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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA. dott.ssa Alessandra Cucuzza

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Academic year: 2022

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(1)

LOMBARDIA/141/2020/PRSE

SEZIONEREGIONALEDICONTROLLOPERLALOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo Presidente

dott. Marcello Degni Consigliere

dott. Giampiero Maria Gallo Consigliere (relatore) dott. Luigi Burti Consigliere

dott.ssa Alessandra Cucuzza Referendario

dott. Giuseppe Vella Referendario

dott.sa Rita Gasparo Referendario

dott. Francesco Liguori Referendario

dott.ssa Alessandra Molina Referendario

dott.ssa Valeria Fusano Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 22 ottobre 2020 ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall’art. 26 ter del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, inserito in sede di conversione con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Torre de Picenardi (CR), avente ad oggetto i rendiconti della gestione per l’esercizio finanziario 2016, 2017 e 2018 e il bilancio preventivo 2018-2020

(2)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l’art. 85 (“Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 3, lett. e) prevede lo svolgimento delle udienze e delle adunanze mediante collegamenti da remoto, specificando che “Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti”;

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile 2020 (pubblicato sulla G.U.

n. 89 del 3/4/2020), contenente “Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice dinanzi alla Corte dei conti”;

(3)

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 22/5/2020), contenente “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

Esaminati i questionari sul rendiconto della gestione per gli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 redatto dall’organo di revisione del Comune di Torre de’ Picenardi (CR), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

Vista le richieste istruttorie, nota prot. Cdc n. 29672 del 04.12.2019 e n. 6682 del 07.04.2020;

Viste le risposte del Comune di Torre de’ Picenardi pervenute in data 27.12.2019 (prot.

n. 31090, 31091, 31092, 31093) e 15.05.2020 (prot. 8228, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256);

Vista l’ordinanza n. 74/2020 del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita nella camera di consiglio da remoto del 22 ottobre 2020 per adottare pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il relatore Consigliere dott. Giampiero Maria Gallo;

FATTO

In sede di esame dei questionari relativi ai rendiconti della gestione 2016, 2017 e 2018 e bilancio preventivo 2018-2020 trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Torre de’

Picenardi (CR), redatti ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come integrato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, sono emerse alcune criticità, per le quali sono stati richiesti chiarimenti (prot.

Cdc n. n. 29672 del 04.12.2019). In particolare, si è formulata la seguente richiesta istruttoria:

1. con riferimento alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, si chiedeva di chiarire quali fossero gli effettivi importi relativi a debiti e crediti tra ente locale e la società Padania Acque S.p.A., dato che quanto dichiarato nel questionario risulta differente da ciò che si desume dalla relazione del revisore al rendiconto 2017: nel primo, infatti, emerge che non ci sono discordanze tra la contabilità dell’ente e quella della società, nel secondo il contrario;

(4)

2. l’ente risulta essere, nell’anno 2017, in anticipazione di tesoreria; tuttavia, i dati presenti nel questionario risultano essere differenti dai dati inseriti nella relazione del revisore, anche se essi sono in parte coincidenti con la BDAP. Si chiedeva, pertanto, di indicare i motivi di queste differenze, precisando il volume delle anticipazioni di tesoreria utilizzate nell’anno, specificando le ragioni del ricorso all’istituto e le modalità del rimborso delle anticipazioni utilizzate, l’importo degli interessi passivi maturati e l’importo dell’eventuale anticipazione non restituita al 31/12;

3. la composizione del risultato di amministrazione presente nel rendiconto 2017 inviato alla BDAP è differente rispetto ai dati contenuti nella relazione del revisore per quanto riguarda la parte accantonata; in quest’ultima, è presente l’importo di euro 19.500, relativo all’FCDE, non accantonato però a rendiconto.

