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ISVAP - Evoluzione del mercato assicurativo ed esperienze di tutela del consumatore: il ruolo della vigilanza

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ISVAP - Evoluzione del mercato assicurativo ed esperienze di tutela del consumatore:

il ruolo della vigilanza

(ISTITUTO PER GLI STUDI ASSICURATIVI - Atti del Seminario - MERCATO ASSICURATIVO ED AUTHORITIES: ESPERIENZE, PROBLEMI, PROSPETTIVE. Università degli Studi di Trieste maggio-giugno 2000 )

Dr. Massimo Francescangeli

Buonasera a tutti. Vi parlerò di un aspetto specifico dell'attività dell'Istituto di Vigilanza. Naturalmente, l'Isvap si occupa oltre che di profili del consumatore di molti altri aspetti di intervento: dai controlli sui bilanci delle compagnie di assicurazione ai nuovi compiti attribuiti di recente dalla normativa quali la tenuta degli albi agenti, periti e broker.

Il mio intervento si centrerà sulle linee di intervento della vigilanza volte ad assicurare o comunque a promuovere il massimo rispetto della tutela del consumatore nei confronti delle imprese di assicurazione.

Una realtà con la quale ovviamente il mercato assicurativo italiano deve confrontarsi con crescente consapevolezza è rappresentato dalla nuova figura del consumatore e quindi dalla necessità di un nuovo intendere il rapporto impresa-cliente. Due sono gli aspetti del nuovo rapporto cliente impresa sui quali è concentrata l'attenzione della vigilanza: da un lato quello di attenuare le esistenti asimmetrie informative che caratterizzano il rapporto, dall'altro migliorare la qualità del servizio assicurativo soprattutto nell'ambito della Rca, ramo in cui l'offerta del mercato si confronta con esigenze di milioni di utenti.

Il processo di modernizzazione e globalizzazione da tempo in atto nel settore assicurativo, la piena libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, la diffusione di modalità di vendita alternativa del prodotto assicurativo hanno creato in sostanza un mercato nuovo e diversificato dove il consumatore può trovare indubbiamente maggiori vantaggi, sia in termini di prezzo sia di qualità di prodotto offerto, ma nello stesso tempo può incontrare maggiori rischi. Dai rischi di una più accentuata instabilità dell'impresa, ai rischi derivanti da una non sufficiente informazione circa i contenuti contrattuali e le condizioni tariffarie. Le linee di intervento della vigilanza sono tese dunque a ristabilire un qualche equilibrio in tali ambiti. Il rispetto dell'informazione dell'utente e il miglioramento del servizio devono caratterizzare tutte le fasi del rapporto assicurativo. In particolare nel ramo Rca le fasi del rapporto assicurativo si possono dividere in tre fasi: fase precontrattuale, fase dello svolgimento del rapporto contrattuale e fase della liquidazione del danno.

ISVAP - Funzione del Servizio Tutela del Consumatore.

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Nella fase precontrattuale un primo momento di incontro dell'assicurato con l'impresa di assicurazione viene subito in evidenza la capacità dell'assicuratore e soprattutto dell'intermediario di assicurazione di indirizzare il cliente verso un prodotto più consono alle sue aspettative.

A questo proposito l'Istituto partendo dal dato normativo del D.L. 175 del '95, attuativo della 3a direttiva danni 49/82 che attribuisce una rilevanza giuridica all'interesse del contraente a ricevere una informazione precontrattuale di carattere generale, ha ritenuto di ampliare con una propria circolare (303 del giungo '97) il contenuto di tale documento informativo che deve essere obbligatoriamente rilasciato prima della firma del contratto da parte dell'assicuratore. Sono stati individuati una serie di elementi aggiuntivi, di informazioni rispetto a quelli basilari del decreto legislativo ritenuti di particolare rilevanza proprio per soddisfare particolari esigenze di conoscibilità e di confrontabilità di prodotti assicurativi offerti dai vari operatori del mercato. Queste informazioni aggiuntive che devono necessariamente essere contenute nella nota informativa, con la sola eccezione del termine di prescrizione che concerne tutti i rami danni, riguardano in prevalenza l'assicurazione della Rc auto.

