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Disegno di legge: Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani Relazione

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Disegno di legge: “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”

Relazione

Come noto, l’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, dispone che:

“Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.

152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Il nuovo disegno organico regionale di allocazione delle funzioni amministrative di organizzazione e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non può che trovare fondamento nelle linee di riforma complessiva della Pubblica Amministrazione attualmente in atto e che culmina nei principi di riforma contemplati nel disegno di legge n. 2259, attualmente all’esame del Senato, di individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni e di semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali.

In conformità agli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita e in coerenza con l’obiettivo di razionalizzare le funzioni e di eliminarne le duplicazioni, tale provvedimento sancisce infatti – come d’altro canto anticipato dalla già citata Legge finanziaria per l’anno 2010 - il principio di soppressione o di razionalizzazione di enti e di organismi che operano in ambito statale, regionale e locale con l’obiettivo che le funzioni da questi esercitate spettino a uno degli enti di cui all’articolo 114, primo comma, della Costituzione.

Nella realtà piemontese i Comuni hanno avuto negli anni un ruolo fondamentale nell’esercizio delle funzioni inerenti i servizi idrici e la gestione dei rifiuti sia per ragioni storico-normative, sia per l’evidente essenzialità di queste alla vita delle comunità insediate nei territori comunali, ruolo che si è poi evoluto in un esercizio associato di tali funzioni attraverso forme gestionali e associative (Autorità d’ambito, Associazioni d’ambito e Consorzi di bacino) in alcune delle quali sono state ricomprese le Amministrazioni provinciali quali esponenti di esigenze di area vasta.

Nel contempo, si intende dare piena attuazione alle disposizioni, oggi raccolte nel d.lgs.

152/2006 (Norme in materia ambientale), concernenti il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si fondano sui pilastri della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, quali criteri prioritari per l’organizzazione del servizio volti, in primo luogo, all’adeguatezza delle dimensioni gestionali, alla salvaguardia dell’unitarietà del bacino idrografico e alla localizzazione delle risorse e degli impianti e delle infrastrutture, nonché al conseguimento dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani.

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Solo una aggregazione territoriale talvolta più estesa di quella provinciale, infatti, può ambire a creare aggregazioni gestionali e un gettito tariffario per ambito idonei a superare le difficoltà che si registrano sul fronte della concreta capacità di realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali pianificati e a conseguire le premesse normative e organizzative favorevoli allo sviluppo di un sistema industriale adeguato allo scopo.

Dalla concomitante presa in carico dei sopra richiamati elementi, l’articolo 1, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, prevede nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al fine operare una ridefinizione dell’assetto delle istituzioni territoriali responsabili delle funzioni di governo concernenti servizi, di grande impatto ed importanza per i cittadini e le imprese, come quelli relativi ai rifiuti ed alle risorse idriche, tenendo conto della necessità di realizzare un’efficiente ed efficace erogazione di tali servizi mediante la corrispondenza tra la dimensione territoriale che appare più adeguata sotto il profilo degli interessi sociali, ambientali ed economici che tali servizi soddisfano, e quella istituzionale per il governo della gestione delle relative attività, secondo logiche di semplificazione ed integrazione.

All’articolo 2, in applicazione dei summenzionati principi, sono definiti gli Ambiti territoriali ottimali: 8 ambiti provinciali o sovraprovinciali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e 4 ambiti provinciali o sovraprovinciali per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

I confini degli ambiti territoriali e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento, prevedendo che con apposita deliberazione della Giunta regionale, anche su istanza degli stessi enti locali interessati, sia operata una parziale modificazione dei confini degli ambiti che si renda necessaria ai fini del rispetto dei criteri di cui alla legislazione nazionale di riferimento.

Al fine di garantire il più efficace svolgimento delle funzioni amministrative di cui alla presente disegno di legge e soprattutto la più adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento, la pianificazione di settore potrà articolare gli ambiti territoriali ottimali definiti dalla legge per aree territoriali omogenee, in particolare per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni relative ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

L’articolo 3, comma 1 individua le funzioni che, nel quadro delle direttive generali e degli indirizzi regionali in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche, di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi spettano alle province e precisamente quelle concernenti la specificazione della domanda di servizio, l’elaborazione e l’approvazione dei piani d’ambito, la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria nonché la finalizzazione e la destinazione dei relativi proventi, la definizione del modello organizzativo e l’individuazione delle modalità di produzione dei servizi, l’affidamento dei servizi e il controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei medesimi.

