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INFORMATIVA SULL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ACCONTO 2012

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P.zza G. Gabbin, 1 - Provincia di Treviso – Email:[email protected]

www.comune.preganziol.tv.it

INFORMATIVA SULL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ACCONTO 2012

L’imposta municipale propria (IMU) è una nuova imposta in vigore dal 1° gennaio 2012, che si applica sul valore degli immobili posseduti, compresa l’abitazione principale.

Sostituisce, per la componente immobiliare, sia l’Irpef e le relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati, sia l'Ici. Pertanto, dall’anno 2012 non è più dovuta l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Quali beni colpisce

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Sono, pertanto, soggetti al pagamento dell’ IMU i seguenti immobili:

i fabbricati, compresa l’abitazione principale unitamente alle pertinenze della stessa ed i fabbricati rurali sia abitativi che strumentali;

i terreni agricoli, le aree edificabili.

Chi deve pagare l’Imposta Municipale Propria

Sono tenuti al pagamento dell’ imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano possessori di immobili in forza di un diritto di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Non sono soggetti all’ IMU gli inquilini e i nudi proprietari.

In caso di successione si ricorda che il coniuge superstite diviene titolare del diritto di abitazione sull’immobile di residenza coniugale (art. 540 del C.C.), anche in presenza di altri eredi.

Chi incassa l’imposta municipale propria?

Il Comune incassa interamente l’imposta versata per le abitazioni principali (comprese le pertinenze) e per i fabbricati strumentali all’agricoltura. In tutti gli altri casi lo Stato incassa l’imposta calcolata con l’aliquota dello 0,38 per cento, mentre il

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2 rimanente importo viene incassato dal Comune.

Aliquote da applicare per il pagamento dell’acconto

Aliquota ordinaria 0,76%

Aliquota abitazione principale e pertinenze della stessa 0,4%

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

Detrazione per abitazione principale €. 200,00

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nell’abitazione principale

€. 50,00

Quando si paga

Solo per l’ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE è possibile versare in 3 rate:

- 1° acconto: entro il 18 giugno (poiché il 16 cade di sabato) versando il 33,33%

dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione previste dalla legge;

- 2° acconto: entro il 17 settembre versando un ulteriore 33,33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione previste dalla legge;

- Saldo: entro il 17 dicembre (poiché il 16 cade di domenica), pagamento a conguaglio dell’imposta dovuta.

In alternativa, l’imposta dovuta per l’abitazione principale , può essere versata in due rate, con le stesse modalità e scadenze previste per “gli altri fabbricati”.

Per i FABBRICATI RURALI STRUMENTALI di cui all’art. 9, c. 3 bis del D.L. n.

557/1993 (solo per l’anno 2012)

- Acconto: entro il 18 giugno, versando il 30% dell’imposta calcolata applicando le aliquote di legge (0,2%);

- Saldo: entro il 17 dicembre, pagamento a conguaglio dell’imposta dovuta.

Il versamento dell’imposta per tutti GLI ALTRI FABBRICATI, per le AREE EDIFICABILI e PER I TERRENI AGRICOLI dovrà essere effettuato in 2 rate:

- Acconto: entro il 18 giugno, versando il 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote di legge;

- Saldo: entro il 17 dicembre, pagamento a conguaglio dell’imposta dovuta.

Per i FABBRICATI RURALI (STRUMENTALI E NON) iscritti nel catasto terreni, di cui all’art 13, c. 14 ter del D.L. 201/2011, in corso di accatastamento entro novembre 2012, il pagamento deve essere fatto a saldo, in unica soluzione, entro il 17 dicembre 2012.

Il versamento dell’I.M.U. è annuale e deve essere eseguito per l’anno di competenza.

Quindi, se si è già proprietari oppure si acquisisce un immobile nel corso dell’anno 2012 si deve iniziare a versare l’imposta dallo stesso anno 2012, proporzionalmente ai mesi di possesso.

E’ importante ricordare che l’I.M.U. è un’ imposta in autoliquidazione, pertanto il Comune non invierà d’ufficio nessun conteggio. L’Ufficio tributi comunale resta a

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disposizione per fornire chiarimenti e delucidazioni necessari per il calcolo dell’imposta.

Per conoscere l’ammontare dell’imposta dovuta si potrà effettuare il calcolo on-line, utilizzando l’apposito programma messo a disposizione sul sito del Comune di Preganziol (www.comune.preganziol.tv.it), oppure rivolgersi a Patronati, CAF, Associazioni di categoria, studi commercialistici.

Come si calcola l’imposta dovuta

IMU = (Base imponibile x aliquota) – eventuali detrazioni (solo per abitazione Principale), il tutto rapportato al periodo ed alla quota di possesso .