Si tratta di indicazioni riguardo la durata del contratto, clausole di esclusione della garanzia assicurativa, di rivalsa nei confronti dell' assicurato, attestazione dello stato del rischio, comportamento da tenere in caso di sinistro, informazioni relative all'esercizio del diritto di risarcimento, termine di prescrizione, ecc. Inoltre l'Istituto ha specificato che la nuova informativa nella sua forma dovrà risultare comprensibile per il contraente, dovrà essere certa sul significato e dovrà essere sottoscritta, presa visione da parte dell'assicurando, prima della stipula del contratto.

Recentemente l'Istituto di vigilanza con un'ulteriore circolare ha ritenuto di ampliare il contenuto della nota informativa per ragioni di prevenzione della sinistralità stradale invitando le imprese ad includere nella nota informativa l'invito all'utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco durante la guida dei ciclomotori e motocicli.

Passando dalla fase precontrattuale alla fase di svolgimento del rapporto 1 l'Istituto si è reso conto soprattutto attraverso i reclami che riceve, (nel 1999 ha ricevuto 24 mila reclami di cui circa il 70% riguardanti proprio il ramo Rc auto), che un momento particolarmente delicato del rapporto è quello che riguarda la comunicazione da parte dell' assicuratore della variazione del premio Rc auto. Infatti normalmente i contratti Rc auto, prevedono per quanto riguarda il rinnovo del contratto la clausola del rinnovo tacito e per quanto riguarda la comunicazione del premio l'obbligo dell'assicuratore di comunicare al domicilio dell'assicurato il nuovo premio proposto per l'annualità successiva. A questo proposito l'Istituto ha avuto modo di accertare

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che in molti casi, nonostante l'assicurato non avesse ricevuto la comunicazione contrattualmente prevista, l'assicuratore procedeva ugualmente all'applicazione del nuovo premio.

Con circolare 235 del '95 l'Istituto ha ribadito che in caso di mancata comunicazione della variazione del premio l'assicurato deve pagare il vecchio premio. È stato fatto un passo ulteriore per i contratti che in luogo della proroga tacita del contratto prevedono invece l'obbligo per l'assicuratore di affissione delle tariffe presso i luoghi di vendita. È stata à questo proposito censurata la clausola che prevede il silenzio assenso del- l'assicurato potendo quest'ultimo non trovarsi nella condizione di recarsi presso l'agenzia e prendere visione del premio. Un suo silenzio in questo caso non può essere interpretato dunque come assenso al nuovo premio. Nella clausola del silenzio assenso sono stati ritenuti presenti rilevanti profili di vessatorietà ai sensi del codice civile nonché contrasto anche con le esigenze di trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 175. Sempre nell'ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale, un altro aspetto sul quale l'Istituto si è soffermato più volte riguarda le clausole e i comportamenti vessatori nei rami danni. In materia di clausole vessatorie vi è un problema preliminare da sottolineare. La legge di recepimento della direttiva comunitaria, che come noto ha introdotto nel codice civile gli articoli 1469 bis e seguenti, ha scelto la via dell’attribuzione della competenza specifica ed esclusiva in materia di clausole abusive e di accertamento e declamatoria di nullità delle clausole abusive all'autorità giudiziaria. Quindi all'lsvap non è stata attribuita sotto questo profilo alcuna competenza specifica. Tuttavia l'Istituto ha ritenuto, proprio per le sue competenze istituzionali in materia di tutela del consumatore, di intervenire più volte anche se pur sotto un profilo di «moral suation» al [me di far sì che le compagnie di assicurazione eliminassero o quanto meno attenuassero alcuni contenuti o comportamenti vessatori.

