• Non ci sono risultati.

Disegno di legge Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e delle acque

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Disegno di legge Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e delle acque"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Disegno di legge

Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e delle acque

Art. 1

(Nuovi A.T.O. e Autorità d’Ambito)

1. Per l’esercizio delle funzioni previste dalla Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sue modifiche ed integrazioni, la gestione integrata dei rifiuti è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che coincidono con il territorio della provincia, salvo quanto diversamente disposto con i successivi commi 5 e 6.

2. La funzione di Autorità d’Ambito di cui all’art. 201 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sue modifiche è esercitata dai comuni appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Ottimale riuniti in Consorzio costituito ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e sue modifiche ed integrazioni.

3. Alla suddetta Autorità d’Ambito è attribuito l’esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell’art. 201 del citato Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

4. A tal fine i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale stipulano apposite Convenzioni ai sensi dell’art. 31 del citato D.Lgs 267/2000.

5. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato dall’Agenzia dei rifiuti e delle acque secondo i principi di cui all’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n.2 e relative regolamentazioni attuative, venga accertato che la Società di ambito abbia raggiunto, alla data del 31 ottobre 2008, i risultati minimi previsti, il relativo territorio è individuato come Ambito Territoriale Ottimale.

6. I Comuni capoluogo delle Aree Metropolitane individuate ai sensi della L.R. n. 9 del 6 marzo 1986 possono richiedere al Presidente della Regione, ove ricorrano i presupposti di cui all’art.

200 del decreto legislativo n. 152/2006, di individuare il relativo comune come Ambito Territoriale Ottimale.

7. Il Presidente della Regione, a seguito di istruttoria dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, approva, con proprio provvedimento la nuova delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui ai commi 5 e 6.

8. Le Autorità d’Ambito, entro 45 giorni dalla costituzione del Consorzio, individuano le modalità di affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 23- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, fermo restando che il servizio và garantito senza soluzione di continuità.

9. Il comma 1 dell’art. 45 della Legge regionale n. 2 dell’8 febbraio 2007 è soppresso.

Art. 2 (Organi)

1. Organi del Consorzio sono l’Assemblea dei Sindaci, il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci ed il Presidente del Consorzio; il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci è il Presidente della Provincia; la funzione di Presidente e di componente dell’assemblea dei sindaci viene esercitata a titolo gratuito.

2. L’Assemblea dei Sindaci elegge al suo interno il Presidente del Consorzio, che ha la rappresentanza dell’Autorità d’Ambito; la funzione di Presidente del Consorzio viene esercitata a titolo gratuito.

3. L’Assemblea dei Sindaci si esprime preventivamente su tutti gli atti di programmazione e di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di organizzazione territoriale dei servizi, di programmazione e pianificazione impiantistica, di modalità gestionali e di personale.

4. L’Assemblea determina ed approva la tariffa di cui all’art. 238 del D.Lgs 152/2006 e sue

(2)

siciliana continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari previste dall’Ordinanza commissariale n. 885 dell’8 agosto 2003, fermo restando che il Presidente della Regione può emanare appositi ulteriori disposizioni e modifiche.

6. In tutte le votazioni dell’Assemblea dei Sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30% dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell’A.T.O. al 31 Dicembre 2007, così come desunta dalle relative tabelle ISTAT. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto. Le determinazioni dell’Assemblea sono valide se alla votazione sono presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei comuni o, in seconda convocazione, almeno un terzo dei comuni.

Art. 3

(Zone Territoriali Omogenee)

1. A seguito di richiesta motivata effettuata, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, da parte dei Sindaci interessati, l’Assemblea dei Sindaci, individua, con proprio provvedimento, all’interno del territorio provinciale, una o più Zone Territoriali Omogenee.

2. La Convenzione di cui all’art. 1 comma 4 e lo Statuto del Consorzio disciplinano il funzionamento della Zona Territoriale Omogenea di livello sub-provinciale, le responsabilità attribuite ai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte e l’affidamento dei relativi servizi nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, fermo restando che il servizio và garantito senza soluzione di continuità.

Art. 4

(Compiti e funzioni dell’Autorità d’Ambito e dei Comuni soci)

1. L’Autorità d’Ambito deve garantire, sulla scorta della regolamentazione regionale, la gestione integrata di tutti i servizi di igiene urbana e la realizzazione di almeno un impianto per ogni tipologia principale di servizio a livello di Ambito Territoriale Ottimale o a livello di area omogenea di livello sub-provinciale.

