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di Guido Sacconi Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH)

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AM\588411IT.doc PE 364.177v01-00

IT IT

9.11.2005 A6-0315/356

EMENDAMENTO 356

presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0315/2005

di Guido Sacconi

Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 356 ALLEGATO II, NUOVE VOCI

N. EINECS Nome/gruppo N. CAS

265-995-8 Pasta di cellulosa 65996-61-4

231-959-9 Ossigeno O2 7782-44-7

232-296-4 Olio di arachide

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8002-03-7

232-370-6 Olio di sesamo

Estratti e loro derivati fisicamente modificati. 8008-74-0 232-316-1 Olio di palma

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8002-75-3 232-282-8 Olio di cocco

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8002-31-8 232-425-4 Olio di Palmkernel

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8023-79-8 266-9-484 Burro di Shea

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

294-851-7 Burro di illipé

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di shorea

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di mandorla

Estratti e loro derivati fisicamente modificati. 8007-69-0

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IT IT

Olio di nocciola

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di noce

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8024-09-7 Olio di anacardo

Estratti e loro derivati fisicamente modificati. 8007-24-7 Olio di noce del Brasile

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di pistacchio

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di noce di macadamia

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di soia idrogenato, interesterificato e frazionato Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di colza idrogenato, interesterificato e frazionato Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di girasole idrogenato, interesterificato e frazionato

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di palma idrogenato, interesterificato e frazionato Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di cocco idrogenato, interesterificato e frazionato Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di Palmkernel idrogenato, interesterificato e frazionato

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Semi di soia, gusci e farine

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Semi di colza, gusci e farine

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Semi di girasole, gusci e farine

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Gas naturale, petrolio greggio, carbone.

Or. en

Motivazione

Un pacchetto di compromesso sul campo di applicazione è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.

Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e gli emm. 65, 72, 323 e 324, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza

alimentare.

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IT IT

Il presente emendamento sostituisce l'em. 322 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

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IT IT

9.11.2005 A6-0315/357

EMENDAMENTO 357

presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0315/2005

di Guido Sacconi

Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 357 ARTICOLO 6 1. Chiunque produca o importi articoli

presenta una registrazione all'agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantità superiore ad una tonnellata per produttore o importatore all'anno (ogni tipo di articolo è considerato separatamente);

b) la sostanza risponde ai criteri di

classificazione delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 67/548/CEE;

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali e

ragionevolmente prevedibili.

2. Chiunque produca o importi articoli notifica all'agenzia ogni sostanza contenuta in tali articoli a norma del paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantità superiore ad una tonnellata per produttore o importatore all'anno;

1. Chiunque produca o importi articoli presenta una registrazione all'agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantità superiore ad una tonnellata per produttore o importatore all'anno

(soppresso);

b) la sostanza risponde ai criteri di

classificazione delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 67/548/CEE;

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali e

ragionevolmente prevedibili.

2. Chiunque produca o importi articoli notifica all'agenzia ogni sostanza elencata nell'allegato XIII bis contenuta in tali articoli a norma del paragrafo 3, se:

a) tale sostanza è presente al di là del limite di concentrazione dello 0,1%, per le

sostanze di cui all'articolo 54, lettere d), e) e f);

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b) la sostanza risponde ai criteri di

classificazione delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 67/548/CEE;

c) il produttore o importatore sa o è

informato che è probabile che la sostanza sia rilasciata in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili, anche se tale rilascio non è una funzione voluta

dell'articolo;

d) la quantità di sostanza rilasciata può avere effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente.

3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, le informazioni da notificare comprendono i seguenti elementi, nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 108:

a) l'identità e le coordinate del fabbricante o dell'importatore;

b) i numeri di registrazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;

c) l'identità delle sostanze come specificato all'allegato IV, punto 2;

d) la classificazione della sostanza;

e) una breve descrizione degli usi dell'articolo;

f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).

4. L'agenzia può prendere decisioni che impongono ai fabbricanti o agli importatori di articoli di registrare, ai sensi del presente titolo, ogni sostanza contenuta in tali articoli e notificata a norma del paragrafo 3.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle sostanze che sono già state registrate per

b) tale sostanza è presente al di là dei limiti di concentrazione specificati nella direttiva 1999/45/CE per la classificazione in quanto pericolosa, per tutte le altre sostanze;

c) il produttore o importatore non può escludere l'esposizione del pubblico o dell'ambiente alla sostanza durante l'intero ciclo di vita dell'articolo.