Nel comma 2 viene previsto che le principali funzioni provinciali siano esercitate d’intesa con la Regione quando si riferiscano alle grandi opere strategiche, intendendosi per tali gli accumuli e i trasferimenti d’acqua per l’approvvigionamento idropotabile che travalicano i confini degli ambiti territoriali ottimali per quanto concerne il servizio idrico integrato, nonché i termovalorizzatori, gli impianti finalizzati all’utilizzo energetico dei rifiuti e alle discariche a servizio dei medesimi per quanto concerne il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L’articolo 4 disciplina l’esercizio associato delle funzioni provinciali prevedendo che negli ambiti territoriali ottimali che comprendono il territorio di più province, le funzioni

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provinciali siano esercitate in forma associata, tramite convenzioni obbligatorie stipulate sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale.

Al fine di valorizzare e dare un corretto rilievo al ruolo dei comuni, l’articolo 5 istituisce in ciascun ambito territoriale ottimale a base provinciale o sovraprovinciale una Conferenza d’ambito per l’organizzazione del servizio idrico integrato e una Conferenza d’ambito per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, composte da rappresentanze dei sindaci costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni.

Sulla base di un regolamento-tipo adottato dalla Giunta regionale d’intesa con le province, appositi regolamenti provinciali ne disciplinano la partecipazione sulla base di quote di rappresentatività fissate tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio ricompreso nell’ambito e della necessità che siano equamente rappresentate le diverse esigenze del territorio, nonché le relative modalità di composizione e funzionamento.

Alle citate Conferenze d’ambito è demandata l’espressione di un parere obbligatorio e vincolante in relazione all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza provinciale.

Al fine di conseguire un incisivo rafforzamento ed ampliamento del ruolo della Regione e degli enti locali quali regolatori del sistema volto al continuo miglioramento dei servizi a vantaggio degli utenti, degli operatori del settore e, più in generale, di tutta la collettività, l’articolo 6 disciplina la regolazione dei servizi, articolata in un controllo di sistema a tutela degli utenti, che - sulla base della comparazione dell’esercizio delle funzioni - individua le situazioni di criticità ed i conseguenti interventi sanzionatori e correttivi, e in un controllo diretto sull’erogazione dei servizi, che - esaminato il grado di realizzazione da parte del gestore degli adempimenti e delle prestazioni poste a carico del medesimo nel piano d’ambito e nel contratto di servizio sottoscritto - evidenzia se gli specifici obiettivi di gestione sono stati conseguiti e consente di adottare i provvedimenti sanzionatori delle eventuali inadempienze.

All’articolo 7 è previsto che la Giunta regionale, avvalendosi delle elaborazioni degli Osservatori di cui al successivo articolo 8, eserciti il controllo di sistema del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al fine di garantire al complesso degli utenti regionali omogenei ed adeguati livelli di qualità dei servizi, provvedendo in particolare alla formulazione di indirizzi e linee guida per l’organizzazione e la gestione dei servizi, alla verifica dei piani d’ambito e alla conseguente formulazione di rilievi e osservazioni ai fini della loro coerenza con la pianificazione regionale di settore, ad eseguire controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti dei gestori per gli interventi di maggiori dimensioni economiche e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal successivo articolo 11.

L’articolo 8 prevede che presso le strutture regionali competenti per materia, operino l'Osservatorio regionale dei servizi idrici e l’Osservatorio regionale dei rifiuti urbani, di seguito denominati Osservatori regionali i quali, mediante la costituzione e la gestione di banche dati anche in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolgono su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi.

Sulla base dei dati acquisiti, trasmessi periodicamente entro i termini e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, gli Osservatori regionali effettuano elaborazioni, anche mediante analisi comparative tra i diversi ambiti territoriali ottimali, finalizzate allo svolgimento ottimale del controllo di sistema ed in particolare a individuare situazioni di inosservanza delle previsioni della pianificazione regionale di settore, effettuare una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle forme di esercizio delle funzioni, verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria praticata,

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definire parametri, anche socio-economici, di valutazione delle tariffe applicate, individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi, realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi.

Il controllo diretto è disciplinato dall’articolo 9 nel quale è previsto che le province effettuano il controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del medesimo. A tal fine le province hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

L’articolo 10 dispone il potere sostitutivo della Giunta regionale, da esercitarsi previa diffida, secondo le modalità della legge regionale 34/98, in caso di inerzia delle province nello svolgimento delle funzioni di loro competenza.