2. Ai fini del trattamento finalizzato alla termovalorizzazione del rifiuto residuo a valle della raccolta differenziata continuano ad avere efficacia gli Ambiti Territoriali Ottimali determinati con l’Ordinanza Commissariale n. 1069/2002; in particolare, per quanto riguarda gli oneri di trasporto, rimangono a carico dell’Operatore industriale che ha in affidamento il relativo servizio gli oneri per tutti i trasporti al di fuori del suddetto Ambito Territoriale Ottimale.

3. I Comuni soci garantiscono, con riferimento al proprio territorio, il controllo sull’efficacia, sull’efficienza e sull’economicità nell’espletamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti sulla base di apposita Carta dei Servizi, l’efficacia delle azioni di contrasto all’elusione ed all’evasione tariffaria, la regolare riscossione della TARSU o della TIA, attivando tutte le misure necessarie ad assicurare la correttezza dei ruoli, nonché l’equilibrio economico- finanziario dell’Autorità d’Ambito.

4. I sindaci, con periodicità semestrale, riferiscono al Consiglio Comunale sull’andamento del servizio nel proprio territorio, sugli adempimenti e sulla situazione economico-finanziaria dell’Autorità d’Ambito.

(3)

Art. 5

(Rapporti tra comuni consorziati)

1. Il Presidente della Regione con proprio decreto provvede, sentite le Associazioni di Province e Comuni, a stabilire lo schema tipo di Statuto e di Convenzione in cui sono definiti le finalità, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché i criteri per il regime transitorio per gli affidamenti esistenti e per quelli i cui bandi non siano stati ancora pubblicati, le modalità di determinazione e di riscossione della tariffa, le modalità di passaggio del personale che era impiegato a vario titolo per i servizi di gestione integrata dei rifiuti negli Ambiti Territoriali Ottimali alla data prevista dal comma 6 dell’art. 202 del D.Lgs n. 152/2006, cioè al 31 dicembre 2005, la struttura interna dell’Ambito Territoriale ottimale, con la relativa previsione di uffici consortili.

2. Il personale a tempo indeterminato impiegato nel servizio di igiene ambientale presso i comuni e da questi trasferito alle società d’ambito entro la data di entrata in vigore della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2 passa alle dipendenze del consorzio; passa, altresì, al consorzio il personale utilizzato in attività socialmente utili nei servizi di igiene ambientale dai comuni e assunto alle dipendenze delle società di ambito entro la data di entrata in vigore della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2; il restante personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della L.R. 02/07 entrerà a far parte di un bacino da cui le Autorità d’Ambito dovranno attingere per future assunzioni da parte dei suddetti Enti o dei soggetti affidatari del servizio.

3. La costituzione del bacino di cui al comma precedente, le modalità ed i criteri per l’assegnazione ed il successivo attingimento del personale saranno fissati con Decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. La ricognizione del personale di cui al precedente comma 2 in servizio presso le Società d’Ambito dovrà essere effettuata dai liquidatori di cui al successivo articolo 6, che provvederanno alla trasmissione dei relativi elenchi all’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e alla nuova Autorità d’Ambito.

5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione degli schemi di Statuto e di Convenzione i Consigli Comunali provvedono alla loro approvazione. Entro i successivi 30 giorni il Presidente della Provincia procede, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 ed ai fini di assicurare le funzioni di Autorità d’Ambito, alla convocazione dell’Assemblea, all’approvazione dello Statuto e della convenzione all’elezione del Presidente del Consorzio. Entro i successivi 20 giorni il Presidente del Consorzio, sentita l’Assemblea dei Sindaci, provvede alla costituzione del Consorzio e degli uffici Consortili, i quali operano con personale distaccato dagli enti che partecipano e con il personale di cui al precedente comma, limitatamente alle esigenze effettive di organico ed alla qualifica posseduta, ed ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale.