3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, le informazioni da notificare comprendono i seguenti elementi, nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 108:

a) l'identità e le coordinate del fabbricante o dell'importatore;

b) i numeri di registrazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;

c) l'identità delle sostanze come specificato all'allegato IV, punto 2;

d) la classificazione della sostanza;

e) una breve descrizione degli usi dell'articolo;

f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).

4. L'agenzia può prendere decisioni che impongono ai fabbricanti o agli importatori di articoli di registrare, ai sensi del presente titolo, ogni sostanza contenuta in tali articoli e notificata a norma del paragrafo 3 qualora l'agenzia abbia motivo di sospettare che:

i) la sostanza presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente;

ii) la sostanza non è stata registrata per l'uso in questione..

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle sostanze che sono già state registrate per

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tale uso da un attore a monte della catena d'approvvigionamento.

6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi dopo il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi da l a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

tale uso da un attore a monte della catena d'approvvigionamento.

6. I paragrafi 1 e 4 si applicano tre mesi dopo il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

I paragrafi 2 e 3 si applicano alle sostanze, contenute negli articoli, che rispondono ai criteri dell'articolo 54 tre mesi dopo la data del loro inserimento nell'allegato XIII bis.

6 bis. Se una sostanza viene inserita nell'allegato XIII ter, l'agenzia lo

comunica a tutti i fabbricanti e importatori di articoli contenenti tale sostanza. Il titolo VII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, al fabbricante e all'importatore di articoli contenenti tale sostanza a partire dalla data della notifica.

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi da l a 6 bis sono adottate secondo la

procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

7 bis. L'agenzia definisce gli orientamenti per aiutare i produttori e gli importatori di articoli, nonché le autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Un pacchetto di compromesso sulle sostanze negli articoli è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.

Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e l'em. 19, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Il presente emendamento sostituisce l'em. 88 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

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9.11.2005 A6-0315/358

EMENDAMENTO 358

presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0315/2005

di Guido Sacconi

Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 358

ARTICOLO 25, PARAGRAFO 5 5. I precedenti dichiaranti dispongono di un

mese di tempo, a decorrere dal momento in cui ricevono le informazioni di cui al paragrafo 4, per comunicare al dichiarante potenziale e all'agenzia l'ammontare delle spese sostenute per effettuare lo studio in questione. Su richiesta del dichiarante potenziale, l'agenzia prende la decisione di mettere a sua disposizione i sommari o i sommari esaurienti, secondo il caso, degli studi in questione, o i loro risultati, dopo aver ricevuto la prova del pagamento ai precedenti dichiaranti di un importo pari al 50% del costo da essi indicato.

5. I precedenti dichiaranti dispongono di un mese di tempo, a decorrere dal momento in cui ricevono le informazioni di cui al paragrafo 4, per comunicare al dichiarante potenziale e all'agenzia l'ammontare delle spese sostenute per effettuare lo studio in questione. Su richiesta del dichiarante potenziale, l'agenzia prende la decisione di mettere a sua disposizione i sommari o i sommari esaurienti, secondo il caso, degli studi in questione, o i loro risultati, dopo aver ricevuto la prova del pagamento ai precedenti dichiaranti di una quota del costo da essi indicato, calcolato conformemente al paragrafo 5 bis.

5 bis. La condivisione dei costi effettivi incorsi da parte del dichiarante iniziale (dichiaranti iniziali) per lo studio in questione viene calcolata in modo che sia proporzionale al volume di

produzione/importazione di ogni parte.

Qualora il costo totale iniziale sia già stato condiviso tra due o più dichiaranti,

qualunque dichiarante potenziale

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successivo paga a ogni dichiarante una quota uguale del suo contributo ai costi.

Or. en

Motivazione

Un pacchetto di compromesso in materia è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.

Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e gli emm. 97, 123, 128- 132, 136-138, 142, 148-150, 154, 155, 327, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Il presente emendamento sostituisce l'em. 134 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

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9.11.2005 A6-0315/359

EMENDAMENTO 359

presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0315/2005

di Guido Sacconi

Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 359

ARTICOLO 57, PARAGRAFO 7 7. L'autorizzazione precisa quanto segue:

a) la persona o le persone a cui è rilasciata;

b) l'identità delle sostanze;

c) gli usi per i quali l'autorizzazione è rilasciata;

d) le eventuali condizioni a cui è soggetta l'autorizzazione;

e) l'eventuale periodo di revisione;

f) le eventuali misure di monitoraggio.

