• Non ci sono risultati.

rappresentata dal suo consulente giuridico, prof. Giulio Pasetti,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "rappresentata dal suo consulente giuridico, prof. Giulio Pasetti,"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Nelle cause riunite delle

1) « Meroni & C. »,

società per azioni di diritto italiano, con sede in Milano (causa 5-60),

rappresentata dal suo amministratore unico, ing. Aldo Meroni ; 2) « Acciaieria Ferriera di Roma » (F.E.R.A.M.),

società per azioni di diritto italiano, con sede in Roma (causa 7-60),

rappresentata dal presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Aldo Alliata;

3) « Società industriale Metallurgica di Napoli » (S.I.M.E.T.),

società per azioni di diritto italiano, con sede in Napoli (causa 8-60),

rappresentata dal presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Alberto Ummarino;

ricorrenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Georges Margue, rue Philippe II 20;

assistite dall'avv. Arturo Cottrau del Foro di Torino, patro­

cinante in Cassazione ;

contro

l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e del­

l'Acciaio,

rappresentata dal suo consulente giuridico, prof. Giulio Pasetti, convenuta,

(2)

200 RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE

con domicilio eletto presso i suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo ;

assistita dall'avv. Alberto Trabucchi, professore nell'Univer­

sità di Padova;

cause aventi per oggetto :

1)

per quanto riguarda la ricorrente sub.

1

:

l'annullamento

della decisione dell'Alta Autorità in data 28 ottobre 1959 con la

quale le veniva ingiunto di pagare la somma di Lit. 3.358.438 a titolo di contributi di perequazione per i mesi di ottobre e novembre 1958, più gli interessi di mora, calcolati fino al 30 settembre 1959, nella somma di Lit. 76.713;

2) per quanto riguarda la ricorrente sub. 2 : l'annullamento delle decisioni dell'Alta Autorità in data 28 ottobre 1959 con le quali

le veniva ingiunto di pagare la somma complessiva di Lit. 4.627.750 a titolo di contributi di perequazione per i mesi da agosto a novembre 1958, più gli interessi di mora nella misura di Lit. 127.244;

3)

per quanto riguarda la ricorrente sub. 3 :

l'annullamento

delle decisioni dell'Alta Autorità in data 28 ottobre 1959 con le

quali le veniva ingiunto di pagare la somma complessiva di Lit. 6.988.825 a titolo di contributi di perequazione per i mesi da luglio a novembre 1958, più gli interessi di mora nella misura di

Lit. 215.513.

LA CORTE

composta dai signori

A. M. Donner, Presidente,

Ch. L. Hammes e N. Catalano,

presidenti di Sezione,

O. Riese, L. Delvaux (relatore), J. Rueff e R. Rossi, giudici, Avvocato generale :

M. Lagrange,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

(3)

SENTENZA

IN FATTO

I — Le conclusioni delle parti

Laricorrente sub. 1 (causa 5-60) ha assunto le seguenti conclu­

sioni :

« Riservata, occorrendo, la presentazione di nuovi documenti, la formulazione di qualsiasi incombente istruttorio e lo svolgimento di qualsiasi ulteriore difesa comunque ritenuta opportuna,

Piaccia alla Ecc. ma Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta :

a) dichiarare ricevibile il presente ricorso;

b) annullare la decisione dell'Alta Autorità adottata il 28 ottobre 1959 con la quale si condanna l'impresa ricorrente a pagare Lit. 3.358.438 a titolo di perequazione per i mesi di ottobre e novembre 1958 e agli interessi di mora in Lit. 76.713 calcolati a tutto il 30 settembre 1959;

c) in via di stretto subordine : dichiarare inesistente, allo stato, il credito fatto valere dall'Alta Autorità nella decisione impugnata in quanto (ed a tutto voler concedere) lo stesso risulta abbondantemente compensato col credito della ricorrente liquido, esigibile, incontestato e di gran lunga superiore ; d) col favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio. »