Art. 6

(Liquidazione delle Società d’Ambito esistenti)

1. Le Società d'ambito esistenti devono essere poste in liquidazione nel rispetto della normativa vigente entro 30 giorni dalla costituzione del Consorzio, previa quantificazione della situazione debitoria o creditizia di ciascuna Società d’ambito alla data del 31/12/2008, delle quote che ogni Comune ha versato direttamente o delle quote che i cittadini hanno versato direttamente alla Società come TIA o TARSU. Con il decreto di cui all’articolo 5 comma 1, il Presidente della Regione provvede a disciplinare l’attuazione della procedura di liquidazione, con particolare riferimento alle società d’ambito che svolgono direttamente il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. Qualora il Comune abbia conservato le competenze in ordine alla riscossione, il liquidatore

(4)

3. Nel caso in cui la riscossione sia stata effettuata dalla Società d’Ambito per il periodo precedente alla data di avvio della liquidazione, cioè il 1° gennaio 2009, il diritto a riscuotere dovrà essere trasferito nuovamente ai singoli Comuni, che potranno iscrivere in bilancio le somme ancora da riscuotere.

4. Ogni comune ha l’obbligo di individuare, entro i successivi 60 giorni, le modalità con cui ripianare il debito di cui sopra ed eventuali debiti pregressi per il servizio di smaltimento dei rifiuti, senza creare pregiudizio ai soggetti che hanno erogato i servizi di gestione integrata dei rifiuti corrispondenti al debito accertato. In caso di inadempienza la Regione eserciterà, a mezzo dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell’art. 7 della L.R. 19/2005 ed ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. 44/91, individuando, nel rispetto della normativa vigente, una modalità per l’anticipazione del totale imputato al singolo Comune, attuando quanto necessario per effettuare l’erogazione della somma a favore dei soggetti creditori, utilizzando come garanzia il fondo per le autonomie locali, provvedendo, in caso di mancato pagamento della propria quota da parte del Comune, a recuperare l’importo erogato attraverso una corrispondente diminuzione delle erogazioni trimestrali all’Ente locale inadempiente nell’arco di sessanta mesi.

5. La T.I.A. o la T.A.R.S.U. che sarà riscossa per il periodo precedente alla data di avvio della liquidazione dovrà essere versata al Comune nel cui territorio ricade la relativa utenza, in compensazione di quanto corrisposto ai sensi del precedente comma.

Art. 7

(Misure relative alle procedure autorizzative)

1. Ai fini della semplificazione delle procedure relative alla gestione integrata dei rifiuti e delle acque, tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti, compresi la Valutazione Ambientale Strategica, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione di Assoggettabilità e la Valutazione di Incidenza, l’autorizzazione per lo smaltimento dei reflui civili ivi compresa l’autorizzazione allo scarico di impianti che trattano in prevalenza reflui civili ai sensi del D.Lgs 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni e del D.M. 185/2003, sono di competenza dell’Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque.

2. L’Agenzia ai fini dell’espletamento delle competenze attribuite con la L.R. 22/12/2005 n. 19 e degli adempimenti di cui alla presente legge, può utilizzare in via temporanea personale, con comprovata esperienza nel settore, che presta servizio presso amministrazioni pubbliche ed enti pubblici non economici, previa intesa con gli stessi e nel rispetto delle procedure di comando.

Art. 8

(Misure relative alla certezza nell’acquisizione delle informazioni)

1. L’Agenzia irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di cinquemila euro fino ad un massimo di ventimila euro, ai soggetti che rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Agenzia nell’ambito della propria attività istituzionale o intralciano l'accesso o le ispezioni; irroga, inoltre, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di diecimila euro fino ad un massimo di quarantamila euro ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri; le stesse sanzioni sono irrogate nel caso di violazione degli obblighi di informazione periodica stabilite con provvedimenti dell’Agenzia stessa.

2. Avverso i provvedimenti con cui l'Agenzia irroga la sanzione può essere proposto ricorso al Presidente della Regione, attraverso l’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, entro tre giorni dalla notifica. Il Presidente dell’Agenzia per i rifiuti e le acque, entro i successivi sette giorni, sulla base della valutazione del ricorso e dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio

(5)

competente, propone al Presidente della Regione il provvedimento di accoglimento o rigetto.

Art. 9

(Misure relative alla soluzione delle problematiche economico-finanziarie)

1. I Comuni, in quanto soci delle Autorità d’Ambito, devono prevedere nei propri bilanci la copertura totale dei costi di gestione integrata dei rifiuti a garanzia di una eventuale carenza nella riscossione della TARSU i della TIA.