Si chiedeva pertanto quale fosse la versione corretta e, nel caso, per quale motivo l’ente non avesse accantonato nulla all’FCDE;

4. a complemento del punto precedente, si chiedeva di esplicitare analiticamente le modalità di formazione dell’FCDE, sia in sede di bilancio preventivo che in sede di assestamento, specificando le eventuali variazioni, ai sensi del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011;

5. si chiedeva, inoltre, di allegare le tabelle di calcolo dell’FCDE (per ogni singola categoria di entrata individuata come di dubbia esigibilità) esplicitando il metodo contabile utilizzato, così come prescrive il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011.

6. il questionario relativo al bilancio preventivo 2018-2020 risulta essere incompleto nei fogli “Cassa patrimonio Sez. III” e “Indebitamento finanza derivata Sez. II”;

si chiedeva pertanto la debita compilazione del questionario e il suo rinvio dalla sezione “Quesiti” del menù “Questionario”.

In riscontro al su esposto rilievo istruttorio, il 27 dicembre 2019 il revisore del comune faceva pervenire tramite l’applicativo ConTe (prot. n. 31090, 31091, 31092, 31093) la seguente risposta corredata dai fogli Excel di calcolo dell’FCDE precisando che: “in riferimento alla richiesta di istruttoria al rendiconto 2016 – rendiconto 2017 – bilancio preventivo 2018-2020 del Comune di Torre de’ Picenardi, fermo restando che per gli anni sopra riportati, la sottoscritta non era revisore dei conti del Comune di Torre de’ Picenardi, fa presente quanto segue:

(5)

1. Discordanze crediti/debiti con Padania Acque S.p.A. per consuntivo 2016. Sul questionario consuntivo 2016 (al punto 4.10 e 4.11 a pagina 33) è stato erroneamente indicato la totale conciliazione tra crediti/debiti del comune con la società. In realtà, relativamente alla società Padania Acque S.p.A. come indicato nella relazione dell’organo di revisore esiste una discordanza tra crediti e debiti e residui attivi e passivi.

2. Discordanze anticipazioni di tesoreria anno 2017. Si conferma che vi sono discordanze effettive tra questionario e relazione del revisore per i dati dell’anticipazione di tesoreria anno 2017 per errori nella compilazione. Si riepilogano i dati corretti: con delibera di giunta di dicembre 2016 è stata richiesto al tesoriere Cassa Padana un’anticipazione di € 692.746,35; i giorni di utilizzo sono stati 60 e l’importo massimo giornaliero è stato di € 112.853,00. L’importo di interessi pagati così come viene attestato dalla banca sul portale è di € 2.529,93; l’anticipazione è stata tutta regolarizzata e corrisposta. I mandati complessivamente emessi sul capitolo per restituire l’anticipazione portano a una cifra di

€ 1.215.694,17 in quanto derivanti dal cumulo ovvero dalla sommatoria di tutte le richieste di effettiva anticipazione.

3. Avanzo di amministrazione 2017 e F.C.D.E. Gli atti amministrativi adottati dall’ente (relazione illustrativa alla gestione) e dal revisore dei conti (parere al consuntivo) evidenziano correttamente l’accantonamento di 19.500 euro come fondo crediti dubbia esigibilità ma erroneamente, nel gestionale della contabilità, non è stato riportato l’accantonamento nell’avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità. L’errore è stato sanato con il consuntivo 2018 il quale riporta correttamente l’accantonamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità.

RIEPILOGO QUOTA DI AVANZO DA VINCOLARE PER FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Credito

Residui a fine esercizio

2017

Realizzo

Crediti di dubbia esigibilità

Quota di avanzo da vincolare 55%

2016

70%

2017

100%

2018 TARSU-TIA-TARI 51.763,54 99,2% 406,06 223,33 284,24 406,06 RECUPERO EVASIONE

(ICI/IMU-

TARSU/TIA/TARES- COSAP/TOSAP-ALTRI TRIBUTI)

32.884,49 87,4% 4.148,54 2.281,70 2903,98 4.148,54

ONERI PERMESSO DI

COSTRUIRE 0,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

FITTI ATTIVI 47.438,63 92,4% 3.610,00 1.985,50 2527,00 3.610,00

(6)

SANZIONI PER

VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

0,00 100,6% 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 3.686,50 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