La ricorrente sub. 2 (causa 7-60) ha assunto le seguenti conclu­

sioni :

« Riservata, occorrendo, la presentazione di nuovi documenti, la formulazione di qualsiasi incombente istruttorio e lo svolgimento di nuove difese, comunque ritenute opportune,

Piaccia alla Corte Ecc. ma ogni contraria eccezione disattesa : a) dichiarare ricevibile il presente ricorso;

b) annullare le decisioni dell'Alta Autorità adottate il 28 ottobre 1959, notificate alla ricorrente con lettere racc. R.R. delli 22 febbraio 1960, portanti rispettivamente i numeri di protocollo 63575 e 63576 con le quali si condanna la ricorrente a pagare la somma complessiva di Lit. 4.627.750 a titolo di perequazione del rottame per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1958 ed agli interessi ammontanti a complessive Lit. 127.244;

c) col favore delle spese ed onorari di patrocinio. »

La ricorrente sub. 3 (causa 8-60) ha assunto le seguenti conclu­

sioni :

« Riservata, occorrendo, la presentazione di nuovi documenti, la formulazione di qualsiasi incombente istruttorio e lo svolgimento di nuove difese, comunque ritenute opportune,

(4)

202 RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE

Piaccia alla Corte Ecc. ma, ogni contraria eccezione disattesa : a) dichiarare ricevibile il presente ricorso;

b) annullare le decisioni dell'Alta Autorità adottate il 28.10.1959, notificate alla ricorrente con lettere racc. R. R. del 29.2.1960 portanti rispettivamente i numeri di protocollo 63880 e 63881, con le quali si condanna la ricorrente a pagare la complessiva somma di Lit. 6.988.825 a titolo di perequazione rottami per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1958 ed agli interessi di mora ammontanti a complessive Lit. 215.513;

c) col favore delle spese ed onorari di patrocinio.

Nella replica, letre ricorrenti hanno assunto le seguenti conclu­

sioni definitive :

« Piaccia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta :

1) dichiarare ricevibili i tre ricorsi introduttivi del presente giudizio;

2) ordinare alla parte convenuta, a sensi dell'art. 23 del Protocollo sullo Statuto della Corte, l'esibizione in giudizio della documentazione e dei processi verbali attraverso i quali vennero stabiliti i prezzi medi ponderali del rottame d'importazione e assimilato e quello di provenienza dal recupero interno ;

3) dichiarare il difetto di motivazione delle decisioni generali dell'Alta Autorità portanti i numeri 20-58, 28-58, 34-58, 14-59, 16-59, 19-59, 20-59, 3-60 e 4-60 e, conseguentemente, di quelle individuali dalle ricorrenti impu­

gnate con le domande introduttive di questo giudizio ;

4) annullare le decisioni impugnate anche per violazione di forme essenziali, violazione del Trattato e sviamento di potere;

5) in via di stretto subordine ed insolo caso di bisogno : dichiarare inesistente, allo stato, il credito fatto valere dall'Alta Autorità nelle decisioni impugnate in quanto (ed a tutto voler concedere) lo stesso risulta abbondantemente compensato col credito delle ricorrenti liquido, esigibile ed incontestato e ciò fino alla concorrenza di quello fatto valere dalla parte convenuta;

6) col favore delle spese ed onorari di patrocinio.

La

convenuta

(nelle tre cause riunite 5-60, 7-60 ed 8-60) ha formulato le seguenti conclusioni :

« 1) Respingersi tutte le domande contenute nei ricorsi proposti dalle società Meroni & C., S.p.A., Milano (causa 5-60), Acciaieria ferriera di Roma (F.E.R.A.M.) (causa 7-60) e Società industriale metallurgica di Napoli (causa 8-60);

2) Condannarsi le società ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari di causa. »

(5)

II Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Con le sentenze pronunziate il 13 giugno 1958 nelle cause : 9-56, promossa dalla società Meroni & c. di Milano (attuale ricor­

rente nella causa 5-60), e 10-56, promossa dalla società Meroni & C.

di Erba, la Corte annullava delle decisioni individuali esecutorie adottate dall'Alta Autorità, per la riscossione di contributi di pere­

quazione. Nella motivazione di dette sentenze la Corte affermava che l'Alta Autorità aveva illegittimamente delegato dei poteri alla Cassa di perequazione per il rottame importato ed all'Ufficio comune dei consumatori di rottame. Di conseguenza, con decisione

13-58 del 24 luglio 1958 (G.U. del 30-7-1958), l'Alta Autorità

rendeva noto che per l'avvenire avrebbe esercitato essa stessa i poteri già delegati alla Cassa di perequazione ed all'Ufficio comune.

I ricorsi di legittimità diretti contro la menzionata decisione 13-58, presentati dalle due società Meroni (Milano) e Meroni (Erba) e da altre tre imprese siderurgiche italiane, venivano respinti con

sentenza del 17 luglio 1959 (cause riunite 36, 37, 38, 40 e 41-58).

II 22 febbraio 1960, l'Alta Autorità notificava alle attuali ricorrenti Meroni e F.E.R.A.M., ed il 29 fèbbraio 1960 all'attuale ricorrente S.I.M.E.T., le decisioni in data 28 ottobre 1959 con le quali ingiungeva rispettivamente di pagare, a titolo di perequazione per il rottame importato ed assimilato :

1) alla Meroni : Lit. 3.358.438 per i mesi di ottobre e novembre 1958 e Lit. 76.713 per interessi di mora;

2) alla F.E.R.A.M. : Lit. 4.627.750 per i mesi da agosto a novembre 1958 e Lit. 127.244 per interessi di mora;

3) alla S.I.M.E.T. : Lit. 6.988.825 per i mesi da luglio a novem­

bre 1958 e Lit. 215.513 per interessi di mora.

Le imprese Meroni (causa 5-60), il 30 marzo 1960, F.E.R.A.M (causa 7-60), il 4 aprile 1960, e S.I.M.E.T. (causa 8-60), il 7 aprile

(6)

204 RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE

1960, impugnavano le decisioni individuali testé menzionate denunciando l'illegittimità delle decisioni generali sulle quali

esse si basano.

Con ordinanza 18 maggio 1960 la Corte disponeva la riunione delle tre cause 5-60, 7-60 ed 8-60.

Con decisioni del 27 ottobre 1960, notificate alle ricorrenti il giorno stesso, l'Alta Autorità revocava le cinque decisioni individuali in data 28 ottobre 1959 le quali costituiscono l'oggetto della presente

controversia.

Le motivazioni di detti provvedimenti di revoca mostrano che si è ritenuto opportuno comprendere i debiti delle ricorrenti in più ampie decisioni individuali, le quali indichino tutti i contributi dovuti, in conto capitale ed interessi, in base agli elementi ed ai criteri contenuti nelle decisioni 18- 60, 19-60, 20-60 e 21-60, e che le imprese di cui trattasi non sono affatto state esentate dall'obbligo di versare i contributi di perequazione da esse dovuti.

Con lettera inviata il 3 dicembre 1960 al Cancelliere della

Corte, le ricorrenti hanno manifestato la loro volontà di proseguire cionondimeno nell'azione promossa.

Il 13 gennaio 1961, l'Alta Autorità comunicava alla Corte che

« essendo venuta meno la materia del contendere in seguito alla

revoca delle decisioni impugnate, l'Alta Autorità, mentre offre il pagamento delle spese processuali avversarie fino alla notificazione della revoca, rileva che in ogni caso le spese successive, ivi comprese

quelle dell'Alta Autorità, dovranno essere poste a carico delle

ricorrenti ».

