AM\588411IT.doc PE 364.177v01-00
IT IT
9.11.2005 A6-0315/356
EMENDAMENTO 356
presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A6-0315/2005
di Guido Sacconi
Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)
Testo della Commissione Emendamento del Parlamento
Emendamento 356 ALLEGATO II, NUOVE VOCI
N. EINECS Nome/gruppo N. CAS
265-995-8 Pasta di cellulosa 65996-61-4
231-959-9 Ossigeno O2 7782-44-7
232-296-4 Olio di arachide
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8002-03-7
232-370-6 Olio di sesamo
Estratti e loro derivati fisicamente modificati. 8008-74-0 232-316-1 Olio di palma
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8002-75-3 232-282-8 Olio di cocco
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8002-31-8 232-425-4 Olio di Palmkernel
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8023-79-8 266-9-484 Burro di Shea
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
294-851-7 Burro di illipé
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di shorea
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di mandorla
Estratti e loro derivati fisicamente modificati. 8007-69-0
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Olio di nocciola
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di noce
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8024-09-7 Olio di anacardo
Estratti e loro derivati fisicamente modificati. 8007-24-7 Olio di noce del Brasile
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di pistacchio
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di noce di macadamia
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di soia idrogenato, interesterificato e frazionato Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di colza idrogenato, interesterificato e frazionato Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di girasole idrogenato, interesterificato e frazionato
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di palma idrogenato, interesterificato e frazionato Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di cocco idrogenato, interesterificato e frazionato Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di Palmkernel idrogenato, interesterificato e frazionato
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Semi di soia, gusci e farine
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Semi di colza, gusci e farine
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Semi di girasole, gusci e farine
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Gas naturale, petrolio greggio, carbone.
Or. en
Motivazione
Un pacchetto di compromesso sul campo di applicazione è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.
Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e gli emm. 65, 72, 323 e 324, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare.
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Il presente emendamento sostituisce l'em. 322 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
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9.11.2005 A6-0315/357
EMENDAMENTO 357
presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A6-0315/2005
di Guido Sacconi
Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)
Testo della Commissione Emendamento del Parlamento
Emendamento 357 ARTICOLO 6 1. Chiunque produca o importi articoli
presenta una registrazione all'agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantità superiore ad una tonnellata per produttore o importatore all'anno (ogni tipo di articolo è considerato separatamente);
b) la sostanza risponde ai criteri di
classificazione delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali e
ragionevolmente prevedibili.
2. Chiunque produca o importi articoli notifica all'agenzia ogni sostanza contenuta in tali articoli a norma del paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantità superiore ad una tonnellata per produttore o importatore all'anno;
1. Chiunque produca o importi articoli presenta una registrazione all'agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantità superiore ad una tonnellata per produttore o importatore all'anno
(soppresso);
b) la sostanza risponde ai criteri di
classificazione delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali e
ragionevolmente prevedibili.
2. Chiunque produca o importi articoli notifica all'agenzia ogni sostanza elencata nell'allegato XIII bis contenuta in tali articoli a norma del paragrafo 3, se:
a) tale sostanza è presente al di là del limite di concentrazione dello 0,1%, per le
sostanze di cui all'articolo 54, lettere d), e) e f);
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b) la sostanza risponde ai criteri di
classificazione delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) il produttore o importatore sa o è
informato che è probabile che la sostanza sia rilasciata in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili, anche se tale rilascio non è una funzione voluta
dell'articolo;
d) la quantità di sostanza rilasciata può avere effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente.
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, le informazioni da notificare comprendono i seguenti elementi, nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 108:
a) l'identità e le coordinate del fabbricante o dell'importatore;
b) i numeri di registrazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
c) l'identità delle sostanze come specificato all'allegato IV, punto 2;
d) la classificazione della sostanza;
e) una breve descrizione degli usi dell'articolo;
f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).
4. L'agenzia può prendere decisioni che impongono ai fabbricanti o agli importatori di articoli di registrare, ai sensi del presente titolo, ogni sostanza contenuta in tali articoli e notificata a norma del paragrafo 3.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle sostanze che sono già state registrate per
b) tale sostanza è presente al di là dei limiti di concentrazione specificati nella direttiva 1999/45/CE per la classificazione in quanto pericolosa, per tutte le altre sostanze;
c) il produttore o importatore non può escludere l'esposizione del pubblico o dell'ambiente alla sostanza durante l'intero ciclo di vita dell'articolo.