135.773,16 8.164,60 4.490,53 5715,22 8.164,60

Dalle tabelle di calcolo inviate la percentuale di riscossione risulta derivare dal rapporto tra (Riscossioni c/residui anno successivo + riscossioni in c/competenza) su Accertamenti di competenza; l’utilizzo di tale formula comporta una maggiore percentuale di riscossione che in alcuni casi ha prodotto delle percentuali superiori al 100% come da tabella riepilogativa sottostante:

Entrata Anno di riferimento Percentuale di riscossione

calcolata

TARSU TIA TARI 2015 102,8%

TARSU TIA TARI 2016 100,2%

Recupero evasione tributaria 2013 102,0%

Recupero evasione tributaria 2015 113,3%

Fitti attivi 2015 107,8%

Sanzioni violazione codice della strada

2013 1.134,0%

Altre entrate extratributarie 2014 101,9%

Il calcolo del complemento a 100 delle percentuali di riscossione è effettuato calcolando la media semplice delle percentuali di riscossioni degli ultimi 5 anni escluso l’ultimo.

In ragione del contenuto della risposta, il magistrato istruttore riteneva opportuno approfondire l’istruttoria, estendendo l’esame al rendiconto 2018, con lettera prot. 6682 del 07.04.2020; in particolare, relativamente a documentazione integrativa e delucidazioni, si chiedeva di:

(7)

1. inviare i verbali trimestrali delle verifiche di cassa effettuate dal revisore dei conti nel 2017 e 2018;

2. dettagliare le “spese correnti permanenti” sostenute nel 2018 e finanziate con avanzo di amministrazione disponibile relativo all’esercizio 2017;

3. confermare, relativamente al calcolo dell’FCDE, che le percentuali di realizzo che risultano dal riepilogo pag. 2 all’allegato C, della risposta istruttoria, fossero il risultato di un calcolo riferibile alla formula sottostante

percentuale media (“Realizzo” a p. 2 del Riepilogo) per ciascuna categoria di credito:

[somma delle riscossioni in c/comp degli anni 2013-14-15-16-17 più somma delle riscossioni in c/residui degli anni 2014-15-16-17-18]

ciascuna divisa per

[somma degli accertamenti in c/comp degli anni 2013-14-15-16-17]

ed espressa, poi, in forma percentuale;

4. confermare che, conseguentemente, l’importo calcolato per l’FCDE a p.2 fosse derivato da;

(Accertamenti in c/competenza dell’anno meno Riscossioni in c/competenza dell’anno) moltiplicati per (1-Realizzo)

5. definire il riferimento normativo seguito per effettuare tale calcolo.

Il Comune di Torre de’ Picenardi rispondeva con lettera del 15 maggio 2020 (prot. 8228, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256), facendo pervenire copia delle verifiche di cassa richieste. Per le altre richieste di informazioni il revisore dei conti specificava che:

“per quanto riguarda le spese correnti anno 2018 finanziate con avanzo 2017 d

alle informazioni avute dal Responsabile del Servizio Finanziario, l’avanzo 2017 libero ammontante ad € 79.668,70 è stato tutto utilizzato nel corso del 2018 con una variazione di bilancio nel mese di maggio 2018 per € 63.409,00 e con una successiva variazione di bilancio di luglio per i restanti 16.259,70 euro. Non c’è uno specifico capitolo a cui è stato destinato l’avanzo ma diversi capitoli di parte corrente finanziati anche con risparmi di spesa e/o maggiori entrate.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del FCDE dalle informazioni dall’ente, il foglio di

calcolo allegato alla nota inviata il 27.12.2019 comprende le informazioni relative al FCDE

del consuntivo e del preventivo. Relativamente alla quota a consuntivo da accantonare

nell’avanzo di amministrazione l’ammontare è calcolato applicando al totale dei residui al

31.12. 2018 il complemento a 100 della media delle percentuali di incasso deli ultimi 5 anni

calcolata come rapporto tra incassi a residui e residui iniziali.”

