistente;
la ricorrente, infatti, a sostegno della domanda di accertamento che ha svolto ha allegato l’esistenza di un contratto di trasporto sia pure invalido (sul punto si veda Cass. sez. unite, 20 luglio 2005 n. 15270 che, ha valorizzato proprio il criterio della prospettazione attorea ai fini della attribuzione, ai sensi dell’art. 33 l.
287/1990, alla Corte di appello della competenza in ordine alla domanda di nullità di un contratto di assicurazione limitativo della libertà di concorrenza);
pure a sostegno della domanda di condanna l’attrice ha posto la disciplina in tema di contratto di trasporto, avendo richiamato il disposto dell’art. 7 ter del d.
lgs. 286/2005 che fissa i presupposti per l’esercizio dell’azione di rivalsa dei sub vettori nei confronti del vettore;
P.Q.M
Assegna alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per comunicare l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita e rinvia la causa all’udienza del 30 marzo 2017 h. 09.30.
Verona 24/11/2016
Il Giudice