Le ricorrenti rispondevano il 28 febbraio 1961 « che la potestà

di stabilire se sia o non interessante giuridicamente l'eventuale

prosecuzione della fase orale...

spetta

unicamente alla Corte di Giustizià, alla cui... saviezza le ricorrenti si rimettono ». Esse hanno comunque chiesto che l'Alta Autorità sia condannata a rifondere tutte le spese, ivi comprese quelle successive alle decisioni di

revoca.

(7)

III — Il procedimento

In tutte e tre le cause il procedimento si è svolto ritualmente

e con l'osservanza dei termini.

IN DIRITTO

L'Alta Autorità sostiene che, per effetto della revoca delle decisioni impugnate, è venuto meno l'oggetto della controversia.

Le ricorrenti replicano che spetta alla Corte di decidere se la revo­

ca delle decisioni impugnate effettuata dalla convenuta abbia fatto venir meno l'oggetto della controversia.

Le decisioni impugnate, per effetto della loro revoca, sono divenute inapplicabili. Pertanto, è venuto meno l'oggetto dei

ricorsi.

Di conseguenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.

SPESE

La convenuta si dichiara pronta a pagare le spese di causa sino alla data della revoca e chiede che le spese posteriori alla revoca siano poste a carico delle ricorrenti; le ricorrenti invece chiedono che tutte le spese di causa siano poste a carico dell'Alta Autorità.

Ai sensi dell'articolo 69, § 5, del Regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa.

Ai sensi dell'articolo 69, § 4, le spese dovrebbero essere, in via di principio, poste a carico dell'Alta Autorità. Peraltro, le spese sopportate dalle parti dopo la notifica della revoca delle decisioni impugnate avrebbero potuto essere evitate se le ricorrenti avessero

fin da allora rinunciato agli atti.

Le ricorrenti, informate della revoca delle decisioni impugnate, non erano tenute a rinunciare ai ricorsi; tuttavia esse non avevano

(8)

206 RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE

più alcun interesse al proseguimento del giudizio; chè anzi il loro

interesse bene inteso avrebbe dovuto indurle a non continuarlo.

A motivo di tale mancanza d'interesse, le spese successive alla notifica delle decisioni di revoca devono essere considerate superflue ai sensi dell'articolo 69, § 3, comma 2 e devono quindi essere poste a carico delle ricorrenti.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visto l'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità

Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia

delle Comunità europee;

LA CORTE

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara

e statuisce :

È cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi in oggetto.

Sono poste a carico dell'Alta Autorità le spese, ad eccezio­

ne di quelle posteriori alla notifica delle decisioni di revoca del 27 ottobre 1960, le quali sono poste a carico delle ricor­

renti.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 1° giugno 1961.

DONNER HAMMES Catalano

RIESE DELVAUX RUEFF Rossi

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 1° giugno 1961.

Il cancelliere A. VAN HOUTTE

Il Presidente A. M. DONNER

Riferimenti

Documenti correlati

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la

La revoca del dimetoato spingerà ulteriormente gli operatori di settore, a prescindere dal fatto che siano «in bio» o «in Integrato», a orientare le misure di protezione delle

Dopo aver effettuato il pagamento occorre inviare la ricevuta dello stesso all'organo giurisdizionale che conduce il procedimento per cui sono stati versati i diritti di

La regolamentazione delle spese a seguito di proposta conciliativa e la compensazione delle spese di lite – Esame e discussione di almeno due casi pratici Massimo

- che la Camera di commercio di Bolzano intende costituire un fondo di riassicurazione a favore dei Confidi aderenti per facilitare l’erogazione di prestiti

Specifiche ente schedatore: Fondazione La Triennale di Milano Nome: Redaelli,

Vero è che l’attività di coltivatore svolta dal Ferraiuolo, su alcuni fondi di proprietà familiare, anche in società con un fratello, potrebbe aver determinato la percezione

Infatti, sebbene a fondamento della rinuncia alla prosecuzione di una controversia stia il potere-dovere dell’Ufficio di riesaminare il proprio operato (autotutela), sul