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, le informazioni da notificare comprendono i seguenti elementi, nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 108:
a) l'identità e le coordinate del fabbricante o dell'importatore;
b) i numeri di registrazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
c) l'identità delle sostanze come specificato all'allegato IV, punto 2;
d) la classificazione della sostanza;
e) una breve descrizione degli usi dell'articolo;
f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).
4. L'agenzia può prendere decisioni che impongono ai fabbricanti o agli importatori di articoli di registrare, ai sensi del presente titolo, ogni sostanza contenuta in tali articoli e notificata a norma del paragrafo 3 qualora l'agenzia abbia motivo di sospettare che:
i) la sostanza presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente;
ii) la sostanza non è stata registrata per l'uso in questione..
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle sostanze che sono già state registrate per
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tale uso da un attore a monte della catena d'approvvigionamento.
6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi dopo il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi da l a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.
tale uso da un attore a monte della catena d'approvvigionamento.
6. I paragrafi 1 e 4 si applicano tre mesi dopo il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
I paragrafi 2 e 3 si applicano alle sostanze, contenute negli articoli, che rispondono ai criteri dell'articolo 54 tre mesi dopo la data del loro inserimento nell'allegato XIII bis.
6 bis. Se una sostanza viene inserita nell'allegato XIII ter, l'agenzia lo
comunica a tutti i fabbricanti e importatori di articoli contenenti tale sostanza. Il titolo VII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, al fabbricante e all'importatore di articoli contenenti tale sostanza a partire dalla data della notifica.
7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi da l a 6 bis sono adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.
7 bis. L'agenzia definisce gli orientamenti per aiutare i produttori e gli importatori di articoli, nonché le autorità competenti.
Or. en
Motivazione
Un pacchetto di compromesso sulle sostanze negli articoli è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.
Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e l'em. 19, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Il presente emendamento sostituisce l'em. 88 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
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9.11.2005 A6-0315/358
EMENDAMENTO 358
presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A6-0315/2005
di Guido Sacconi
Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)
Testo della Commissione Emendamento del Parlamento
Emendamento 358
ARTICOLO 25, PARAGRAFO 5 5. I precedenti dichiaranti dispongono di un
mese di tempo, a decorrere dal momento in cui ricevono le informazioni di cui al paragrafo 4, per comunicare al dichiarante potenziale e all'agenzia l'ammontare delle spese sostenute per effettuare lo studio in questione. Su richiesta del dichiarante potenziale, l'agenzia prende la decisione di mettere a sua disposizione i sommari o i sommari esaurienti, secondo il caso, degli studi in questione, o i loro risultati, dopo aver ricevuto la prova del pagamento ai precedenti dichiaranti di un importo pari al 50% del costo da essi indicato.
5. I precedenti dichiaranti dispongono di un mese di tempo, a decorrere dal momento in cui ricevono le informazioni di cui al paragrafo 4, per comunicare al dichiarante potenziale e all'agenzia l'ammontare delle spese sostenute per effettuare lo studio in questione. Su richiesta del dichiarante potenziale, l'agenzia prende la decisione di mettere a sua disposizione i sommari o i sommari esaurienti, secondo il caso, degli studi in questione, o i loro risultati, dopo aver ricevuto la prova del pagamento ai precedenti dichiaranti di una quota del costo da essi indicato, calcolato conformemente al paragrafo 5 bis.
5 bis. La condivisione dei costi effettivi incorsi da parte del dichiarante iniziale (dichiaranti iniziali) per lo studio in questione viene calcolata in modo che sia proporzionale al volume di
produzione/importazione di ogni parte.
Qualora il costo totale iniziale sia già stato condiviso tra due o più dichiaranti,
qualunque dichiarante potenziale
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successivo paga a ogni dichiarante una quota uguale del suo contributo ai costi.
Or. en
Motivazione
Un pacchetto di compromesso in materia è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.
Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e gli emm. 97, 123, 128- 132, 136-138, 142, 148-150, 154, 155, 327, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Il presente emendamento sostituisce l'em. 134 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
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9.11.2005 A6-0315/359
EMENDAMENTO 359
presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A6-0315/2005
di Guido Sacconi
Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)
Testo della Commissione Emendamento del Parlamento
Emendamento 359
ARTICOLO 57, PARAGRAFO 7 7. L'autorizzazione precisa quanto segue:
a) la persona o le persone a cui è rilasciata;
b) l'identità delle sostanze;
c) gli usi per i quali l'autorizzazione è rilasciata;
d) le eventuali condizioni a cui è soggetta l'autorizzazione;
e) l'eventuale periodo di revisione;
f) le eventuali misure di monitoraggio.