Vorrei soltanto fare un cenno ad una clausola che ha generato e continua a generare problemi. Nell'ambito delle polizze malattie una clausola che continua a destare problemi è quella del recesso in caso di sinistro che originariamente era prevista solo a favore dell'assicuratore. Questa clausola è stata ritenuta senz'altro abusiva. Molte imprese per superare il problema hanno introdotto la bilateralità, cioè la previsione anche per l'assicurato della possibilità di risolvere il contratto anticipatamente in seguito al verificarsi del sinistro.

A giudizio dell'Istituto questa soluzione anche se formalmente accettabile, non risulta tale proprio perché non elimina quello squilibrio tra le parti che è poi la base essenziale, l'essenza stessa del concetto di vessatorietà della direttiva comunitaria e delle norme di recepimento perché priva in sostanza l'assicurato della garanzia assicurativa proprio nel momento in cui si

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verifica la malattia, quindi l'evento assicurato. L'unico caso in cui l'assicurato potrebbe aver interesse a recedere a seguito di un sinistro potrebbe essere nel caso in cui non risulta soddisfatto del servizio prestato dall'assicuratore in fase di adempimento dell'obbligazione. Sembra tuttavia un profilo non sufficiente ad eliminare i problemi sopra accennati. Questo forse è l'aspetto più significativo, ci sono molte altre clausole sulle quali soffermarci: la clausola dell'arbitrato, il foro competente in caso di controversie giudiziarie. Su questi aspetti da un'indagine svolta recentemente dall'Isvap evidenzia che la maggior parte delle imprese hanno eliminato queste clausole vessatorie per lo meno nei contratti malattia. Ora l'Isvap sta svolgendo un' ulteriore indagine sulle con- dizioni contrattuali delle polizze auto rischi diversi per individuare possibili profili vessatori anche in questo tipo di polizze.

Passando alla fase di liquidazione del danno va detto subito che è una fase di fondamentale importanza perché si inserisce nel rapporto assicurato assicuratore un soggetto terzo, rispetto al rapporto contrattuale, che è il danneggiato. Necessita, quindi, di una particolare tutela. L'Istituto vigila in primo luogo sul rispetto dei termini di legge che obbligano l' assicuratore a formulare offerta di risarcimento o a comunicare i motivi della mancata offerta entro termini tassativi come richiesto dall'art. 3 della legge 39/97. A questo proposito l'Isvap nei casi in cui viene accertata il mancato rispetto dell'obbligo procede all'applicazione di sanzioni pecuniarie. Proprio a proposito dell'art. 3, l'Istituto si è fatto promotore recentemente di una proposta di legge che stata inserita in un allegato nella legge finanziaria e che prevede una importante novità sotto il profilo della equità. Si tratta di un'estensione dell'art. 3 che impone all'assicuratore di formulare offerta entro termini tassativi anche i danni gravi alla persona. Questo obbligo per l'assicuratore all'attualità esiste solo nel caso in cui il sinistro abbia provocato danni alle cose ovvero lievi danni alla persona senza postumi permanenti.

Quindi questa proposta di modifica legislativa intende comprendere nell'art. 3 anche le ipotesi di danni gravi alle persone ovvero il decesso. L'assicuratore è obbligato anche in questo caso, naturalmente nel rispetto di tempi più lunghi rispetto a quelli previsti per danni a cose, a formulare i motivi della mancata offerta o a comunicare tale offerta potendo incorrere in caso di inosservanza in sanzioni pecunia- rie anche piuttosto consistenti.

Un altro aspetto rilevante sotto il profilo della liquidazione del danno è quello delle strutture liquidative dell'impresa. È certo che una liquidazione del danno razionale e tempestiva non può prescindere dalla esistenza sul territorio di strutture liquidative di impresa adeguate. A questo riguardo l'Isvap ha effettuato e continua ad effettuare un monitoraggio sulle imprese a livello territoriale. L'ultima indagine effettuata ha evidenziato alcuni aspetti di novità.