Base imponibile

Per effettuare il calcolo dell’imposta IMU occorre prima di tutto calcolare la base imponibile, o valore, dell’immobile.

La base di calcolo è data dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura catastale. Si tratta delle stessa rendita utilizzata per il calcolo dell’ICI.

La rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per i nuovi moltiplicatori, in vigore dal 1° gennaio 2012, ai soli fini IMU, ottenendo così la base imponibile, alla quale va applicata l’aliquota di riferimento.

In questo modo si ottiene l’imposta lorda, dalla quale si detraggono le eventuali detrazioni spettanti.

Pertanto, sarà:

IMU= rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota – eventuali detrazioni.

TABELLA DEI MOLTIPLICATORI

Tipo immobile Categoria

catastale

moltiplicatore Calcolo base imponibile (R.C.= rendita catastale)

Abitazioni A (esclusi

A/10)

160 R.C. x 1.05 x 160

Uffici e studi privati A/10 80 R.C. x 1.05 x 80

Collegi, scuole, caserme ecc. B 140 R.C. x 1.05 x 140

Negozi, bar, botteghe C/1 55 R.C. x 1.05 x 55

Box auto, magazzini, tettoie, cantine, ecc.

C/2, C/6 e C/7

160 R.C. x 1.05 x 160

Laboratori artigianali, palestre ecc. C/3, C/4 e C/5

140 R.C. x 1.05 x 140

Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri ecc. (compresi i fabbricati rurali strumentali )

Da D/1 a D/10 (esclusi i D/5)

60 (*) R.C. x 1.05 x 60*

Istituti di credito, cambio e assicurazioni D/5 80 R.C. x 1.05 x 80 (*) il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013

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FABBRICATI

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano.

ABITAZIONE PRINCIPALE (applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,4%)

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Sono soggetti all’imposta ad aliquota ridotta anche gli immobili rurali adibiti ad abitazione principale.

Coniugi separati

Ai soli fini IMU, l’assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, quindi il versamento dell’IMU compete esclusivamente al coniuge assegnatario al 100%, a prescindere dalla sua quota di possesso.

Detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze

Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione viene divisa tra gli aventi diritto in parti uguali.

Maggiore detrazione per figli di età inferiore a 26 anni

Esclusivamente per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di 8 figli.

Per il 2012 si computano i figli nati dopo il 1° gennaio 1986 (compreso), in proporzione ai mesi per i quali spetta il beneficio, con l’ulteriore precisazione che se il compimento del 26° anno si verifica oltre il 15° giorno del mese, quel mese va computato per intero. Pertanto, per esempio, se il figlio/a compie 26 anni l’8 aprile 2012 la maggiorazione spetta per 3/12, se invece li compie il 20 maggio spetta per 5/12. La legge non richiede che i figli siano anche “a carico” .

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Trattandosi di una maggiorazione della detrazione di base, ne seguirà le regole applicative. Pertanto, nel caso di marito e moglie contitolari dell’abitazione principale con 3 figli minori di 26 anni conviventi, la detrazione totale sarà di € 200,00 per l’abitazione + € 150,00 ( € 50,00 x 3 ) per i figli = € 350, 00 da suddividere al 50%

ciascuno, indipendentemente dalla quota di possesso.

Se la detrazione è maggiore dell’imposta dovuta la stessa può essere utilizzata solo per coprire l’imposta dovuta sulle pertinenze, ma non può essere utilizzata per coprire l’imposta dovuta su altri immobili.

LE PERTINENZE dell’abitazione principale.

Per pertinenze dell'abitazione principale s’ intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell’abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell’abitazione principale.

Esempio di calcolo per abitazione principale e pertinenze con 3 figli minori di 26 anni Base/valore imponibile Rendita Catastale x 1,05 x 160

aliquota 0,4%

imposta lorda complessiva Base/valore imponibile x 0,4%

imposta lorda Imposta lorda complessiva x percentuale possesso

detrazione € 200,00/numero soggetti passivi

utilizzatori

maggiore detrazione (3 figli) € 50,00 x 3 = € 150,00

imposta dovuta Imposta lorda – detrazione – maggiore detrazione

L’imposta dovuta è interamente di competenza del Comune.

Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l’aliquota ridotta dello 0,4 per cento prevista per l’abitazione principale, alla seconda si applicherà l’aliquota ordinaria, pari allo 0,76 per cento.

ALTRI FABBRICATI (applicazione dell’aliquota ordinaria dello 0,76% o di quella ridotta dello 0.2% per i soli fabbricati strumentali all’agricoltura).

Rientrano nella categoria “altri fabbricati” tutti i fabbricati che non sono abitazione principale (es. abitazioni vuote, affittate, date in comodato gratuito, le pertinenze in soprannumero rispetto a quelle previste per l’abitazione principale, negozi, uffici, capannoni, ecc..).