2. I Comuni e le Autorità d’Ambito, ai fini della copertura totale dei costi di cui al precedente comma, devono applicare, ove non l’abbiano già fatto, il comma 340 dell'art. 1 della legge 311/2004, che prevede, ai fini della autodenuncia sulle superfici imponibili, sia in regime di Tarsu sia in regime di Tia, che, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.

138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali”con quelli catastali.

3. I Comuni e le Autorità d’Ambito potranno/dovranno utilizzare le risorse ricavate dall’applicazione del Provvedimento del Direttore delle Agenzie delle Entrate del 14/12/2007, pubblicato nella G.U. n. 300 del 28/12/2007, a parziale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

4. Le somme provenienti dalla TARSU incassata dai Comuni devono confluire in un apposito capitolo di bilancio, rientrano e devono essere inserite tra quelle impignorabili ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e sono a destinazione vincolata alla finalità del pagamento dei corrispettivi per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. In caso di copertura parziale del costo del servizio, i Comuni devono far confluire nello stesso capitolo di bilancio l’importo residuale necessario per garantire la totale copertura del costo del servizio.

5. Le somme provenienti dalla riscossione della tariffa igiene ambientale (TIA) devono confluire in un apposito fondo del bilancio dell’Autorità d’Ambito con specifica destinazione, rientrano e devono essere inserite tra quelle impignorabili ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e sono a destinazione vincolata alla finalità del pagamento dei corrispettivi per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. In caso di insufficiente riscossione per l’anno in corso, il Comune nel cui territorio si è verificata la mancata riscossione dovrà integrare, in via sussidiaria, il suddetto fondo fino alla totale copertura finanziaria ai sensi dell’art. 21 comma 17 della L.R. 19/2005.

6. Le somme erogate alle Autorità d’Ambito ed ai Comuni da parte della Regione per la gestione integrata dei rifiuti rientrano e devono essere inserite tra quelle impignorabili ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 10

(Misure relative all’incremento della raccolta differenziata)

1. Le somme di cui al seguente elenco devono essere destinate ai soggetti titolari dell’esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti che hanno raggiunto, nella relativa provincia di riferimento, le percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente e sono finalizzate sia agli interventi a favore della gestione integrata

(6)

¾ la quota di tariffa per lo smaltimento in discarica relativa agli interventi a favore della raccolta differenziata;

¾ le penalità di cui all’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

¾ una quota variabile tre il 10% ed il 100% del tributo speciale per lo smaltimento in discarica previsto dalla L. 549/95 e sue modifiche ed integrazioni, stabilita annualmente con decreto del Presidente della Regione, previa istruttoria dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;

2. L’Agenzia per i rifiuti e le acque provvederà ad istituire un apposito capitolo di bilancio in entrata in cui confluiranno le suddette somme da parte dei soggetti a vario titolo tenuti al versamento.

3. E’ fatto obbligo alle Autorità d’Ambito ed ai Comuni di prevedere, ai fini dell’erogazione delle premialità di cui ai successivi articoli, la possibilità per i propri cittadini-utenti di dimostrare la raccolta differenziata effettuata attraverso un’apposita tessera o un apposito strumento alternativo anche attraverso la pesatura della sola raccolta differenziata, rapportandola, in tal caso, con la media di produzione dei rifiuti dell’Ambito territoriale di riferimento.

4. Ai Comuni che non hanno raggiunto nel proprio territorio le percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente la premialità proveniente dal fondo per le autonomie locali viene ridotta in misura pari alla differenza tra la percentuale raggiunta e quella prevista dalla normativa vigente in materia.

5. Ai Comuni che non hanno raggiunto nel proprio territorio le percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente le erogazioni provenienti dal fondo per le autonomie locali vengono ridotte in misura pari alla differenza tra la percentuale raggiunta e quella prevista dalla normativa vigente in materia.

6. Ai Comuni che non hanno raggiunto nel proprio territorio le percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente deve essere applicata una penalità pari a 25 centesimi di euro per abitante, che viene applicata attraverso una corrispondente diminuzione delle erogazioni regionali provenienti dal fondo per le autonomie locali.

7. Ai Comuni che dimostrino il raggiungimento nel proprio territorio delle percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente viene erogata una premialità annua fino ad un massimo di 25 centesimi di euro per abitante, attraverso un corrispondente aumento delle erogazioni regionali provenienti dal fondo per le autonomie locali.