Sostanzialmente due: l'introduzione dei cosiddetti «call center» cioè

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l'attivazione del servizio telefonico per il ricevimento delle denunce di sinistro e richieste di risarcimento nonché per provvedere alla stessa liquidazione dei danni, l'altro strumento di cui le imprese si avvalgono sempre di più è quello della pronta liquidazione dei sinistri che prevede l'affidamento a periti esterni rispetto all'impresa dell'incarico oltre che di periziare i danni anche di concordare l'importo del risarcimento con la controparte e di procedere contestualmente al pagamento. Questi sono aspetti positivi di semplificazione del servizio. Per quanto riguarda gli aspetti più problematici continua a risultare uno squilibrio nella entità delle strutture liquidative tra nord e sud d'Italia. In particolare risulta confermato lo squilibrio nel carico di lavoro a sfavore dei dipendenti delle strutture del meridione rispetto ai dipendenti delle strutture localizzate in aree settentrionali o centrali d'Italia. Occorrerà - è stato detto dall’Isvap con una circolare apposita - che le imprese rimuovano gli attuali squilibri affinché si possa in tutto il territorio aver una presenza equilibrata in termini di strutture liquidative. A questo discorso delle strutture si collega un altro che è molto importante e che riguarda la presenza sul territorio delle strutture assuntive. Questo è un aspetto molto delicato perché in effetti l'Istituto di vigilanza non ha specifiche competenze affinché le imprese si dislochino sul territorio nazionale in un certo modo. Questa è una scelta imprenditoriale dell'impresa sulla quale l'autorità pubblica non può intervenire. In particolare negli ultimi mesi si sono sollevate una serie di polemiche di interventi di associazioni di consumatori che sottolineavano la fuga delle imprese di assicurazioni da alcune zone di Italia, in particolare dal meridione e dalla zona campana. L'Isvap ha condotto due indagini una prima sulla base dei dati che annualmente le imprese trasmettono all'Isvap dalla quale è emersa una riduzione dei mandati agenziali conferiti negli anni '97-99 nei rami danni pari al 3,4% sull'intero territorio nazionale; non è emersa tuttavia una concentrazione particolare nell'Area campana anzi le regioni che presentano una riduzione più significativa sono il Lazio, la Sicilia, la Sardegna, la Liguria e infine la Campania con 4,6%. È stata una successiva indagine più circoscritta perché limitata a 23 imprese comunque rappresentative di oltre 80% del mercato Rc auto, in cinque città del centro sud a far emergere che la rete commerciale delle imprese non ha subito significative riduzioni anzi addirittura a Napoli si ha avuto un incremento dei mandati agenziali. Se, come si diceva, l'Isvap non ha competenze a valutare la presenza assuntiva delle imprese sul territorio per quanto riguarda l'Rc auto, ha invece competenza a che venga rispettato l'obbligo a contrarre a carico dell'assicuratore per quanto riguarda l'Rc auto. A questo proposito l'Istituto ha emanato la circolare 378 del '99 con la quale ha richiamato tutte le imprese di assic.urazione a rispetto effettivo all'obbligo a contrarre quindi ad assumere contratti assicurativi per l'Rc auto: per tutti i veicoli e senza discriminazione

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rispetto alla zona territoriale di provenienza del- l'assicurato. Ha invitato le imprese a sensibilizzare in questo senso la propria rete distributiva e a impartire precise disposizioni in proposito. A questo tema si collega una ulteriore proposta che è stata avanzata dall'Isvap. Tra l'altro è stata ribadita anche dalla Commissione finanza della Camera in occasione della recente indagine conoscitiva svolta sul tema dell'Rc auto da cui poi è derivato il decreto legge 70/2000 che ha bloccato i premi dell'Rc auto per un anno. Nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva la Commissione finanza della Camera sollecitava il rispetto dell'obbligo a contrarre su tutto il territorio nazionale e auspicava anche misure legislative idonee a garantire tale rispetto. L'Istituto si è fatto promotore di una proposta di legge, che prevede una sanzione specifica nell'ipotesi di violazione dell'obbligo a contrarre. Una sanzione da tre a nove milioni a carico dell'impresa qualora non venga rispettato l'obbligo e salva ovviamente la facoltà di revoca delle autorizzazioni all'esercizio del ramo Rc auto in caso di reiterati e sistematici rifiuti a contrarre ai sensi della legge 990.

