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Comune di CORNATE D'ADDA Provincia di Monza Brianza

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Academic year: 2022

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA.

PERIODO 01 OTTOBRE 2015 – 30 SETTEMBRE 2019.

CODICE CIG: Z0F15E6444

(2)

INDICE

N. ART. DESCRIZIONE PAGINA

1 OGGETTO 3

2 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 3

3 DURATA 4

4 OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO E DIVIETI 4

5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 5

6 OBBLIGHI DEL COMUNE 5

7 PREROGATIVE DEL COMUNE 5

8 RESPONSABILITA’ 6

9 POLIZZA ASSICURATIVA 6

10 CORRISPETTIVO 6

11 PAGAMENTO DEI PREMI 7

12 INADEMPIENZE E PENALITA’ 7

13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO 7

14 CESSIONE E SUBAPPALTO 8

15 FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE

CONCORSUALI 8

16 SPESE CONTRATTUALI 8

17 GARANZIA FIDEIUSSORIA 8

18 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 9

19 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI

FLUSSI FINANZIARI 9

20 DUVRI 9

21 CODICE DI COMPORTAMENTO 9

22 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 9

23 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 9

(3)

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’attività professionale di brokeraggio assicurativo a favore del Comune Cornate d’Adda, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione.

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

a. identificazione, analisi, valutazione analisi dei rischi in capo al Comune di Cornate d’Adda e individuazione delle coperture assicurative occorrenti;

b. analisi delle polizze assicurative in essere e predisposizione del programma assicurativo completo e personalizzato, in relazione alle effettive esigenze dell’Ente, allo stato dei rischi esistenti e alle migliori condizioni esistenti sul mercato assicurativo;

c. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;

d. collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare elaborazione dei bandi, dei capitolati speciali e di tutti i documenti da utilizzarsi per l’espletamento delle procedure di gara, assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte pervenute;

e. predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;

f. collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia stipulati con la collaborazione del Broker sia già in corso alla data di inizio del servizio;

g. assistenza nella varie fasi di gestione dei sinistri attivi e passivi, anche quando il Comune dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;

h. assistenza

- nella gestione stragiudiziale dei sinistri;

- nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;

i. predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;

j. valutazione semestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto l’ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, numero sinistri in franchigia, ecc.), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);

k. aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune (anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti) ed alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;

l. trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;

m. aggiornamento e formazione del personale dell’ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa, e sulle conseguenze economiche e di responsabilità;

n. disponibilità di strumenti informatici da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri;

(4)

successivo art. 11;

p. servizi accessori ed aggiuntivi eventualmente offerti in sede di gara.

L’assistenza prevista dovrà essere fornita con modalità telefonica, telematica e on-line, o con intervento (a richiesta) di proprio personale presso l’Ente.

ART. 3 – DURATA

Il servizio avrà durata di anni 4 (quattro) dal 01/10/2015 al 30/09/2019.

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di proroga del contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nelle more di espletamento del procedimento di una nuova gara e senza il preventivo consenso dell’impresa contraente. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall’inizio per mezzo della firma del contratto.

Dalla data di sottoscrizione del contratto il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del servizio. Il broker si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.

In caso di scadenza naturale o anticipata del servizio, il Broker, su richiesta dell’Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell’attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all’Amministrazione ovvero al nuovo Broker.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO E DIVIETI Il broker:

a. dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell’Ente, come indicato ai sensi del presente C.S.A. In particolare il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi in tale data;

b. svolgerà il servizio nell’interesse del Comune di Cornate d’Adda;

c. è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre l’Ente rimane sollevato dall’obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;

d. dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza e fattibilità delle proposte di coperture dei rischi necessari all’amministrazione dell’Ente in ogni fase;

e. dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l’Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

f. espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri;

g. si impegna, al fine di evitare scoperture assicurative, a comunicare gli importi dei premi assicurativi in scadenza e i termini di pagamento, con preavviso di almeno 60 giorni;

h. si impegna ad avvisare con preavviso di almeno 30 gg. l’Ente relativamente ad eventuali prescrizioni che si potrebbero verificare in modo da consentire all’Ente di interromperle;

i. individuerà un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell’organizzazione del servizio medesimo.

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa, quale referente dell’Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’Ente, con la disponibilità ad incontri presso gli uffici dell’Ente stesso.

Il broker dovrà comunicare contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa.

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a. tutte le spese ed oneri accessori necessari per l’espletamento del servizio oggetto del contratto;

b. i rischi connessi all’esecuzione del servizio.

L’Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. n. 209/2005.

Al Broker viene espressamente vietato:

a. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l’Ente;

b. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l’Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;

c. sospendere di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l’Amministrazione Comunale, il servizio in oggetto. La sospensione del servizio per decisione unilaterale da parte del broker, anche solo per sette giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.

Art. 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

E’ fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell’Ente.

In particolare il broker deve:

a. mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;

b. non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE Il Comune da parte sua si obbliga a:

a. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;

b. rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell’Ente, con le Compagnie Assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, per altro non vincolante per il Comune;

c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio, fermo restando l’onere a carico del Broker di ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, non agli atti o in disponiblità del Comune.