L'autorizzazione precisa quanto segue:

a) la persona o le persone a cui è rilasciata;

b) l'identità delle sostanze;

c) gli usi per i quali l'autorizzazione è rilasciata;

d) le condizioni a cui è soggetta l'autorizzazione;

e) il periodo di revisione;

f) le eventuali misure di monitoraggio.

Or. en

Motivazione

Un pacchetto di compromesso sull'autorizzazione è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.

Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e gli emm. 8, 15, 41, 214- 217, 219-221, 223, 226-230, 231, 232-235, 237, 238, 240-242, 244 e 246, approvati dalla

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commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Il presente emendamento sostituisce l'em. 236 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

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9.11.2005 A6-0315/360

EMENDAMENTO 360

presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0315/2005

di Guido Sacconi

Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 360

ARTICOLO 75, PARAGRAFO 3 3. La durata del mandato è di quattro anni. Il

mandato è rinnovabile una sola volta.

Tuttavia, per il primo mandato, il Consiglio e la Commissione designano rispettivamente tre dei loro rappresentanti per i quali la durata del mandato è di sei anni.

3. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Tuttavia, per il primo mandato, il Consiglio e il Parlamento europeo designano

rispettivamente metà dei loro rappresentanti per i quali la durata del mandato è di sei anni.

Or. en

Motivazione

Un pacchetto di compromesso sul modello di agenzia è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.

Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e gli emm. 46, 254, 255, 260, 262-265, 267-273, 275-282, 285-288, 290-295, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Il presente emendamento sostituisce l'em. 268 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

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AM\588411IT.doc PE 364.177v01-00

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9.11.2005 A6-0315/361

EMENDAMENTO 361

presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0315/2005

di Guido Sacconi

Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 361 ARTICOLO 77 BIS (nuovo)

(77 bis) Al fine di promuovere la

sperimentazione non eseguita su animali, l'agenzia dovrebbe avere il mandato di sviluppare ed attuare una politica per lo sviluppo, la convalida e l'accettazione giuridica di metodi di sperimentazione non eseguita su animali e garantirne l'utilizzo in un valutazione graduale ed intelligente del rischio, al fine di soddisfare gli obblighi del presente regolamento. A tal fine,

l'agenzia dovrebbe comprendere un comitato per i metodi di sperimentazione alternativa, formato da esperti del Centro europeo per la convalida dei metodi

alternativi (ECVAM), da organizzazioni per il benessere degli animali e altri soggetti interessati, al fine di garantire la più ampia competenza scientifica e tecnica disponibile all'interno della Comunità.

Or. en

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Motivazione

Un pacchetto di compromesso sulla sperimentazione eseguita su animali è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.

Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e gli emm. 24, 36, 108, 140, 143, 176 e 257, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Il presente emendamento sostituisce l'em. 48 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

(14)

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9.11.2005 A6-0315/362

EMENDAMENTO 362

presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0315/2005

di Guido Sacconi

Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 362

ARTICOLO 122, paragrafo 1 BIS (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri adottano misure per sostenere le imprese - segnatamente le PMI e gli utenti a valle - nell'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Un pacchetto di compromesso sulle PMI è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.

Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento, il nuovo emendamento al considerando 26 bis e gli emm. 10, 22, 64, 79, 306, approvati dalla commissione per

l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Il presente emendamento sostituisce l'em. 308 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

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9.11.2005 A6-0315/363

EMENDAMENTO 363

presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0315/2005

di Guido Sacconi

Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 363

CONSIDERANDO 26 BIS (nuovo)

(26 bis) Alla luce della situazione

particolare delle piccole e medie imprese (PMI) è opportuno che gli Stati membri adottino per tali imprese misure di

assistenza speciale per l'effettuazione delle prove necessarie per raccogliere le

informazioni richieste dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Un pacchetto di compromesso sulle PMI è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.

Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento, lemendamento all'articolo 122, paragrafo 1 bis e gli emm. 10, 22, 64, 79, 306, approvati dalla commissione per

l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Il presente emendamento sostituisce l'em. 322 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

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9.11.2005 A6-0315/364

EMENDAMENTO 364

presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0315/2005

di Guido Sacconi

Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 364

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 BIS, 3 TER E 3 QUATER (nuovo)

3 bis. Ogni fabbricante, importatore o utente a valle che effettui o intenda effettuare operazioni che comportino una sostanza, un preparato o un articolo contenente tale sostanza o preparato, compresa la fabbricazione, l'importazione e l'applicazione della stessa, che sa o può ragionevolmente aver previsto che tali operazioni possono arrecare danno alla salute umana o all'ambiente, dovrebbe effettuare tutti gli sforzi che ci si possano ragionevolmente attendere per impedire, limitare o porre rimedio a tali effetti.