Nel caso di inadempienze del gestore, accertate nell’ambito del controllo diretto o segnalati dalla Regione nell’esercizio delle funzioni di controllo di sistema, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell’affidamento, è previsto che le province, e in caso di loro inerzia, la Regione possano, previa diffida, sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere e gli interventi, con spese a carico del gestore inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Il successivo articolo 11 prevede in capo alla Regione il potere di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 commisurata alla gravità dell'inadempienza in caso di violazione degli obblighi inerenti la fornitura delle informazioni di cui all’articolo 8, comma 3.

L’articolo 12 disciplina il regime transitorio al fine di evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle funzioni connesse a servizi essenziali per la popolazione.

È innanzi tutto previsto che le disposizioni di cui al Capo II, relative alla nuova configurazione delle funzioni amministrative in capo alla Regione, alle province e ai comuni, entrino in vigore il 1° gennaio 2012, demandando ad atti da adottarsi nel periodo transitorio antecedente a tale data la stipulazione della convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni provinciali negli ambiti che comprendono il territorio di più province e l’approvazione dei regolamenti provinciali che devono definire le modalità di composizione e funzionamento delle Conferenze d’ambito di cui all’articolo 5.

Per consentire che al 1° gennaio 2012 vi siano tutte le condizioni di funzionalità del nuovo assetto organizzativo, è disposto che decorso inutilmente il termine previsto per l’adozione dei summenzionati atti, la Giunta regionale, previa diffida, provveda in sostituzione delle province inadempienti.

Il comma 5 dispone che dal 1° aprile al 31 dicembre 2011 le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio idrico integrato e del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani siano attribuite alle province secondo quanto previsto dall’articolo 3, ivi compresa l’intesa con la Regione per le opere strategiche come sopra individuate.

Per consentire l’immediata operatività delle competenze assegnate, è previsto che le province esercitino tali funzioni avvalendosi del personale delle associazioni d’ambito e dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 e delle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, che sono posti in liquidazione a far data dal 1° aprile 2011.

i Commissari liquidatori dovranno elaborare una ricognizione volta a definire i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio, nei quali subentreranno le province a far data dal 1° gennaio 2012.

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Il presente disegno di legge (articolo 13) apporta poi significative modifiche al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 13/1997 e precisamente prevedendo:

- l’aumento dal 3 al 5 per cento dell’onere aggiuntivo alla tariffa del servizio idrico integrato da destinarsi, tramite la loro assegnazione al Fondo regionale per la montagna, per l'attuazione di interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano;

- la conseguente ripartizione di tali proventi non più per singolo ambito territoriale ottimale di provenienza, bensì su scala regionale, con ciò riequilibrando le ricadute sul territorio.

In ultimo, a fronte delle positive esperienze di collaborazione istituzionale maturate nell’ambito della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui alla l.r. 13/1997, l’articolo 15 del presente disegno di legge istituisce la Conferenza regionale dell’ambiente deputata al coordinamento e alla verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali regionali competenti in materia, nonché alla formulazione e all'espressione agli stessi di proposte e pareri.

In ragione delle scadenze di cui all’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come prorogato dal decreto legge 225/2010, è infine previsto (articolo 16) che la legge sia dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entri in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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Sommario

Capo I(Disposizioni generali) ... 7

Art. 1 (Oggetto e finalità) ... 7

Capo II (Organizzazione dei servizi) ... 8

Art. 2(Ambiti territoriali ottimali) ... 8

Art. 3(Funzioni di organizzazione dei servizi) ... 8

Art. 4(Esercizio associato delle funzioni provinciali) ... 9

Art. 5(Conferenze d’ambito) ... 9

Capo III(Regolazione dei servizi a tutela degli utenti) ... 10

Art. 6(Finalità) ... 10

Art. 7(Controllo di sistema a tutela degli utenti) ... 10

Art. 8(Osservatori regionali) ... 10

Art. 9(Controllo diretto sull’erogazione dei servizi) ... 11

Art. 10(Poteri sostitutivi) ... 12

Art. 11(Sanzioni) ... 12

Capo IV(Disposizioni transitorie e finali) ... 12

Art. 12(Norme transitorie) ... 12

Art. 13(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13) ... 13

Art. 14(Consorzio obbligatorio dei comuni del Monferrato) ... 13

Art. 15(Conferenza regionale dell’ambiente) ... 13

Art. 16(Dichiarazione d'urgenza) ... 14

Capo I (Disposizioni generali) Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Ferme restando le competenze regionali e provinciali in materia di pianificazione e programmazione in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione con gli enti locali e definisce il relativo regime transitorio.

2. Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare:

a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per la gestione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;

b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello d’ambito territoriale ottimale;

c) la tutela e la corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e

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risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione;

d) la riduzione dei rifiuti urbani, nonché una programmazione ed una gestione integrata dei medesimi fondata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla loro raccolta in modo differenziato, sul loro recupero e il loro corretto smaltimento, anche al fine del loro adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio.

Capo II (Organizzazione dei servizi) Art. 2 (Ambiti territoriali ottimali)

1. Ai fini dell’organizzazione del servizio idrico integrato il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) Ambito 1: Verbano, Cusio, Ossola;

b) Ambito 2: Novarese;

c) Ambito 3: Biellese;

d) Ambito 4: Vercellese;

e) Ambito 5: Torinese;

f) Ambito 6: Cuneese;

g) Ambito 7: Astigiano;

h) Ambito 8: Alessandrino.

2. Ai fini dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) Ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano, Cusio, Ossola;

b) Ambito 2: Astigiano e Alessandrino;

c) Ambito 3: Cuneese.

d) Ambito 4: Torinese.

3. I confini degli ambiti territoriali di cui ai commi 1 e 2 e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento. La parziale modificazione dei confini degli ambiti territoriali ottimali individuati dal presente articolo, che si renda necessaria ai fini del rispetto dei criteri di cui alla legislazione nazionale di riferimento, è apportata con deliberazione della Giunta regionale, anche su istanza degli stessi enti locali interessati.

4. Nell’ambito della pianificazione di settore gli ambiti territoriali ottimali possono essere articolati per aree territoriali omogenee al fine di garantire, per entrambi i servizi, il più efficace svolgimento delle funzioni amministrative di cui alla presente legge e la più adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento. Per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le aree territoriali omogenee rappresentano l’unità territoriale idonea in particolare all’esercizio delle funzioni relative ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

Art. 3 (Funzioni di organizzazione dei servizi)

1. Le province esercitano le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito identificate:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata o di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantirsi agli utenti;

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b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d’ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all’acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all’erogazione dei servizi;

c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano di cui alla lettera b);

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;

e) affidamento dei servizi, conseguenti alla individuazione delle modalità di cui alla lettera d);

f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi.

2. Le funzioni provinciali di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono esercitate d’intesa con la Regione quando relative ad opere strategiche, intendendosi per tali:

a) gli accumuli ed i trasferimenti d’acqua per l’approvvigionamento idropotabile che travalicano i confini degli ambiti territoriali ottimali;

b) i termovalorizzatori, gli impianti finalizzati all’utilizzo energetico dei rifiuti e le discariche a servizio dei medesimi.

3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province si attengono alle direttive generali ed agli indirizzi regionali in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche, di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.

4. Il piano d’ambito e i relativi aggiornamenti sono trasmessi, entro 10 giorni dalla deliberazione di adozione, alla Giunta regionale ai fini di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).

Art. 4 (Esercizio associato delle funzioni provinciali)

1. Negli ambiti territoriali ottimali che comprendono il territorio di più province le funzioni provinciali di cui alla presente legge sono esercitate in forma associata, tramite convenzioni obbligatorie stipulate sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale.

Art. 5 (Conferenze d’ambito)

1. In ciascun ambito territoriale ottimale a base provinciale o sovraprovinciale sono istituite una Conferenza d’ambito per l’organizzazione del servizio idrico integrato e una Conferenza d’ambito per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, composte da rappresentanze dei sindaci dei comuni ricompresi nell’ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni.

2. I comuni partecipano alle Conferenze di cui al comma 1 sulla base di quote di rappresentatività fissate, tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio ricompreso nell’ambito e della necessità che siano equamente rappresentate le diverse esigenze del territorio, da regolamenti provinciali che definiscono altresì le modalità di composizione e funzionamento delle Conferenze d’ambito e la loro eventuale articolazione per aree territoriali omogenee in applicazione dell’articolo 2, comma 4.

3. I regolamenti provinciali di cui al comma 2 sono approvati sulla base di un regolamento-tipo adottato dalla Giunta regionale d’intesa con le province.

4. Le funzioni amministrative di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono esercitate dalle province previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante delle Conferenze di cui al comma 1.