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RIEPILOGO QUOTA DI AVANZO DA VINCOLARE PER FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Credito

Residui a fine esercizio

2018

Realizzo Crediti di dubbia esigibilità

Quota di avanzo da vincolare 55%

2016 70%

2017 100%

2018 TARSU-TIA-TARI 26.932,48 99,9% 34,39 25,79 29,23 34,39 RECUPERO EVASIONE

(ICI/IMU-

TARSU/TIA/TARES- COSAP/TOSAP-ALTRI TRIBUTI)

7.933,07 81,4% 1.476,49 1.107,37 1255,01 1.476,49

ONERI PERMESSO DI

COSTRUIRE 0,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

FITTI ATTIVI 65.753,63 89,8% 6.676,51 5.007,38 5675,03 6.676,51 SANZIONI PER

VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

0,00 100,6% 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 10.979,75 99,5% 52,36 39,27 44,51 52,36

111.979,75 8.239,75 6.179,81 7003,78 8.239,75

Per tutto quanto sopra, il Magistrato Istruttore, ha chiesto, con relazione del 15 ottobre 2020, al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell’istruttoria svolta sul comune di Torre de’ Picenardi (CR) all’esame del Collegio, riunito nella camera di consiglio da remoto del 22 ottobre 2020.

DIRITTO

I. Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

In via preliminare la Sezione ritiene la valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto, stante il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica per COVID-19 e tenuto conto che nel caso di specie il contraddittorio è stato assicurato in via cartolare. L’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

(9)

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l’art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art.

3, comma 1, lettera e), del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell’ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell’assetto policentrico della Repubblica. Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obbiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l’obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l’insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della delibera prevista dall’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura

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collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l’ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a realizzare interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II. Irregolarità della gestione finanziaria.

Dall’esame della relazione redatta (ai sensi dell’art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - legge finanziaria per il 2006) dall’organo di revisione dei conti del Comune di Torre de’ Picenardi (CR) in ordine alle risultanze dei rendiconti relativo all’esercizio 2017 e della documentazione emersa dall’istruttoria avviata da questo organo di controllo, dettagliata ut supra, si accertano le seguenti criticità.

II.1 Discordanza importo debiti crediti con Padania Acque

Nella nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati del Comune di Torre de’ Picenardi, risultano discordanze al 31 dicembre 2016, non interamente riconciliate, con la società Padania Acque S.p.A. In seguito alla richiesta di chiarimenti istruttori, il Comune ha confermato tale discordanza tra crediti/debiti e residui attivi/passivi.

In particolare, i crediti e debiti della società nei confronti dell’ente, al 31/12/2016, risultano essere rispettivamente di euro 2.208,84 ed euro 15.500,00 a fronte di residui passivi dell’ente nei confronti di Padania Acque S.p.a. di 17.050,00 e nessun residuo attivo.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall’Ente, anche al riguardo della riconciliazione tra crediti e debiti avvenuta in tempi successivi, come emerge dai questionari 2017 e 2018, raccomanda di monitorare l’attività di coordinamento e collaborazione con i propri organismi partecipati, al fine di poter assicurare l’esigenza di trasparenza e veridicità delle risultanze di bilancio ed il pieno adempimento all’obbligo normativo di cui all’art. 11, comma 6, lettera j) del d.lgs. 118/2011; in caso di discordanze, è altresì stabilito che l’ente controllante sia tenuto ad adottare “senza indugio, e comunque non oltre il termine

(11)

dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle poste debitorie e creditorie”.

II.2 Anticipazioni di tesoreria

Come ricordato da tempo da questa Sezione (ex multis deliberazione del 23 giugno 2008, n.

121), l’anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, cui l’ente ricorre per far fronte a momentanei problemi di liquidità e può essere ottenuta previa richiesta corredata da una delibera di Giunta. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata. Ai sensi dell'art. 195 TUEL, inoltre, il comune può ricorrere all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, prima di utilizzare le anticipazioni di tesoreria.

Nel corso dell’istruttoria si è potuto accertare, come negli anni 2017 e 2018 l’ente risultava essere in anticipazione per un importo massimo giornaliero rispettivamente di euro 112.853,00 ed euro 118.016,28 per una durata, rispettivamente, di 60 e 37 giorni lavorativi.