È ovvio che una violazione singola non può condurre alla sanzione estrema della revoca del ramo. È inoltre stata prevista la equiparazione alla violazione dell'obbligo a contrarre della figura dell'elusione dell'obbligo stesso. Vorrei dire qualcosa anche a proposito del decreto 70/2000 che come qualcuno di voi saprà ha bloccato i premi e le tariffe delle Rc auto e inizialmente ha introdotto le misure per la quantificazione e la qualificazione di danni alla persona di lieve entità. Questa parte è stata successivamente stralciata e confluita in un disegno di legge specifico che da quanto ha detto il Ministro dell'industria all'assemblea annuale dell'Ania dovrebbe seguire una via preferenziale.

Questo disegno di legge contiene norme per la valutazione e quantificazione dei danni alla persona di modesta entità compresi fino a nove punti di invalidità. Il decreto legge, sul quale sono concentrate molte polemiche e anche apprezzamenti da parte delle associazioni dei consumatori, non nasce dal nulla ma è frutto di una polemica che da tempo va avanti sui prezzi del- l'Rc auto. Consegue da quella indagine parlamentare cui accennavo prima effettuata dalla Commissione finanze della Camera e nella cui conclusione si auspicavano una serie di interventi legislativi. Il Governo ha ritenuto in qualche modo di adempiere all'invito parlamentare emanando tale normativa.

Per quanto riguarda il livello dei premi 1'1svap già nell'ultimo anno e mezzo ha condotto dei monitoraggi delle tariffe per verificare gli aumenti verificatisi, È stato preso un campione di 25 imprese rappresentative dell'80% del mercato rispetto a 21 capoluoghi di regione. È emerso che negli anni '94-98 gli aumenti medi della Rc auto sono stati per quanto riguarda la classe di ingresso della tariffa bonus malus di circa il 62% e per quanto riguarda la classe di massimo sconto, la classe nella quale si trovano i guidatori migliori che non hanno provocato sinistri, per circa il 53%.

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Il decreto inizialmente prevedeva il blocco dei premi per i contratti stipulati nella formula tariffaria bonus malus. Ora questa formulazione del decreto legge ha subito creato dei problemi di interpretazione e 1'Isvap è intervenuto con un comunicato stampa ìn cui precisava che il decreto doveva ritenersi riferito a tutte le formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri ricomprendeva quindi la bonus malus, il no claim discount, il bonus malus con franchigia e via di seguito. Attualmente il testo che è stato approvato dalla Camera risolve i problemi perché espressamente fa riferimento a tutte le formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, introduce anche la formula con franchigia nel blocco e prevede, con un inciso.

L'efficacia retroattiva del decreto si dovrebbe applicare a tutti i contratti e formule tariffarie fino in entrata in vigore del decreto fino al 29 marzo 2000.

Blocco dei premi per i contratti rinnovati significa che le imprese non possono applicare un premio diverso rispetto a quello che l'assicurato ha pagato nell'annualità precedente, blocco delle tariffe per i contratti stipulati significa che l'impresa non può i applicare una tariffa superiore all'ultima applicata in entrata in vigore del decreto (29 marzo 2000).

La parte che è stata approvata dalla Camera prevede anche l'obbligatorietà per le compagnie di assicurazione di stipulare polizze secondo la formula del bonus-malus con franchigia. Si inserisce una modifica all'art. 12 della legge 990/69 che impone alle imprese di stipulare obbligatoriamente contratti nelle formule bonus malus, cioè formule che prevedono franchigia e variazioni di premi per il verificarsi di sinistri. Quindi il decreto aggiunge questa ulteriore formula tariffaria bonus malus con franchigia. Lo scopo del legislatore è quello di consentire attraverso questa formula tariffaria la possibilità per l'assicurato di pagare premi più bassi in relazione all'accollo di una parte del rischio corrispondente alla franchigia. Si tratterà di vedere se questo sarà possibile in concreto.