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Capo III (Regolazione dei servizi a tutela degli utenti) Art. 6 (Finalità)

1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l’economicità dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonché alla tutela degli utenti, la regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è realizzata attraverso:

a) il controllo di sistema a tutela degli utenti che, comparate le modalità di esercizio delle funzioni poste in capo alle province e le prestazioni realizzate dai gestori con riferimento ad una pluralità di ambiti territoriali ottimali, individua le situazioni di criticità ed i conseguenti interventi sanzionatori e correttivi, ivi compresi quelli di revisione dei documenti di pianificazione sia a livello regionale, che a livello di singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire al complesso degli utenti regionali omogenei ed adeguati livelli di qualità dei servizi;

b) il controllo diretto sull’erogazione dei servizi che, esaminato il grado di realizzazione da parte del gestore degli adempimenti e delle prestazioni poste a carico del medesimo nel piano d’ambito e nel contratto di servizio sottoscritto, evidenzia se gli specifici obiettivi di gestione sono stati conseguiti e consente di adottare i provvedimenti sanzionatori delle eventuali inadempienze.

Art. 7 (Controllo di sistema a tutela degli utenti)

1. La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni degli Osservatori di cui all’articolo 8, il controllo di sistema del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo in particolare:

a) alla formulazione di indirizzi e linee guida per l’organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità di cui alla presente legge;

b) alla verifica di coerenza dei piani d’ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell’approvazione definitiva da parte delle province;

c) ad eseguire controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti dei gestori per gli interventi di maggiori dimensioni economiche;

d) all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 11.

2. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 1, la Giunta regionale ha facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 8 (Osservatori regionali)

1. Presso le strutture regionali competenti per materia, operano l'Osservatorio regionale dei servizi idrici e l’Osservatorio regionale dei rifiuti, di seguito denominati Osservatori regionali.

2. Gli Osservatori regionali, mediante la costituzione e la gestione di banche dati anche in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolgono su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti:

a) i piani d’ambito, i piani finanziari e i bilanci separati relativi ai servizi di cui alla presente legge;

b) i modelli adottati per l’esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi ed i relativi costi;

c) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

d) le condizioni generali dei contratti di servizio;

e) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti;

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f) i livelli di qualità dei servizi erogati all’utenza;

g) le tariffe applicate ed i costi unitari del servizio;

h) i risultati dei controlli diretti effettuati dalle province sulle gestioni di loro competenza;

i) i dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente, sulla base del metodo di calcolo stabilito dalla Giunta regionale.

3. Le province e i gestori dei servizi trasmettono periodicamente agli Osservatori regionali i dati e le informazioni di cui al comma 2, entro i termini e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli Osservatori regionali hanno la facoltà di richiedere in ogni momento ulteriori informazioni utili all’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

4. Sulla base dei dati acquisiti, gli Osservatori regionali effettuano elaborazioni, anche mediante analisi comparative tra i diversi ambiti territoriali ottimali, finalizzate allo svolgimento ottimale del controllo di sistema ed in particolare a:

a) individuare situazioni di inosservanza delle previsioni della pianificazione regionale di settore;

b) effettuare una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle forme di esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge;

c) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria praticata;

d) definire gli indici per la valutazione dell'effettiva integrazione tra i servizi e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

e) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

f) indicare i valori economici di riferimento per i singoli segmenti di servizio a livello di ambito territoriale ottimale e definire parametri, anche socio-economici, di valutazione delle tariffe applicate;

g) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi;

h) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

i) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi;

j) elaborare e divulgare dati statistici e conoscitivi in materia, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi.

5. Gli Osservatori regionali garantiscono il proprio supporto agli enti ed organismi competenti in materia, assicurano l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti ed organizzano periodici confronti con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori.

6. L’Osservatorio regionale dei rifiuti esercita altresì le funzioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).

Art. 9 (Controllo diretto sull’erogazione dei servizi)

1. Le province effettuano il controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del medesimo.

2. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 1, le province hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

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Art. 10 (Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia delle province nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 34/ 1998.

2. In caso di inadempienze del gestore, accertate nell’ambito del controllo diretto o segnalati dalla Regione nell’esercizio delle funzioni di controllo di sistema, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell’affidamento, le province e, in caso di loro inerzia, la Regione possono, previa diffida, sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico del gestore inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 11 (Sanzioni)

1. Per la violazione degli obblighi inerenti la fornitura delle informazioni di cui all’articolo 8, comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 commisurata alla gravità dell'inadempienza.

2. All’accertamento delle violazioni, all’irrogazione della sanzione amministrativa stabilita dal presente articolo, nonché alla riscossione e all'introito dei relativi proventi provvede la Regione secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.

