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PROVINCIA SUD SARDEGNA Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della

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PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante

“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Area dei Servizi Amministrativi

Oggetto: relazione alla proposta di deliberazione per la rinuncia del diritto di prelazione ex art. 59 e ss. del D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”

In data 22.05.2018 è pervenuta al protocollo dell’Ente la nota prot. n. 12865 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, con la quale veniva trasmesso in copia l’atto di

compravendita rep. 55338 Raccolta n. 28.779 redatto dal Dott. Enrico Ricetto Notaio in Cagliari ai fini della comunicazione di denuncia di trasferimento di proprietà di immobile sottoposto alle disposizioni vincolative degli art. 59 e ss. del D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio;

Il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i citato prevede che i soggetti, sia pubblici che privati, che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo la proprietà o la detenzione di beni culturali, sono tenuti a denunciarlo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale provvede a richiedere eventuali proposte per l’esercizio del diritto di prelazione a regioni ed enti locali.

Per consentire alle amministrazioni titolari dell’esercizio del diritto di prelazione di poter valutare compiutamente l’interesse pubblico all’acquisizione dei beni compravenduti e sottoposti a condizione sospensiva, viene trasmesso, dal notaio rogante l’atto di vendita.

In particolare, relativamente all’immobile oggetto di compravendita sito in località Porto Paglia è stato trasmesso l’atto stipulato in data 24.03.2018 (con atto notarile rep. 55338 Raccolta n. 28.779 a rogito Notaio Enrico Ricetto), con cui i signori Mario Massa e Silvestro Graziella, hanno ceduto a titolo oneroso al signor Olla Marco, “la piena proprietà dell’unità immobiliare per civile abitazione,facente parte del complesso immobiliare “Antiche Tonnare di Porto Paglia”

sviluppantesi sui piani terreno e primo e composta da cinque vani catastali, con giardino retrostante di pertinenza esclusiva, confinante con proprietà Crisafi, proprietà condominiale, proprietà Vinci Demuro e proprietà Massa Augusto”.

L’immobile in questione censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Gonnesa al Foglio 10, mappale 168, località Porto Paglia sn, piani T -1, categoria A72, classe U, consistenza vani 5, superficie totale mq 154, escluse aree scoperte mq 144 è stato compravenduto (seppure l’atto sia

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PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante

“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Area dei Servizi Amministrativi

sottoposto alla condizione sospensiva di cui al richiamato d. lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”) per la somma di € 380.000.

Come sopra richiamato, il Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., agli artt. 59 e seguenti, prevede che in caso di trasferimento a qualunque titolo di beni culturali, il Ministero ed in subordine la Regione, Provincia o il Comune, ove è ubicato l’immobile, possano esercitare la prelazione sull’immobile corrispondendo il prezzo indicato nell’atto di trasferimento.

Tanto premesso pertanto l’Amministrazione è in potere di esercitare, nel termine di 60 giorni dalla notifica, il diritto di prelazione e subentrare in qualità di acquirente, previo pagamento del prezzo, nel rapporto contrattuale concluso tra i signori Mario Massa e Silvestro Graziella (venditori) ed il signor Olla Marco (acquirente).

Relativamente all’esercizio del diritto di prelazione si rileva che questo possa e debba essere esercitato, compatibilmente con gli stanziamenti in bilancio, laddove l’immobile oggetto di compravendita possa essere destinato ad una effettiva utilizzazione conforme ai criteri di interesse pubblico secondo i criteri di efficienza ed economicità.

Tanto premesso, considerata l’assenza di un bilancio di previsione che non consentirebbe in alcun modo di impegnare somme se non nei casi tassativamente previsti dal T.U. Enti Locali d.

lgs. 267/2000, considerato altresì che allo stato attuale non sussiste un interesse pubblico all’acquisizione di un immobile che non potrebbe in alcun modo essere destinato per un uso finalizzato ad un interesse pubblico conforme alle funzioni che la normativa demanda alle amministrazioni provinciali, si conclude affinché si possa esprimere fin d’ora, con provvedimento deliberativo, la rinuncia a qualsivoglia esercizio del diritto di prelazione di cui agli artt. 59 e seguenti del Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Carbonia, 30.05.2018

Il Dirigente

Dott.ssa Speranza Schirru f.to

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