Nel caso in esame, si prende atto che il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, alla luce di quanto affermato dall’organo di revisione, rispetta il disposto di legge, non superando il limite previsto dal primo comma dell’art. 222 del TUEL, e cioè i tre dodicesimi delle entrate accertate con riferimento ai primi tre titoli.

Allo stesso tempo, la circostanza merita di essere segnalata all’attenzione del Consiglio comunale, poiché il ricorso a tale forma d’indebitamento, soprattutto se reiterata nel tempo, oltre a produrre aggravio finanziario per l’ente, potrebbe costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria (anche derivanti da difetti di programmazione o da sovrastima delle entrate correnti), e potrebbe, oltretutto, mascherare forme di finanziamento a medio o lungo termine.

Di conseguenza, è necessario che l’Amministrazione prosegua nell’analisi e nel monitoraggio delle cause che hanno determinato gli squilibri nella gestione di cassa, individuando l’origine degli scompensi prodotti rispetto al bilancio di competenza, distinguendo i risultati ottenuti fra parte corrente, conto capitale e partite di giro e, in termini analoghi, per quelli derivanti dalla gestione dei residui. Solo così sarà possibile adottare le misure correttive necessarie per evitare che nel futuro si possano ripetere le disfunzioni evidenziate.

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II.3 Utilizzo avanzo di amministrazione 2017 a fronte di mancato accantonamento FCDE 2017 ed errato calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e mancata dichiarazione di congruità degli accantonamenti effettuati

L’esame della documentazione acquisita agli atti d’ufficio e le risultanze del contraddittorio cartolare instaurato con il Comune di Torre de’ Picenardi, in ordine alla quantificazione dell’FCDE nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, hanno evidenziato la sussistenza di possibili criticità derivanti da un’errata applicazione del metodo ordinario, ed un mancato accantonamento dello stesso nella composizione del risultato di amministrazione.

Per quanto riguarda la quantificazione dell’FCDE, si evidenzia che un’errata applicazione del metodo di calcolo potrebbe comportare una sottostima dello stesso rendendo “disponibile” un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all’effettiva situazione finanziaria degli enti locali. Al fine di evidenziare l’importanza di un accantonamento congruo dell’FCDE si osserva, infatti, che lo stesso ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Conseguentemente, anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a FCDE inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri finanziari successivi. Si fa presente altresì che in base al principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 “…fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione…”.

Il principio contabile elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa).

I criteri per il calcolo del Fondo sono esplicitati nell’”esempio n. 5”, riportato in calce allo stesso principio contabile che richiede a tal fine di provvedere:

“…b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e difficile esigibilità, l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5

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esercizi…”, inoltre, il punto b3), che segue, stabilisce che all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) va applicata una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Prosegue l’”esempio n. 5” stabilendo che: “…Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria de residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno, ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio…”.

Ne consegue che, alla luce del principio contabile sin qui richiamato, l’applicazione del metodo ordinario implica che:

 la percentuale di accantonamento a FCDE in sede di rendiconto deve essere pari al complemento a 100 dell’andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi (anni 2013-2017, nel caso di specie) rispetto ai residui attivi iniziali dei medesimi esercizi.

A consuntivo, dunque, l’andamento delle riscossioni in c/competenza sommato alle riscossioni in c/ residui rispetto agli accertamenti non ha rilievo alcuno (infatti, solo nel bilancio di previsione la quantificazione dell’accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi).

In conclusione, a consuntivo, la percentuale di accantonamento da applicare

“…all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti…”, è pari al complemento a 100 della media - calcolata secondo uno dei metodi di cui al precedente punto b2) - del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

 i residui attivi iniziali e le riscossioni in c/residui da considerare per la quantificazione della suddetta percentuale di accantonamento sono quelli “…degli ultimi 5 esercizi…”,

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ossia, per l’FCDE di consuntivo 2017 qui in esame, quelli del quinquennio 2013/2017 (relativamente ai quali l’Ente ha tutti i dati rilevanti).