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1. Fabbricati ad aliquota ordinaria (0,76%), CON detrazione:

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/ATER.

2. Fabbricati ad aliquota ordinaria (0,76%), SENZA detrazione Le abitazioni di proprietà dei cittadini residenti all’estero;

Le abitazioni possedute da anziani o disabili che hanno fissato la propria residenza in istituti di ricovero e cura;

Le abitazioni cedute in comodato d’uso ai familiari dai proprietari o usufruttuari;

Le abitazioni acquistate come prima casa per il periodo che intercorre dall’acquisto alla residenza e contestuale domicilio;

Le abitazioni date in locazione e relative pertinenze;

Le abitazioni sfitte o a disposizione e relative pertinenze;

Gli immobili rurali, non adibiti ad abitazione principale;

In generale tutti i casi che non rientrano nella fattispecie di abitazione principale.

Sono, inoltre, assoggettati all’aliquota ordinaria dello 0,76%:

- I fabbricati o porzione di fabbricati non utilizzati in quanto inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e i fabbricati d’ interesse storico ed artistico. Per tali immobili la base imponibile è ridotta del 50%;

- Tutte le rimanenti tipologie di immobili ivi compresi i terreni agricoli e le aree edificabili.

Esempio di calcolo per “altri fabbricati” SENZA detrazione:

base imponibile rendita x 1,05 x moltiplicatore (vd. Tabella dei moltiplicatori)

aliquota 0,76%

imposta complessiva base imponibile x 0,76%

imposta dovuta Imposta complessiva x percentuale possesso L’imposta dovuta è di competenza in parte del Comune e in parte dello Stato.

L’ aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.

9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

TERRENI AGRICOLI

Si tratta dei terreni utilizzati nelle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile.

Calcolo dell’imposta per i terreni agricoli.

La base di calcolo è data dal reddito dominicale, così come risulta dalla visura

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catastale. Si tratta delle stesso reddito utilizzato per il calcolo dell’ICI.

Il reddito deve essere rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per il moltiplicatore pari a 135. Si ottiene in tal modo la base imponibile (per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110). Per ottenere l’imposta si applica l’aliquota dello 0,76 per cento sulla base imponibile.

IMU= reddito dominicale x 1,25 x moltiplicatore x 0,76%.

L’imposta dovuta è di competenza in parte del Comune e in parte dello Stato.

Attenzione: I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00. Vengono, inoltre, applicate delle riduzioni d’imposta sulla base di scaglioni di valore.

AREE EDIFICABILI

Si tratta di aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.

Calcolo dell’imposta per le aree edificabili.

Per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. A tale valore va applicata l’aliquota dello 0,76 per cento.

IMU= valore in commercio x 0,76%

L’imposta dovuta è di competenza in parte del Comune e in parte dello Stato.

Versamento

Il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta complessivamente dovuta per l’anno (acconto più saldo) è pari o inferiore ad euro 12,00.

Per il versamento dell’acconto 2012 si deve utilizzare solo il modello F24 (non può essere usato il bollettino postale). Gli importi devono sempre essere arrotondati all’euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo (esempio: euro 81,36 arrotondato diventa 81,00;

euro 81,75 arrotondato diventa 82). Gli importi vanno arrotondati all’euro per ogni rigo del modello F24, ciascuno con un proprio codice tributo.

Per la compilazione del mod. F24 devono essere utilizzati i seguenti codici:

Codice ente/codice Comune: H022

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CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

DESCRIZIONE Codice tributo

COMUNE

Codice tributo STATO IMU - imposta municipale propria su

abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l.

201/2011 e s.m.i.

3912

-

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale

3913 -

IMU - imposta municipale propria per i terreni

3914 3915

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3916 3917

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3918 3919

Per eventuali precisazioni si rimanda alla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate,

(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/80b47a804adc08fe94b39435d d2e80f8/risoluzione+35e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=80b47a804adc08fe94 b39435dd2e80f8)

Attenzione: le pertinenze che non possono essere considerate pertinenza dell’abitazione principale, oltre ad applicare l’aliquota dello 0,76 per cento, dovranno utilizzare per il versamento i codici previsti per gli “altri fabbricati”.

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando apposito modello che dovrà essere approvato ai sensi dell’articolo 9, c. 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, vengono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ATTENZIONE !!!

Le informazioni contenute nella presente informativa sono conformi alla normativa vigente in materia alla data odierna ai fini del calcolo e versamento dell’acconto 2012.

Di eventuali modifiche, adottate con regolamento dall’Amministrazione Comunale o previste dalla legge, si dovrà tenere conto in sede di versamento a conguaglio del saldo nel mese di dicembre 2012.

Preganziol, 22.05.2012

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