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INTERESSE. (I = c(1 + i)¹ C) t C = (1 + i)

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Academic year: 2022

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INTERESSE

Somma dovuta come compenso per ottenere la disponibilità di un capitale per un certo periodo. L'interesse può essere semplice o composto. Quello semplice è interesse che si accumula linearmente (I = c·r·t/100), cioè cresce di una certa frazione del principale per unità di tempo. Quello composto è l'interesse che viene regolarmente aggiunto al debito.

(I = c(1 + i)¹ – C)

t C = (1 + i)

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MONTANTE

È il valore monetario riferito al termine di un intervallo di tempo comprensivo del capitale iniziale e degli interessi maturati nell'intervallo stesso. (M = C + I).

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LO SCONTO COMMERCIALE

È il compenso che spetta a chi paga un debito prima della scadenza.

Fa parte della "famiglia" degli SCONTI FINANZIARI, insieme allo SCONTO RAZIONALE.

La differenza fondamentale fra SCONTO MERCANTILE e SCONTO COMMERCIALE è che quest'ultimo dipende dal tempo. SC = debito · gg · Rsc / 36500.

TASSO DI SCONTO DI EQUILIBRIO

36500 · Sconto di equilibrio (importo) Credito · g

Vac = differenza tra il valore nominale e lo sconto commerciale. VAc = C – Sc.

C · ( 100 – r · t) VAc =

100

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SCADENZA COMUNE

Unificazione di più capitali. Le parti, debitore e

creditore, si accordano per regolare le rispettive

posizioni sostituendo più capitali con un capitale

unico da riscuotere in una data prestabilita. Data

una scadenza comune, i capitali che scadevano

prima saranno aumentati degli interessi, quelli che

scadevano dopo, saranno diminuiti degli sconti.

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SCADENZA ADEGUATA

La scadenza adeguata è quella particolare scadenza comune o unica in corrispondenza alla quale il debitore estingue tutti i suoi debiti versando esattamente un importo pari alla loro somma.

Ovvero: unificando i debiti alla scadenza

adeguata, gli interessi relativi ai capitali che

vengono posticipati coincidono esattamente con

gli sconti relativi ai capitali (debiti) che vengono

attualizzati.

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ASSEGNO BANCARIO

È una forma di pagamento sostitutiva del contante, titolo di credito a vista, mediante il quale un soggetto (traente) che ha somme disponibili in una banca, ordina alla banca stessa (trattario) di pagare una certa somma a favore proprio o di un'altra persona (beneficiario).

Il beneficiario ha 8 giorni di tempo per incassare un assegno su piazza e 15 giorni per un assegno fuori piazza. Oltre tali termini decade la possibilità di levare il protesto.

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ASSEGNO CIRCOLARE

È un titolo di credito a vista, sostitutivo del contante, mediante il quale una banca promette di pagare una determinata somma all'ordine di una persona indicata.

Si usa di solito per la movimentazione di grosse somme di denaro, ad esempio nelle compravendite immobiliari.

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LA CAMBIALE

Parlando di cambiale si entra nell'argomento del credito. La cambiale è uno strumento di credito.

Si definisce credito quella situazione nella quale un soggetto riceve un qualcosa, un bene, un servizio, e non paga subito.

Per esempio un soggetto vuole comprare qualcosa o ha ricevuto del denaro e si impegna a pagarlo, a restituirlo a scadenza. La cambiale è un titolo a scadenza.

Ha 2 forme: la tratta e il pagherò. Il pagherò è la forma più semplice in cui un soggetto si impegna a pagare una somma di denaro a una certa scadenza. Nella tratta invece abbiamo 3 soggetti: il traente, il trattario e il beneficiario. Il traente dà ordine al trattario di pagare una somma al beneficiario. Si diventa obbligati cambiari quando si firma la cambiale: o il trattario accetta l'ordine o chi promette firma il pagherò si impegna di pagare a scadenza. La cambiale può essere venduta, cioè girata ad un altro soggetto.

Chi riceve una cambiale ha 3 possibilità:

1-attendere che il debitore paghi la cambiale a domicilio del creditore o presso la banca;

2-cedere la cambiale ad un altro soggetto: si ha così come obbligati cambiari il debitore originale e quello cedente.

3-diffuso nel commercio è lo SCONTO DELLA CAMBIALE.

Se sono un commerciante e ho venduto un bene, ricevendo una cambiale di TOT € a 1 anno, posso chiedere alla banca di scontarmela, ovvero di darmi il VA della cambiale, rinunciando a una parte del valore, quindi scontando la cambiale. La cambiale si sconta con la formula s.b.f..