Chiariti, in punto di diritto, i principi e le regole posti a fondamento della determinazione dell’FCDE, nel caso di specie e sulla scorta delle controdeduzioni trasmesse nel corso dell’istruttoria, questa Sezione osserva che, nella relazione del revisore al rendiconto 2017 risulta che l’ente ha accantonato un FCDE di € 19.500,00; ma che i dati considerati a base del calcolo non risultano essere riferiti a “residui attivi iniziali” e “riscossioni in c/residui”, ma bensì ad “accertamenti” e “riscossioni totali”. Dalle tabelle di calcolo fornite dall’ente in risposta istruttoria, per contro, non si possono ricavare indicazioni circa una possibile applicazione del metodo semplificato da parte dell’ente; al contrario, essendo presenti nelle tabelle di calcolo le percentuali riferibili a “residui attivi iniziali” e “riscossioni in c/residui” a giudizio di questa Sezione un adeguato calcolo dell’FCDE avrebbe comportato un accantonamento di

€ 47.161,72, superiore a quello effettivo.

Pertanto, pur prendendo atto che la situazione economico-finanziaria del Comune di Torre de’ Picenardi risulti essere solida, sia sotto il profilo della disponibilità di cassa, che in relazione alla consistenza dell’avanzo di amministrazione (in particolare con riferimento alla parte “disponibile” dello stesso), il Collegio non può esimersi dal rilevare che, stante un non corretto calcolo dell’FCDE, non si sia in grado di addivenire ad una valutazione circa la congruità dell’FCDE dell’ente.

Il Collegio inoltre rileva che, come riconosciuto dall’Ente, l’accantonamento a FCDE per l’anno 2017 non sia stato inserito nel prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione ai sensi dell’art 187 TUEL, c.1, e che, di conseguenza una somma “non disponibile” sia stata utilizzata nel corso dell’esercizio 2018, in violazione del Principio contabile 4/2 al punto 9.2.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, riservandosi ulteriori verifiche e approfondimenti - in occasione dell’esame del questionario sul rendiconto 2019 e 2020 - sulle criticità e irregolarità riportate in parte motiva, ed in particolare, riguardo alla determinazione e congruità dell’FCDE, anche in relazione al risultato di amministrazione conseguito,

ACCERTA

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 il ricorso all'anticipazione di tesoreria in ciascuno degli esercizi 2017 e 2018;

 l’incongrua determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

 il non inserimento dell’FCDE nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2017 e la conseguente non corretta determinazione dell’avanzo di amministrazione;

 l’utilizzo, nel corso del 2018, di quote di avanzo che avrebbero dovuto essere vincolate;

INVITA

l’Amministrazione comunale di Torre de’ Picenardi a una costante ed attenta verifica dell’equilibrio della gestione di cassa, monitorando le cause del fenomeno contabile riscontrato, atteso che il ricorso ad anticipazioni di tesoreria comporta il pagamento di interessi passivi, e ad accertare che il protrarsi di tale comportamento non costituisca sintomo dell’esistenza di latenti squilibri nella gestione dell’ente;

DISPONE

 che l’Amministrazione comunale di Torre de’ Picenardi (CR) nel prosieguo della sua gestione osservi rigorosamente le previsioni legislative introdotte dal d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, le disposizioni relative al calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e al suo corretto accantonamento,secondo quanto esposto;

 che l’Organo di revisione dell’ente svolga, in merito a tutto quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di controllo e vigilanza, segnalando a questa Sezione ogni aspetto rilevante;

 che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale, affinché trasmetta all'Organo consiliare la presente delibera;

 che la deliberazione di presa d’atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi 30 giorni;

 che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 22 ottobre 2020.

Il Relatore Il Presidente (dott. Giampiero Maria Gallo) (dott.ssa Maria Riolo)

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Depositata in Segreteria 23 ottobre 2020

Il Funzionario preposto al servizio di supporto (Susanna De Bernardis)

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