Un'altra novità piuttosto importante che viene introdotta dal decreto è quella per cui alla fine dell' anno gli assicurati che vedranno applicarsi un aumento tariffario superiore al tasso di inflazione potranno risolvere il contratto anticipatamente senza dover rispettare i tempi della disdetta contrattualmente prevista. Questa è una norma che, anche se può essere discussa sotto il profilo giuridico, indubbiamente facilita la mobilità degli assicurati e quindi può incidere positivamente sulla concorrenza che ancora non ha esplicato i suoi effetti nel mercato assicurativo italiano. La parte del decreto che è stata stralciata, quella relativa alle micro permanenti, si inserisce un discorso piuttosto complesso che è quello relativo alla liquidazione e quantificazione del danno alla persona non reddituale (danno biologico e danno morale). Se questo disegno di legge in cui è confluito questa parte di

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decreto stralciata e dovesse seguire questa via preferenziale come ha annunciato il ministro si dovrebbe aver una regolamentazlone del danno alla persona per quanto riguarda le macro permanenti fino al 9%. Questo se da un lato può aver effetti positivi su i livelli dei costi e di conseguenza sui livelli tariffari pone però un problema di coordinamento e di razionalizzazione di tutto il sistema del risarcimento del danno alla persona. A questo proposito esiste un disegno di legge che è stato presentato dal Governo lo scorso anno alla cui formulazione aveva contribuito anche l'Isvap assieme ad una commissione di esperti della materia. Si pone se dovesse passare il disegno di legge, si pone un problema di coordinamento delle norme riguardanti le micro permanenti con le norme di questo disegno di legge che invece riguarda tutto l'ambito della valutazione e liquidazione del danno biologico. In particolare il disegno di legge prevede l'inserimento nel codice civile del concetto di danno biologico che è un concetto che non ha alcuna definizione normativa anche al fine di evitare dilatazioni ingiustificate del concetto stesso. Prevede, poi, per quanto riguarda gli aspetti valutativi la predisposizione di una tabella nazionale per la quantificazione del danno biologico; attualmente il danno biologico viene valutato e quantificato sul territorio italiano in base a criteri del tutto differenziati. Ciascun tribunale adotta infatti una propria tabella per la determinazione dei valori del punto che differisce da quella di altri organi giurisdizionali anche se in effetti la tabella più utilizzata è quella di Milano.

Esiste quindi una notevole diversificazione. La tabella unica nazionale dovrebbe superare questo primo aspetto problematico che è la sperequazione risarcitoria dei soggetti danneggiati sul territorio nazionale. Non è, però, una tabella rigida: viene lasciato un margine di discrezionalità, alla valutazione equitativa del giudice che può modificare in aumento o in diminuzione i valori della tabella in base alla, propria valutazione equitativa. Così anche per il danno morale viene prevista una procedura piuttosto complessa.

L'introduzione del disegno di legge di cui vi ho parlato è in linea con gli indirizzi della Corte di Cassazione.

Due aspetti fondamentali sono stati considerati in questo disegno di legge: l'età del soggetto danneggiato e la percentuale di invalidità. Ora per quanto riguarda l'età l'Isvap ha cercato di intervenire sostenendo la necessità di rivedere il testo del decreto come era uscito dal Governo proprio per tenere conto di questi due fattori. Il valore del punto deve tener conto del fattore età nel senso che il valore stesso deve decrescere con l'aumentare dell'età del soggetto leso sulla base della considerazione che tanto più è giovane l'età del danneggiato tanto più intenso e lungo sarà il periodo in cui dovrà sopportare la menomazione. L'altro elemento fonda- mentale è il grado di invalidità cioè il valore del punto deve aumentare in maniera più che proporzionale rispetto all'aumentare dei postumi. Questo perché l'incidenza di ciascun postumo sulla

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situazione preesistente è tanto più grave quanto più aumenta il grado di invalidità. Ora questi due elementi sono stati recepiti dal Governo e quindi è uscito un testo decisa- mente migliore rispetto al primo che non teneva conto di questi due aspetti. Rimane quella necessità di raccordo tra disciplina specifica sulle micro-permanenti e disciplina più ampia. Non si vede bene come si possa introdurre una disciplina per una materia tanto delicata soltanto per una fascia di invalidità lasciando fuori le altre. Questo è un problema che si vedrà nel corso del tempo.