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CAMBIALE TRATTA

È un titolo di credito emesso dal traente, il quale ordina al trattario di pagare una data somma a una certa scadenza al beneficiario.

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CAMBIALE PAGHERO'

Titolo di credito, promessa di pagare una data somma a una certa scadenza, rilasciata dall'emittente al beneficiario.

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SCONTO DELLA CAMBIALE

Elementi costitutivi:

1-fattura di vendita con regolamento differito e riscossione da parte del venditore per mezzo di cambiali che sono state firmate dal cliente debitore.

2-il creditore/venditore non può attendere la scadenza normale delle cambiali e chiede alla banca di attualizzare questi crediti (le cambiali) che sono crediti futuri.

3-è una forma di finanziamento con alla base lo "smobilizzo dei crediti".

4-i costi sono rappresentati:

1-dallo sconto passivo (tasso e giorni di attualizzazione) 2-dalla commissione d'incasso

3-dai diritti di brevità (scadenza vicina al giorno di

presentazione) : su piazza – 12 giorni; fuori piazza -20 giorni.

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DIFFERENZE ASSEGNO / CAMBIALE

1-nel caso dell'assegno bisogna essere correntisti presso una banca; per la cambiale no, visto che può anche essere pagata in contanti.

2-la data di scadenza; nel caso dell'assegno non può essere variata. Per la cambiale, invece, è possibile prevedere un pagamento entro una certa data o addirittura senza prevedere scadenza alcuna se si opta per una cambiale con pagamento a vista.

3-la cambiale può essere pagata da un soggetto diverso rispetto a quello che l'ha emessa, cosa non possibile con un assegno. La cambiale viene emessa generalmente per effettuare pagamenti morosi, poiché è un titolo che assegna al creditore maggiori e spediti diritti per i casi di inadempienza.

4-la cambiale deve essere emessa con

l'apposizione di una marca da bollo, senza la

quale essa non è valida. Per gli assegni non c'è

costo di emissione.

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AZIONI CAMBIARIE

L'azione cambiaria è il rimedio giudiziale esperibile dal creditore in seguito al mancato pagamento della cambiale. Quando all'atto della presentazione della cambiale il trattario (in caso di cambiale tratta) o l'emittente (in caso di cambiale pagherò) non adempiono, il portatore può ottenere il pagamento promuovendo:

procedimento di ingiunzione; procedimento di

cognizione, cioè provvedimento esecutivo contro

gli oblligati principali (azione cambiaria diretta) o

contro gli obbligati di regresso (azione cambiaria

di regresso).

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AZIONE CAMBIARIA DIRETTA

Il portatore può agire direttamente contro gli

obbligati principali (accettante e avallanti in caso

di cambiale tratta; emittente e avallanti in caso di

cambiale pagherò). La domanda è subordinata

solo alla prova del mancato pagamento. La

prescrizione è a 3 anni dalla data di scadenza

della cambiale. L'avallante che ha pagato il

portatore può agire con azione cambiaria diretta

nei confronti dell'avallato.

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AZIONE CAMBIARIA DI REGRESSO

Può essere promossa dal portatore contro gli obbligati di regresso (traente, girante e avallanti in caso di cambiale tratta; giranti e avallanti in caso di cambiale pagherò), anche cumulativamente, quando ci sono le seguenti condizioni:

1-presentazione all'accettazione: cambiali con scadenza a certo tempo vista, la presentazione deve avvenire entro un anno dall'emissione, in caso di cambiali in cui è previsto un termine, la presentazione deve avvenire nel termine stesso;

2-presentazione al pagamento; tale presentazione nel termine stabilito non è necessaria soltanto quando sia già stato levato protesto per mancata accettazione, cioè sia frattanto intervenuto il fallimento dell'emittente o del trattario;

3-elevazione del protesto; non è necessario in presenza di clausole cambiarie quali senza spese, senza protesto o equivalenti. Dalla data di protesto, cioè dalla data della scadenza nei casi in cui il protesto non è necessario, decorre altresì il termine prescrizionale pari a 1 anno.

4-obbligo di avviso; a pena del risarcimento del danno il portatore deve avvisare il proprio girante e gli eventuali avallanti. L'obbligato di regresso che paga la cambiale può rivalersi sugli obbligati precedenti; al contrario l'azione cambiaria non è concessa all'obbligato pagante nei confronti degli altri obbligati cambiari per i quali valgono le regole sulle obbligazioni solidali. (poiché libera tutti)

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