ART. 7 – PREROGATIVE DEL COMUNE Restano di esclusiva competenza del Comune:

a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;

b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;

c. l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente;

d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

(6)

Art. 8 - RESPONSABILITA’

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è altresì responsabile, nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportano responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del proprio mandato anche dopo la scadenza del servizio di cui al presente C.S.A..

L’Ente avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere l’Ente, che fin d’ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa o molestia.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, requisito richiesto per la partecipazione alla gara.

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

Al fine di garantire l’Ente, il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali, polizza prevista dal D.

Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, con un massimale assicurato che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall’IVASS (ex ISVAP) per il volume d’affari dell’impresa; copia della polizza dovrà essere consegnata all’atto della stipula del contratto.

Si impegna a comunicare eventuali variazioni nonché ad inviare gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale.

ART. 10 - CORRISPETTIVO

Il servizio di cui al presente C.S.A. non comporta per l’Amministrazione nessun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi, o quant'altro, poiché l'opera del broker sarà remunerata dalla Compagnie di assicurazione, con provvigioni calcolate sui premi imponibili relativi ai contratti conclusi con l’Amministrazione Comunale. Dette provvigioni saranno calcolate, in conformità alla percentuale indicata dal broker in sede di presentazione dell'offerta economica relativa alla gara, sui premi imponibili richiesti dalle compagnie di assicurazione per i contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati dalla data di conferimento del servizio.

Il broker non potrà, inoltre, richiedere né all’Amministrazione Comunale, né alla Compagnie di Assicurazione con cui l’Ente ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata in sede di offerta, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

Nessun corrispettivo, obbligazione o garanzia di alcun genere sarà posta a carico del b i l a n c i o dell’Ente. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o non si realizzi il buon esito delle gare relative.

(7)

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento del servizio, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell’Ente, nei termini e modi convenuti con la compagni stessa, provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. A tale scopo il Broker deve trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il versamento del premio al Broker concretizza il pagamento del premio stesso.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’Ente stesso. Resta intesa, p e r t a n t o , a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria - anche a termine dell’art. 1901 c.c. “mancato pagamento del premio” – del pagamento così effettuato.

Non sono imputabili all’Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuate dal broker.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e della eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Cornate d’Adda le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie debitamente quietanzate.

Art. 12 – INADEMPIENZE E PENALITA’

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale ovvero nell’offerta tecnica del broker aggiudicatario, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo PEC, assegnando al broker il termine minimo di 10 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verranno applicate le seguenti penalità:

- € 500,00 per ogni giorno di ritardo imputabile al broker nel pagamento dei premi, che comporti sospensione delle coperture assicurative;

- € 200,00 nei casi di violazione di altri obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato o nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

Le penali dovranno essere versate nei termini comunicati dalla stazione appaltante; in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l’importo verrà escusso dalla cauzione definitiva.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando, dopo aver richiamato formalmente il broker, con comunicazione via posta certificata, all’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest’ultimo, per almeno 3 volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli.

E’ in facoltà dell’Ente recedere unilateralmente ai sensi dell’art.1373 del c.c. al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente. In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 17, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni.

(8)

Assicurazione di cui al D.Lgs. n. 209/2005, da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In caso di risoluzione anticipata del contratto il Comune non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti della ditta aggiudicataria del servizio.

L’Amministrazione Comunale in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, potrà avvalersi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio in analogia a quanto previsto dall’art. 140 del Codice dei contratti.

Art. 14 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E’ assolutamente vietato all’aggiudicatario cedere o dare in subappalto l’esecuzione di tutto o di parte del servizio, fatte salve le prescrizioni di cui agli artt. 116 e ss del D. Lgs.n. 163/2006.

L’inosservanza di tale divieto comporterà l’incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l’Ente di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 15 - FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall’inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell’Ente di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, tutte ed indistintamente, saranno ad esclusivo carico del Broker, così come eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

ART. 17 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del valore del contratto, prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, secondo le modalità di cui D.Lgs 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento.

In caso di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria queste dovranno essere incondizionate, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività, entro 15 giorni da semplice richiesta scritta del Comune di Cornate d’Adda.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo 180 gg. dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l’importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, il Comune avrà facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal presente Capitolato speciale.

(9)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione del servizio regolamentato dal presente capitolato.

L’Ente nomina il Broker, che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati, come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla Tutela dei Dati Personali e successive modificazioni e integrazioni.

Il Broker dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’espletamento del servizio e dovrà comunicare all’Ente i nominativi dei suoi dipendenti incaricati al trattamento dei dati stessi.

ART. 19 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

ART. 20 – DUVRI

Trattandosi di servizio intellettuale ai sensi dell’art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’importo degli oneri di sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze fra le attività dell’Ente e le attività oggetto del presente capitolato.

Non è pertanto necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze); restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico delle parti in merito all’attuazione delle misure per garantire la sicurezza sul lavoro dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Broker si impegna a rispettare il D.P.R. 16-4-2013 n. 62 “Regolamento recante codice dicomportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. La violazione agli obblighi derivanti dal predetto Codice comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

ART. 22 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso personale amministrativo dell’ufficio finanziario che può analizzare che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART. 23 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni della legge italiana.

Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del contratto di brokeraggio assicurativo sarà competente esclusivamente il foro di Monza.

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