L'Isvap recentemente ha svolto un approfondimento sugli effetti economici che possono conseguire al decreto legge 70 del 2000. Lo studio è stato fatto sulla base del testo intero non considerando lo stralcio sulla parte del danno biologico e quindi la stima relativa alla riduzione dei premi si è fondata su alcune ipotesi di lavoro essenzialmente concernenti la crescita iniziale dei premi e della parte di portafoglio soggetta al blocco. A sua volta la previsione relativa alla riduzione del costo dei risarcimenti si è fondata sulle proposte di modifica presentate al Parlamento, a quella stesura del decreto di cui ho parlato prima in cui si tiene conto del fattore età e dell'invalidità. È stato poi effettuato un confronto con i valori del punto emerso da alcune sentenze raccolte dal gruppo CNR di Pisa e nonché con il valore del punto relativo alla tabella di Milano. È emerso che per quanto riguarda il mancato incasso premi si è stimato un valore per l'anno 2000 e primo trimestre 2001 pari a 2.707 miliardi; a fronte di questi minori ricavi vanno tenuti presenti minori costi relativi agli oneri di acquisizione pari nel '98 a 12% dei premi raccolti. Questo comporta un risparmio di costi dell'ordine di 325 miliardi quindi dai 2.707 occorre togliere 325. Dal lato dei costi, quindi per quanto riguarda i risarcimenti, si è stimato un futuro risparmio legato alle sorti del decreto compreso tra 1150 1627 miliardi a seconda delle due ipotesi: gruppo delle sentenze di i Pisa e tabella di Milano con riferimento allo stesso periodo di tempo.

Un altro punto essenziale è quello relativo alle banche dati. A questo proposito il decreto legge nella sua veste approvata dalla Camera contiene anche una norma che attribuisce all’Isvap una competenza per gestire una banca dati sinistri cioè una banca dati che deve raccogliere tutti i dati aziendali relativi alla sinistralità dei singoli rischi al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti nel settore assicurativo connessi a sinistri. Questa norma in realtà ha subito varie trasformazioni. In un primo momento la proposta dello stesso Istituto era per una formulazione più ampia, per una banca dati cioè che raccogliesse anche altri elementi relativi alla copertura assicurativa che consentisse la individuazione di documenti assicurativi falsi. In questo senso c'erano state delle richieste anche da parte delle autorità giudiziarie. Poi il testo si è ridotto a questa funzione di prevenzione delle frodi nei sinistri.

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Quello delle banche dati è un argomento di grande interesse, di primo piano. Già da tempo l'Isvap ha più volte affermato la necessità di banche dati in grado di funzionare effettivamente. È stata anche emanata una circolare con la quale si invitavo tutte le imprese a fornire alle banche dati già esistenti presso l'Ania, tutti i dati necessari per implementare le banche già esistenti che non avevano, una consistenza particolare: sia per quanto riguarda la banca statistica che ha una funzione essenziale per quanto riguarda la costruzione della tariffa Rc auto, sia per quanto riguarda la banca targhe assicurate, sia per quanto riguarda la banca sinistri che consenta l'impresa di individuare eventuali comportamenti fraudolenti collegati a sinistri.

Altri interventi di tipo strutturale che l'Istituto ha chiesto in sede parlamentare e che dovrebbero essere inseriti nel collegato alla legge finanziaria riguardano il riordino del sistema sanzionatorio della Rc auto e quindi sanzioni più gravi a carico delle imprese di assicurazione in caso di violazione di legge.

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