8. Ai Comuni che dimostrino il raggiungimento nel proprio territorio della percentuale del 20%

di frazione umida raccolta in modo differenziato e consegnata agli impianti di compostaggio viene erogata una premialità annua fino ad un massimo di 50 centesimi di euro per abitante, attraverso un corrispondente aumento delle erogazioni regionali provenienti dal fondo per le autonomie locali.

9. Ai Comuni che dimostrino il raggiungimento nel proprio territorio di una raccolta minima di 80 kg/ab/anno di amianto o rifiuti di amianto viene erogata una premialità annua fino ad un massimo di 25 centesimi di euro per abitante, attraverso un corrispondente aumento delle erogazioni regionali provenienti dal fondo per le autonomie locali.

10. Ai Comuni che dimostrino il raggiungimento nel proprio territorio di una raccolta minima di 4 kg/ab/anno di rifiuti RAEE viene erogata una premialità annua fino ad un massimo di 25 centesimi di euro per abitante, attraverso un corrispondente aumento delle erogazioni regionali provenienti dal fondo per le autonomie locali.

11. I cittadini che dimostrino il raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente ricevono una premialità annua in forma di riduzione della TARSU o della TIA fino ad un massimo di 50 centesimi di euro per ogni punto di raccolta differenziata effettuata nell’anno di riferimento.

(7)

12. Per le finalità di cui al presente articolo precedente sono utilizzate parte delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 6 nei limiti della effettiva liquidità del fondo.

Art. 11 (Norme finali)

1. In caso di inadempienza degli obblighi di cui alla presente legge e dei correlati provvedimenti attuativi, la Regione eserciterà, a mezzo dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell’art. 7 della L.R. 19/2005 ed ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. 44/91; l’Agenzia continuerà, altresì, ai sensi delle normative sopra richiamate, ad effettuare tutti gli altri interventi ispettivi e sostitutivi nelle materie di competenza dell’Agenzia per i rifiuti e le acque nei riguardi delle Autorità d’Ambito e degli Enti Locali.

2. I Commissari nominati ai sensi del precedente comma 1, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto il commissariamento, possono richiedere all’ARRA di utilizzare in via temporanea personale, con comprovata esperienza nel settore, che presta servizio presso amministrazioni ed enti pubblici non economici, previa intesa con gli stessi e nel rispetto delle procedure di comando.

3. Al personale utilizzato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal commissario in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante al commissario stesso, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti della Regione in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico degli Enti di cui è stato disposto il commisariamento e sono corrisposte con provvedimento del commissario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle Autorità d’Ambito costituite ai sensi dell’art. 201 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sue modifiche ed integrazioni, nonché ai comuni e alle province, facenti parte del consorzio costituito ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e sue modifiche ed integrazioni, per tutti gli atti competenza di questi ultimi che riguardino la gestione integrata dei rifiuti.

Riferimenti

Documenti correlati

Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, n.116, di recepimento delle direttiva (UE) 2018/851, nel definire il rifiuto urbano, ha di fatto trasposto nell’ordinamento

Il rifiuto Verde e ramaglie, dallo scorso 1° maggio 2021 deve essere conferito solo all’interno del contenitore da 240 litri già in suo possesso, al quale dovrà essere applicato

h) N.70 Contenitori portarifiuti da lt.240 in polietilene, di colore “BLU” ad alta densità, carrellati su n°2 ruote da 200 mm, coperchio piano, sezione tronco

Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato DOMENICA LUNEDÌ Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato DOMENICA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato DOMENICA Lunedì

CICLO DELLA PLASTICA - COREPLA Il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica, organizza la raccolta dei rifiuti

f e h, qualora preventivamente concordati tra le Amministrazioni di Sirtori e Viganò mediante deliberazioni delle rispettive Giunte comunali, saranno ripartiti come segue: il 30%

All’articolo 7 è previsto che la Giunta regionale, avvalendosi delle elaborazioni degli Osservatori di cui al successivo articolo 8, eserciti il controllo di sistema del servizio

Carta e Cartone con residui di cibo o altre sostanze, carta oleata o plastificata, piatti e bicchieri di plastica, scontrini e carta copiativa. Imballaggi in Plastica