Capo IV (Disposizioni transitorie e finali) Art. 12 (Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui al Capo II entrano in vigore il 1° gennaio 2012, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. La convenzione di cui all’articolo 4, comma 1 è stipulata entro tre mesi dall’approvazione della convenzione-tipo da parte della Giunta regionale.

3. I regolamenti provinciali di cui all’articolo 5, comma 2 sono approvati entro tre mesi dall’approvazione del regolamento-tipo da parte della Giunta regionale.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione delle province inadempienti.

5. A far data dal 1° aprile 2011 e sino al 31 dicembre 2011 le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio idrico integrato e del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite alle province secondo quanto disposto dell’articolo 3, ivi compresa l’intesa con la Regione per le funzioni relative alle opere strategiche.

6. Le province, ove necessario d’intesa tra loro, esercitano le funzioni di cui al comma 5 avvalendosi del personale delle associazioni d’ambito e dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, recante norme in materia di rifiuti, e delle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, recante norme in materia di servizio idrico integrato.

7. Le autorità d’ambito, le associazioni d’ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r.

13/1997 e alla l.r. 24/2002 sono posti in liquidazione e cessano dalle funzioni ad essi attribuite a far data dal 1° aprile 2011. Dalla medesima data i consigli di amministrazione, le assemblee consortili e le conferenze d’ambito sono sciolti.

8. Dal 1° aprile 2011 i Presidenti delle province, con riferimento alle associazioni d’ambito ed ai consorzi di bacino, e i Presidenti delle autorità d’ambito, con riferimento a queste ultime, assumono le funzioni di commissari liquidatori dei predetti enti ed

(13)

organismi e ne curano la gestione ordinaria limitatamente agli atti strettamente necessari alla fase di liquidazione.

9. Il commissario liquidatore adotta tutti i provvedimenti necessari per l’elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell’ente o organismo, recante:

a) l’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l’indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alle province;

b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle province;

c) l’accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;

d) l’accertamento della dotazione di personale dipendente, con l’individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte.

10. Con decorrenza 1° gennaio 2012 le province subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti e degli organismi di cui al comma 6, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010, individuati sulla base della ricognizione di cui al comma 9.

11. Al personale di cui al comma 6 si applica la disciplina di cui all’articolo 2112 del Codice civile nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali.

Art. 13 (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13) 1. A far data dal 1° gennaio 2012 il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 13/1997 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale determina l’onere aggiuntivo alla tariffa del servizio idrico integrato, non inferiore al 5 per cento della medesima, da destinarsi all'attuazione di interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano. I proventi derivanti da tale onere sono versati dal gestore alla Regione che li iscrive al Fondo regionale per la montagna per essere assegnati sulla base di apposita programmazione regionale.”.

Art. 14 (Consorzio obbligatorio dei comuni del Monferrato)

1. Sono fatti salvi i diritti del Consorzio obbligatorio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato, costituito con regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, convertito con legge 6 gennaio 1931, n. 80, fino all'eventuale scioglimento del Consorzio medesimo per effetto di apposite disposizioni normative.

Art. 15 (Conferenza regionale dell’ambiente)

1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali regionali competenti in materia di ambiente, nonché per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte e pareri, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Conferenza regionale dell’ambiente.

2. Fanno parte della Conferenza regionale di cui al comma 1:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza;

b) i Presidenti delle Province o gli Assessori delegati;

c) i Presidenti delle Conferenze d’ambito, limitatamente alla trattazione della materia inerente il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

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d) il Presidente della delegazione regionale dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunita', Enti montani) o suo delegato, limitatamente alla trattazione delle materie di interesse delle zone montane;

e) i Presidenti delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.

3. La Conferenza regionale adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. Svolge funzioni di segreteria della Conferenza la struttura regionale competente in materia.

4. La Conferenza regionale si avvale degli Osservatori regionali e di un proprio Comitato tecnico, composto da:

a) il responsabile della struttura regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;

b) il responsabile della struttura competente in materia di ciascuna Provincia, o un suo delegato;

c) un tecnico, in rappresentanza di ciascuna Conferenze d’ambito, limitatamente alla materia inerente il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

d) un tecnico in rappresentanza della delegazione regionale dell'UNCEM limitatamente alla trattazione delle materie di interesse delle zone montane;

e) un tecnico designato in rappresentanza delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.

5. In relazione agli argomenti trattati, i Presidenti della Conferenza regionale e del Comitato tecnico possono sentire i rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia ovvero portatori di interessi diffusi o di categoria.

6. Nelle materie di sua competenza la Conferenza regionale dell’ambiente svolge le funzioni della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali di cui all’articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 16 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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