L'autorizzazione precisa quanto segue:
a) la persona o le persone a cui è rilasciata;
b) l'identità delle sostanze;
c) gli usi per i quali l'autorizzazione è rilasciata;
d) le condizioni a cui è soggetta l'autorizzazione;
e) il periodo di revisione;
f) le eventuali misure di monitoraggio.
Or. en
Motivazione
Un pacchetto di compromesso sull'autorizzazione è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.
Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e gli emm. 8, 15, 41, 214- 217, 219-221, 223, 226-230, 231, 232-235, 237, 238, 240-242, 244 e 246, approvati dalla
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commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Il presente emendamento sostituisce l'em. 236 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
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9.11.2005 A6-0315/360
EMENDAMENTO 360
presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A6-0315/2005
di Guido Sacconi
Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)
Testo della Commissione Emendamento del Parlamento
Emendamento 360
ARTICOLO 75, PARAGRAFO 3 3. La durata del mandato è di quattro anni. Il
mandato è rinnovabile una sola volta.
Tuttavia, per il primo mandato, il Consiglio e la Commissione designano rispettivamente tre dei loro rappresentanti per i quali la durata del mandato è di sei anni.
3. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
Tuttavia, per il primo mandato, il Consiglio e il Parlamento europeo designano
rispettivamente metà dei loro rappresentanti per i quali la durata del mandato è di sei anni.
Or. en
Motivazione
Un pacchetto di compromesso sul modello di agenzia è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.
Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e gli emm. 46, 254, 255, 260, 262-265, 267-273, 275-282, 285-288, 290-295, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Il presente emendamento sostituisce l'em. 268 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
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9.11.2005 A6-0315/361
EMENDAMENTO 361
presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A6-0315/2005
di Guido Sacconi
Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)
Testo della Commissione Emendamento del Parlamento
Emendamento 361 ARTICOLO 77 BIS (nuovo)
(77 bis) Al fine di promuovere la
sperimentazione non eseguita su animali, l'agenzia dovrebbe avere il mandato di sviluppare ed attuare una politica per lo sviluppo, la convalida e l'accettazione giuridica di metodi di sperimentazione non eseguita su animali e garantirne l'utilizzo in un valutazione graduale ed intelligente del rischio, al fine di soddisfare gli obblighi del presente regolamento. A tal fine,
l'agenzia dovrebbe comprendere un comitato per i metodi di sperimentazione alternativa, formato da esperti del Centro europeo per la convalida dei metodi
alternativi (ECVAM), da organizzazioni per il benessere degli animali e altri soggetti interessati, al fine di garantire la più ampia competenza scientifica e tecnica disponibile all'interno della Comunità.
Or. en
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Motivazione
Un pacchetto di compromesso sulla sperimentazione eseguita su animali è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.
Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e gli emm. 24, 36, 108, 140, 143, 176 e 257, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Il presente emendamento sostituisce l'em. 48 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
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9.11.2005 A6-0315/362
EMENDAMENTO 362
presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A6-0315/2005
di Guido Sacconi
Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)
Testo della Commissione Emendamento del Parlamento
Emendamento 362
ARTICOLO 122, paragrafo 1 BIS (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri adottano misure per sostenere le imprese - segnatamente le PMI e gli utenti a valle - nell'applicazione del presente regolamento.
Or. en
Motivazione
Un pacchetto di compromesso sulle PMI è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.
Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento, il nuovo emendamento al considerando 26 bis e gli emm. 10, 22, 64, 79, 306, approvati dalla commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Il presente emendamento sostituisce l'em. 308 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
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9.11.2005 A6-0315/363
EMENDAMENTO 363
presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A6-0315/2005
di Guido Sacconi
Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)
Testo della Commissione Emendamento del Parlamento
Emendamento 363
CONSIDERANDO 26 BIS (nuovo)
(26 bis) Alla luce della situazione
particolare delle piccole e medie imprese (PMI) è opportuno che gli Stati membri adottino per tali imprese misure di
assistenza speciale per l'effettuazione delle prove necessarie per raccogliere le
informazioni richieste dal presente regolamento.
Or. en
Motivazione
Un pacchetto di compromesso sulle PMI è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.
Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento, lemendamento all'articolo 122, paragrafo 1 bis e gli emm. 10, 22, 64, 79, 306, approvati dalla commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Il presente emendamento sostituisce l'em. 322 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
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IT IT
9.11.2005 A6-0315/364
EMENDAMENTO 364
presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A6-0315/2005
di Guido Sacconi
Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)
Testo della Commissione Emendamento del Parlamento
Emendamento 364
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 BIS, 3 TER E 3 QUATER (nuovo)
3 bis. Ogni fabbricante, importatore o utente a valle che effettui o intenda effettuare operazioni che comportino una sostanza, un preparato o un articolo contenente tale sostanza o preparato, compresa la fabbricazione, l'importazione e l'applicazione della stessa, che sa o può ragionevolmente aver previsto che tali operazioni possono arrecare danno alla salute umana o all'ambiente, dovrebbe effettuare tutti gli sforzi che ci si possano ragionevolmente attendere per impedire, limitare o porre rimedio a tali effetti.