3 ter. Ogni fabbricante, importatore o utente a valle che fornisca,

nell'espletamento della propria professione o attività commerciale, una sostanza o preparato o un articolo contenente tale sostanza o preparato ad un fabbricante, importatore o utente a valle dovrebbe, nella misura in cui ciò possa ragionevolmente essere richiesto, garantire un adeguato scambio di comunicazioni e di

informazioni, tra cui, ove opportuno, un'assistenza tecnica, ragionevolmente

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necessario ad impedire, limitare o porre rimedio ai danni arrecati alla salute umana o all'ambiente.

3 quater.Ciò include il dovere di descrivere, documentare e comunicare in modo

trasparente ed appropriato i rischi derivanti dalla produzione, dall'uso e dallo

smaltimento di tali sostanze. Le sostanze selezionate dai produttori e dagli utenti a valle per la produzione e l'uso sono le sostanze più sicure disponibili.

Or. en

Motivazione

Un pacchetto di compromesso sull'obbligo di diligenza è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.

Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e gli emm. 18 e 59, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Il presente emendamento sostituisce gli emm. 61 e 62 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

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AM\588411IT.doc PE 364.177v01-00

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9.11.2005 A6-0315/365

EMENDAMENTO 365

presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0315/2005

di Guido Sacconi

Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 365 ARTICOLO 32 I datori di lavoro permettono ai lavoratori e

ai loro rappresentanti di accedere alle

informazioni fornite ai sensi degli articoli 29 e 30 e riguardanti le sostanze che essi

utilizzano o alle quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.

I datori di lavoro e i produttori permettono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite ai sensi degli articoli 29 e 30 e riguardanti le sostanze che essi utilizzano o alle quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.

Or. en

Motivazione

Un pacchetto di compromesso sull'accesso all'informazione/trasparenza è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.

Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e l'emendamento

all'articolo 32 bis, nonché gli emm. 99, 168, 299, 300 e 301, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Il presente emendamento sostituisce l'em. 167 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

(19)

AM\588411IT.doc PE 364.177v01-00

IT IT

9.11.2005 A6-0315/366

EMENDAMENTO 366

presentato da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies e Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0315/2005

di Guido Sacconi

Agenzia europea delle sostanze chimiche, inquinanti organici persistenti (REACH) Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 366 ARTICOLO 31 bis (NUOVO)

Articolo 31 bis

Obbligo di comunicare le informazioni sulle sostanze contenute degli articoli 1. Qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza elencata nell'allegato XIII, o di un preparato o articolo contenente tale sostanza fornisce, su richiesta dell'utente a valle, fintantoché ciò possa essere

ragionevolmente richiesto, le informazioni necessarie per valutare gli effetti della sostanza sulla salute umana o

sull'ambiente relativamente alle modalità ed usi indicati in tale richiesta.

2. I requisiti informativi di cui al paragrafo 1 summenzionato si applicano mutatis mutandis a monte della catena

d'approvvigionamento.

3. Gli utenti a valle che incorporano in un articolo una sostanza o un preparato per cui è richiesta una scheda di dati di sicurezza, e coloro che successivamente manipolano l'articolo o lo sottopongono a ulteriore trasformazione, trasmettono la scheda di dati di sicurezza ad ogni

(20)

AM\588411IT.doc PE 364.177v01-00

IT IT

destinatario dell'articolo o dei suoi derivati diverso dal consumatore singolo.

I consumatori hanno il diritto di chiedere al produttore o all'importatore le

informazioni sulle sostanze presenti in un articolo da essi prodotto o importato.

I produttori o gli importatori, su richiesta ed entro 15 giorni lavorativi, permettono ad ogni singolo consumatore di ottenere, a titolo gratuito, ogni dettaglio in materia di sicurezza ed uso in relazione alle sostanze presenti in ogni articolo da essi prodotto o importato.

Or. en

Motivazione

Un pacchetto di compromesso sull'accesso all'informazione/trasparenza è stato approvato dalla maggioranza dei gruppi politici.

Il pacchetto di compromesso comprende il presente emendamento e l'emendamento all'articolo 32, nonché gli emm. 99, 168, 299, 300 e 301, approvati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Il presente emendamento sostituisce gli emm. 166 e 302 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Riferimenti

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