3 ter. Ogni fabbricante, importatore o utente a valle che fornisca,
nell'espletamento della propria professione o attività commerciale, una sostanza o preparato o un articolo contenente tale sostanza o preparato ad un fabbricante, importatore o utente a valle dovrebbe, nella misura in cui ciò possa ragionevolmente essere richiesto, garantire un adeguato scambio di comunicazioni e di
informazioni, tra cui, ove opportuno, un'assistenza tecnica, ragionevolmente
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necessario ad impedire, limitare o porre rimedio ai danni arrecati alla salute umana o all'ambiente.
3 quater.Ciò include il dovere di descrivere, documentare e comunicare in modo
trasparente ed appropriato i rischi derivanti dalla produzione, dall'uso e dallo
smaltimento di tali sostanze. Le sostanze selezionate dai produttori e dagli utenti a valle per la produzione e l'uso sono le sostanze più sicure disponibili.
Or. en
Motivazione
Un pacchetto di compromesso sull'obbligo di diligenza è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.
Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e gli emm. 18 e 59, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Il presente emendamento sostituisce gli emm. 61 e 62 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
AM\588411IT.doc PE 364.177v01-00
IT IT
9.11.2005 A6-0315/365
EMENDAMENTO 365
presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A6-0315/2005
di Guido Sacconi
Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)
Testo della Commissione Emendamento del Parlamento
Emendamento 365 ARTICOLO 32 I datori di lavoro permettono ai lavoratori e
ai loro rappresentanti di accedere alle
informazioni fornite ai sensi degli articoli 29 e 30 e riguardanti le sostanze che essi
utilizzano o alle quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.
I datori di lavoro e i produttori permettono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite ai sensi degli articoli 29 e 30 e riguardanti le sostanze che essi utilizzano o alle quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.
Or. en
Motivazione
Un pacchetto di compromesso sull'accesso all'informazione/trasparenza è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.
Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e l'emendamento
all'articolo 32 bis, nonché gli emm. 99, 168, 299, 300 e 301, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Il presente emendamento sostituisce l'em. 167 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
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9.11.2005 A6-0315/366
EMENDAMENTO 366
presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A6-0315/2005
di Guido Sacconi
Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)
Testo della Commissione Emendamento del Parlamento
Emendamento 366 ARTICOLO 31 bis (NUOVO)
Articolo 31 bis
Obbligo di comunicare le informazioni sulle sostanze contenute degli articoli 1. Qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza elencata nell'allegato XIII, o di un preparato o articolo contenente tale sostanza fornisce, su richiesta dell'utente a valle, fintantoché ciò possa essere
ragionevolmente richiesto, le informazioni necessarie per valutare gli effetti della sostanza sulla salute umana o
sull'ambiente relativamente alle modalità ed usi indicati in tale richiesta.
2. I requisiti informativi di cui al paragrafo 1 summenzionato si applicano mutatis mutandis a monte della catena
d'approvvigionamento.
3. Gli utenti a valle che incorporano in un articolo una sostanza o un preparato per cui è richiesta una scheda di dati di sicurezza, e coloro che successivamente manipolano l'articolo o lo sottopongono a ulteriore trasformazione, trasmettono la scheda di dati di sicurezza ad ogni
AM\588411IT.doc PE 364.177v01-00
IT IT
destinatario dell'articolo o dei suoi derivati diverso dal consumatore singolo.
I consumatori hanno il diritto di chiedere al produttore o all'importatore le
informazioni sulle sostanze presenti in un articolo da essi prodotto o importato.
I produttori o gli importatori, su richiesta ed entro 15 giorni lavorativi, permettono ad ogni singolo consumatore di ottenere, a titolo gratuito, ogni dettaglio in materia di sicurezza ed uso in relazione alle sostanze presenti in ogni articolo da essi prodotto o importato.
Or. en
Motivazione
Un pacchetto di compromesso sull'accesso all'informazione/trasparenza è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.
Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e l'emendamento all'articolo 32, nonché gli emm. 99, 168, 299, 300 e 301, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Il presente emendamento sostituisce gli emm. 166 e 302 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.